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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 32.2020.82

November 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,844 words·~34 min·5

Summary

Nuova domanda: UAI rifiuta prestazioni. Necessità di un complemento peritale, che valuti e si esprima riguardo a certificazioni della specialista curante. Censurabile agire amministrazione, che non ha indicato nella decisione che CL residua è stata stabilita a seguito di una perizia bidisciplinare

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.82   cr

Lugano 23 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 8 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1994, a quel momento al beneficio di indennità di disoccupazione dopo che aveva interrotto, dopo soli tre mesi, l’apprendistato di impiegato di vendita presso __________ di __________ (dal 15.8.2011 al 5.10.2011), in data 25 marzo 2013 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito dei postumi di un infortunio (del 14.2.2012) interessante gli arti inferiori (fratture calcagno destro e caviglia sinistra) (doc. 10).

                                         L’Ufficio AI ha accordato all’interessato diverse misure professionali (cfr. la garanzia per l’accertamento della scelta professionale quale operatore socio-sanitario presso l’Ospedale __________ di __________ dal 14 ottobre 2013 al 28 febbraio 2014 (doc. 36), misura tuttavia interrotta in data 9 gennaio 2014 a causa delle troppe assenze e del comportamento non accettato dai superiori (doc. 40); garanzia per la scelta professionale presso l’Istituto __________ di __________, dal 17 febbraio 2014 al 16 marzo 2014 (doc. 44), pure non andato a buon fine (doc. 47); garanzia per la scelta professionale presso il Centro __________ di __________, dal 2 aprile 2014 al 30 aprile 2014 (doc. 48)), culminate nella garanzia per la prima formazione professionale in qualità di impiegato di commercio presso l’Istituto __________ di __________, svola dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2015 (doc. 55) - portata a termine (doc. 64) - e dal 31 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. 66) - superata grazie a incontri di sostegno (doc. 68) e dopo una diffida formale del 20 ottobre 2015 con la quale l’amministrazione lo ha invitato a volere seguire con maggiore impegno la formazione (doc. 72) – poi seguita da una parte pratica, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, presso __________ (doc. 78) - fallita vista la decisione dell’interessato di interrompere la formazione professionale in corso (cfr. doc. 86, 87 e 90).

                                         Vista la scelta dell’assicurato di porre termine anzitempo al provvedimento professionale assegnatogli (prima formazione professionale in qualità di impiegato di commercio), con progetto di decisione del 21 settembre 2016 (doc. 93), poi confermato con decisione del 31 ottobre 2016, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. 94).

                                         Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                               1.2.   Il 27 marzo 2018 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito dei problemi derivanti dalla rottura di entrambi i piedi e dei gravi problemi alla schiena (doc. 100).

                                         Sentito il parere del SMR (doc. 101), con progetto di decisione del 29 marzo 2018 (doc. 102), poi confermato con decisione del 17 maggio 2018 (doc. 105), l’amministrazione ha ritenuto di non essere adempiuti i presupposti per una entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

                                         L’assicurato non ha inoltrato ricorso contro tale decisione, cresciuta, pertanto, in giudicato.

                               1.3.   Il 18 luglio 2018 l’assicurato ha nuovamente inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, corredata da documentazione medica, facendo valere, oltre ai problemi di salute di natura fisica, anche dei disturbi della sfera psichica (doc. 115).

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia bidisciplinare ortopedica e psichiatrica affidata al __________, con progetto di decisione del 30 aprile 2020 (doc. 148), poi confermato con decisione dell’8 giugno 2020, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, sia con riferimento ad una rendita di invalidità (essendo il grado AI insufficiente), sia per quanto concerne il diritto a misure reintegrative (non essendo assolti i presupposti) (doc. A).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 26 giugno 2020 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che la propria situazione venga rivalutata, vivendo “in una situazione molto delicata, tra traumi, disagi e problemi fisici da non prendere sotto gamba, ma da accogliere” (doc. I).

                               1.5.   In data 3 luglio 2020 la psichiatra curante dell’assicurato ha espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione di rifiuto delle prestazioni dell’Ufficio AI, ritenendo indispensabile fornire all’interessato “un aiuto e un sostegno più strutturati, nel tentativo di riprendere un’attività lavorativa in ambito protetto” (doc. III).

                               1.6.   Con ulteriore scritto del 13 luglio 2020, l’assicurato ha confermato di convivere “con una serie di disturbi psico-fisici i quali mi invalidano dal punto di vista professionale nel libero mercato del lavoro. Ho infatti una presa a carico psichiatrica”, chiedendo, anche alla luce del referto della sua psichiatra curante, una rivalutazione della sua situazione (doc. V).

                               1.7.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’interessato non è stata giudicata dallo psichiatra del SMR tale da incidere sulle risultanze peritali (doc. IX + 1).

                               1.8.   Nonostante la possibilità loro offerta dal TCA in data 9 settembre 2020 (cfr. doc. X), le parti non hanno presentato ulteriori mezzi di prova.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                     Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                                                            Secondo la giurisprudenza del TF, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                     In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                     Per lungo tempo la giurisprudenza ha considerato che le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse potevano tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure avevano causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre 2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo 2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI, art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto successo. In base ai risultati potrà decidere se

ridurre o rifiutare le prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.

                               2.3.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia bi-disciplinare affidata al __________ di __________, comprendente una valutazione peritale psichiatrica (dr. __________) e una valutazione peritale ortopedica (dr. __________).

                                         Nel referto peritale del 12 febbraio 2020, il dr. __________ e il dr. __________ hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0) con tratti paranoidi, schizoidi e narcisistici; artrosi da lieve a moderata tra astragalo e calcagno, astragalo e os navicolare così come il calcagno e il cuboideum di os con ganglio all’articolazione talocalcaneare in esiti di osteosintesi su frattura pluriframmentaria del calcagno 2/2012 a destra, asportazione materiale di osteosintesi il 24 aprile 2014”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbi psicologici causati dai cannabinoidi, corrente uso della sostanza; stato dopo il trattamento consecutivo di una frattura del calcagno 2/2012; piede piatto a sinistra; preadiposità”.

                                         Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa complessiva, tenuto conto dell’insieme dei disturbi somatici e psichici, i periti hanno considerato l’interessato, dopo precedenti periodi di totale inabilità lavorativa alternati ad altri di totale abilità lavorativa, infine inabile al lavoro al 30% dal 1° giugno 2018 nella professione di impiegato di commercio e inabile al lavoro al 20%, sempre dal 1° giugno 2018, nello svolgimento di attività adatte, senza troppo carico emotivo, senza aumento della pressione temporale (stress), senza necessaria flessibilità mentale, senza aumentare i contatti con i clienti (doc. 143).

                                         Le valutazioni dei periti del __________ sono, poi, state condivise, avallate e fatte proprie dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 13 marzo 2020 (doc. 144), posto alla base della decisione di rifiuto delle prestazioni (doc. A).

                               2.4.   L’assicurato ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, chiedendo alla propria psichiatra curante di fornire all’amministrazione una presa di posizione.

                                         Con referto del 3 luglio 2020, la dr.ssa __________, medico Capo-clinica e la dr.ssa __________, medico assistente del Servizio psico-sociale di __________, si sono così espresse:

" Con il presente rapporto inoltro le mie osservazioni per esprimere il mio parere contrario alla decisione negativa rispetto a una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali.

Il paziente sopracitato è seguito presso il Servizio psico-sociale di __________ dal settembre 2018, quando era stato inviato al nostro Servizio dall'Ufficio dell'assistenza per problematiche abitative e di ordine finanziario.

ll paziente è stato subito agganciato a livello psichiatrico alla scrivente, Dr.ssa med. __________, in quanto era emerso fin dalla prima valutazione un disagio psichico importante, caratterizzato da deflessione timica, angoscia e ansia somatizzata, con episodi di vomito e palpitazioni, vissuti di depersonalizzazione e derealizzazione. Da alcuni mesi erano presenti inoltre spunti persecutori quali timori di essere spiato e controllato dalla polizia, che hanno determinato un progressivo ritiro sociale.

La raccolta anamnestica ha poi permesso di evidenziare alcuni eventi traumatici, vissuti in età adolescenziale, durante periodi trascorsi in __________, paese d'origine della madre (si veda rapporto Al del 24.09.2019) e una familiarità per consumo di sostanze psicoattive da parte del padre. All’età di 17 anni il paziente è rimasto vittima di un incidente, cadendo accidentalmente da un tetto, che ha provocato la frattura di entrambi i piedi e ha comportato un periodo piuttosto lungo di ospedalizzazione e riabilitazione, che il paziente ricorda come di grande sofferenza.

Dal punto di vista diagnostico il paziente è affetto da Disturbo di Personalità di tipo misto con tratti paranoidi, schizoidi e narcisistici (ICD10: F61), diagnosi sostenuta anche dalla valutazione testistica psicologica effettuata nel 2019, tramite test di Rorschach e SCID-Il. Tali test hanno inoltre evidenziato un pensiero povero e stereotipato, con tendenza alla frammentazione, un nucleo depressivo e un narcisismo infantile, quale meccanismo compensatorio di una

certa povertà di pensiero e di dialogo. Dalla valutazione è emersa inoltre la tendenza a vivere i rapporti interpersonali e le relazioni sociali con angoscia e uno scarso interesse verso il mondo esterno.

Dal punto di vista farmacologico il paziente è in trattamento con Olanzapina 15 mg e Sertralina 150 mg, terapia che è stata costantemente revisionata e potenziata negli ultimi mesi. Il paziente beneficia inoltre di una presa a carico psicologica regolare.

Da un punto di vista clinico, il disturbo di personalità diagnosticato tende a essere stabile e a estendersi a molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico, andando a compromettere le abilità sociorelazionali e la gestione della quotidianità del paziente.

Ritengo che la sospettosità, la tendenza a interpretare alcuni eventi della realtà in maniera distorta, il distacco dai contatti affettivi, il disinteresse verso il mondo esterno, le difficoltà a esprimere i propri sentimenti, la scarsa empatia e gli aspetti narcisistici siano gli elementi che più di tutti incidano sul funzionamento attuale e futuro del paziente.

A livello prognostico, considerati gli elementi clinici fin qui esposti e il decorso osservato in questi due anni di presa a carico, ritengo indispensabile che vengano forniti al paziente un aiuto e un sostegno più strutturati, nel tentativo di riprendere un'attività lavorativa in ambito protetto”. (Doc. III)

Con annotazione del 4 settembre 2020, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR, ha osservato:

" Ho preso visione del certificato del SPS di __________, a firma della dr.ssa med. __________ e dr.ssa med. __________, datato 3.7.2020. Si tratta del noto apprezzamento degli psichiatri curanti, già espresso con il rapporto AI pervenuto il 27.09.2019.

In assenza di nuovi fatti medici rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti, ampiamente apprezzati in sede di perizia e ribaditi con il rapporto SMR finale del 13.03.2020, si conferma la presa di posizione SMR.” (Doc. IX/1)

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano predisposti ulteriori accertamenti peritali, confermare le conclusioni della perizia bi-disciplinare __________, poi avallate dal SMR e poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire se sia condivisibile, oppure no, il parere espresso dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 4 settembre 2020, riguardo alla presunta mancanza di nuovi elementi significativi apportati dalla psichiatra curante nel referto del 3 luglio 2020, tali da potere mettere in discussione le conclusioni peritali del __________ (cfr. doc. IX/1).

A tale proposito, questo Tribunale rileva come la dr.ssa __________ del SPS abbia posto un apprezzamento complessivo dell’intero percorso psicoterapeutico (“decorso osservato in questi due anni di presa a carico”, cfr. doc. III – il corsivo è della redattrice), ciò che, di tutta evidenza, già solo per ragioni temporali non può coincidere, come preteso invece dal SMR, con quanto illustrato nel rapporto medico del 24 settembre 2019 redatto dal SPS a seguito della nuova domanda di prestazioni dell’interessato (cfr. doc. 127).

Inoltre, va pure evidenziato come la dr.ssa __________ abbia ritenuto indispensabile “che vengano forniti al paziente un aiuto e un sostegno più strutturati, nel tentativo di riprendere un’attività lavorativa in ambito protetto” (cfr. doc. III – il corsivo è della redattrice), concetto quest’ultimo che non era certo stato posto nel referto del 24 settembre 2019 (cfr. doc. 127).

                                         In proposito, il TCA ricorda che se è vero che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. consid. 2.5.), d'altra parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni che non va dimenticata la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Alla luce di questi elementi, occorre, quindi, secondo questa Corte, che il referto della specialista curante venga sottoposto al vaglio degli stessi autori della valutazione peritale posta a fondamento della decisione impugnata, per una loro diretta presa di posizione, nell’ambito di un complemento peritale.

In tale frangente, spetterà in particolare al dr. __________ chiarire se, come sostenuto dalla dr.ssa __________, le reali possibilità reintegrative dell’interessato vanno circoscritte ad un solo ambito protetto, specificando se tale è il senso da attribuire alle limitazioni da egli stesso elencate nel proprio apprezzamento peritale del 25 gennaio 2020 (cfr. doc. 142 pag. 26, nel quale il perito psichiatra ha così descritto il genere di attività adatta: “Bei adaptierten Tätigkeiten sollte es sich um Tätigkeiten ohne erhöhte emotionale Belastung, ohne erhöhten Zeitdruck (stressbelastung), ohne erforderliche geistige Flexibilität, ohne vermehrte Kundenkontakte und ohne überdurchschnittliche Dauerbelastung bei Vorgabe klarer Strukturen handeln”).

                                         Questo Tribunale non può, inoltre, fare a meno di censurare l’agire dell’amministrazione, nella misura in cui ha omesso di indicare, sia nel progetto di decisione del 30 aprile 2020 (cfr. doc. 148), sia nella decisione impugnata (doc. A), il fatto che la capacità lavorativa residua sia stata determinata a seguito di una perizia bi-disciplinare __________, poi condivisa dal SMR.

Da entrambi i provvedimenti, difatti, risulta che:

" (…) Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha stabilito i seguenti periodi di incapacità lavorativa, con influsso sul diritto AI, da considerare come riduzione del rendimento:

attività abituale, impiegato di commercio

30% dall’01.06.2018

Attività adeguata

20% dall’01.06.2018 (…).” (Doc. 148 e doc. A)

Ora, tale modo di procedere non risulta rispettoso del dovere che incombe all’Ufficio AI di adeguatamente motivare le decisioni prese. Si rammenta che l'obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).

Tale mancanza risulta tanto più inescusabile – e insanabile davanti a questa Corte, vista la necessità di rinvio degli atti all’amministrazione per disporre ulteriori approfondimenti, ciò che esclude che la cassazione della decisione viziata possa comportare un inutile formalismo e ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti) - nel caso di specie, ritenuto che la psichiatra curante - la quale ha, in maniera informale, contestato la decisione impugnata per conto dell’assicurato, non rappresentato in causa – non ha potuto formulare delle obiezioni puntuali alla perizia __________ posta a fondamento del rifiuto del diritto a prestazioni, ignorandone il contenuto e, forse, anche l’esistenza stessa, non riportata nella decisione impugnata.

Questo modo di procedere appare tanto più lesivo dei diritti dell’assicurato, se si pone mente al fatto che il referto peritale, redatto in tedesco, non solo non è mai stato trasmesso all’interessato, né in fase di audizione, né a seguito del ricorso al TCA, ma neppure risulta essere stato tradotto in lingua italiana. Sul tema, va ricordato il diritto - dedotto segnatamente dal divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost.) e dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.) - di massima di un assicurato ad essere sottoposto ad una perizia presso un centro d'accertamento medico ove ci si esprima in una lingua ufficiale della Confederazione che egli conosce, posto che, in mancanza di una tale possibilità, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale del centro d'accertamento medico (DTF 127 V 219 consid. 2b/bb pag. 227).

Ancora recentemente, in una STF 8C_1/2020 del 15 ottobre 2020, il Tribunale federale ha avallato l’operato dei primi giudici, i quali hanno messo a carico dell’amministrazione i costi di traduzione (fatta eseguire in corso di causa) della perizia economica che era stata posta a fondamento della decisione di rendita. Il TF ha, infatti, rilevato che:

" (…)

5.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont motivé leur décision de mettre à la charge de la recourante les frais de traduction en application du principe de la territorialité des langues, de l'art. 70 al. 1 Cst., ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives. Ils ont exposé en particulier qu'à Genève, tout document soumis au juge devait être rédigé dans la langue officielle ou accompagné d'une traduction dans cette langue; cette règle valait pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties, ainsi que pour les pièces que celles-ci produisaient. Ils ont considéré en outre que l'on ne pouvait pas exiger du mandataire de l'intimé qu'il établisse à l'intention de son client une traduction littérale d'un rapport d'analyse économique et que selon la jurisprudence (ATF 128 V 34 [cité arrêt I 321/01 du 27 février 2002 dans le jugement cantonal]), une partie n'abusait pas de son droit en demandant la traduction de pièces rédigées dans une langue qu'elle connaissait parfaitement. La recourante ne prend pas position à cet égard mais se limite à se prévaloir de la prétendue inutilité de la mesure. Or, il est constant que la recourante s'est fondée sur le rapport d'expertise économique pour calculer le taux de la rente d'invalidité litigieuse et qu'il s'agissait ainsi d'une pièce essentielle du dossier de nature à sceller le sort de la procédure (cf. ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38). Quant au fait que ce rapport consiste essentiellement en des données chiffrées, cela a pour conséquence de réduire le travail du traducteur mais n'en rend pas moins utile la traduction de l'analyse et des explications de ces données. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait procéder à la traduction de l'expertise, quand bien même elle a jugé par la suite qu'une évaluation de l'invalidité selon la méthode de la comparaison des résultats d'exploitation n'était pas appropriée.”  

                               2.7.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di stabilire quale sia la reale capacità lavorativa dell’interessato.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni.

                           2.8 .   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                     In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione dell’8 giugno 2020 è annullata.

                                           §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.6. e 2.7..

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.82 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 32.2020.82 — Swissrulings