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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2020 32.2020.4

August 12, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,092 words·~45 min·3

Summary

Con la decisione contestata l'UAI respinge la domanda di prestazioni in assenza di un'invalidità di grado pensionabile. il ricorrente contesta e produce nuovi atti medici, in particolare certificazioni psichiatriche. TCA conferma decisione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.4   FC

Lugano 12 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione dell’11 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1967, di professione orologiaio, nel maggio 2019, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli atti dall’assicurazione malattia, con decisione dell’11 dicembre 2019, confermativa di un progetto del 6 novembre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa dal gennaio 2019, ma una ripresa totale dell’abilità lavorativa, nella sua attività e in ogni attività adeguata, a decorrere dal 1. agosto 2019, e, quindi, l’assenza di un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (doc. AI IV/2).

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo documentazione medica e evidenziando di essere stato vittima di un infortunio ad una spalla nell’ottobre 2019. Il 14 gennaio 2020 ha fatto pervenire un ulteriore certificato del medico curante (doc. I, IV).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. V).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"  L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.   la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.   ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.    al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                        Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni del maggio 2019, con la quale l’assicurato lamentava un’inabilità lavorativa dal 17 gennaio 2019, l’Ufficio AI ha innanzitutto richiamato gli atti dall’assicuratore malattia, __________. Quest’ultima, sulla base degli accertamenti effettuati, ha riconosciuto all’assicurato le prestazioni per periodi di inabilità lavorativa completa dal 17 gennaio al 7 luglio 2019, quindi del 50% fino al 14 agosto 2019, momento a partire dal quale ha ritenuto una ripresa completa della capacità lavorativa (doc. AI pag. 70).

                                         Nell’incarto richiamato dalla __________ figura innanzitutto un certificato del 2 febbraio 2019 del medico curante dr. __________, internista, il quale, dopo aver riferito che l’assicurato presentava delle “reazioni neurovegetative con sudorazioni profuse ed attacchi di ansia, successivi alla comunicazione da parte del datore di lavoro di un cambiamento del contratto di lavoro”, poste le diagnosi di “sindrome da disadattamento, ICD 10 F43”, ha concluso che l’abilità lavorativa restava da valutare (doc. assic. malattia pag. 1). Il curante ha quindi attestato inabilità lavorative complete dal gennaio al 14 aprile 2019 (doc. assic. malattia pag. 1 e 5). A partire dal febbraio 2019 l’assicurato è quindi stato seguito a livello psicologico dallo psichiatra dr. __________ del Centro __________ di __________, il quale, con scritto 19 aprile 2019, attestata la presenza di “un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia”, ha confermato un’inabilità lavorativa completa (doc. assic. malattia pag. 13). Con scritto 29 maggio 2019 il medesimo psichiatra ha comunicato che l’assicurato presentava “sintomatologia ansioso depressiva compatibile con disturbo dell'adattamento con reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia, tuttora presenti. Attualmente assume paroxetina 40mg/die e mirtazapina 15 mg la sera (riferito aumento dell'astenia diurna con mirtazapina 30 mg), terapia modificata rispetto all’ultimo certificato a voi inviato. Attualmente persiste una inabilità lavorativa completa in paziente con prognosi tendenzialmente favorevole” (doc. assic. malattia pag. 17).

                                         La __________ ha quindi conferito un mandato peritale alla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, nella perizia del 24 marzo 2019, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)”, ha concluso ritenendo che l’assicurato “beneficiando delle misure terapeutiche prospettate, possa verosimilmente andare incontro ad un miglioramento che lo porterebbe, tra 4-6 settimane, al recupero completo della CL (eventualmente, qualora il rapporto oramai compromesso con il datore di lavoro non potrà più andare avanti ad una iscrizione presso la disoccupazione per una ricerca attiva di un nuovo lavoro).” (doc. assic. malattia pag. 20)

                                         La medesima perita si è nuovamente pronunciata, dopo nuova valutazione clinica, in data 28 giugno 2019. In tale valutazione, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) in evoluzione verso reazione depressiva prolungata”, ha concluso nel senso che le condizioni cliniche apparivano lievemente migliorate, concordando con lo psichiatra curante rispetto ad un rientro al Iavoro in misura del 50% dal 1. luglio 2019. Ha quindi giudicato l'assicurato inabile al lavoro in misura del 50% dal 1. luglio 2019, restando comunque controindicato, per motivi di salute l'attuale posto di lavoro. Inoltre, era da prevedere un recupero della capacità lavorativa completa nelle successive 4-6 settimane, ossia dal 15 agosto 2019 (doc. assic malattia pag. 25).

                                         Alla luce di questa valutazione peritale l’assicuratore malattia, con comunicazioni del 5 e 30 luglio 2019, ha comunicato all’assicurato che a partire dal 15 agosto 2019 andava ammessa una ripresa completa della capacità lavorativa, con conseguente sospensione dell’indennità giornaliera (doc. assic. malattia pag. 26 e 30).

                                         Considerato come il dr. __________ avesse in seguito certificato una totale inabilità per il mese di luglio 2019 (doc. assic. malattia pag. 29), la __________ ha dato mandato al dr. __________, psichiatra, di peritare l’assicurato. Con referto 3 agosto 2019, redatto dopo visita medico-specialistica psichiatrica ambulatoriale, l’esame degli atti, il perito, posta la diagnosi di “disturbo dell’adattamento in via di risoluzione (F43.22)”, ha concluso che era auspicabile la ripresa in tempi brevi di un’attività come quella precedentemente svolta già a partire dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 38).

                                         Alla luce di questa valutazione la __________ ha quindi confermato all’assicurato con scritti 8 agosto e 17 settembre 2019 la precedente presa di posizione, con interruzione delle indennità lavorative dal 1. agosto 2019 e questo malgrado le certificazioni della dr.ssa __________, psichiatra curante, attestante un’inabilità lavorativa per i mesi di agosto e settembre 2019 (doc. assic. malattia pag. 39, 40, 45, 46). Con scritto 3 ottobre 2019 il dr. __________ ha ulteriormente comunicato alla __________:

"  (…) In riferimento alla vostra richiesta del 17.09.2019 vi comunico quanto segue: Il paziente in questo momento è confuso, perso con umore deflesso, lamenta dall'inizio del 2009 una difficile situazione famigliare a partire da una malattia tumorale della moglie fino al loro divorzio nel 2015 per iniziativa della moglie stessa. Il paziente reagisce in modo regressivo al divorzio rifugiandosi nel cibo (avrebbe preso in 4 anni ben 40kg) e limitando sempre più la sua reattività e vitalità. In questo contesto fragilizzato subisce il licenziamento, allorquando era ancora convalescente da un'operazione al menisco.

Al momento attuale esaminato clinicamente e tramite testistica effettuata dalla Psicologa delegata Signora __________ (__________ che vi allego), presenta uno stato di prostrazione generale, senso di

sconforto e preoccupazione importante riguardo l'avvenire.

Vi è da specificare che il paziente aveva raggiunto una posizione professionale Importante in qualità di responsabile del controllo della produzione in una ditta di prodotti di orologeria. Un settore particolare dove i posti di lavoro non abbondano.

Dal racconto emerge un’immagine di sé compromessa, inadeguata e fragile come

ne testimonia lo screening di funzionamento dimensionale rilevato al DPA: l’immagine di sé appare alterata, i sentimenti sono essenzialmente negativi, le strategie comportamentali, sotto il peso della negatività, appaiono inefficaci.

L’area interpersonale appare meno compromessa mentre la capacità continuativa e intima nelle relazioni appare disorganizzata e negativa.

Il paziente presenta uno stato di malattia nell'ambito di un disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo che va monitorato e curato

tramite farmacoterapia e colloqui psicoterapici di sostegno.

Un’inabilità lavorativa per altri tre mesi è necessaria per ripristinare le sue risorse psichiche.” (inc. assic. malattia pag. 50)

                                         Questa presa di posizione è stata sottoposta al dr. __________, il quale, con scritto del 6 ottobre 2019, ha concluso che non vi erano “elementi clinici nuovi”, confermando quindi le conclusioni di cui al precedente rapporto del 3 agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 52).

                                         Con scritto 10 ottobre 2019 la __________ ha quindi ribadito la chiusura del caso a far tempo dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 54). Detta conclusione è stata confermata malgrado l’invio alla __________ di un ulteriore scritto 21 ottobre 2019 della curante dr.ssa __________, attestante un’inabilità lavorativa sino alla fine del 2019 (doc. assic. malattia pag. 68).

                                         La documentazione è stata esaminata dall’Ufficio AI, il quale, preso atto della decisione della __________ di ammettere un’inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 17 gennaio al 14 agosto 2019, dopo aver interpellato il consulente del Servizio Integrazione Professionale (SIP; cfr. rapporto fine intervento tempestivo del 28 ottobre 2019, doc. AI pag. 106), considerato pure come l’assicurato risultasse aver rivendicato il diritto a indennità contro la disoccupazione nella misura del 100% dal 1. ottobre 2019, con progetto del 6 novembre 2019 dapprima e la decisione contestata dell’11 dicembre 2019 poi, ha respinto la domanda di prestazioni motivando come segue:

"  (…)

Esito degli accertamenti

La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data 23.05.2019.

Dal rapporto redatto da un consulente del Servizio Integrazione Professionale (SIP), responsabile dell'incarto in fase d'intervento Tempestivo (IT), si evince che l'incapacità lavorativa presente da gennaio 2019 risulta nulla dal mese di agosto 2019.

Il più recente aggiornamento atti trasmesso da __________ riporta infatti che sono state riconosciute indennità per un periodo d'inabilità limitato da gennaio 2019 a luglio 2019. A far capo dall'1.08.2019 il caso risulta chiuso.

A titolo abbondanziale risulta inoltre che a far capo dall'01.10.2019 ha rivendicato il diritto ad indennità contro la disoccupazione nella misura del 100%.

Non è pertanto trascorso l’anno di attesa con incapacità lavorativa minima ed ininterrotta del 40% dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a rendita così come non permane alcun discapito economico dato da un danno alla salute che giustificherebbe l’applicazione di provvedimenti professionali veri e propri.” (doc. AI pag. 118)

                                         Di fronte al TCA il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica, in merito alla quale si è espresso il SMR il 23 gennaio 2020 (doc. VI/1; cfr. al consid. 2.8).

                               2.7.   Nel caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della documentazione agli atti, in particolare le valutazioni peritali fatte eseguire dall’assicuratore malattia, che se l’assicurato aveva avuto un periodo di inabilità lavorativa completa a far tempo dal mese di gennaio 2019, tuttavia dal mese di agosto 2019 aveva riacquistato la piena capacità lavorativa.

                                         In particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica richiamata dall’assicuratore malattia, in particolare i referti peritali allestiti dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.

                                         Non vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita dr.ssa __________, la quale, nella perizia del 24 marzo 2019, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico, tenuto conto di quanto attestato dal curante dr. __________ del Centro __________ di __________ (per il quale l’assicurato era affetto da “un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia”, rispettivamente “sintomatologia ansioso depressiva compatibile con disturbo dell'adattamento con reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia”, con un’inabilità lavorativa completa ma “prognosi tendenzialmente favorevole” ; doc. assic. malattia pag. 17), posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)”, ha osservato che al momento della valutazione “le condizioni cliniche nonché la descrizione della giornata depongono per la succitata diagnosi, reattiva ad un evento di vita stressante (pressioni sul posto di lavoro).” A deporre per tale inquadramento diagnostico erano “il tono dell'umore deflesso, i vissuti di ingiustizia, i disturbi del sonno e la facile affaticabilità”. Ha quindi osservato che “rispetto alle cure non posso non oggettivare che, nel caso in questione, queste appaiono inadeguate e, a distanza di due mesi dall'esordio dei sintomi, permangano i medesimi (sarebbe stato opportuno, a mio modesto avviso, indirizzare l'assicurato per una presa in carico psichiatrica ed eventualmente impostare una terapia antidepressiva). Nel corso della valutazione ho reso attento l'assicurato stesso sull'importanza di collaborare con una presa in carico specialistica anche accettando misure terapeutiche volte a minimizzare il danno alla salute e favorire, nel più breve tempo possibile, un reinserimento lavorativo. Il perdurare della IL lavorativa, a mio avviso e nel caso in oggetto, rischia di favorire derive regressive che potrebbero fungere da fattori di resistenza rispetto ad un rientro a lavoro”.

                                         Fatte queste osservazioni, la perita ha quindi concluso:

"  In considerazione quindi di quanto discusso ritengo che l’assicurato, beneficiando delle misure terapeutiche prospettate, possa verosimilmente andare incontro ad un miglioramento che lo porterebbe, tra 4-6 settimane, al recupero completo della CL (eventualmente, qualora il rapporto oramai compromesso con il datore di lavoro non potrà più andare avanti ad una iscrizione presso la disoccupazione per una ricerca attiva di un nuovo lavoro).” (doc. assic. malattia pag. 20)

                                         La perita si è nuovamente pronunciata, dopo nuova valutazione clinica, in data 28 giugno 2019. In tale valutazione, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) in evoluzione verso reazione depressiva prolungata”, ha posto la seguente “valutazione conclusiva ed esigibilità”:

"  (…) Alla mia attenzione un assicurato 52enne, di professione orologiaio, attivo attualmente presso la __________ di __________ con funzione di capo produzione, inabile al lavoro per un disagio psichico dal gennaio 2019.

A partire dal 2014, in concomitanza con un cambio di gestione all'interro della ditta, le condizioni lavorative sarebbero nettamente peggiorate. Dal racconto da lui fornito, in particolare nell'ultimo anno di attività, sì sarebbe sentito continuamente svalutato, messo sotto pressione, spesso convocato in colloqui per discutere il suo comportamento: “mi sembrava stare in un asilo…non riuscivo neanche più a lavorare liberamente…”.

L’esordio del disagio psicologico parrebbe essere collocabile mesi addietro ma a partire dal gennaio 2019 l’assicurato si sarebbe accorto dell’angoscia e dell’ansia che avrebbe provato immaginando un rientro nell’attuale contesto lavorativo: “mi hanno fatto pressione per diverso tempo...mi hanno distrutto… adesso è faticoso perfino incontrarli...”.

In occasione della mia precedente valutazione, diagnosticando una sindrome da

disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva e riconoscendo le limitazioni derivanti dalla stessa, indicavo la necessità di una presa in carico psichiatrica (eventualmente una terapia antidepressiva) e concedevo ulteriori 4-6 settimane di IL completa.

A partire dal marzo 2019 è stato preso a carico dal __________ di __________ (Dr. med __________) per le cure del caso: l'assicurato sarebbe stato supportato in questi mesi da colloqui psichiatrici e da una farmacoterapia antidepressiva.

La cura appare adeguata al caso e parrebbe aver apportato un lento e graduale miglioramento sebbene l'assicurato lamenti una importante sedazione (consiglio al collega di valutare eventualmente una diminuzione della farmacoterapia).

In occasione dell'ultimo colloquio lo psichiatra curante avrebbe stabilito un rientro al lavoro in misura del 50% dal 1.07.2019.

Ad oggi, confrontando lo status del marzo con quello odierno, le condizioni cliniche appaiono lievemente migliorate e concordo quindi con lo psichiatra curante rispetto ad un rientro al Iavoro in misura del 50% dal 1.07.2019.

A mio avviso però, come dichiarato dall'assicurato stesso, la sua attività nell'attuale posto appare ad oggi non proponibile: un rientro in tale ditta potrebbe essere controproducente e rischiare di portarlo a breve a ricadute.

Per quando discusso giudico l'assicurato inabile al lavoro in misura del 50% dal 1.07.2019; controindicato, per motivi di salute un rientro nell'attuale posto di lavoro. Egli risulta quindi abile al 50% per la sua attività e per qualsiasi attività confacente (ma non nel posto di lavoro attuale).

Abbiamo discusso con l'assicurato iscrizione DISO al 50% dal 1.07.2019.

Ad oggi si delinea un recupero della CL compieta nelle successive 4-6 settimane.

Dal 15.08.2019 egli è quindi da ritenersi abile in misura completa.” (doc. assic. malattia pag. 25)

                                         Detta valutazione appare ben motivata ed approfondita, essendo peraltro stata allestita anche sulla base di un accurato esame clinico secondo criteri AMDP-System, nel corso del quale la perita ha rilevato che l’assicurato si presentava lucido, orientato nel tempo, nello spazio, sia rispetto alla propria situazione che alla propria persona ed in generale rispetto alla situazione peritale. L'atteggiamento risultava empatico e collaborante, curato nell’aspetto e nell'igiene personale, con eloquio spontaneo. La perita ha quindi osservato che non erano evidenziabili disturbi di comprensione, concentrazione o memoria. Inoltre “la forma del pensiero non risulta caratterizzata da inibizione, assente rallentamento, assente accelerazione (fuga delle idee), assente pensiero discontinuo (barrage), assente pensiero incoerente, asseriti neologismi”. Anche la percezione era libera da errore ed erano assenti disturbi della coscienza dell'io. La perita ha pure sottolineato come non erano rilevabili disturbi dell’affettività, non essendoci perdita di sentimenti né impoverimento affettivo, l'umore apparendo subdeflesso, ma non manifestando perdita di speranza, ansia oggettivabile, sentimenti di colpa, iperemotività. Non erano inoltre rilevabili ritiro sociale o suicidalità, autolesionismo (doc. assic. malattia pag. 24).

                                         A tale valutazione, completa e approfondita, a ragione l’assicuratore malattia ha fatto riferimento, laddove ha concluso che dal 15 agosto 2019 andava ammessa di nuovo una capacità lavorativa totale (doc. assic. malattia pag. 26 e 30).

                                         Dette conclusioni sono in ogni modo state confermate anche dal perito dr. __________ nella perizia del 3 agosto 2019, nella quale, dopo un’accurata visita psichiatrica ambulatoriale, dopo aver illustrato nel dettaglio la situazione dell’assicurato, esaminati gli atti formanti l’incarto, ha indicato come dall’esame clinico l’assicurato risultasse curato e perfettamente orientato, con atteggiamento collaborante, eloquio libero e spontaneo, non presentando nessun disturbo del corso e del contenuto del pensiero che appariva sufficientemente coerente ed  organizzato. Non era rilevabile alcun rallentamento psicomotorio. Il tono dell'umore appariva solo lievemente flesso verso il polo depressivo quando evocava la difficile situazione che si era creata sul posto di lavoro. La descrizione dei sintomi appariva del resto vaga e diffusa, mentre era assente un appiattimento affettivo, con una capacità intatta di proiettarsi verso il futuro. Anche i contatti sociali apparivano mantenuti, e non erano evidenziabili tendenze autolesive. Il perito ha pure osservato che le funzioni cognitive non evidenziavano alterazioni nel corso del colloquio, in particolare non si notavano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerneva le facoltà attentive o concentrative, con una spinta vitale nel complesso conservata, senza segni di anedonia o ritiro sociale. Posta quindi la diagnosi di “disturbo dell’adattamento in via di risoluzione (F43.22)”, ha esposto che in base alle risultanze del suo esame clinico, poteva confermare la presenza di un lieve stato ansioso-depressivo legato all’incerta situazione professionale, considerato come l’assicurato fosse stato licenziato con effetto al 30 settembre 2019. A suo avviso, ritenuta “la natura eminentemente reattiva dell'attuale disagio” la situazione non poteva essere risolta con misure mediche né tantomeno con la prescrizione di psicofarmaci. La “migliore soluzione”, come discusso con l'interessato, era la ripresa in tempi brevi di un’attività come quella precedentemente svolta. In effetti, l'assicurato disponeva di “buone risorse, personali e di una collaudata competenza ed esperienza professionale”. Poteva inoltre beneficiare di un periodo di disdetta di ancora due mesi (fino a fine settembre 2019), prima di eventualmente iscriversi alla disoccupazione.

                                         Tutto ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi (medica e sociale), della descrizione della giornata, dell'esame clinico e delle dichiarazioni soggettive - che “considerati tutti questi aspetti, ritengo ragionevolmente proponibile e esigibile la ripresa completa di un'attività lavorativa come quella precedentemente svolta già a partire dal 1. 08. 2019”. Ha infine osservato che “secondo le norme SIM (Swiss Insurance Medicine) riconosciute in Svizzera, un disturbo dell'adattamento, come diagnosticato dai curanti e dai medici fiduciari che l'hanno visitato, giustifica una limitazione della capacità lavorativa tutt'al più per un breve periodo, ma in ogni caso ben delimitato nel tempo” (doc. assic. malattia pag. 37).

                                         A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8), questo giudice deve senza riserve aderire.

                                         Del resto, alle stesse, che sono in linea e confermano quelle tratte dalla dr.ssa __________ nelle sue due valutazioni peritali, si è conformata anche la __________, la quale, con scritti 8 agosto e 17 settembre 2019, ha confermato l’interruzione delle indennità lavorative dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 40 e 46).

                                         Del resto, secondo questo giudice, nemmeno quanto attestato dalla dr.ssa __________, psichiatra curante, permette di modificare tali conclusioni. Nello scritto alla __________ del 3 ottobre 2019 la medesima ha attestato quanto segue:

"  (…) In riferimento alla vostra richiesta del 17.09.2019 vi comunico quanto segue:

Il paziente in questo momento è confuso, perso con umore deflesso, lamenta dall'inizio del 2009 una difficile situazione famigliare a partire da una malattia tumorale della moglie fino al loro divorzio nel 2015 per iniziativa della moglie stessa. Il paziente reagisce in modo regressivo al divorzio rifugiandosi nel cibo (avrebbe preso in 4 anni ben 40kg) e limitando sempre più la sua reattività e vitalità. In questo contesto fragilizzato subisce il licenziamento, allorquando era ancora convalescente da un'operazione al menisco.

Al momento attuale esaminato clinicamente e tramite testistica effettuata dalla Psicologa delegata Signora __________ (__________ che vi allego), presenta uno stato di prostrazione generale, senso di

sconforto e preoccupazione importante riguardo l'avvenire.

Vi è da specificare che il paziente aveva raggiunto una posizione professionale Importante in qualità di responsabile del controllo della produzione in una ditta di prodotti di orologeria. Un settore particolare dove i posti di lavoro non abbondano.

Dal racconto emerge un’immagine di sé compromessa, inadeguata e fragile come ne testimonia lo screening di funzionamento dimensionale rilevato al DPA: l’immagine di sé appare alterata, i sentimenti sono essenzialmente negativi, le strategie comportamentali, sotto il peso della negatività, appaiono inefficaci.

L’area interpersonale appare meno compromessa mentre la capacità continuativa e intima nelle relazioni appare disorganizzata e negativa.

Il paziente presenta uno stato di malattia nell'ambito di un disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo che va monitorato e curato tramite farmacoterapia e colloqui psicoterapici di sostegno.

Un’inabilità lavorativa per altri tre mesi è necessaria per ripristinare le sue risorse psichiche.” (doc. inc. assic. malattia pag. 50)

                                         In proposito il dr. __________, il 6 ottobre 2019, ha rilevato che non vi erano “elementi clinici nuovi”, e ha confermato integralmente le conclusioni di cui al suo rapporto del 3 agosto 2019, e quindi la ripresa di un’abilità lavorativa completa dal mese di agosto 2019, affermando:

"  (…) Ricordo che il sig. RI 1 è in IL già dal 17.01.2019 e che la dr.ssa Ciavaglioni che aveva già antecedentemente esaminato l’assicurato, aveva osservato che “il prolungamento dell’IL rischiava di favorire derive regressive che potrebbero fungere da fattori di resistenza rispetto ad un rientro al lavoro”.

Condivido questa opinione e ricordo che un disturbo dell’adattamento, pure confermato dalla dr.ssa __________, giustifica una IL tutt’al più per un breve periodo e comunque ben circoscritto nel tempo, secondo le direttive SIM riconosciute in Svizzera. Non si tratta peraltro di situazioni che possono essere affrontate e risolte con cure farmacologiche, vedi anche la letteratura medica a questo riguardo (…).” (doc. assic. malattia pag. 52)

                                         A tali conclusioni, formulate da uno specialista in psichiatria, sulla base di un’attenta valutazione del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare, l’attestazione della curante non fornendo in tutta evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre oltre l’inabilità lavorativa, ricordato peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).

                               2.8.   Il ricorrente ha contestato queste conclusioni di fronte a questo giudice, producendo nuovamente certificazioni già agli atti, due scritti della dr.ssa __________ in cui vengono elencate le date delle consultazioni ambulatoriali, un certificato del dr. __________ all’attenzione della __________ di inabilità lavorativa dal 1. dicembre al 30 gennaio 2020 a seguito di un infortunio. Ha inoltre prodotto uno scritto del 12 gennaio 2020 del dr. __________ che ha posto le seguenti diagnosi:

"  Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado molto severo con AHI a 91/h alla poligrafia del 27.06.2018

- Episodi di desaturazione di tipo tonico sospetti per ipoventilazione alveolare, con Sa02 media durante la notte a 80%

- Sonnolenza patologica con score di Epworth iniziale a 10/24

- Trattamento con CPAP dal 06.07.2018

Obesità di grado Ill con BMI 44,2 kg/mª (presa ponderale di 30 kg in 3 anni)

Ipertensione arteriosa

Trombosi venosa profonda dell’arto inferiore destro trattata con anticoagulazione per 3 mesi nel 06/2017

Diabete mellito tipo Il

Trauma contusivo spalla destra

- 27.11.2019 Artro-RM Spalla destra: ampia lesione parziale sul versante articolare sul versante articolare del sovraspinato con risparmio di un solo velo di tendine sul profilo bursale. Distacco dell'apice del labbro anteriore tra ore 3:00

e ore 5:00 con lesione del legamento gleno-omerale medio.

Sindrome depressiva, Disturbo dell'adattamento (…).”

                                         e ha osservato quanto segue:

"  Sono venuto a conoscenza, che è stata inoltrata una domanda dì prestazioni Al inerente l'assicurato sopracitato, che seguo da anni come medico di famiglia. ll paziente è noto per le diagnosi citate sopra, e, sono convinto che si possa, a causa, sia delle patologie fisiche che per quelle psichiche, prendere in considerazione l'attribuzione di una rendita Al. Purtroppo nell'ambito della procedura non sono state richieste, come di solito avviene, al medico di famiglia. Vi sono quindi grato se poteste riconsiderare la vostra decisione, richiedendo ulteriori informazioni tramite I'apposito modulo anche direttamente a me.” (doc. IV/1)

                                         La documentazione è stata sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale il 23 gennaio 2020 si è espresso come segue:

"  Dr. __________ all’ufficio Al con data 12.01.2020.

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado molto severo

. 27.06.2018 Poligrafia con AHI a 91/h

. Episodi di desaturazione di tipo tonico sospetti per ipoventilazione alveolare, con Sa02 media durante la notte a 80%

. Sonnolenza patologica con score di Epworth iniziale a 1 0/24

. Trattamento con CPAP dal 06.07.2018

Obesità di grado Ill, BMI 44,2

Ipertensione arteriosa

06.2017 trombosi profonda dell'arto inferiore destro

. trattamento con anticoagulazione per 3mesi

Diabete mellito tipo ll

20.10.2019 trauma contusivo spalla destra

- 27.11.2019 artro-RM: ampia lesione parziale sul versante articolare del sovraspinato con risparmio di un solo velo di tendine sul profilo bursale. Distacco dell'apice del labbro anteriore tra ore 03.00 e 05.00 con lesione del legamento gleno-omerale medio

Sindrome depressiva, disturbo dell'adattamento

Lettera dell’assicurato al Tribunale Cantonale in data 11.01.2020

L'a. ha cambiato psicologo e psichiatra da 08.2019.

Dott.ssa __________, che cambia la cura per la depressione, rapporto del 03.10.2019.

Infortunio 20.10.2019: perdendo l'equilibrio ha tagliato una gamba, strappato il tendine della spalla destra, deve farsi operare il 30.01.2020 a __________.

Certificato medico Dott.ssa __________, psichiatra, __________ con data 03.10.2019

Disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo

certificato medico Dr. __________ IL dal 01.01.2020 - 30.01.2020

Suva dà il nullaosta al Dr. __________ per un intervento in data 23.12.2019.

Certificato d'infortunio LAINF IL 100% dal 08.01.2020

Valutazione

l due periti psichiatri hanno menzionato la sindrome la sindrome delle apnee notturne trattata regolarmente con l'apparecchio C-PAP e che non costituisce una situazione invalidante.

La psichiatra curante nella sua scritta del 03.10.2019 non si discosta dalla diagnosi posta da ambedue i periti psichiatri.

L'infortunio del 20.10.2019 è avvenuto poco prima della decisione Al. Con i dovuti

accertamenti e terapie della spalla in atto di regola risulta una inabilità lavorativa di 3-5 mesi.

Conclusione

Non ci sono elementi medici che modificherebbero la documentazione medica fornita dall'assicurazione malattie alla base della decisione Al.” (doc. VI/1)

                                         A tale rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame dell’incarto, che prende approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dall’assicurato e dal curante, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.

                                         A tale conclusione del medico SMR occorre aderire, ove si osservi pure che il curante non certifica chiaramente una limitazione dell’abilità lavorativa, limitandosi ad affermare che a suo avviso bisognerebbe “prendere in considerazione l’attribuzione di una rendita AI”. Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza il curante non aggiunge alcun elemento nuovo rilevante (fatto salvo l’infortunio alla spalla destra di cui si dirà in seguito) e nemmeno adduce le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione sarebbero errate. In sostanza quindi tale certificazione non permette di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e va quindi intesa nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima situazione del ricorrente.

                                         Né del resto l’assicurato ha formulato altre allegazioni che permettano in qualche modo di modificarne il contenuto né ha fornito qualsivoglia elemento che potrebbe indurre una nuova valutazione della fattispecie, indiziare una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

                                         Le motivazioni, approfondite e chiare, dei periti psichiatri e del medico SMR, appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le parzialmente differenti conclusioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________, del dr. __________ e del medico SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

                                         Sia peraltro osservato che le valutazioni psichiatriche effettuate non hanno omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici. Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), che le perizie psichiatriche agli atti non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                         Occorre quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni dei periti psichiatri e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti (segnatamente di tipo somatico; per quanto riguarda l’infortunio alla spalla cfr. in seguito) o un peggioramento successivo alle perizie psichiatriche fatte eseguire dalla __________ e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: l’11 dicembre 2019) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

                                         Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni dei periti psichiatri e della __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione della dr.ssa __________ e del dr. __________ e del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal gennaio 2019 l’interessato aveva presentato un’inabilità lavorativa a motivo di affezioni psichiche, dal mese di agosto 2019 tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata.

                                         La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Per quanto infine riguarda infine le conseguenze dell’infortunio subito alla spalla destra il 20 ottobre 2019, con diagnosi di ampia lesione parziale sul versante articolare del sovraspinato con risparmio di un solo velo di tendine sul profilo bursale, oltre a distacco dell'apice del labbro anteriore con lesione del legamento gleno-omerale medio (cfr. referto artro-RM del 27 novembre 2019, doc. IV/1), detto infortunio, di cui peraltro l’amministrazione è venuta a conoscenza sono in questa sede ricorsuale, è avvenuto poco prima della resa della decisione contestata e non può quindi trovare considerazione in questa sede. Inoltre, a detta del medico SMR, una simile lesione comporta tutt’al più una limitazione della capacità lavorativa transitoria, della durata di qualche mese (doc. VI/1). Sia peraltro osservato che stupisce che dell’avvenuto infortunio l’assicurato non abbia tempestivamente informato l’Ufficio AI, quantomeno in occasione della resa del progetto di decisione del 6 novembre 2019 e della contestuale possibilità datagli di formulare osservazioni nel termine di trenta giorni (doc. AI pag. 111). In ogni modo, come giustamente osservato dall’Ufficio AI nella sua risposta di causa (cfr. doc. VI), qualora l’inabilità lavorativa che ne è derivata dovesse essersi estesa su un lungo periodo l’assicurato ha comunque la possibilità di annunciarsi nuovamente all’Ufficio AI.

                               2.9.   In simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità lavorativa dal gennaio all’agosto 2019, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa a partire dal 15 agosto 2019, l’assicurato non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non gli può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

                                         La decisione contestata dell’Ufficio AI va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

                                         All’assicurato va comunque fatto nuovamente presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                                Il segretario di Camera

Giudice Raffaele Guffi                                                    Gianluca Menghetti

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