Incarto n. 32.2019.81 PC/sc
Lugano 27 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1962, di formazione pedicure (apprendistato terminato nel 1979, con conseguimento del diploma) e impiegato di commercio (apprendistato terminato nel 1983 con conseguimento del diploma), è stato attivo in professioni di diverso genere, anche a carattere amministrativo, sin dal 1984 (segnatamente: impiegato bancario, addetto alla contabilità, impiegato di commercio, impiegato allo sportello, ecc. presso svariate banche e assicurazioni svizzere), dal febbraio all’ottobre 2000 ha lavorato presso la reception di una Gasthaus, dall’ottobre 2002 al giugno 2006 in una ditta grigionese in ambito di traslochi, lavori interni e vendita (addetto alla vendita e all’assistenza) e il mese di ottobre 2006 quale segretario in una ditta privata (doc. 3, 39, 40, 52, 66 e 80 incarto AI). Dal novembre 2006 all’agosto 2007 ha lavorato quale impiegato di commercio (con contratto a tempo determinato) presso la __________ a __________ (doc. 13, 39 e 66 incarto AI).
In data 23 febbraio 2009 RI 1, domiciliato a __________ e attivo quale “kaufmannischer Angestellter” presso la __________ a __________ dal 19 novembre 2007 (in malattia dal 19 gennaio 2009 e ricoverato dal 4 febbraio 2009 presso la clinica __________ di __________ per un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici), ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “Bornout, Mobbing, Depressionen, Suizidgedanken, HIV-Infekt (Jan 2009)” “seit 2000, teilweise schon vorher ca. 1984-1986” (doc. 3, 24, 39 e 44 incarto AI).
Il 20 aprile 2009 RI 1 è stato dimesso dalla clinica __________ di __________ (doc. 24 incarto AI).
Dal 16 al 23 maggio 2009 RI 1 ha seguito un corso di “Intensivausbildung zum Fachfusspfleger” per una durata complessiva di 40 ore, con conseguimento del relativo attestato, presso la “__________” di __________ (doc. 39, 52 e 66 incarto AI).
A partire dal 1° giugno 2009 RI 1 è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% da parte del dr. med. __________, “Oberartz” della clinica __________ (doc. 24 e 25 incarto AI).
In data 1° luglio 2009 __________ ha disdetto il contratto di lavoro, con l’accordo del datore, con effetto immediato, adducendo la seguente motivazione: “Nun will ich mit neuem Elan versuchen, meinen Weg als med. Fusspfleger auf Ibiza zu gehen” (doc. 1 incarto DISO).
Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 3 luglio 2009, l’UAI del Cantone __________, ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1 con la seguente motivazione:
" (…) Gemäss unseren Abklärungen hat sich Ihre gesundliche Situation erfreulich entwickelt und von Seitens des Artzes wird Ihnen ab 01.06.2009 wieder eine 100%-iges Arbeitsfähigkeit attestiert. Weiter wurde festgehalten, da Sie eine Ausbildung zum Podologen erfolgreich abschliessen konnten und gedenken sich auf diesem Beruf zu etablieren. Wir gratulieren Ihnen zur erfolgreichen Wiedereingliederung im Arbeitsprozess.
Da während der Wartezeit (Beginn 19.01.2009) eine volle Arbeitsfähigkeit entstanden ist besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente” (doc. 27 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Dopo avere esercitato in qualità di pedicure estetico indipendente ad __________ (__________) dal luglio a novembre 2009, RI 1 è ritornato a __________, dove è stato nuovamente ricoverato presso la clinica __________ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80 incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI).
Nel corso del 2010 si è poi trasferito a __________ ove ha esercitato in qualità di pedicure estetico e massaggiatore indipendente a partire dal mese di aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80 incarto AI).
A partire dal 1° aprile 2010 l’assicurato si è iscritto alla Cassa di disoccupazione __________ per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione, che ha percepito sino al 30 settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO e doc. 34, 39 e 40 incarto AI).
Sempre nel corso del 2010 RI 1 ha seguito, nel mese di febbraio, un corso di pedicure, riflessologia, massaggi in India e, nei mesi di settembre-dicembre, una “Weiterbildung div. Wellness-Massage-Kurse” a __________ (doc. 39 incarto AI).
Nel frattempo, il 30 agosto 2010, l’Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha autorizzato RI 1, sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad esercitare la professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con esclusione di quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI).
Dall’ottobre 2010, dopo alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio, tra luglio e settembre, in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle prestazioni, RI 1, dopo avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro (LPP), si è affiliato come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio “__________” a __________ (doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI).
Nel corso del 2009 e, soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel settore della pedicure e in quello dei massaggi sia in Svizzera sia all’estero (doc. 39).
1.3. Il 15 novembre 2010 RI 1 che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020 (allorquando era iscritto alla Cassa di disoccupazione __________) aveva inoltrato svariate candidature di lavoro sia nel settore commerciale sia nel settore pedicure /massaggi e vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto all’UAI “un aiuto economico con una rendita minima basata al 60% con la quale avrò la possibilità di sopravvivere con la mia attività professionale” (doc. 34 incarto AI).
A suffragio della propria richiesta ha inoltrato all’amministrazione il certificato medico del 10 dicembre 2010 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che lo ha preso in carico dal 3 maggio 2010 (doc. 59 incarto AI), giusta il quale “paragonato al 2009, la situazione di salute del sig. RI 1 è complessivamente peggiorata. A mio modo di vedere il sig. RI 1 con tutta la sua buona volontà a guadagnarsi autonomamente da vivere è da considerare a medio-lungo termine abile al lavoro nella misura del 50% al massimo” (doc. 38).
Il 12 dicembre 2010 RI 1 ha quindi inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “depressioni forti, malumori generali e infezione HIV-positivo” (doc. 40 incarto AI).
Dopo avere acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - tra cui, in particolare, la valutazione del 3 marzo 2011 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto), il rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’11 maggio 2011 della SIP __________ (doc. 63 incarto AI), il rapporto finale del 17 maggio 2011 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 64 incarto AI), la valutazione del 21 giugno 2011 della consulente IP, __________ (doc. 66 incarto AI) - l’UAI con progetto di decisione del 22 luglio 2011 (doc. 67 incarto AI) ha preannunciato il respingimento della richiesta, a fronte di un grado di invalidità non pensionabile.
Dopo aver preso atto delle osservazioni del 13 settembre 2011 dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, e del certificato medico del 5 settembre 2011 dello psichiatra curante ad esse allegato (doc. 73 incarto AI), l’UAI ha acquisito agli atti la perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del __________, giusta la quale l’assicurato - affetto da “Sindrome depressiva ricorrente con andamento cronico, episodio attuale di gravità media (F.33.1)” e da “Disturbo di personalità dipendente (F.60.7)” - presenta una capacità lavorativa residua del 50% in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dalla presa a carico psichiatrica (maggio 2010) da parte del dr. med. __________ (doc. 80 incarto AI).
Dopo avere acquisito anche il rapporto finale del 20 dicembre 2011 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 82 incarto AI) e l’annotazione del 13 febbraio 2012 della SIP __________ (doc. 83 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 15 marzo 2012 (che annullava e sostituiva quello del 22 luglio 2011), ha preannunciato il riconoscimento di ¼ di rendita di invalidità (grado AI: 44%) a partire dal 1° giugno 2011, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (art. 29 LAI; doc. 86 incarto AI).
L’UAI ha dapprima calcolato un grado d’invalidità del 50%, applicando il metodo straordinario (a fronte di un reddito annuo da “valido" di fr. 55'364.- e "da invalido" di fr. 27'436.-). Ha poi determinato la capacità di guadagno residua anche in attività adatte allo stato di salute ed è giunta ad un grado di invalidità del 44%, ritenuti un reddito “da valido” di fr. 55'364.e da “invalido” di fr. 30'877.- (fissato in base alla tabella TA 1 2008, uomini, categoria 4, quartile 2, aggiornato al 2010 e considerata una capacità lavorativa residua del 50%). Dal momento che l’assicurato presentava il minor discapito economico in attività adatte, l’UAI ha utilizzato quest’ultimo dato per calcolare il grado AI (doc. 86 incarto AI).
L’UAI ha pure puntualizzato che: “Provvedimenti professionali non sono ritenuti attuabili; eventualmente si rimane a disposizione su esplicita richiesta scritta per valutare l’aiuto al collocamento” (doc. 86 incarto AI).
Dopo aver preso atto delle osservazioni del 24 aprile 2012 dell’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. __________ (doc. 89 incarto AI), l’UAI, dopo avere raccolto l’annotazione del 4 maggio 2012 della SIP __________ (doc. 92 incarto AI), ha confermato, con decisione dell’11 giugno 2012 (doc. 91 e 93 incarto AI), il progetto di decisione del 15 marzo 2012.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.4. Nel mese di febbraio/marzo 2013 è stata avviata una procedura di revisione della rendita (doc. 96 e 97 incarto AI). Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con comunicazione del 17 maggio 2013, l’amministrazione ha informato l’assicurato che, non avendo constatato alcun cambiamento, avrebbe continuato a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta sino ad allora (grado AI: 44%; doc. 104).
L’11 giugno 2013 RI 1, rappresentato dall’avv. __________ della __________ di __________, ha chiesto l’emissione di un preavviso avverso al quale potere presentare delle osservazioni, a tutela del proprio diritto di essere sentito (doc. 108 incarto AI).
L’UAI, con progetto di decisione del 14 giugno 2013 (che annullava e sostituiva la comunicazione del 17 maggio 2013), ha preavvisato l’ulteriore diritto alla rendita come versata sino ad allora (grado AI: 44%), a fronte di uno stato di salute invariato, secondo quanto accertato dal medico SMR (doc. 109).
Con osservazioni del 22 luglio 2013 la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato il reddito “da valido” ritenuto dall’amministrazione e determinato in base a quanto avrebbe potuto ottenere nella propria impresa (trattamenti estetici ai piedi, corpo, depilazione). La rappresentante dell’assicurato ha rilevato che andava piuttosto considerato l’importo di fr. 63'278.- percepito come impiegato del __________, dato che l’attività come indipendente era stata avviata in presenza del danno alla salute (forte crisi depressiva del febbraio 2009). Il suo cliente aveva, quindi, diritto a mezza rendita (grado AI: 51.2%; doc. 110).
Con decisione del 20 agosto 2013 (doc. 113 incarto AI), l’UAI ha confermato il progetto di decisione del 14 giugno 2013.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. In data 29 marzo 2018 l’assicurato ha informato l’UAI che il suo stato di salute era peggiorato a livello psichiatrico (doc. 132 incarto AI). A suffragio di ciò, il 20 aprile 2018 il dr. med. __________, psichiatra curante dell’assicurato, ha inviato all’UAI un’attestazione, giusta al quale l’assicurato presentava “un’invalidità lavorativa tra il 70-80% e il suo diritto di rendita deve essere riesaminato” (doc. 133 incarto AI).
Dopo avere acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - tra cui, in particolare, l’annotazione del 2 novembre 2018 del medico SMR, __________, giusta il quale l’assicurato presentava “sia per compromissione psichica che in maniera molto limitata anche somatica (HIV positivo) la limitazione del 70% dal 1.1.2018 per ogni tipo di attività” (doc. 141 incarto AI), la valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP __________ e il calcolo economico del 3 dicembre 2018 (doc. 144 e 145 incarto AI), il rapporto finale del 3 dicembre 2018 del precitato medico SMR (doc. 146 incarto AI) e la valutazione del 18 gennaio 2019 del consulente in integrazione professionale (CIP), __________ (doc. 147 incarto AI) - l’UAI con progetto di decisione del 22 gennaio 2019 (doc. 150 incarto AI) ha preannunciato a RI 1 che: “A decorrere dal 01.04.2018, ossia tre mesi dall’intercorso peggioramento (art. 88a cpv. 2 OAI), insorge il diritto a tre quarti di rendita con un grado AI del 67%” (doc. 150 incarto AI). Il grado d’invalidità del 67% è risultato dal raffronto di un reddito annuo “da valido” di fr. 57'816.- (aggiornando al 2016 il reddito “da valido” di fr. 55'364 quantificato nella decisione dell’11 giugno 2012, cresciuta incontestata in giudicato) e di un reddito annuo “da invalido” di fr. 19'137.- (determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 30%, applicando una decurtazione sociale del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere).
Con osservazioni del 19 febbraio 2019 (doc. 154 incarto AI) RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, dopo aver puntualizzato che non contestava la capacità lavorativa accertata dal medico SMR (30% sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018), ha criticato il reddito “da valido” ritenuto dall’amministrazione, frutto di un “errore che nel corso del tempo è sempre stato ripreso in base alla prima decisione” (pag. 523 incarto AI). L’avv. RA 1 ha rilevato che andava piuttosto considerato l’importo di almeno fr. 85'382.- nel 2016 (anno a cui si riferiva il calcolo del pregiudizio economico di cui al progetto di decisione) in base alle tabelle salariali del personale __________ quale segretario del __________, dato maggiormente in linea anche con quanto il suo cliente avrebbe potuto guadagnare come podologo, se a causa della patologia, non avesse interrotto quel percorso, con una perdita di guadagno che quindi si avvicinava all’80%. La patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto pertanto che il suo cliente fosse posto al beneficio di una rendita intera con grado AI di almeno il 70% (doc. 154 incarto AI).
Dopo avere acquisito l’annotazione del 4 aprile 2019 della SIP, __________ (doc. 155 incarto AI), l’UAI, con decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), ha confermato il progetto di decisione del 22 gennaio 2019.
1.6. Con tempestivo ricorso del 16 aprile 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità completa con grado AI di almeno il 70% a decorrere dal 1. aprile 2018 (cfr. doc. I, pag. 8).
Dopo aver puntualizzato anche in questa sede che non era contestata la capacità lavorativa accertata dal medico SMR (30% sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018), la patrocinatrice dell’assicurato ha criticato il reddito “da valido” ritenuto dall’amministrazione, ribadendo le censure già sollevate in sede di osservazioni. In merito all’annotazione del 4 aprile 2019 della SIP, __________, la patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che non si poteva definire il reddito “da valido” del suo assistito su una dichiarazione, peraltro nemmeno firmata dal suo cliente, in contrasto con tutte le altre rilevanze documentali e in contrasto con la spiegazione, da lui fornita in sede di inchiesta indipendente del 11 maggio 2011, secondo cui aveva deciso di mettersi in proprio per evitare lo stress. Anche dalla lettera dell’assicurato all’UAI del 15 novembre 2010 (n.d.r.: doc. 34 incarto AI) emergeva chiaramente come contemporaneamente l’assicurato avesse cercato un’attività da dipendente. Fino al 2009 il suo cliente aveva sempre lavorato come dipendente, dal 19 gennaio al 1° giugno 2009 il suo cliente era stato inabile al lavoro, dal 1° luglio 2009 era senza lavoro e solo il 1° ottobre 2010 aveva aperto lo studio “__________” a __________, dopo che nel frattempo era stato ulteriormente ricoverato alla clinica __________ a __________. Nel frattempo, come scritto nella lettera del 15 novembre 2010, il suo cliente aveva inoltrato oltre 70 richieste di lavoro in ambito commerciale e in ambito estetico, senza alcuna risposta positiva. Anche successivamente aveva continuato le ricerche di lavoro (cfr. doc. A), prima in ambito commerciale, poi in ambito estetico e, infine, in qualunque attività adeguata. L’avv. RA 1 ha, quindi, concluso che il fatto di svolgere un’attività quale indipendente fu una scelta dettata dalla malattia. Ha puntualizzato inoltre che, se non ci fosse stata la malattia, anche se avesse avviato un’attività da indipendente, nel caso non avesse funzionato, il suo cliente avrebbe cercato e certamente potuto ritrovare un lavoro quale dipendente. Se non ci fosse stata la malattia, il suo assistito avrebbe senz’altro fatto carriera all’interno dell’amministrazione __________ o avrebbe potuto ritrovare un buon posto in un’assicurazione. In subordine a ad ogni modo, avrebbe ricercato e ritrovato un’attività dipendente abbandonando quella indipendente che più assomiglia ad un hobby, per cui fa stato perlomeno il reddito perso quale base per il calcolo del reddito con invalidità (fr. 67'148.21), con conseguente grado AI del 71.5 %.
1.7. Nella risposta del 27 maggio 2019, l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo (incluso l’incarto DISO), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 28 maggio 2019 il TCA ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).
1.9. Il 5 giugno 2019 l’avv. RA 1 ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VI).
Il 6 giugno 2019 il doc. VI è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (doc. VII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha aumentato la rendita di cui beneficia l’assicurato, da ¼ (grado AI: 44%) a ¾ (grado AI: 67%), dal 1° aprile 2018 oppure se doveva attribuire al ricorrente una rendita intera (grado AI: 71,5%).
Pertanto le censure ricorsuali sollevate dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. I), volte a contestare la decisione del 3 luglio 2009 dell’UAI del __________ (doc. 27 incarto AI), la decisione dell’11 giugno 2012 e la decisione del 20 agosto 2013 dell’UAI del Cantone Ticino (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), tutte cresciute incontestate in giudicato, nella misura in cui non sono relative all’aumento di rendita oggetto della decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), qui avversata, sono irricevibili.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3).
2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.6. Dal punto di vista medico, con decisione del 3 luglio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI del Cantone __________ ha accertato che l’assicurato, inabile al lavoro per malattia dal 19 gennaio 2009, era di nuovo abile al lavoro al 100% a far tempo dal 1 giugno 2009 (doc. 27 incarto AI).
Nell’ambito della procedura sfociata nella decisione dell’11 giugno 2012 (doc. 91 e 93 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha accertato le seguenti incapacità lavorative in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adatta): 100% dal 19 gennaio 2009; 0% dal 1. giugno 2009; 100% dal 1. dicembre 2009; 50% dal 1. febbraio 2010 e continua (cfr. il rapporto finale del 17 maggio 2011 del medico SMR, dr. med. __________: doc. 64 incarto AI; la perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del __________: doc. 80 incarto AI; il rapporto finale del 20 dicembre 2011 del medico SMR, dr. med. __________: doc. 82 incarto AI).
L’amministrazione ha osservato quanto segue: “Secondo la cifra marginale 2014 della CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità) “un’interruzione notevole del periodo d’attesa sussiste se l’assicurato è interamente atto al lavoro almeno durante 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI. Cessata l’interruzione, il periodo di attesa riparte da capo”. Nel caso in oggetto, l’anno di attesa decorre quindi a far capo dal 01.12.2009.” (cfr. doc. 67).
Nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 20 agosto 2013 (doc. 113 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha accertato che l’assicurato continuava a presentare una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 50% sia nell’attività abituale sia in attività adeguate (dal febbraio 2010: cfr. il rapporto finale del 2 maggio 2013 del medico SMR, dr.ssa med. __________: doc. 102 incarto AI).
Nell’ambito della revisione avviata nella primavera 2018 (doc. 132 e 133 incarto AI), l’UAI ha accertato una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 30% sia nell’attività abituale (pedicure estetico) sia in attività adeguate a partire dal 1° gennaio 2018, fondandosi sull’annotazione del 2 novembre 2018 (doc. 141 incarto AI) e sul rapporto finale del 3 dicembre 2018 (doc. 146 incarto AI) del medico SMR, __________, in base a quanto indicato dallo psichiatra curante, dr. med. __________, nel certificato medico del 20 aprile 2018 (doc. 133 incarto AI)..
La patrocinatrice dell’insorgente ha indicato espressamente di non contestare la capacità lavorativa (30% sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018) accertata dal medico SMR e posta a fondamento della decisione avversata (cfr. doc. I, pag 2).
Il TCA non ha quindi motivo per mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR e ritiene pertanto dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 presenti una capacità lavorativa residua del 30% sia nell’attività abituale di pedicure estetica sia in attività adeguate dal 1° gennaio 2018.
Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (50% in qualsiasi attività lavorativa dal febbraio 2010) è peggiorata (30% in qualsiasi attività lavorativa) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2.7. Occorre ora esaminare se anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un aggravamento tale da giustificare un aumento della rendita.
Questo Tribunale osserva innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STCA 32.2016.125 del 12 luglio 2017, consid. 2.8).
Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.1; STCA 32.2016.125 del 12 luglio 2017, consid. 2.8).
Vengono considerati i dati del 2018, visto che il peggioramento dello stato di salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 1° gennaio 2018.
2.8. Per quanto concerne il reddito “da valido”, l'UAI ha ritenuto che l’assicurato, in assenza del danno alla salute, nel 2016 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 57'816.-. L’amministra-zione ha aggiornato al 2016 il reddito “da valido” di fr. 55'364.quantificato, in applicazione del metodo straordinario, nelle precedenti decisioni dell’11 giugno 2012 e del 20 agosto 2013 (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), cresciute incontestate in giudicato.
Dal canto suo, la patrocinatrice dell’assicurato rileva che il reddito “da valido” ritenuto dall’amministrazione, frutto di un “errore che nel corso del tempo è sempre stato ripreso in base alla prima decisione” (doc. I, pag. 3). Il 1° gennaio 2009 il salario di base del suo assistito ammontava, in quanto dipendente cantonale, a fr. 63'048.- annui. Andrebbe, quindi, considerato l’importo di almeno fr. 85'382.- nel 2016 (anno a cui si riferiva il calcolo del pregiudizio economico di cui alla decisione avversata) in base alle tabelle salariali del personale __________ quale segretario del __________. Il suo cliente, infatti, dal 19 gennaio al 1° giugno 2019 è stato inabile al lavoro mentre dal 1° luglio 2019 era senza lavoro. Il fatto di svolgere un’attività quale indipendente è stata una scelta dettata dalla malattia, segnatamente per evitare lo stress. Il 1° ottobre 2010 ha aperto lo studio “__________” a __________ ma nel frattempo ha sempre effettuato le ricerche di lavoro, prima in ambito commerciale, poi in ambito estetico e, infine, in qualunque attività adeguata. Se non ci fosse stata la malattia, anche se avesse avviato un’attività da indipendente, nel caso non avesse funzionato, il suo cliente avrebbe cercato e certamente potuto ritrovare un lavoro quale dipendente. Se non ci fosse stata la malattia, il suo assistito avrebbe senz’altro fatto carriera all’interno dell’amministrazione __________ o avrebbe potuto ritrovare un buon posto in un’assicurazione. In subordine, avrebbe in ogni caso ricercato e ritrovato un’attività dipendente abbandonando quella indipendente, per cui fa stato perlomeno il reddito preso quale base per il calcolo del reddito con invalidità (fr. 67'148.21).
Il TCA osserva che, dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’11 maggio 2011 della SIP __________ (doc. 63 incarto AI), emerge quanto segue:
" In assenza del danno alla salute, l'assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente: Si. L'assicurato, che ha ricoperto per anni il ruolo di dipendente e si è impegnato in professioni di diverso genere, anche a carattere amministrativo, ha deciso, nel corso del 2009, di mettersi in proprio dedicandosi ad una professione che non fosse motivo di stress e gli consentisse di gestire autonomamente il tempo di lavoro. Ha così "ripreso" il percorso formativo iniziale, di pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo (massaggi classici), dapprima ad __________ e in seguito, una volta che l'esperienza __________ si è dimostrata fallimentare, presso il __________.” (doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI)
Dall’annotazione del 13 febbraio 2012 della SIP __________ (doc. 83 incarto AI) emerge quanto segue:
" Rispetto al reddito da valido, che l'assicurato, attraverso il proprio legale, contesta, non ho nulla da aggiungere. II riferimento è rispetto ad un reddito realmente conseguito dal signor RI 1 in una precedente attività, pertanto si tratta di un termine di raffronto evidentemente valido per la valutazione di carattere economico.
Vorrei inoltre precisare come l'incontro con l'assicurato e così anche il rapporto di inchiesta siano precedenti la perizia - rapporto che peraltro era agli atti al momento in cui il perito ha incontrato l'assicurato. A quel momento il signor RI 1 svolgeva la propria attività di pedicure ed estetista (non è stato infatti valutato come podologo) con una clientela assai modesta che non gli consentiva di conseguire un guadagno raffrontabile; di qui l’esigenza di applicare il metodo straordinario.
Secondo la situazione descritta dall'assicurato al perito non sono intervenuti cambiamenti tali da giustificare una seconda inchiesta: il signor RI 1 continua infatti ad esercitare la professione con una clientela che dice essere ancora modesta. Occorre prendere atto invece di come sia cambiata, nel frattempo, la valutazione medica, che ha messo l'accento sugli effetti della patologia su, qualunque attività lavorativa, sottolineandone il carattere di discontinuità.”
Dall’annotazione del 5 maggio 2012 della SIP __________ (doc. 92 incarto AI) emerge quanto segue:
" Le osservazioni del legale dell’assicurato non aggiungono nulla di nuovo agli argomenti apportati dall’inchiesta indipendenti, e, in particolare dalla nota del 13 febbraio scorso. Dove già a quel momento prendevo posizione in merito sia alle competenze professionali e alle qualifiche del signor RI 1, che alle risultanze peritali.
Ricordo come l’assicurato non sia stato trattato come podologo, ma non intendo tornare su argomenti già chiariti in precedenza.
Per quel che concerne poi il possibile sviluppo dell’attività, nè l’assicurato nè il legale, nelle diverse fasi della valutazione, hanno portato elementi di carattere economico a sostegno di quanto affermato. Le mere dichiarazioni non sono sufficienti, evidentemente, per valutare diversamente il caso.”
Dalla valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP __________ (doc. 144 incarto AI), emerge quanto segue:
" La prima inchiesta per indipendenti risale al 02.05.2011. Nel rapporto di inchiesta che ne è seguito – a dossier alla data 11.05.2011 – si era proceduto con l’applicazione del metodo straordinario e ne era risultato un grado del 28%. A quel momento, infatti, il grado di inabilità per la malattia di lunga durata era dal 30%.
La richiesta di prestazioni, rifiutata in un primo tempo con progetto del 22.07.2011, era stata successivamente accolta dopo esame peritale. Per quanto il grado di inabilità riconosciuto nell’attività abituale fosse del 50%, si era valutato il minore discapito economico in attività adatta e riconosciuta una prestazione del 44% - prestazione che l’assicurato percepisce tuttora.
Lo scorso 03.05.2018 è stata riaperta la revisione (su domanda) e secondo il recente RAF l’assicurato presenta oggi un grado di inabilità del 70% dal 01.01.2018.
Dato che si tratta di un anno non ancora concluso, valutare la perdita nell’attività svolta abitualmente risulta impraticabile; ma ancorché disponessimo del “dichiarato” o del “tassato”, dovremmo confrontarci verosimilmente con una situazione economica immutata dato che l’assicurato da anni consegue guadagni alla stregua di un’attività accessoria. Il fatto che gli sia stata riconosciuta la PC è una prova ulteriore del fatto che non è in grado di provvedere alla propria sussistenza.
Nel progetto di decisione del 13.03.2012, progetto che ha sostituito quello precedente del 2011 e che ha confermato il diritto alla prestazione, è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.- per il 2010, reddito che scaturiva dal metodo straordinario. Il dato non è stato contestato dall’assicurato, pertanto lo si può ritenere a tutt’oggi valido per la valutazione del grado AI.”
La SIP __________ ha quindi concluso, attualizzando il precitato dato e ottenendo un reddito di fr. 57'816.- per il 2016 e di fr. 58'047.- per il 2017 (doc. 144 incarto AI).
Dall’annotazione del 4 marzo 2019 della SIP __________ (doc. 155 incarto AI) emerge quanto segue:
" Prendo atto delle osservazioni al progetto del 20.02.2019 e rispondo come segue. Il legale dell'assicurato, al punto 4 delle osservazioni, indica testualmente:
Viene infatti calcolato un reddito ipotetico da valido di CHF 57'816.00 (calcolato a partire da un reddito di 55364.00 come da decisione dell'11.06.2012) che non è a corretto perché parte dall'assunto che senza il danno alla salute il sig. RI 1 eserciterebbe l'attività indipendente quale pedicure estetico.”
Vorrei precisare che non si tratta di un "assunto", ma di dichiarazioni che l'assicurato ha reso al momento della prima inchiesta (a dossier alla data del 11.05.2011) e che riporto qui di seguito:
" ln assenza del danno alla salute, l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro CD indipendente: Si. L'assicurato, che ha ricoperto per anni il ruolo di dipendente e si è impegnato in professioni di diverso genere, anche a carattere amministrativo, ha deciso, nel corso del 2009, di mettersi in proprio dedicandosi ad una professione che non fosse motivo di stress e gli consentisse di gestire autonomamente il tempo di lavoro.
Ha così "ripreso" il percorso formativo iniziale, di pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo (massaggi classici), dapprima ad __________ e in seguito, una volte che l'esperienza __________ si è dimostrata fallimentare, presso __________.”
Per quel che concerne inoltre, il reddito "da valido", rimando alla nota del 13.02.2012, che sostituisce, riguardo al dato in questione, quanto indicato nell'inchiesta per indipendenti. Proprio in considerazione del cambiamento di status, da dipendente a indipendente, messo in atto dall'assicurato dopo l'esperienza presso __________, il reddito senza invalidità è stato definito in modo più puntuale e rappresentativo dell'attività svolta. È noto infatti, come l'assicurato abbia lavorato come dipendente presso tale amministrazione per un periodo limitato, dal 19.11.2007 al 02.07.2009. Sempre dello stesso periodo è la richiesta di prestazioni all'Ufficio invalidità del Canton Grigioni, prestazioni che sono state rifiutate per ripristinata capacità di guadagno. In considerazione della volontà dell'assicurato di lavorare come indipendente - volontà espressa e documentata durante il primo colloquio di inchiesta - il reddito come dipendente, citato dalla legale dell’assicurato, non può essere preso a termine del raffronto. A seguito di siffatte considerazioni e valutazioni, già nel primo progetto di decisione del 15.03.2012 è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.-, reddito che, mediante applicazione del metodo straordinario, ha consentito di riconoscere un quarto di rendita (IL 44%) per il minor discapito in attività adatta. La nota del 04.05.2012 ha altresì risposto alle osservazioni della legale conto il progetto.
A giusta ragione pertanto, nella nota del 27.11.2018, ho ripreso e attualizzato il reddito senza invalidità definito in sede di riconoscimento della prestazione, reddito che mantiene la sua completa validità e che, nel 2016, risulta essere di fr. 57'616.- lordi”.
Chiamato a pronunciarsi dopo avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato dalla SIP __________ (in particolare, nella valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018, doc. 144 incarto AI, e nell’annotazione del 4 marzo 2019, doc. 155 incarto AI).
Dalle tavole processuali emerge infatti cheRI 1, inabile al lavoro al 100% dal 19 gennaio 2009, dopo essere stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal dr. med. __________, “Oberartz” della clinica __________ a partire dal 1° giugno 2009 RI 1 (doc. 24 e 25 incarto AI), solo un mese dopo, e precisamente il 1° luglio 2009, ha disdetto il contratto di lavoro quale “kaufmannischer Angestellter” presso la __________ a __________ (ove era attivo dal 19 novembre 2007), con l’accordo del datore, con effetto immediato, adducendo la seguente motivazione: “Nun will ich mit neuem Elan versuchen, meinen Weg als med. Fusspfleger auf Ibiza zu gehen” (doc. 1 incarto DISO).
Dal certificato medico del 21 febbraio 2011 (doc. 59 incarto AI) del dr. med. __________, psichiatra curante dell’assicurato dal 3 maggio 2010 (pag. 205 incarto AI), emerge inoltre quanto segue:
" Come già accennato nel rapporto medico del Dr. __________, a giugno 2009 il paziente stava molto bene e si è trasferito assieme al suo partner-convivente ad Ibiza, dove voleva mettere su uno studio di pedicure e podologia in proprio. Torna dall’isola spagnola nel 2009, dopo il fallimento del suo tentativo di mettersi in proprio e dopo essersi separato dal suo convivente. Inizio dicembre 2009 intraprende due altri tentativi di suicidio e viene ricoverato alla Clinica __________ a __________. In gennaio 2010 si riconcilia con il suo ragazzo e da gennaio a marzo intraprendono un viaggio in India dove il sig. RI 1 frequenta un corso di riflessologia. Dopo il ritorno da questo viaggio, da aprile 2010 di trasferisce in Ticino, si iscrive all’Assicurazione contro la disoccupazione e tenta di mettersi in proprio con uno studio di pedicure e massaggi. Aveva anche richiesto presso il Cantone il libero esercizio come podologo, purtroppo la sua richiesta venne respinta dalle autorità cantonali in quanto non riconosciuta. In settembre-ottobre si ritira dalla disoccupazione e tenta di guadagnarsi da vivere con lo studio di pochissimi clienti (ca. 5 clienti al mese) e per __________ lavora solo durante delle esposizioni nei __________ e in Ticino. Da novembre 2010, visto che i valori dell’HIV sono sempre peggiorati, ha dovuto iniziare una cura retrovirale.” (doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI).)
Dalla perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del __________ (__________: doc. 80 incarto AI), emerge quanto segue:
" Grazie all'aiuto di un'amica l'assicurato avrebbe trovato la motivazione per partire, nell’estate del 2009, alla volta di __________, insieme al proprio compagno. Gli era stata offerta la possibilità di vivere senza dover pagare l’affitto in una casa dove era anche autorizzato a svolgere l’attività di podologo e di operatore nell'ambito estetico. La permanenza ad __________ fu molto difficile, sia per problemi ed incomprensioni con il compagno, sia per le difficoltà economiche dovute ad un’attività che non riusciva a decollare. Tornato a __________ RI 1 avrebbe agito altri due tentativi di suicidio, venendo nuovamente ricoverato in clinica psichiatrica. Nel 2010, superato anche questo momento di difficoltà, la coppia ha deciso di installarsi a vivere nella Svizzera italiana, dove rassicurato aveva una zia e dove sentiva meno la pressione del giudizio degli altri, non essendovi persona che lo conoscessero. La coppia ha trovato un appartamento in affitto a __________ nel quale i due vivono tuttora e dove il RI 1RI 1 ha potuto aprire uno studio __________. Purtroppo tutti gli attestati di formazione conseguiti in passato non sono stati riconosciuti ufficialmente ed egli manca della pratica necessaria per conseguire l'attestato federale di podologo. Anche le formazioni fatte all’estero non sono state riconosciute in Svizzera, per cui egli ha un campo di attività molto limitato. Svolge l’attività in casa propria con l’attrezzatura comprata grazie al prestito di un amico, ma il giro di clientela è molto ristretto e non gli consente di andare avanti autonomamente. Da aprile 2010, in considerazione della comparsa di una nuova sintomatologia depressiva, RI 1 ha finalmente deciso di iniziare per la prima volta una terapia psichiatrica ambulatoriale. Seguito dal Dr. __________, psichiatra di __________ con una frequenza bisettimanale. (…). Da circa un anno il Dr. __________ gli ha quindi prescritto Cipralex 10 mg. (…).” (doc. 80, segnatamente pag. 283 e 284 incarto AI).
In effetti, dopo avere esercitato in qualità di __________ indipendente ad __________ (__________) dal luglio a novembre 2009, RI 1 è ritornato a __________, dove è stato nuovamente ricoverato presso la clinica __________ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80 incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI). Nel corso del 2010 egli si è poi trasferito a __________ ove ha esercitato in qualità di pedicure estetico e massaggiatore indipendente a partire dal mese di aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80 incarto AI). A partire dal 1° aprile 2010 l’assicurato si è pure iscritto alla Cassa di disoccupazione __________ per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione, che ha percepito sino al 30 settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO e doc. 34, 39 e 40 incarto AI). Il 30 agosto 2010, l’Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha autorizzato RI 1, sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad esercitare la professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con esclusione di quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI). Dall’ottobre 2010, dopo alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio, tra luglio e settembre, in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle prestazioni, RI 1, dopo avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro (LPP), si é affiliato come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio “__________” a __________ (doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI). Il 15 novembre 2010 RI 1 - che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020 (allorquando era iscritto alla Cassa di disoccupazione __________) aveva inoltrato svariate candidature di lavoro sia nel settore commerciale sia nel settore pedicure / massaggi e vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto all’UAI “un aiuto economico con una rendita minima basata al 60% con la quale avrò la possibilità di sopravvivere con la mia attività professionale” (doc. 34 incarto AI). Nel corso del 2009 e, soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel settore pedicure/massaggi sia in Svizzera sia all’estero (doc. 39).
In simili circostanze, il TCA condivide l’operato dell’UAI che ha considerato quale attività abituale dell’assicurato, al momento dell’insorgere del danno alla salute, quella di __________ indipendente ed è partito dal reddito da “da valido” nel 2010 di fr. 55'364.- quantificato, in applicazione del metodo straordinario, nelle precedenti decisioni dell’11 giugno 2012 e del 20 agosto 2013 (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), cresciute incontestate in giudicato.
Stante quanto precede il reddito “da valido” dell’assicurato ammonta a fr. 57'816.- per il 2016 e a fr. 58'047.- per il 2017 (cfr. valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP __________: doc. 144 incarto AI).
Nella decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), qui avversata, l’amministrazione ha considerato un reddito “da valido” di fr. 57'816.- per il 2016.
Tale modo di procedere non può essere tutelato.
Nel caso di specie devono essere, infatti, considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.8).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di fr. 58'395.28 (ovvero fr. 58'047.- + 0.6%).
Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 58'395.28.
2.9. Per quanto concerne il reddito “da invalido”, l'UAI, ha ritenuto che l’assicurato, nel 2016 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 19'137.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 30%, applicando una decurtazione sociale del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere (doc. 145 segnatamente pag. 503 incarto AI).
La patrocinatrice dell’assicurato non ha contestato questo dato.
Per calcolare il reddito “da invalido” nel 2016, l’amministrazione ha applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su opposizione (in casu, 21 marzo 2019: doc. 157 e 160 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8).
Inoltre, nel caso di specie devono essere considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.8).
Anche per questi aspetti, il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019, consid. 2.3.8).
Tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 30% (fr. 67'405.96: 100x30=fr. 20'221.78) e di una deduzione sociale del 5% (fr. 20'221.78:100x5=fr. 1'011.08), si ottiene un reddito annuo di fr. 19'210.70 (ovvero fr. 20'221.78 - fr. 1'011.08).
Il reddito “da invalido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 19'210.70.
2.10. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 19'210.70 con il relativo reddito "da valido" di fr. 58'395.28 si ottiene, a partire dal 1° gennaio 2018, un grado d’invalidità del 67,10% ([58'395.28 - 19'210.70] x 100 : 58'395.28) arrotondato al 67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di ¾ di rendita a decorrere dal 1° aprile 2018 (trascorsi da 3 mesi dall’oggettivato peggioramento della capacità di guadagno dell’assicurato, riconducibile alla diminuzione della capacità lavorativa residua dal 50% al 30% a far tempo dal 1 gennaio 2018, ex art. 88a cpv. 2 OAI).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.12. Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti