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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2026 32.2025.47

January 12, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,519 words·~23 min·3

Summary

Rendita di un'assicurata con attività lucrativa parziale. Contestata l'invalidità parziale quale salariata, censura ammessa dal TCA. Di conseguenza, riconoscimento di un grado d'invalidità maggiore di quello stabilito con la decisione impugnata

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.47   BS

Lugano 12 gennaio 2026                 

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione del 25 aprile 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 22 marzo 2017 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, ritenuta salariata al 50% e casalinga al 50%, il diritto alla rendita intera, per un grado d’invalidità del 100% dal 1º marzo 2016 al 30 settembre 2016, con versamento effettivo della prestazione dal 1º giugno 2016 (doc. 62, salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                                  Successivamente, con decisione del 3 gennaio 2018, l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni che era stata presentata a novembre 2017 (cfr. doc. 71 e 73).

                                  A fronte di un’ulteriore nuova domanda del maggio 2018, l’Ufficio AI ha disposto ulteriori accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare del 20 agosto 2019 (inc. AI, doc. 102), ripresa poi dal SMR con rapporti del 21 agosto e del 15 novembre 2019 (doc. 101 e 114). Dopo aver svolto un’ulteriore inchiesta economica per casalinghe (doc. 106 e 107), l’Ufficio AI ha poi determinato un grado d’invalidità del 30%, negando, con decisione del 18 novembre 2019, il diritto a prestazioni (doc. 116).

                          1.2.  Nell’aprile 2023 l’assicurata ha presentato un’altra nuova domanda di prestazioni (inc. AI, doc. 119). Dopo aver attuato misure volte a favorire l’integrazione (doc. 132, 135), l’amministrazione ha acquisito la perizia reumatologica del 16 settembre 2023 redatta dal dr. med. ______ per conto di ______, che ha valutato un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività abituale, ma nessuna limitazione in attività adeguate (inc. CM, doc. 249). L’amministrazione ha poi ordinato una perizia psichiatrica presso il ______, il quale con rapporto del 15 aprile 2024 ha ritenuto data una capacità lavorativa del 50% (riduzione di rendimento in un impiego a tempo pieno) sia nell’attività abituale che in una adeguata. Il ______ ha inoltre specificato che nell’abituale attività l’incapacità del 30% valutata dal reumatologo deve essere almeno in parte cumulata con quella psichiatrica (doc. 153).  

                                  Le conclusioni peritali sono state analizzate dal SMR nel rapporto del 29 aprile 2024, che globalmente ha quantificato l’inabilità nell’attività abituale al 60% dal 18 gennaio 2018, al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 65% dal 14 settembre 2023; in attività adeguate al 20% dal 18 gennaio 2018, al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 50% dal 14 settembre 2023. Dopo un’inchiesta per casalinghe (concludente per un’inabilità del 13,99% nelle mansioni domestiche; doc. 156–157) e un percorso di orientamento professionale (doc. 160, 165), con progetto di decisione del 6 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha determinato mediante il cosiddetto metodo misto un grado d’invalidità del 57%, limitatamente al periodo 1º ottobre 2022 - 31 dicembre 2023, poiché dal 2024 il grado di invalidità globale risultava del 38%. Il versamento è stato fissato dal 1º ottobre 2023 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 171).

                                  La documentazione medica successivamente prodotta dall’assicurata (doc. 175) è stata ritenuta dal SMR, con rapporto del 22 marzo 2025, non idonea a modificare le precedenti valutazioni (doc. 177). Di conseguenza, con decisione del 25 aprile 2025, l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporalmente limitata (doc. 179).

Con email del 28 aprile 2025, l’assicurata ha trasmesso ulteriore documentazione (doc. 181–182) valutata non rilevante dal SMR con rapporto del 29 aprile 2025 (doc. 184). Con email del 30 aprile 2025, l’Ufficio AI ha pertanto confermato la decisione (doc. 186).

                          1.3.  Contro la decisione 25 aprile 2025, l’assicurata, rappresentata da RA1, ha interposto il presente ricorso, postulando in via principale il diritto ad una rendita intera con versamento, causa domanda tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata, ad una rendita del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 43% dal 1° gennaio 2024. La ricorrente sostiene che anche in attività adeguate, il grado d’incapacità lavorativa globale debba essere del 65% come in quelle abituali. Afferma inoltre che, a causa delle limitazioni psichiatriche specifiche, non può essere integrata nel mercato del lavoro. Contestualmente chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                          1.4.  Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione di una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate e sostenendo l’esistenza di un mercato del lavoro equilibrato nel quale tale capacità possa essere utilizzata.

                          1.5.  Con scritto del 18 agosto 2025 la ricorrente ha ribadito le tesi ricorsuali.

                          1.6.  Il 2 settembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso.

                          1.7.  Con lettera del 23 ottobre 2025 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato il ritiro dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente, beneficiaria di una rendita per un grado d’invalidità del 57% dal 1º ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, ha diritto o meno ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 con versamento, causa domanda tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata, ad una prestazione d’invalidità del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 43% dal 1° gennaio 2024.

                                  Contestata è l’invalidità della parte salariale (quota parte del 50%).

                                  Incontestata è invece la limitazione del 13.99% quale casalinga.

                                  Va qui rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

                                  La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

                                  In concreto, l’assicurata è stata posta al beneficio del diritto alla rendita dal 1º ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Ne consegue che applicabili sono le disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.

                          2.3.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

                                  a.  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

                                  b.  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

                                  c.  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

                                  In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                                  Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

                                  La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

                          2.4.  Nel caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".

L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:

a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa:

a.  il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute.

Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).     

                          2.6.  Secondo costante giurisprudenza STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                          2.7.  Nel caso in esame, per quel che concerne la parte salariata (definita nella misura del 50%), l’assicurata è stata peritata dal dr. med. ______, il quale con rapporto del 16 settembre 2023 ha valutato un’incapacità lavorativa del 30% nell’abituale attività, da intendersi come riduzione di rendimento in un’attività a tempo pieno. In attività rispettose delle limitazioni fisiche e di carico, l’abilità lavorativa è stata valutata al 100% (inc. CM, doc. 249).

                                  L’amministrazione ha poi disposto una perizia psichiatrica presso il ______. Con rapporto 15 aprile 2024 i periti – diagnosticate una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45), un disturbo da personalità misto (tratti dipendenti, evitanti e ansiosi al momento attuale: ICD 10: F61.0) e una distimia (ICD 10: F34.1) – hanno valutato una capacità lavorativa del 50% sia nell’abituale attività che in quella adeguata. Il ______ ha poi precisato che l'incapacità lavorativa del 30% valutata dal reumatologo per l'attività abituale deve essere almeno parzialmente sommata al 50% per motivi psichiatrici (doc. 153). 

                                  In merito all’attività abituale, il perito psichiatra ha evidenziato (sottolineatura del redattore):

"  La capacità lavorativa in qualità di commessa, in una piccola bottega di paese a gestione familiare, è pari al 50%, inteso sia come riduzione del tempo di impiego sia come riduzione del rendimento, calcolato su un tempo pieno.

Cronologicamente, la capacità lavorativa risulta ridotta dal punto di vista esclusivamente psichiatrico almeno dal gennaio 2023.

La riduzione del 50% dal punto di vista psichiatrico andrebbe, a mio avviso, per lo meno in parte sommata all’inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico, in quanto il Dr. ______, nella sua perizia, segnala la fibromialgia e altre problematiche psichiatriche tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.”

(perizia punto 8.1., pag. 641)

                                                   Per quanto riguarda, invece, la capacità lavorativa in attività adeguata, nella perizia si legge (sottolineatura del redattore):

"  Allo stato attuale è difficile intravedere un’attività maggiormente adeguata rispetto a quella di commessa in una piccola bottega di paese, in ambiente familiare, che sembra essere l’attività più idonea e calzante per l’assicurata. È difficile immaginarla, per esempio, in fabbrica oppure in un’attività completamente indipendente, scevra da controllo di terzi e quindi con un aumento della responsabilità.

L’attività adeguata, quindi, è la stessa e corrisponde all’attività abituale; di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa sono i medesimi come indicato sopra.”

                                  Esaminate le due perizie, con annotazioni 29 aprile 2025 il SMR ha ritenuto, a partire dal 14 settembre 2023, un’incapacità del 65% nell’abituale attività (incapacità lavorativa del 30% dal punto di vista reumatologico parzialmente sommata a quella psichiatrica del 50%) e del 50% in attività adeguate (doc. 152).

                                  La ricorrente sostiene invece che anche in attività adeguate l’incapacità globale debba essere del 65%. Rileva infatti che se dal punto di vista della problematica psichiatrica la perizia ______ ha stabilito che la residua capacità lavorativa restante è del 50% e che l'attività adeguata corrisponde all'attività abituale (commessa in piccola bottega di paese a gestione famigliare), non si giustifica una diversa valutazione della capacità lavorativa per l'attività adeguata e quella abituale.

                                  A ragione.

                                  Nelle attività adeguate il perito reumatologo non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa, motivo per cui, contrariamente all’abituale attività, al grado d’impedimento somatico del 30% non va (parzialmente) sommato alla problematica psichiatrica.

                                  Inoltre, con rapporto 29 aprile 2024 il Consulente AI, tenuto conto del percorso di ricerca d’impiego presso ______ (durante il quale l’assicurata ha avuto due colloqui di lavoro, una prova lavorativa, poi fallita; cfr. rapporto 30 settembre 2024 in doc. 164), ha individuato, quali attività adeguate, quelle già svolte in passato, quale operaria in industria leggera, commessa di vendita al dettaglio in piccoli contesti o presso distributori di benzina (pag. 674).

                                         Tuttavia, come giustamente evidenziato nelle osservazioni 18 agosto 2025 della ricorrente, la possibilità di riprendere il ruolo di operaia in industria leggera (svolta tra il 1985 ed il 1990 in un’industria tessile e poi in una fabbrica di orologi; cfr. anamnesi professione della perizia ______ del 20 agosto 2019 in pagg. 334 e 335; curriculum vitae in pag. 519) è da considerare poco realistica, ricordato che nella perizia il ______ (punto no. 8.2) aveva ritenuto “difficile immaginarla [l’assicurata ndr] per esempio in fabbrica”. Non va poi dimenticata la grave disabilità nella flessibilità psicologica causata da un disturbo di personalità, che si manifesta con difficoltà ad affrontare situazioni e persone nuove, evidenziata nella perizia ______ (cfr. punto no. 7.4 in pag. 640). Questa scarsa adattabilità impedisce pertanto il rientro in un ambiente lavorativo nuovo. Di conseguenza, l'attività di commessa in piccoli contesti territoriali, che l'assicurata conosce bene avendola esercitata per 30 anni in ______, risulta essere l'unica attività adeguata.

                                  Ne consegue che l’attività adeguata coincide con l’attività abituale, motivo per cui la limitazione della capacità lavorativa corrisponde al 65%.

                                  Pertanto, visto quanto sopra, non si pone la questione dell’asserita non reintegrabilità nel mercato equilibrato del lavoro (cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), comunque implicitamente ammessa dall’assicurata nelle già citate osservazioni 18 agosto 2025.

                          2.8.  Accertata dal settembre 2024 un’inabilità lavorativa del 65% sia nell’abituale attività che in quelle adeguate, il calcolo del grado d’invalidità esposto nel ricorso va confermato.

                                  Tenuto conto di un reddito senza invalidità fissato dall’Ufficio AI, con l’utilizzo dei dati salariali statistici, a fr. 56'007,80 (ammesso dall’assicurata), il reddito da invalida, rimasto incontestato, corrisponde a fr. 15'682,20 (ossia il 65% di 56'007,20 con riduzione del 20% ex art. 26bis cpv. 3 OAI riconosciuta dall’amministrazione).

                                  Dal raffronto dei redditi risulta un’invalidità del 71,99% che, vista la quota parte quale salariata del 50%, corrisponde ad un grado d’invalidità parziale del 35,99%.

                                  Sommata all’invalidità parziale quale casalinga del 7%, rimasta in- contestata, il grado d’incapacità al guadagno globale è del 42’99%, arrotondato al 43%.

                                  Ne consegue che, dal 1° gennaio 2024 l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità del 43%.

                                  Confermato è invece il grado d’invalidità globale del 57% relativo al periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2023. Infatti, tenuto conto di un grado d’invalidità quale salariata del 100% riconosciuto dall’amministrazione, vista la quota parte del 50% il grado d’invalidità parziale corrisponde al 50%. A questo va aggiunto il grado d’invalidità parziale quale casalinga del 7% (13,99:2).  

                                  In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è riformata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 (con versamento dal 1° ottobre 2023, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) ed a una prestazione per un grado d’invalidità del 43% dal 1° gennaio 2024 e continua.

                          2.9.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 57% dal 1° ottobre 2022 e del 43% dal 1° gennaio 2024.

                             2.  Le spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2026 32.2025.47 — Swissrulings