Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2020 32.2020.46

October 28, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,146 words·~36 min·6

Summary

Decisione di non entrata nel merito di nuova domanda e rifiuto dell'AG in fase amministrativa. Decisione confermata ma rinvio atti, su proposta dell'UAI, per valutare nuovi atti medici alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. Rifiutata concessione dell'AG

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.46   FC

Lugano 28 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2020 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da:   RA 2    

contro  

la decisione del 2 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Per decisione 17 novembre 2017 l’Ufficio AI, esperiti i necessari accertamenti medici, ha respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1, nato nel 1966, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%.

                               1.2.   Preceduta dall’invio di uno scritto dell’11 novembre 2019 del dr. __________, internista, il 20 gennaio 2020 l’assicurato, tramite il curatore signor RA 1, ha presentato una nuova domanda di prestazioni, allegando di essere sofferente di depressione, pregresso uso di stupefacenti, abuso etilico e trattamento terapeutico di metadone (doc. AI 42).

                               1.3.   Con decisione 2 marzo 2020, preceduta da un progetto del 23 gennaio 2020 – seguito dall’”opposizione” dell’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’entrata nel merito della domanda, l’attribuzione di una rendita intera e la concessione dell’assistenza giudiziaria e allegando nuovamente il rapporto del curante dell’11 novembre 2019 – l’amministrazione non è entrata in materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurato non avesse apportato nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito con decisione del 17 novembre 2017. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria considerato come l’intervento di un rappresentante legale non fosse giustificato. 

                               1.4.   Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 2, postulando l’annullamento del provvedimento e l’entrata nel merito della domanda di prestazioni al fine di esperire i necessari accertamenti, allegando nuova documentazione medica. Rimprovera in particolare all’Ufficio AI di non aver esperito i necessari accertamenti medici, nemmeno in occasione della resa della precedente decisione di diniego del 2017, di non aver tenuto conto della nuova giurisprudenza in materia di tossicodipendenze, e sottolinea il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata non senza evidenziare che “la nuova documentazione medica annessa al ricorso indica, oltre le problematiche note, anche diagnosi somatiche in precedenza non indicate. Tale nuova documentazione va considerata quale nuova domanda”.

                               1.6.   Con replica del 28 maggio 2020 l’assicurato, sempre tramite il suo legale, si è riconfermato nelle sue domande e allegazioni postulando l’entrata nel merito della domanda di prestazioni e ribadendo che lo stato di salute dell’assicurato non è mai stato accertato dall’AI (doc. VII). Con osservazioni del 15 giugno 2020 l’amministrazione si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del gravame (doc. IX).

considerato                    in diritto

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame –  essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). Le censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia, sono quindi irricevibili (cfr. ancora in seguito al consid. 2.11).     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito  che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

                                2.5   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

                               2.6.   Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

                               2.7.   Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

                               2.8.   Con decisione del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato considerato come dalla documentazione assicurativa acquisita agli atti risultava che il danno alla salute aveva comportato un’incapacità lavorativa e di conseguenza di guadagno per un periodo di tempo inferiore all’anno, e meglio dal 14 agosto 2016 al 3 luglio 2017, mentre che dal 4 luglio 2017 l’interessato andava nuovamente ritenuto abile in misura completa. L’amministrazione si era in particolare fondata, dal profilo medico, sugli atti richiamati dall’assicuratore malattia, __________, e meglio su una prima perizia psichiatrica eseguita il 24 novembre 2016 dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente non sta usando la sostanza, episodio depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1), dipendenza da oppioidi attualmente in regime di mantenimento con metadone (ICD-10 F11.22)” aveva osservato come l’assicurato, già noto per una sindrome depressiva ricorrente, aveva sviluppato tre episodi depressivi, con  tono dell’umore lievemente deflesso senza idee suicidali attive o passive e capacità di flessibilità lievemente diminuita. Di conseguenza, aveva concluso che l’assicurato era da considerare inabile al 50%, ma con ripresa della capacità completa al più tardi dal 1. gennaio 2017 (doc. assic. malattia 8). Considerata una nuova degenza dell’assicurato presso la clinica __________ nel febbraio 2017, con attestazione di inabilità lavorativa dal 10 febbraio al 18 aprile 2017, la dr.ssa __________ ha effettuato una nuova valutazione peritale con rapporto del 7 luglio 2017, nel quale, poste le diagnosi di “dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, ha osservato che l’assicurato aveva ripreso ad abusare di sostanze alcoliche con sviluppo di nuova deflessione timica. A livello oggettivo l'assicurato presentava un tono dell'umore lievemente deflesso senza idee suicidali attive o passive; non presentava segni di ansia al colloquio né deficit cognitivi né disturbi psicotici. Al di là delle diagnosi categoriali l'assicurato non presentava deficit delle funzioni dell'lo né dell'assertività, del giudizio, della flessibilità, della persistenza e della relazione con gli altri da inficiare la capacità lavorativa. Ha quindi concluso che dal lato psichiatrico l’inabilità lavorativa non era giustificata, l’assicurato essendo da considerare da subito abile al 100% (doc. Assic. Malattia 17).

                                         Alla luce della valutazione peritale l’amministrazione ha reso il progetto di decisione del 28 luglio 2017. L’assicurato ha quindi fatto pervenire un rapporto di dimissione del 14 novembre 2017 della __________, seguente ad una degenza dal 14 agosto al 18 ottobre 2017, per le diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10 F33.1), disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza (ICD-10 F10.2)”. Sottoposto tale rapporto al medico SMR, per il quale “la situazione clinica non è cambiata rispetto a quanto valutato e riportato poi nel progetto di decisione. IL100% solo per il periodo di degenza” (Annotazione 17 novembre 2017, doc. AI 34), mediante decisione del 17 novembre 2017 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuta un'inabilità lavorativa limitata al periodo dal 14 agosto 2016 al 3 luglio 2017, e quindi inferiore all’anno, con ripresa totale dell’abilità dal 4 luglio 2017 (doc. AI 36).

                                         Tale decisione è crescita incontestata in giudicato.

                               2.9.   Nel gennaio 2020 l’assicurato, assistito dal curatore, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Nell’allegato scritto dell’11 novembre 2019 il curante dr. __________ ha riferito di seguire da anni l’assicurato nell’ambito di un abuso di stupefacenti, benzodiazepine, e di alcolici, e che l’assicurato dal 1993 era in terapia sostitutiva con metadone, con la diagnosi di “depressione con pregresso uso di stupefacenti e occasionale abuso etilico, in trattamento terapeutico di metadone” (doc. AI 39). 

                                         L’UAI, con progetto di decisione del 23 gennaio 2020, ha preavvisato all’assicurato la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, accordando la possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali osservazioni o chiedere delle informazioni complementari (doc. AI 43).

                                         Tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha formulato le sue osservazioni chiedendo di entrare nel merito della richiesta, senza produrre nuova documentazione medica (doc. AI 44).

                                         Con il provvedimento contestato del 2 marzo 2020 l’amministrazione ha quindi confermato il progetto di decisione.

                                         Davanti al TCA l’avv. RA 2 ha prodotto documentazione già agli atti oltre ad una nuova certificazione del dr. __________ dell’11 marzo 2020, attestante quanto segue:

"  Egregio avvocato RA 2,

dopo aver ricevuto lo svincolo del segreto medico da parte del curatore Signor RA 1 e dal paziente, la informo sul decorso dello stato di salute dal 2017.

Ricovero presso la Clinica __________ dal 14 agosto al 1 8 ottobre 2017 a causa di Diagnosi (ICD-10. F33. 1) disturbo depressivo ricorrente con episodio di media gravità in atto ICD-10: F10.2 disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di alcool, sindrome da dipendenza

Nuovo ricovero sempre nella Clinica __________ dal 2 febbraio 2018 al 14 aprile 2018 con Diagnosi (ICD-10: F33.1) nuovo episodio di tipo depressivo di media gravità (ICD-10: F10.2) disturbi psichici comportamentali a causa di uso di alcool

Ricovero presso l'Ospedale __________ dal 22 luglio 2018 al 27 luglio 2018:

Diagnosi:

- coxartrosi sinistra

- insufficienza renale acuta

- rabdomiolisi su sforzo fisico

- epatopatia alcolica e HCV correlata

- pregressa tossicodipendenza in trattamento con Metadone

- etilismo cronico

-sindrome depressiva ricorrente

La comparsa di queste nuove patologie porteranno ad un peggioramento delle condizioni generali. In ultimo Consulto epatologico da parte del Dr. __________ constata una epatopatia cronica nota HCV correlata un peggioramento della fibrosi epatica che da livello F1 al fibroscan, passa al livello F2.

Come si evince dai vari rapporti di ricovero e consulti si può constatare che il paziente ha un peggioramento delle condizioni di salute.” (doc. D)

                                         Sono inoltre stati prodotti, oltre al già noto rapporto di dimissione 14 novembre 2017 __________ (consid. 2.9), un nuovo rapporto della stessa CPC del 18 aprile 2018 relativo ad un ricovero dal 2 febbraio al 12 aprile 2018, nel quale, confermate le diagnosi di  “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10 F33.1), disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza (ICD-10 F10.2)” si concludeva per un andamento clinico sostanzialmente buono, con costante progressivo e graduale miglioramento delle condizioni psico-fisiche e infine dimissione “in  considerazione del buon compenso psicopatologico e della prolungata astinenza da alcol” (doc. D). Sono pure stati prodotti un rapporto relativo ad un ricovero all’ospedale __________ dal 22 al 27 luglio 2018 per dolori agli arti inferiori (doc. D) e infine una certificazione dell’__________ riferito ad un controllo ambulatoriale con diagnosi di “Epatopatia cronica, alcool ed HCC correlata con: HCV-RNA negativo in st.d epatite C, Elevato consumo alcolico, attualmente riferito in riduzione, 60 gr. di alcool/die non quotidiani, Fibroscan del 03.10.2019 8.0 kPa compatibile con un livello F2 di fibrosi e CAP 380 dB/m compatibile con steatosi di grado elevato, Ecografia dell'addome del 03.10,2019 mostra epatomegalia, steatosi epatica di grado 3, splenomegalia lieve/moderata, In assenza di segni indiretti d'ipertensione portale” (doc. D).

                             2.10.   In concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 17 novembre 2017 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.

                                         In effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente sullo scritto dell’11 novembre 2019 al curatore dell’assicurato, nel quale il dr. __________ ha in sostanza brevemente ripreso le problematiche (abuso di stupefacenti, di benzodiazepine e di alcool) e le diagnosi (depressione) già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 17 novembre 2017, sulla base delle perizie della dr.ssa __________ del 24 novembre 2016 e 7 luglio 2017 e dell’annotazione del SMR del 17 novembre 2017, dai quali questo giudice non ha valido motivo per scostarsi. Il curante nemmeno ha addotto se ed eventualmente in che misura le patologie di cui era affetto l’assicurato e già approfonditamente valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante, influissero sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 39).

                                         Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, tale scarno certificato non riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal medico SMR, in particolare in occasione del rapporto finale del 17 novembre 2017 (doc. AI 34). In effetti in tale certificato il dr. __________ non evidenzia in alcun modo che sia intervenuto un peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente alla decisione di diniego del 17 novembre 2017.

                                         Tale documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento (cresciuto incontestato giudicato) del 17 novembre 2017, nel quale, sulla base delle menzionate perizie psichiatriche, le condizioni dell’assicurato erano state attentamente valutate per poi giungere alla conclusione di un’inabilità lavorativa dal 14 agosto 2016, con una ripresa completa dal 4 luglio 2017. Tali conclusioni risultano in questa sede vincolanti.

                                        Sia peraltro osservato che la citata certificazione del curante è l’unico atto medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, benché a quell’epoca rappresentato dal suo avvocato, non avendo prodotto documentazione medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli dall’amministrazione per formulare osservazioni e per produrre eventuali mezzi di prova al progetto di decisione del 23 gennaio 2020.

                                         In conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma.

                             2.11.   Solo dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi tardivamente, l’assicurato ha prodotto nuovi atti medici.

                                         Ora, come dianzi anticipato (consid. 2.7), secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.

                                         Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

                                         Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

                                         Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

                                         Nella fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e, quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente vertenza.

                                         La stessa, che riferisce dell’insorgenza di nuove problematiche somatiche, visto anche quanto proposto dall’amministrazione in sede di risposta, va trasmessa all’Ufficio AI affinché la esamini alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e valuti l’eventuale entrata in materia rispettivamente, nell’affermativa, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni.

                                         Infine, per quanto concerne la censura sollevata dal ricorrente per la quale la valutazione dell’amministrazione non avrebbe tenuto conto della più recente giurisprudenza in materia di dipendenze, va detto avantutto che la stessa risulta in ogni modo irricevibile non solo perché riguarda semmai la valutazione esperita dall’amministrazione e posta alla base della decisione del 17 novembre 2017, e quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per questo definitivo e vincolante, ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.2), se l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         A titolo abbondanziale va comunque detto che, come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la censura si avvera comunque infondata. In effetti, richiamata la dianzi esposta più recente prassi (cfr. al consid. 2.4) – con la quale, modificando la precedente giurisprudenza (secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio), per tutte le tossicomanie decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesce a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. DTF 137 V 210 consid. 5 e 6, 132 V 368 consid. 2.1; cfr. in esteso al consid. 2.4 che precede) – e premesso che in ogni modo la stessa nemmeno era ancora applicabile nel momento in cui è stata resa la decisione del 17 novembre 2017, nella fattispecie l’amministrazione, in occasione della menzionata decisione di diniego, ha in ogni modo tratto le sue conclusioni di inabilità lavorativa sulla base delle perizie psichiatriche della dr.ssa __________ che aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, escludendo quindi un’inabilità in assenza di rilevanti deficit delle funzioni dell'Io o dell'assertività, del giudizio, della flessibilità, della persistenza e della relazione con gli altri (doc. Assic. Malattia 17; cfr. al consid. 2.8 in esteso).

                             2.12.   In conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                                         Con la decisione contestata l’amministrazione ha anche rifiutato la concessione dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo, l’intervento del legale dell’assicurato non essendo stato ritenuto giustificato. Nel ricorso non risulta che tale aspetto sia stato espressamente contestato.

                                         Volendo tuttavia considerare litigioso anche questo rifiuto, va detto che non vi è motivo per distanziarsi da quanto deciso al riguardo dall’amministrazione e questo per i seguenti motivi.

                                         L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;  DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Richiamata la succitata severa giurisprudenza, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, rettamente l’amministrazione ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, tenuto conto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

                                         Pertanto giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato.

                                         Ne consegue che anche su questo punto la decisione impugnata va confermata.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                             2.14.   L’assicurato anche per questa sede ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         In casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione del 17 novembre 2017, con la quale la domanda di prestazioni dell’assicurato del maggio 2017 era stata respinta dopo attenta valutazione della documentazione medica, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di prestazioni, corredata da un unico e assai scarno certificato medico - quello del dr. __________ dell’11 novembre 2019 -, considerato come l’assicurato non avesse apportato, nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione del 23 gennaio 2020 - dal quale emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente un eventuale peggioramento delle sue condizioni - nuovi elementi medici atti a rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in giudicato. 

                                         Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           § Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2020.46 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2020 32.2020.46 — Swissrulings