Raccomandata
Incarto n. 32.2019.69 BS/sc
Lugano 9 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 1° giugno 2012 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1966, da ultimo professionalmente attivo quale cameriere, al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2009 e di una mezza rendita dal 1° febbraio 2012 a seguito degli esiti di un infortunio alla clavicola sinistra (doc. 54-54 inc. AI).
1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, accertato un miglioramento dello stato di salute con abilità lavorativa del 70% in attività adeguate dal 19 novembre 2013 (cfr. perizia reumatologica del 19 novembre 2013 a cura del dr. __________ e rapporto 6 dicembre 2013 del SMR, doc. 83 e 84 inc. AI), con decisione del 26 maggio 2014 l’amministrazione ha soppresso la corrente rendita, non presentando più l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 97 inc. AI).
Il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la succitata decisione è stato dichiarato irricevibile, poiché tardivo, dal TCA con sentenza del 4 settembre 2014 (inc. 32.2014.81).
1.3. Nel giugno 2016 l’assicurato, per il tramite del suo medico curante, ha inoltrato una nuova domanda di rendita sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute con inabilità al 100% da marzo 2015 (doc. 112 inc. AI).
Sulla base della perizia reumatologica eseguita dal dr. med. __________ (cfr. rapporto 11 luglio 2017 in doc. 149 inc. AI), il SMR ha confermato una piena inabilità lavorativa quale cameriere accertando un’inabilità in attività adeguate del 100% dal mese di marzo 2015, ridotta al 50% dal luglio 2017 a seguito delle problematiche al braccio ed al ginocchio sinistri (cfr. rapporto finale del 3 agosto 2017, inc. 150/155 inc. AI). Dopo aver accertato l’esigibilità in attività rispettose delle limitazioni fisiche (cfr. rapporto del 17 settembre 2017 del consulente in integrazione professionale in doc. 183 inc. AI) e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione del 15 febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2015 (con versamento dal 1° dicembre 2016) ridotta ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 48%) dal 1° novembre 2017 (doc. 193 e 197 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando una rivalutazione del suo caso. Egli rileva un peggioramento dell’artrosi del ginocchio sinistro rispetto alla perizia del dr. med. __________, preannunciando una visita specialistica presso il dr. med. __________ della quale terrà informato.
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI conferma la decisione contestata e postula la reiezione del ricorso.
1.6. L’assicurato ha prodotto il rapporto 27 maggio 2019 del succitato specialista (X1).
1.7. Con osservazioni 13 giugno 2019 l’Ufficio AI, fatto esaminare il nuovo rapporto specialistico dal SMR, ha ritenuto che lo stesso non apporta alcun nuovo elemento di valutazione, confermando la richiesta di reiezione del ricorso (XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera dal 1° marzo 2015 (con versamento dal 1° dicembre 2016 trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) ridotta ad un quarto dal 1° novembre 2017.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella fattispecie concreta, a seguito dalla nuova domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato una (nuova) perizia reumatologica a cura del dr. med. __________.
Nel rapporto peritale datato 11 luglio 2017, il succitato specialista, basandosi sugli atti medici presenti nell’inserto, dopo aver proceduto all'anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa ed alla descrizione dei disturbi soggettivi, ha riportato gli esiti delle costatazioni oggettive assunte durante la visita dell’assicurato e proceduto all’esame dei referti radiologici. Egli ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" (…)
1.
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
- Dolori e impotenza funzionale all'arto superiore sx alla presenza di:
. Stato dopo frattura della clavicola sx dislocata lo 02.09.'08 con intervento di osteosintesi il 27.10.'08 e intervento di ablazione del materiale lo 07.01.'10.
. Stato dopo intervento di disinserzione, re-inserzione del tendine sovraspinato per lesione parziale l'11.02.'11 con tenotomia del lungo capo del bicipite e acromioplastica.
Dallo 02.09.'08.
- Gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-rotulea del ginocchio dx in stato dopo:
. Artroscopia con lavaggio articolare nel 2005, artroscopia con meniscectomia mediale e parziale abrasione in marzo 2015, artroscopia con resezione parziale del menisco mediale e fibrolisi anteriore in dicembre 2015 con esiti di rottura parziale del legamento crociato anteriore.
Da marzo 2015.
- Sindrome lombovertebrale cronica recidivante alla presenza di discopatia con protrusione erniaria L5/S1 e canale lombare stretto.
Da inizio del 2016. (…)” (doc. 149 pag. 7-8)
In merito alla capacità lavorativa nell’abituale attività, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 100%, come già valutato nella sua precedente perizia del 19 novembre 2013 in cui le problematiche erano legate all’arto superiore ed alla clavicola sinistri. Quale nuovo danno alla salute egli ha accertato una sintomatologia alla schiena ed al ginocchio destro.
Riguardo alla capacità lavorativa in attività adeguate, egli ha concluso:
" (…) Rispetto alla mia precedente perizia il paziente presenta attualmente una problematica al ginocchio dx con una gonartrosi femoro-patellare e soprattutto femoro-tibiale interna relativamente avanzata. Inoltre presenta una sindrome lombospondilogena in presenza di una discopatia con protrusione erniaria L5/S1 e canale lombare stretto. Tulle queste problematiche determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore rispetto alla mia precedente perizia. Attualmente in attività che rispecchiano i suoi limiti funzionali il paziente risulta abile in misura del 50% con un'inabilità lavorativa quindi del 50% da intendersi come riduzione del rendimento.
Il paziente deve in effetti evitare lavori in cui utilizzi il braccio sx al di là di 45-50° rispetto alla posizione anatomica, braccio al corpo. Può rimanere seduto per circa 2 ore, in piedi fermo al massimo 40 minuti. Può camminare per un massimo di 20 minuti, deve evitare di sollevare pesi superiori a 10 kg e solo in maniera occasionale.
Deve evitare di lavorare su terreni dissestati, salire e scendere scale, lavorare accovacciato.
Tutte queste problematiche ne limitano quindi la capacità lavorativa anche in mestiere adattato in misura del 50% da intendersi come riduzione del rendimento.
Questa incapacità lavorativa è da considerare valida a partire dalla visita odierna.” (doc. 149 pag. 10-11)
La perizia reumatologica è stata confermata dal SMR con rapporto finale del 3 agosto 2017 (doc. 150/155 inc. AI).
Con il presente ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla perizia del dr. med. __________.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il SMR sulla base della perizia reumatologica del dr. med. __________.
Non vi sono infatti motivi per non aderire alle conclusioni, frutto di una dettagliata valutazione, del rapporto 11 luglio 2017 del succitato specialista, il quale ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività ma abile al 50% in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche, il tutto a decorrere dalla sua valutazione. Né del resto la successiva documentazione medica raccolta in procedura amministrativa permette di distanziarsi da quanto sopra. A tal riguardo, nel rapporto 6 marzo 2018 il medico curante, dr. med. __________, allegando il rapporto 29 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, oltre ad esporre le note diagnosi ha confermato un’abilità lavorativa in altre attività del 50% dal luglio 2017 (doc. 169 inc. AI).
Con il presente ricorso l’assicurato, come detto, sostiene un peggioramento della sua situazione fisica.
A tal riguardo egli ha allegato il rapporto 27 maggio 2019 del dr. med. __________ dal seguente tenore:
" (…) Il Signor RI 1 rimane vittima di un trauma al ginocchio destro all'inizio degli anni '90 procurandosi una frattura della rotula.
Tre anni fa, intervento di ricostruzione legamentare eseguita dal Dr. __________.
Dopo questi interventi una ripresa della sua professione come cameriere non era possibile, è stato quindi riqualificato come viticoltore.
Sei mesi dopo aver iniziato questa nuova attività, cade e si procura un nuovo trauma del ginocchio.
Le ultime radiografie del ginocchio mostrano una gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-rotulea, quest'ultima di natura post-traumatica.
Il ginocchio ha un deficit estensorio di 10°, flette a 90°, lieve deviazione in varo, il crociato anteriore stabile con un Lachmann con un'escursione un po' aumentata. lpotrofia del quadricipite a -2 cm.
Ho spiegato al paziente che presto o tardi sarà inevitabile un intervento di artroprotesi totale del ginocchio, per il momento cerchiamo di insistere con il trattamento conservativo.
Questo quadro di gonartrosi tricompartimentale dà diritto ad una menomazione dell'integrità del 30% secondo le tabelle .5 della SUVA.
Qualora in un futuro dovesse essere posta l'indicazione chirurgica, la ripresa del suo lavoro come viticoltore non sarà comunque garantita.
L'intervento verrebbe eseguito a causa dei dolori.
Nel frattempo ho richiesto un'infiltrazione sotto eco del ginocchio dx, rivedrà il pz al bisogno.” (doc. X1)
Chiamato dal TCA a prendere posizione, con osservazioni 13 giugno 2019 l’Ufficio AI ha pertinentemente rilevato:
" (…) In merito al contenuto va rilevato che tale referto si basa su una visita medica avvenuta tre mesi dopo l'emanazione della decisione impugnata del 15 febbraio 2019, momento determinante per la valutazione del caso (si rammenta che il giudice valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa stata resa), indica diagnosi sovrapponibili a quelle espresse nella perizia del dr. med. __________ dell'11 luglio 2017, riprese nel rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 3 agosto /2017, non pone indicazioni in merito a limiti funzionali e/o abilità lavorativa residua.” (doc. XII)
Non essendo pertanto emersi nuovi elementi rispetto alla perizia del dr. med. __________ che possano dimostrare un peggioramento dell’artrosi al ginocchio destro, la valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata non può che essere confermata.
Di conseguenza, visto quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 19 novembre 2013 l’assicurato è da considerare inabile al 100% nella sua abituale attività lavorativa, ma abile in attività adeguate del 70% dal 19 novembre 2013 (come da decisione del 26 maggio 2014) e inabile al 100% dal 1° marzo 2015 ed al 50% dal luglio 2017.
2.8. Occorre ora procedere al calcolo della capacità di guadagno residua in attività adeguate dal mese di luglio 2017, mese del miglioramento e della stabilizzazione dallo stato di salute dell’assicurato, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
Per il periodo precedente, visto il risorgere di un’invalidità al 100%, dovuta ad una totale inabilità (anche) in attività adeguate, dal marzo 2015 – quindi entro 3 anni dalla soppressione dalla rendita decisa il 26 maggio 2014 – in applicazione dell’art. 29 bis OAI l’assicurato ha diritto ad una rendita intera.
2.8.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Quale reddito da valido, vista la precedente decisione del 26 maggio 2014, tenuto poi conto che l’assicurato dal 2015 beneficia di prestazioni sociali, l’amministrazione si è rettamente fondata sui dati statistici relativi al settore 56 (servizi di ristorazione), livello di competenze 2 (conoscenze professionali specializzate) (cfr. doc. 152 inc. AI), determinando in tal modo un salario da valido di fr. 54'638.-- (fr. 5'399.-- mensili per 42.3 ore settimanali), dato aggiornato, secondo quanto a suo tempo a disposizione, al 2016.
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso in esame, nel rapporto 17 settembre 2018, al cui tenore va fatto riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 183 inc. AI).
Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2016, di fr. 5'367,56.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'148,21 per un impiego a tempo pieno (stato 2016).
Considerata un’abilità del 50%, riconosciuta una riduzione totale del 15% per attività leggere, il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 28’538.-- (cfr. rapporto 18 settembre 2018 del consulente IP in doc. 183 incarto AI).
2.8.3. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 47,7%, arrotondato a 48% come da DTF 130 V 121, che permette di riconoscere un quarto di rendita dal 1° novembre 2017 (tre mesi dall’attestato miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), preceduto, come visto, dal diritto ad una rendita intera dal marzo 2015 ma con versamento dal 1° dicembre 2016 (6 mesi dalla nuova domanda inoltrata nel giugno 2016, cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
Seppur l’amministrazione non ha adeguato al 2019 (momento della decisione contestata) i redditi di riferimento, tale omissione risulta irrilevante ai fini dell’esito della vertenza, poiché l’eventuale aggiornamento non permetterebbe di portare l’invalidità ad un grado del 50% conferente il diritto alla mezza rendita dal 1° novembre 2017.
Visto quanto precede, l’amministrazione ha rettamente riconosciuto una rendita intera dal marzo 2015 (con versamento dal 1° dicembre 2016) ridotta dal 1° novembre 2017 ad un quarto.
Confermata quindi la decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti