Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2001 33.2000.110

September 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,929 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00110   MA/nh

Lugano 27 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

con redattore:

Marco Armati  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000 di

__________

contro  

la decisione del 13 dicembre 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha assegnato a __________, legalmente separato e beneficiario di una rendita AVS, una prestazione complementare mensile di fr. 772.—, con effetto dal 1° dicembre 2000 (doc. _).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _) nel quale si è così espresso:

"  Il mio problema consiste nel fatto che fino al 30 nov. 2000 percepivo una rendita AI di fr. 982.- + una rendita di fr. 1'000.dalla Cassa pensione + fr. 268.- di PC, ma dal 1.12.2000 è cambiato tutto in quanto la Cassa pensioni non mi eroga più niente in quanto i contributi dell'avere di vecchiaia non sono tali e quindi mi hanno versato il capitale di fr. 24'221.35 ed è finito su un deposito  il quale dovrebbe rendere fr. 339.al mese, sono stato in banca e mi è stato detto che al massimo renderanno fr. 900.- all'anno.

Ma il problema non è questo tanto il fatto che la PC ha fatto i calcoli nuovi e starebbero bene se non ci fosse il problema di mia moglie; la PC ora è calcolata in fr. 1'544.- mensile, solo che sono state divise come dice la legge x 2, cioè fr. 772.- a me e fr. 772.- a mia moglie, solo che mia moglie si tiene tutto per sè e non vuole saperne niente, faccio presente che mia moglie ha una pensione AVS di fr. 646.-, che in tot. fanno fr. 1'418.-. Io ne prendo fr. 982.- AVS + 772 PC, TOT. fr. 1'754.-, ma la differenza è che io pago l'affitto, telefono, luce, mangiare, ecc. ecc. Sono stato a __________ dalla sig.ra __________, la quale mi ha detto che non può fare nulla finché siamo sotto lo stesso tetto, io tra l'altro dentro il calcolo della PC ci sono fr. 2'100.- annui per la mia dieta, in quanto sono diabetico e non solo."

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:

"  Dalla documentazione agli atti rileviamo che, malgrado i coniugi __________ risultino separati legalmente e con petizione accolta da entrambe le parti sia stata pronunciata la separazione personale per tempo indeterminato, gli stessi continuano a convivere congiuntamente.

A tal proposito l'art. 3a cpv. 4 LPC stabilisce che le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Inoltre le direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e Al (DPC) al marginale 2032 recitano:

"  Per tutti i coniugi che non vivono separati, i redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò vale anche se i coniugi separati legalmente (o divorziati) continuano a convivere o ritornano a convivere dopo una breve separazione (RCC 1986 p. 143)".

Alla luce di quanto precede abbiamo quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente e dalla verifica eseguita possiamo assicurare che lo stesso corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

In considerazione di ciò si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."

                                         in diritto

                               2.1.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF, corrispondente all’art. 112 della nuova CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.2.   Secondo l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC, tra l’altro, le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.3.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).

                                         Giusta il capoverso 4

"  Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi (…) sono sommati.”

2.4.Nel caso di coniugi separati, a norma dell’art. 1 cpv. 1 e 2 OPC

"  se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o l’articolo 34 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale (cpv. 1 ).

I coniugi che non hanno diritto nè a una rendita nè al versamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità, non possono esigere l’assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati (cpv. 2).

                                         Per il capoverso 4 della medesima norma, i coniugi sono considerati come viventi separati

a)     se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria

b)     se è in corso un’istanza di divorzio o di separazione

c)     se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno

d)     se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

      1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

      2.  per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                        franchi;

      3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli             dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545                     franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                 totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                                  ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.6.   Inoltre, secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari;

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.7.   In concreto, con sentenza 22 maggio 1990, il Pretore della giurisdizione di __________ ha pronunciato la separazione personale a tempo indeterminato tra il ricorrente e la moglie, __________ (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione). Tuttavia, dagli atti dell’incarto, risulta che i coniugi vivono ancora congiuntamente (doc. _).

Con il ricorso l’assicurato non contesta il calcolo operato dalla Cassa ai fini della PC, quanto il fatto di dover riversare alla moglie l’importo di fr. 772.—, equivalente alla metà della PC mensile spettante ai coniugi __________. A sostegno della propria censura, egli rileva che la moglie, pure beneficiaria di una rendita AVS, non partecipa in alcun modo alle spese dell’economia domestica (doc. _).

                               2.8.   A norma dell’art. 21a OPC

« la prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l’importo totale al coniuge interessato. » (cpv. 1)

                                         Secondo il capoverso 2, tuttavia, mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l’importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro. In ogni momento, ciascun coniuge può anche chiedere il versamento separato, fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.

                               2.9.   Per consolidata giurisprudenza, se una coppia legalmente separata continua a convivere, la prestazione complementare dev’essere determinata secondo le regole valide per i coniugi che vivono assieme.

                                         Infatti, ai fini del calcolo separato delle prestazioni complementari, non è determinante il fatto stesso della separazione coniugale, bensì il cambiamento della situazione economica che ne discende. Senza una tale modifica, non si giustificherebbe, malgrado la separazione effettiva della coppia (art. 1 cpv. 4 OPC), il calcolo separato delle PC (cfr. RCC 1986, pag. 143; E. Carigiet/ U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 79).

                                         Al riguardo, inoltre, la dottrina ha rilevato che:

"  Die Ergänzungsleistungen von Ehegatten, von Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie von zusammenlebenden Waisen sind grundsätzlich gemeinsam zu ermitteln. Für die Ermittlung des Anspruchs werden gemäss Art. 3a Abs. 4 ELG die anrechenbaren Einnahmen und die anerkannten Ausgaben der anspruchsberechtigten oder an der Leistung beteiligten Familienmitglieder zusammengerechnet. Die gemeinsame EL-Ermittlung findet auch bei Ehepaaren Anwendung, die gerichtlich getrennt sind und weiterhin oder nach kurzer Trennung erneut zusammenleben."

(cfr. E. Carigiet/ U. Koch, op. cit., pag. 78 e seg.)

Questi principi sono stati ripresi dall’UFAS al marginale 2032 delle Direttive sulle Prestazioni complementari all’AVS/AI (DPC) in vigore dal 1° gennaio 1998 che recita:

"  Per tutti i coniugi che non vivono separati, i redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò vale anche se i coniugi separati legalmente (o divorziati) continuano a convivere dopo una breve separazione."

                             2.10.   Va ancora ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure la STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P, U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa F.M., C 178/99, consid. 3b; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00, consid. 3a; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H., H 74/99, consid. 5d, DLA 2000 N. 25, consid. 3b pag. 123, DTF 125 V 193, consid. 2 pag 195 con riferimenti e DLA 1996/1997, N. 17, consid. 2a pag 83.

                             2.11.   Nella concreta fattispecie, per medesima ammissione dell’assicurato, risulta che, al momento della resa della decisione impugnata, i coniugi __________, benché formalmente e giuridicamente separati (cfr. consid. 2.7.), vivevano sotto lo stesso tetto.

                                         Con il gravame il ricorrente sostiene di dover far fronte integralmente alle spese dell’economia domestica senza alcun contributo da parte della moglie (doc. _).

                                         Dagli atti, tuttavia, non emerge con sufficiente chiarezza se la situazione finanziaria dei __________ sia effettivamente modificata dopo la separazione giudiziaria. Né il ricorrente, ed ora deve sopportarne le conseguenze (cfr. consid. 2.10.), è riuscito a dimostrare una tale evenienza, segnatamente un mutamento sostanziale dei rapporti finanziari all’interno della coppia dal 22 maggio 1990, ossia dalla pronunzia della separazione legale (cfr. consid. 2.7.).

                                         In simili circostanze, questo TCA ritiene di dover fondare il proprio giudizio sulla base della situazione effettiva dei coniugi, sicché, risiedendo essi sotto il medesimo tetto, non v’è alcun motivo di scostarsi dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.9.).

                                         A giusto titolo, quindi, la Cassa ha calcolato le prestazioni complementari sulla base delle disposizioni applicabili per i coniugi che vivono assieme.

Il ricorso dell’assicurato va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. A __________, se del caso, è data la facoltà di richiedere il versamento separato della PC ai sensi dell’art. 21a OPC (cfr. consid. 2.8.).

Infatti i coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita possono, per il pagamento, formulare una richiesta comune, che può essere inoltrata in ogni momento, chiedendo che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro. Ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.110 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2001 33.2000.110 — Swissrulings