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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.06.2020 32.2020.44

June 22, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,454 words·~7 min·3

Summary

Diritto alla rendita. Decisione amministrativa di diniego annullata dal TCA con rinvio per perizia psichiatrica

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.44   rg/gm

Lugano 22 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni  

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 18 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 18 febbraio 2020 l’Ufficio AI, dopo aver in particolare esperito accertamenti medici (tra cui in particolare una perizia psichiatrica rassegnata il 27 dicembre 2017) ed economici (valutazione delle capacità professionali e inchiesta per indipendenti), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2016, presentando l’assicurato un tasso d’invalidità non pensionabile (16%) determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

                                1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo nuova refertazione medica, rimprovera in particolare all’amministrazione di non aver considerato l’aggravamento della situazione invalidante successivamente alla valutazione psichiatrica peritale. Postula quindi il ritorno degli atti all’Ufficio AI per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base dell’annotazione 6 maggio 2020 con cui il medico SMR ha osservato che “Presa nozione della documentazione medica e visto anche il lungo tempo trascorso dall’ultima visita peritale (dicembre 2017), si rende opportuno procedere per il tramite di una perizia psichiatrica di decorso presso il __________ al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso del tempo” (V/1) – l’amministrazione postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e, dopo valutazione anche degli aspetti economici, per l’emissione di una nuova decisione.

                                         Invitato a voler esprimersi sulla proposta formulata da controparte, l‘insorgente, evidenziato come vi sia adesione da parte dell’amministrazione alle richieste ricorsuali, chiede l’assegnazione di ripetibili.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.3.   Nell’evenienza concreta, come sostenuto dal ricorrente e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame (rapporti medici 14 febbraio e 17 maggio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ sub doc. A/3-4, facenti stato di un evidente peggioramento - posteriormente alla valutazione peritale del dicembre 2017 della psichiatra dr.ssa __________ (in doc. AI 58) della sintomatologia algica, del quadro psicopatologico e dello stato psicofisico) vi è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla capacità lavorativa e di riflesso al guadagno dell’assicurato, la situazione medica va ulteriormente indagata tramite perizia psichiatrica di decorso che l’amministrazione intende affidare al __________.

                                         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

                                        In esito alla nuova istruttoria - che dovrà pure comprendere le necessarie nuove valutazioni degli aspetti economici - dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica.

                               2.4.   Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                         Patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 18 febbraio 2020 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La segretaria

giudice Raffaele Guffi                                          Stefania Cagni

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