Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2020 32.2020.72

November 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,269 words·~1h 6min·4

Summary

Corretta la decisione con la quale UAI,sulla base delle perizia SAM condivisa da SMR (totale IL in attività pesanti; piena CL in attività adatte),ha rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un sufficiente grado di invalidità.AG negata in sede amministrativa, accolta in sede giudiziaria

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.72   CR

Lugano 9 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2020 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 20 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1987, in precedenza attivo quale magazziniere, nel mese di aprile 2016 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “discopatia lombare” (doc. 3).

                                         In quel frangente, l’Ufficio AI, quali provvedimenti di intervento tempestivo in previsione dell’esercizio di un’attività lucrativa adeguata, ha posto l’assicurato al beneficio di un corso di italiano (doc. 19) e di un corso “conducente di carrelli elevatori” (cfr. doc. 32).

                                         Con progetto di decisione del 24 novembre 2016 (doc. 46), poi confermato con decisione del 25 gennaio 2017 (doc. 47) - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità.

                               1.2.   A seguito di un peggioramento del proprio stato di salute, in data 23 luglio 2018 l’assicurato, nel frattempo disoccupato, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando “lombosciatalgia persistente e refrattaria a terapia infiltrativa” (doc. 52).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 84) – con progetto di decisione del 23 dicembre 2019 (doc. 93), poi confermato – stante la presa di posizione del __________ riguardo alla documentazione medica prodotta in sede di osservazioni - con decisione del 20 maggio 2020, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, in difetto di un sufficiente grado di invalidità (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2020 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 23 luglio 2018 (doc. I).

                                         Il rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente il legale ha contestato la valutazione peritale del __________, posta a fondamento della decisione impugnata, ritenendo che la stessa non abbia adeguatamente tenuto conto dell’insieme delle gravi e limitanti patologie che affliggono l’interessato e che lo rendono totalmente inabile al lavoro.

                                         A conferma di ciò, il patrocinatore ha rilevato che il medico fiduciario di __________ ha riconosciuto la totale inabilità lavorativa dell’assicurato, conclusione dalla quale si è, invece, distanziato il consulente reumatologo del __________, senza tuttavia spiegare le ragioni del proprio agire.

                                         Pure contestata il fatto che l’assicurato, alla luce delle sue molteplici e invalidanti affezioni e vista la mancanza di qualsivoglia formazione, possa ancora svolgere un’attività lavorativa, la cui reperibilità appare impossibile.

                                         Alla luce dell’importante sintomatologia che affligge l’interessato, con ripercussioni anche dal profilo psichico, il patrocinatore dell’insorgente ha concluso che lo stesso non possa che essere considerato completamente inabile al lavoro, con conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità (doc. I).

                               1.4.   In data 20 luglio 2020 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + bis).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del __________ del 22 luglio 2020 ad essa allegata (doc. VI/1), ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.6.   In data 25 agosto 2020 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, a comprova della gravità dello stato di salute dell’interessato, il quale riscontra difficoltà anche nelle più banali attività quotidiane.

                                         Il legale ha, poi, evidenziato che “resta incomprensibile e senza risposta alcuna quali siano le possibilità di lavoro realmente percorribili” dall’assicurato, non avendo l’amministrazione indicato “dei settori o posti di lavoro concreti, idonei, medicalmente esigibili e ragionevoli” (doc. VIII + N-P).

                               1.7.   Con osservazioni del 25 settembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione impugnata, anche alla luce della più recente presa di posizione del 25 settembre 2020 da parte degli specialisti del __________ (cfr. doc. XII + 1).

                               1.8.   In data 12 ottobre 2020 il legale dell’insorgente ha confermato integralmente le richieste ricorsuali (doc. XIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valevano fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte, dopo avere ribadito che un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità, ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre 2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo 2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI, art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto successo. In base ai risultati potrà decidere se

ridurre o rifiutare le prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.

                               2.3.   Al fine di accertare la situazione medica dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del __________.

                                         Dal referto peritale 21 ottobre 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “lombalgie con componente irradiante alle estremità inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto di vista neurologico senza deficit neurologici associati”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa quelle di “tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli e alla generalizzazione di una sintomatologia dolorosa cronica; obesità con BMI 33 kg/m²; dislipidemia non in trattamento; nota malattia da reflusso gastroesofageo, accenno di ernia iatale assiale con/su: in atto terapia di eradicazione di H. Pylori, leucocitosi; tabagismo cronico” (doc. 84).

                                         Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurato globalmente abile al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività di magazziniere/addetto al riempimento scaffali (inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro), ma abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di aprile 2019 (doc. 84 pag. 29).

                                         In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 23 dicembre 2019 di rifiuto delle prestazioni (cfr. doc. 93), il patrocinatore dell’interessato ha trasmesso ulteriore documentazione medica, a dimostrazione della totale inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. 99).

                                         Interpellato in merito, nelle annotazioni del 13 marzo 2020 il dr. __________ del SMR ha reputato indispensabile sottoporre tale documentazione medica al vaglio degli specialisti del __________ (cfr. doc. 101).

                                         Questi ultimi, nel complemento del 29 aprile 2020, hanno integralmente confermato la correttezza delle conclusioni peritali, fornendo le seguenti motivazioni:

" (…) Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________, che con i loro rapporti medici (allegati) ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 7.4.2020 scrive:

“le rispondo quanto segue: ricordo di avere visitato questo sopramenzionato assicurato su incarico del __________ in data 1.4.2018 con mia perizia del 3.4.2019.

Mi si chiede di prendere posizione sulla valutazione medica della dr.ssa __________, del 8 novembre 2019 che ho letto.

Essa ritorna sulle diagnosi note. Segnala un miglioramento dei disturbi dell’assicurato con fisioterapia in acqua. Fatto questo che mi rallegra. Si tratta in effetti di terapie che a mio modo di vedere si orientano molto di più verso un quadro di tipo fibromialgico che non per terapie specifiche riguardanti i disturbi elencati alla colonna lombare. Questo non fa che rafforzare la valutazione peritale da me eseguita nel mese di aprile 2019.

Per quanto riguarda il rapporto dell’avv. __________ ricordo che nell’elenco delle mie diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa avevo menzionato le problematiche alla colonna lombare con la diagnosi di lombalgie con componente irradiante alle estremità inferiori su discopatia L5-S1 e in minor misura L4-L5.

Avevo tenuto in considerazione le limitazioni provocate da queste patologie, soprattutto per quanto riguarda attività particolarmente pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale e l’avevo ritenuto limitato nell’alzare dei pesi superiori ai 15 kg ripetutamente.

Mi sembra quindi di avere tenuto in conto in modo determinante di queste patologie degenerative alla colonna vertebrale nella valutazione diagnostica e nella valutazione delle limitazioni funzionali.

Le conclusioni alle quali giunge l’avv. RA 1, di assegnare un’incapacità lavorativa globale a questo assicurato, non corrisponde alle mie valutazioni dal punto di vista medico.

Tenendo in considerazione questi nuovi rapporti inoltrati ritengo che non vi siano degli aspetti di nuova insorgenza, durante questo ultimo anno, di entità tale da modificare la capacità lavorativa da me determinata nella mia valutazione peritale del 3 aprile 2019.”

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 3.4.2020 scrive:

“in riferimento alla pratica di questo Assicurato, ho preso atto della nuova documentazione pervenuta.

Ricordo che il paziente è stato valutato dal punto di vista neurologico il 9 aprile 2019 nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Si era giunti, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, alla diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa di: sindrome lombovertebrale cronica senza deficit neurologici associati.

Abbiamo ora a disposizione una valutazione del Centro __________ all’Ospedale __________ di __________ datata 8.11.2019. Viene posta quale diagnosi principale quella di: sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e L5/S1. Si citano dolori lombari bassi cronici con irradiazione pseudoradicolare in entrambe le gambe da plurimi anni. Vengono elencate le misure terapeutiche già tentate tra cui somministrazione intradiscale di ozono e Kenacort, infiltrazioni periradicolari a vari livelli (L5, L4 a sinistra, S1 a destra), sedute di PENS con beneficio di breve durata, tentativo di terapia con Lyrica con scarsa osservanza, tolleranza mediocre ed efficacia relativa; non si erano constatate indicazioni per trattamenti operatori. Alla valutazione clinica è descritta una marcia fluida, senza segni di zoppia e senza deficit di forza o sensibilità. Nelle conclusioni si riferisce che vi è stato un reale beneficio di sedute di fisioterapia in acqua: si propone perciò di proseguire con esercizi di piscina anche in modo autonomo. Si prevede un controllo in febbraio 2020.

Abbiamo anche una lettera dello studio legale RA 1, redatta dall’avv. RA 1, del 28.2.2020. Vengono riassunti gli atti medici. A proposito dei vari documenti nel testo vengono riportate numerose osservazioni e tratte conclusioni di competenza medica che non sono giustificabili. A pagina 3 del documento si parla di bulging discale, affermando che “rappresenta in un discreto numero di casi un preludio ad un’ernia del disco (o ernia discale)”: il reperto radiologico di bulging è molto frequente e di per sé non ha conseguenze pratiche ma deve essere integrato nell’ambito del contesto clinico. Non è giustificato affermare che un bulging “non curato con le giuste terapie può sfociare in un’ernia discale”: non vi sono “giuste terapie” che garantiscano di non avere un’ernia discale (con o senza bulging agli esami neuroradiologici), né la gravità radiologica del bulging correla in modo univoco con sintomi e rischio di ev. deficit neurologici.

Il trattamento con Lyrica viene spesso proposto nell’ambito di dolori cronici: ciò non è sicuramente un indicatore “della portata complessa del caso”, come scritto dall’Avvocato: da notare che, come è riportato nel rapporto del 9.11.2019 del Centro __________, il trattamento con Lyrica è stato assunto con “osservanza scarsa”, dunque in modo non regolare. Comunque il paziente non ha mai presentato dolori chiaramente neuropatici e si è trattato, come spesso accade, di un tentativo terapeutico ex juvantibus, che non è sfociato in un miglioramento e che è stato perciò sospeso.

Inoltre si deve notare che nell’ultimo rapporto della dr.ssa __________ del Centro __________ di __________ è descritto “un reale beneficio di queste sedute di fisioterapia in acqua”, la marcia del paziente è descritta come fluida e senza segni di zoppia. Dunque la situazione, almeno secondo quanto descritto in quel rapporto, sembra abbastanza favorevole e in tutti i casi senza nuovi elementi neurologici.

Per quel che riguarda la valutazione neurologica del 9 aprile 2019, questa era concentrata sugli aspetti di competenza di questa specialità e cioè sull’eventuale presenza di deficit radicolari che, come riportato anche nel documento dell’Avvocato, non erano presenti. La sintomatologia dolorosa lombare è stata dunque valutata in ambito reumatologico mentre per quel che riguarda gli aspetti di competenza strettamente neurologica non vi erano elementi ulteriori da aggiungere all’incapacità lavorativa definita dal reumatologo del 50% nell’attività da ultimo effettuata dall’assicurato.

Concludendo, anche la documentazione più recente pervenuta non contiene dunque elementi rilevanti per quel che riguarda la valutazione neurologica e di conseguenza posso confermare la mia valutazione dell’11.4.2019.”

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 6.4.2020 scrive:

“ho preso visione della documentazione medica e del rappresentante legale dell’A. acclusa alla tua lettera del 2.4.2020 senza rilevare elementi di pertinenza e rilevanza psichiatrica tali da modificare quanto da me riportato nell’elaborato peritale inserito nella perizia __________ del 21.10.2019.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata presso __________ di __________.” (Doc. 105)

                               2.4.   In sede ricorsuale, il legale dell’assicurato ha contestato la valutazione del __________, posta a fondamento della decisione impugnata, presentando in particolare, a comprova delle proprie pretese, un referto del 23 giugno 2020 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna generale, la quale, dopo avere elencato le patologie che affliggono l’interessato, ha osservato:

" (…) Segnalo che il summenzionato paziente presenta una lombosciatalgia persistente refrattaria alle terapie infiltrative e che pregiudicano un’attività lavorativa con stazione eretta o una posizione seduta a lungo termine per via delle algie che affliggono il paziente. Come già sottolineato dai precedenti colleghi della terapia del dolore e della neurochirurgia dell’Ospedale __________, il paziente è stato già sottoposto a plurime cure infiltrative e terapie farmacologiche senza tuttavia alcun beneficio. Il paziente si è sottoposto inoltre ad altri approcci terapeutici come fisioterapia senza tuttavia nessun beneficio e quindi risulta difficile stabilire quale attività lavorativa possa svolgere e se possa svolgere un’attività lavorativa. Lascio quindi agli specialisti della terapia del dolore e ai neurochirurghi che l’hanno in cura valutare l’ulteriore procedere per quanto riguarda la reintegrazione lavorativa di tale paziente.” (Doc. E)

Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla documentazione medica prodotta unitamente al ricorso, con complemento peritale del 22 luglio 2020, gli specialisti del __________ hanno rilevato che:

" In riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata presso il __________ di __________, ci ha inviato il rapporto medico della dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, del 23.6.2020, chiedendo di esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione tale documentazione al nostro consulente dr. med. __________, che con il suo rapporto medico del 9.7.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 9.7.2020, scrive:

“Ho ricevuto la sua lettera del 7.7.2020. Mi chiede di prendere posizione su ulteriori documentazioni mediche inoltrate dall’assicurato, in particolar modo la lettera della collega dr.ssa med. __________ del 23.06.2020.

Essa elenca le diagnosi già peraltro conosciute.

Non ho riscontrato nuove indagini o valutazioni specialistiche inerenti alle varie problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. Si tratta di patologie peraltro già espresse nella mia valutazione peritale del 3.4.2019.

A distanza di un anno si ha l’impressione che la situazione dell’assicurato sia rimasta stazionaria e non richieda ulteriori valutazioni in merito. In particolar modo non vi sono indizi per modificare le limitazioni funzionali da me determinate e la capacità lavorativa.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ del 21.10.2019.” (Doc. VI/1)

                                         L’assicurato ha poi prodotto ulteriore documentazione medica e meglio:

-       Referto del 2 luglio 2020 della dr.ssa __________, Capoclinica del Centro __________ del __________, nel quale, dopo avere indicato le diagnosi, l’anamnesi, l’esame clinico e gli esami svolti, ha osservato:

" (…)

Impressione e procedere

Purtroppo finora i diversi trattamenti intrapresi non hanno portato un miglioramento al paziente, molto limitato nella sua vita quotidiana da questi dolori cronici.

Ritengo indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua appena sarà possibile, finora sola terapia che ha portato qualche beneficio al paziente. Infine il paziente mi ha confermato la sua intenzione di essere seguito da una dietista.

Rivedrò il paziente a distanza, se lo desidera.” (Doc. O)

-       Referto del 20 agosto 2020 della dr.ssa __________, del seguente tenore:

" In riferimento ai documenti richiesti al paziente per la valutazione del proprio caso, segnalo che il sig. RI 1 da diversi anni soffre di una sindrome lombospondilogena acuta con frequenti esacerbazioni, già valutato plurime volte dal neurochirurgo e dai colleghi della terapia del dolore che non avevano posto indicazione ad un intervento chirurgico ma a terapia conservativa con infiltrazioni.

Il paziente si è sottoposto a innumerevoli sedute fisioterapiche senza tuttavia gran beneficio ed ha assunto terapia antalgica anti-infiammatoria e analgesica con parziale beneficio. Il paziente descrive una limitazione della propria attività quotidiana con difficoltà alla stazione eretta per più di 4 ore al giorno e con frequenti dolori alla radice degli arti e alla colonna lombare. È limitato nella quotidianità per quanto riguarda l’igiene e la capacità di effettuare lavori domestici, ciò influisce nettamente sulla sua qualità di vita. Il sig. RI 1 non riesce a sollevare più di 15 kg senza presentare conseguenze a livello della colonna lombare e non riesce a reiterare movimenti dell’estensione della colonna.

L’ultima valutazione presso la terapia del dolore con la dr.ssa __________ oggettivava le difficoltà del paziente nelle proprie attività quotidiane e nella limitazione funzionale della propria colonna lombare motivo per cui la dr.ssa riteneva indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua. Lascio quindi a voi valutare con gli specialisti che hanno seguito il caso del sig. RI 1 l’attuale situazione clinica. Ritengo improbabile una ripresa dell’attività lavorativa al 100% e lascio quindi di valutare agli specialisti le indicazioni adeguate.” (Doc. P)

Con presa di posizione del 25 settembre 2020, su richiesta dell’Ufficio AI, gli specialisti del __________ si sono così espressi riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in corso di causa dall’interessato:

" In riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 21.10.2019 effettuata presso il __________ di __________, ci ha inviato il rapporto medico della dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, del 20.08.2020 e il rapporto medico della dr.ssa med. __________, capo clinica, Centro __________, Ospedale __________ di __________, sede __________, del 2.7.2020 (prodotti nell’ambito del ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, a Lugano), chiedendo di esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente dr. med. __________, specialista in reumatologia, a __________, che con il suo rapporto medico del 17.9.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 17.09.2020 scrive:

“rispondo in merito alla sua lettera del 28.08.2020, che mi chiede di prendere posizione sulla nuova documentazione inoltrata dall’assicurato, in particolar modo la lettera del medico curante del 20.08.2020 dr.ssa med. __________ e la lettera della valutazione nell’ambito della terapia del dolore della dr.ssa med. __________ del 2.07.2020.

Ricordo a questo proposito di aver eseguito una valutazione peritale in questo assicurato in data 3.4.2019.

Ho poi risposto ad ulteriori richieste di precisazioni e commenti con una lettera del 7.4.2020 e ulteriore lettera del 20.7.2020.

Riscontro quindi un’evoluzione cronica dei disturbi di questo assicurato, già valutato a più riprese nell’ambito della terapia del dolore e anche in ambito neurochirurgico.

Ricordo a questo proposito già le valutazioni avvenute dal dr. med. __________ nell’ottobre 2015. Non vi sono state durante tutti questi anni delle modifiche sostanziali per quanto riguarda i reperti radiologici riscontrati e anche per quanto riguarda l’evoluzione della sintomatologia dolorosa.

Come già in precedenza, la dr.ssa med. __________ presso il centro __________ dell’Ospedale __________ di __________, ha posto le diagnosi di una sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e L5/S1. Ritorna sulle terapie eseguite finora con scarso risultato. Ritorna su un esame di RM della colonna lombare eseguito in data 26.10.2018 e conosciuto. Essa segnala come l’assicurato nel momento della visita in data 2.07.2020, abbia segnalato una situazione a livello dei dolori della schiena praticamente invariata. Essa ha quindi rinunciato all’esecuzione di nuove indagini radiologiche e anche per quanto riguarda l’approccio terapeutico, ha consigliato della ginnastica in acqua senza ulteriori indicazioni per eventuali interventi infiltrativi o nell’ambito della terapia del dolore.

Si tratta quindi di un’evoluzione costante e cronica di una sintomatologia dolorosa già valutata nella mia perizia del 3.4.2019.

Non vi sono nuovi aspetti che portino a modificare quella che è stata la mia valutazione peritale di allora. Il decorso rafforza quindi le diagnosi da me poste allora. Non vi sono quindi sostanziali modifiche per quanto riguarda le mie valutazioni nell’ambito delle limitazioni funzionali e della capacità lavorativa.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.09.2019 effettuata presso il __________ di __________.” (Doc. XII/1)

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare del __________ del 21 ottobre 2019 (doc. 84), condivisa dal SMR e poi confermata dagli stessi periti attraverso i complementi del __________ del 29 aprile 2020 (doc. 105), del 22 luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020 (doc. XII/1). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         In effetti, questo Tribunale non può che constatare come gli specialisti del __________ si siano espressi riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esprimendo una valutazione accurata e complessiva, la quale, tenendo conto dell’insieme dei limiti funzionali dell’interessato, è giunta alla conclusione di una piena abilità lavorativa in attività adeguate.

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il __________, anche soprattutto alla luce delle successive prese di posizione con le quali gli specialisti del __________ hanno puntualmente analizzato la documentazione medica prodotta dall’assicurato per tentare di metterne in dubbio l’affidabilità, ritenendola priva di elementi oggettivi in grado di poterle modificare.

                                         Come illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte dagli specialisti del __________ nei complementi del 29 aprile 2020, del 22 luglio 2020 e del 15 settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.) – i consulenti in neurologia, psichiatria e reumatologia del __________ hanno potuto prendere conoscenza delle varie refertazioni mediche prodotte, rispettivamente delle critiche espresse dal patrocinatore dell’assicurato nei riguardi delle conclusioni peritali, rivendicando la presunta totale inabilità lavorativa dell’insorgente, considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 105).

                                         Il dr. __________, in special modo - stante la natura reumatologica prevalentemente rilevante delle affezioni che interessano l’assicurato - ha a più riprese confermato la correttezza del proprio apprezzamento peritale, non rimesso in discussione dalla documentazione medica successiva, con la quale, di fatto, è stata ribadita la cronicità della sintomatologia dolorosa, senza una sostanziale modifica dei reperti radiologici, delle diagnosi e delle relative limitazioni funzionali da esse derivanti (cfr. doc. XII/1).

Il TCA reputa le precisazioni del dr. __________, in particolare, e degli specialisti del __________ in generale, riportate nei complementi del 29 aprile 2020 (doc. 105), del 22 luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020 (doc. XII/1), convincenti, esaustive e pertanto condivisibili.

                                         Va, inoltre, rilevato che gran parte delle critiche sollevate nella prima parte del ricorso concernono la valutazione delle patologie dell’interessato e della conseguente capacità lavorativa residua effettuata al momento della prima domanda di prestazioni del 2016, già oggetto della decisione di rifiuto delle prestazioni del 25 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Non vi è, quindi, motivo per ritornare sulla questione.

Il fatto, poi, che l’assicurato presenti dei dolori lombari invalidanti, pure sottolineato con forza nel ricorso, è stato adeguatamente preso in considerazione dagli specialisti del __________, ponendo proprio quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “lombalgie con componente irradiante alle estremità inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto di vista neurologico senza deficit neurologici associati” e, conseguentemente, reputando l’interessato inabile nelle professioni di carattere pesante.

Altrettanto priva di fondamento la critica ricorsuale inerente alla necessità di un approfondimento peritale, posto che nell’ambito della perizia del __________ è stata stralciata la disciplina della neurochirurgia.

                                         A tale riguardo, va rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208 (cfr. anche sentenza 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, consid. 5.2), il TF ha già avuto modo di affermare:

" (…)

4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai sensi dell'art. 44 LPGA (cfr. Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag. 438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede, valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

                                         Nel caso di specie, la disciplina della neurochirurgia è stata stralciata in quanto non ritenuta indispensabile per la completezza della valutazione peritale pluridisciplinare da parte dello stesso __________, dopo discussione con i medici del SMR, così come risulta dal messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2019 del dr. __________ (cfr. doc. 77).

Da notare che, comunque, come ricordato sopra, le patologie somatiche dell’interessato sono state compiutamente vagliate sia dal profilo neurologico, che da quello reumatologico, e che i singoli consulti, ivi compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento medico globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque, non può essere rimproverato alcunché ai periti del __________.

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come l’interessato sia impossibilitato a trovare un’attività lavorativa, in quanto privo di una formazione e viste le sue numerose patologie (cfr. doc. I).

                                         A proposito di queste difficoltà nel riuscire a reperire un’attività lavorativa, il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non all’AI.

                                         In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________, fatta propria anche dal SMR, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che all’assicurato vada riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nelle attività pesanti, ma una capacità lavorativa medico-teorica piena in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                         Va, inoltre, rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

                               2.7.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del rapporto del consulente professionale del 20 dicembre 2019 (doc. 88), così come risulta dalla decisione contestata.

                                         Per il reddito da valido l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali statistici afferenti al precedente settore di attività nella logistica dell’assicurato (RSS, valore federale, ramo 49-53, uomo, attività semplici e ripetitive), fissandolo in fr. 67’394.- (cfr. pag. 390 incarto AI; doc. 93; doc. 107).

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che correttamente l’amministrazione si è basata sui dati statistici relativi al settore “49-53: trasporti e magazzinaggio”, ritenuto come al momento della domanda di prestazioni l’interessato era al beneficio di indennità di disoccupazione.

                                         Dai dati statistici in questione, per il 2016, emerge un reddito di fr. 5’456 mensili con riferimento a 40 ore settimanali, da adeguare alla durata normale del lavoro nel settore (42.4), per un totale di fr. 69'400, che aggiornati al 2018 portano ad un reddito di fr. 69’608.

                                         Per quanto riguarda invece il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

                                         Ha preso quindi in considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un importo di fr. 67'148.20 conseguibili nel 2016 da personale maschile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore mediano nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (5'367.55 per 12 mesi e riportato alle 41.7 h/sett.).

                                         Stante quindi una capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido nel 2018 è stato fissato a fr. 67'393.83.

                                         Inoltre, in applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro l’amministrazione ha operato una deduzione del 10% sul salario statistico (5% per il fattore “attività leggere” e 5% “per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”), fissandolo quindi a fr. 60'654.40.

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questo giudice ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore, peraltro neppure postulata dal ricorrente.

                                         Tale soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).

                                         Ritenuto quindi un reddito da valido, come detto, di fr. 69’608 e da invalido di fr. 60'654, si ottiene un grado d’invalidità del 12.9%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., percentuale che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurato una rendita d’invalidità.

                                         La decisione contestata va quindi confermata e il ricorso respinto.

                                         All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         Va, inoltre, osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha precisato di essere a disposizione - come risulta anche dal rapporto del consulente IP - qualora l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di sostegno al collocamento.

                               2.9.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa (cfr. doc. I, nel quale ha precisato che la richiesta concerne il periodo “a partire dal 31 gennaio 2020”, ossia dal momento della contestazione del progetto di decisione del 23 dicembre 2019).

                                         Ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017, consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid. 4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

                             2.10.   Nella più volte citata DTF 132 V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui, oltre alla relativa complessità della fattispecie, si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

                                         Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TF ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, il TF ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)”.

Con sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio 2015 con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso, in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che, nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2 non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

                                         Con sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, pubblicata in SVR 2/2020 IV Nr. 10, il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ritenendo non dati i presupposti.

                                         Cfr. anche le sentenze 32.2018.55 del 4 marzo 2019; 32.2018.218 del 14 ottobre 2019 e 32.2019.117 del 27 aprile 2020 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

                             2.11.   Nell’evenienza concreta dalle tavole processuali emerge che l’interessato, personalmente, il 13 luglio 2018 ha segnalato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute (cfr. doc. 53) e, rispondendo all’amministrazione, in data 30 luglio 2018 ha provveduto ad inoltrare la documentazione medica a supporto della propria nuova richiesta di prestazioni (cfr. doc. 54).

                                         Inoltre, in data 18 settembre 2018 l’assicurato, sempre personalmente, ha informato l’UAI riguardo alla propria situazione lavorativa (indicando di avere ricevuto delle indennità di malattia fino al 12 giugno 2016, seguite, poi, dalle indennità di disoccupazione fino a febbraio 2018, cfr. doc. 63).

                                         Sulla base della documentazione medica prodotta i medici del SMR, dr. med. __________ e il dr. med. __________, hanno ritenuto dati i presupposti per sottoporre il caso ad una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 67).

                                         Dagli atti risulta, anche, che l’assicurato ha telefonicamente sollecitato la propria pratica (cfr. doc. 82).

                                         Dopo il progetto di decisione il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto, ed ottenuto (cfr. doc. 98), l’incarto AI.

                                         In data 28 febbraio 2020 l’avv. RA 1 ha presentato le osservazioni al progetto di decisione, contestando gli accertamenti peritali svolti dal __________ e sostenendo che l’assicurato è completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 99)

                             2.12.   Chiamato a stabilire se l’interessato necessitava della rappresentanza di un avvocato patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere negativamente.

                                         Il ricorrente avrebbe, infatti, potuto gestire la pratica autonomamente oppure far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale.

                                         Egli ha, difatti, inoltrato autonomamente all’UAI la notifica del peggioramento del suo stato di salute, producendo poi la documentazione medica necessaria per sostanziare la propria richiesta.

                                         Con le osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha contestato la correttezza della perizia del __________.

                                         Come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).

                                         Nel caso di specie si trattava in sostanza di produrre certificati medici dei curanti atti a contestare la perizia pluridisciplinare __________ ordinata dall’AI. Ora, il ricorrente ha dimostrato di sapersi destreggiare con le questioni amministrative, notificando il peggioramento dello stato di salute ed allegando documentazione medica che ha dato avvio alla nuova procedura di valutazione del diritto a prestazioni.

                                         Dopo l’inoltro delle osservazioni del rappresentante legale, l’amministrazione ha interpellato i periti del __________ e ha emesso la decisione senza esperire ulteriori particolari accertamenti.

                                         Il ruolo del rappresentante legale, in concreto, si è in sostanza limitato, nel merito, a contestare la decisione dell’UAI e, in particolare, gli aspetti medici approfonditi in sede peritale __________.

                                         In un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2; SVR 2/2020 IV Nr. 10).

Nel caso di specie, non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di produrre, semmai, una presa di posizione dei curanti atta contestare la perizia pluridisciplinare ordinata dall’amministrazione.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo difetto questa condizione.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa va, pertanto, respinta.

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.

                                         Quest’ultimo ha chiesto, tuttavia, di essere messo la beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STF del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

                             2.14.   Nel caso di specie, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. Vbis) emerge che il ricorrente, coniugato e padre di due figli, non ha entrata personale alcuna.

                                         Egli può contare unicamente sullo stipendio della moglie, dipendente dell’agenzia __________, pari a fr. 5’005 mensili (inclusi AF e quota tredicesima). Egli ha negato, inoltre, di possedere della sostanza (doc. Vbis).

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 800 per i due figli, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF, per un totale di fr. 2’500.

                                                                            Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

                                     Bisogna, poi, computare il canone di locazione e spese accessorie di fr. 1'342.30 al mese; il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a, dedotti i sussidi di fr. 607.70, fr. 653.70 mensili per tutta la famiglia, e le imposte (doc. Vbis).

                                     Si ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 4’572.50.

                                         Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 375.--/625.--, conformemente a quanto stabilito dal TF nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

                                         L’insorgente presenta, nel primo caso, un’eccedenza di fr. 57.50 mensili e, nel secondo, un ammanco di fr. 192.50 mensili.

                                         In simili condizioni egli può essere ritenuto indigente.

                                         Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2020 32.2020.72 — Swissrulings