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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2025 32.2025.10

September 30, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,503 words·~1h 3min·6

Summary

Decisione dell'amministrazione con cui respinge nuovamente la richiesta di prestazioni, dopo rinvio degli atti stabilito dal TCA per procedere ad accertamenti ulteriori. Assicurata contesta accertamenti medici (perizia pluridisciplinare). Ricorso respinto. Concessa l'assistenza giudiziaria

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2025.10   FC

Lugano 30 settembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con una prima decisione del 30 gennaio 2023 l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14 giugno 2022 – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio 2019 da RI 1, nata nel 1979, di professione venditrice, ritenendo che successivamente al mese di aprile 2017 andavano riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma che, fatta esclusione di tali periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività con un conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di prestazioni.

                                  Contro tale decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, il quale, anche alla luce di quanto affermato nella risposta di causa dall’Ufficio AI (per il quale era necessario procedere ad una perizia di decorso), mediante una pronuncia del 23 giugno 2023, ha accolto il gravame, annullando il provvedimento contestato e rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad una nuova valutazione pluridisciplinare e, quindi, alla resa di una nuova decisione in merito alla domanda di prestazioni (STCA 32.2023.26).  

                          1.2.  Valutate le certificazioni dei medici curanti, esperiti gli accertamenti medici necessari (in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14 giugno 2024, seguita da un complemento del 1° ottobre 2024) e economici del caso, con decisione del 9 dicembre 2024, preceduta da un progetto del 19 giugno 2024, l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni. L’amministrazione ha considerato che la nuova perizia __________ confermava uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione precedente. Successivamente al mese di aprile 2017 andavano riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma, fatta esclusione di tali periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività adeguata al suo stato di salute con un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, del 20 % al 1° aprile 2018 (allo scadere dell’anno di attesa) e del 28% al 1° gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI), gradi entrambi insufficienti per l’attribuzione di prestazioni

                          1.3.  Con ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, allegando documentazione già agli atti, censura tale decisione, contestando in particolare la valutazione medico- teorica, ritenendo di aver diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2018. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                          1.4.  Con risposta del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI, osservato come alla perizia __________ e alle valutazioni del SMR dovesse essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del gravame.

                          1.5.  Con osservazioni dell’11 marzo e 15 maggio 2025, l’assicurata, tramite la sua rappresentante, ha confermato le proprie argomentazioni e chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, producendo nuove certificazioni (X, XVIII). Tale richiesta è stata avversata dall’Ufficio AI con scritti del 22 aprile e 24 giugno 2025, sulla base anche di due ulteriori prese di posizione del __________ del 1° aprile e 3 giugno 2025 (XIV, XXIII).

                                  Delle relative osservazioni sollevate dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, avendo determinato allo scadere dell’anno di attesa (1° aprile 2018) e al 1° gennaio 2024 un grado d’invalidità (del 20% rispettivamente 28%) insufficiente per la concessione di una rendita.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

                                  In concreto l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni nel luglio 2019 a fronte di un’inabilità lavorativa a far tempo dal mese di aprile 2017. Il diritto alla rendita – al quale sarebbe stato applicabile il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 – poteva quindi insorgere nell’aprile 2018 (art. 28 cpv.  lett. b LAI), ma a quella data l’assicurata non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile. All’eventuale prestazione dovuta per contro all’assicurata a far tempo dal 1° gennaio 2024 sarebbe invece applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                                  Il nuovo disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede all’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi) come segue:

" 1 Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.”

                                  In merito al reddito senza invalidità l’art. 26 OAI dispone:

" 1 Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o

b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

5 Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 in deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.”

                                  Sul reddito con invalidità l’art. 26bis OAI prevede:

" 1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

                                  Il cpv. 3 dell’art. 26bis OAI è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 (modifica del 18 ottobre 2023, RU 2023 635) e la relativa disposizione transitoria prevede, tra l’altro, che “in caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale”.

                                  Resta infine da ricordare che giusta la giurisprudenza precedente la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                  L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

                                  In una sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

                                  In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

                                  In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

                                  In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

                                  Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

                          2.3.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                 Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.

                                  In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                  Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                  Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                  La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                  In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

                                  Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

                                  Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

                                  Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

                                  Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

                          2.4.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                          2.5.  Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, all’epoca attiva come venditrice, ha presentato la sua richiesta di prestazioni AI nel luglio 2019 lamentando un’inabilità lavorativa completa dal febbraio 2019 per “fibromialgia generalizzata con dolori ingravescenti, osteopenia, sindrome depressiva” (doc. AI pag. 29). L'Ufficio Al ha ordinato un approfondimento medico pluridisciplinare presso il __________. Eseguite valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica, la perizia __________ del 14 giugno 2022 (condivisa anche dal medico SMR il 19 luglio 2022, doc. AI pag. 813) ha concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di “fibromialgia (criteri ACR 2010 riempiti: 18/18 tender points), sospetta sindrome delle gambe senza riposo, disturbo di personalità di tipo misto, tratti borderline e istrionici (ICD 10 F61)”, era da considerare inabile nella misura del 20% nell’attività svolta di venditrice e in ogni attività adatta rispettosa delle limitazioni poste dal perito psichiatrico (ossia da svolgere in piena autonomia, che non porti a relazioni strette o a lavori che si svolgano all’interno di un’equipe), dal mese di aprile 2017 (con periodi di inabilità lavorative completa in ogni attività durante i precedenti ricoveri ospedalieri e di convalescenza). Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione del 30 gennaio 2023. Mediante pronuncia del 23 giugno 2023, in accoglimento del gravame dell’assicurata, il TCA ha annullato tale provvedimento e rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad una nuova valutazione pluridisciplinare e, quindi, alla resa di una nuova decisione sulla domanda di prestazioni (STCA 32.2023.26).

Riesaminato il caso, dopo aver interpellato i medici curanti, l’amministrazione ha quindi dato mandato al __________ di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare di decorso.

                                  Eseguite valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica, la perizia __________ del 14 giugno 2024 (condivisa anche dal medico SMR il 18 giugno 2024, doc. AI pag. 1642) ha concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di natura reumatologica di “sindrome fibromialgica generalizzata, minime alterazioni degenerative al rachide cervicale con protrusione discale C5-C6 posteriore ad ampio raggio con componente paramediana a sin.” (oltre ad una serie di diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, cfr. al consid. 2.6.1), presentava una capacità lavorativa del 100% per le diagnosi internistiche, neurologiche e psichiatriche, sia nell’attività svolta di venditrice in una profumeria, che in attività adatta. Dal punto di vista reumatologico, invece, andava ammessa una riduzione del rendimento del 20%, su un orario lavorativo normale, sia nell’attività svolta che in attività adatta e come casalinga, come già stabilito nel corso della perizia __________ del 14 giugno 2022, per la mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico. Ne derivava quindi una capacità lavorativa dell'80% (con riduzione del rendimento del 20%), per tutte le attività, a partire da giugno 2022, in continuazione con la precedente perizia.

                                  Un’attività adatta doveva rispettare i limiti funzionali posti dal perito reumatologo (limitazioni nel sollevamento di pesi oltre i 5 kg e possibilità di alternare le posizioni corporee) e da quello psichiatrico (doc. AI pag. 1565, cfr. in esteso al consid. 2.6.2).

                                  Sottoposto il caso al consulente professionale del SIP per il confronto dei redditi (doc. AI pag. 1655), determinata una perdita di guadagno inferiore al grado del 40%, l'Ufficio Al ha reso il 19 giugno 2024 un progetto di decisione prevedente il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. Al pag. 1643). Le osservazioni a tale progetto, con le quali l’assicurata ha contestato gli esiti medici, sono state sottoposte al __________, il quale, con complemento peritale del 1°ottobre 2024, sulla base delle prese di posizione dei periti reumatologo e psichiatrico, ha confermato la validità delle conclusioni poste (doc. AI pag. 1708). Il SMR ha confermato le conclusioni del __________ (doc. AI pag. 1714), ragione per cui, stabilito un grado d'invalidità del 20% al 1° aprile 2018 e del 28% al 1º gennaio 2024, l’amministrazione ha reso la decisione del 9 dicembre 2024 con la quale ha confermato il diniego di prestazioni.

                                  Ha motivato come segue:

" Esito degli accertamenti

Con decisione del 30.01.2023 abbiamo negato il diritto ad una rendita alla signora RI 1 in quanto il suo grado Al è risultato essere inferiore alla condizione minima pensionabile del 40% (GAI 20%).

A seguito del ricorso dell’assicurata, il lodevole Tribunale delle assicurazioni (TCA), con Sentenza del 23.06.2023 ha accolto il citato ricorso, ha annullato la suindicata decisione e ci ha ordinato di svolgere ulteriori valutazioni mediche.

Dai nuovi accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale del 14.06.2024, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'Al (SMR), risulta che la Signora RI 1 presenta un'incapacità lavorativa del 20% dal 01.04.2017, sia nella sua abituale attività quale impiegata di commercio al dettaglio, sia in una qualsiasi attività consona e adeguata al suo stato di salute.

Dal rapporto della perizia pluridisciplinare si evince dunque uno stato di salute invariato rispetto alla valutazione precedentemente effettuata.

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale dì statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2024 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2022. Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale (gap salariale). In caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato. Per quanto attiene al reddito con, invalidità, si precisa che se il valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federali, dal 1. gennaio 2022 viene applicata una riduzione del 10% se l'assicurato dispone di una capacità lavorativa residua pari al 50% o meno.

Dal 1. gennaio 2024 è inoltre stata introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.

Confronto dei redditi dal 01.04.2018 (anno d'attesa) al 31.12.2023:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1 nell'attività originaria di impiegata commercio al dettaglio, avrebbe potuto conseguire CHF 56'007.80 (fonte: reddito statistico - divisione economica 47, commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive).

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 44'806.24 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, divisione economica 47, commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive, inoltre da considerare la

capacità lavorativa ridotta del 20%).

II confronto dei redditi permette di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 20%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità                                        CHF 56'007.80

Reddito con invalidità                                            CHF 44'806.24

Perdita di guadagno                                              CHF 11'201.56

Grado d'invalidità                                                                 20%

Grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica dell'art. 26 bis cpv. 3 OAI) e continua:

Reddito senza invalidità: come sopra indicato CHF 56'007.80.

Dal 01.01.2024, malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata l'assicurata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 40'325.61 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, divisione economica 47, commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive,

riduzione del 10% legata al mercato del lavoro, inoltre vi è sempre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 20%).

ll confronto dei redditi a seguito della modifica legislativa permette di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 28%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità                                        CHF                                      56'007.80

Reddito con invalidità                                            CHF 40'325.61

Perdita di guadagno                                              CHF                                      15'682.19

Grado d'invalidità                                                                28%

Dal momento che il grado Al dell'assicurata risulta sempre essere inferiore alle condizioni del 40% il diritto ad una rendita non sussiste.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

OSSERVAZIONI AL PROGETTO Dl DECISIONE DEL 19.06.2024

In data 22.08.2024 abbiamo ricevuto osservazioni avverso il suindicato progetto di decisione; le stesse ci portano a considerare quanto segue:

Innanzitutto vi rendiamo attenti sul fatto che alle osservazioni non è stata allegata alcuna documentazione medica che dia la possibilità allo scrivente Ufficio di rivalutare la situazione medica della Signora RI 1. Tuttavia, nonostante che a comprova delle citate osservazioni non sia stata allegata documentazione, abbiamo ugualmente inoltrato quanto da voi indicato al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR). A sua volta il medico SMR ha inviato le citate al __________. Dopo attenta valutazione, il SMR ritiene che quanto giunto in fase di audizione non apporti elementi medici oggettivi sufficienti tali da permetterci di modificare quanto valutato nella perizia pluridisciplinare di decorso alla quale la Signora RI 1 è stata sottoposta.

II medico SMR ci tiene a sottolineare che tale esame medico si è svolto in modo conforme e rispettoso delle linee guida in materia di perizie mediche. L’assicurata risulta pertanto essere abile nella misura dell’80% per lo svolgimento di qualsivoglia attività lucrativa e il suo stato di salute è invariato rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente. Visto quanto sopra menzionato, confermiamo in toto quanto indicato nel progetto di decisione.” (doc. AI pag. 1716)

                          2.6.  Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che confermare la decisione impugnata.

                                  In particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima della resa della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia di decorso del 14 giugno 2024 (completata con allegato del 1° ottobre 2024), nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati. La stessa è quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che seguono.

                       2.6.1.  Nella perizia del 14 giugno 2024, il __________, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), internistica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________), ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dall’aprile 2017 l’assicurata andava considerata abile nella misura dell’80% sia nell’attività abituale di venditrice sia in attività adeguate.

                                  Tale conclusione va condivisa.

                                  Sulla base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, il __________ ha posto le diagnosi invalidanti di “sindrome fibromialgica generalizzata, minime alterazioni degenerative al rachide cervicale con protrusione discale C5-C6 posteriore ad ampio raggio con componente paramediana a sin.”.:

                                  Ha inoltre elencato una serie di altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa [segnatamente “disturbo di personalità di tipo misto, con tratti borderline e istrionici (F61.0), dolori diffusi a tutto il corpo, non spiegati da patologia neurologica, vari sintomi soggettivi tra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza, deficit sensitivo all'emicorpo sinistro, sensazioni anomale alle mani e difficoltà motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche, decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare corta, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), episodi lipotimici/sincopali di incerta eziologia di probabile origine vaso-vagale, tabagismo, stato dopo plissage della mucosa, emorroidectomia e sfinterotomia laterale a sin. per emorroidi stadio 2 con ipotonia sfinterica e papilla ipertrofica il 24.8.2004, stato dopo plurimi interventi di settoplastica (dal 2003 al 2022), per pregresso trauma nasale, stato da isterectomia ed annessectomia bilaterale per via laparoscopica il 6.12.2019, stato dopo trattamento laser prolasso anale ed emorroidi (8.2.2024, dr. med. __________), pregressa infezione da Gardnerella Vaginalis”].

                                  I consulenti del __________ hanno attentamente valutato le condizioni di salute della ricorrente, prendendo in considerazione i referti resi dai curanti ed effettuando esami laddove necessario.

                                  I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 14 giugno 2024, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno quindi concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 100% per le diagnosi internistiche, neurologiche e psichiatriche, sia nell’attività svolta di venditrice in una profumeria, che in attività adatta. Dal punto di vista reumatologico, invece, andava ammessa una riduzione del rendimento del 20%, su un orario lavorativo normale, sia nell’attività svolta che in attività adatte e come casalinga, come già stabilito in sede di perizia __________ del 14 giugno 2022, per la mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico. Ne derivava quindi una capacità lavorativa dell'80% (per riduzione del rendimento del 20%), per tutte le attività, a partire da giugno 2022, in continuazione con la precedente perizia. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 18 giugno 2024 del SMR che le conferma è convincente e esaustivo (doc. AI pag. 1642).

                       2.6.2.  Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione internistica, la dr.ssa __________, visitata l’assicurata, descritti l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica) e le costatazioni obiettive, gli esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri periti, ha concluso in modo chiaro e convincente che l’interessata non aveva mai presentato un’incapacità lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo era abile in misura piena in ogni attività (doc. AI pag. 1548).

                                  Sul piano psichiatrico il dr. __________, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel suo dettagliato rapporto al __________ del 30 maggio 2024 ha descritto un esame psichiatrico approfondito. Al termine non ha posto nessuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ma ha indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di disturbo di personalità di tipo misto, con tratti borderline e istrionici (F61.0), diagnosi che già era stata posta dalla dr.ssa __________, psichiatra, in occasione della precedente valutazione __________ (doc. AI pag. 552). Lo specialista ha sottolineato che l’assicurata presentava un'emotività instabile, capricciosa, condizionata prevalentemente dalle relazioni significative, che chiamavano in causa l’instabilità del sistema motivazionale di attaccamento-accudimento. l timori abbandonici erano sempre presenti e, quando venivano richiamati, determinavano reazioni emotive brusche e conseguenze comportamentali anche eclatanti. Ha pure precisato che in ogni modo i comportamenti dimostrativi menzionati nella raccolta anamnestica non rappresentavano dei veri e propri tentativi di suicidio, l’immagine della perizianda essendo instabile ed oscillante tra giudizi di polarità opposta, positivi o negativi, sia su sé stessa che sulla realtà esterna. Erano poi emersi una drammatizzazione dei vissuti personali e un tratto istrionico non trascurabile “sia nella modalità espressiva, con iperboli diagnostiche che non trovano conferme agli atti, sia nella narrazione della propria anamnesi, con tonalità estreme, sia nel profilo Facebook pubblico, ove si evince una tendenza, ammessa dall'A. stessa, a modificare in maniera radicale e molto appariscente la propria immagine corporea” (doc. AI pag. 1559segg).

                                  In proposito il perito ha sottolineato nondimeno che tali tratti di personalità erano presenti sin dall'adolescenza e non le avevano mai impedito di lavorare con sufficiente continuità. In effetti “sebbene la personalità dell'A. l'ha portata ad entrare in collisione con colleghe di lavoro, in certe condizioni particolari, non sono mancati i contesti lavorativi entro i quali la signora è stata apprezzata per le sue qualità personali”. A tal proposito il perito ha pure ricordato che nell’ambito dell’ultima attività lucrativa essa aveva ricoperto il ruolo di terza responsabile di tutto il negozio, responsabile del personale della profumeria, dovendosi occupare della consulenza-vendita alle clienti, della gestione e della presentazione della merce, occuparsi degli inventari, delle attività di cassa, della cassaforte ed aveva la responsabilità delle chiavi, come peraltro emerso dal certificato di lavoro del 31 marzo 2017 compilato dalla __________, la quale aveva espresso un giudizio buono. In questo senso quindi il disturbo della personalità, già diagnosticato nella prima perizia __________, non aveva ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                  Quanto alle certificazioni dello psichiatra curante, il perito ha giudicato “scarno e poco giustificabile il giudizio funzionale”, rilevando che il curante considerava che le limitazioni connesse al disturbo della personalità fossero importanti difficoltà relazionali, facile faticabilità, anergia, incapacità di rispettare gli orari, egocentrismo, incapacità di gestire le frustrazioni. Secondo il dr. __________, la storia di vita dell'assicurata e le sue esperienze lavorative deponevano tuttavia per periodiche difficoltà relazionali, ma anche per un'affidabilità soddisfacente sul piano funzionale, del rispetto delle regole, degli orari e delle esigenze del datore di lavoro. Del resto nemmeno nel corso dei colloqui si erano osservati segni di anergia o di rapida esauribilità delle energie e il profilo Facebook molto attivo confermava quanto detto. Inoltre, come detto, il tratto istrionico ed egocentrico, noto sin dall'adolescenza, non le aveva impedito di lavorare in contesti di vendita con efficienza.

                                  Quanto alla diagnosi di sindrome somatoforme, il perito ha osservato che essa non trovava sufficienti conferme nell'attualità. Già in occasione della prima perizia del __________, tale diagnosi veniva aggiunta per giustificare la diagnosi reumatologica di fibromialgia. Questo processo diagnostico non trovava a suo avviso conferme, laddove la diagnosi di fibromialgia era una patologia reumatologica a sé stante e laddove l’assicurata non presentava l'insistente ricerca di cure spasmodiche di una paziente somatoforme. Ha pure con pertinenza osservato che tale diagnosi non veniva più nemmeno sostenuta dallo psichiatra

                                  curante.

                                  In maniera analoga non emergevano elementi concreti e convincenti, negli ultimi tempi, per poter parlare di attacchi di panico in senso stretto. In effetti, l’assicurata descriveva sempre in maniera molto teatrale come attacchi di panico quelle che verosimilmente erano soltanto delle crisi emotive con prevalenza di ansia, le quali risultavano spiegabili alla luce del suo disturbo di personalità. Del resto, il perito ha aggiunto che se già all'epoca della prima perizia psichiatrica mancavano degli elementi consistenti per giudicare invalidanti i presunti attacchi di panico, in questa occasione difettavano degli elementi consistenti proprio a favore della diagnosi stessa di sindrome da attacchi di panico.

                                  Lo specialista ha infine ricordato che la perizianda faceva abitualmente uso di cannabis e cocaina, sostanze che, con verosimiglianza preponderante, potevano essere le reali responsabili di eventuali transitorie crisi d'ansia. In effetti, anche lo psichiatra curante aveva posto la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di “F19.2 sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple”, ove peraltro il consumo regolare di THC e cocaina era stato confermato dagli esami di laboratorio.

                                  A suo avviso era in ogni modo esigibile che l’assicurata, viste le risorse psichiche dimostrate in passato, si astenesse dal consumo di sostanze psicoattive, “evitando di aggrapparsi a degli alibi inconsistenti, come la presunta diagnosi di ADHD, che non ha trovato alcuna conferma nelle indagini del passato e nella terapia exjuvantibus a suo tempo praticata”.

                                  In considerazione di quanto compiutamente espresso, il perito ha quindi attestato una capacità lavorativa del 100% sia nell’attività svolta che in attività adatta.

                                  A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi e le affermazioni della perizianda e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico e risposto alle questioni poste dall’Ufficio AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 V 281) ed estesi con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3), si deve aderire senza riserve.

                                  Il TCA ritiene che il perito psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 2 e 16 maggio 2024 e si sia compiutamente esposto, nel suo rapporto di ben 30 pagine, anche su quanto affermato dai curanti e che quindi il rapporto peritale sia completo e concludente (doc. AI pag. 1604).

                                  Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. __________, nel rapporto al __________ allestito il 5 giugno 2024 dopo accurata consultazione clinica ed esame degli atti, ha descritto i dolori lamentati dall’assicurata e o status e non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ma unicamente diagnosi non invalidanti, segnatamente: “dolori diffusi a tutto il corpo, non spiegati da patologia neurologica; vari sintomi soggettivi tra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza, deficit sensitivo all'emicorpo sin., sensazioni anomale alle mani e difficoltà motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche”. Lo specialista ha riferito che all'esame neurologico non si trovavano reperti aggettivi patologici compatibili con una lesione del sistema nervoso centrale o periferico, sottolineando che assicurata aveva mostrato durante tutto l'esame movimenti anomali del corpo, eseguendo vari test con difficoltà che, viste le loro caratteristiche cliniche, non erano assolutamente sospette per una problematica organica. Egli ha pure affermato che questo corrispondeva del resto anche a quanto descritto in tutta la documentazione: la paziente era stata sottoposta già più volte a esami e valutazioni cliniche e neurologiche, ai quali non era però stato mai possibile correlare reperti oggettivi. A tal proposito ha in effetti ricordato che era stato effettuato un esteso bilancio diagnostico nel 2022 con esecuzione di RM cerebrale e spinale, elettroencefalogramma di lunga durata e addirittura un esame del liquor cerebrospinale e che tutti gli esami erano risultati assolutamente normali. Quanto al fatto che alla RM cerebrale veniva descritto un reperto compatibile con un degrado cerebrale prematuro rispetto all'età della paziente, a suo avviso si trattava di una descrizione qualitativa da parte del radiologo senza un significato patologico rilevante, prova ne sia che a tale reperto era poi mai stato dato seguito alcuno. Lo specialista ha pure ricordato a questo proposito che all'esame neuropsicologico eseguito in occasione della valutazione pluridisciplinare del 2022, era stata messa in evidenza una chiara tendenza all'amplificazione dei sintomi. Questo aspetto si confermava anche in questa occasione all'esame neurologico con una paziente che aveva presentato numerosi disturbi durante l'esame clinico con caratteristiche assolutamente non indicative di una problematica neurologica organica. In particolare le caratteristiche di varie difficoltà nel camminare e nel muoversi eseguendo i test richiesti all'esame neurologico risultavano di tipo chiaramente funzionale (sul concetto di affezione “funzionale” cfr. in seguito al consid. 2.7).

                                  Pertanto il perito ha ritenuto nuovamente di poter concludere che non vi erano diagnosi neurologiche riferibili ad un danno organico del sistema nervoso centrale o periferico che potessero spiegare i sintomi della paziente che dovevano essere interpretati piuttosto in ambito psichiatrico. Del resto, pur lamentando difficoltà di memoria, la perizianda era riuscita a fornire dati anamnestici molto precisi anche a proposito della terapia assunta, citando vari dettagli anche delle diagnosi e di quanto descritto nei documenti in modo piuttosto puntuale.

                                  In conclusione, dal punto di vista neurologico non emergevano diagnosi determinanti una incapacità lavorativa e nemmeno vi erano proposte terapeutiche.

                                  Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e affidabilità.

                                  Per quanto riguarda la valutazione reumatologica, il __________ l’ha affidata al dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurata il 5 giugno 2024 e ha redatto il suo consulto il 7 giugno seguente. Esaminati gli atti, eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di laboratorio, riferite le anamnesi, descritto l'esame obiettivo, ha concluso ponendo le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica generalizzata; minime alterazioni degenerative al rachide cervicale con protrusione discale C5/C6 posteriore ad ampio raggio con componente paramediana a sin”, oltre alle diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa di “decondizionamento e sbilancio muscolare; disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare corta, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare)”. Il perito ha riferito che l’assicurata soffriva da almeno 25 anni di un quadro algico generalizzato, (valutato sia dai reumatologi curanti, sia in ambito peritale reumatologico il 10 marzo 2020), inerente ad una sindrome fìbromialgica generalizzata, come tale rimasta refrattaria ad una farmacoterapia analgesica-fisiatrica abituale, in quanto di origine centrale. A suo avviso in un'attività adatta allo stato di salute l’assicurata era da ritenere abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20 %, come già stabilito nel corso della perizia reumatologica del marzo 2020 del dr. __________. Anche nella sua ultima attività lavorativa come venditrice e come casalinga sussisteva una diminuzione del rendimento del 20%, sull'arco di una giornata lavorativa normale, attribuibile alla mancanza di energie fisiche nel contesto fìbromialgico (doc. AI pag. 1574).

                                  Anche a tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui, successivamente al mese di aprile 2017, non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.

                                  Tutto bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il __________ ha precisato che secondo il perito reumatologico l'attività adeguata per l’assicurata doveva rispettare i limiti funzionali, quali segnatamente limitazioni nel sollevamento di pesi e attrezzi pesanti (oltre i 5 kg) e avere la possibilità di alternare le posizioni corporee. Inoltre, sul piano psichiatrico, come già in sede della perizia del giugno 2022, il dr. __________ ha confermato dei leggeri limiti, connessi al disturbo di personalità, in relazione alle funzioni del “rispetto delle regole, flessibilità, contatto con gli altri e integrazione nel gruppo”, che potevano provocare una discontinuità dei percorsi lavorativi (senza tuttavia un impatto significativo sulla presenza e sul rendimento; doc. AI pag. 1565).

                                  In merito agli aspetti legati alla personalità evidenziati dal perito psichiatra, il __________ ha ribadito che i tratti problematici di personalità erano comunque presenti sin dall'adolescenza e non avevano mai impedito all’assicurata di lavorare con sufficiente continuità.

                                  Circa la “Valutazione della coerenza e della plausibilità”, la perizia ha sottolineato la tendenza ad amplificare i sintomi e si è espressa come segue:

" L'A. ha avuto un atteggiamento aperto e collaborante ed ha riportato le informazioni anamnestiche in modo preciso, puntuale e coerente con quanto dichiarato nella visita __________ del giugno 2020 e senza cali dell'attenzione; pur non sollecitata, ha descritto in modo dettagliato l'episodio di abuso subito nel novembre 2021. Tuttavia durante la descrizione dei sintomi ha asserito che talvolta si scorda di assumere i medicamenti per via del proprio deficit di attenzione, ma quando si è chiesto perché non utilizzi una qualche strategia per evitare queste dimenticanze: ad esempio mettendo una sveglia al telefono, si è mostrata piuttosto irritata ed ha asserito che si sentiva attaccata e che non ama gli strumenti tecnologici, fatto salvo poi riferire di seguire delle meditazioni guidate con il telefonino.

All'inizio ha manifestato una certa difficoltà nella deambulazione, che è risultata meno evidente nelle occasioni in cui si è alzata per la pausa e per il congedo, mostrando un'andatura più fluida e sostanzialmente normale.

Per quanto riguarda i test psicologici si rileva un punteggio al SIMS pari a 46 che risulta significativamente superiore anche al punteggio di cut-off ritenuto più prudenziale (>23) e con evidenza all'analisi delle singole scale di un'elevata frequenza di item che descrivono sintomi bizzarri e illogici, portando tutti i relativi punteggi oltre la soglia di cut-off, e pure nel test MMPI-2-RF, si è evidenziato la presenza di uno stile di risposta iper-accentuativo, che non permette di elaborare il protocollo. In conclusione, l'analisi congiunta delle prestazioni ottenute ai 2 test (SIMS e MMPI-2-RF), fa ipotizzare la presenza di una sovrastima della sintomatologia lamentata.

Per quanto riguarda il tasso dei tarmaci si ritrovano valori in range terapeutico solo per la Duloxetina (Duloxetina 47,8 [jmol/l; range terapeutico 30,0-120,0), mentre la Pregabalina (Pregabalina 1,12 mg/l; range terapeutico 2,00-5,00) è risultata al di sotto del range terapeutico. Coerenti, invece i dosaggi di Lorazepam, Diazepam eZolpidem, in considerazione del dichiarato uso sporadico,

II Dr. med. __________ riferisce che l'A. ha affrontato il colloquio psichiatrico senza segni di particolare ansietà, l'eloquio è stato rapido, a tratti finanche accelerato, in linea con le energie integre, non si sono evidenziati dei segni di stanchezza. Lo specialista segnala

che vi è stata una marcata teatralizzazione del disagio psichico, che in larghissima misura è risultato strettamente collegato a temi relazionali, a vissuti di abbandono o di solitudine, che riguardano i sistemi motivazionali di attaccamento e accudimento con le persone

significative a livello affettivo. (…) Il nostro consulente sottolinea pure che dalla descrizione della giornata e dal profilo Facebook pubblico analizzato, non è emersa un'inibizione sociale di tipo depressivo,

anche la giornata viene trascorsa in maniera sufficientemente attiva e la socializzazione risulta mantenuta. Inoltre sostiene che ciò che si può desumere è ancora la teatralità della perizianda che, in linea con la propria struttura identitaria, collegata al noto disturbo di personalità borderline, ama modificare in maniera appariscente la propria immagine e presenta un'emotività instabile e volubile.

Il Dr. med. __________ segnala che è peraltro presente un uso dannoso di sostanze, THC e cocaina, che incide negativamente sulla stabilità affettiva e che l'A. non solo banalizza, ma presenta addirittura come terapeutico, appellandosi a una presunta diagnosi di ADHD che, in realtà, non è mai stata confermata, nemmeno exjuvantibus come si era tentato di fare e che non viene nemmeno ipotizzata dallo psichiatra curante. A tal proposito il nostro consulente psichiatra, sottolinea che l'uso di sostanze psicoattive, così come si verifica, viene ritenuto senza ripercussioni sulla capacità lavorativa dallo psichiatra curante, condividendo questa conclusione nella

misura per cui, per un uso di tal fatta, è comunque esigibile la completa astinenza dal punto di vista medico assicurativo.

Dal punto di vista neurologico, il Dr. med. __________ segnala che i reperti clinici descritti in dettaglio nel suo consulto e che la perizianda ha dimostrato durante l'esame neurologico come pure i sintomi da lei elencati, presentano caratteristiche tali da non essere spiegabili con patologie neurologiche organiche ma sono di tipo chiaramente

funzionale. A questo proposito ricorda inoltre, che già in occasione di una precedente valutazione pluridisciplinare del 2020 ad un esame neuropsicologico erano stati messi in evidenza elementi indicativi di una tendenza ad amplificare i sintomi. Per quanto riguarda l'aspetto reumatologico i disturbi accusati dall'A., i deficit funzionali fatti valere, in minima parte riscontrati durante l'esame clinico peritale, si spiegano in solo parzialmente con le alterazioni strutturali finora note; il quadro algico generalizzato, poco modulabile, scarsamente responsivo alle cure farmacologiche-fisiatriche finora attuate, si

spiega prevalentemente con la nota sindrome del dolore cronico di tipo fibromialgico, come già riconosciuto sia dai reumatologi curanti della perizianda, sia in ambito peritale reumatologico dal Dr. __________ in data 10.3.2020.” (doc. AI pag. 1563)

                                  Infine, in merito alla “Discussione di fattori di stress e risorse”, la perizia ha evidenziato che in generale l’assicurata presentava dei limiti dovuti alla lunga assenza dal mondo del lavoro e alla mancanza di un diploma/attestato. Dal punto di vista psichiatrico, il dr. __________ riteneva in ogni modo che “degli stress connessi alle relazioni affettive significative possano giocare un ruolo destabilizzante, ma questo fatto è presente sin dalla prima età adulta, perché strettamente connesso al noto disturbo della personalità” (doc. AI pag. 1566).

                                  Il __________ ha quindi concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 100% per le diagnosi internistiche, neurologiche e psichiatriche, sia nell’attività svolta di venditrice in una profumeria che in attività adatte. Dal punto di vista reumatologico, invece, era data una riduzione del rendimento del 20%, su un orario lavorativo normale, sempre sia nell’attività svolta che in lavori adatti e come casalinga, come peraltro già stabilito nella perizia __________ del 14 giugno 2022, per la mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico. Ne derivava quindi una capacità lavorativa dell'80% con riduzione del rendimento del 20%, per tutte le attività, a partire da giugno 2022, in continuazione con la precedente perizia __________.

                                  Nell’ambito del tema di eventuali provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa, il __________ ha sottolineato, tra l’altro, che “è esigibile che l'A. si astenga dall'uso di sostanze psicoattive illegali quali THC fumato e cocaina” (doc. AI pag. 1569).

                                  A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto del 18 giugno 2024 (doc. AI pag. 1642) e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.

                                  Va pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 551 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).  Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019). Ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo.

                        2.6.3  Le conclusioni della perizia __________, come si vedrà in seguito confermate dai periti anche successivamente, dopo valutazione delle certificazioni ulteriormente prodotte dall’assicurata, non sono state validamente smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

                                  Innanzitutto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 19 giugno 2024, l’assicurata aveva fatto valere una serie di contestazioni alle conclusioni della perizia pluridisciplinare, che in parte ha ribadito in questa sede, senta tuttavia produrre alcuna certificazione medica nuova. L’assicurata rilevava in particolare che la perizia __________ non si era chinata sulla problematica della fibromialgia, difettando una valutazione psichiatrica in merito. Inoltre, a suo dire il fatto che l’assicurata assumesse giornalmente 11 farmaci differenti comproverebbe la sua inabilità lavorativa.

                                  Tali censure sono state sottoposte al __________, il quale, mediante un complemento del 1° ottobre 2024, corredato da rapporti specialistici dei dr. ____________________, ha concluso confermando le conclusioni della perizia del 14 giugno 2024.

                                  Innanzitutto, il perito dr. __________, nella sua presa di posizione del 16 settembre 2024, ha rilevato che l’assicurata non aveva portato alcun elemento oggettivo inerente al suo campo di attività, ragione per cui egli non poteva che confermare la sua valutazione peritale (doc. AI pag. 1713).

                                  Dal punto di vista psichiatrico, il dr. __________ ha ribadito le motivazioni per le quali non era possibile convalidare la diagnosi di disturbo somatoforme, affermando che pur prendendo atto della diagnosi a livello reumatologico di fibromialgia, ribadito che le lamentele fisiche e psichiche dell’assicurata denotavano una notevole amplificazione, la perizia si era chinata sull'analisi globale del caso, inclusa la fibromialgia, non ravvisando infine delle altre diagnosi o dei limiti ulteriori rispetto a quelli che erano già stati definiti dal reumatologo. Ha pure sottolineato che la farmacoterapia psichiatrica, anche alla luce della reattività psichica dimostrata durante i colloqui, non era tale da incidere negativamente sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 1711).

                                  Quanto alla censura in merito ai numerosi farmaci assunti, il __________, dopo aver ricordato che la perizia aveva già evidenziato che pareva emergere un consumo di antidolorifici non in linea con quanto dichiarato dall’assicurata (doc. AI pag. 1495), e dopo aver rielencato la terapia da lei indicata in sede di valutazione peritale (doc. AI pag. 1539), ha sottolineato che in realtà i medicamenti veramente rilevanti assunti tutti i giorni erano la Duloxetina e la Pregabalina. Per il resto si trattava di medicamenti fitoterapici o ormonali utilizzati per le donne in menopausa, anche sane (e quindi non prescritti per le diagnosi dell'assicurata) o di medicine assunte solo al bisogno e sporadicamente (come Temesta, Valium e Zolpidem), o di semplici lassativi (Laxoberon gocce), o infine di un medicamento dermatologico largamente usato per l’acne (Tretinac). Quanto al Mephadotor, un analgesico/antinfiammatorio, l’uso significativo riportato dall’assicurata, di circa 3-4 pastiglie al giorno, risultava poco compatibile con i dati che emergevano dagli atti acquisiti dalla cassa malati, senza poi non evidenziare che un consumo così elevato apparisse poco probabile, “in quanto verosimilmente vi sarebbero delle ripercussioni piuttosto significative a livello gastrico” (doc. AI pag. 1707).

                                  Di conseguenza il __________ ha concluso nel senso che “la nuova documentazione giunta all'incarto non apporta nuovi elementi di

                                  pertinenza medica oltre a quelli già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare del 14.6.2024, che si è svolta in modo conforme alle linee guida e di cui confermiamo le risoluzioni finali” (doc. AI pag. 1708).

                                  A tali conclusioni questo Tribunale deve aderire, quanto sostenuto dall’assicurata non essendo stato comprovato da elementi validi e motivazioni sufficienti per comprovare diagnosi differenti rispettivamente un’inabilità lavorativa maggiore di quella attestata dai periti del __________, le cui considerazioni risultano per contro convincenti.

                          2.7.  Né del resto la ricorrente ha prodotto in questa sede, ossia dopo la resa della decisione contestata, nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale, intervenuta entro il momento decisivo della resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di considerarne inattendibili le conclusioni. 

                                  Dopo aver allegato al ricorso documentazione già agli atti e già ampiamente esaminata dal __________, con le osservazioni dell’11 marzo 2025 l’assicurata ha prodotto nuove certificazioni (doc. AL-AT).

                                  Innanzitutto diverse brevi certificazioni del dr. __________, medico generico, attestanti la necessità di aiuto domiciliare dal 1° gennaio 2024 e confermante la limitazione nella gestione delle attività di economia domestica nel 2024. Inoltre una lettera ambulatoriale del 18 gennaio 2024 redatta dal __________ che riferisce gli accertamenti intrapresi e che avevano permesso di escludere la presenza di sindrome delle gambe senza riposo, OSAS e ipersonnia diurna, mentre che avevano confermato “un quadro d'insonnia cronica nel contesto di un disturbo ansioso-depressivo e di un ciclo sonno-veglia irregolare con scarsa igiene del sonno” (doc. AP).

                                  Ha inoltre prodotto uno scritto del 26 agosto 2024 del dr. __________, psichiatra, attestante un deterioramento somatico/nutrizionale, dovuto “sicuramente” “all'uso di sostanze attivanti” (doc. AR). Inoltre un rapporto del 14 ottobre 2024 del dr. __________, internista, che riferisce di un ricovero allo scopo di indagare un ulteriore calo ponderale e che ha permesso di porre le diagnosi di “1. decadimento delle condizioni generali con/su calo ponderale, meteorismo addominale, stipsi cronica, eruttazione, senso di ripienezza precoce; 2. Intermittente disturbo sensitivo all'emiviso e arto superiore sin. associato a movimenti incontrollati degli arti inferiori di origine indeterminata con clinica: da oltre 15 anni, disturbo sensitivo all'emiviso e all'arto superiore di sin. della durata di circa 10-20 min., a frequenza variabile, senza perdita di conoscenza con riferita postura simildistonica; (EEG e ENMG normali (…), diagramma di Reiber normale, MRI cerebrale e del midollo in tato del 28.10.2022 con sistema ventricolare e spazi liquorali risultano ampliati rispetto all'età anagrafica. 3. Disturbo di personalità di tipo borderline con acatisia motoria, follow up psichiatrico (Dr. med. __________). 4. Sindrome  ansiosodepressiva con tendenza alla somatizzazione. 5. Insonnia cronica. 6. Anoressia nervosa. 7. Malnutrizione proteico-energetica di grado severo (Score NRS 5)” (doc. AS).

                                  Ha poi prodotto un riassunto di analisi di laboratorio durante la citata degenza (nella norma), e un referto di una densitometria ossea del 18 novembre 2024, un rapporto del 5 marzo 2025 del dr. __________, reumatologo, concludente per un’inabilità lavorativa totale per le diagnosi di “fibromialgia generalizzata; decadimento psico-fisico; cervicalgia su turbe degenerative; sindrome depressiva con attacchi di panico ed ansia; insonnia cronica su stato ansioso-depressivo; probabile disturbo da deficit attenzione/iperattività (ADHD), DD disturbo ossessivo compulsivo; sindrome delle gambe senza riposo; osteopenia; disturbi transitori dell'emisoma sin.; stato dopo isterectomia e annessiectomia in ipermenorrea; stato dopo tonsillectomia; malattia emorroidale già operata; episodi vertiginosi” (doc. AQ).

                                  Infine un rapporto del 5 marzo 2025 della psicologa __________, la quale ha riferito di aver effettuato 11 sedute con l’assicurata, la quale ha poi purtroppo volontariamente interrotto il percorso terapeutico senza motivazione. Ha concluso ribadendo che vi sarebbe un margine di lavoro significativo e che l’assicurata potrebbe trarre beneficio da un ritorno alla terapia (doc. AT).

                                  Tale documentazione è stata sottoposta ai consulenti interessati dal __________, il quale ha redatto un complemento peritale il 1° aprile 2025 (doc. XIV/1).

                                  Il dr. __________, nel suo rapporto del 17 marzo 2025, ha ricordato le conclusioni esposte nella perizia __________, ribadendo i limiti funzionali elencati in quella sede e, dopo aver riepilogato i documenti versati agli atti dalla ricorrente, ha concluso affermando che tale documentazione “dal lato strettamente reumatologico, non contiene elementi atti a modificare la mia valutazione delle risorse fisiche dell’assicurata del 5 giugno 2024 e quindi della sua capacità lavorativa” (doc. XIV/1).

                                  Il dr. __________, il 17 marzo 2025, ha affermato:

" In primo luogo cito lo scritto del Centro __________, datato 18 gennaio 2024. Il documento segnala un 'insonnia cronica, nel contesto di un generico disturbo ansioso-depressivo, ma con un ciclo sonno-veglia tendenzialmente irregolare con scarsa igiene del sonno.

Al di là della diagnosi psichiatrica, che viene riportata in maniera generica e acritica, si evince un problema evidente di scarsa igiene del sonno da parte dell'assicurata, il quale si trova alla base

dell'alterazione del ciclo sonno - veglia; esso è correggibile, al punto che non viene neppure proposta una nuova polisonnografia.

Vi è poi un rapporto di degenza presso il Servizio di medicina interna dell'Ospedale __________, datato 14 ottobre 2024, ricovero avvenuto su richiesta dello psichiatra curante datata 28.08.2024 e motivata da decadimento delle condizioni generali.

Nella sua segnalazione, lo psichiatra cifrante ipotizza che il deperimento sia dovuto all’uso di sostanze attivanti, nozione della quale non si trova traccia nel rapporto di dimissione dall'ospedale __________. Il suddetto rapporto riprende anch'esso acriticamente le diagnosi che sono note da tempo, ma il consulente psichiatra che è intervenuto non ha suggerito alcun tipo di misura terapeutica diversa e non ha incrementato o modificalo la farmacoterapia.

Vi è infine un rapporto psicologico datato 05.03.2025 della signora __________. La psicologa ha conosciuto l'assicurata nel novembre 2023 e ha fatto II sedute fino all'aprile 2024, allorquando l’assicurata stessa ha deciso volontariamente di interrompere il percorso terapeutico, senza fornire una motivazione dettagliata.

In conclusione, i documenti esaminati non apportano dei dati oggettivi che siano suscettibili di modificare le conclusioni alle quali ero giunto mediante la perizia psichiatrica." (doc. XIV/1)

                                  Il dr. __________, neurologo, il 17 marzo 2025 dal canto suo ha esposto:

" (…) Ricordo di avere esaminato la paziente il 29 maggio 2024 giungendo alle diagnosi neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di:

• Dolori diffusi a tutto il corpo, non spiegati da patologia neurologica.

• Vari sintomi soggettivi tra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza, deficit sensitivo all'emicorpo sinistro, sensazioni anomale alle mani e difficoltà motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche.

Abbiamo ora un rapporto del Servizio di Medicina Interna dell’Ospedale __________, dove la paziente è stata ricoverata dal 1 al 11 ottobre 2024 con diagnosi principale di decadimento delle condizioni generali con calo ponderale, meteorismo addominale, stipsi cronica, eruttazione e senso

di ripienezza precoce.

Inoltre intermittente disturbo sensitivo all'emiviso e all'arto superiore sinistro, con associati movimenti incontrollati degli arti inferiori di origine indeterminata: a quest'ultimo proposito vengono

riassunti gli esami già eseguiti in passato che erano risultati tutti normali tra cui elettroencefalogramma, elettromiografia e esame del liquor cerebrospinale.

Inoltre si è prevista una presa a carico presso l'Ambulatorio di neurologia funzionale a conferma dunque che i problemi neurologici sono ritenuti piuttosto di tipo funzionale e non dovuti a una

patologia organica.

Il 16 gennaio 2024 è stata eseguita anche una valutazione presso il Centro __________ con diagnosi di insonnia cronica, in paziente con stato ansioso-depressivo, con tendenza alla

somatizzazione. Vengono elencate le ulteriori diagnosi e in particolare disturbo di personalità di tipo borderline con acatisia motoria, sindrome ansioso-depressiva, fibromialgia, anche in questo caso gli episodi con disturbi sensitivi all'emiviso e all'arto superiore sinistro non sono spiegati da patologia neurologica organica.

Complessivamente dunque la nuova documentazione non contiene elementi diversi da quanto già era stato discusso in occasione della valutazione del 29 maggio 2024 che penso dunque di poter

confermare dal punto di vista neurologico." (doc. XIV/1)

                                  Infine si è espressa pure la dr.ssa __________, internista, come segue:

" Dal punto di vista internistico abbiamo un ricovero dal 1° all'11.10.2024, presso il reparto di medicina interna dell'Ospedale __________, su invio del Curante, per decadimento psico-fisico. Nel corso della degenza sono stati effettuati: una panendoscopia che ha escluso una patologia organica, fatto salvo un quadro di lieve flogosi cronica, tuttavia in assenza di Helicobacter pylori, e degli esami di laboratorio, i quali, nonostante lo stato di malnutrizione, peraltro già presente in passato, non hanno documentato squilibri idro-elettrolitici, né alterazioni della funzione e

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