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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.12.2024 32.2024.71

December 23, 2024·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,804 words·~19 min·6

Summary

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto. Anche se dalla domanda di prestazioni sono trascorsi 10 anni, all'amministrazione non può essergli imputata alcuna negligenza nella conduzione dell'istruttoria, oggetto di due rinvii per accertamenti da parte del TCA

Full text

Incarto n. 32.2024.71   BS/RG/sc

Lugano 23 dicembre 2024            

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4 ottobre 2024 formulato da

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nata nel __________, titolare del diploma d’infermiera pediatrica, attiva a tempo parziale quale infermeria presso una casa anziani, nonché formatrice presso la __________ e collaboratrice di __________ e terapeuta/naturopata indipendente con proprio studio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un danno alla salute di natura oncologica (doc. 3, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                          1.2.  Nell’ambio degli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il __________ le cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e, in attività adeguate, un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113).

                                  Sulla base delle risultanze mediche, l’amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione economica, eseguendo tra l’altro un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121), definendo le attività esigibili e determinando i gradi d’invalidità relativi ai mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio 2015 (miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad un’invalidità non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio integrazione professionale in doc. 129 e 130, 133).

                                  Di conseguenza con progetto di decisione del 14 agosto 2017, poi confermato con decisione del 4 ottobre 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 144).

                                  Con sentenza STCA 32.2017.189 del 25 luglio 2018, il TCA, ritenendo non completa l’istruzione della causa eseguita dall’amministrazione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, fra i quali, dal profilo medico, un accertamento peritale per accertare il grado di inabilità lavorativa quale infermiera, rispettivamente l’evoluzione valetudinaria successiva all’accertamento peritale __________ del giugno 2016 (cfr. doc. 150).

                          1.3.  Dopo avere sottoposto l’assicurata ad una nuova perizia presso il __________, con progetto di decisione del 17 luglio 2020 poi confermato con decisione del 3 febbraio 2021, l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo 1° ottobre 2014 - 31 marzo 2015 (doc. B).

                                  Con sentenza STCA 32.2021.33 dell’8 novembre 2021 questa Corte ha stabilito che:  

"  Il rinvio degli atti appare imprescindibile, inoltre, anche alla luce del mancato aggiornamento degli esami strumentali da parte dei periti dell’__________ al momento della visita peritale del 2020 rispetto a quelli già utilizzati in occasione della precedente valutazione peritale del 2016. Visto il carattere ingravescente e progressivo delle problematiche di salute che affliggono l’assicurata, i periti non potevano – come invece accaduto - fondare il proprio apprezzamento sulle medesime risultanze radiologiche e RM del 2015, ma avrebbero dovuto necessariamente procedere all’attualizzazione delle stesse. Ciò è, del resto, quanto effettuato dal dr. __________, come risulta dal referto del 28 aprile 2021, nel quale sono stati riportati gli esiti delle RM colonna cervicale e lombare del 16 febbraio 2021 (cfr. doc. M).                                         

Anche tali aspetti andranno tenuti in debita considerazione nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali che si impongono.

Per tutte queste ragioni appare indispensabile che gli aspetti psichiatrici e somatici controversi vengano ulteriormente approfonditi in ambito peritale, attraverso delle accurate valutazioni complementari che tengano conto e si confrontino in maniera adeguata anche con il motivato parere espresso dagli specialisti curanti (ricordata al riguardo la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)).”

                          1.4.  Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha proceduto a diversi accertamenti, di cui si dirà nei considerandi di diritto.

                          1.5.  Con il ricorso in oggetto l’assicurata, sostenendo una denegata/ritardata giustizia, ha postulato “che l’Ufficio AI dovrà emanare un preavviso per il periodo antecedente al gennaio 2021 entro 15 giorni dal ricevimento del referto peritale e che dovrà emanare una decisione per il periodo successivo al gennaio 2021 entro 15 giorni dall’intimazione della sentenza”. Delle singole motivazioni verrà detto, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

                          1.6.  Con la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, contestando che nella fattispecie vi siano gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia. Ripercorrendo in dettaglio l’iter procedurale successivo alla STCA dell’8 novembre 2021, l’Ufficio AI sostiene di “… sempre agito nell’ambito delle proprie competenze in maniera tempestiva rispetto dalla necessità procedurali istruttorie senza prolungare la procedura e dando puntuale seguito alle richieste espresse dall’assicurata”.

                          1.7.  Con scritto 7 novembre 2024 la ricorrente ha ribadito la propria posizione ricorsuale e con osservazioni 15 novembre 2024 l’Ufficio AI ha, a sua volta, confermato la richiesta di reiezione del ricorso.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha commesso o meno una ritardata/denegata giustizia.

                          2.3.  Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                  Secondo giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 consid. 4.2 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e 107 Ib 164 consid. 3b entrambe con i riferimenti ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia (STFA I 57/02 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2).

                                  Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987; vedi anche STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 e 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332, 129 V 411 e 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ 1983 pag. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati.

                                  Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (art. 15 cpv. 1 Lptca e art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 61 n. 26, pag. 768).

                                  Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungs-verbot nach Art. 4 BV, 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                          2.4.  Nella STFA I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                  Nella DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                  In RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                  In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pag. 92 segg.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67).

                                  Nella STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, in una fattispecie nella quale si trattava di valutare i redditi da valido e invalido e in cui erano trascorsi 24 mesi dalla fine dello scambio degli allegati alla pronuncia cantonale, il TF, rilevando che un tale periodo rappresentava una situazione limite, ha concluso per un ritardo inammissibile del giudizio.

                                  Nella STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009, ritenuta la necessità di un apprezzamento minuzioso di numerosi rapporti medici o perizie, il TF non ha ravvisato un ritardo ingiustificato nel periodo di 18 mesi trascorso dalla fine dello scambio degli allegati davanti all’autorità giudiziaria cantonale e il ricorso interposto per denegata giustizia al Tribunale federale.

                                  Nella STF 9C_414/2012 del 12 novembre 2012, tenuto conto del grado di complessità del caso per quanto riguarda la natura dei danni alla salute e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, il TF non ha ritenuto eccessivo il periodo di 18 mesi trascorso dalla decisione incidentale di rifiuto ad eseguire una perizia psichiatrica alla resa del giudizio.

                                  Infine, come già accennato (consid. 2.2.) se pendente una causa di denegata giustizia/ritardata giustizia l’autorità amministrativa emana la chiesta decisione, il relativo ricorso è divenuto privo di oggetto (DTF 125 V 373 consid. 1).

                          2.5.  Nella fattispecie in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha esaurientemente riassunto l’iter procedurale successivo alla STCA 32.2021.33:

"  … l'Ufficio Al, a seguito della Sentenza di rinvio emanata da codesto lodevole Tribunale il 08.11.2021 (doc. 247 incarto Al), i cui atti sono stati ritornati all'UAI in data 14.01.2022 (v. doc. 252. incarto Al), il 17.01.2022 ha attribuito il caso al SMR (doc. 253 incarto AI), il quale ha predisposto dapprima l'aggiornamento degli atti medici (v. doc. 254, 267, 268 incarto Al).

Quindi in data 07.02.2022 il Dr. __________ ha predisposto l'allestimento di una perizia bidisciplinare (doc. 263 incarto Al), con comunicazione inviata all'assicurata in data 08.02.2022 (doc.264 incarto Al) per formulare le proprie domande entro il termine fissato.

A seguito dello scritto dell'assicurata del 18.02.2022 (doc. 266 incarto Al), il 23.03.2022 è stata poi predisposta una perizia pluridisciplinare (doc. 269 incarto Al) con relativa comunicazione all'assicurata del 28.03.2022 (doc. 270 incarto Al) a cui ha fatto seguito, nell'aprile 2022, uno scambio di corrispondenza poiché rassicurata contestava la lingua del dossier inserita nel sistema SwissMED@p (v. doc. 271, 272, 273 incarto Al), fissando un termine al 06.05.2022 per indicare se desiderava l'emanazione di una decisione incidentale.

Alla scadenza del termine precitato il nominativo della signora RI 1, seguendo la prassi in materia di perizie pluridisciplinari, è stato inserito nella piattaforma SuisseMED@p, come comunicatole poi con scritto di data 12.07.2022 (doc. 275 incarto AI). In tale occasione ella è pure stata informata che il termine di attesa era di svariati mesi ed era indipendente dall'UAI.

Come si evince dalla e-mail trasmessa dal servizio SuisseMED@p al segretariato SMR di cui al doc. 280 incarto Al, il mandato è stato attribuito in data 09.11.2022 al __________ ed il giorno stesso è stata trasmessa a quest'ultimo la relativa comunicazione (doc. 279 incarto Al).

Acquisita ulteriore documentazione peritale allestita dall'assicuratore __________ (v. doc. 283, 284 incarto Al) e visto lo scritto dell'assicurata del 11.01.2023 (doc. 285 incarto Al), la pratica è stata nuovamente sottoposta al SMR (v. doc. 287, 288 incarto Al) e l'UAI ha inviato all'assicurata lo scritto del 06.02.2023 (doc. 291 incarto Al), a cui ha risposto in data 16.02.2023 (doc. 294 incarto Al). L'istruttoria con la riattivazione della procedura peritale è quindi stata riavviata (v. doc. 299 incarto Al) come comunicato all'assicurata in data 03.03.2023 (doc. 297 incarto Al).

In data 08.05.2023 il mandato è stato accettato dal __________ (v. doc. 302 incarto Al) e con scritto del 09.05.2023 sono stati comunicati all'assicurata i nominativi dei periti designati dal __________ (doc. 301 incarto Al). Il 22.05.2023 il SAM ha inviato alla signora RI 1 la convocazione alla perizia (doc. 303 incarto Al).

Il rapporto peritale è stato allestito dal __________ in data 28.05.2024 (doc. 329 incarto Al) e ne è stata trasmessa una copia all'assicurata in data 12.06.2024 (doc. 331, 332 incarto Al).

Nel frattempo, in data 02.06.2024 il Dr. __________ del SMR ha redatto il proprio rapporto finale (doc. 330 incarto Al).

In data 20.06.2024 ['assicurata ha inviato uno scritto alI'UAI contestando la valutazione del __________ relativa al periodo precedente al 2021, chiedendo che l'UAI sottoponga la questione ai periti (doc. 333 incarto Al). Ella ha inoltre ribadito la richiesta, già in precedenza formulata e non accolta favorevolmente dall'UAI, di emanare una decisione separata per il periodo dal 2021 in avanti.

Tale corrispondenza è stata sottoposta al vaglio del SMR in data 24.06.2024 (doc. 334 incarto Al), il quale ha poi trasmesso al __________ le contestazioni presentate dall'assicurata con scritto dell'11.07.2024 (doc. 336 incarto Al), al quale il centro peritale non ha ancora dato risposta.

In data 26.08.2024 la ricorrente ha trasmesso all'UAI, all'attenzione della capoufficio __________, un ulteriore scritto con il quale, oltre a criticare l'operato del __________, del SMR e dell'UAI, pretende l'emanazione di una decisione formale per il periodo posteriore al 27.01.2021, separata dalla decisione che poi dovrebbe seguire per il periodo antecedente (doc. 337 incarto Al).

Con lettera del 23.09.2024, la capoufficio deII'UAI ha informato la rappresentante della signora RI 1 che è stato richiesto un complemento al __________ e che si rende necessario svolgere anche ulteriori accertamenti a livello economico, segnatamente la raccolta di informazioni in merito ai redditi realizzati dalla sua assistita nel corso degli anni, che sono rilevanti per la determinazione del diritto alla prestazione richiesta (doc. 338 incarto Al).

Vero è che l'amministrazione non ha inviato, per una svista, all'assicurata copia di quanto richiesto al __________ l'11.07.2024, ma questo ancora non significa che l'UAI sia rimasto immobile senza agire tempestivamente per chiarire la situazione. Copia di questo scritto è poi stata trasmessa alla rappresentante della signora RI 1 unitamente alla risposta fornita dalla capoufficio deII'UAI il 23.09.2024. (…)”

(doc. IV)

                          2.6.  Nel caso concreto, come visto al considerando precedente, l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti ordinati con la STCA 32.2021.33 senza che siano trascorsi lassi di tempo eccessivi, dando puntuale risposta alle richieste espresse dall’assicurata.

                                  L’assicurata rileva il fatto che ha dovuto attendere più di anno tra il momento della comunicazione del 28 febbraio 2022 da parte dell’Ufficio AI di attribuzione al __________ della perizia pluridisciplinare (doc. 270) e l’accettazione in data 8 maggio 2023 del mandato da parte del citato centro peritale (doc. 302). A suo dire, i tempi si sarebbero accelerati se l’Ufficio AI avesse accettato la sua proposta di svolgere la perizia in lingua tedesca, sua lingua madre, al posto dell’italiano, proposta che l’amministrazione ha invece rifiutato. A prescindere dalla rilevanza ai fini del giudizio di quanto sostenuto, va ad ogni modo osservato che il 19 aprile 2022 l’Ufficio AI, fatto presente come non fosse possibile inserire nella suddetta piattaforma una lingua diversa dall’italiano, aveva chiesto alla ricorrente se a tal riguardo desiderasse una decisione incidentale, impartendole un termine scadente il 6 maggio 2022 (doc. 273). L’assicurata non ha dato risposta. Il 27 giugno 2022 essa ha chiesto ragguagli sul suo caso (doc. 274), ricevendo, come si evince dal riassunto dei fatti di cui al considerando precedente, il 12 luglio 2022 dall’amministrazione l’informazione di essere stata inserita a maggio nella piattaforma per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare con l’avvertenza che i termini di attesa di svariati mesi non dipendevano dall’Ufficio AI (doc. 275).

                                  L’assicurata rileva inoltre che, a seguito dell’invio in data 11 gennaio 2023 della perizia svolta dall’assicuratore perdita di guadagno (doc. 285), con scritto 6 febbraio 2023 l’Ufficio AI, pur riconoscendo un’incapacità lavorativa completa in attività adeguate dal 28 luglio 2021 in poi, aveva respinto la sua proposta di emettere una decisione sul diritto alla rendita a partire dalla succitata data (doc. 291), rifiuto da ultimo ribadito dalla Capoufficio con scritto del 23 settembre 2024 (doc. 338).

                                  Ora, pur comprendendo l’intenzione dell’assicurata di poter disporre almeno di una rendita dalla citata data, va fatto riferimento al succitato scritto della Capoufficio, la quale ha spiegato il motivo del rifiuto di emettere una decisione separata poiché “non è prassi dell’Ufficio AI del Cantone Ticino e della Cassa cantonale di compensazione emanare decisioni inerenti periodi parziali, essendo, oltretutto ancora aperta l’istruttoria sia medica sia economica”.

                                  Va ricordato che, ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 OAI, terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni. Pertanto, come riassunto da Meyer/Reichmut (IVG Kommentar, 2022, art. 57 N. 19 pag. 542), in linea generale, una volta chiarite le circostanze, l'ufficio AI decide in merito alla domanda di prestazioni presentata (DTF 99 V 48) ed alle richieste non indicate nella domanda stessa, se e nella misura in cui queste sono specificamente e attualmente rilevanti in base alle circostanze. Nelle costellazioni di cui all'articolo 58 LAI combinato con l'articolo 74ter OAI, è sufficiente una comunicazione di prestazione senza decisione. Negli altri casi, ai quali si fa riferimento a diverse motivazioni, deve essere emessa, dopo la procedura di preavviso (art. 57a IVG), una decisione (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 74 OAI, DTF 130 V 388).

                                  Quindi, nella fattispecie concreta, fintanto che l’istruttoria non è terminata, l’amministrazione non può emettere una decisione relativa ad un periodo di rendita parziale. Del resto, va ricordato che secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

                                  Per il restio, l’Ufficio AI ha dato risposta alla richiesta di emissione di una decisione separata entro un tempo ragionevole.

                                  L’assicurata evidenzia infine che, seppur la perizia 28 maggio 2024 del __________ (doc. 329) abbia concluso per una totale inabilità in attività adeguate dal gennaio 2021, per quel che concerne il periodo precedente, da marzo 2015, i periti si sono fondati sulla perizia __________ considerata dal TCA nella citata sentenza di rinvio non completa. Questa incongruenza è stata fatta oggetto dello scritto 20 giugno 2024 con cui l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI, fra l’altro, un complemento peritale affinché gli specialisti si determinassero in merito alle incapacità lavorative antecedenti il 2021 senza fondarsi sulla precedente decisione amministrativa del 3 febbraio 2021 e sulla perizia __________ del 15 aprile 2020, stigmatizzando inoltre in fatto che l’Ufficio AI non sia reso conto da solo di tale “errore grave” (doc. 333). Essa rileva anche come solo l’11 luglio 2024 il SMR abbia chiesto al __________ un complemento peritale in tal senso (cfr. doc. 334). Evidenzia pertanto come il complemento peritale sia stato chiesto dopo quasi due mesi dalla ricezione del referto peritale “insito dell’evidente errore”, ritenendo tale ritardo ingiustificato.

                                  Orbene, il lasso di tempo intercorso tra la perizia __________ e il momento in cui il SMR ha esaminato il relativo rapporto, vale a dire il 2 giugno 2024, rispettivamente quando ha chiesto al __________ il citato complemento, ossia l’11 luglio 2024, non può essere considerato eccessivo. 

                                  Certo, nella fattispecie concreta, dall’inoltro della domanda di prestazioni in data 12 febbraio 2014 sino al presente ricorso (7 novembre 2024) sono trascorsi poco più di dieci anni. A tal riguardo nella menzionata DTF 129 V pag. 411, l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). In quell’evenienza il ritardo ingiustificato era tuttavia dovuto principalmente al fatto che l’amministrazione non aveva esperito una perizia psichiatrica ordinata dall’autorità giudiziaria in una sentenza di rinvio.

                                  Nel caso concreto, come visto sopra, all’Ufficio AI non può invece essere imputato un ritardo ingiustificato.

                                  Né, del resto, riguardo alla procedura avviata a seguito della STCA 32.2017.189 di rinvio e sfociata nella decisione 3 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.3), vi è motivo di ritenere che l’Ufficio AI non abbia agito in maniera tempestiva.

                                         In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Giudice ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurata.

Si attira comunque l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di procedere il più celermente possibile all’approfondimento medico – in particolare nel sollecitare (qualora non l’avesse nel frattempo già fatto) il __________ ad una risposta allo scritto 11 luglio 2024 – e alla valutazione economica ed emetta una decisione formale, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI, contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare un ricorso al TCA.            

                          2.7.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.                                     .

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2024.71 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.12.2024 32.2024.71 — Swissrulings