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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2000 33.2000.32

August 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,016 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00032   MB/sc

Lugano 16 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2000 di

__________

contro  

la decisione del 29 marzo 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ ha beneficiato di una prestazione complementare dal 1. marzo 1994 al 31 ottobre 1996.

                                         Con sentenza 24 luglio 1997, cresciuta in giudicato, il TCA ha confermato la decisione di soppressione della rendita pronunciata dalla Cassa di compensazione con effetto dal 1 novembre 1996 (cfr. atti dell’amministrazione).

                               1.2.   Con decisione 6 dicembre 1996 la Cassa ha chiesto a __________ la restituzione di fr. 7’592, pari a prestazioni complementari versate a torto dal 1 marzo 1994 al 31 ottobre 1996. A motivazione del provvedimento l’amministrazione ha precisato di aver accertato che l’interessata è titolare di una pensione assegnatale dalla Cassa pensioni __________ con effetto dal 1. novembre 1993.

                               1.3.   Il 9 settembre 1998 l’amministrazione ha respinto la domanda di condono della restituzione, presentata dall'assicurata.

                                         Con sentenza 11 gennaio 1999, cresciuta in giudicato, il Presidente del TCA ha invece accolto il ricorso presentato da __________ contro la decisione amministrativa, in quanto ha accertato che l'assicurata ha percepito in buona fede le prestazioni complementari chieste in restituzione. La Corte ha quindi rinviato gli atti all'amministrazione, affinché stabilisca se la restituzione costituisce per l'interessata un onere troppo grave e quindi va condonata.

                               1.4.   Dopo aver esperito i necessari accertamenti economici, con decisione 29 marzo 2000 la Cassa di compensazione ha nuovamente respinto la richiesta dell'interessata tendente all'ottenimento del condono. Per l'amministrazione il presupposto dell'onere troppo grave non sarebbe adempiuto. In particolare, a fronte di redditi per fr. 38'717, l'assicurata deve far fronte a spese per fr. 23'981, quindi è in grado di restituire le prestazioni indebitamente percepite (doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 26 aprile 2000 __________ ha contestato la decisione amministrativa precisando che il presupposto dell'onere troppo grave è dato per i seguenti motivi:

"  (…)

1)                                                                           la rendita PC percepita dal 1.4.1994 al 31.10.1996 mi è stata assegnata dalla Cassa di compensazione AVS, a conoscenza della mia effettiva situazione finanziaria;

2)   le mie entrate annue attuali ammontano a Fr. 29'477.00 (AVS-LPP-INPS), pago interessi ipotecari e spese di manutenzione per Fr. 4'545.00 e premio Cassa Malati per Fr. 3'334.80 (vedi allegato).

                                                                         Inoltre le mie pessime condizioni di salute (vedi certificato medico allegato) mi obbligano a partecipazioni per spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche non indifferenti, oltre a richiedere l'aiuto di terze persone.

                                                                         A comprova delle mie difficoltà economiche allego prova di quanto penoso sia stato per me rimborsare l'importo di fr. 1'386.80 alla cassa malati __________ a seguito della soppressione della rendita PC." (Doc. _)

                               1.6.   Con risposta di causa 9 maggio 2000 la Cassa ha proposto al TCA di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Se la condizione della buona fede è adempita, come già dimostrato con sentenza del TCA dell11 gennaio 1999, si può condonare l'intero importo richiesto oppure una parte di questo purché la condizione dell'onere troppo grave sia realizzata.

Si ammette che vi è un caso di rigore ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAVS quando il reddito annuo, determinato secondo le disposizioni relative alle prestazioni complementari, non raggiunge il limite di reddito fissato nell'art. 2 cpv. 1 e 3 della legge federale del 15 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 79 cpv. 1 bis OAVS).

Nel caso specifico e in conformità a quanto precede alla ricorrente non può essere riconosciuto il requisito dell'onere troppo grave in quanto, come si evince dal calcolo notificato unitamente al condono respinto del 29 marzo 2000, il totale dei redditi è superiore al totale delle spese. Nel caso specifico la resistente ha tuttavia riesaminato il calcolo notificato ed in merito possiamo assicurare, alla luce delle indicazioni fornite dalla ricorrente che confermano l'esattezza dei dati notificati, che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali." (Doc. _)

                               1.7.   Con replica 19 maggio 2000 l'assicurata ha dichiarato quanto segue:

" -  i miei figli non sono in grado di aiutarmi ad eventualmente restituire, sia pure in parecchie rateazioni, l'importo di fr. 7'592.00 per i seguenti motivi:

-   __________, __________, è portatore di handicap e deve sottoporsi a frequenti terapie e anche ad interventi chirurgici. E' coniugato e la moglie è senza attività. Ha economia domestica propria.

-   __________, __________, lavora in qualità di operaio non qualificato presso la __________ e il suo stipendio mensile non raggiunge i Fr. 3'000.00 netti (vedi allegato). Ha infatti dovuto chiedere alla Banca __________ di voler sospendere il pagamento degli ammortamenti sul debito ipotecario fino a quando il suo reddito non migliorerà.

-   Faccio inoltre rilevare che nel conteggio del reddito calcolato dalla Cassa Cantonale di Compensazione è stato esposto l'importo di Fr. 8'685.00 (100% del valore calcolato sulla stima) mentre per gli interessi ipotecari si è tenuto conto solo di Fr. 2'373.00 (50%).

-   A prova delle frequenti spese causate dal mio grave stato di salute allego copia della quota a mio carico per un recente ricovero in clinica. Faccio inoltre rilevare che sono in attesa di essere nuovamente ricoverata." (Doc. _)

                               1.8.   Questa Corte ha, pendente causa, richiamato d'ufficio gli atti fiscali dell'assicurata relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione dell'importo di fr. 7'592 percepito a torto dall'assicurata e in particolare il rifiuto della Cassa di compensazione di riconoscere, nel caso concreto, l'esistenza di un onere troppo grave. L'amministrazione ritiene, infatti, che i redditi superino il fabbisogno e che, quindi, l'assicurata è in grado di restituire le prestazioni indebitamente percepite. Di parere contrario è __________, secondo cui deve far fronte a spese mediche elevate.

                                         A mente dell'art. 47 LAVS (applicabile per analogia alle prestazioni complementari, in virtù dell'art. 27 OPC), perché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 p. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 p. 182 consid. 4):

                                         -  l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -  la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b; STFA non pubbl. del 30 aprile 1996).

                                         Il requisito dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Esso dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (DTF 122 V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).

                                         Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) si ammette un caso di rigore quando il reddito annuo, determinato secondo le disposizioni vigenti in materia di prestazioni complementari, non raggiunge il limite di reddito degli art. 2 cpv. 1 e 3 della LPC.

                                         Contrariamente, quindi, al principio generale secondo cui il giudice accerta la fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione della decisione sul condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è rilevante l’istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché l’onere troppo grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di restituzione (DTF 110 V 27, cfr. anche Mayer-Blaser, op. cit., nota 85 a pié pagina pag. 488 ).

                                         Il giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; 107 V 80 consid. 3b; Mayer-Blaser, op. cit., pag. 488/89).

                               2.2.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Gli stessi importi si applicano nel 2000.

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art. 3b cpv. 

      3 LPC)."

                                         La lista dei costi considerabili ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Spese che non rientrano nella lista succitata non possono quindi essere ammesse.

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

 b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

 c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

 d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

 e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

 f.   gli assegni familiari

 g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

 h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.3.   In concreto __________ contesta il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire che non è dato, in concreto, l'onere troppo grave, precisando di dover sopportare interessi ipotecari per fr. 4'545 e premi per la cassa malati di fr. 3'334.80, oltre a spese di partecipazione ai costi di malattia elevati, a seguito della necessità di cure mediche e ricoveri frequenti.

                                         Per quanto riguarda in primo luogo i premi dovuti a favore dell'assicurazione malattia si rileva che, ai fini del calcolo della PC e, quindi, anche per stabilire l'esistenza o meno dell'onere troppo grave, non si computa il premio lordo dovuto alla Cassa malati, bensì unicamente un importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Esso deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC). Nel 2000 è pari a fr. 2'976 (cfr. Ordinanza federale sui premi medi cantonali).

                                         In proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione della PC precisa che:

"  Fino alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione transitoria alla modificazione della LPC).

  A partire dal 1997, i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.

  Tale correzione deve essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata o privata."

                                         L’importo computato dalla Cassa pari a fr. 2'976, che non coincide, quindi, con il premio effettivo dovuto dalla ricorrente alla Cassa malati, bensì al premio medio cantonale, è conforme alla legge e deve essere confermato.

                               2.4.   Per quanto riguarda l'ammontare computabile degli interessi ipotecari la LPC prevede la deduzione insieme alle

                                         spese di manutenzione di fabbricati fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         In concreto dagli atti emerge che, con atto notarile 13 aprile 1999, __________ ha donato al figlio __________ la sua quota di comproprietà di 1/2 sulle fol PPP __________e __________del fondo base no. __________di __________.

Quale controprestazione alla donazione ricevuta dalla madre __________ si è assunto:

"  (…)

integralmente a proprio esclusivo carico il debito ipotecario che grava le unità di PPP, liberando da ogni relativo obbligo __________ e __________.

Per quanto riguarda __________, nella sua qualità di titolare del diritto di abitazione e fin tanto che eserciterà effettivamente detto diritto, soggiornando nell'ente gravato dalla servitù qui in parola, rifonderà al figlio __________ metà degli interessi correnti sui menzionati debiti ipotecari. (…)" (atto notarile, pto. 5.4)

                                         In tale occasione le parti hanno inoltre pattuito che:

"  (…)

__________ e __________ convengono qui di costituire e costituiscono, a favore della signora __________, la quale accetta ed acquisisce in sostituzione dell'esistente diritto di usufrutto in di lei favore a carico delle quote di comproprietà dei suddetti fondi già di proprietà dei figli, un diritto di abitazione a' sensi dell'art. 776 e rel. CC a carico dell'intera PPP n° __________ suddescritta.

Il diritto di abitazione è strettamente personale, nel senso che potrà essere esercitato esclusivamente dalla beneficiaria sopra espressamente indicata.

Dovrà essere iscritto a registro fondiario quale servitù personale a favore della signora __________, sua vita natural durante.

Il diritto di abitazione è costituito a titolo gratuito.

L'iscrizione del diritto di usufrutto va cancellata per estinzione del diritto di usufrutto. (…)" (atto notarile pto. 4.1)

                               2.5.   In virtù degli accordi pattuiti con l'atto notarile summenzionato gli interessi ipotecari sono a carico dell'assicurata per la metà.

                                         L'importo computabile a questo titolo è quindi di fr. 2'373 (1/2 degli interessi complessivi dovuti nel 1999, cfr. atti dell'amm.).

                                         L'importo computato a questo titolo dalla Cassa è quindi corretto e va confermato.

                               2.6.   Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio.

                                         Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base alla circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                               2.7.   Per stabilire se può essere dedotto un importo anche a titolo di spese per manutenzione fabbricati, va dapprima stabilito qual è il valore di reddito dell'immobile. L'assicurata dispone infatti di un diritto di abitazione su questa sostanza.

                                         Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre 2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).

                                         Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo l'art. 23 cpv. 1 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione.

                                         Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (cpv. 2).

                               2.8.   Dagli atti fiscali richiamati d'ufficio da questa Corte e in particolare dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta che il reddito da sostanza immobiliare tassato è pari a fr. 8'685. Di questo importo si può tener conto, come indicato dalla Cassa, in quanto l'assicurata beneficiava, prima della donazione e costituzione del diritto di abitazione, di un diritto di usufrutto, il cui valore coincide con quello del diritto di abitazione.

                                         Tenuto conto, quindi, del valore massimo delle spese per manutenzione fabbricati (25% di fr. 8'685, cfr. consid. 2.6), l'importo computabile a questo titolo è di fr. 2'172, come indicato dalla Cassa, nell'allegato alla decisione impugnata.

                                         In simili condizioni gli importi di cui ha tenuto conto l'amministrazione per quanto riguarda interessi ipotecari, spese per manutenzione fabbricati e reddito della sostanza devono essere confermati.

                                         Anche su questo punto il ricorso dev'essere quindi respinto.

                               2.9.   Per quanto concerne la partecipazione ai costi di malattia, la LPC prevede all'art. 3 lett. b LPC che la prestazione complementare comprende anche il rimborso delle spese di malattia e invalidità.

                                         Secondo l'art. 3d cpv. 1 LPC i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno, tra l'altro, diritto al rimborso della partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal (lett. b).        

                                         La franchigia a carico degli assicurati va pure considerata quale spesa di malattia, in quanto partecipazione ai costi di malattia (art. 19 cpv. 2 OPC; STCA del 10.5.1999 in re T.D.S; messaggio del Consiglio federale concernente la terza revisione della LPC, p. 13).

                                         Della partecipazione ai costi per la degenza ospedaliera dell'assicurata va pertanto tenuto conto nel calcolo per stabilire l'onere troppo grave. L'importo è di pari fr. 570 (doc. _).

                              2.10   Infine va rilevato che, secondo la giurisprudenza, ai fini del calcolo della PC e quindi dell'onere troppo, la deduzione per pigione e spese accessorie va computata anche nel caso di proprietari che abitano nel proprio immobile, di usufruttari e di titolari di un diritto di abitazione (cfr. per le spese accessorie art. 16a OPC-AVS/AI; ZAK 1968 p.248; Werlen, der Anspruch auf Ergänungsleistungen und deren Berechung, Baden 1995, p. 229).

                                         __________, in quanto titolare di un diritto di abitazione, ha quindi diritto alla deduzione per pigione e spese accessorie.

                                         In tale ipotesi si tien conto del valore locativo dell'abitazione (A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen- und invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 79).

                                         Come indicato al consid. 2.8 questo importo è pari a fr. 8'685 e va computato per metà, in quanto l'assicurata vive con il figlio Giancarlo (art. 16c OPC; cfr. V e atti amm.). L'importo forfettario per le spese accessorie è pari a fr. 1'680 e va anche computato per metà (art. 16a cpv. 3 OPC AVS-AI).

                                         Alle spese considerate dalla Cassa nel calcolo, per fr. 23'981, vanno aggiunti fr. 5'183 a titolo di pigione e spese accessorie. Globalemente, tenuto conto anche della partecipazione ai costi di fr. 570, l'assicurata deve sopportare spese per fr. 29'734.

                                         Poiché l'assicurata dispone di redditi per fr. 38'717, essa dispone di un'eccedenza di fr. 8'983.

                                         La correzione pendente causa del calcolo, non modifica quindi l'esito della vertenza, in quanto l'importo da restituire ammonta a fr. 7'592. L'assicurata può quindi farvi fronte con l'eccedenza di cui dispone.

                                         Visto quanto sopra il presupposto dell'onere troppo grave per ammettere il condono della restituzione, non è adempiuto.

                                         Il ricorso, quindi, in quanto infondato va pertanto respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2000 33.2000.32 — Swissrulings