Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2020 32.2020.126

November 26, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,775 words·~9 min·5

Summary

Decisione AI che riconosce in via di revisione il diritto ad una rendita intera ridotta in seguito ad un quarto di rendita. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.126   rg/sc

Lugano 26 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2020 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 31 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

                                1.1   Dopo attribuzione di un quarto di rendita da aprile a giugno 2006 per un grado d’invalidità del 40%, dal 1. luglio 2007 RI 1, già muratore/piastrellista, beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 56% (doc. AI 149-159).

                                         Con decisione 5 ottobre 2012 l’Ufficio AI non è entrato in materia su una nuova domanda presentata dall’assicurato nell’ottobre del medesimo anno (doc. AI 195).

                                1.2   In esito all’istruttoria esperita nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nel dicembre 2019, per decisione 31 agosto 2020 l’amministrazione, accertato un peggioramento temporaneo delle condizioni di salute, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% sino al 30 aprile 2020 per poi quindi ripristinare l’erogazione di un quarto di rendita (grado 56%) a datare dal             1. maggio 2020 (doc. A).

                                         Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1. Producendo refertazione medica e contestando sia la valutazione medica che quella economica (doc. B, C), l’insorgente chiede in via principale l’attribuzione di una “rendita d’invalidità con il grado del 100%, trascorsi tre mesi dal peggioramento dello stato di salute ad al più presto da quando è stata inoltrata la richiesta di prestazioni”, in via subordinata l’attribuzione di una “rendita d’invalidità nella misura di ¾, con il grado del 61.5% ma al più prestato [recte: presto] da quando è stata inoltrata la richiesta di prestazioni” rispettivamente la retrocessione degli atti “affinché l’amministrazione sia incaricata di procedere con una [recte: un] accertamento peritale allo scopo di accertare la capacità lavorativa residua”.

                                         Il 7 ottobre 2020 l’insorgente ha fatto pervenire al Tribunale ulteriore documentazione medica (cfr. IV-1).

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 13 ottobre 2020 del seguente tenore:

"  (…) In considerazione della certificazione pervenuta in sede di ricorso, emerge lo scritto del Dr. med. __________ del 06.10.2020, che non considera che le limitazioni funzionali citate nel rapporto medico SMR del 10.06.2020, sono la conseguenza della precisa integrazione delle limitazioni funzionali del rapporto del Dr. med. __________ del 09.04.2020, dove indicava: “Impossibilità a sollevare carichi e svolgere lavori pesanti” con le limitazioni funzionali già conosciute dell’A. dal 2006.

Comunque in considerazione della certificazione pervenuta della Clinica __________ del 12.08.2019 (ed assente agli atti GED) si rende necessaria la rivalutazione globale dello stato di salute dell’A., mediante una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2019 ad oggi, rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue.” (Doc. VI-1)

                                         Con scritto 26 ottobre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                2.3   Nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare il referto 12 agosto 2020 della Clinica di riabilitazione __________ (__________) prodotto con il gravame (doc. B), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurato nella professione intrapresa di muratore/piastrellista ed in altre attività adeguate, appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come da surriferita indicazione del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2).

                                         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda, come detto, ad una valutazione pluridisciplinare, dopo di che, effettuate le eventuali necessarie valutazioni economiche, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

                                2.4   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 31 agosto 2020 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

32.2020.126 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2020 32.2020.126 — Swissrulings