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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.09.2020 32.2020.20

September 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,108 words·~26 min·5

Summary

Prima formazione professionale. Richiesta di un'assicurata per conseguire l'AFC in agricoltura negata dall'Ufficio AI. Sulla base degli atti prodotti con il ricorso vi sono i presupposti per riconoscere le spese per il chiesto iter formativo professionale

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.20   BS

Lugano 16 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2020 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 7 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 2000, nell’aprile 2007, durante il primo dei tre anni di apprendistato volto a conseguire l’attestato federale di capacità (AFC) quale agricoltrice, a causa dello scarso rendimento scolastico ed in maggior parte delle difficoltà riscontrate a livello lavorativo, ha inoltrato una domanda di prestazioni volta al rilascio di una garanzia per la copertura dei costi per un percorso pratico biennale ai fini dell’ottenimento del certificato federale di pratica (CFP) in agricoltura, più consono alle sue capacità (doc. 3).

                                         Tali costi sono stati garantiti dall’Ufficio AI mediante comunicazioni del 20 aprile 2018 e del 27 luglio 2018 (doc. 26 e 30 inc. AI).

                                         L’assicurata ha ottenuto il CFP di agricoltrice, rilasciato il 31 luglio 2018 dal Canton __________ (doc. 32 inc. AI).

                                         Accertato che l’assicurata ha terminato con successo la sua formazione professionale, valutato un grado di capacità lavorativa del 40% nell’attività appresa e in attività adeguate -confermato anche dal punto di vista medico (cfr. annotazioni 11 ottobre 2018 e 29 marzo 2019 del Servizio medico regionale (SMR), in doc. 40 e 56 inc. AI) -, con rapporto finale del 18 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale (SIP) ha determinato, mediante il raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 50% (doc. 36 inc. AI). Di conseguenza, con decisione del 9 aprile 2019 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita con effetto dal 1° febbraio 2018 (doc. 57 e 59 inc. AI).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita intera o, subordinatamente, a tre quarti di rendita.

                                         Riesaminata la decisione contestata, in data 11 luglio 2019 l’Ufficio AI ha emesso una nuova pronunzia, in sostituzione di quella impugnata, erogando all’assicurata una rendita intera dal 1° febbraio 2018 come da richiesta ricorsuale (doc. 76 inc. AI).

                                         Di conseguenza, con decreto del 3 settembre 2019 il vicepresidente del TCA ha stralciato dai ruoli la causa (inc. 32.2019.109).

                               1.3.   Nel marzo 2019 l’assicurata ha presentato una richiesta per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi, facendo valere la necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, dell’aiuto di terzi nei vari atti quotidiani e della sorveglianza personale (doc. 55 e 61 inc. AI), domanda attualmente in fase di accertamento.

                               1.4.   Il 10 settembre 2019 l’assicurata, per il tramite della di lei madre, ha inoltrato una domanda di finanziamento della formazione come agricoltrice AFC, da svolgere presso la “__________” [fattoria facente parte della “__________” a __________ (frazione di __________): __________], una struttura adeguata alla sua problematica, in grado di accompagnarla durante il suo percorso formativo (doc. 82 inc. AI).

                                         Sottoposta la fattispecie all’esame del SIP (cfr. annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 86 inc. AI), con progetto di decisione del 17 settembre 2019 l’Ufficio ha negato la succitata richiesta. Sulla base delle considerazioni del consulente IP riportate nella decisione contestata -, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata adeguatamente integrata, senza diritto ad ulteriori provvedimento di ordine professionale (doc. 87 inc. AI).

                                         Esaminate le osservazioni al succitato progetto di decisione (doc. 93 e 99 inc. AI), con rapporto del 9 dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto concluso nel precedente rapporto (doc. 103 inc. AI).

                                         Con decisione del 7 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha pertanto negato il diritto ad ulteriori provvedimenti professionali, reputando l’assicurata integrata in modo confacente (doc. 104 inc. AI).

                               1.5.   Contro la succitata decisione, l’assicurata, sempre rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ha chiesto il riconoscimento di una prima formazione professionale, consistente nel rilascio della garanzia di copertura dei costi per il conseguimento dell’AFC in agricoltura da svolgere presso la “__________” a __________.

                                         In sintesi l’assicurata sostiene che la formazione biennale svolta tra il 2016 e 2018 non era adeguata al suo problema di salute, non esistendo a quel tempo una diagnosi precisa e ricevendo, quale unica misura professionale, un sostegno nelle materie scolastiche e nello studio. Rileva che la struttura scelta – la quale accoglie giovani con difficoltà di apprendimento, accompagnandoli durante la formazione professionale – risulta essere idonea alla sua problematica e che la formazione teorica verrà svolta presso la scuola agraria di __________ (recte: __________) dove potrà usufruire di misure compensatorie di studio legate alle sue difficoltà di apprendimento, tutti provvedimenti volti all’ottenimento dell’AFC in agricoltura con conseguente suo beneficio integrativo nel mondo del lavoro. La ricorrente ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza con gratuito patrocinio.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

                                         Sottoposta nuovamente la fattispecie all’esame del consulente IP, che ha confermato le precedenti sue valutazioni (cfr. annotazioni 9 maro 2020 in doc. VI/1), l’Ufficio AI ha ribadito il diniego della domanda di prestazioni. A mente dell’ufficio convenuto, l’eventuale ottenimento dell’AFC, a prescindere dalla problematica relativa alla resa scolastica, non determinerebbe un rendimento lavorativo maggiore di quello attuale, viste le persistenti difficoltà a livello lavorativo riscontrate. L’amministrazione rileva inoltre che la struttura scelta è di fatto protetta, consona alle condizioni dell’assicurata, struttura che tuttavia non garantisce una maggiore reintegrabilità nel libero mercato del lavoro. L’Ufficio AI nega inoltre un rapporto ragionevole tra i costi da finanziare ed il successo integrativo.

                                         Ritiene pertanto la nuova richiesta di prima formazione professionale quale agricoltrice AFC non essere adeguata a livello personale, materiale e finanziario.

                               1.7.   Prendendo posizione sulla risposta di causa, con osservazioni 21 aprile 2020 la ricorrente ribadisce la richiesta ricorsuale (VIII).

                               1.8.   Su richiesta del TCA, in data 15 maggio 2020 l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al succitato scritto dell’assicurata (X).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato la nuova richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurata, agricoltrice con CFP, volta all’assunzione dei costi relativi all’ottenimento dell’AFC nel medesimo settore economico, a titolo di prima formazione professionale.

                               2.2.   Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

                                         Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità soggettive ed oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti). 

                                         Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo perché l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura necessaria ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid. 2b pag. 110 con riferimenti).

                               2.3.   L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

                                         Per l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.

                                         Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).

                                         La circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di seguito: CPIP) al marg. 3010, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede:

" Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

–  l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;

– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55 franchi all’ora)

                                         Per il marg. 3011 CPIP:

" Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che

– non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

– a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

– a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.”

                                         Secondo il marg. 3012 CPIP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, la prima formazione professionale comprende:

“–   lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo

l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

– la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

– le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”

                                         Circa la durata della formazione, i marg. 3020 e 3020.1 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2017, prevedono:

" In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti.

Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”

                                         I marg. 3020.2 e 3021 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevedono:

" (…) Nel caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.

Esempi:

– a causa dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;

– grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).”

                                         Nella STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) del 3 febbraio 2009 l’Alta Corte ha precisato che:

" (…) per prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di realizzazione della formazione e non al livello di formazione (DTF 106 V 165 consid. 2 pag. 167). 

Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I 101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole (adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta ragionevolmente attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua situazione personale (adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 256/02 del 5 marzo 2003, consid. 3.1 con riferimenti; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Die Ausbildungsziele der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, 2000, pag. 45 seg.).”

                                         La succitata giurisprudenza è stata precisata nella STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523 al consid 2.3 (“Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)".

                                         Da ultimo, come rammenta il TF nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

                               2.4.   Nel caso in esame, l’assicurata, è affetta da un disturbo pervasivo dello sviluppo (nella complessa forma di una sindrome di Asperger; cfr. rapporto 16 aprile 2019 del dr. med. __________ in pag. 172 inc. AI; nel gennaio 2018 le è stata diagnosticata un autismo atipico [ICD 10 F84.4], con diagnosi differenziali di mutismo elettivo e fobie sociali [ICD 10 F90.0], cfr. rapporto 22 gennaio 2018 del dr.ssa med. __________ in doc. 16 inc. AI), con conseguente difficoltà nei contatti sociali, mutacismo, probabile dislessia (cfr. rapporto 11 ottobre 2018 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, in doc. 40 inc. AI). Pacifico che sia invalida ai sensi dell’art 16 cpv. 1 LAI.

                                         L’assicurata, come risulta dal rapporto di fine sorveglianza 18 settembre 2018 del consulente IP, dopo aver terminato le scuole dell’obbligo (ha ripetuto solo la prima media),

" (…) dal 01.08.2016 ha iniziato un apprendistato d’agricoltrice AFC ma durante il primo anno si è passati al CFP (presso Canton __________, dove è denominato "__________") a seguito in parte delle difficoltà d'apprendimento a livello scolastico ma soprattutto per le lacune a livello lavorativo: tempi lenti di esecuzione; comprensione parziale degli incarichi; mutismo. Sì tratta di una formazione quindi biennale nella quale la pratica lavorativa va svolta il primo anno presso un DL e il secondo da un nuovo DL. Le difficoltà riscontrate al primo anno e che hanno condotto a cambiare la formazione da AFC a CFP hanno influenzato anche il proseguo presso il nuovo DL, che al termine della formazione attestava un rendimento complessivo del 40%, che sì reputa giustificato considerando i limiti funzionali, acquisendo comunque sufficienti competenze nella professione appresa.

Va segnalato inoltre che all'assicurata è stata affiancata una docente di sostegno nelle materie scolastiche nel metodo di studio, senza la quale difficilmente avrebbe ottemperato ai lavori in classe e ai compiti a casa con risultati soddisfacenti.

Abbiamo anche incontrato un operatore di __________ per accompagnare l'assicurata da potenziali datori di lavoro in quanto a gennaio 2018 la psichiatra __________ attestava una diagnosi di autismo atipico e una diagnosi differenziale di mutismo selettivo.” (pag. 112 inc. AI)

                                         In data 10 settembre 2019 la madre dell’assicurata ha inoltrato una richiesta di finanziamento per la formazione di sua figlia quale agricoltrice AFC presso la “__________” (della “__________” a __________), una struttura con esperienza nell’accompagnamento delle persone con sindrome di Asperger (doc. 82 inc. AI).

                                         Con rapporto 16 settembre 2019 il consulente IP ha proceduto alla seguente valutazione:

" A seguito della richiesta del 10.09.2019 da parte della mamma dell'A. di riconoscere un'ulteriore anno di formazione presso una struttura del Canton __________, al fine di ottenere l'AFC come agricoltrice, il consulente che aveva seguito in passato la situazione, ha sottoposto alla sottoscritta la richiesta.

In base alla valutazione precedente, ci sono state alcune difficoltà ad affrontare la formazione biennale sia livello scolastico che nel rendimento lavorativo. Soprattutto quest'ultimo ha determinato la rendita definita (poi aumentata a seguito delle osservazioni che sono state ritenute pertinenti).

Un nuovo percorso professionale, oppure il proseguo dello stesso, può essere riconosciuto qualora vada a diminuire il grado di invalidità o ad aumentare le possibilità reintegrative. L'AI infatti è tenuta a riconoscere una prima formazione che sia semplice ed adeguata al problema di salute.

Nella situazione concreta, l’ottenimento dell'AFC, oltre a non essere garantito viste le difficoltà scolastiche, non potrebbe determinare un rendimento lavorativo maggiore, che di per sé non dipende dal diploma ma dalle limitazioni dovute al problema di salute.

Inoltre, malgrado venga sottolineato il sogno di poter avere accesso ad un mondo del lavoro non protetto, la struttura che ha accolto la ragazza è di fatto protetta sia per la struttura (personale educativo) che per le modalità di accoglienza degli utenti. È infatti prevista una tariffa mensile consistente e viene richiesto il sostegno di enti cantonali o federali per accogliere gli utenti. Questo implica anche che questo percorso non garantisce una maggiore reintegrabilità nel mercato libero del lavoro, sottolinea anzi come un ambito protetto o semi protetto sia maggiormente adeguato alle difficoltà dell'A.

Ben comprendendo la richiesta, motivata soprattutto dal benessere della ragazza che si è ben inserita nella struttura ed ha già iniziato la formazione, non possiamo purtroppo entrare in merito a questo progetto formativo. “(pag. 243 inc. AI).

                                         Con progetto di decisione 17 settembre 2019, sulla base della suesposta valutazione del SIP, l’Ufficio AI ha negato la richiesta di prestazioni (doc. 87 inc. AI).

                                         Con osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha contestato il suddetto diniego. In sintesi sostiene che, diversamente dalle misure professionali adottate in precedenza, la frequentazione della succitata struttura le permette di conseguire l’AFC in agricoltura, aumentando pertanto la sua capacità al guadagno. A sostegno dei progressi fatti dopo poche settimane dall’inizio dell’apprendistato ha prodotto il rapporto di formazione 21 ottobre 2019 del suo maestro di tirocinio (Lehrmeister), __________ (doc. 99 inc. AI).

                                         Esaminata nuovamente la pratica, con rapporto del 9 dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto espresso nel suo precedente rapporto, evidenziando:

" A seguito di verifica sottolineo che l'ente formativo in questione ha collaborato con l'ufficio Al del Canton __________ stilando convenzioni ad hoc per ogni situazione e non vige una convenzione generale. In base alla ricerca effettuata ho osservato che considerando sia la parte formativa che l'internato si raggiungono per tutti i casi nelle loro prese a carico dei costi che superano i Fr.7'500.- mensili, per un complessivo che supera i Fr. 90'000.- annuali.

Ribadisco inoltre che non vi è alcuna garanzia di riuscita nell'intraprendere questa formazione e già in passato era stato valutato che non vi erano le condizioni per attivare ulteriori percorsi formativi. Da ultimo segnalo che un attestato di capacità triennale non

andrebbe ad aumentare in maniera significativa la capacità di guadagno che il CFP già consente” (doc. 243 inc. AI).

                                         Da qui la conferma, mediante la decisione contestata – cui sono stati riportati ampi stralci della valutazione 11 settembre 2019 del SIP – del rifiuto di garanzia di assunzione delle spese suppletive per il progetto formativo in parola.

                               2.5.   Pacifico è che l’assicurata, dopo aver interrotto il percorso triennale per conseguire l’AFC in agricoltura (cfr. al riguardo il rapporto del datore di lavoro 25 aprile 2017 in doc. 5), ha iniziato la formazione per il CFP – sempre nel settore dell’agricoltura – beneficiando da parte dell’AI di un sostegno individuale scolastico dall’11 settembre 2017 al 30 giugno 2018 (cfr. comunicazioni 20 aprile e 27 luglio 2018 in doc. 26 e 30 inc. AI), terminata con successo mediante il rilascio, al 2 luglio 2018, del relativo attestato federale di capacità (cfr. AFC del 31 luglio 2018 e rapporto 28 luglio 2018 del consulente IP in doc. 32 e 31 inc. AI).

                                         Occorre ora esaminare se sono adempiuti i presupposti per riconoscere i costi relativi al (nuovo) percorso formativo AFC in agricoltura.

                                         L’assicurata ritiene data l’adeguatezza personale della chiesta formazione. Sostiene che i provvedimenti ricevuti in passato, trattandosi di sostegno scolastico individuale, non erano totalmente adeguati al suo stato di salute, ciò che è invece il caso con la struttura scelta. In merito alla capacità di apprendimento, evidenziando in ogni modo la media del 4.6 con la quale aveva terminato la formazione biennale, nel ricorso (pagg. 7 e 8) l’assicurata correttamente rileva che:

" (…) l'amministrazione non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'educatore dell'assicurata, il quale già nel rapporto del 21.10.2019 indicava che: “RI 1 hatte in den ersten Wochen in der Berufsschule einen Einstufungstes. Dieser war sehr negativ ausgefallen (Note 2,3). [...] In das Lernen des ersten Tests (Milchwirtschafi) habe ich gemeinsam mit RI 1 etwa 5 Stunden investiert: Note 5.3!! Dies sagt schon einiges über das Potential. Und wie haben in der Schule noch nichts an den Rahmenbedingungen, Strukturen geänder, was vielleicht für das Umsetzen noch optimaler sein könnte".

L'evoluzione positiva dell'assicurata si è confermata anche in seguito. Nel nuovo rapporto del 6.2.2020 l’educatore __________ conferma che "Beim Lernen mit mir ist RI 1 immer noch überaus motiviert, interessiert und Mlt sich an allen Abmachungen. Die Noten in der Schule sind überaus erfreulich".

Anche la docente ha stilato un rapporto intermedio [allegato al doc. 7, n.d.r.], nel quale si legge che l'assicurata presenta una sola nota insufficiente in matematica (Rechnen: 3.5). In tutte le altre materie le note dell'assicurata sono sufficienti/buone. Come si apprende dal rapporto, l'assicurata, quale misura compensativa, dispone di un 25% in più di tempo rispetto ai compagni.”

                                         Pertanto, non può essere seguita la valutazione espressa dal consulente IP riguardo all’assenza di una garanzia scolastica per concludere il percorso formativo ora scelto.

                                         In merito all’adeguatezza materiale, nelle citate annotazioni 16 settembre 2019 il consulente IP aveva sostenuto che la struttura scelta corrispondeva ad una struttura protetta, la quale non garantisce una maggiore integrazione nel libero mercato del lavoro. Al riguardo, l’assicurata rileva che la parte teorica viene svolta presso la scuola agraria di __________ (cfr. email 11 febbraio 2020 della __________, in doc. 8). In merito alle future prospettive lavorative, contattato dalla rappresentante dell’assicurata, nella succitata email dell’11 febbraio 2010 il maestro di tirocinio ha rilevato:

" Arbeiten: Es ist für mich klar absehbar, dass RI 1 in der Privatwirtschaft eine Anstellung findet. Aber nicht einfach so! Es braucht einige Punkte, welche anfangs oder längerfristiche sicher vorhanden sein sollten (Asperger sind teils überaus geschickt und können mit Tricks ihr Leben vereinfachen, aber sie «bleiben» das Leben lang Asperger):

-   Einen Arbeitgeber mit dem nötigen Verständnis, was Asperger-Sein heisst und was diese Menschen gegeben falls benötigen.

-   Ohne genaues Hinschauen, Offenlegen, Anpassen was RI 1 braucht, ist wohl ein Scheitern in der Privatwirtschaft vorprogrammiert.

-   Einen Arbeitgeber, welcher durch das Verständnis gewillt ist die nötigen individuellen Strukturanpassungen zu leisten (zum Teil sind es kleine banale Dinge: z.B ein Kopfhörer für gewisse Arbeiten!).

-   Meine Erfahrung zeigt, dass es in der Landwirtschaft Betriebe gibt, welche dies ermöglichen.

-   Die Betriebe sind aber auf eine Hilfe (Gegenleistung) angewiesen. Das heisst oft haben diese Mitarbeiter noch eine Teilrente. Für den Betrieb fallen dann nicht 100% Lohnkosten an.

-   RI 1 wird auch nach den 3 Jahren nicht rentenfrei sein.

    Eine Teilrente ist realistisch.

-   RI 1 als Aspergerin hat sichtlich wenig Mühe mit Strukturen, Ànderungen, Unvorgesehenes, Flexibilität: dies macht die Arbeitswelt für sie «einfacher», Schwierig ist für sie: Entscheide fällen, Eigeniniziative, Kommurtikation. Dadurch wird sie als Arbeitnehmerin eher Arbeiten ausführen können, als planen und selber koordinieren. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Ausdauer, Persönlichkeit hat sie aber Stärken welche gern gesehen sind." (doc. 8)

                                         Contrariamente alla valutazione del SIP, che non ha più visto l’assicurata dopo il biennio formativo, il maestro di tirocinio prevede un inserimento dell’assicurata nell’economia privata, a condizione di trovare un datore di lavoro cosciente e versato nell’agire con persone con la sindrome Asperger. Lo stesso ammette che anche dopo i tre anni di formazione l’assicurata continuerà a percepire una rendita, ma almeno in misura parziale e non più intera come attualmente. Tale circostanza non preclude al riconoscimento di una misura professionale. Infatti, secondo giurisprudenza, l’erogazione di una rendita non esclude necessariamente il riconoscimento di provvedimenti professionali [DTF 122 V 77; STF 9C_457/2008 consid. 3.1 con riferimenti; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 8 n. 11, pag. 108.

                                         A tal riguardo l’assicurata, con riferimento alle allegate raccomandazioni salariali 2020 dell’Unione svizzera dei contadini (doc. 9), pertinentemente rileva che:

" Va infine ricordato che secondo le raccomandazioni salariali dell’Unione Svizzera dei contadini i salari previsti per gli agricoltori in possesso di un AFC vanno da fr. 3'980 a fr. 5'170, mentre quelli di agricoltori in possesso solo del CFP vanno da fr. 3'690 a fr. 4'l25. Una volta in possesso dell'attestato federale di capacità, l'assicurata sarà quindi in grado di percepire un salario nettamente maggiore rispetto a quello che è stato valutato attualmente.”

                                         Dal punto di vista sia medico che professionale, al termine del percorso CFP (cfr. supra consid. 1.1) l’assicurata è stata valutata abile al 40%. Vero, come rilevato in sede di risposta, che nell’ambito del ricorso 28 maggio 2019 contro la decisione 9 aprile 2019 l’assicurata non aveva ravvisato la possibilità di trovare un impiego e questo a sostegno della richiesta di erogazione di una rendita intera (cfr. consid. 1.2). Tuttavia, attualmente la situazione personale, scolastica e formativa è cambiata, ossia migliorata. Vi è quindi da aspettarsi una certa efficacia integrativa, motivo per cui anche l’adeguatezza materiale è da ritenere data.

                                         In merito all’adeguatezza finanziaria, i costi mensili ammontano a fr. 5'573.--, ai quali vanno aggiunti quelli scolastici nonché le indennità giornaliere (nel rapporto 9 dicembre 2019 il consulente IP ha quantificato i costi mensili in complessivi fr. 7'500.-- vale a dire fr. 90'000.-- annui). Rettamente la ricorrente ha ricordato che, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1bis LAI, per determinare il diritto a provvedimenti integrativi occorre tener conto della durata probabile della vita professionale della persona assicurata.

                                         Nel caso in esame, l’assicurata è nata nel 2000 e quindi ha diversi decenni per mettere a frutto la nuova formazione professionale. Vi è quindi un rapporto ragionevole tra il provvedimento ed i relativi costi.

Ne consegue che pure il successo integrativo risulta durevole (adeguatezza temporale).

Ne consegue che la formazione quale agricoltrice AFC essendo adeguata a livello personale, materiale, finanziario e temporale, l’Ufficio AI dovrà coprirne i costi ai sensi dell’art. 16 LAI.

                                         In accoglimento del ricorso, la decisione contestata va pertanto annullata.

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

                               2.7.   L’assicurata ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

                                         Visto l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’UAI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione 7 gennaio 2020 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto alla prima formazione quale AFC in agricoltura conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.09.2020 32.2020.20 — Swissrulings