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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.12.2025 32.2025.63

December 18, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,293 words·~11 min·3

Summary

Revisione di una rendita. Ai nega peggioramento, assicurata chiede annullamento decisione e retrocessione atti. TCA accoglie ricorso, su richiesta dell'AI di retrocessione degli atti

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.63   FC

Lugano 18 dicembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2025 di

RI1, ____

contro  

la decisione del 30 giugno 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                 in fatto e in diritto

che                         -  con decisione 13 luglio 2005 RI1, nata nel 1966, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità (grado AI del 59%) dal 1° aprile 2005 e la prestazione è stata confermata a seguito di varie revisioni mediante comunicazioni del 12 luglio 2007, 17 febbraio 2011, 22 gennaio 2014 e 9 agosto 2018;

                              -  il 16 febbraio 2024 l’assicurata, tramite la sua curante dr.ssa ______, ha inoltrato una domanda di revisione della prestazione, facendo valere un rilevante peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI pag. 251);

                              -  esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare acquisita la presa di posizione del dr. ______ del Servizio medico regionale dell’AI (di seguito: SMR), rispettivamente il rapporto di chiusura del consulente in integrazione professionale, con progetto di decisione del 14 maggio 2025 e, quindi, decisione del 30 giugno 2025, l’Ufficio AI ha negato un aumento della rendita in considerazione di uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione eseguita (doc. AI pag. 308);

                              -  contro tale decisione l’assicurata è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento, ribadendo l’intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute, sia dal profilo somatico che da quello psichiatrico e postulando il riesame della richiesta di aumento della rendita mediante una rivalutazione peritale da parte di un reumatologo e da uno psichiatra (I);  

                              -  con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Ribadite le conclusioni espresse dal SMR nell’annotazione del 26 agosto 2024 – secondo cui lo stato valetudinario dell’assicurata era rimasto stazionario nel corso del tempo – ha concluso per l’assenza di elementi dal lato medico che deponessero per un'incapacità lavorativa superiore a quella già accertata in occasione della precedente richiesta di prestazioni (IV);

                              -  l’assicurata ha fatto pervenire, tramite la dr.ssa ______, ulteriori certificazioni mediche attestanti l’insorgenza di nuove problematiche (segnatamente “stato dopo resezione esostosi base V metatarso piede destro il 31.10.2024, frattura base V metatarso post-iatrogena verosimilmente durante resezione esostosi, il 7.7.2025 cammina ancora con qualche difficoltà”, doc. XVIII/1);

                              -  esaminata tale documentazione, facendo riferimento alla presa di posizione del 22 ottobre 2025 del dr. ______ del SMR (il quale ha osservato che dalla nuova documentazione risultava effettivamente un peggioramento dello stato di salute almeno dal 31 ottobre 2024 e appariva dunque consigliabile procedere ad ulteriori approfondimenti tramite “valutazione peritale reumatologica, neurologica e psichiatrica per verificare CL residua attuale”; doc. XVIII/1), con osservazioni del 27 ottobre 2025 l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XVIII);

                              -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                              -  va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità" (cpv. 2).

                                  La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, prevede al marginale 9102 che "Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023)". Il marginale 1009 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, dispone che:

"  Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-    in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

-    prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

-    modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-    in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

-    prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022."

                                  Nel caso concreto, alla base della decisione impugnata vi è la modifica dopo il 1. gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta prima (e che ha determinato, sempre prima, l’inizio del diritto alla rendita). Va perciò applicata questa circolare sulle disposizioni transitorie, che prevede al marginale 2001 che “i beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita”. Dallo schema ivi riportato risulta che la ricorrente fa parte del cosiddetto “gruppo diritti acquisiti”, che identifica i nati tra il 1957 e il 1966. Per questa categoria, la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI). In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita).

                                  A queste rendite, e di conseguenza alla revisione della prestazione dell’assicurata, resta integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006);

                              -  secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28 cpv. 1 LAI (nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2021) prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (“Revisione della rendita d’invalidità e di altre prestazioni durevoli”), nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Giusta il cpv. 2 ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. Per la giurisprudenza, qualsiasi cambiamento importante delle circostanze, suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5);

                              -   nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato nella risposta di causa, alla luce degli atti medici prodotti in questa sede v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 22 ottobre 2025 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione versata agli atti – comprendente “vari rapporti medici dal 2018 a tuttora concernente: - iperparatiroidismo, intervento di paratiroidecotmia il 8.2.2019 con decorso regolare, - esami di gastro e colonoscopia del 2018 risultati s.p.,- densitometria normale; Nel 2019: - stenosi foraminali cervicali con contatto radici C6 e C7, - piccola recidiva erniaria L4/5 destra con contatto L5 a destra, - 27.5.2021 neoplasia collo vescicale, 12.1.2022 assicurata sottoposta a infiltrazione periradicolare L5 destra; Problematica recente del 31.10.2024; Stato dopo resezione esostosi base V metatarso piede destro il 31.10.2024, Frattura base V metatarso post-iatrogena verosimilmente (durante resezione esostosi), - il 7.7.2025 cammina ancora con qualche difficoltà”, doc. XVIII/1) – dalla documentazione prodotta risultava un “peggioramento stato di salute almeno dal 31.10.2024 in seguito a resezione esostosi complicata da frattura metatarsale iatrogena. Consiglio valutazione tramite valutazione peritale reumatologica, neurologica e psichiatrica per verificare CL residua attuale” (XVIII/1);

                              -  sulla base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “Alla luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'amministrazione al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell'annotazione summenzionata. Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (segnatamente l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (XVIII);

                              -  in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                              -  nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. Tale esito collima peraltro pienamente con la richiesta ricorsuale formulata dall’insorgente (I).

                                  Come anticipato anche dall’Ufficio AI nella sua presa di posizione del 27 ottobre 2025 (XVIII), in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

                              -  giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                              -  visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 30 giugno 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                            2.-  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

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