RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00102 ir/gm
Lugano 4 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 novembre 2000 interposto da
__________ e __________, rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 25 ottobre 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 26 marzo 2001 quattro nuove decisioni (cfr. Doc. _ e Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 3 aprile 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.00 a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici