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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2020 32.2019.28

January 15, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,830 words·~29 min·3

Summary

Decisione con la quale è stato negato il diritto a prestazioni non può essere confermata, senza che prima venga attuata una perizia psichiatrica nel rispetto della procedura probatoria strutturata basata su indicatori

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.28   cr

Lugano 15 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da: RA 2    

contro  

la decisione del 27 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1993, da ultimo studente in ingegneria gestionale presso la __________, in data 14 dicembre 2017 ha presentato per il tramite del proprio curatore una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 19).

                                         L’Ufficio AI ha in un primo momento diffidato l’assicurato dal persistere nell’abuso di sostanze stupefacenti e, nel contempo, a sottoporsi a regolari sedute di psicoterapia con assunzione di psicofarmacoterapia per sei mesi, termine trascorso il quale avrebbe valutato la possibilità di assegnare all’interessato una misura di reinserimento.

                                         A seguito tuttavia delle contestazioni sollevate dallo psichiatra curante avverso tale scritto, sottolineando come i disturbi dell’assicurato siano di natura psichiatrica e non dovuti ad una tossicodipendenza, con conseguente necessità di un pronto intervento da parte dell’Ufficio AI - circostanza poi confermata dal dr. __________ del SMR (doc. 35) - l’amministrazione, in data 14 giugno 2018, nell’ambito di provvedimenti integrativi, ha assunto i costi per un potenziamento della resistenza dall’11 giugno 2018 all’11 dicembre 2018, in internato, presso __________ di __________ (doc. 54).

                                         Tale misura è stata, purtroppo, interrotta il 2 agosto 2018 per via dell’atteggiamento non adeguato tenuto dall’assicurato (doc. 56-58).

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2 novembre 2018 (doc. 63), poi confermato con decisione del 27 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         L’amministrazione ha ritenuto che essendo l’inabilità lavorativa dell’assicurato dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi di legge, non sussiste il diritto ad una rendita o a provvedimenti professionali (doc. A3).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dal suo curatore e patrocinato dalla RA 2, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° giugno 2018 o, in via subordinata, che venga ordinata una perizia psichiatrica giudiziaria atta a stabilire se la dipendenza è la causa o meno di un danno psichiatrico preesistente e/o ha causato un notevole danno psichico invalidante (doc. I).

                                         La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

La rappresentante dell’assicurato ha sottolineato come l’amministrazione abbia omesso di accertare quale sia l’origine del danno alla salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa dell’interessato, limitandosi a ricondurre i problemi di salute ad una sindrome di dipendenza, non invalidante ai sensi della giurisprudenza federale.

La patrocinatrice ha, tuttavia, evidenziato come a causa dei suoi disturbi l’assicurato (affetto in particolare da un disturbo di personalità misto) non abbia oggettivamente le risorse per astenersi dall’abuso di sostanze multiple.

Ella ha rilevato come lo psichiatra curante abbia spiegato come il problema dell’interessato non sia la tossicodipendenza, bensì il suo stato psichico, caratterizzato da un disturbo di personalità misto con forti tratti schizo-paranoici-borderline e episodici scompensi schizo-affettivi, che lo portano poi ad assunzioni di sostanze allo scopo di farla finita o quantomeno sedare il proprio malessere. La dipendenza, dunque, divenuta sempre più centrale, è la conseguenza del danno psichico preesistente e invalidante che affligge l’assicurato.

Per tali ragioni, la rappresentante dell’interessato ha considerato lacunosa e non oggettivata la presa di posizione del dr. __________ del SMR, la quale non tiene conto della storia di malattia dell’interessato, peraltro riconosciuta pure dal dr. __________ del SMR (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione del dr. __________ del SMR (doc. V + 1).

                               1.4.   In data 25 marzo 2019 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IX + 1).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                     Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                                                            Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                     In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                     Per lungo tempo la giurisprudenza ha considerato che le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse potevano tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure avevano causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre 2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo 2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI, art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto successo. In base ai risultati potrà decidere se

ridurre o rifiutare le prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.

                               2.4.   Per quanto concerne l’aspetto medico, nel rapporto finale SMR del 29 ottobre 2018, il dr. __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “F19.2 disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: sindrome da dipendenza”, ha ritenuto l’interessato pienamente abile al lavoro con la seguente motivazione:

" Osservazioni conclusive:

Come evidenziato nel rapporto finale dello __________, l’assicurato ha violato ripetutamente le regole e messo in atto comportamenti, come l’introduzione e il consumo di alcolici e THC all’interno della struttura, che hanno minato la riuscita del progetto. Tali comportamenti, in assenza di un congruo e documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo di sostanze psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista diagnostico ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple. Peraltro lo stesso dr. __________, medico psichiatra curante, afferma nel suo ultimo rapporto medico che la sindrome da dipendenza rappresenta negli ultimi mesi il problema centrale. Per quanto il medico abbia formulato una diagnosi differente in passato e rimanga coerente con quella, essa non risulta oggettivabile, per le ragioni sopra esposte (mancanza di un congruo periodo di osservazione e cura in assenza del consumo di sostanze psicotrope). Sulla base del periodo di osservazione presso __________, dell’ultimo rapporto medico del dr. __________, delle informazioni raccolte dal consulente SIP __________, mi discosto dalla annotazione SMR del 21.2.2018, nella quale si riteneva non applicabile diffidare l’assicurato a mantenersi astinente dal consumo di sostanze psicotrope, non ultimo in considerazione della giovane età dell’assicurato, che peraltro non appare mai aver trattato la sua dipendenza in modo strutturato e adeguato. Il passato traumatico dell’assicurato (GED 14.12.2017) risulta evidente, ma questo non si traduce necessariamente in una diagnosi psichiatrica invalidante. Risulta che malgrado il suo passato traumatico, l’assicurato abbia ottenuto il diploma commerciale e si sia iscritto al primo anno di ingegneria gestionale (__________). Già nel primo ricovero presso la __________ di __________ (31.12.2016 – GED 14.12.2017) era evidente come l’assicurato consumasse in modo non adeguato benzodiazepine e cannabis, come documentato presso l’__________, prima del trasferimento presso la __________, ma tale consumo non è stato rilevato e riportato nelle diagnosi dai medici psichiatri. Con verosimiglianza preponderante l’assicurato è affetto sin da allora da una dipendenza da sostanze psicotrope multiple e sulla base della documentazione medica in dossier è possibile affermare che i disturbi descritti sono con verosimiglianza preponderante riconducibili integralmente alla dipendenza dell’assicurato. La presenza di alterazioni comportamentali è perfettamente compatibile con il consumo di droghe. La tossicodipendenza non costituisce un danno alla salute ai sensi dell’AI, atto a diminuire la capacità di guadagno dell’assicurato.” (Doc. 61)

A seguito delle contestazioni sollevate dalla __________, a quel momento rappresentante dell’assicurato, contro il progetto di rifiuto delle prestazioni, suffragate dai referti della __________ di __________ e dello psichiatra curante (cfr. doc. 72), il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 19 dicembre 2018, ha ribadito la propria posizione, ritenendo che “non si evidenziano fatti nuovi o variazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di posizione espressa nel rapporto finale SMR del 29.10.2018” (doc. 69).

                               2.5.   In sede ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione fornita dal SMR, posta alla base della decisione di rifiuto del diritto a prestazioni, ritenendola lacunosa e in contrasto con la storia di malattia dell’interessato.

                                         A sostegno delle proprie obiezioni, ella ha trasmesso al TCA il referto di dimissione dalla Clinica __________ di __________ del 10 gennaio 2019 - presso la quale l’interessato è rimasto degente dall’8 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018, prima di essere trasferito presso le cure intense dell’Ospedale __________ di __________, a seguito di un tentativo di suicidio per impiccagione - nel quale sono state poste le diagnosi di “disturbo di personalità misto (ICD10-F61); disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: intossicazione acuta (ICD10-F10.0)” (cfr. doc. A11).

Preso atto di queste critiche, l’amministrazione, nella risposta di causa, ha confermato la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del SMR, anche alla luce della nuova presa di posizione dello psichiatra del SMR. Quest’ultimo, infatti, nelle annotazioni del 19 febbraio 2019, ha ribadito il proprio punto di vista, osservando:

" Ho preso visione del dossier e della nuova documentazione medica presentata in sede di ricorso al TCA. Nel rapporto medico di dimissione dalla __________, relativo all’ultimo ricovero dal 08.12.2018 al 24.12.2018, firmato dal dr. __________, viene evidenziata come diagnosi una intossicazione acuta da alcolici. Nel corso della notte del ricovero, si legge, l’assicurato, in stato di impregnazione etilica, ha avuto delle alterazioni comportamentali che hanno poi avuto come conseguenza il ricovero in ambito stazionario, volontario, dell’assicurato. Il 24.12.2018, durante la degenza in __________, il paziente veniva trovato in bagno con un compagno di stanza e con una bottiglia di plastica preparata per fumare cocaina e crack. Tali comportamenti, in assenza di un congruo e documentato periodo di osservazione (6 mesi) in assenza dal consumo di sostanze psicotrope, sono da ricondurre necessariamente dal punto di vista diagnostico ad una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple e per questo non è possibile discostarsi da quanto espresso nel rapporto finale SMR del 29.10.2018. Il fatto che l’assicurato metta in atto agiti anche gravi, come tentativi di suicidio e crisi pantoclastiche, sotto l’effetto di sostanze psicotrope multiple, non giustifica una diagnosi differente secondo il manuale ICD10.” (Doc. V/1)

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della valutazione del 29 ottobre 2018 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, non può in ogni caso, alla luce della modifica giurisprudenziale dettagliatamente esposta al considerando 2.3., condividerne le conclusioni.

Il TCA rileva, infatti, che la conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR - considerando che i disturbi dell’interessato siano integralmente riconducibili ad una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple e, per tali ragioni, privi di carattere invalidante – così come anche le critiche ricorsuali riguardo alla mancanza di verifica da parte dell’amministrazione a proposito del danno alla salute all’origine dell’abuso o insorto quale conseguenza dello stesso, non siano più attuali, visto il mutamento di giurisprudenza del Tribunale federale riguardo alle tossicomanie.

Per tali ragioni, se anche corrispondesse al vero, come sostenuto dal dr. __________ del SMR, che i disturbi dell’interessato siano causati esclusivamente da un problema di abuso di sostanze psicoattive – circostanza comunque negata dallo psichiatra curante, il quale, nel referto del 4 settembre 2018, ha escluso sul piano diagnostico che l’interessato possa essere considerato un tossicodipendente, rilevando come la struttura psichica dello stesso, oscillante tra la psicosi e la nevrosi, negli ultimi 8-10 mesi, ma soprattutto dalla fine della scorsa primavera, stia rovinosamente slittando in un sistema di funzionamento di registro schizotipico-schizoaffettivo, con un ricorso all’abuso di psicofarmaci e/o di sostanze psicoattive sempre più spesso a scopo di ottenere una sorta di sedazione (cfr. doc. 59) - occorrerebbe in ogni caso, alla luce della nuova giurisprudenza federale ricordata in precedenza (cfr. consid. 2.3.), accertare tramite una procedura probatoria strutturata fondata su indicatori, come per qualsiasi altra malattia psichica, se la sindrome da dipendenza abbia delle ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona interessata.

Ciò appare tanto più indispensabile nel caso concreto, alla luce delle altre diagnosi psichiche invalidanti attestate sia dallo psichiatra curante, sia nei referti di dimissione dalla __________ di __________, e pure riconosciute dal dr. __________ del SMR, Caposervizio di psichiatria e psicoterapia, il quale, nelle annotazioni del 21 febbraio 2018, discostandosi dalle precedenti conclusioni del dr. __________, ha ritenuto che “dopo attento esame del dossier, emerge che la patologia primaria è il disturbo di personalità, pertanto una diffida ad astenersi da un eventuale consumo di sostanze non porterebbe ad un verosimile miglioramento della capacità lavorativa” (cfr. doc. 35 - il corsivo è della redattrice).

Pertanto, stante quanto sopra esposto, appare imprescindibile, nel caso di specie, rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché ordini una perizia psichiatrica volta a stabilire, nel rispetto della procedura probatoria strutturata fondata su indicatori richiesta dalla giurisprudenza federale, quali siano le patologie dell’interessato, le sue limitazioni e l’influsso che le stesse rivestono sulla sua capacità lavorativa residua.

Solo una volta eseguiti gli approfondimenti peritali del caso l’amministrazione potrà e dovrà esprimersi nuovamente a proposito del diritto a prestazioni dell’assicurato.

                               2.8.   L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §  La decisione impugnata del 27 dicembre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 31 gennaio 2019.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2020 32.2019.28 — Swissrulings