__________Raccomandata
Incarto n. 32.2020.97 FS
Lugano 14 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con due decisioni distinte del 25 giugno 2020, riconosciuti i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
100% dal 20.12.2010
70% dal 06.06.2011
50% dal 20.06.2011
0% dal 01.09.2011
100% dal 26.11.2013
50% dal 01.08.2017
e considerato, tra l’altro, che “(…) la signora RI 1 raggiunge il minor discapito in attività abituale (50%). Attività, quella di "collaboratrice ammnistrativa c/o segretariato generale/Relazioni pubbliche", ritenuta esigibile, nei limiti definiti in sede medica, anche dalla consulente in reintegrazione professionale nel suo rapporto del 25 giugno 2018. Ricordiamo inoltre come tutta la documentazione sopra citata sia già in suo possesso, a seguito dell'invio datato 10 luglio 2019. Allo stato attuale non è stato inoltre prodotto alcun tipo di ulteriore documentazione medica. Non vi è quindi motivo di distanziarsi dalla valutazione del Servizio Medico Regionale (SMR) datata 30 ottobre 2018. La stessa valutazione dell'SMR, in assenza di patologie extra-infortunistiche, si basa sulla documentazione LAINF in nostro possesso. (…)” (doc. B), l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2014 al 31 ottobre 2017 e ad una mezza rendita dal 1. novembre 2017 (doc. B);
- contro la decisione che riconosce il diritto alla mezza rendita dal 1. novembre 2017 s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dallo studio legale avv. RA 1. Contestando la valutazione medica secondo la quale dal 1. agosto 2017 sarebbe abile al lavoro nella misura del 50% tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, postula l’attri-buzione di una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2017, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa l’amministrazione – osservato che con il ricorso l’assicurata ha prodotto i rapporti 27 luglio 2020 del Servizio psico-sociale di __________ (doc. C) e 30 luglio 2020 del dr. __________ (doc. D) e che il medico SMR dr. __________, a cui è stata nuovamente sottoposta l’intera documentazione medica componente il dossier, nell’annotazione 3 settembre 2020, ha concluso che “(…) alla luce della nuova documentazione medica presentata dall'assicurata in sede di ricorso, considerato anche il lungo tempo trascorso dall'ultimo esame psichiatrico effettuato dalla dr.ssa med. __________ il 28.09.2016, è opportuno procedere mediante una nuova perizia psichiatrica (comprendente anche dei test neuropsicologici) al fine di stabilire con precisione la residua capacità lavorativa dell'assicurata nel corso del tempo (segnatamente per il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017). (…)” (VI/1) – postula la retrocessione degli atti al fine di effettuare i necessari accertamenti medici (VI);
- con scritto 2 ottobre 2020 l’insorgente ha comunicato al TCA di aderire alla proposta dell’Ufficio AI precisando, tramite il proprio rappresentante, che “(…) a scanso di equivoci, ritenuto che la mia mandante ha impugnato unicamente la decisione dell'UAI con la quale è stato riconosciuto un grado AI pari al 50% a far tempo dal 1. novembre 2017, e non quella con la quale era stato deciso un grado AI pari al 100% a far tempo dal 1. novembre 2014 al 31 ottobre 2017 - ormai cresciuta in giudicato -; ben si comprende che la perizia, come pure la nuova decisione dell'UAI, dovrà riguardare unicamente la situazione dal 1. novembre 2017 in avanti. Per quanto sopra, si postula di conseguenza che alla mia mandante vengano riconosciute congrue ripetibili come dalla nota onorari e spese allegata alle presenti osservazioni, considerata l'acquiescenza dell'UAI e il fatto che la signora RI 1 ha dovuto inoltrare un ricorso - per il tramite del sottoscritto legale - per ottenere quanto avrebbe già dovuto decidere l'UAI senza l'avvio della presente procedura. (…)” (VI).
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti);
- nell’evenienza concreta, come sostenuto dalla ricorrente e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della refertazione prodotta col gravame (rapporto 27 luglio 2020 con il quale il direttore __________ dr. __________ e il medico assistente dr.ssa __________, entrambi del Servizio psico-sociale di __________, attestano che, durante il periodo in cui è stata seguita (dal 9 dicembre 2019 al 1. luglio 2020), “(…) alla luce del quadro clinico valutato nel corso del periodo sopracitato, riteniamo che ella non sia in grado di compiere alcuna attività lavorativa, anche a tempo parziale. (…)” [doc. C] e rapporto 30 luglio 2017 del Centro __________ di __________ nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna generale, si è così espresso: “(…) da un paio d’anni conosco la paziente e posso indubbiamente attestare che ella presenta disturbi importanti al capo con dolenzia recidivante, disturbi e sofferenza al sovraccarico di prestazioni o svolgimento di compiti anche di routine quotidiana, disturbi depressivi secondari all’infortunio con sintomatologia talvolta ansiosa, disturbi neurocognitivi di memoria, attenzione, concentrazione. In questo complesso quadro reattivo all'infortunio in questione, ritengo che la paziente abbia chiaramente diritto a una rivalutazione completa del suo grado di incapacità lavorativa e la possibilità di beneficiare di una rendita, in quanto non in grado di gestire autonomamente tutta la sua vita quotidiana. Propongo a tal fine una presa in carico multidisciplinare per una rivalutazione completa di questo caso, particolarmente meritevole di attenzione. (…)” [doc. D]) vi è effettivamente da ritenere che, al fine di stabilire con precisione la residua capacità lavorativa e di riflesso al guadagno dell'assicurata nel corso del tempo (segnatamente per il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017), la situazione medica va ulteriormente indagata;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché, come rettamente indicato nella risposta, “(…) dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV, pag. 2);
- la ricorrente, patrocinata dallo studio legale avv. RA 1, vittoriosa in causa ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;
- con scritto del 2 ottobre 2020 (VIII) l’avv. RA 1 ha prodotto la “NOTA ONORARI E SPESE” (tariffa oraria di fr. 300.--) per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 5'109.50 (4'644.-- onorario + 465.50 spese, cfr. VI/1);
- dagli atti risulta che il patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 24 pagine (I), uno scritto di poco più di una pagina per comunicare al TCA di aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI e che nella “NOTA ONORARI E SPESE” (VI/1) ha conteggiato un tempo di lavoro di complessive 15.48 ore;
- in merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del __________ e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa;
- nel caso concreto, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di patrocinio quale quello in disamina (va rilevato che il patrocinatore ha potuto usufruire del lavoro già svolto in sede amministrativa così come di quello svolto in ambito infortunistico), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario fr. 2'520.-- e spese fr. 252.-) di complessivi fr. 2'985.45 (IVA inclusa);
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata del 25 giugno 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 2'985.45 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti