Raccomandata
Incarto n. 32.2020.34 BS
Lugano 1° ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 27 febbraio 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1969, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (mese in cui è stata avviata d’ufficio la revisione dei ¾ di rendita, per un’invalidità del 64%, stabilita con decisioni del 25 luglio 2012; doc. 152 inc. AI), il diritto ad una rendita intera per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° ottobre 2019 il diritto ad una rendita intera ma con un grado d’invalidità del 77% (raffronto tra il reddito da valido di fr. 69'013,60 e quello da invalido di fr. 16'174,50).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’erogazione di una rendita intera con un grado d’invalidità del 100% anziché del 77% dal 1° ottobre 2019. In sostanza egli contesta il miglioramento delle condizioni di salute ritenuto dall’Ufficio AI, facendo riferimento al certificato 6 marzo 2020 della dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________ di __________.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia l’irricevibilità del ricorso non avendo l’assicurato fatto valere un interesse degno di protezione, precisando che “nella fattispecie non vi sono agli atti elementi comprovanti l’effetto vincolante del grado definito dall’AI rispetto ad altre prestazioni assicurative”. In caso di entrata nel merito del gravame, ribadendo la correttezza della valutazione medico-teorica operata dal SMR (cfr. rapporti 30 luglio 2019 e annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 186 e 196 inc. AI) e dei redditi posti a confronto, l’amministrazione chiede la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con il presente ricorso l’assicurato non contesta il diritto alla rendita intera ma unicamente la determinazione del grado d’invalidità dal 1° ottobre 2019 fissato dall’Ufficio AI. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il querelato provvedimento, visto che con un grado d’invalidità dell’77% ed uno del 100% l’assicurato ha comunque diritto ad una rendita intera.
2.3. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 con riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16, pag. 1057).
Al riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurato contesta la riduzione del grado d’invalidità dal 100% al 77% con effetto dal 1° ottobre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).
Come si evince dal rapporto 30 luglio 2019 il dr. med. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha valutato una residua capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, con effetto dal luglio 2019 (doc. 186 inc. AI), ciò che ha determinato un grado d’invalidità del 77% (cfr. rapporto 30 luglio 2019 del Consulente in integrazione professionale; doc. 185 inc. AI).
A conferma della sua richiesta ricorsuale, l’assicurato fa riferimento al succitato certificato 6 marzo 2020 della dr.ssa med. __________ in cui essa ha fra l’altro evidenziato che le condizioni generali del paziente “non sono migliorate dopo l’artrite settica dell’anca destra e i diversi interventi ortopedici. L’infezione è stata sanato resta però un deficit nella mobilizzazione dell’anca (…)” e “riteniamo perciò la (…) valutazione di “miglioramento” non corrisponda alla realtà” (doc. A3).
Nel ricorso l’assicurato non ha tuttavia specificato quali sarebbero le conseguenze dell’effetto vincolante del grado d’invalidità, successivo al 1° ottobre 2019, definito nella decisione contestata nei confronti di altri enti assicurativi, ossia se ed in quale misura la modifica del tasso d’invalidità inciderebbe sul diritto a prestazioni da parte di altri assicuratori sociali.
Va poi rilevato che, come visto (cfr. consid. 2.4), sia con un grado d’invalidità del 100% sia con uno del 77% egli ha diritto ad una rendita intera dell’AI di medesimo importo di mensili fr. 1'976.-- dal 1° ottobre 2018 e, a seguito dell’adeguamento, di fr. 1'993.-- dal 1° gennaio 2019 e quindi la pronunzia contestata non ha alcun pregiudizio nei suoi confronti.
Non essendo pertanto ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al considerando precedente, un interesse degno di protezione per contestare la definizione del grado d’invalidità, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese di fr. 200 .-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti