Incarto n. 32.2019.4 PC/sc
Lugano 5 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1966, affetto da sordità congenita, ha beneficiato di provvedimenti pedagogico-terapeutici, di provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale, di provvedimenti sanitari, nonché di mezzi ausiliari, quali apparecchi acustici, da ultimo il 24 luglio 2014 (pag. 153 incarto AI).
In data 4 giugno 2018 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “mancanza d’udito; non sento al 100%; dalla nascita” (pag. 180-188 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti il rapporto finale del 21 agosto 2018 del medico SMR (pag. 228-230 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 20 ottobre 2018, ha preavvisato all’assicurato il rifiuto di assegnargli una rendita di invalidità, in quanto non presentava un grado di invalidità pensionabile (pag. 243-247 incarto AI).
1.3. A seguito delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (pag. 248-253 e 61 incarto AI), contro il progetto di decisione citato e dopo avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 258 incarto AI), l’UAI, con decisione del 30 novembre 2018, ha confermato il progetto di decisione (pag. 259-263 incarto AI).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2 gennaio 2019 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento, previo accertamento e approfondimento medico, di un grado di invalidità di almeno il 70% (cfr. doc. I, pag. 4).
Il patrocinatore del ricorrente contesta la decisione dell’UAI, dato che non terrebbe adeguatamente conto dell’effettivo danno alla salute del suo assistito, che presenta una notevole incapacità lavorativa permanente per motivi fisici. Il rappresentante del ricorrente chiede l’esperimento di una perizia medica da parte del TCA (cfr. doc. I, pag. 3 e 4).
1.5. Nella risposta del 30 gennaio 2019, l'Uffico AI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Il 31 gennaio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI).
A tutt’oggi esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.3. Nella presente fattispecie l’UAI ha negato all’assicurato una rendita di invalidità, ritenendolo totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa adeguata (pag. 259-263 incarto AI).
L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 21 agosto 2018 del medico SMR __________ (pag. 228-230 incarto AI) e l’annotazione del 27 novembre 2018 (pag. 258 incarto AI). Quest’ultimo ha posto la diagnosi con influsso sulla CL di “sordità congenita” ritenendolo inabile al 30% (inteso come riduzione del rendimento per necessità di supervisione con prognosi valetudinaria stazionaria) nell’attività abituale di “installatore di impianti sanitari e di riscaldamento” da sempre ed abile al 100% in attività adeguata da sempre con prognosi valetudinaria favorevole, senza limitazioni di carico massimo (kg), senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di svolgere pause supplementari (pag. 230 incarto AI). Il medico SMR ha puntualizzato che l’assicurato può svolgere “qualsiasi attività dove l’udito non sia espressamente necessario a svolgere la mansione lavorativa, ad es. non lavori a contatto con la clientela, non lavori pericolosi per sé e per terzi, non lavori su ponteggi impalcature, ecc.” (pag. 230 incarto AI). Nell’annotazione del 27 novembre 2018 (pag. 258 incarto AI) il medico SMR ha confermato, per quanto riguarda l’attività confacente e le limitazioni funzionali, quanto attestato nel precedente rapporto finale.
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA condivide l’operato dell’UAI.
Nella concreta evenienza questo Tribunale può infatti fare propria l'esigibilità stabilita dal medico SMR e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la stessa risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che soffrivano, in maniera più o meno grave, di problemi di udito.
In una sentenza 32.2010.166 del 15 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica, affetto da sordità assoluta a destra e rischio di diminuzione della capacità uditiva a sinistra, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) un lavoro adeguato "(professione a grado normale di competenza uditiva e senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore)", in particolare "in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio", ribadendo che "sia nell'ambito industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività che non richiedono un udito da ambo le parti, che non sono particolarmente rumorose e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica".
In una sentenza 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica che aveva patito un danno uditivo (segnatamente: una anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti) prevalentemente da ricondurre all'attività professionale e che era pure scivolato su una lastra di ghiaccio riportando una contusione all'emitorace e al polso destro, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) "un’attività leggera dal profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello dell'orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche", ritenuto come "al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l'assicurato, una volta acquisito l'automatismo potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa".
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Inoltre se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27 giugno 2016, consid. 2.7.8).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali adeguate rispetto a quella abituale.
Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo, STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato).
Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici (cfr., in particolare, la richiesta perizia specialistica avanzata dal patrocinatore nel gravame: cfr. doc. I).
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche (per un caso analogo, cfr. pure la STCA 35.2016.108 del 23 febbraio 2017, consid. 2.9 in fine).
Stante quanto precede questo Tribunale condivide la conclusione del consulente in integrazione professionale che, nella valutazione del 9 ottobre 2018 (pag. 237-239 incarto AI), ha stabilito che attività adeguate “(potrebbero essere quelle di operaio generico, addetto alla qualità/imballaggi/
confezionamenti, magazziniere in diversi ambiti industriali (orologiero, farmaceutico, prodotti plastici, ecc.)” (pag. 239 incarto AI).
Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide parimenti la conclusione del consulente in integrazione professionale che, nella medesima valutazione, ha stabilito che “In considerazione del fatto che l’assicurato possiede attualmente un lavoro () e che esistono molteplici lavori adeguati ed esigibili che potrebbero al bisogno garantire un’alternativa fonte di reddito, non sono necessari provvedimenti professionali di alcun genere. (…). Il mandato viene chiuso. (…)” (pag. 239 incarto AI).
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l’assicurato.
2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2016, in qualità di installatore di impianti sanitari e di riscaldamento, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 74'570.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS (pag. 233, 234 e 259 incarto AI).
Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 41-43 "Costruzioni", livello di qualifica: conoscenze professionali e specializzate, uomini, aggiornato al 2016 (pag. 233 e 234 e 259 incarto AI) e non contestato dal ricorrente (e a lui favorevole), può essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 74'570.-.
2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'791.- (pag. 233, 234 e 259 incarto AI).
Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr. 67'148.21), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con rendimento del 100% (cfr. consid. 2.3 in fine) di una deduzione sociale del 5% (fr. 67'148.21-fr. 3'357.41=fr. 63’790.80; pag. 233 e 234 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 63'791.-.
2.8. Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 63'791.- con il relativo reddito da valido di fr. 74'570 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 14.45% ([74'570 - 63'791] x 100 : 74'570) arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.1).
Quand’anche si aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal 2016 al 2018, la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario per arrivare ad un grado di invalidità pensionabile.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti