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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2024 32.2023.110

May 13, 2024·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,534 words·~1h 3min·6

Summary

Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione: accertamenti medici ed economici sono stati fatti correttamente

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2023.110   FC

Lugano 13 maggio 2024  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 22 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nato il __________ 1963, già attivo come impiegato d’ufficio e venditore e da ultimo come gestore di un bar, ha presentato una domanda di prestazioni nell’aprile 2022 a causa dei postumi di un infarto patito nel dicembre 2021.

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti in particolare gli atti dall’assicuratore malattia __________ e interpellato il Servizio medico regionale (SMR), con decisione del 22 settembre 2023 – confermativa di un progetto del 6 giugno precedente, dopo valutazione della documentazione medica prodotta dall’assicurato in fase di osservazioni – l’Ufficio AI ha ammesso periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023. Ha poi ritenuto che dal 28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________ per conto di __________) la situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività. Ha quindi accolto la domanda di prestazioni, accordando il diritto ad una rendita del 60% di una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2022 sino al 30 aprile 2023.

                          1.3.  Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento, allegando vari documenti medici e censurando in particolare il fatto che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di salute, chiedendo l’attribuzione di una rendita del 60% da ottobre 2022 ad aprile 2023 e in seguito del 50% (doc. I). Delle allegazioni ricorsuali si dirà, ove necessario, nel merito.

                          1.4.  Con risposta 10 novembre 2023 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la correttezza della valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e allegando una presa di posizione del SMR (IV).

                                  L’assicurato, tramite il suo legale, ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 15 dicembre 2023 (e ulteriormente il 23 gennaio 2024, XIV), corredate da un nuovo certificato medico psichiatrico (VIII), sul quale si è espresso l’Ufficio AI il 9 gennaio 2024, riferendosi all’allegata presa di posizione del SMR (X). Delle relative motivazioni si dirà nel merito.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla rendita dopo il 30 aprile 2023, dopo aver determinato per il periodo successivo al 28 aprile 2023 una capacità lavorativa completa in ogni attività e un conseguente grado d’invalidità nullo.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Sempre con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

                                  In concreto l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel mese di aprile 2022 a fronte di una lamentata inabilità lavorativa a far tempo dal dicembre 2021. Il diritto alla rendita sarebbe quindi insorto al più presto nel dicembre 2022 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ragione per cui in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022, come del resto correttamente precisato nella decisione contestata.

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                          2.3.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005).

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

                                  Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1, 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2, 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

                          2.4.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

                                  Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

                                 Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

                                  I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

                                  Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

                                  Quo alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente [STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)] e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii menzionati).

                                  Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                  In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss], in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                  Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                          2.6.  L’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni in aprile 2022, adducendo i postumi, cardiaci e psichiatrici, di un infarto subito nel dicembre 2021 (doc. AI pag. 5).

                                  Ora, tutto ben considerato, per i motivi esposti di seguito, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado l’infarto subito (con intervento chirurgico e successiva riabilitazione) e le problematiche psichiatriche che sono successivamente insorte, e, quindi, i diversi periodi d’inabilità lavorativa (del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022, del 50% dal 16 gennaio 2023), dal 28 aprile 2023 (visita medica del dr. __________, psichiatra, per conto dell’assicuratore malattia __________) e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3), l’assicurato andava ritenuto nuovamente abile in misura completa nell’attività abituale di gerente nella ristorazione e in ogni altra attività.

                                  In particolare questa Corte, chiamata a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi degli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti specialistici fatti allestire dall’assicuratore malattia __________ così come le valutazioni del SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri giurisprudenziali citati al consid. 2.5.

                          2.7.  Per quanto riguarda innanzitutto le problematiche cardiache, l’assicurato ha subito un infarto miocardico nel dicembre 2021 a seguito del quale ha dovuto essere operato per sostituire la valvola aortica e l’aorta ascendente il 22 febbraio 2022 (doc. AI pag. 212). È stata posta la diagnosi di “insufficienza aortica di grado severo e con sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale”. Dopo un ricovero presso il __________ di __________ sino all’8 marzo 2022, ha in seguito effettuato la riabilitazione presso la clinica __________ a __________ sino al 26 marzo 2022 e quindi la terapia riabilitativa presso il Servizio di cardiologia e angiologia dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI pag. 213, 217). Con scritto 21 settembre 2022, al termine della cardioriabilitazione, i sanitari di quest’ultimo Servizio informavano il dr. __________, curante internista, della situazione, “con miglioramento della tolleranza allo sforzo e aumento del carico massimo alla prova d’uscita, senza eventi o sintomi da segnalare durante le sedute” e la prova da sforzo con esito “massimale, clinicamente ed elettricamente negativa”, “andamento crono-pressorio adeguato, non aritmie, paziente asintomatico” (doc. AI pag. 233). 

                                  __________ ha predisposto una valutazione peritale dal dr. __________, cardiologo, il quale il 9 dicembre 2022 ha diagnosticato:

" Cardiopatia ischemica e valvolare nonché aortica con:

Sostituzione valvola aortica con protesi biologica CE Ispiris Resilia 27 mm e sostituzione ascendente con graft tubulare 30 mm 02.2022 per insufficienza severa ed aneurisma non critico

RM cardiaca negativa preintervento

NSTEMI 12.2021 con DEB primo. R. Diagonale e stenosi severa RIVP a indicazione conservativa, 30% RCA prossimale e RIVA medio distale”

                                  e ha descritto come segue la situazione:

" normale funzione della protesi valvolare aortica senza stenosi o insufficienza, lieve insufficienza mitralica, FE 60 %, normale funzione diastolica e strain longitudinale medio, normale contrattilità segmentarla, ergometria interrotta al 76% per decondizionamento, clinicamente ed elettricamente negativa per ischemia o aritmia, adeguato incremento cronopressorio.”

                                  Riferito che l’assicurato “sta bene, riabilitazione cardiovascolare protrattasi fino a settembre u.s. con beneficio”, ritenuto che “lavorativamente gestisce un bar, concretamente deve fare tutto, servizio, cantina, spostamento del materiale e dei cibi, stressante a livello mentale e fisico (max. 25 Kg). Ha ridotto quindi gli incarichi e le comande (p.es. rinuncia ai grandi

                                  eventi)”, ha elencato la terapia medicamentosa assunta, definito lo stato generale del paziente “buono”, con toni cardiaci validi senza soffi patologici, polso ritmico, pressione arteriosa normale, assenza di soffi di stenosi, o edemi periferici, polmoni nella norma. Ha descritto come segue gli esami effettuati:

" Ecg 02.12.2022

Ritmo: sinusale bradicardico a 55 bpm. Asse QRS: indifferente a 77°. Blocco atrioventricolare di l grado (pr 200msec).

Depolarizzazione; normale. Repolarizzazione: normale. Aritmie: assenti.

Ergometria 02.12.2022

Watt raggiunti: 113 (76% del predetto), poi stop per fatica generalizzata. FC max: 99 bpm (61% del predetto), PA da 130/80 mmHg a 170/80 mmHg. Assenza di dislivellamenti ST di significato ischemico. Aritmie: assenti. Sintomi pectanginosi: assenti. Dispnea inadeguata: assente.

Ecocardiografia 02.12.2022

Ventricolo sinistro: non dilatato, non ipertrofico. Spessori del setto e della parete posteriore: 13 mm, rispettivamente 11 mm con indice di massa 131 g/m2. Funzione sistolica: omogenea contrattilità segmentarla con FE 60 %. Funzione diastolica: normale con E/A 1.1, E/e' medio 8. Atri: non dilatati. Ventricolo destro: normale per dimensioni e cinesi. Valvola aortica: in esiti di sostituzione con protesi biologica, senza stenosi (gradiente medio/massimo 6/12 mmHg) o patologica insufficienza. Valvola mitralica; senza alterazioni morfologico-funzionali di rilievo cinico-emodinamico, lieve insufficienza. Valvola polmonare; senza particolarità. Valvola tricuspide: lieve insufficienza da cui si misura un gradiente di 16 mmHg. Vena cava: non stasata. PAPs stimata: 22 mmHg. Assenza di versamento pericardico. Aorta non dilatata

(ascendente in esiti di sostituzione con graft tubulare).”

                                  Ha quindi esposto come segue le sue conclusioni:

" La situazione anatomofunzionale è molto buona e non vi sono reperti controindicanti la ripresa dell’attività lavorativa abituale visto che con la valvola riparata e la coronaria riaperta le premesse emodinamiche/funzionali e prognostiche sono ben migliori di quelle di prima. La tolleranza allo sforzo su cicloergometro è limitata al 76 % del predetto teorico su evidente decondizionamento muscolare ma senza reperti emodinamici/ ECG di allarme. Naturalmente importante vegliare ad un buon controllo della pressione gestendo anche lo stress, stress psicofisico non raro in pazienti dopo sternotomia.

Non ho motivo di dubitare dello stato di precoce affaticabilità riferito dal paziente che rinuncia a malincuore ad assumersi carichi di lavoro troppo impegnativi ma non ho spiegazioni organiche-cardiologiche per questo e dunque non posso documentarne l'entità dell'impatto sulla abilità lavorativa, Ev.si può probatoriamente ridurre la terapia B-Bloccante per limitare la pigrizia cronotropa evidente anche alla ergometria che certo contribuisce all'affaticabilità.” (doc. AI pag. 254)

                                  Sulla base di queste conclusioni __________, mediante scritto del 31 gennaio 2023, ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) Dopo un'attenta valutazione del rapporto medico datato 09.12:2022 del nostro perito, rileviamo che non vi sono reperti controindicanti la ripresa dell'attività lavorativa abituale. Pertanto, nella sua attività professione abituale lei sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% a partire dalla data della visita medico fiduciaria svolta il 02.12.2022.

Tuttavia, il perito che l'ha visitata in data 19.10.2022, giustificava l'inabilità lavorativa fino al 31.12.2022, ritenendo esigibile la ripresa dell'attività lavorativa in misura completa a partire dal 01.01.2023.

Ciò nonostante, in via del tutto eccezionale, rinunciamo a richiedere le prestazioni già versate per il mese di gennaio 2023.

Di conseguenza, con il presente le comunichiamo che a partire dal 01.02.2023 cessa il diritto all'indennità giornaliera. Le comunichiamo inoltre che senza un rapporto medico dettagliato dal quale si evincano chiaramente e indiscutibilmente le diagnosi, gli impedimenti concreti che non rendono possibile la ripresa totale, la terapia e la cura medica attuale nonché futura e la descrizione dei peggioramenti dell'evoluzione sfavorevole del suo stato

di salute, non potremo tornare sulla nostra attuale presa di posizione e riterremo il suo caso di malattia liquidato.” (doc. AI pag. 255)

                                  Tali conclusioni sono peraltro successivamente state confermate da __________ anche alla luce di due valutazioni peritali psichiatriche a cura del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. AI pag. 272 e consid. 2.8.1).

L’assicurato è stato nuovamente sottoposto ad un controllo cardiologico, comprensivo di ecocardiografia transtoracica e prova da sforzo, l’8 marzo 2023 presso il Servizio di cardiologia di __________. L’ecocardiografia transtoracica eseguita non ha evidenziato valori patologici con ventricolo normali e funzione cardiaca globale conservata e assenza di anomalie né stenosi o insufficienza. Nel rapporto relativo alla prova da sforzo eseguita l’8 marzo 2023 i cardiologi rilevano che il paziente “nega episodi di dolore toracico tipico/atipico, nega palpitazioni, nega sincope o pre sincope, nega dispnea. Riferisce di un certo grado di affaticabilità nel lavoro abituale (bar) che non gli impedisce di realizzare le normali attività di vita quotidiana e alle volte edemi declivi attribuiti dal paziente su ortostasismo prolungato durante il lavoro”. Concludono quindi per una prova da sforzo “massimale”, “clinicamente negativa e elettricamente negativa”, oltre che “andamento crono-pressorio adeguato in trattamento betabloccante, assenza di aritmie, paziente asintomatico”, e, quindi, ammettendo una ritrovata piena abilità lavorativa nell’attività abituale, affermando:

" (…)

- ETT (v. rapporto) con funzione biventricolare conservata e buona funzione della protesi valvolare aortica

- Prova da sforzo massimale per W, doppiamente negativa

- Per quanto riguarda l'affaticabilità, possibile componente su trattamento betabloccante, che riduciamo a beloczok 25 mg/die: prevedere controllo clinico con medico curante la settimana prossima con eventuale riduzione del beloczok a 12.5 mg/die

- Per quanto riguarda gli edemi declivi in contesto di ortostatismo prolungato, possibile componente farmacologica (amplodipina all’interno di Coveram)

per cui sospendiamo Coveram e introduciamo Coversum N 10 mg/die: da verificare con medico curante l''evoluzione la prossima settimana. In caso di miglioramento, si consiglia di sospendere Torasemide. In caso di persistenza, da prevedere valutazione angiologica (non origine

cardiaca sulla base degli accertamenti realizzati attualmente)

- Dal punto di vista cardiologico non ci sono controindicazioni per la ripresa dell’attività lavorativa abituale (bar)

- Prossimo controllo cardiologico a settembre 2023 come precedentemente organizzato.” (doc. AI pag. 265)

                                  Ora, sulla base di tali documenti, anche il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto del 5 giugno 2023, ha condiviso le conclusioni circa l’assenza di impedimenti e controindicazioni all’attività lavorativa da un punto di vista cardiologico (doc. AI pag. 110).

                                  A tali conclusioni, che attestano una ripresa dell’abilità lavorativa piena dal punto di vista cardiologico a far tempo dalla visita eseguita dal dr. __________ il 2 dicembre 2022 o quantomeno successivamente alla visita cardiologica di controllo dell’8 marzo 2023, questo Tribunale deve aderire, non avendo l’interessato prodotto in fase amministrativa (né del resto in questa sede, cfr. consid. 2.9) documentazione medica che possa in qualche modo farle apparire non corrette. Del resto anche __________ ha, come detto, concluso in tal senso rilevando che l’assicurato era nuovamente abile in misura completa dal 2 dicembre 2022 (doc. AI pag. 255).

                                  Viste le chiare conclusioni dei cardiologi interpellati, non permettono altra conclusione le allegazioni del ricorrente riferite al fatto che egli non sarebbe nemmeno riuscito a terminare l’esame clinico, non da ultimo osservato come sia il dr. __________ che i medici del Servizio di cardiologia hanno ipotizzato che l’affaticabilità potesse essere da ascrivere al betabloccante assunto, prescrivendone la riduzione (doc. AI pag. 254 e 265).

                          2.8. 

                       2.8.1.  Per quanto riguarda le affezioni psichiatriche, emerge dagli atti che l’assicurato, successivamente all’infarto del dicembre 2021, ha sviluppato “una situazione psichica d'insicurezza” (cfr. e-mail del dr. __________ del 1° maggio 2022, doc. AI pag. 246). Nel rapporto del 1° luglio 2022 lo psichiatra che lo cura dal mese di aprile 2022 dr. __________ ha posto quale diagnosi “disturbi dell’adattamento (F43.2)”, con un quadro psicopatologico caratterizzato da “deflessione del tono dell'umore, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali, abulia, anedonia, elevata, vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni e tendenza al ritiro sociale”. Introdotta una terapia farmacologica, lo psichiatra prevedeva una volta al mese una consultazione psichiatrica e psicologica (doc. AI pag. 247).

L’assicuratore malattia __________ ha commissionato una valutazione peritale a cura del dr. __________, psichiatra, il quale, con rapporto 24 ottobre 2022, posta le diagnosi di “disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) reattiva alla situazione cardiaca e conseguente intervento cardiochirurgico nel febbraio 2022”, ha concluso:

" Si tratta di un uomo di 59 anni, gerente del __________ a __________ da circa sette anni, felicemente legato alla sua compagna, senza figli, dichiarato inabile in misura completa a partire dal 10.12.2021 dopo che era stata scoperta un'insufficienza aortica di grado severo ed una sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale, evidenziate presso il __________. Il signor RI 1 è stato in seguito sottoposto ad intervento cardiochirurgico con sostituzione della valvola aortica e seguito a un programma di riabilitazione cardiovascolare. Il decorso è stato lentamente favorevole con ripresa in misura del 20% a partire dal 16.06.2022 e successivamente in misura de! 40% dal 01.10.2022.

Nel contesto della riabilitazione cardiovascolare era stato anche preso a carico dalla primavera 2022 dallo psichiatra dr. __________ che ha prescritto una terapia con Sertralina 50mg. Per qualche tempo l’assicurato era stato anche seguito da uno psicologo (sedute nel frattempo sospese, come da informazioni ottenute dall'interessato). Viene però ancora visto circa una volta al mese dallo psichiatra dr. __________.

Dal profilo cardiologico il decorso appare favorevole, come è stato menzionato pure dal medico curante dr. __________ di __________.

Dal profilo medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, persiste attualmente uno stato prevalentemente ansioso ed uno stato di relativa astenia psicofisica che giustifica ancora un'inabilità lavorativa parziale (in misura dei 30%) per la sola componente medico-psichiatrica, presumibilmente fino a fine del presente anno.

Dal solo profilo medico-psichiatrico, come peraltro discusso e accettato dall’interessato, ritengo ragionevolmente proponibile, e esigibile, salvo complicazioni, la ripresa dell'attività lavorativa nella misura massima possibile, tenendo presenti eventuali limitazioni dal profilo cardiologico, come stabilito dagli specialisti cardiologi, a partire dal 01.01.2023.” (doc. AI pag. 250)

                                  Ora, tale valutazione, che a mente del TCA appare approfondita, completa e senza contraddizioni, è stata contestata con scritto del 16 febbraio 2023 dal dr. __________, il quale ha chiesto una rivalutazione del caso, sostenendo che l’assicurato, malgrado la terapia impostata e l’iniziale miglioramento delle condizioni, fosse affetto da “Episodio depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)”, presentando “umore deflesso, vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità abituale antecedente all'evento cardiovascolare con significativo decadimento della funzionalità di base” oltre a “spiccata difficoltà di accettazione del proprio cambiamento e di riflesso una proiezione pessimistica per il futuro”, con una conseguente inabilità lavorativa del 50% (doc. AI pag. 258).

                                  __________ ha quindi ordinato una nuova valutazione psichiatrica affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria, il quale ha reso il suo rapporto il 28 aprile 2023, nel quale, dopo una consultazione clinica e un’attenta valutazione degli atti, descritta l’anamnesi personale e professionale, ha esposto che l’assicurato aveva indicato di “sentirsi meglio” e di lavorare “7 giorni su 7”. Ha quindi posto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome mista ansioso depressiva lieve F 41.2”, e, ritenuta buona la prognosi, ha tra l’altro esposto:

" 7. Il trattamento medico/terapeutico è adeguato? Se no, terapia da lei consigliata (tipo di trattamento medico e farmacologico, frequenza)?

L'A. risulta in cura dal Dr. Med. __________, specialista in Psichiatria.

Vede lo psichiatra regolarmente ed assume escitalopram 10 mg. al die.

La terapia si è svolta in conformità al quadro clinico presentato e ha consentito di contenere la sintomatologia acuta. L'A. riferisce di sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress.

Si consiglia la prosecuzione delle cure psichiatriche integrate (psicofarmacoterapia e psicoterapia), al fine di migliorare le strategie di coping, ponendo particolare attenzione ai processi identificatori dell'A. nella sua componente somatica/cardiologica, presunta “difettuale”.

Il rischio di procrastinare la malattia senza evidenze cliniche rischia di cronicizzare il disturbo attraverso ii circolo vizioso dell’identificazione con la parte "lesa" e della ricompensa che ne deriva.”

                                  Sulla capacità lavorativa ha affermato:

" a) Valutazione della capacità lavorativa dell'A. nella sua attività professionale, in considerazione della precedente percentuale al lavoro del 100%? Grado, durata e prognosi?

L'A. è da considerarsi abile al 100% a partire da subito, in continuità con la valutazione del dr. Med. __________ di ottobre 2022.

b) In quali attività (ad esempio: lavorare al computer, prendere delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del corpo/mobilità, ecc.), indipendentemente dall’attività professionale.

precedente all'inizio dell'inabilità lavorativa, l'A. è confrontato/a con limitazioni? In quale misura (tempo, prestazione) rispetto ad un grado occupazionale del 100%?

L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni precedentemente esposte al punto 9a, valgono per tutte le attività. Chiaramente il fatto di lavorare 7 giorni su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta strategica/economica dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti assicurati della malattia.

c) Quali attività (ad esempio: lavorare a! computer, prendere delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del corpo/mobilità, ecc.), indipendentemente dall’attività professionale precedente all’inizio dell’inabilità lavorativa, per l'A. sono oggi ancora ragionevolmente esigibili? Per quanto tempo e con quale prestazione (rendimento), sempre in relazione alla piena capacità lavorativa del 100%? Quali limitazioni della salute gravano sulla capacità di prestazioni e in che modo? Motivo?

L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni precedentemente esposte al punto 9a-b/ valgono per tutte le attività.” (doc. AI pag. 266)

                                  Come anticipato, sulla base di questa valutazione __________, con scritto del 10 maggio 2023, ha confermato di ritenere l’assicurato abile al lavoro in misura completa, con sospensione delle prestazioni da febbraio 2023 (doc. AI pag. 272). Tale presa di posizione non risulta essere stata contestata dall’interessato.

                                  La conclusione, ben motivata e corredata dei necessari approfondimenti, circa una recuperata abilità lavorativa in ogni attività a far tempo dal mese di aprile 2023 è quindi stata condivisa, dopo attenta valutazione del caso, anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto del 5 giugno 2023. Ricordate le conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ (così come quelle del dr. __________ e dei sanitari del Servizio di cardiologia), il dr. __________ ha concluso che “in considerazione della favorevole valutazione cardiologica e psichiatrica l’assicurato è da ritenersi abile al 100% da fine aprile, prognosi stazionaria”. Ha quindi ammesso quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “Insufficienza valvola aortica severa, su sostituzione valvola aortica con protesi biologica il 22.2.2022, Sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale su NSTEMI 10.12.2021” e quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa “sindrome mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”. Ha concluso ammettendo periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023, con una ripresa dell’abilità piena dal 28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________ per conto di __________), essendo la situazione clinica da considerare stabilizzata (doc. AI pag. 110).

                                  Le conclusioni, fondate e complete, di tale valutazione, eseguita da due esperti in psichiatria, basate su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame degli atti e dei referti all’inserto, rispettose dei criteri probatori enunciati al considerando che precede, e condivise dal SMR, non possono che essere confermate da questo Tribunale, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti documenti che possano in qualche modo farle apparire errate o incomplete.

                       2.8.2.  In effetti, le stesse non sono state validamente smentite nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione del 6 giugno 2023, allorquando l’assicurato ha prodotto certificazioni dello psichiatra curante attestanti un’inabilità lavorativa del 50% sino al luglio 2023 (doc. AI pag. 128 e 133). 

                                  Ora, quanto attestato, su richiesta dell’Ufficio AI, dal dr. __________ nel rapporto medico del 26 luglio 2023 non permette in effetti di concludere diversamente. Poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di grado medio ICD-10 F32.1 da febbraio 2023, disturbi dell’adattamento ICD-10 F43.2 e disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da maggio 2022”, il curante ha concluso per un’inabilità lavorativa del 50% (massimo 4 ore lavorative al giorno) dal 1° marzo 2022, nella sua attività come in ogni attività , precisando che si evidenziava “deflessione del tono dell’umore, vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione pessimistica per il futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità, abituale antecedente all’evento cardiovascolare con significativo decadimento della funzionalità di base”, e indicando quali limiti funzionali “deflessione timica, ridotta caricabilità con proiezione pessimistica per il futuro, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, deficitaria capacità relazionale, d’interazione interpersonale” (doc. AI pag. 146).

                                  Ora, in merito il dr. __________ del SMR, il del 27 luglio 2023 ha affermato quanto segue:

" L'attuale rapporto del dr. __________ è in netto contrasto con la valutazione peritale del dr. __________ di aprile 2023. Il dr. __________ attesta una IL 50% precedente la valutazione fiduciaria. Dal suo rapporto non risulta però una modifica della situazione clinica rispetto ad aprile. Non vi sono quindi gli estremi per non ritenere valida la valutazione fiduciaria. Confermo quindi il contenuto del RAF del 5.6.2023.” (doc. AI pag. 137)

                                  A tale conclusione lineare e coerente del SMR, presa sulla base di un’attenta valutazione degli atti, va prestata adesione.

                                  In effetti il curante, esprimendosi a soli tre mesi di distanza dalla valutazione del dr. __________, descrive in sostanza la stessa sintomatologia riportata sia dal medesimo dr. __________ che dal dr. __________, ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità lavorativa. Diversa conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La terapia farmacologica appare del resto sostanzialmente invariata rispetto a quanto indicato dal dr. ________, fatta eccezione per l’aggiunta di 1 Temesta al giorno in riserva in caso di ansia. Inoltre lo psichiatra curante indica la presenza di un “episodio depressivo di grado medio ICD-10 F32.1”, situandone l’insorgenza nel febbraio 2023, vale a dire ad un’epoca anteriore alla valutazione eseguita il 28 aprile 2023 dal dr. ___________ (nell’ambito della quale quest’ultimo aveva riferito che durante la visita non erano stati evidenziati né sintomi ansiosi né depressivi tali da configurare una diagnosi attiva con influenza sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 266; cfr. in esteso al consid. 2.9.1), ma non indica sostanzialmente le ragioni per cui egli ritiene indicata tale diagnosi in luogo di quella posta dal perito (e ritenuta non invalidante) di sindrome mista ansioso depressiva lieve F41.2 (doc. AI pag. 269).                     

                                  Rilevato peraltro come non sia stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso sulla capacità lavorativa (per quanto riguarda la problematica cardiologica cfr. consid. 2.7), la conclusione del SMR, supportata da un’accurata indagine, dall’esame della cospicua documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Alla luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 22 settembre 2023, ha ammesso periodi di inabilità lavorativa variabili dal giorno dell’infarto (10 dicembre 2021), ma ha pure ritenuto che dal 28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________ per conto della __________) la situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa.

                          2.9.  A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata dall’Ufficio AI non è stata smentita nemmeno in questa sede da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo a tale valutazione e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

                                  Dinanzi al TCA l’assicurato ha in effetti contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, rilevando essenzialmente che la stessa si baserebbe unicamente sugli atti dell'assicurazione malattia __________ e non considererebbe adeguatamente le varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.

                       2.9.1.  Il ricorrente ha contestato tali conclusioni producendo documentazione medica già agli atti (e quindi già adeguatamente considerata dal SMR) oltre ad uno scritto del 18 ottobre 2023 del dr. __________, del seguente tenore:

" con il presente di seguito rispondo alla sua richiesta. Desidero pertanto contestare la decisione dell'ufficio di assicurazioni invalidità del 22.09.2023 per il paziente summenzionato, in particolare mi riferisco ad alcune osservazioni emerse dalla perizia del Dr. med. __________ (FMH psichiatria e psicoterapia) effettuata il 28.04.2023 su richiesta della __________ per l'indennità giornaliera. Nello specifico il paziente a margine è stato preso in carico specialistico presso lo studio dello scrivente ad aprile del 2022 su indicazione del medico di famiglia Dr. med. __________ per un Quadro di disturbo affettivo reattivo ai problemi cardiovascolari del dicembre 2021/febbraio 2022 (vedi rapporti medici). Da allora il paziente segue un percorso terapeutico di approdo psichiatrico e psicoterapeutico evidenziando un atteggiamento collaborante e disponibile. In base all’iniziale valutazione specialistica che rilevava un quadro psicopatologico di stampo depressivo (deflessione del tono dell'umore, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali, abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, diminuita capacità di concentrazione, insonnia), è stata impostata una terapia antidepressiva/ansiolitica con Sertratina 50mg/die in concomitanza ad un percorso psicoterapeutico. Il paziente, in seguito alla somministrazione del medicamento sopracitato, ha iniziato ad evidenziare un lento ma progressivo miglioramento del tono dell'umore e attenuazione delle quote d'ansia, nonostante la persistenza della preoccupazione di fondo inerente il mancato/deficitario recupero delle proprie forze somatiche.

Di fatto, il paziente si lamentava spesso di uno stato di' precoce affaticabilità, astenia, edemi declivi e di algie muscoloscheletriche generalizzate che non venivano convalidate dagli esami strumentali e le visite cardiologiche di monitoraggio. Tale situazione controversa (tra sintomi e esami cardiologi negativi) in associazione alla struttura personologica di base contraddistinta da tratti ansiosi/ossessivi, con il protrarsi del tempo hanno risvegliato la sintomatologica depressiva e l'evoluzione di uno quadro simil-ipocondriaco. Nonostante la titolazione della Sertralina fino 100mg/die, nel tentativo di contenere l'evoluzione del quadro psichico sopracitato, non sono stati osservati gli effetti auspicati. È stata quindi modificata la terapia farmacologica con la sospensione della Sertratina e l'introduzione dell'Escitalopram titolato fino a 10 mg/die a fine febbraio del 2022 con moderati risultati positivi nell'ambito psicopatologico.

Ritornando sulla perizia del collega Dr. med. __________ (perito) vorrei contestare le seguenti osservazioni:

1. Il perito riferisce sull' anamnesi del paziente che “durante la mia visita, non si sono appalesati sintomi ansiosi né tanto meno depressivi... permane una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la situazione cardiologica, infondati sul piano clinico”, Riguardo questa osservazione rispondo che in base al quadro psichico attuale e durante tutto il percorso terapeutico (da aprile del 2022), il paziente evidenzia riduzione dell’energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali, moderato stato di abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.

2. Punto 2 (indicazioni del/della paziente) il perito riferisce «A riferisce di sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress». Concordo che il paziente dall'inizio del percorso terapeutico ad oggi si sente meglio, ma la permanenza dei sintomi elencati sopra, influisce tuttora negativamente sulla capacità lavorativa e sulla funzionalità di base in generale, in modo parziale.

3. Punto 5 (valutazione generale), il perito riferisce «l'umore non mostra alterazioni significative, sono presenti lievi quote d'ansia»

Dalla mia valutazione risulta che il paziente evidenzia tutt’oggi: riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali, moderato stato di abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.

4. Punto 6 (i disturbi lamentati soggettivamente possono essere oggettivati?), il perito riferisce "Le dichiarazioni dell'A. corrispondono alle mie constatazioni. Divergono nella gravità e nell'enfasi posta rispetto alle limitazioni professionali che i sintomi gli procurerebbero".

E ovvio da questa osservazione del perito che quest'ultimo non valorizza in modo adeguato la sofferenza psichica espressa dal paziente riguardo l'intensità e la frequenza della sintomatologia sopracitata. A mio avviso inoltre, non ci sono dei criteri per cui si possa pensare che il paziente sia un simulatore.

5. Punto 3 (Referto preciso e diagnosi? Quali diagnosi influiscono sulla capacità lavorativa?) il perito riferisce «…i lievi segni clinici presenti non sono sufficienti a configurare una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorative in generale».

In base alla sintomatologia sopracitata che persiste tutt'oggi (riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali, moderato stato di abulia, anedonia, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, perdita di sicurezza e di autostima, insonnia, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità abituale antecedente), in associazione alla struttura personologica di base contraddistinta da tratti ansiosi/ossessivi, a mio avviso il caso soddisfa i criteri per una diagnosi di «Episodio depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)». Di fatto, l'aspetto psichico attualmente impatta in maniera decisiva sul funzionamento di base del paziente e di conseguenza alfa sua capacità lavorativa che a mio avviso risulta essere parziale.

In conclusione, tale combinazione di problematiche a mio avviso richiedono la revisione del caso, che ritengo sia importante includa una perizia psichiatrica effettuata dai colleghi periti dell'AI.” (doc. A/4)

Il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno sottoporre tale certificazione allo psichiatra del SMR dr. __________ (doc. IV/1), il quale, il 31 ottobre 2023, dopo analisi degli atti, ha concluso:

" Ho preso visione del rapporto del Dr. __________ del 18.10.2023. In sintesi, lo psichiatra curante contesta la valutazione fiduciaria per __________ del Dr. __________ eseguita il 28.04.2023, dunque sei mesi prima, sostenendo il suo apprezzamento noto di una maggiore gravita dello stato clinico e relative limitazioni senza, tuttavia, elencare fatti temporalmente definibili tranne un riferimento alla modifica del trattamento medicamentoso in febbraio 2023.

Non riscontro nello scritto del dr. __________ alcun riferimento chiaro ed aggettivo dell'evoluzione recente cioè da febbraio 2023 a ottobre 2023 ovvero successiva alla perizia del Dr. __________ se non alcuni brevi riferimenti ad un lieve miglioramento, ad una capacità lavorativa parziale non quantificata, riduzione dell'energia vitale, sensazione soggettiva di stanchezza, fattori generici che non permettono di giustificare una condizione depressiva severa rispettivamente di invalidare, con sei mesi di ritardo, la valutazione del Dr. __________. In conclusione, in ambito psichiatrico, confermo la posizione del SMR espressa dal Dr. __________.” (doc. IV/2)

                                  Tutto ben ponderato, a tale dettagliato e completo rapporto, reso dallo specialista in psichiatria FMH del SMR, dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure formulate dal ricorrente e dal suo curante, ricordato il margine d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni sociali dispone, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione in ambito medico-funzionale. Né peraltro possono essere condivise le – del tutto infondate – allegazioni del ricorrente che insinua che il dr. __________ si sia espresso in merito a tale certificato senza neppure esaminare l’incarto.

                                  L’attestazione prodotta del curante, che peraltro consiste essenzialmente in una valutazione diversa delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate dagli esperti che si sono occupati dell’assicurato, e che trae una diversa ma non motivata conclusione in merito alla capacità lavorativa, non fornisce in effetti elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre il mese di aprile 2023 o dai quali sia possibile evincere un significativo peggioramento delle condizioni rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata.

                                  Siano peraltro nuovamente ricordate le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).

                                  Va in effetti rilevato che a fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico descritto, mentre il dr. __________ il 24 ottobre 2022 aveva diagnosticato la presenza di un “disturbo dell'adattamento con reazione mista ansioso-depressiva F 43.22” con un’inabilità lavorativa del 30% fino alla fine dell'anno 2022 e il dr. __________ il 28 aprile 2023 una “sindrome mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”, senza influsso sull’abilità lavorativa, il dr. __________ il 16 febbraio 2023 aveva posto la diagnosi di F 32.1, episodio depressivo di grado medio, dal febbraio 2023, con un’inabilità lavorativa del 50%, conclusioni confermate in data 26 luglio e 13 ottobre 2023 (con l’aggiunta di “disturbi dell’adattamento ICD-10 F43.2 e disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da maggio 2022”), precisando che si evidenziava “deflessione del tono dell’umore, vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione pessimistica per il futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità, abituale antecedente all’evento cardiovascolare con significativo decadimento della funzionalità di base”, e indicando quali limiti funzionali “deflessione timica, ridotta caricabilità con proiezione pessimistica per il futuro, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, deficitaria capacità relazionale, d’interazione interpersonale”, giudicando la prognosi incerta (doc. AI pag. 146).

In merito, va osservato che il dr. __________ nella sua valutazione del 24 ottobre 2022 aveva rilevato la presenza di un tono dell'umore lievemente flesso verso il polo depressivo nell’evocare la difficile situazione vissuta dopo la scoperta delle problematiche cardiache, ritenuto tuttavia che non erano presenti “segni depressivi di natura melanconica, non sensi di colpa o di rimorso, non segni di rallentamento psicomotorio o di appiattimento affettivo/emotivo, non tendenze autolesive. Le funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del colloquio, in particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale nel complesso conservata, non maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale”. Aveva pure specificato che in base alle risultanze dell’accurato esame clinico persisteva “uno stato prevalentemente ansioso ed uno stato di relativa astenia psicofisica” che aveva giustificato un'inabilità lavorativa parziale fino alla fine del 2022 (in misura dei 30%; doc. AI pag. 250 e consid. 2.8.1).

Tali conclusioni erano del resto state sostanzialmente confermate dal dr. __________, il quale, nell’approfondita valutazione del 28 aprile 2023, aveva precisato innanzitutto che l’assicurato aveva dichiarato di “sentirsi meglio”, pur lamentando ancora residua insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress, riferendo anche di “lavorare però 7 giorni su 7”. Aveva quindi osservato, in base all’anamnesi eseguita, che il quadro di sintomatologia ansioso depressiva sviluppatosi successivamente all’infarto del dicembre 2021 era inizialmente compatibile con una F43.22, ma che la stessa si era progressivamente risolta. Confermava quindi “il buon recupero in atto” dal mese di ottobre 2022 già attestato dal dr. __________, ritenuto che nel frattempo l’assicurato non aveva dichiarato esserci stato alcun cambiamento, in particolare nessun peggioramento della sintomatologia psicologica. Il perito aveva quindi confermato che durante la visita non erano stati evidenziati né sintomi ansiosi né tanto meno depressivi, tali da configurare una diagnosi attiva con influenza sulle capacità lavorative. Permaneva “soltanto” “una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la situazione cardiologica, infondati sul piano clinico”. Aveva quindi posto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome mista ansioso depressiva lieve F 41,2”, precisando che “al momento attuale, i lievi segni clinici presenti non sono sufficienti a configurare una diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa in generale” ed esponendo al capitolo “Status psichico, secondo criteri AMDP-System” che l’assicurato non presentava alterazioni dal profilo psicomotorio, con mimica congrua all’umore, stato di coscienza senza evidenti alterazioni, ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla situazione attuale, senza alterazioni delle funzioni cognitive o dispercezioni, umore senza alterazioni significative e con lievi quote d'ansia.

Al quesito a sapere se i disturbi “lamentati soggettivamente dall’assicurato potevano essere oggettivati”, il  perito aveva osservato che se da un lato le dichiarazioni dell’assicurato corrispondevano alle sue constatazioni, le stesse tuttavia “divergono nella gravità e nell’enfasi posta rispetto alle limitazioni professionali che i sintomi gli procurerebbero”, ritenuto che egli, “consapevole che il carico lavorativo è strettamente legato al suo ruolo”, era nondimeno impegnato sul lavoro 7 giorni su 7, dal mattino alla sera. Considerata adeguata la terapia farmacologica improntata, aveva confermato le conclusioni del dr. __________ e l’abilità completa, ritenuto altresì come l’attività eseguita fosse da considerare adeguata, con l’osservazione che il fatto di lavorare “7 giorni su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta "strategica/economica dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti assicurati della malattia” (doc. AI pag. 266).

Ne deriva che alle predette conclusioni, espresse da due specialisti in psichiatria, sulla base di un’attenta valutazione clinica e degli atti e che sostanzialmente giungono ad analoghe conclusioni sia in merito al quadro diagnostico sia riguardo alle eventuali ripercussioni sull’abilità lavorativa, questo Tribunale deve aderire, non essendo state fatte valere argomentazioni che permettano in qualche modo di considerarle non corrette o incomplete.

A maggior ragione considerato come le stesse siano state condivise e confermate anche dal dr. __________ del SMR e pure dallo psichiatra del SMR dr. __________.

Quo alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – così come di quelli del medico SMR –, sia ricordato che essi, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, laddove appaiono affidabili e concludenti, in caso di lite hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154 segg).

Sia pure nuovamente osservato che sulla base delle predette valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, __________, con scritto del 10 maggio 2023, rimasto incontestato, ha comunicato all’assicurato di ritenerlo abile al lavoro in misura completa e di confermare la sospensione delle prestazioni dal 1° febbraio 2023 (doc. AI pag. 272).

                       2.9.2.  Nemmeno permette di dipartirsi da tali conclusioni il rapporto medico del 29 novembre 2023 della dr.ssa __________, psichiatra, allestito su richiesta dell’assicurato (doc. A/8). La specialista, posta la diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio ICD F 32.1”, si è così espressa:

" In considerazione dello stato clinico attuale e del perdurare della situazione clinica ormai da due anni, nonostante il trattamento farmacologico e psicoterapico, si valuta che il sig. RI 1 riesca a reggere stress lavorativi ridotti rispetto al periodo premorboso, in conseguenza alla patologia psichiatrica di cui soffre.                        Rimando ai colleghi cardiologi la valutazione della causalità della patologia cardiologica rispetto ai sintomi presentati. Prima dell'episodio cardiologico scatenante (concausa dell'attuale episodio depressivo), viene descritto come una persona molto attiva, di carattere solare, tendenzialmente impostato sulle proprie forze fisiche e risorse razionali, più' che in contatto con la sfera emotiva, tanto meno su aspetti di sensibilità o fragilità in tal senso. Tali difese piuttosto rigide hanno funzionato e permesso un funzionamento globale più' che buono sia personalmente che dal punto di vista lavorativo. L'episodio relativo all'infarto ha rappresentato non solo un trauma, che ancora oggi trascina sintomi ipocondriaci e paura di morte, ma ha determinato anche un cambiamento radicale negli aspetti identitari, cambiamento che ha minato le sicurezze sulle quali fino ad allora aveva basato le proprie energie e la propria performance lavorativa (caratterizzata da una iperattività).

Tale trauma ha messo in contatto il paziente con una realtà ben diversa da quella su cui si era basato nell'immagine dì sé; ovvero lo ha confrontato con una persona fragile, che ha subito un intervento a cuore aperto, sofferente, con capacità limitate e limitanti. È ipotizzabile che la ferita psicologica e la carenza di strumenti psicologici flessibili di adattamento determinino il perdurare di uno stato depressivo dalla importante componente somatica, con sentimenti prevalenti di irritabilità, fastidio e rabbia più' che di tipo melanconico. Rispetto alla perizia del dr. __________ del 28.04.23, non concordo sulla sua valutazione di capacità lavorativa. In particolare non condivido i seguenti punti:

1.     il sig. RI 1 non ha più' lavorato 7 giorni su 7 al 100 % dopo l'insorgere della malattia. Ha sempre lavorato tutti i giorni sì, ma solo alcune ore al giorno, delegando ad altri alcune attività.

2.     Non ha assunto aiuti per motivi economici, ma si è appoggiato ad amici che lo aiutano senza richiedere compensi economici, perché da solo non è più' in grado di svolgere l'attività come prima.

3.     Non è supportato da relazioni significative, perché a differenza di quanto indicato nella perizia, la relazione con la sua compagna è terminata dopo l'insorgenza dei sintomi depressivi e al momento della perizia era già separato dalla compagna.

4.     i sintomi dì anergia, abulia, astenia, il disturbo del sonno, i sintomi ipocondriaci, le somatizzazioni sono inequivocabili e obiettivabili sintomi depressivi (come da definizione dell'episodio depressivo secondo ICD X. F 32), che impattano sul funzionamento globale.

La prognosi sulla abilità lavorativa è sfavorevole per una ripresa al 100 %. Si valuta che al massimo il sig. RI 1 possa reggere uno stress lavorativo del 50 % per motivi di salute prima descritti. Si ritiene che mantenere un 50 % di attività sia comunque importante ai fini di conservare quel ruolo lavorativo in cui si identifica.” (doc. A/8)

Ora, in merito si è espresso come segue il dr. __________ del SMR in data 27 dicembre 2023:

" Ho preso visione del rapporto della Dr.ssa __________ del 29.11 .2023; si tratta di una seconda opinione, non di un parere peritale come indicato dalla scrivente, in quanto l'elaborato è molto breve e non segue le linee guida per le perizie psichiatriche riconosciute dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia. Non è fatta menzione della durata della visita né del trattamento medicamentoso in corso. Viene indicato un esame obiettivo patognomonico di un episodio depressivo di grado medio con elementi significativi quali tendenza a contenuti pessimistici, di sfiducia, timori dì fallimento a cui, tuttavia, non segue un'obiettiva descrizione di deficit e risorse funzionali salvo confermare la posizione del curante di IL 50% (espressa anche nei certificati generici del Dr. __________ pervenuti il 06.12.2023) rispettivamente sostenere le dichiarazioni soggettive dell'assicurato riguardo quanto espresso nella visita presso il Dr. __________. Si tratta, infatti di dichiarazioni soggettive, rilasciate ben 7 mesi dopo, alla Dr.ssa __________ che non possono essere considerate; come un dato oggettivo per non condividere le conclusioni del perito. Come avevo già evidenziato lo scorso 31 ottobre riguardo il rapporto del Dr. __________ del 18.10.2023, anche nella posizione della Dr.ssa __________ non è fatto alcun riferimento all'evoluzione dello stato di salute psichico dell'assicurato negli ultimi 7 mesi.

In conclusione, in assenza di elementi oggettivi certi di un peggioramento dello stato di salute rispettivamente di fatti obiettivi diversi rispetto alla perizia del Dr. __________, confermo la presa di posizione del SMR.” (X/1)

A tale conclusione questo TCA deve aderire e rimandare.

Va pure osservato che le precisazioni della dr.ssa __________ circa le dichiarazioni dell’assicurato riferite alle ore lavorative, il percepimento di aiuti economici, l’esistenza o meno della relazione con la sua compagna (le quali peraltro sono state pure riprese dall’assicurato nel suo ricorso, cfr. I pag. 4) oltre ad apparire scarsamente rilevanti nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa, si esauriscono essenzialmente nell’enunciazione di dichiarazioni soggettive dell’assicurato, le quali peraltro si rilevano contraddittorie e tardive rispetto a quanto egli aveva dichiarato di fronte sia al dr. __________ che al dr. __________. Quanto all’allusione del ricorrente a “fatti errati” contenuti nelle perizie fatte allestire da __________ (VIII), in assenza di elementi concreti, questo TCA non ritiene di poter mettere in dubbio la fedefacenza di quanto verbalizzato dai dr. __________ e __________.

Per il resto la psichiatra descrive una situazione obiettiva che non si appalesa sostanzialmente diversa da quella descritta dai dr. __________ e __________ (ad esempio presenza di “una certa quota d'ansia durante il colloquio, umore deflesso, mimica ridotta”, con tuttavia eloquio fluido, assenza di errori formali del pensiero, “tendenza a contenuti pessimistici”, assenza di errori psicosensoriali, atteggiamento relazionale adeguato, “un vissuto di tipo vagamente persecutorio e di autoriferimento) – a fronte peraltro di una descrizione soggettiva maggiormente pessimistica (con il paziente che lamenta una grave astenia, ridotta spinta vitale, perdita di motivazione, irritabilità, impulsività, facile affaticabilità, rimuginio, insonnia da risveglio precoce) – ma che diverge sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi patologici e, quindi, la diagnosi da porre e le conseguenze sulla capacità lavorativa. Del resto, come affermato dal dr. __________, nemmeno vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che documentino un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente al referto del dr. __________ e entro la data della decisione contestata.  

                       2.9.3.  Va respinta pure la censura ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe in sostanza dovuto effettuare ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti da __________, ritenuto peraltro come a detta del ricorrente la valutazione del dr. _________ non sia da considerare completa (I, pag. 6 seg.).

                                  Ora, val la pena di ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  D’altra parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella fattispecie, per le ragioni già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate da __________, in particolare ai rapporti allestiti dal dr. __________ il 24 ottobre 2022 e dal dr. __________ il 28 aprile 2023 (doc. AI pag. 245 e 266), va conferita piena forza probatoria poiché gli stessi risultano essere completi, concludenti, e privi di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori. Le critiche espresse dal ricorrente e dal suo curante si esauriscono in sostanza in critiche soggettive che tuttavia non sono accompagnate da motivazioni concrete che permettano quantomeno di mettere in dubbio le conclusioni dei medici che, su incarico di __________, hanno valutato l’assicurato, arrivando a conclusioni essenzialmente identiche ed esponendo una situazione clinica, basata anche sui dati forniti dall’assicurato, convergente (sull’utilizzo in ambito AI di valutazioni specialistiche fatte allestire dall’assicuratore perdita di guadagno vedasi anche la recente STF 9C_287/2023 dell’8 aprile 2024).   

                                  Le motivazioni, approfondite e chiare, dell’Ufficio AI e dei medici SMR (cfr. Annotazioni del 5 giugno, 4 luglio, 27 luglio, 31 ottobre e 27 dicembre 2023, doc. AI pag. 110, 133, 137, IV/2, X/1) appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando che il ricorrente ha sostanzialmente manifestato un dissenso puramente soggettivo.

                                  Non permettono diversa conclusione nemmeno le altre allegazioni ricorsuali.

                                  In particolare, circa le critiche espresse alla valutazione del dr. __________, questo Tribunale si limita a ribadire che la stessa appare completa e senza contraddizioni e basata su un’attenta valutazione clinica e degli atti. Effettivamente la stessa valutazione non costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA. Si tratta nondimeno di una valutazione del medico fiduciario a cui l’assicuratore privato __________ ha conferito mandato peritale (in tema STF 8C_54/2022 del 23 maggio 2022 consid. 3.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5. e la 32.2023.23 consid. 2.8.2. di cui è prevista la pubblicazione). Del resto il fatto che la perizia del dr. __________ non configuri una perizia esterna ex art. 44 LPGA non comporta certo l’inutilizzabilità della stessa (in tema STF 9C_192/2015 del 13 luglio 2015 consid. 3., 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 consid. 6.4., DTF 137 V 210 consid. 6, STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5.; Aliotta, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 44 LPGA).

                                  Sia pure osservato che correttamente l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui i rapporti degli specialisti interpellati dall’assicurazione perdita di guadagno per malattia, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il quale – contrariamente al parere dell’assicurato e dei suoi curanti – l’ha fatta propria ritenendola sufficiente per accertare la riacquisizione della capacità lavorativa dal 28 aprile 2023.

                                  Quanto poi al velato rimprovero fatto dal ricorrente circa il fatto che il dr. __________ avrebbe visitato l’assicurato solo una volta e per poco tempo, va detto che a proposito della durata della visita, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

                                  Ne consegue che anche questa censura si rivela inconferente.

                                  Per quanto concerne il fatto che medici SMR non avrebbero personalmente visitato il ricorrente, va osservato che nel caso concreto il medico SMR ha fatto proprie, tra l’altro, le valutazioni dei medici incaricati di peritare l’assicurato da __________, i quali l’hanno visitato personalmente, ragione per cui l’agire del medico SMR è conforme alla surriferita giurisprudenza. In effetti, sia pure ricordato che l’Alta Corte ha già stabilito che, di principio, alla valutazione del SMR allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto (“Aktengutachten”) può essere riconosciuto valenza probatoria nella misura in cui essa contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1993 Nr. U 167, pag. 95, consid. 5d; STF 9C_29/2014 del 18 febbraio 2014 e 8C_199/2011 del 9 agosto 2011 consid. 2; cfr. anche DTF 127 I 54 consid. 2e-g).

                                  Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del dr. __________ e dei sanitari del Servizio di cardiologia di __________ rispettivamente del dr. __________ e entro la data della decisione contestata.

Con riferimento alle problematiche cardiologiche, infine, il ricorrente ritiene indicato anche in quest’ambito un accertamento ulteriore, preannunciando la produzione di una nuova e aggiornata valutazione cardiologica che tuttavia non ha fatto pervenire in corso di causa (I p. 9 e doc. A/5). Considerato come le valutazioni agli atti appaiano, come detto (cfr. consid. 2.7), senza dubbio chiare e conclusive, alle conclusioni delle stesse va rinviato senza che occorra ricorrere ad alcun ulteriore accertamento.

                                  Va poi qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                  Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la valutazione medica effettuata dal medico SMR in punto all’incapacità lavorativa sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto a quella del curante, posto che di principio in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione dei curanti (cfr. supra consid. 2.5.).

                                  A tal proposito, non si può del resto ignorare che l’insorgente non risulta aver contestato la comunicazione dell’assicuratore d’indennità giornaliere in caso di malattia __________ con la quale è stato ritenuto abile al lavoro in misura completa dal febbraio 2023, ciò che ha determinato la cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per malattia. L’agire dell’insorgente evidenzia dunque l’implicita accettazione delle conclusioni dei dr. __________, __________ e __________, su cui poggia la presa di posizione di __________.   

                                  In conclusione, rispecchiando le valutazioni dei vari specialisti interpellati dalla __________ e, quindi, quelle del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della valutazione del dr. __________ del 9 dicembre 2022 e del dr. __________ del 28 aprile 2023, rispettivamente della valutazione del SMR del 27 luglio 2023 e prima della decisione contestata del 22 settembre 2023 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a dipendenza delle affezioni insorte successivamente all’infarto del dicembre 2021 andavano ammessi periodi di inabilità del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023, tuttavia a far tempo dal 28 aprile 2023 (data della valutazione effettuata dal dr. __________ per conto della __________) la situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività.

                                  La refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dall’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.

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