__________Raccomandata
Incarto n. 32.2020.18 FC
Lugano 7 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 12 settembre 2019 l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica, comprensiva anche di una perizia psichiatrica, e dopo valutazione del medico SMR – ha respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo 2018, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%.
1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI di un rapporto dello psichiatra dr. __________ datato 28 ottobre 2019 e contenente la richiesta di “apertura di una nuova domanda AI” e la precisazione che la stessa non doveva “essere intesa come una richiesta di opposizione o una richiesta di riapertura” (doc. AI pag. 207), l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni.
1.3 Con decisione 20 gennaio 2020, preavvisata con progetto di decisione 21 novembre 2019 – seguito dall’”opposizione” dell’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’attribuzione di una rendita intera o in via subordinata un complemento istruttorio per approfondire la questione medica – l’amministrazione non è entrata in materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurato non avesse apportato nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito con decisione del 12 settembre 2019.
1.4 Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, postulando l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di una rendita intera o in via subordinata l’esperimento di ulteriori accertamenti. Rimprovera in particolare all’Ufficio AI di non aver tenuto conto delle conclusioni della perizia psichiatrica della dr.ssa __________ del __________, contestando la valutazione resa dal medico SMR, giudicata sommaria, non completa e non sufficientemente motivata. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5 Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata non senza evidenziare che “con la nuova domanda, giunta in data 29.10.2019, ossia solamente 1 mese e mezzo dopo la decisione del 12.09.2019, non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d'invalidità si sia modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. Si osserva a tal proposito che lo scritto del Dr. __________ del 28.10.2019 è stato debitamente valutato dallo specialista in psichiatria del SMR Dr. __________ (v. nota del 05.11 .2019 - doc. 51 incarto AI)”.__________
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3 Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta. Ne consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia (cfr. al consid. 2.8).
2.6. Nell’ambito dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel marzo 2018, l’Ufficio AI aveva preso conoscenza del rapporto del 5 aprile 2018 del dr. __________, psichiatra, il quale, posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” aveva concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI pag. 61). Lo psichiatra curante dr. __________, nel rapporto del 17 aprile 2018, ponendo la diagnosi di “disturbo di personalità forme miste ICD-10 F61.0, tratti schizoidi e depressivi coadiuvati a moderati tratti riguardanti disturbi del pensiero, episodio depressivo di media gravità ICD-10 F32.1, disturbo d’ansia generalizzata ICD-10 F41.1”, aveva giudicato l’assicurato totalmente inabile al lavoro (doc. AI pag. 81), conclusione da lui confermata con scritto del 13 dicembre 2018 (doc. AI pag. 97). Sentito il medico SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica. Con perizia del 19 giugno 2019 la dr.ssa __________ del __________, poste le diagnosi di “Disturbo di personalità misto (tratti schizoidi, depressivi, antisociali) F61.0, in diagnosi differenziale con: Altra modificazione duratura della personalità F62.8, Sindrome depressiva ricorrente F33”, ha posto la seguente valutazione:
" (…)
7. VALUTAZIONE PSICHIATRICA E MEDICO-ASSICURATIVA
(…)
7.4 Valutazione di capacità risorse e problemi
Descrizione di risorse e deficit— secondo schema Mini ICF—APP
(…)
Secondo la perita siamo di fronte a un assicurato che presenta un disturbo personologico pervasivo e comportante una seria riduzione della capacità lavorativa. L'assicurato, assecondando quelli che erano i propri sogni giovanili, ha provato a lavorare nell'ambito scolastico come professore. Una volta inserito in questo ambito si è reso conto di quali fossero le sue difficoltà nell'essere in relazione con gli studenti e nel lavorare all'interno dell'istituzione. Ha mostrato di avere delle buone capacità di adattamento e di sopravvivenza, in quanto pur non avendo dove vivere o un impiego, ä riuscito a vivere per anni all'estero senza nessun tipo di aiuto. L'attività professionale che riferisce di aver perseguito con più durata è quella di custode. Quando sono subentrati però dei cambiamenti in questo ambito, con una riduzione del suo mansionario e un cambio dei proprietari, l'assicurato non è stato in grado di adattarsi ai cambiamenti ed ha rassegnato le proprie dimissioni. Successivamente, allorché era iscritto all'URC, non era in grado di seguire i dettami venendo più volte sanzionato per le ricerche non effettuate, o effettuate in ritardo o per non aver aderito alle indicazioni del proprio collocatore. L'alleanza terapeutica con questo soggetto è molto difficile, giacché vi è un funzionamento di tipo schizoide e quindi un disinvestimento in generale nei confronti delle relazioni interpersonali. Si ritiene probabile che con un'adeguata terapia farmacologica, vi sia un maggior contenimento di questi aspetti del funzionamento, ma questa possibilità è lungi dall'essere una certezza. Aspettarsi dall'assicurato una collaborazione in questo senso alquanto difficile, così come è impensabile nell'attualità proporre un qualsivoglia intervento tipo provvedimento professionale.
8. ELENCO DEI QUESITI PERITALI E RELATIVE RISPOSTE
8.1 CL nell'attività abituale
Si ritiene che, a partire dalla presa a carico con il Dr. __________, ovvero dall'aprile 2017, vi sia una capacità lavorativa pari al 30%, da intendersi come riduzione della presenza.
8.2 CL in attività adeguata
Si ritiene che l'assicurato in un'attività adeguata alle disabilità, avrebbe comunque una capacità lavorativa pari al 30%, da intendersi come presenza. Un impiego consono alle limitazioni imposte dalla malattia potrebbe essere quello di una professione in cui ä a poco contatto con le persone, da intendersi sia come colleghi che come eventuale clientela. Dovrebbe trattarsi di un impiego in cui ha delle mansioni piuttosto routinarie, e che possa gestire con un buon grado di autonomia. Gli interventi normativi da parte di un eventuale responsabile o comunque dell'autorità incaricata al controllo, dovrebbero essere piuttosto cauti e non troppo direttivi, per evitare di suscitare delle reazioni di disappunto. Potrebbe trattarsi di un'attività di giardinaggio, oppure in un ambito letterario per esempio bibliotecario, oppure un'attività come quella di custode, in cui abbia a svolgere soprattutto mansioni esecutive e in minima misura di mediazione tra inquilini e proprietari. (…)” (doc. AI pag. 115 segg)
L’Ufficio AI ha pure richiamato gli atti dell’assicuratore malattia __________, contenenti in particolare una valutazione allestita il 19 giugno 2017 dal dr. __________, psichiatra, il quale, effettuato un dettagliato esame clinico e degli atti, posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in individuo con tratti di personalità immaturi-impulsivi ICD-10: F41.2”, aveva concluso come segue:
" (…)
Ci si confronta con un uomo di 45 anni senza antecedenti psichiatrici, attivo come amministratore presso il complesso di appartamenti "__________" di __________ che dallo scorso anno ha cominciato a sviluppare un malessere sul posto di lavoro legato a un progressivo ridimensionamento dei suoi incarichi, ritrovandosi da amministratore ad addetto delle pulizie e portinaio. Di fatto avrebbe esperito una crescente irritabilità con ansia, vissuto di marginalizzazione, il tutto poi peggiorato da conflitti coniugali culminati nella rassegna delle sue dimissioni e il suo ritiro in montagna abbandonando il nucleo familiare per due settimane.
Dall'apertura della malattia la situazione sarebbe migliorata in luogo di un'attenuazione dei disturbi prima pervasivi sul piano comportamentale. Persisterebbe invece un'attitudine all'isolamento. Sulla base della valutazione medico fiduciaria eseguita, l'assicurato presenta un quadro clinico compatibile con uno stato misto ansioso depressivo ora in fase di riassorbimento, verosimilmente iscritto in uria personalità dai tratti impulsivi e immaturi. Dall'apertura della malattia ad oggi la situazione clinica sarebbe migliorata, pur con uno scarso contributo della terapia psicofarmacologica (non avendo assunto praticamente la Paroxetiria e solo per un mese l'Aripiprazolo a basso dosaggio).
Considerati i rilievi clinici all'esame odierno nonché i dati soggettivi riferiti dall'assicurato l'incapacità lavorativa attestata a oggi pare giustificata. Tuttavia risulta altrettanto prevedibile un ripristino completo della sua capacità lavorativa entro metà luglio 2017 termine entro il quale sarà ragionevolmente esigibile la sua iscrizione presso l'ufficio disoccupazione competente.” (doc. __________ pag. 11)
Con rapporto del 26 giugno 2019 il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo discussione anche con il Segretariato SMR (il quale, con nota del 25-26 giugno 2019, aveva concluso che la valutazione peritale non presentava “la necessaria criticità di lettura degli atti e delle circostanze temporali degli ultimi due anni” e che di conseguenza vi erano “motivi per una rielaborazione critica degli atti rilevanti” ragione per cui la perizia era “da considerare invalidata”; doc. AI pag. 170), si è discostato dalle conclusioni peritali concludendo per un’inabilità lavorativa dal 6 marzo 2017, ma una ripresa completa dell’abilità a far tempo dal 1. agosto 2017, con le seguenti argomentazioni:
" (…)
Lo psichiatra curante dr. __________ certifica una IL 100% dal 1.4.2017 nel rapporto AI mentre certifica una CL 100% (IL 0%) in ogni attività dall’1.8.2017 per l’assicurazione disoccupazione. Al momento della richiesta di perizia psichiatrica non erano pervenuti gli atti dell'assicuratore IG, giunti il 20.05.2019: la __________ ha riconosciuto IL 100% dal 06.03.2017 al 31.08.2017. Nonostante il Centro peritale fosse a conoscenza rispettivamente avesse richiesto l'invio degli atti, la perizia stata chiusa il 19.06.2019 senza che i periti Dr.ssa __________, Dr.ssa __________ si siano chinati su tale documentazione comprendente una valutazione fiduciaria del Dr. __________ del 19.06.2017, il quale confermava una il 100% ma una ripresa verosimile al 100% entro Meta luglio 2017, ripresa poi confermata dallo stesso psichiatra curante nel certificato emesso per la DISO il 23.08.2017- la IL 100% termina al 31.07.2017-. In base all'incarto DISO, a conoscenza da subito dei periti, l'assicurato non ha svolto sufficienti ricerche di lavoro ed è stato per questo penalizzato. Nell'incarto non vi sono altri certificati medici oltre a quello citato. Cronologicamente in seguito alle sanzioni della DISO, l'assicurato presenta domanda Al il 25.02.2018.
I periti hanno preso visione dell'incarto DISO (vedi punto 2 della perizia) ma non hanno minimamente discusso l'evidente incoerenza tra quanto certificato all'Al e alla DISO. Il perito Dr.ssa __________ ha contattato lo studio del Dr. __________ e discusso le conclusioni della perizia non con il medico ma con lo psicologo __________ cui non sembra avere parlato dell'incongruenza. Non si comprende se il Dr. __________ non fosse disponibile rispettivamente l'assicurato è a beneficio solo di una presa a carico psicologica e non medica.
È descritta una presa medicamentosa con scarsa compliance, assumerebbe solo fluoxetina, non Abilify, Dalmadorm (sonnifero) al bisogno, ma non si specifica quando è avvenuta l'ultima assunzione, nonostante l'assicurato soggettivamente dichiari gravi problemi di sonno. Si tratta di un trattamento insufficiente in base ai gravi sintomi con rischio di acting out di cui parla lo psicologo __________ con la perita. Questa incoerenza non è discussa in perizia.
I periti concludono per una IL 70% in ogni attività dall'aprile 2017, giustificando, senza dati oggettivi, l'assenza di ricerche di lavoro con il fatto che non era in grado di seguire i dettami dell'ufficio (il medico psichiatra curante non ha certificato nulla alla DISO). Inoltre, la perizia fiduciaria del Dr. __________ giustificava una IL 100% fino a metà luglio 2017, ma i periti hanno chiuso la loro valutazione senza attendere la ricezione degli atti __________ da loro stessi richiesti (vedi email 07.05.2019).
La perizia risulta pertanto incoerente e non plausibile e non può essere presa in considerazione.
Il presente rapporto si basa prevalentemente pertanto sull'unico atto neutrale ed oggettivo pervenuto, la valutazione fiduciaria del Dr. __________ del 19.06.2017 e sul certificato di abilità lavorativa emesso dal Dr __________ il 23.08.2017.”
Lo psichiatra del SMR ha quindi concluso di aver certificato l’inizio dell’inabilità dal 6 marzo 2017 come da rapporto del dr. __________ del 12 aprile 2018, rispettivamente in base ai documenti della __________ osservando che “poiché il dr. __________ non certifica patologie somatiche, se non uno stato dopo HBV-HCV senza influsso sulla capacità lavorativa, la presente valutazione si è chinata sulla documentazione specialistica” (doc. AI pag. 166).
Con progetto di decisione del 27 giugno 2019 l’Ufficio AI ha quindi prospettato la reiezione della richiesta di prestazioni, considerato come “la documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva la totale incapacità lavorativa nel periodo dal 06.03.2017 al 31.07.2017; dal 17.07.2017 si è infatti annunciato alla cassa contro la disoccupazione alla ricerca di un'attività a tempo pieno per la quale si è dichiarato abile in misura completa, capacità attestata dal 1. agosto 2017 anche dal suo curante. Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l'assegnazione di provvedimenti professionali.“ (doc. AI pag. 172).
In seguito, inviati gli atti al dr. __________, con scritto 30 luglio 2019 il dr. __________ del SMR e il caposervizio SMR avv. __________ hanno nondimeno formulato una richiesta di delucidazione alla dr.ssa __________ del __________. Le veniva in particolare richiesto di pronunciarsi sul fatto che la perizia non si esprimeva sulla discrepanza derivante dal fatto che il dr. __________ nel rapporto Al del 17 marzo 2018 aveva certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. aprile 2017 nella "totalità delle attività lavorative", mentre che nel certificato redatto per l'assicurazione contro la disoccupazione del 9 agosto 2019 aveva attestato una piena capacità lavorativa dal 1. agosto 2018 in "qualsiasi attività a seconda della competenza e formazione". Obiettavano inoltre che la perizia fosse stata allestita senza considerare la valutazione del dr. __________ su mandato della __________. Hanno inoltre chiesto delucidazioni circa l’aspetto della presa a carico medica, risultando dalla perizia delle incongruenze e rilevato come a detta del dr. __________ il trattamento medicamentoso in atto apparisse insufficiente in base ai gravi sintomi con rischio di acting out di cui riferiva lo psicologo __________, non apparendo peraltro adeguata la discussione del caso con lo psicologo anziché con lo psichiatra. Tutto ben considerato quindi hanno concluso che la valutazione 19 giugno 2019 poneva “problemi di coerenza e plausibilità” tali da non poter essere presa in considerazione nella valutazione del caso in esame (doc. AI pag. 180).
Con scritto 5 agosto 2019 la dr.ssa __________ ha preso posizione in merito e confermato le sue posizioni e conclusioni peritali (doc. AI pag. 182). In merito, con nuovo scritto 13 agosto 2019 alla medesima psichiatra, il dr. __________ e l’avv. __________ si sono a loro volta ribaditi nelle loro posizioni e perplessità circa la perizia psichiatrica, comunicando quindi di mantenere “le osservazioni conclusive del 30 luglio 209 riguardo alla coerenza e plausibilità della perizia in parola” (doc. AI pag. 184). Posizione questa che il SMR ha confermato anche dopo visione delle ulteriori osservazioni espresse dalla dr.ssa __________ il 30 agosto 2019 (doc. AI pag. 192).
Con certificato medico del 4 settembre 2019 il dr. __________ ha certificato che l’assicurato continuava “a tergiversare in uno stato clinico e psicopatologico alterato nella sua interezza. Come già in precedenza significatoVi dal punto di vista medico psichiatrico egli, Signor RI 1 presenta un quadro psicopatologico composto da un’alterazione sulla sfera affettiva, sullo spettro ansiogeno e sulla struttura di personalità oramai da lunga data. L'IL è presente almeno dal 20.04.2017 (data della presa a carico) e oltremodo continuativa nella misura del 100% da lunga data e nei confronti della totalità delle professioni. Anche dal punto di vista prognostico non si apprezza positività alcuna, essendo dal nostro punto di vista, medico psichiatrico, il Signor RI 1 in possesso di tutti i presupposti necessari e sufficienti per poter beneficiare di una rendita invalidità completa. (…)” (doc. AI pag. 187).
Tale certificato è stato nuovamente sottoposto al dr. __________ del SMR, il quale, nell’Annotazione del 9 settembre 2019, ha rilevato che aveva “preso nozione del rapporto di __________ del 04.09.2019, firmato da Dr. __________ (non Dr.ssa __________ come in precedenza), Dr. __________, Sig. __________, in cui sono riportati gli apprezzamenti dei curanti noti e già ampiamente discussi nelle precedenti prese di posizione SMR. In assenza di fatti nuovi rispettivamente nozione di modificazioni significative di fatti noti confermo le precedenti prese di posizione SMR” (doc. AI pag. 190).
Di conseguenza, mediante decisione del 12 settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda, motivando:
" (…)
La documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva la totale incapacità lavorativa nel periodo dal 06.03.2017 al 31.07.2017; dal 17.07.2017 si è infatti annunciato alla cassa contro la disoccupazione alla ricerca di un'attività a tempo pieno per la quale si è dichiarato abile in misura completa, capacità attestata dal 1. agosto 2017 anche dal suo curante.
Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l'assegnazione di provvedimenti professionali.
AUDIZIONE
Le osservazioni di carattere medico sottoposteci entro i termini legali, segnatamente:
• Rapporto medico firmato da: Dr. __________, Dr. __________ e psicologo Sig. __________ del 04.09.2019
sono state oggetto di esame da parte del nostro Servizio Medico Regionale, il quale, in assenza di fatti nuovi rispettivamente nozione di modificazioni significative di fatti noti, conferma la propria presa di posizione.
Alla luce di quanto sopra, viene ribadita l'attendibilità del contenuto del progetto di decisione del 27.06.2019.” (doc. AI pag. 198)
2.7. Lo psichiatra curante dr. __________, dopo aver in data 23 ottobre 2019 richiesto l’invio degli atti medici dell’assicurato, in data 28 ottobre 2019 ha presentato una nuova domanda di prestazioni mediante uno scritto nel quale ha affermato quanto segue:
" (…)
con il presente Vi si notifica nuovamente come lo stato di salute del summenzionato in epigrafe sia nella sua interezza alterato oramai da lungo tempo ed in maniera persistente e continuativa. Specificatamente tale compromissione si denota come presente almeno dalla data della presa a carico del 20.04.2017, si apprezza a tal riguardo come in egli l'affezione psichiatrica in essere pregiudichi la propria CL in forma completa e da intendersi essa tra l'altro a tempo indeterminato e nei confronti della totalità delle professioni, con prognosi altamente sfavorevole, avendo esaurito ogni possibilità di remissione.
Data la gravità del quadro in essere ed essendo passato ben più di un anno di IL continuativa nella misura del 100% con assenza di remissione, siamo a richiederVi l'apertura di una nuova domanda AI specificandoVi cortesemente come essa non debba essere intesa come una richiesta di opposizione od una richiesta di riapertura.” (doc. AI pag. 207)
Con annotazione 5 novembre 2019 lo psichiatra del SMR dr. __________ ha osservato:
" Ho preso visione di un certificato del 28.10.2019 firmato dal Dr. __________, Dr. __________, Sig. __________, il quale ripete il precedente apprezzamento dei curanti inviato il 04.09.2019, non riporta fatti medici nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati in sede SMR. Non è dunque giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag. 208)
Con progetto di decisione del 21 novembre 2019 e, quindi, decisione del 20 gennaio 2020, dopo valutazione dell’”opposizione” presentata il 10 gennaio 2020 dall’assicurato tramite il suo legale, l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:
" (…)
La precedente richiesta di prestazioni del signor RI 1 è stata rifiutata con decisione 12.09.2019 cresciuta in giudicato.
Il 29.10.2019 abbiamo ricevuto una nuova richiesta. Tale richiesta può essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche (per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).
Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
AUDIZIONE
In sede di audizione non sono stati apportati nuovi elementi medici con facoltà di modifica della nostra presa di posizione. Ne discende la piena conferma della decisione di non entrata in materia.” (doc. AI pag. 246)
2.8. In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 12 settembre 2019 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.
In effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sul menzionato certificato medico del 28 ottobre 2019 del dr. __________, nel quale egli ha in sostanza ripreso quanto già esposto nelle certificazioni inviate nell’ambito della prima domanda, senza peraltro nemmeno indicare una diagnosi precisa ed esporre in che misura e in che modo influissero sulla capacità lavorativa dell’assicurato le problematiche psichiche già valutate in modo approfondito dallo psichiatra del SMR dr. __________ nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 12 settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante.
Del resto le – peraltro assai scarne - argomentazioni e conclusioni addotte dallo psichiatra curante nella sua certificazione del 28 ottobre 2019 sono essenzialmente le stesse di quelle che il medesimo aveva espresso nell’ambito della prima procedura e già opportunamente vagliate dal dr. __________. Come correttamente evidenziato dal medico SMR, pure specialista in psichiatria, nell’annotazione del 5 novembre 2019 (doc. AI pag. 208), tale certificato non riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal medico SMR, in particolare in occasione del rapporto finale del 26 giugno 2019 (doc. AI 166). In effetti in tale certificato il dr. __________ non evidenzia in alcun modo che sia intervenuto un peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente alla decisione di diniego del 12 settembre 2019, ma anzi ne sottolinea di fatto la stabilità, affermando che il suo stato di salute sia alterato “oramai da lungo tempo ed in maniera persistente e continuativa”, e meglio dal mese di aprile 2017, in maniera pregiudichevole per la capacità lavorativa” (doc. AI pag. 207).
Tale documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento (cresciuto in giudicato) del 12 settembre 2019, dove pure la valutazione del dr. __________, unitamente alla perizia della dr.ssa __________ del __________, erano state approfonditamente valutate, per poi giungere alla conclusione di un’inabilità lavorativa dal marzo 2017, con una ripresa completa dal mese di agosto 2017. Come dianzi esposto (cfr. al consid. 2.5), a tali conclusioni il medico SMR era giunto dopo aver attentamente valutato la documentazione agli atti, in particolare la certificazione di abilità completa dal 1. agosto 2017 resa dallo psichiatra curante il 23 agosto 2017 all’attenzione dell’assicurazione disoccupazione (doc. assic. disoccupazione pag. 11) e gli atti dell’assicuratore malattia (che aveva riconosciuto un’inabilità completa dal 6 marzo 2017 al 31 agosto 2017), comprendenti in particolare la valutazione fiduciaria del dr. __________ del 19 giugno 2017 attestante un’inabilità completa ma con verosimile ripresa al 100% entro metà luglio 2017.
Ora, tali conclusioni, sulle quali si è basata la decisione di diniego del 12 settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, risultano in questa sede vincolanti.
Questo giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 5 novembre 2019, giusta il quale l’unica certificazione prodotta dall’assicurato, ovvero quella del 28 ottobre 2019 del dr. __________, non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.
Sia peraltro osservato che la citata certificazione del dr. __________ è l’unico atto medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato non avendo prodotto documentazione medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli dall’amministrazione per formulare osservazioni e per produrre eventuali mezzi di prova al progetto di decisione del 21 gennaio 2019.
A proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Per quanto infine riguarda le allegazioni del ricorrente che concernono essenzialmente il merito del rifiuto della domanda di prestazioni mediante la decisione del 12 settembre 2019, laddove in particolare censurano l’amministrazione per non aver seguito le conclusioni tratte nella perizia del __________ del 19 giugno 2019 e per non essersi pronunciata in merito ad addotte contraddizioni tra i diversi atti medici, le stesse risultano irricevibili non solo perché riguardano la valutazione posta alla base della decisione del 12 settembre 2019, e quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per questo definitivo e vincolante, ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.3), se l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
Appare del resto quantomeno inverosimile che a distanza di poche decine di giorni dall’emanazione del precedente decisione di diniego (12 settembre 2019) e di pochi mesi dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporti SMR del 26 giugno 2019, 30 luglio 2019, 13 agosto 2019 e 9 settembre 2019; doc. AI pag. 166, 180, 184 e 190), la situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul diritto a prestazioni.
Ribadito inoltre il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 12 settembre 2019), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato nell’ambito della procedura amministrativa e, quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.10. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione del 12 settembre 2019, con la quale la domanda di prestazioni dell’assicurato del marzo 2018 era stata respinta dopo attenta valutazione della documentazione medica, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40% (doc. AI pag. 198), l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di prestazioni, presentata a solo un mese di distanza e corredata da un unico e assai scarno certificato medico - quello del dr. __________ del 28 ottobre 2019 -, considerato come l’assicurato, oltretutto patrocinato, non avesse apportato, nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione del 21 novembre 2019 - dal quale emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente un eventuale peggioramento delle sue condizioni - nuovi elementi medici atti a rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in giudicato.
A titolo abbondanziale e benché in ogni modo, richiamata la giurisprudenza citata al consid. 2.4, eventuali documenti prodotti in sede ricorsuale non possono comunque giustificare l’accoglimento di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, ma possono tutt’al più venir considerati nell’ambito di una nuova domanda, sia detto che nemmeno in questa sede l’interessato ha ritenuto di produrre documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni del dr. __________ di cui alle succitate annotazioni del 26 giugno 2019 (doc. AI pag. 166) e 5 novembre 2019 (doc. AI pag. 208) e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.
Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti