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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 32.2020.87

December 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,274 words·~16 min·6

Summary

Confermata la decisione dell'Ufficio AI di versare (per un periodo limitato) le rendite per figli direttamente al padre, titolare della rendita AI principale, anziché alla madre

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.87   BS

Lugano 21 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione dell’11 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto                         

                               1.1.   __________, classe 1971, nel maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni.

                                         Con una prima decisione del 14 novembre 2018 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° dicembre 2017, oltre a due rendite per i figli (__________ e __________, nati nel 2012 rispettivamente nel 2017) avuti dall’unione coniugale con __________ (doc. 37 inc. CSC).

                                         Mediante una seconda decisione dello stesso giorno, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato due rendite per i figli naturali (__________ del 2000 e __________ del 2003) nati dalla relazione con RI 1 ed ha informato __________ che dal 1° dicembre 2018 le rendite verranno versate direttamente alla loro madre che ne ha fatta esplicita richiesta (doc. 38 inc. CSC). Al padre sono stati invece attribuiti fr. 4'344.-- pari alle rendite retroattive per figli relative al periodo 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018 in attesa di essere poste in compensazione con rivendicazioni di terzi enti, tra cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), somma che è stata depositata su un conto transitorio (doc. 39, 40 e 46 inc. CSC).

                               1.2.   Contro la seconda decisione del 14 novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, postulando il versamento diretto di fr. 4’344.-- non avendo, a suo dire, __________ adempiuto all’obbligo di mantenimento dei due figli.

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione della Cassa __________ – competente per la determinazione ed il pagamento delle rendite (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI) – ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio volto ad accertare se nel periodo in questione il titolare della rendita d’invalidità (St__________) abbia ottemperato o meno all’obbligo di mantenimento dei figli __________ e __________.

                                         Tenuto conto dell’adesione della ricorrente alla succitata proposta, con sentenza del 2 aprile 2019 il TCA ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 14 novembre 2018 e rinviato gli atti all’amministrazione per i dovuti accertamenti (inc. 32.2018.222).

                               1.3.   Ritornati gli atti, la __________ ha svolto un accertamento presso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), dal quale è risultato che mensilmente il citato ufficio riceve da __________ il contributo alimentare di fr. 1'100.-- per i due figli, importo che in seguito viene riversato alla loro madre (cfr. lettera 12 agosto 2019 in doc. 126 inc. CSC).

                                         La __________ ha inoltre preso conoscenza della rinuncia da parte dell’USSI di chiedere la compensazione di prestazioni assistenziali anticipate ai sensi dell’art. 85bis OAI con le rendite arretrate (cfr. l’apposito formulario di compensazione compilato dall’USSI il 18 gennaio 2019, doc. 66 pag. 2 inc. Cassa; in merito al diritto dell’USSI di chiedere la restituzione delle prestazioni anticipate ex art. 85 bis OAI da porre in compensazione con le rendite arretrate AI cfr. ad esempio: STCA 32.2019.89 del 20 febbraio 2020 consid. 2.4).

                                         Di conseguenza, con decisione del 6 giugno 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha confermato il versamento diretto a __________ delle rendite arretrate per figli di fr. 4'344, rigettando pertanto la richiesta di RI 1.

                               1.4.   Contro la succitata decisione RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA inoltrando un ricorso in lingua tedesca, tradotto, a seguito del decreto di traduzione 4 agosto 2020, in italiano (III).

                                         L’insorgente rileva che i pagamenti dell’USSI vengono effettuati due volte all’anno e che pertanto essa non dispone mensilmente degli alimenti per figli. Essa sostiene inoltre che, nonostante i versamenti sinora effettuati, risultano ancora pretese alimentari scoperte di Euro 40'237,22 per __________ e di Euro 25'344,25 per __________. Non avendo pertanto il padre adempiuto al dovere di mantenimento dei figli, la ricorrente chiede in via principale che le siano versate le rendite arretrate e, in via subordinata, che il corrispettivo importo venga erogato all’USSI al fine di scalarlo dagli alimenti rimasti ancora scoperti.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione 15 settembre 2020 della __________, ha postulato la reiezione del ricorso.

                                         Nel succitato scritto la __________ evidenzia di aver accertato che per il periodo in questione l’USSI ha provveduto a due versamenti, motivo per cui il padre dei bambini ha rispettato il suo obbligo di mantenimento. Di conseguenza, il versamento delle rendite retroattive a __________ va confermato.

                                         La __________ ha inoltre precisato che:

" (…) non spetta all’assicurazione invalidità di procedere ad una ritenuta versando l’ammontare di fr. 4'344,00 a favore di RI 1 allo scopo di compensare in parte i pagamenti ancora dovuti dall’obbligato. Per il recupero degli arretrati accumulati, la ricorrente deve rivolgersi al giudice civile. L’autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l’importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).”

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha rifiutato di versare direttamente alla ricorrente le rendite arretrate (1° dicembre 2017 – 30 novembre 2018) per i figli __________ e __________, attribuendole invece al loro padre __________, titolare della rendita principale d’invalidità.

                               2.2.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

                                         Per l’art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.

                                         Giusta l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

                                         L’art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria (cpv. 1).

                                         Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).

                                         Secondo il marg. 10010 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2020), se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

                                         Il marg. 10012 DR prevede che di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita.

                                         Ai sensi del marg. 10013 DR se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.

                                         Per il marg. 10015 se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario della rendita può pretendere solo l’eccedenza.

                               2.3.   Nel caso in esame, nell’ambito della precedente procedura (cfr. consid. 1.23), con presa di posizione 15 febbraio 2019 la __________ aveva illustrato la procedura seguita per accertare a chi versare retroattivamente le rendite per i figli __________ e __________, conviventi con la madre nella stessa economia domestica:

" (…) Con scritto del 28.09.2018 ed inviato in copia a __________, la __________ ha comunicato questa possibilità a RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite in favore dei figli a partire dal 01.12.2017 (doc. 20).

Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta della Cassa __________, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di non vivere con i figli e che l’importo per il loro mantenimento si ammonta a CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3). L’interessato ha presentato l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal 20.09.2015 alla data di stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad un regolare versamento di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).

Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto richiesta di ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i figli vivono con lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per i figli. Produce copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei certificati di residenza per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…)” (doc. VIII/1)

                                         La __________ aveva ancora evidenziato:

" (…) Alla luce delle circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la decisione, la Cassa __________ non ha considerato a giusta ragione che il versamento retroattivo può avvenire integralmente al padre, __________, la situazione avrebbe dovuto essere chiarita segnatamente per il periodo dal 01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli atti non figura la decisione di anticipo alimenti (o le decisioni di anticipo alimenti) dell’Autorità cantonale con la quale (le quali) l’interessato sarebbe tenuto a versare a RI 1 un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli e che l’Ufficio precitato sia competente, nella fattispecie, per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli, in virtù di una decisione di un’Autorità competente. (…)” (Doc. VIII/1)

                                         Di conseguenza la __________ aveva chiesto:    

" (…) In tali circostanze, non possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di mantenimento sia adempiuto per il periodo precitato. Manca qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento destinato al preciso scopo di contribuire al mantenimento dei figli per il periodo precitato. (Sottolineatura del redattore).

Stante quanto precede, considerata la necessità di effettuare un completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione richiede a codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)

                                         Pertanto, con la STCA 32.2018.222 questa Corte aveva stabilito:

" Orbene, in queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale, abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle due rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un accertamento lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso, ciò su cui del resto le parti concordano.”

                               2.4.   In data 4 novembre 1977 in Svizzera è entrata in vigore la Convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero conchiusa a New York il 20 giugno 1956 (RS 0.274.15).

                                         Il suo scopo è di “agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l’esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici e Istituzioni intermediarie” (cfr. art. 1 cpv. 1 della Convenzione).

                                         In Svizzera le Autorità centrale (Autorità speditrice e Istituzione intermediaria) ai sensi della Convenzione è l’Ufficio federale di giustizia (UFG; cfr. la lista pubblicata sul sito dell’UFG: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/alimente/uebermittlungsstellen-ny-schweiz.pdf.download.pdf/uebermittlungs-stellen-ny-schweiz.pdf).

                                         Per quel che concerne la procedura, nel Rapporto 4 maggio 2011 del Consiglio Federale in risposta al postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006 in merito all’armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti (consultabile sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: www.bsv.admin.ch) è spiegato:

" L’autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali

dell’UFG riceve le domande di esazione di prestazioni alimentari che le vengono sottoposte dalle autorità d’incasso cantonali per essere trasmesse all’estero e inoltra le domande di esazione di prestazioni alimentari provenienti dall’estero alle autorità d’incasso cantonali competenti, affinché provvedano alla loro evasione. L'autorità centrale accerta che le domande siano complete e chiarisce questioni giuridiche complesse inerenti, in particolare, al diritto processuale privato e civile e alle singole convenzioni. Provvede inoltre ad assistere e informare le autorità d’incasso non soltanto nei casi specifici ma anche in generale, in merito all’applicazione delle convenzioni, agli obblighi che ne derivano e alle peculiarità del diritto sostanziale o procedurale dei singoli Stati contraenti.

Le autorità d’incasso designate dai Cantoni trattano i casi sul piano materiale, svolgendo i compiti e le procedure previsti nelle convenzioni. Ciò significa da un lato trattare le domande presentate dai creditori residenti in Svizzera, prestando loro assistenza, aiutandoli a preparare la documentazione da allegare alla domanda, inoltrando la domanda all’UFG affinché questi la trasmetta all’autorità ricevente estera e curando la successiva corrispondenza. D’altro canto, esse sono incaricate di eseguire le domande di esazione di prestazioni di mantenimento provenienti dall’estero e trasmesse loro dall’UFG, prendendo contatto con i debitori di alimenti residenti in Svizzera e, se del caso, avviando le procedure giuridiche necessarie contro di loro.”

                                         A livello cantonale la competenza concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni è affidata all’USSI [art. 27 della Legge sull’assistenza sociale (RL 871.100); cfr. l’art. 1 cpv. 1 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (RL 874.350)].

                               2.5.   Ritornati gli atti, su richiesta della __________ con scritto 12 agosto 2019 l’USSI ha precisato che essendo i beneficiari domiciliati all’estero non interviene nell’anticipo della pensione alimentari. Rileva inoltre di esser stato incaricato dall’Ufficio federale di Giustizia nell’aiuto all’incasso degli alimenti per i figli __________ e __________ e che il signor __________ versa all’Ufficio mensilmente fr. 1'100.-di alimenti, importo che in un secondo tempo viene riversato alla madre dei figli (doc. 126/1 inc. Cassa).

                                         Dall’estratto conto rilasciato dall’USSI risultano in effetti registrati i pagamenti effettuati dal padre dei bambini, in particolare per quel che concerne il periodo in questione (1.12.2017 – 30.11.2018) (doc. 126/ 3-4).

                                         Agli atti sono inoltre presenti gli estratti conto bancari del padre relativi al versamento degli alimenti all’USSI (doc. 129 inc. Cassa).

                                         La ricorrente ha tuttavia evidenziato:

" Si sottolinea nuovamente che né i predetti aventi diritto né la madre ricevono alcun pagamento alimentare regolare. È possibile che il padre, il Sig. __________, effettui dei pagamenti mensili all'Ufficio di assistenza sociale. Tali pagamenti tuttavia vengono inoltrati soltanto due volte all’anno e non sono quindi disponibili mensilmente per coprire il fabbisogno alimentare. Ai fini di assicurare il mantenimento mensile dei figli, la madre - oltre a far fronte ai propri obblighi alimentari (monetari) - deve pertanto farsi anche carico dell'obbligo alimentare del padre. l pagamenti versati vengono compensati con gli arretrati accumulati. Non ha luogo alcun versamento mensile di alimenti a favore degli aventi diritto.

Desideriamo di nuovo far presente che il padre, a partire dall'anno 2013 fino all’avvio dell'esecuzione forzata tramite l'Ufficio federale di giustizia, non ha provveduto ad alcun pagamento di alimenti sottraendosi pertanto per quattro anni al proprio obbligo

alimentare.

Dalla lettera contenente l'elenco dei crediti dell'11/03/2020 indirizzata all'__________ (Pretura di __________), acclusa quale allegato IV, si evince che nonostante i versamenti presi in considerazione risultano tuttora crediti alimentari di rispettivamente Euro 30.237,22 ed Euro 25.394,25.

Dal messaggio del 09/07/2020, accluso come allegato V, si evince che nel luglio 2020 è stato effettuato un pagamento di Euro 6.166,37 (CHF 6.600,00).”

                                         Fatto sta che per il periodo 1° dicembre 2017 – 30 novembre 2018 __________ ha contribuito al mantenimento dei figli tramite versamento mensile di fr. 1'100.-- all’USSI, motivo per cui egli, sulla base dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), ha diritto al pagamento arretrato delle rendite per figli di complessivi fr. 4'344.--.

                                         L’insorgente ha chiesto, in via subordinata, che “il pagamento (i fr. 4'344.-- n.d.r.) venga versato all’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento del Canton Ticino al fine di saldare ulteriori alimenti arretrati (sottolineatura del redattore)”. Come visto, dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 il padre ha contribuito al mantenimento dei figli e quindi le rendite arretrate in oggetto vanno versate a lui direttamente. Gli “ulteriori alimenti arretrati” non corrispondono pertanto al periodo litigioso. Va poi ricordato che dal 1° dicembre 2018 le rendite per figli sono versate direttamente all’insorgente (cfr. consid. 1.1). La richiesta va pertanto respinta.

                                         Che poi, come sostiene la ricorrente, l’USSI le riversa due volte all’anno gli alimenti accreditati dal padre, lasciandola per buona parte dell’anno sprovvista dei mezzi per mantenere i figli, tale questione esula dalla presente procedura. Determinante è, come visto sopra, che nel periodo in questione il padre ha versato gli alimenti all’USSI, adempiendo pertanto all’obbligo di mantenimento.

                                         Di conseguenza rettamente l’Ufficio AI ha versato a __________ le rendite per figli arretrate.

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma ed il ricorso va respinto.

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Nel caso concreto, in caso di soccombenza l’insorgente chiede che:

" (...) le spese del procedimento dinanzi al Tribunale Cantonale adito, n. di rif. 32.2018.222, determinate a favore dei ricorrenti con sentenza del 02/04/2019 - allegato lll/1 - per un importo di CHF1.800,00, vengano compensate con l’importo arretrato contenzioso e versate sul conto corrente noto appartenente agli aventi diritto.

I ricorrenti non vedono alcuna possibilità di recuperare le predette spese con successo da parte del padre, in quanto, conformemente alla comunicazione dell'Ufficio federale di giustizia del 18 luglio 2019 - allegato Vl - la convenzione UN consente esclusivamente la rivendicazione di crediti alimentari. Le spese sorte nel procedimento

in questione non rientrano in tale disciplina.” (sottolineatura del redattore).

                                         Va in primo luogo rilevato che le ripetibili di fr. 1'800.-- assegnate alla ricorrente, vittoriosa e rappresentata da un legale, nella procedura di cui all’inc. 32.2018.222 sono state poste a carico dell’Ufficio AI e non del padre dei bambini, come sembra aver invece inteso la patrocinatrice dell’insorgente. Le ripetibili non possono essere pertanto compensate, come pare di capire dalla succitata richiesta, con le rendite arretrate (e l’eccedenza versata alla madre dei bambini).

                                         Data la soccombenza di RI 1 nella presente procedura, le spese per fr. 500.-- sono poste a suo carico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.                                       

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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