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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2001 33.2000.101

December 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,163 words·~21 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00101   MA/nh

Lugano 12 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Armati

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2000 di

__________

contro  

la decisione del 14 novembre 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 novembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha respinto la domanda di __________ di poter beneficiare della prestazione complementare, con effetto dal 1° aprile 2000 (doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso (doc. _) l’assicurato ha impugnato la decisione dell’amministrazione, motivando:

"  Motivazioni:    Vedasi i contenuti del mio ricorso del 21 aprile u.s.

                    - Dalla C.E. non percepisco nessun utile (1/5)

                    - Gli importi stabiliti dalla CC AVS, come da decisione, non coprono le spese esistenziali.

                    - Dall'aprile 1996 al dicembre 1998 ero disoccupato.

                    - La tassazione intermedia, avvenuta dopo la mia cessazione d'attività indipendente, ha alterato la reale situazione fiscale. Se la mia attività non fosse crollata, non avrei dovuto abbandonare il mio lavoro, mentre ho dovuto umiliarmi ed adattarmi alla qualifica di disoccupato.

                    - L'attività di mia moglie è di ordine ausiliario e, come dichiarato, comporta utili bassi.

                    - Per questa situazione di disagio, esiste domanda di condono delle imposte CA - CO - FE tuttora inevasa."

                               1.3.   Nella sua risposta del 6 dicembre 2000 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere l’impugnativa con le seguenti motivazioni:

"  Dalla documentazione agli atti rileviamo che il ricorrente è titolare di diverse particelle possedute in comunione ereditaria, in ragione di 1/6, site nei comuni di __________, __________ e __________.

Per quanto riguarda la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"  Ia sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata la valore corrente".

Nel caso concreto si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie circostanziate delle sostanze possedute in comproprietà.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un importo complessivo di fr. 197'900.- ­(1/6 di fr. 1'187'400.‑) quale valore commerciale delle comunioni ereditarie a cui appartiene (pos. 46.02 della tabella di calcolo PC). Per questa ragione l'importo di fr. 197'900.‑ deve, senza alcun dubbio, essere riconfermato.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio cantonale di stima in quanto desunto da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.

A titolo informativo si fa inoltre osservare al ricorrente che la prestazione complementare, a cui lo stesso ha fatto richiesta, è una prestazione di diritto subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

E' quindi chiaro che, in mancanza di documenti che comprovino una situazione economica diversa da quella notificata, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 14 novembre 2000.

Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni , di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (doc. _)

                               1.4.   In data 16 dicembre 2000 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore (doc. _):

"-   In aggiunta alle motivazioni di novembre, elenco ulteriori prove:

‑   Il 1/6 della C.E. é composto da terreni agricoli per la maggior parte, situati in posizioni non ideali e per di più incolti ed imboschitisi.

    Per il fabbisogno esistenziale, mica posso razzolare tra erbe e sterpaglie.

‑   La perizia dell'ufficio cantonale di stima, non corrisponde alle cifre elencate nel modulo 134 delle tassazioni.

‑   I valori dichiarati (miei e di mia moglie) confermano la difficoltà per la quale ho interposto ricorso.

Visto quanto precede e tutto reale ed effettivo, chiedo a codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni, di voler accettare il ricorso e di voler respingere le motivazioni espresse dalla Cassa AVS."

                               1.5.   Il 10 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa, invitata dal TCA a formulare le proprie osservazioni allo scritto succitato (cfr. consid. 1.5.), si è riconfermata nella sua risposta di causa.

                               1.6.   Ai fini istruttori questo Tribunale ha richiamato agli atti l’incarto AVS no. __________dell’assicurato nonché le perizie dettagliate dei mappali di proprietà di __________ siti in territorio di __________, __________ e __________.

Quest’ultime sono state inviate al ricorrente per osservazioni (doc. _), il quale, con scritto 27 settembre 2001 (doc. _), si è così espresso:

"  In merito alle perizie esprimo il mio logico pensiero.

Teoricamente mi sembrano ben eseguite, come s'addice ad uno studio specializzato: e così può sembrare che la proprietà della C.E. sia gradevole!

‑   In realtà la proprietà è sparse, incoltivata, molto difficile commercial­mente, onerosa senza profitti alcuni per di più è gravata fortemente da ipoteche. Un conto è una perizia, un conto è una situazione reale in loco!

    Tra l'altro nel comune di __________, sezione __________ particella __________, non è più nostro, perchè ceduto in quanto in situazione impervia.

Perdite e profitti del ristorante (casa d'abitazione ) sono da attribuire alla gerente dell'esercizio stesso, perchè il sottoscritto non ha niente di niente!

Ribadisco quanto già dichiarato con la raccomandata del 16 dicembre 2000.

L'unica piccola differenza è stato l'aumento di ca. 50.‑ fr. mensili dell'AVS, deciso mesi scorsi da Berna."

                               1.7.   In data 3 ottobre 2001 (doc. _) la Cassa, chiamata ad esprimersi in merito (doc. _), ha riferito quanto segue:

"  (…), malgrado siano emersi nuovi elementi finora sconosciuti quali la cessione della particella N. __________ (valore peritale di fr. 2'500.--), le conclusioni dell’atto ricorsuale non cambiano e pertanto vi confermiamo, in tutto il suo aspetto, quanto già comunicatovi con nostra risposta di causa del 6 dicembre 2000."

                               1.8.   Pendente causa questo TCA ha richiamato agli atti l’incarto fiscale per il biennio 2001/2002 dell’assicurato (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346) corrispondente all’art. 112 della nuova CF in vigore dal 1° gennaio 2000. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.2.   Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 2 LPC, tra l’altro, le persone che

"  a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS."

                               2.3.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."

                                         Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

  2.  per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

  3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1° gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 12 ottobre 2000.

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le seguenti spese:

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.4.   Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.5.   Con il gravame __________ contesta il valore venale della sostanza immobiliare di proprietà della CE fu __________, di cui è membro, in quanto sarebbe troppo elevato (doc. _).

                                         Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).

In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).

  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                                         I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.

                                         Se, quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                               2.6.   Nel caso di specie, poiché l’assicurato risiede in un appartamento sito in via __________, correttamente la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà in ragione di 1/6 (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione e doc. _).

                                         In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                               2.7.   Con perizia immobiliare del 20 ottobre 2000 l’Ufficio stima ha stabilito in fr. 197’900.-il valore venale complessivo degli immobili di proprietà del ricorrente (1/6 di fr. 1'187'400.--).

Pendente causa è emerso che la CE fu __________ ha ceduto la Part. N __________RT di __________ (cfr. doc. _, doc. _), sicché il valore venale complessivo della proprietà fondiaria deve essere ridotto di fr. 2'500.--. Ne discende che l’importo computato dalla Cassa ai fini del calcolo della PC del ricorrente a titolo di “Comunioni ereditarie al valore commerciale” (doc. _) assomma a fr. 197'483.— e non a fr. 197'900.--. (doc. _, Pos. 46.02).

                                         Ebbene, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la  designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).

                                         Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

                                         La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

                               2.8.   In concreto, l’assicurato sostiene che il valore venale dei fondi di proprietà della CE sarebbe troppo elevato e non rispecchierebbe la situazione reale. In particolare, secondo __________, la proprietà sarebbe “sparsa, incoltivata, molto difficile commercialmente, onerosa senza profitti alcuni e per di più fortemente gravata da ipoteche” (doc. _).

In realtà, della proprietà fondiaria fu __________ non fanno parte soltanto zone boschive ed impervie, ma anche stalle, fabbricati, manufatti e costruzioni di valore (Part. no __________, __________, __________, __________, ma soprattutto la Part. no __________).

Inoltre, dagli atti non emerge alcun indizio per cui il valore corrente degli immobili andrebbe ridotto rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio stima in sede peritale. Né l’assunto del ricorrente, peraltro scevro di riscontri probatori, è sufficiente per mettere in discussione le valutazioni peritali dell’Ufficio stima. Dalla perizia, infatti, si evince che i fondi di proprietà della CE __________ sono stati valutati tenendo conto della loro ubicazione (compresi la forma, i confini, gli accessi, l’insolazione, la vista e l’orientamento, le servitù e gli oneri fondiari gravanti, le immissioni e la situazione nel PR), dello stato di conservazione e di manutenzione degli insediamenti che vi sorgono (cfr. doc. _ agli atti dell’amministrazione). A mente del TCA, quindi, non vi sono sufficienti elementi atti a mettere in discussione la correttezza della valutazione peritale che si rivela attendibile.

Del resto la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati. Per questi motivi il TCA non ha alcun motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STCA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).

                               2.9.   Con il ricorso l’assicurato contesta pure l’importo di fr. 25'846.—computato dalla Cassa a titolo di reddito privilegiato (doc. _, pos. 21). In particolare, egli sostiene che l’attività dipendente della moglie sarebbe “di ordine ausiliario” e comporterebbe soltanto “utili bassi” (cfr. consid. 1.2.).

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso dal TCA.

                                         Infatti, i redditi determinanti comprendono tutte le entrate in denaro o in natura provenienti dall’esercizio di un’attività lucrativa (art. 3c cpv. 1 let. a LPC, cfr. consid. 2.5.). Scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

Giusta il cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).

In concreto, dagli atti dell’incarto risulta che durante l’anno 1999 la moglie dell’assicurato ha lavorato presso l’allora __________, percependo un salario annuo di fr. 25'846.— (cfr. certificato di salario del 13 gennaio 2000 agli atti dell’amministrazione).

Inoltre, dalla documentazione fiscale richiamata agli atti pendente causa (cfr. consid. 1.8.) risulta che anche durante l’anno 2000 essa ha continuato a lavorare presso la __________, percependo un salario annuo netto di fr. 23'740.— (cfr. certidicato di salario del 10 gennaio 2001 agli atti fiscali).

In simili condizioni, poiché i redditi determinanti dell’assicurato – in casu il reddito privilegiato da attività dipendendte della moglie (cfr. doc. _, Pos. 21) – non sono notevolmente diminuiti rispetto al reddito ottenuto durante il periodo di calcolo ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 e 2 OPC, in concreto deve essere escluso un caso d’applicazione del cpv. 4 della medesima norma.

Ne discende che l’importo considerato dall’amministrazione pari a fr. 25'846.—, che si riferisce all’anno civile precedente dell'anno per cui è assegnata la prestazione conformemente alle disposizioni federali succitate, è corretto e deve essere posto alla base del presente giudizio.

Il calcolo del reddito privilegiato da attività dipendente della signora __________ operato dalla Cassa ai fini della PC deve essere quindi confermato.

                             2.10.   In conclusione, sebbene il valore venale della proprietà fondiaria di sua spettanza deve essere ridotto di fr. 2'500.-- a seguito della cessione della Part. no. __________RT di __________ (cfr. doc. _ e consid. 2.8.), il ricorso va respinto in quanto i redditi determinanti di __________ eccedono le sue spese riconosciute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.101 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2001 33.2000.101 — Swissrulings