Raccomandata
Incarto n. 32.2025.103 cs
Lugano 8 giugno 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione del 18 settembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1971, da ultimo attivo quale operatore di imballaggio/magazziniere presso ______, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni nel corso del 2010. Con decisione del 17 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta. Una seconda domanda di prestazioni è stata respinta dall’amministrazione con decisione del 31 maggio 2016.
1.2. In seguito alla presentazione di ulteriori richieste di prestazioni, l’8 giugno 2017 ed il 27 settembre 2017, l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito delle domande.
1.3. Nel 2018 RI1 ha trasmesso una nuova richiesta, respinta con decisione del 30 gennaio 2020.
1.4. L’assicurato ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni nel mese di febbraio 2023. Dopo l’allestimento di una perizia pluridisciplinare del _______, che ha confermato l’esito del precedente referto del _______ del 19 luglio 2019, l’Ufficio AI, calcolato un grado d’invalidità del 30%, ha negato il diritto ad una rendita con decisione del 18 settembre 2025, preavvisata dal progetto del 25 giugno 2025.
1.5. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, contestando sia l’aspetto medico che l’aspetto economico e chiedendo contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
L’insorgente chiede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici e domanda almeno fr. 2'800 (IVA inclusa) di ripetibili.
Dopo aver raccontato il proprio vissuto, l’insorgente espone l’esito del rapporto finale SMR del 25 febbraio 2016 e della valutazione peritale del dr. med. ______ che aveva rilevato la presenza di una componente somatoforme che tuttavia all’epoca non aveva portato all’allestimento di una perizia psichiatrica. In quell’occasione l’incapacità lavorativa in attività adeguata era stata stabilita nel 30%, intesa come riduzione del rendimento.
L’assicurato illustra in seguito il rapporto finale SMR del 25 giugno 2019, che pone ulteriori diagnosi aggiuntive con ripercussione sulla capacità lavorativa e conferma l’incapacità lavorativa del 30% dal mese di giugno 2016. L’insorgente solleva una serie di criticità che non premetterebbero a questo rapporto di conferirgli piena forza probante, tra cui limiti di carico maggiore (15kg in luogo di 10kg) a fronte di diagnosi somatiche e limiti funzionali invariati, la circostanza che vi sono diagnosi psichiatriche e neurologiche aggiuntive con incidenza sui limiti funzionali ed il fatto che i periti del _______ non avrebbero tratto le dovute conseguenze della condizione fisica dolorosa quale causa principale del malessere dell’assicurato, creando un circolo vizioso nella persistenza del dolore somatoforme e delle conseguenti limitazioni funzionali. Egli contesta poi nel merito la perizia del 19 luglio 2019, sollevando alcune contraddizioni.
Infine, il ricorrente censura il rapporto finale dell’SMR del 16 settembre 2024. Dopo aver esposto le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa figuranti nella perizia del _______ del 16 settembre 2024, l’assicurato evidenzia che l’incapacità lavorativa nella precedente attività è stata quantificata nell’85% dal 1° gennaio 2020 con prognosi stazionaria mentre in attività adeguata nel 30% dal 1° gennaio 2020 con prognosi favorevole, allorché in precedenza la prognosi era stazionaria. Illustrati i limiti funzionali, il ricorrente sottolinea le criticità del referto.
Egli non si spiega per quale motivo alcune diagnosi vengono ora ritenute prive di ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, mentre sino al 2019 era stato considerato il contrario, rileva che i limiti funzionali risultano più significativi rispetto al 2019: prima non poteva sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg (10 kg nel 2016), ora ai 5 kg; prima non poteva lavorare a lungo in anteflessione e doveva cambiare regolarmente postura, ora è limitato nel mantenere la posizione statica in piedi per oltre 10-15 minuti e la posizione seduta oltre 15-20 minuti e deve evitare di piegarsi ripetutamente con la colonna vertebrale; ora deve avere la possibilità di riposare o eventualmente di assentarsi in caso di dolori estremi; nel 2019 non vi erano limiti funzionali per la deambulazione, ora è limitato nel deambulare per oltre 30 minuti; nel 2019 venivano generalmente descritte limitazioni funzionali anche a causa del malessere legato al dolore somatoforme, ora vengono precisate maggiore sensibilità allo stress, allungamento dei tempi di recupero, bassa costanza nel raggiungere gli obiettivi e bassa caricabilità.
Il ricorrente non si spiega per quale motivo, a fronte di tali cambiamenti, la capacità lavorativa rimane invariata sia nell’attività abituale che in attività adeguata.
I periti del _______, secondo l’assicurato, non indicano i motivi della stabilità della loro valutazione della capacità lavorativa malgrado i sopra citati cambiamenti e nemmeno precisano le ragioni per le quali le cefalee croniche, che nel 2019 da sole comportavano un’incapacità lavorativa del 20%, ora sono incluse fra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Inoltre, dal profilo psichiatrico, non chiariscono i motivi per i quali l’aumento dei limiti funzionali dal punto di vista reumatologico e neurologico non comporti uno speculare aumento dell’incapacità lavorativa in presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F.45.4). Il reumatologo, dr. med. ______, afferma che la sintomatologia dolorosa non si spiega con le indagini radiologiche effettuate, né è comprensibile da parte degli specialisti che hanno valutato il periziando nel decorso, se non nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica. Si tratta di dolori inquadrabili nella sindrome da dolore somatoforme, che devono essere adeguatamente considerati nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato.
Per il ricorrente, nel caso concreto, pur in presenza di una valutazione strutturata che rispetta le linee guida per le perizie in ambito di assicurazioni sociali, il perito psichiatra non si china in maniera esaustiva su ciascuno degli indicatori e soprattutto non spiega in maniera oggettiva e convincente per quali motivi le limitazioni funzionali derivanti dalle patologie psichiatriche comportino una riduzione della capacità lavorativa (intesa come riduzione del rendimento) di solo il 10% in ogni attività, tenuto conto della particolarità del caso e del contesto sociale e professionale. A questo proposito l’assicurato cita la STF 9C_283/2024 del 27 giugno 2025, sostenendo che in quella fattispecie le conclusioni peritali in materia di disturbi somatoformi non sono state ritenute sufficienti per valutare oggettivamente la gravità delle lesioni e valutare l’effettivo impatto sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Per l’insorgente, una limitazione del 10% è priva di rilevanza pratica e non appare conciliabile con la sua storia clinica, che malgrado numerosi tentativi di reinserimento professionale non è mai riuscito a recuperare una capacità lavorativa completa ed è quotidianamente tormentato da dolori percepiti ad un livello altissimo di cui il perito psichiatra non terrebbe sufficientemente conto. Già solo le pause aggiuntive necessarie per gestire il dolore comportano una riduzione del tempo lavorativo ben superiore al 10%. Inoltre, il perito psichiatra menziona la personalità rigida e introversa, la sua lunga assenza dal mondo del lavoro (2010), nonché gli aspetti depressivi e rivendicativi verso i medici che l’hanno operato. Questi fattori che incidono negativamente sul potenziale dell’assicurato, secondo il ricorrente, devono far propendere per una quantificazione della capacità lavorativa dal profilo psichiatrico ben inferiore al 90%.
L’insorgente afferma che vi sono state tre procedure dalle quali è scaturita la medesima capacità lavorativa malgrado diagnosi e limitazioni funzionali crescenti. Secondo l’assicurato i periti che hanno esaminato l’insorgente nel 2019 e nel 2024 avrebbero cercato di confermare le conclusioni medico-teoriche del 2016 effettuando valutazioni eccessivamente ottimistiche e non aderenti alla realtà, riducendo l’incapacità lavorativa reumatologica dal 2016 al 2019 del 10% e togliendo quella neurologica per le cefalee croniche fra il 2019 ed il 2024. Alcune diagnosi, prima descritte con ripercussioni sulla capacità lavorativa nel 2019 sono state declassare a prive di ripercussioni nel 2024. Malgrado una situazione vieppiù compromessa, non solo per i limiti funzionali, i periti psichiatri hanno confermato la medesima limitazione del 10% ancorché i medici concordino circa l’importante componente da dolore somatoforme quale causa principale del suo malessere.
Secondo l’insorgente sussistono pertanto seri e fondati dubbi circa la solidità delle conclusioni medico-teoriche poste a fondamento della decisione impugnata. Il ricorrente chiede, in caso di rinvio, che venga incaricato un altro centro peritale, se del caso previa traduzione degli atti principali.
L’insorgente contesta anche l’aspetto economico.
Egli aggiorna il reddito da valido, calcolato sulla base delle Tabelle statistiche dall’Ufficio AI, al 2024, per un valore, al 95%, di fr. 68'770.60, così come il reddito da invalido a fr. 68'278.65. Riducendo il reddito da invalido del 30% ed in seguito del 10% ai sensi dell’art. 26bis cpv. 3 OAI l’insorgente giunge ad un grado d’invalidità del 40.4%. Inoltre, per l’assicurato, nel caso di specie, vi sono gli estremi per ritenere una riduzione superiore al 10% (lunga assenza dal mercato del lavoro, particolare condizione psico-fisica e sociale dell’assicurato).
1.6. Con risposta del 14 novembre 2025, l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione. Contestualmente ha allegato il calcolo del raffronto dei redditi, aggiornando i dati economici al 2024 (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 1° dicembre 2026 l’insorgente ha contestato il calcolo esposto dall’Ufficio AI ed ha prodotto due ulteriori rapporti medici, ossia un referto del Neurocentro della ______ del 19 novembre 2025 ed un referto del dr. med. ______, FMH medicina interna, del 26 novembre 2025. Egli chiede inoltre di poter beneficiare di una prova professionale per accertare sul campo la sua tenuta lavorativa. Sarebbero sufficienti 1 o 2 mesi per verificare le conclusioni medico-teoriche. Nel frattempo, la procedura ricorsuale potrebbe essere sospesa.
1.8. Dopo aver chiesto (doc. X), ed ottenuto (doc. XI), una proroga, l’Ufficio AI ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso, allegando una presa di posizione del 15 dicembre 2025 del _______ e del 17 dicembre 2025 del medico SMR.
1.9. Chiesta (doc. XIV), ed ottenuta (doc. XV), una proroga, il 21 gennaio 2026 l’insorgente ha prodotto un rapporto del 20 gennaio 2026 del ______ (doc. XVI/1).
1.10. Con osservazioni del 6 febbraio 2026 (doc. XVIII), trasmesse per conoscenza all’insorgente il 10 febbraio 2026 (doc. XIX), l’Ufficio AI ha rilevato che il referto concerne un periodo successivo alla decisione impugnata, non indica diagnosi né valutazioni in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato e conferma l’assenza di episodi di scompenso psichico acuto necessitante di ospedalizzazione.
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
In concreto al momento della presentazione dell’ultima domanda del febbraio 2023, l’assicurato non beneficiava di una rendita AI. L’eventuale diritto alla rendita è pertanto sorto dopo l’entrata in vigore delle modifiche della LAI (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
Nel caso concreto è di conseguenza applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come in caso di nuova domanda, l’Ufficio AI deve esaminare il diritto alla prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.
Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
Cfr. anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, “L’impatto del concetto di malattia sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie” in: SZS 6/2025, pag. 312 e seguenti.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
2.7. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
In concreto si tratta della decisione del 30 gennaio 2020 (pag. 645 incarto AI), che si fonda sulla perizia pluridisciplinare del _______ del 19 giugno 2019 (pag. 425 incarto AI). Occorre pertanto stabilire se, rispetto a quanto emerso nell’ambito di quest’ultima procedura, vi è stata una modifica rilevante del grado d’invalidità.
Nella misura in cui il ricorrente contesta invece le conclusioni dei rapporti finali del 27 febbraio 2016 del SMR e del 25 giugno 2019, nonché la perizia del _______ del 19 giugno 2019, che sono alla base delle decisioni del 31 maggio 2016 e del 30 gennaio 2020 cresciute incontestate in giudicato, il suo ricorso si rileva irricevibile. Tali contestazioni andavano semmai sollevate inoltrando un ricorso contro le citate decisioni.
L’insorgente afferma che la conclusione della perizia del _______ del 12 settembre 2024 e del successivo rapporto finale SMR del 16 settembre 2024 secondo cui vi è una sostanziale stabilità dello stato di salute del ricorrente e dell’incapacità lavorativa nella precedente attività (85%) e in attività adatte (30%) non può essere tutelata. Egli sostiene che vi è stato un peggioramento del suo stato di salute comprovato anche dalla differenza tra le valutazioni peritali del 19 giugno 2019 e del 12 settembre 2024.
A questo proposito va rammentato che in una STF 9C_429/2024 del 19 marzo 2025 (cfr. anche STF 9C_93/2025 del 29 agosto 2025), in un caso in cui ad un assicurato, nato nel 1975, era stata respinta una prima domanda con decisione del 29 settembre 2010, presa sulla base di una perizia del 22 marzo 2010 ed una seconda domanda con decisione dell’8 novembre 2023 emessa dopo aver allestito una perizia il 29 novembre 2022, al consid. 2.3.2. il Tribunale federale, ricordati i principi esposti nel consid. 2.4 della presente sentenza (cfr. anche DTF 144 I 103 consid. 2.1 e DTF 141 V 9 consid. 2.3), ha affermato che la forza probatoria di una perizia effettuata in seguito ad una revisione di una rendita dipende sostanzialmente dalla questione di sapere se si confronta adeguatamente con l’oggetto della prova, ossia la dimostrazione di una notevole modifica della fattispecie (“Der Beweiswert eines zwecks Rentenrevision erstellten Gutachtens hängt wesentlich davon ab, ob es sich ausreichend auf das Beweisthema - erhebliche Änderung (en) des Sachverhalts – bezieht”). Un referto che, preso da solo, di per sé risulta completo, condivisibile e coerente e che potrebbe fungere da prova nell’ambito di una prima domanda, non possiede di principio il valore probatorio richiesto nell’ambito di una domanda di revisione se non si confronta sufficientemente con il precedente parere medico, in merito alla reale entità del cambiamento dello stato di salute (“Einer für sich allein betrachtet vollständigen, nachvollziehbaren und schlüssigen medizinischen Beurteilung, die im Hinblick auf eine erstmalige Beurteilung der Rentenberechtigung beweisend wäre, mangelt es daher in der Regel am rechtlich erforderlichen Beweiswert, wenn sich die (von einer früheren abweichende) ärztliche Einschätzung nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern eine effektive Veränderung des Gesundheitszustands stattgefunden hat”).
Sono riservati i casi in cui è evidente che lo stato valetudinario dell’assicurato ha subito dei cambiamenti (“Vorbehalten bleiben Sachlagen, in denen es evident ist, dass die gesundheitlichen Verhältnisse sich verändert haben”).
Per stabilire che vi sia stata una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente perizia, non sono sufficienti né un diverso certificato medico di incapacità lavorativa, né una diversa classificazione diagnostica della malattia; sono invece necessari dei risultati diversi dell’esame medico (“Es genügen weder eine im Vergleich zu früheren ärztlichen Einschätzungen ungleich attestierte Arbeitsunfähigkeit noch eine unterschiedliche diagnostische Einordnung des geltend gemachten Leidens, um auf einen geänderten Gesundheitszustand zu schliessen; notwendig ist vielmehr eine veränderte Befundlage (Urteile 8C_6/2024 vom 8. Mai 2024 E. 2.4, 8C_385/2023 vom 30. November 2023 E. 4.2.3; je mit Hinweisen”).
Al consid. 3 l’Alta Corte ha affermato che il Tribunale cantonale ha esaminato l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente sulla base della decisione del 29 settembre 2010 e della decisione dell’8 novembre 2023. Accertato che al secondo referto poteva essere attribuita piena forza probante, il Tribunale cantonale ha concluso che non vi era stata alcuna modifica dello stato di salute dal lato psichico ai sensi dell’art. 17 LPGA ed ha pertanto respinto la seconda domanda.
Ai consid. 4.1 il Tribunale federale ha esaminato le due perizie psichiatriche segnatamente in punto alle diagnosi poste dai due periti ed al fatto che il secondo psichiatra ha confermato che le diagnosi menzionate e la valutazione della capacità lavorativa costituivano in sostanza una diversa valutazione diagnostica della stessa condizione medica.
Al consid. 4.2 il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente a giusta ragione, ha rilevato la presenza di numerose evidenti differenze tra le due perizie in relazione all’esame psichico effettuato dai due specialisti in psichiatria che potrebbero indicare un cambiamento dei sintomi depressivi. Ad esempio, mentre in occasione della pima visita era ancora rilevabile un buon contatto affettivo, nel secondo referto il perito ha accertato che l’insorgente era solo moderatamente reattivo. La motivazione compromessa non era ancora presente nel corso del primo esame, ed il secondo perito ha identificato una riduzione della motivazione, della reattività affettiva, la presenza di anedonia, poco interesse e un’attività psicomotoria minore rispetto al passato.
Tuttavia, il secondo psichiatra non ha fornito alcuna spiegazione circa queste differenze e si è limitato ad affermare che confrontando i risultati non vi era alcun divario fondamentale (“Die Beschwerdeführerin weist zu Recht auf verschiedene offenkundige Unterschiede hinsichtlich der erhobenen Befunde im Vergleich zwischen den beiden psychiatrischen Teilgutachten hin, welche vor allem für eine veränderte depressive Symptomatik sprechen könnten: Während bei der Begutachtung durch Dr. med. C.________ noch ein guter affektiver Kontakt herstellbar war, hielt Prof. Dr. med. B.________ fest, dass die Beschwerdeführerin nur mässig spürbar gewesen sei. Ein gestörter Antrieb lag anlässlich der ersten Begutachtung noch nicht vor. Prof. Dr. med. B.________ konnte dagegen eine Antriebsminderung feststellen. Daneben war die affektive Schwingungsfähigkeit durchgehend herabgesetzt, es herrschte Freudlosigkeit und Interessenverarmung, die Psychomotorik war reduziert - Befunde, die anlässlich der Begutachtung durch Dr. med. C.________ noch nicht oder in wesentlich geringerem Ausmass vorlagen (zum Ganzen: psychiatrisches Teilgutachten IME S. 16 ff.; psychiatrisches Teilgutachten ABI S. 10).
Hierzu fehlt eine nachvollziehbare Auseinandersetzung von Prof. Dr. med. B.________. So führte der Experte lediglich aus, vergleiche man den psychopathologischen Befund des Dr. med. C.________ mit dem aktuellen Befund, unterscheide sich dieser nicht grundlegend. Bereits damals habe ein Ganzkörperschmerz bestanden. Ausgeprägte kognitive Störungen hätten damals wie heute nicht vorgelegen. Die Realitätsprüfung sei ungestört gewesen. Die Selbstwertregulation sei vermindert und die Impulssteuerung intakt gewesen. Allfällig habe sich die Passivität im Coping der Störung bei fear avoidance und Schonungsverhalten verstärkt. Hinsichtlich der PTBS verwies er auf seine diesbezügliche Verdachtsdiagnose, eine Veränderung betreffend die diagnostizierte Persönlichkeitsakzentuierung verneinte er. Im Zusammenhang mit der von ihm diagnostizierten rezidivierenden depressiven Störung (gegenwärtig mittelgradige Episode) verwies der Experte im Wesentlichen auf die Einschätzungen der Ärzte aus der Zeit vor der Begutachtung durch die ABI, die im Gegensatz zu Dr. med. C.________ - ebenfalls von einer mittelgradigen depressiven Störung ausgegangen waren (psychiatrisches Teilgutachten IME S. 22 f.)”).
Il Tribunale federale ha poi evidenziato che l’Ufficio AI si era fondato sulla perizia del 22 marzo 2010 per negare il diritto alle prestazioni, per cui non poteva far capo a referti e diagnosi di altri medici per negare la modifica dello stato di salute dell’interessato (“Nachdem jedoch feststeht (E. 3 hiervor) und unbestritten ist, dass sich die Beschwerdegegnerin mit ursprünglich am 29. September 2010 verfügter Verneinung eines Rentenanspruchs nicht auf die abweichenden medizinischen Beurteilungen der anderen Ärzte, sondern auf die medizinischen Tatsachenfeststellungen gemäss ABI-Gutachten vom 22. März 2010 abstützte, geht es nicht an, eine relevante Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse mittels Bezugnahme auf die Diagnosen der anderen Ärzte zu verneinen”).
Infine, al consid. 4.3, il Tribunale federale, accertato che il secondo perito ha fatto solo un riferimento sommario alle conclusioni del primo specialista, in particolare in relazione al disturbo depressivo da lui diagnosticato, ha concluso che non poteva essere attribuito un valore probatorio ai sensi della giurisprudenza alla seconda perizia in relazione alla questione di sapere se vi fosse stata una modifica notevole dello stato di salute dell’interessato ai sensi dell’art. 17 LPGA. L’Alta Corte ha di conseguenza rinviato gli atti al Tribunale cantonale per l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica.
2.8. Nel caso di specie, il 19 giugno 2019, nella perizia pluridisciplinare del _______ (internistica: dr.ssa med. ______; reumatologica: dr. med. ______; neurologica: dr. med. ______, psichiatrica: dr. med. ______), gli specialisti hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di:
cefalee croniche, parte integrante di sintomatologia algica diffusa, presumibilmente somatoforme,
sindrome del dolore cronico di origine funzionale-somatoforme,
sindrome cervico-vertebrale/spondilogena e cefalica cronica su stato dopo discectomia per via anteriore e decompressione C6-C7 con impianto di cage intersomatico il 30.6.2010 e DD nell’ambito della sindrome da dolore cronico di origine funzionale-somatoforme,
sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica su disturbo di transizione lombosacrale, stato dopo laminectomia L5 bilaterale, discectomia L5-S1 da sinistra, neurolisi S1 a sinistra, schrinkage discale L5-S1 da destra e neurolisi S1 a destra il 9.3.2015, DD nell’ambito della sindrome del dolore cronico di origine funzionale-somatoforme, sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.4) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).
I periti hanno accertato, nell’ambito della valutazione globale, un’incapacità lavorativa del 30% a causa della combinazione di riduzione di tempo e rendimento nell’attività di orafo e in qualsiasi attività che tenga conto dei limiti funzionali.
A questo proposito il dr. med. ______, specialista FMH in neurologia, ha affermato che le cefalee croniche sono da ritenere parte integrante dei dolori diffusi accusati dall’assicurato che a loro volta sembrano di origine non organica. Per lo specialista le cefalee giustificano da sole una riduzione del rendimento del 20%.
Dal lato reumatologico, per il dr. med. ______, che ha attestato una capacità lavorativa dell’80%, i limiti funzionali sono prevalentemente caratterizzati dalla necessità di svolgere una professione fisicamente leggera che permetta cambio frequente di posizione almeno ogni 10 minuti, che non richieda particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi di 15 kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche e ai movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco).
Infine, dal lato psichiatrico (riduzione del rendimento del 10%), secondo il perito dell’epoca le diagnosi interferiscono lievemente sulla performance lavorativa, sulla capacità lavorativa di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza. Le limitate risorse di mentalizzazione, introspettive psicologiche in generale, tendono a cronicizzare il quadro clinico.
I periti hanno infine stabilito che le incapacità lavorative somatiche e psichiatriche vengono parzialmente sommate, “in quanto trattasi di combinazione di riduzione di tempo e rendimento”.
Nella perizia pluridisciplinare del _______ (internistica: dr.ssa med. ______; neurologica: dr. med. ______; psichiatrica: dr. med. ______; cardiologica; dr. med. ______; reumatologica: dr. med. ______), del 12 settembre 2024, sono state poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:
sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale con minime discopatie di L1 e L4 e protrusione discale L4-L5 ed esiti di laminectomia L5 bilaterale, nonché discectomia L5-S1 da sinistra, neurolisi S1 a sinistra, schrinkage discale L5-S1 da destra e neurolisi S1 a destra il 9 marzo 2015,
lombalgie croniche su alterazione statico-degenerative del rachide lombo-sacrale,
failed back surgery syndrome, senza segni di sofferenza radicolare ai membri inferiori,
stato dopo intervento neurochirurgico a livello L5-S1 di discectomia (2015),
stato dopo intervento di stabilizzazione cervicale, senza limitazioni o deficit neurologico,
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4),
disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2).
Nell’ambito della valutazione globale i periti hanno accertato, in attività adatte, una capacità lavorativa del 70% dal 1° gennaio 2020.
Circa le limitazioni funzionali dal lato neurologico (incapacità lavorativa del 20%) il perito ha posto le medesime limitazioni descritte dal reumatologo: limitazione di movimenti col rachide lombo-sacrale, cambiamenti di posizione repentini, posizioni inergonomiche, sollevamento di pesi superiori ai 5 kg, possibilità di riposare o eventualmente assentarsi in caso di dolori estremi, limitazione nel mantenimento prolungato della posizione seduta o eretta.
Il reumatologo (incapacità lavorativa del 20%) ha affermato che l’insorgente è limitato in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale, nell’alzare pesi sopra i 5 kg ripetutamente e 10 kg saltuariamente, nel mantenere posizioni statiche in piedi oltre 10-15 minuti e la posizione seduta oltre 15-20 minuti, nonché la deambulazione per più di 30 minuti. Il ricorrente deve inoltre evitare di piegarsi ripetutamente con la colonna vertebrale.
Il reumatologo ha affermato che dalla valutazione del _______ del 2019 non vi sono state modifiche significative dal punto di vista soggettivo, oggettivo e per quanto concerne le valutazioni specialistiche avvenute e negli esami para clinici effettuati.
Infine, in ambito psichiatrico (incapacità lavorativa del 10%), il perito ha descritto le risorse e i limiti secondo schema MINI ICF – APP, rilevando un grado di disabilità assente per il rispetto delle regole, l’assertività, le relazioni intime, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità. Grado di disabilità lieve per l’organizzazione dei compiti, la flessibilità, il giudizio, la persistenza, il contatto con gli altri e l’integrazione nel gruppo. Grado di disabilità moderato per le competenze. Inoltre, a causa del corteo sintomatologico dei disturbi, presenti maggiore sensibilità allo stress, un allungamento dei tempi di recupero, bassa costanza nel raggiungere gli obiettivi e una bassa caricabilità, senza però apparenti modificazioni rispetto alla valutazione peritale del 19 giugno 2019.
Globalmente i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa del 30%, data dall’integrazione parziale tra le diagnosi reumatologiche, neurologiche e psichiatriche.
2.9. Chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione delle decisioni impugnate, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del _______ del 12 settembre 2024 e del rapporto finale del SMR del 16 settembre 2024.
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.
Al referto va attribuita piena forza probante.
I periti, riassunti gli atti, descritta in maniera approfondita l’anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica), le constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale con minime discopatie di L1 e L4 e protrusione discale L4-L5 ed esiti di laminectomia L5 bilaterale, nonché discectomia L5-S1 da sinistra, neurolisi S1 a sinistra, schrinkage discale L5-S1 da destra e neurolisi S1 a destra il 9 marzo 2015, lombalgie croniche su alterazione statico-degenerative del rachide lombo-sacrale, failed back surgery syndrome, senza segni di sofferenza radicolare ai membri inferiori, stato dopo intervento neurochirurgico a livello L5-S1 di discectomia (2015), stato dopo intervento di stabilizzazione cervicale, senza limitazioni o deficit neurologico, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2).
Essi hanno accertato che, mentre nella precedente attività l’insorgente è inabile al lavoro nella misura dell’85%, in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, l’insorgente può svolgere un’attività lavorativa al 70%.
Gli specialisti si sono espressi nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando approfonditamente le ragioni per le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente incidono oppure no sulla sua capacità lavorativa e per quali motivi lo stato di salute dell’insorgente non ha subito modifiche significative rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente perizia del 19 giugno 2019.
Con i complementi del 17 settembre 2025 e del 15 dicembre 2025 i periti hanno poi preso posizione anche in merito all’ulteriore documentazione medica prodotta dal ricorrente.
Quest’ultimo, come visto, sostiene che vi sarebbe una contraddizione nel ritenere che non vi sia stata alcuna modifica del suo stato di salute, ritenuto come le limitazioni funzionali poste dai periti nel referto del 12 settembre 2024 sarebbero più stringenti rispetto a quelle accertate nel referto del 19 giugno 2019.
2.10. Per quanto concerne innanzitutto la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui non si spiegano i motivi per i quali le cefalee croniche, che da sole comportavano per il dr. med. ______ (neurologo) un’incapacità lavorativa del 20% nel 2019, ora vengono improvvisamente e senza spiegazioni incluse fra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, va evidenziato che ad un’attenta lettura della perizia del 12 settembre 2024 emerge che i periti hanno tematizzato questo aspetto indicando le ragioni per le quali tale patologia non incide più sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Mentre nel referto del 19 giugno 2019, nell’anamnesi sistemica, si legge che vi è una “cefalea riferita costante iniziata nel 2014 in occasione del tinnito/acufene” (pag. 467 incarto AI), nella perizia del 12 settembre 2024, sempre nell’anamnesi sistemica, figura che “il periziando riferisce che dopo l’intervento al rachide lombare sono comparse delle cefalee che descrive come una tensione/”pizzicotti” a livello parietale e temporale con la frequenza di anche 10 episodi al giorno che, però, sono nettamente migliorati dopo l’introduzione di trattamento con Gabapentin, raggiungendo la cadenza di un episodio ogni 7-10 giorni” (pag. 974 incarto AI). Ciò viene confermato anche dal neurologo, dr. med. ______, secondo cui il ricorrente “accusa anche delle toracoalgie, delle acufeni bilaterali apparse dopo l’intervento a livello lombare, inizialmente anche delle cefalee variabili, in seguito regredite, eventualmente con la presa di Gabapentina” (pag. 1048 incarto AI) e dal reumatologo dr. med. ______, per il quale le “forti cefalee nonché una sensazione di dolori diffusi al cinto scapolare al braccio con formicolio in particolar modo sul lato destro, sono regrediti dopo l’intervento e l’assicurato attualmente è piuttosto contenuto (recte: contento) di questi risultati. Lo disturba maggiormente il tinnito che sente in modo costante giorno e notte. Vi sono ancora delle cefalee, ma non più così intense e più sopportabili” (pag. 1022 incarto AI).
Il fatto che dal lato neurologico la riduzione del rendimento sia rimasta del 20% è da far risalire alla circostanza che nella precedente valutazione del 2019, già solo le cefalee croniche giustificavano una tale riduzione e dunque non sono stati descritti gli altri fattori che dal lato neurologico non incidevano comunque in misura maggiore sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 543 incarto AI). Il dr. med. ______ aveva infatti evidenziato che “essendo le cefalee del paziente parte integrante della sua sintomatologia algica diffusa che sarà valutata nell’ambito della consulenza reumatologica e psichiatrica, risulta difficile attribuire unicamente alle cefalee la riduzione del rendimento. Le cefalee croniche del paziente comunque giustificherebbero da sole una riduzione del rendimento del 20%” (pag. 543 incaro AI), la quale nel 2024 non ha subito variazioni malgrado il miglioramento delle cefalee poiché, come spiegato dal perito, dr. med. ______, dovuta alla “presenza dei dolori cronici e dipendenza da antalgici” (pag. 1054 incarto AI).
Per il resto, i periti hanno riscontrato una stabilità nei risultati degli esami medici rispetto a quanto emerso nella perizia del 19 giugno 2019, indicando le ragioni per le quali non hanno riscontrato alcun peggioramento dello stato valetudinario del ricorrente.
Il dr. med. ______, FMH neurologia, ha infatti rilevato che “lo stato neurologico, eseguito dal sottoscritto, è risultato praticamente normale, presenza di attitudini molto teatrali, soprattutto alla marcia, nell’accovacciarsi, cadendo in seguito sulle ginocchia, per rialzarsi normalmente, senza aiuto. Nessun deficit sensitivo-motorio, in particolare al membro inferiore destro. A livello dell’ENMG, eseguita dal sottoscritto, non ho messo in evidenza nessun segno di sofferenza neurogena, né acuta, né cronica del muscolo lungo peroneo destro, innervato essenzialmente dalla radice L5. Le risposte H dei nervi tibiali ampi e senza differenza significativa di lato o di latenza, sono normali, fatto che depone tra l’altro contro una sofferenza radicolare S1 bilaterale” ed ha constatato “molte discrepanze dal punto di vista clinico, per quel che concerne la marcia, gli atteggiamenti antalgici, in contrapposizione a quello che riesce a fare oggettivamente, in assenza di deficit sensitivo-motori o limitazioni funzionali maggiori a livello del rachide” (pag. 1051 incarto AI).
Anche il reumatologo, dr. med. ______, ha accertato che tutte le ulteriori indagini “non hanno mostrato modifiche significative del quadro soggettivo, clinico e para clinico dell’assicurato rispetto a quanto determinato antecedentemente dai colleghi che l’hanno visitato in particolar modo nell’ambito della perizia pluri-disciplinare, ma già addirittura nell’ambito della prima visita del Dr. med. ______” (pag. 1026 incarto AI) ed ha affermato che “dalla valutazione peritale pluridisciplinare l’ambito _______ non vi sono modifiche significative dal punto di vista soggettivo, oggettivo e soprattutto nell’ambito delle valutazioni specialistiche avvenute e negli esami para clinici effettuati” (pag. 1027 incarto AI). Lo specialista ha poi giustificato lo spostamento nelle diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (a differenza di quanto stabilito nella perizia del 19 giugno 2019) della leggera sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative e stato dopo intervento chirurgico di discectomia per via interiore e decompressione C6/C7 con impianto di Cage intersomatico il 30.6.2010 e di sindrome del dolore cronico di origine multifunzionale e somatoforme, rilevando che “per quanto riguarda la colonna cervicale l’assicurato ha una sensazione di miglioramento dei disturbi dopo l’intervento chirurgico eseguito dal Dr. med. ______ nel 2010” (pag. 1022 incarto AI).
Va del resto qui rammentato che, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025, consid. 5.4 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Determinante pertanto, più che la diagnosi, è la circostanza che i risultati, anche dal lato reumatologico non hanno rilevato alcun peggioramento dello stato di salute dell’interessato, ma piuttosto una stabilità.
Allo stesso risultato è pure giunto lo psichiatra, dr. med. ______, il quale nell’ambito della valutazione delle risorse e deficit secondo lo schema ICF-APP (cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…] Die Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”) ha potuto appurare l’assenza di un grado di disabilità per il rispetto delle regole, l’assertività, le relazioni intime, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità, un grado di disabilità lieve per l’organizzazione dei compiti, la flessibilità, il giudizio, la persistenza, il contatto con gli altri e l’integrazione nel gruppo ed un grado di disabilità moderato per le competenze (cfr. pag. 1139 – 1140 incarto AI).
Egli ha poi confermato una riduzione del 10% del rendimento, “a causa del corteo sintomatologico dei disturbi sommati con sensibilità allo stress, allungamento dei tempi di recupero, bassa costanza nel raggiungere gli obiettivi e bassa caricabilità. In linea con la valutazione 19.6.2019” (pag. 1141 incarto AI).
Gli specialisti hanno di conseguenza indicato in maniera chiara e completa le ragioni per le quali, rispetto alla precedente valutazione del _______ del 19 giugno 2019 lo stato di salute del ricorrente non ha subito alcun peggioramento, è in sostanza rimasto stabile e per quanto concerne l’incidenza di alcune patologie (in particolare le cefalee e la leggera sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative e stato dopo intervento chirurgico di discectomia per via interiore e decompressione C6/C7 con impianto di Cage intersomatico il 30.6.2010), appare anche in parte migliorato.
2.11. Il ricorrente afferma inoltre che i limiti funzionali accertati nel 2024 sono più significativi rispetto a quelli emersi nel 2019 e non si spiega di conseguenza per quali motivi la capacità lavorativa dell’assicurato rimanga invariata sia nell’attività abituale che nell’attività adeguata.
In concreto determinante è unicamente la capacità lavorativa in attività adeguata, ritenuto che l’Ufficio AI ha comunque considerato la necessità per l’assicurato, in applicazione del suo obbligo di ridurre il danno, di cambiare attività.
Questo Tribunale rileva inoltre che la modifica delle limitazioni funzionali (in particolare la possibilità di riposare o eventualmente assentarsi in caso di dolori esterni, la limitazione nella deambulazione per più di 30 minuti e il sollevamento di pesi oltre 5 kg), altro non è se non una diversa valutazione del medesimo stato valetudinario (cfr. ad esempio quanto affermato dal reumatologo, dr. med. ______: “Personalmente ritengo forse un po' problematico che egli alzi dei pesi superiori ai 15 kg”) che non permette, di per sé, una revisione della prestazione.
Come più volte accennato i periti hanno infatti accertato che non vi sono state modifiche significative dello stato di salute, nel senso di un peggioramento, nell’ambito delle valutazioni specialistiche e degli esami effettuati negli ultimi anni.
Del resto, in realtà, molte delle limitazioni funzionali descritte dai periti sono in gran parte sovrapponibili a quelle contenute nella perizia del _______ del 19 giugno 2019.
Ad esempio la circostanza secondo cui l’insorgente è limitato nel mantenere la posizione statica in piedi per oltre 10-15 minuti e la posizione seduta oltre 15-20 minuti e deve evitare di piegarsi ripetutamente con la colonna vertebrale, riportata nella perizia del 2024, è una precisazione di quanto stabilito nel 2019 quando i periti avevano affermato che l’attività leggera deve permettere un “cambio frequente di posizione almeno ogni 10 min., che non richieda particolari sforzi per la colona vertebrale” (pag. 481 incarto AI).
Anche a livello psichiatrico le limitazioni sono simili.
Nel 2019 il perito ha rilevato una lieve incidenza sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza con limitate risorse di mentalizzazione, introspettive psicologiche in generale (pag. 481 incarto AI).
Nel 2024 lo psichiatra ha rilevato l’assenza di un grado di disabilità per il rispetto delle regole, l’assertività, le relazioni intime, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità, un grado di disabilità lieve per l’organizzazione dei compiti, la flessibilità, il giudizio, la persistenza, il contatto con gli altri e l’integrazione nel gruppo ed un grado di disabilità moderato per le competenze. Egli ha inoltre confermato la presenza di una maggiore sensibilità allo stress, un allungamento dei tempi di recupero, bassa costanza nel raggiungere gli obiettivi e una bassa caricabilità (pag. 997 incarto AI).
2.12. Quale ulteriore contestazione il ricorrente sostiene che il perito psichiatra non si sarebbe chinato in maniera esaustiva sugli indicatori e non avrebbe spiegato, in maniera oggettiva e convincente, per quali motivi le limitazioni funzionali derivanti dalle patologie psichiatriche comportino una riduzione della capacità lavorativa solo del 10%, tenuto conto delle particolarità del caso e del contesto sociale e professionale dell’assicurato e della circostanza che il reumatologo ha affermato che è la sintomatologia dolorosa non si spiega con le indagini radiologiche effettuate, né è comprensibile da parte degli specialisti che hanno valutato il periziando nel decorso, se non nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica. Si tratta di dolori inquadrabili nella sindrome da dolore somatoforme, che devono essere adeguatamente considerati nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato.
La censura va respinta.
La valutazione psichiatrica, che contiene, oltre alla descrizione degli atti medici, anche l’anamnesi completa (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, psicopatologica, sistemica), i disturbi soggettivi, le affezioni attuali, le costatazioni obiettive, lo status psicopatologico, l’esame clinico secondo AMDP System, la diagnosi e la valutazione medico-assicurativa, indica le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa è del 10%. Lo specialista conferma la valutazione effettuata dal collega perito il 19 giugno 2019 ed evidenzia che la riduzione del rendimento è dovuta al corteo sintomatologico dei disturbi sommati con sensibilità allo stress, allungamento dei tempi di recupero, bassa costanza nel raggiungere gli obiettivi e bassa caricabilità (pag. 1141 incarto AI).
Nella valutazione globale i periti, compreso il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno poi esaminato gli indicatori, segnatamente ai punti 4.4 [discussioni di aspetti della personalità] e 4.5 [discussioni di fattori e risorse] del referto del 12 settembre 2024, precisando che l’insorgente è “una persona introversa, rigida, con forte senso etico ma con difficoltà ad assimilare le proprie esperienze di vita e ad elaborare in senso metacognitivo le conseguenti emozioni, sviluppando di riflesso idee perseveranti e ruminative” e “presenta dei limiti per la lunga assenza dal mondo del lavoro (2010) e da una scarsa esperienza professionale avendo sempre lavorato nell’ambito di attività poco qualificate, tuttavia è in possesso di una formazione come orafo che potrebbe essere spendibile sul piano professionale. Inoltre è riuscito a mantenere una regolare strutturazione della giornata, con anche interesse per la lettura, per i lavori di piccola manutenzione, nonché per la numismatica. Infine può contare su un buon rapporto familiare offerto dalla moglie e dai figli putativi.” I periti hanno poi precisato che “nonostante ciò il perito psichiatra segnala il preoccupante aspetto interpretativo e rivendicativo verso i supposti esiti maligni dell’intervento”.
La situazione è pertanto diversa di quella alla base della STF 9C_283/2024 del 27 giugno 2025 citata dal ricorrente. In quell’occasione la Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra aveva fatto allestire una perizia giudiziaria in ambito psichiatrico sulla base della quale aveva deciso di attribuire all’assicurato una rendita intera. In seguito al ricorso interposto dall’Ufficio AI il Tribunale federale aveva annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti al Tribunale per ulteriori accertamenti, poiché il perito non si era espresso sul carattere pronunciato degli elementi e dei sintomi pertinenti per le differenti diagnosi, in particolare quelli dei disturbi invadenti dello sviluppo e dell’ansia generalizzata. Al contrario, si era fondato essenzialmente sulla maniera in cui l’assicurato sentiva e assumeva le sue facoltà al lavoro dal 2015, per raccomandare la sua integrazione in un laboratorio specializzato allorché era tenuto, secondo una valutazione funzionale rigorosa conforme alle esigenze della TF 141 V 281, di stabilire la misura di quello che era ragionevolmente esigibile in maniera la più oggettiva possibile.
Ciò è quanto avvenuto nel caso concreto, laddove i periti hanno proceduto ad una valutazione strutturata come vuole la giurisprudenza.
2.13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali, che si sono confrontate con il contenuto della perizia del 19 giugno 2019, confermate dal medico SMR, nel rapporto finale del 16 settembre 2024 e dai medesimi periti nel complemento del 17 settembre 2025 (pag. 1263-1264 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv. 1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto, come pure dell’art. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che l’insorgente, inabile al lavoro all’85% nella sua precedente attività, continua ad essere incapace al lavoro al 30% in attività leggere.
2.14. Pendente causa il ricorrente ha prodotto tre ulteriori referti medici che tuttavia non modificano l’esito della procedura.
Il 21 gennaio 2026 l’assicurato ha trasmesso un rapporto del 20 gennaio 2026 del Servizio ______, sottoscritto dalla lic. psic. ______ e dal lic. psic. ______, i quali evidenziano di aver seguito l’interessato in psicoterapia nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2020 e dal mese di novembre 2025, quando è stato nuovamente inviato dal medico curante, dr. med. ______, per una presa a carico psicoterapeutica.
Preliminarmente, va rammentato che di principio è la data della decisione impugnata (in concreto il 18 settembre 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
La ripresa della psicoterapia dal mese di novembre 2025 e dunque l’eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente successivo al 18 settembre 2025 deve pertanto essere semmai fatto valere tramite una nuova domanda.
D’altra parte il certificato del 20 gennaio 2026 non pone alcuna diagnosi, non contiene alcuna informazione in merito ad un’eventuale incapacità lavorativa, indica l’assenza, in questi primi mesi di presa a carico, di episodi di scompenso psichico acuto necessitante l’urgenza di dover ricorrere ad un’ospedalizzazione e si limita a descrivere un decorso altalenante, precisando che lo scritto è stato redatto per “suscitare tutti gli strumenti possibili previsti dalla Legislazione affinché venga valutato il diritto del paziente ad ottenere e accertare il suo stato di salute e/o eventuale grado di invalidità” (doc. D).
Esso non contiene pertanto indizi concreti atti a mettere in discussione l’affidabilità della perizia del _______.
Non sono di maggiore aiuto i referti del 19 novembre 2025 del ______ a firma della dr.ssa med. ______ (doc. C2) e del 26 novembre 2025 del medico curante, dr. med. ______, FMH medicina interna (doc. C3), anch’essi peraltro successivi alla decisione impugnata.
Come evidenziato dai periti, dr. med. ______, FMH neurologia, ______, specialista in medicina interna generale e ______, specialista in medicina interna generale, la nuova documentazione non contiene elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto già accertato nella perizia del _______ del 12 settembre 2024 (doc. XII/2).
Le diagnosi principali poste dalla dr.ssa med. ______ (sindrome da dolore cronico con lombalgia cronica, dolore neuropatico S1 bilaterale, disturbi della marcia, stato dopo discectomia L5-S1 [______ 2015], cervico dorsalgia cronica, stato dopo discectomia C6/C7, protesi discale [2010, dr. ______]), cefalee e acufene) sono già state ampiamente esaminate e valutate dai periti del _______ (cfr. consid. 2.9 e seguenti) e neppure l’esame obiettivo apporta nuovi elementi medici oggettivi non già presi in considerazione. La specialista, comunque, non si esprime in merito ad un’eventuale incapacità lavorativa e pone diagnosi psichiatriche secondarie non di sua competenza (disturbo d’ansia generalizzata con strategia di evitamento sociale e pensieri catastrofici associato a modificazione della personalità dopo esperienza catastrofica).
Neppure il referto del medico curante propone nuovi elementi medici oggettivi non già presi in considerazione, ma fa riferimento in particolare alla MRI della colonna lombare del 21 maggio 2025 ed al rapporto del 10 maggio 2025 del pronto soccorso dell’______, anch’essi già esaminati dai periti nel complemento del 17 settembre 2025 (pag. 1263-1264 incarto AI).
Essi avevano precisato che la protrusione discale intraforaminale sinistra L4-L5 in conflitto con la radice L4 a sinistra era già stata evidenziata nella MRI del 16 settembre 2022 dalla quale non si scostava in maniera significativa e che peraltro era sovrapponibile a quelle precedenti dell’11 dicembre 2020 e del 29 maggio 2018.
La dr.ssa med. ______ e la dr.ssa med. ______, rilevano inoltre che “in merito alla terapia, riferita già massimale, segnaliamo che la Dr.ssa med. ______ sottolinea che: “il paziente rifiuta di sottoporsi ad ulteriori infiltrazioni, o di fare fisioterapia”, motivo per cui non hanno ulteriori proposte terapeutiche. Segnaliamo anche che all’esame clinico riportato nel rapporto medico della Dr.ssa med. ______, quest’ultima scrive “marcia con zoppia in contesto di dolore cronico”, senza aggiungere altri dati, mentre nel rapporto medico del Dr. med. ______, non viene descritto nessun esame obiettivo. Pertanto anche la descrizione dello status effettuata dai curanti non aggiunge elementi nuovi che non siano già stati valutati in precedenza.”
Infine, non è di pregio la contestazione generica del dr. med. ______ circa l’impossibilità per il ricorrente di effettuare le attività adatte elencate dal consulente AI nella misura del 70% ma che secondo il curante potrebbe semmai effettuare al massimo al 50%.
Da una parte il Tribunale federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 6.2.4; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2 con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (cfr. STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Inoltre, l'opinione dei medici curanti, anche se divergente, non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio a STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).
D’altra parte, secondo la giurisprudenza, spetta essenzialmente al consulente in integrazione professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, valutare, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124 consid. 6.2; STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
In concreto, il consulente ha citato quali esempi di attività esigibili per il ricorrente: operaio di linea assemblatore di piccoli elementi elettronici e/o farmaci; attività di backoffice quali rispondere a telefonate, smistamento posta (pag. 1233 incarto AI).
Ora, a proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante, all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Occorre poi ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [“Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können”] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi, con la possibilità anche di variare frequentemente la postura, che il ricorrente nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dell’Ufficio AI.
La richiesta di una prova professionale per accertare sul campo la sua tenuta lavorativa va di conseguenza respinta.
2.15. Il ricorrente contesta anche la valutazione economica, sostenendo in particolare che il reddito da valido ammonta a fr. 68'770.60 e quello da invalido a fr. 68'278.65 (rispettivamente fr. 68'699.45, cfr. doc. VIII) e che occorra procedere ad ulteriori riduzioni sociali.
2.16. Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.17. Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il