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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 32.2020.99

November 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,581 words·~38 min·5

Summary

Contestazione del grado d'invalidità. Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti peritali

Full text

Incarto n. 32.2020.99   cs

Lugano 16 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2020 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

le decisioni del 2 luglio 2020 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1958, ristoratore, con decisione del 17 gennaio 2001 è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 1997, ridotta a mezza rendita dal 1° marzo 1999 (grado AI del 50%; pag. 195-202 incarto AI).

                               1.2.   Le revisioni che si sono succedute nel tempo, hanno confermato il diritto a mezza rendita AI (comunicazione del 9 novembre 2001 [pag. 216 incarto AI], comunicazione del 22 luglio 2005 [pag. 294 incarto AI], decisione su opposizione del 15 novembre 2006 [pag. 321 e seguenti incarto AI], comunicazione del 16 ottobre 2009 [pag. 362 incarto AI]).

                               1.3.   In seguito ad una perizia pluridisciplinare del 4 ottobre 2012 (pag. 441 e seguenti incarto AI), l’UAI ha confermato il diritto a mezza rendita AI, tranne per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 gennaio 2012, quando l’interessato è stato posto al beneficio di una rendita intera (pag. 524 e seguenti incarto AI). Con decisione del 13 gennaio 2014 l’UAI non è entrata nel merito di una domanda di revisione inoltrata dall’assicurato (pag. 543 incarto AI).

                               1.4.   Dopo l’inoltro di una ulteriore domanda di revisione nel marzo 2015 (pag. 547 e seguenti incarto AI), l’amministrazione ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________, redatta il 27 marzo 2019 (pag. 879 e seguenti incarto AI).

                               1.5.   Con progetto di decisione del 3 febbraio 2020 (pag. 1050 e seguenti incarto AI), confermato da tre distinte decisioni del 2 luglio 2020 (doc. A), l’UAI ha posto l’interessato al beneficio di una rendita intera dal 1° marzo 2017 al 30 novembre 2018, di una mezza rendita dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, di una rendita intera dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 e di mezza rendita dal 1° gennaio 2020.

                               1.6.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e domandando in via principale il riconoscimento di una rendita piena “a far tempo del 6 dicembre 2018”. Nella misura in cui non fosse possibile determinarsi sul diritto alla prestazione, chiede che l’incarto sia rinviato all’UAI affinché vengano esperiti i necessari approfondimenti volti a chiarire l’effettivo grado di abilità lavorativa.

                                         Ripercorsa l’intera fattispecie, l’assicurato sostiene che dalla documentazione medica formante l’incarto AI emergono elementi tali da mettere fortemente in dubbio la tesi secondo la quale sarebbe inabile al lavoro nella misura del 60% in attività adeguate e che lasciano ben presupporre che il calcolo del grado di invalidità non possa portare a risultati diversi rispetto al periodo che va dal 1° settembre 2018 al 5 dicembre 2018. L’insorgente, fondandosi sulla coronografia eseguita presso il __________ di __________ e sulle valutazioni dei medici curanti, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, sostiene che la decisione impugnata non può trovare conferma.

                                         Per l’insorgente le incongruenze tra il dire degli specialisti curanti ed i periti dell’AI avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad approfondire maggiormente la fattispecie.

                                         Se le tesi dei curanti non fossero sufficienti per riconoscere la rendita intera, si imporrebbe, secondo l’assicurato, l’annullamento delle decisioni del 2 luglio 2020 e il ritorno dell’incarto all’UAI affinché ponga in essere tutti gli approfondimenti richiesti, sia sul piano reumatologico che su quello psichiatrico.

                               1.7.   Con risposta del 22 settembre 2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                               1.8.   In data 30 settembre 2020 l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori prove da produrre (doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                               2.3.   In concreto, in seguito alla nuova procedura di revisione avviata il 24 marzo 2015 (pag. 547 incarto AI), dopo aver acquisito numerosi atti medici ed amministrativi, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare di decorso ad opera del __________ (medicina interna: dr. med. __________; psichiatria e psicoterapia: dr. med. __________; reumatologia: dr. med. __________; neurologia: dr. med. __________; cardiologia: dr. med. __________).

                                         Il referto è stato redatto il 27 marzo 2019. La valutazione psichiatrica è stata allestita l’8 agosto 2018 (pag. 938 incarto AI), la valutazione neurologica il 23 agosto 2018 (pag. 954 incarto AI), la valutazione reumatologica il 14 agosto 2018 (pag. 975 incarto AI), con complemento del 10 ottobre 2018 (pag. 983 incarto AI) e la valutazione cardiologica il 17 ottobre 2018 (pag. 984 incarto AI).

                                         Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni obiettive, i periti hanno posto le diagnosi rilevanti con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD-10 F33.1), gonartrosi in varo a destra con/su prevista protesi totale, 6.12.2018, gonartrosi in varo a sinistra con/su pregresso impianto di una protesi totale, 1.2.2018, lieve impingement sottoacromiale alla spalla sinistra con/su spazio sottoacromiale di 5 mm, assenza di lesioni transmurali della cuffia dei rotatori (MRI del 26.9.2017 e sonografia funzionale del 13.8.2018), oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 923-924 incarto AI = pag. 45-46 perizia).

                                         Gli specialisti, rilevato che l’insorgente è limitato sia dalle patologie reumatologiche (in particolare agli arti inferiori), sia dalla patologia psichiatrica, hanno stabilito che “come pizzaiolo, cuoco, ed in varie attività della ristorazione” l’insorgente presenta una capacità lavorativa del 40% circa. In attività adeguate l’insorgente è abile al 45% circa. Deve trattarsi di un’attività leggera che non richieda un’eccessiva velocità di esecuzione, che non richieda lunghi spostamenti a piedi o spostamenti eccessivamente ripetitivi. L’attività deve permettere di tanto in tanto l’alternanza tra la posizione in piedi e la posizione seduta.

                                         L’assicurato deve evitare di scendere a più riprese molte rampe di scale in velocità o con carichi mediamente pesanti o pesanti. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione delle ginocchia, movimenti estremi eccessivamente ripetitivi al disopra delle spalle (pag. 925 incarto AI = pag. 47 perizia).

                                         Essi hanno poi precisato che nelle attività abituali l’insorgente presenta una capacità lavorativa dello 0% dal 1° febbraio 2018 (artroplastica al ginocchio sinistro). A causa dell’intervento per sindrome del tunnel carpale alla mano sinistra si può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante 4-6 settimane a partire dal 19.10.2017. Dall’1.9.2018 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 40% e continua (inteso come attività sull’arco di un’intera giornata con rendimento ridotto; pag. 925 incarto AI = pag. 47 perizia).

                                         Anche in attività adatte l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa dello 0% dal 1.2.2018. Dall’1.9.2018 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 40% in attività confacenti. A causa dell’intervento per sindrome del tunnel carpale a sinistra l’insorgente ha presentato una capacità lavorativa dello 0% anche in attività adatte durante 4-6 settimane a partire dal 19.10.2017 (pag. 926 incarto AI = pag. 48 perizia).

                                         I periti hanno precisato quanto segue a pag. 48 del referto (pag. 926 incarto AI):

" (…) A livello ortopedico sono previsti un intervento di posa di protesi totale al ginocchio ds (6.12.2018) ed un intervento alla spalla sin. Per ogni intervento si prevede una capacità lavorativa dello 0% durante 6 mesi. Si consiglia una rivalutazione del caso dopo l’esecuzione dei sopraccitati interventi e successiva riabilitazione.”

                                         A questo proposito, circa la patologia reumatologica, hanno precisato (pag. 42 perizia = pag. 920 incarto AI):

" (…) Se l’A. fosse operato, il nostro consulente prevede un’incapacità lavorativa di almeno 6 mesi dopo una decompressione sottoacromiale della spalla sin. e di altri 6 mesi dopo la protesi al ginocchio ds. Solo in seguito la valutazione potrà essere nuovamente considerata stabile e sarà necessaria una rivalutazione a livello peritale.

(…).

Nel complemento datato 10.10.2018, il nostro consulente Dr. med. __________ in merito alla nostra proposta di prendere posizione riguardo al certificato del Dr. med. __________ del 14.8.2018 ed alla lettera del Dr. med. __________ all’Avv. RA 1 del 1.10.2018 informa che gli interventi chirurgici citati dal Dr. med. __________ erano già stati preventivati e discussi nel suo consulto di reumatologia del 13.8.2018. Non vi sono dunque elementi nuovi che cambino la sua valutazione. La situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza dell’ultimo intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito da Dr. med. __________. (…)”

                                         Da parte sua il consulente, dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel referto del 14 agosto 2018 riassunto dai periti, circa l’evolversi della capacità lavorativa nella precedente attività, ha affermato che:

" (…) In accordo con il Dr. __________ l’assicurato può essere considerato totalmente inabile al lavoro dopo l’intervento al ginocchio sinistro l’1.2.2018. È utile rilevare come, nel caso venissero realizzati i nuovi interventi chirurgici prospettati, sarebbe da prevedere un’incapacità lavorativa dopo una decompressione sottoacromiale della spalla sinistra di almeno 6 mesi. L’ulteriore protesi totale del ginocchio destro non potrebbe essere realizzata verosimilmente prima di questo lasso di tempo a causa della necessità di usare le stampelle. In seguito l’assicurato sarebbe nuovamente inabile al lavoro in misura totale per ca. 6 mesi. Solo in seguito la situazione potrà essere nuovamente considerata stabile e si renderà necessaria una rivalutazione peritale.” (pag. 980 incarto AI)

                                         Il 10 ottobre 2018, preso atto di nuova documentazione medica, il dr. med. __________ ha confermato che “la situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza dell’ultimo intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito dal dr. __________” (pag. 983 incarto AI).

                                         Il 28 marzo 2019 il medico SMR dr. med. __________ ha confermato le conclusioni peritali, rilevando che in seguito all’intervento al ginocchio del 6 dicembre 2018, l’insorgente sarebbe inoltre stato completamente inabile al lavoro almeno fino al mese di giugno 2019 (pag. 875 incarto AI).

                                         In seguito l’UAI ha acquisito la presa di posizione dei curanti, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del 5 agosto 2019 (pag. 1013 e seguenti incarto AI) e dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, del 10 settembre 2019 (pag. 1029-1030 incarto AI).

                                         Il dr. med. __________ ha osservato:

" (…) Seguo il sig. RI 1 da diversi mesi per la sua problematica ortopedica, in particolare delle due ginocchia, come anche della spalla sinistra e la problematica lombare. Nel frattempo il sig. RI 1 ha subito un intervento a livello della spalla sinistra il 30.08.2018, per una tendinopatia della cuffia dei rotatori con conflitto sottoacromiale, come anche un intervento di protesi totale del ginocchio destro il 06.12.2018.

L’evoluzione dopo i due interventi è stata favorevole, con un paziente che ha recuperato gran parte della mobilità della spalla sinistra, con presenza tuttora di lievi deficit funzionali, soprattutto in abduzione massimale ed in rotazione interna, con lieve deficit della forza muscolare.

Per quanto riguarda l’intervento del ginocchio destro, anche lì l’evoluzione è piuttosto favorevole, con un paziente che ha recuperato gran parte della sua indipendenza che gli permette di avere un perimetro di marcia di 1h e 30 senza difficoltà, la mobilità del ginocchio destro è buona in flesso estensione di 115°/0°/0°, buona stabilità legamentaria con lieve amiotrofia del quadricipite.

La problematica attuale è soprattutto un deficit di forza muscolare con dolori muscolari diffusi ai due arti inferiori, la quale investigazione non ha portato ad una vera spiegazione, facendo piuttosto pensare ad una problematica di effetti collaterali su statina, per la quale il paziente è seguito dalla dr.ssa __________ che segue un trattamento antalgico e farmacologico con lievi miglioramenti.

Per quanto riguarda la problematica lombare, il sig. RI 1 presenta una discopatia L3-L4, L4-L5 con protrusione mediana e restringimento del canale spinale con lieve contatto della radice L5 che gli provoca occasionalmente delle lombalgie acute associate ad una sindrome radicolare.

Diagnosi per le quali seguo il sig. RI 1:

-    Stato dopo protesi totale di entrambe le ginocchia

-    Cervico brachialgia dell’arto superiore sinistro con conflitto sottoacromiale con stato dopo artroscopia, acromioplastica e débridement della cuffia dei rotatori

-    Stato dopo cura di tunnel carpale mano sinistra

-    Sindrome lombo vertebrale cronica su discopatia e canale spinale stretto

-    Stato dopo infarto miocardico

-    BPCO

-    Sindrome ansioso depressiva

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, confermo un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività professionale.

Attualmente il paziente segue un programma riabilitativo di fisioterapia a scopo antalgico e recupero della forza muscolare dei due arti inferiori, associato ad un trattamento medicamentoso prescritto dalla dr.ssa __________ per questi dolori a livello dei due arti inferiori”

                                         Il dr. med. __________, medico SMR, il 24 settembre 2019 ha rilevato quanto segue:

" (…) Nuovo intervento di artroprotesi 12 2018 con conseguente IL completa

Attuale aggiornamento atti:

Dr. __________:

-    Evoluzione parzialmente favorevole dopo impianto protesi

-    Persiste astenia arti inferiori

-    Ritiene una persistente IL lavorativa

Dr. __________:

-    Diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F 33.11

Valutazione:

dall’attuale documentazione risulta diagnosi psichiatrica invariata rispetto alla valutazione __________.

A livello somatico è limitato da algia arti inferiori che escludono lo svolgimento di attività lavorative da svolgere in piedi, quindi l’attività di aiuto cucina non è più esigibile.

Permane una CL in attività rispettosa dei limiti funzionali come da valutazione SAM.” (pag. 1033 incarto AI)

                                         Il medico SMR ha poi stabilito che l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro dal 6 dicembre 2018 al 9 settembre 2019 e che dal 10 settembre 2019 è completamente inabile nelle precedenti attività, mentre in attività adatte è incapace al lavoro al 60% (pag. 1034 incarto AI).

                                         In sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha prodotto, oltre alla convocazione datata 10 febbraio 2020 per una coronografia presso il __________ ed al rapporto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________, un referto del 10 febbraio 2020 del dr. med. __________.

                                         Quest’ultimo specialista ha affermato:

" (…) Certifico che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 04.05.2012 a tuttora.

Egli soffre di una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità media (ICD-10 F33.11) oltreché di una importante problematica lombosciatalgica e vari disturbi importanti malgrado una protesi bilaterale ad ambedue le ginocchia.

Oltre al suo stato depressivo, egli soffre ancora di dolori alla spalla e al polso sinistro. Recentemente vi è un peggioramento della sua situazione cardiologica, nei prossimi giorni è previsto un ricovero presso il __________ di __________ per effettuare accertamenti al riguardo.

Prendendo in considerazione l’insieme delle problematiche del paziente, non mi rimane che certificare la sua inabilità lavorativa nella misura completa già dal dicembre del 2017 a tuttora malgrado le regolari cure psicoterapeutiche e l’assunzione di vari farmaci.”

(pag. 1063 incarto AI)

                                         L’insorgente ha poi trasmesso un referto del 12 febbraio 2020 del dr. med. __________, medicina generale FMH, il quale, dopo aver posto le diagnosi, tra cui la cervico-brachialgia dell’arto superiore sinistro con conflitto sotto acromiale con stato dopo artroscopia, acromionplastica e debridement della cuffia dei rotatori (agosto 2018) ha affermato che l’insorgente “in particolare per i dolori cronici e invalidanti agli arti inferiori e lombari causati dalla sua discopatia lombare e canale spinale stretto concomitanza alla posa di protesi ad ambedue le ginocchia insieme ai dolori cronici alla spalla sinistra con dolori lungo il braccio sinistro e a causa della sindrome ansioso-depressiva cronica con frequenti attacchi di panico” risulta inabile “al lavoro al 100% con aiuto cuoco e anche per altre attività professionali. Visto che si tratta di malattie croniche non vedo una diminuzione dell’inabilità anche in futuro” (pag. 1072 incarto AI).

                                         L’assicurato ha inoltre prodotto la documentazione relativa alla coronografia eseguita il 14 febbraio 2020 e la risonanza magnetica cardiaca del 6 marzo 2020 (pag. 1080 e seguenti incarto AI). Il primo esame evidenzia un quadro di ateromassia diffusa in assenza di stenosi significative, mentre nella risonanza emerge che “non si documentano tumefazioni a livello mediastinico, né versamento pleuro-pericardico” e “non evidenti lesioni focali o diffuse a carico del parenchima polmonare”. Quale conclusione figura: “non evidenti reperti extracardiaci di rilievo”.

                                         Infine il ricorrente ha allegato un rapporto della dr.ssa med. __________, FMH anestesia, terapia del dolore, agopuntura TCA, del 23 marzo 2020, la quale, dopo aver descritto le diagnosi, ha affermato che “per le diagnosi sopra descritte non ritengo abile il paziente sopraccitato di ritornare in campo lavorativo professionale durante i prossimi mesi. Per il momento non è possibile di dare una valutazione prognostica per un lontano futuro” (pag. 1087 incarto AI).

                                         Il 30 marzo 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che “dall’attuale documentazione risulta diagnosi psichiatrica invariata rispetto alla valutazione __________. A livello somatico è limitato da algia arti inferiori che escludono lo svolgimento di attività lavorative da svolgere in piedi, quindi l’attività di aiuto cucina non risulta più esigibile. L’attuale coronografia mostra una situazione coronarica stabile. Permane pertanto una CL in attività rispettosa dei limiti funzionali come da valutazione __________” (pag. 1088 incarto AI).

                                         Il 20 aprile 2020 il medesimo medico SMR ha rilevato che il certificato della dr.ssa med. __________ non modifica le conclusioni contenute nel rapporto finale del 24 settembre 2019 (pag. 1090 incarto AI).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                         Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata e questo per due motivi essenziali.

                                         In primo luogo, il TCA evidenzia che, malgrado la perizia sia stata redatta il 27 marzo 2019, la valutazione della capacità lavorativa del ricorrente, dal lato reumatologico, si fonda sul consulto datato 14 agosto 2018 del dr. med. __________, antecedente sia all’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 (cfr. referto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________, pag. 1061 incarto AI e referto del 12 febbraio 2020 del dr. med. __________, pag. 1072 incarto AI), sia all’intervento al ginocchio destro del 6 dicembre 2018.

                                         La questione non è di poco conto.

                                         Infatti, per quanto concerne l’intervento alla spalla sinistra, sia i periti, che il consulente reumatologo, hanno affermato che in caso di operazione, vi sarebbe successivamente stata un’incapacità lavorativa totale di 6 mesi (perizia, pag. 48 = pag. 926 incarto AI: “[…] a livello ortopedico sono previsti […] ed un intervento alla spalla sin. Per ogni intervento si prevede una capacità lavorativa dello 0% durante 6 mesi”; cfr. anche pag. 42 perizia = pag. 920 incarto AI, in fine; cfr. pag. 6 del consulto del dr. med. __________ = pag. 980 incarto AI: “[…] nel caso venissero realizzati i nuovi interventi chirurgici prospettati, sarebbe da prevedere un’incapacità lavorativa dopo una decompressione sottoacromiale alla spalla sinistra di almeno 6 mesi” (pag. 6 consulto dr. med. __________ = pag. 980 incarto AI).

                                         Ora, malgrado il dr. med. __________ già il 14 agosto 2018 avesse segnalato che il citato intervento era previsto per il 30 agosto 2018 (cfr. pag.1001 incarto AI e presa di posizione del dr. med. __________ del 10 ottobre 2018 a pag. 983 incarto AI; cfr. anche consulto del dr. med. __________ del 23 agosto 2018, pag. 14 = pag. 967 incarto AI; cfr. anche pag. 970 incarto AI), ciò che poi è stato confermato il 10 settembre 2019 (pag. 1061 incarto AI; cfr. anche il rapporto d’uscita del 13 settembre 2018 [pag. 1442 e seguenti incarto AI] relativo all’artroscopia della spalla sinistra con sinoviectomia parziale, borsectomia sottoacromiale, acromioplastica, debridement della cuffia dei rotatori spalla sinistra; cfr. consulto del dr. med. __________, pag. 5 = pag. 979 incarto AI) sia i periti del __________ che il medico SMR dr. med. __________, hanno ritenuto l’insorgente abile al lavoro nella misura del 40% dal 1° settembre 2018, senza tenere conto del periodo di 6 mesi di completa incapacità lavorativa successiva all’intervento (pag. 47 perizia = pag. 925 incarto AI e rapporto SMR del 24 settembre 2019, pag. 3 = pag. 1034 incarto AI).

                                         Del resto l’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 non compare nelle diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa della perizia del __________ (pag. 45 perizia = pag. 923 incarto AI: “lieve impingement sottoacromiale alla spalla sinistra con su spazio sottoacromiale di 5 mm, assenza di lesioni transmurali della cuffia dei rotatori (MRI del 26.9.2017 e sonografia funzionale del 13.8.2018)”).

                                         Ciò a differenza dell’intervento al ginocchio destro del 6 dicembre 2018, che tuttavia, nel referto del 27 marzo 2019, successivo all’intervento, figura come “prevista posa di protesi totale, 6.12.2018” (pag. 45 perizia = pag. 923 incarto AI).

                                         La valutazione della capacità lavorativa del 40% dal 1° settembre 2018, alla luce dell’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 non può di conseguenza essere confermata, ma, conformemente a quanto affermato dai medesimi periti del __________ e dal dr. med. __________, va ritenuto che anche dal 1° settembre 2018 al 5 dicembre 2018 (giorno precedente l’intervento al ginocchio destro), come in precedenza e come successivamente, l’insorgente va considerato completamente inabile al lavoro.

                                         Ciò ha come conseguenza che, contrariamente a quanto stabilito dall’UAI, non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute dal 1° settembre 2018 e dunque non vi può essere, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, una diminuzione del grado d’invalidità con diritto a mezza rendita.

                                         Il diritto ad una rendita intera va pertanto riconosciuto anche dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

                                         In secondo luogo va evidenziato che per quanto concerne l’intervento al ginocchio destro del 6 dicembre 2018, il medico SMR, dr. med. __________, ha invece tenuto debitamente conto dell’incapacità lavorativa successiva all’operazione, ritenendo che l’interessato da tale data e fino al 9 settembre 2019 (giorno antecedente il rapporto del dr. med. __________), è stato inabile al lavoro al 100%.

                                         Lo stesso dr. med. __________ ha poi ritenuto l’insorgente completamente inabile al lavoro nelle precedenti attività ed abile al 40% in attività adatte dal 10 settembre 2019, senza tuttavia ordinare alcun complemento peritale, ma fondandosi unicamente sul referto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________.

                                         La valutazione non può essere confermata.

                                         Infatti i periti del __________ nel referto del 27 marzo 2019 hanno affermato che dopo gli interventi alla spalla sinistra e al ginocchio destro “la situazione potrà essere nuovamente ritenuta stabile e sarà necessaria una rivalutazione a livello peritale” (pag. 920 incarto AI, sottolineatura del redattore) e che “la situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza dell’ultimo intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito dal Dr. med. __________” (pag. 921 incarto AI). Ciò sulla base di quanto affermato dal consulente reumatologo, dr. med. __________ (“solo in seguito la situazione potrà essere nuovamente considerata stabile e si renderà necessaria una rivalutazione peritale” [pag. 980 incarto AI, sottolineatura del redattore; cfr. anche scritto del 10 ottobre 2018 del dr. med. __________]).

                                         Una valutazione del solo medico SMR, dr. med. __________, non specialista in reumatologia e sulla sola base delle affermazioni del 10 settembre 2019 del dr. med. __________ (pag. 1061 incarto AI), alla luce di quanto affermato dai periti del __________, non è manifestamente sufficiente.

                                         Considerata la necessità di un complemento peritale a livello reumatologico, le cui conclusioni dovranno poi fare l’oggetto di una valutazione globale, s’impone pure la notifica del referto del 10 febbraio 2020 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, al consulente in psichiatria e delle risultanze degli esami cardiaci del 14 febbraio 2020 e del 6 marzo 2020 (cfr. pag. 1085 incarto AI) al consulente in cardiologia, per una valutazione.

                               2.7.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita la necessità di un complemento della perizia reumatologica di decorso - si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se gli interventi alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 ed al ginocchio destro del 6 dicembre 2018 abbiano avuto un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente anche oltre il 9 settembre 2019.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente circa il grado d’invalidità dell’assicurato dal 10 settembre 2019 (data a partire dalla quale il dr. med. __________ ha ritenuto ripristinata la capacità lavorativa del 40% in attività adatte).

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera anche dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 e l’incarto rinviato all’amministrazione per stabilire il grado d’invalidità del ricorrente dal 1° gennaio 2020, ritenuto che le parti non contestano che da tale data il ricorrente ha comunque diritto ad almeno mezza rendita AI.

                                         Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto ad almeno mezza rendita AI dal 1° gennaio 2020, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenze 32.2020.12 del 7 settembre 2020, 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

                                         Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che il ricorrente ha diritto ad una rendita intera anche dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per il periodo dal 1° gennaio 2020, fermo restando il diritto ad almeno mezza rendita AI, gli atti sono rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.-a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.99 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 32.2020.99 — Swissrulings