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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2020 32.2019.214

August 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,806 words·~19 min·3

Summary

Assicurato invalido assistito dalle sorelle che chiede il contributo per l'assistenza. Rinvio agli atti all'Ufficio AI per accertare l'esistenza di un contratto di assistenza condizionato al riconoscimento del contributo per assistenza.In caso positivo, l'assicurato avrebbe diritto al contributo

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.214   BS/RG

Lugano 6 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 6 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1957, il 23 luglio 2019 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento del contributo per l’assistenza (doc. 102 inc. AI, cfr. anche doc. 99 inc. AI).

                               1.2.   L’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta domiciliare a cura di un assistente sociale, svolta il 10 settembre 2019 (doc. 113 a 115 inc. AI). Tenendo conto delle risultanze di tale inchiesta, con decisione del 6 novembre 2019, debitamente preavvisa, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio del contributo di assistenza dal 1° settembre 2019 (corrispondente al mese in cui è stata eseguita l’inchiesta domiciliare), precisando che “il pagamento potrà avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione quale datore di lavoro.”

                                         Con scritto 13 novembre 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di “valutare il riconoscimento della retroattività del diritto al mese in cui è stata formalizzata la richiesta (del contributo per l’assistenza, n.d.r) (luglio 2019)” (doc. 131 inc. AI).

                                         Sottoposta la richiesta all’assistente sociale (cfr. sua nota del 20 novembre 2019 in doc. 133 inc. AI), con lettera 21 novembre 2019 l’Ufficio AI ha confermato l’inizio del diritto al 1° settembre 2019, rilevando che “in occasione dell’inchiesta a domicilio i presenti (lei e due sorelle) avete più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro” (doc. 132 inc. AI).

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo il riconoscimento del contributo per l’assistenza con effetto retroattivo al 1° luglio 2019.

                              A motivazione della sua richiesta, egli ha addotto quanto segue:

" Confermo che entrambe le mie sorelle, la signora __________ e la signora __________, prestano quotidiana assistenza al sottoscritto a decorrere dal mese di dicembre del 2017. In ragione di una precaria situazione economica (faccio presente di essere posto a beneficio di una prestazione assistenziale erogata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), mi è stato impossibile anticipare il versamento di uno stipendio in favore di __________ e __________.

Considerata l'impossibilità di definire/ipotizzare l'entità di una remunerazione, nell'attesa di una presa di posizione da parte dell'Ufficio Al, abbiamo concordato di non sottoscrivere alcun contratto di lavoro. Verbalmente è stata però espressa la volontà di regolare retroattivamente la loro assunzione non appena definiti i miei diritti. La signora __________ e la signora __________ si sono coscientemente assunte il rischio che, nel caso in cui le prestazioni per l'assunzione di personale mi fossero state negate, il loro aiuto avrebbe avuto valenza di volontariato.

Non trovo assolutamente corretto che la situazione d'indigenza che mi ha precluso la possibilità di anticipare un salario alle mie sorelle costituisca ora il principale motivo della negata retroattività del diritto CDA. Sottolineo che in assenza del costante supporto di __________ ed __________ si sarebbe dimostrato per me impossibile continuare a vivere da solo.

Mi preme infine informarvi che non appena l'Ufficio Al ha quantificato il mio diritto CDA, ho prontamente attivato la consulenza di __________ per regolare con effetto al 01.07.2019 I'assunzione della signora __________ e della signora __________. La citata consulenza è oggetto di uno specifico mandato conferito dall'Ufficio Al a __________.

Non appena possibile, sarà mia premura trasmettervi tempestivamente la documentazione a conferma delle pratiche avviate in veste di datore di lavoro.

In ragione di quanto esposto, chiedo possa essere riconosciuta la giusta legittimità al lavoro prestato dalle mie sorelle e agli accordi verbali vigenti tra noi. Auspico pertanto si possano considerare assolte le condizioni per un riconoscimento retroattivo del diritto al contributo per l'assistenza.”

                     1.4.   Con scritto 16 dicembre 2019 il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro firmato il 10 dicembre 2019 con __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019 e quello con __________, sempre sottoscritto il 10 dicembre 2019, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Egli ha anche allegato i relativi conteggi salariali, datati 12 dicembre 2019 (IV + B-C).

                              L’assicurato ha poi chiesto di essere esonerato, in caso di reiezione del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.

                     1.5.   Mediante un ulteriore scritto dell’8 gennaio 2020 l’assicurato ha trasmesso al TCA la sua conferma di affiliazione alla Cassa __________, datata 19 dicembre 2019, quale datore di lavoro a partire dal 1° luglio, come pure i conteggi di salario delle di lui sorelle come pure i relativi certificati di salario (VI + 1-6 inc. AI).

                     1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ribadisce come nell’ambito dell’inchiesta domiciliare sia stato appurato che non era stato ancora stipulato un contratto di lavoro e tantomeno versata alcuna remunerazione. Rileva che sin dal dicembre 2017 le prestazioni delle sorelle dell’assicurato erano state svolte a titolo gratuito, che egli in precedenza aveva beneficiato dell’aiuto dell’__________ e che non aveva mai fatto menzione all’assistente sociale della sua intenzione di remunerare le sorelle e/o di assumerle in qualità di badanti/assistenti.

                              L’Ufficio AI rileva altresì che i contratti di lavoro prodotti sono stati stipulati solo il 10 dicembre 2019 e che l’affiliazione è del 19 dicembre 2019, sebbene con effetto retroattivo al 1° luglio 2019, documentazione posteriore all’emissione della decisione contestata che non può essere presa in considerazione.

                              Da ultimo, osserva di transenna che per il periodo successivo al 1° gennaio 2020 non risulta essere stato stipulato alcun contratto.

                     1.7.   Con scritto 14 febbraio 2020 il ricorrente prende posizione sulla risposta di causa. Ribadisce in particolare l’intenzione espressa nel luglio del 2019 di regolarizzare con un contratto di lavoro l’assistenza fornita dalle sue sorelle per poter richiedere il contributo per l’assistenza. Sostiene inoltre che la legge non prevede che “il versamento del contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che l’assicurato si sia annunciato presso l’autorità competente come datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali”.  

                     1.8.   Il 21 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni alla lettera 14 febbraio 2020 (XII). Ribadisce che l’esistenza di un contratto di lavoro costituisce una “conditio sine qua non” per il diritto al versamento del contributo, che al momento dell’emanazione della decisione contestata non era stato stipulato alcun contratto e tantomeno espressa l’intenzione di assumere le sorelle quali assistenti, il cui aiuto era stato fornito a titolo gratuito. L’amministrazione conclude che pertanto non può essere considerato un contratto di lavoro con effetto retroattivo, “il cui riconoscimento genererebbe un precedente che comporterebbe un elevato rischio di abusi”.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza dal luglio 2019, mese in cui ha inoltrato la relativa richiesta, invece che dal 1° settembre 2019 come stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell’inchiesta domiciliare.

                                         Secondo l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

                                         a. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;

                                         b.   vivono a casa propria; e

                                         c.   sono maggiorenni. 

                                         L’art. 42 quinquies cpv. 1 LAI prevede che l’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) (sottolineatura del redattore): 

a.    Assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro;

b.    che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente di linea diretta.

                                         Per familiari stretti si intendono il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti). Questa distinzione si basa sull’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CC e l’obbligo di mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276 segg. CC (marg. no. 3014 CCC).

                                         Secondo l’art. 39d OAI l’assicurato ha il diritto al contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.

                                         L'inizio e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore (sottolineatura del redattore):

" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza

nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.

2) L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

3) Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:

a)  non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b) si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;

oppure

c)  decede."

                                         Il marginale no. 1003 della Circolare sul contributo per l’assistenza (in seguito: CCC) prevede: 

“Se al momento della richiesta non sono adempiute tutte le condizioni (ad esempio perché l’assicurato vive in istituto), l’inizio del diritto è rinviato fino al momento in cui esse sono adempiute (ad esempio dimissione dall’istituto).”

                                         Il marg. no. 1004 CCC dispone:

" Non appena è stata emanata una decisione in merito al contributo per l’assistenza, quest’ultimo può essere versato retroattivamente per il periodo intercorso tra il primo giorno del mese della richiesta e la data della decisione, se in quel periodo le condizioni di diritto erano soddisfatte e se la richiesta era stata presentata non più di dodici mesi prima (art. 42septies cpv. 2 LAI). Eventuali costi sostenuti dall’assicurato che superano i costi contemplati dalla decisione non sono rimborsabili.”

                               2.2.   Nel caso in esame è pacifico che l’assicurato ha diritto ad un contributo per l’assistenza essendo beneficiario di un assegno per grandi invalidi (cfr. decisione 14 novembre 2019 in doc. 130), vive a casa propria ed è maggiorenne.

                                         Le prestazioni d’assistenza sono fornite dalle sorelle e quindi non da parenti diretti.

                                         L’ammontare del diritto e la decorrenza (dal 1° settembre 2019) sono stati definiti dall’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare del 10 settembre 2019 (doc. 110 e 115 inc. AI) e sono contenuti nella decisione impugnata, nella quale è stato indicato che “il pagamento (del contributo per l’assistenza n.d.r.) potrà avvenire unicamente dopo che l’Ufficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro stipulato con l’assistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione quale datore di lavoro.”

                                         Per quel che concerne l’inizio del diritto in quanto tale al contributo per l’assistenza, secondo il TCA esso va posto a partire dal 1° luglio 2019 (e non al 1° settembre 2019, mese in cui è stata eseguita l’inchiesta domiciliare) poiché al momento della domanda del 27 luglio 2019 l’assicurato beneficia (con effetto dal 1° aprile 2019) di un assegno per grandi invalidi, è maggiorenne ed abita in casa propria

                                         In tal senso la decisione va modificata.

                     2.3.   Va ricordato che l’art. 42 quinquies cpv. 1 lett. a LAI dispone che l’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro (sottolineatura del redattore).

                                         Altrettanto va ricordato che l’art. 39d OAI prevede che l’assicurato ha il diritto al contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.

                                         Il marg. no. 3003 della Circolare UFAS sul contributo d’assistenza (CCC), prevede che (sottolineatura del redattore):

" Il contributo per l’assistenza è versato se sussiste un comprovato e regolare bisogno di aiuto e se le prestazioni d'aiuto sono fornite da un assistente”.

                                         Il marg. no. 3004 CCC recita (sottolineatura del redattore):

" Il bisogno di aiuto deve essere regolare, vale a dire che si deve estendere su almeno 3 mesi. Durante questo periodo, il bisogno di aiuto deve inoltre essere coperto regolarmente da almeno un assistente. L’assicurato o il rappresentante legale deve aver concluso un contratto di lavoro per queste prestazioni.”

                              Non va del resto dimenticato lo scopo del contributo per l’assistenza, entrato in vigore al 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659, FF 2010 1603), così come si evince dal relativo messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del 24 febbraio 2010 (sottolineatura del redattore):  “il contributo per l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.” (FF 2010 1649).

                              Quindi, proprio grazie alla contribuzione dei costi per l’assistenza da parte dell’AI alla persona assicurata permette, nonostante la disabilità, di poter continuare a vivere nella propria casa.

                              Ne consegue che il versamento del contributo è indissolubilmente legato al fatto che in effetti l’interessato abbia sostenuto le spese per la propria assistenza mediante l’assunzione di un assistente.

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, controverso è l’inizio del versamento del contributo per l’assistenza.

                                         Dopo aver rilevato che al momento dell’inchiesta domiciliare non era stato stipulato alcun contratto di lavoro, né di conseguenza era stata versata alcuna remunerazione da parte dell’assicurato e tantomeno era risultata l’intenzione di quest’ultimo di retribuire le sorelle, l’amministrazione ritiene di non considerare le stipulazioni contrattuali concluse con le succitate nel dicembre 2019, ma con effetto retroattivo al mese di luglio 2019.

                              Il ricorrente sostiene invece che la legge non prevede che il versamento del contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che l’assicurato si sia annunciato presso l’autorità competente come datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali”. Rileva di essersi accordato nel luglio 2019 con le sorelle di formalizzare un contratto per l’assistenza fornita solo al momento dell’eventuale risposta positiva in merito alla richiesta per il contributo per l’assistenza.

                              Ricevuta la risposta positiva da parte dell’Ufficio AI, l’assicurato ha quindi stipulato due contratti di lavoro in forma scritta, il primo con la sorella __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, il secondo con l’altra sorella __________ dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, entrambi sottoscritti 10 dicembre 2019.

                              Come detto, per avere diritto al contributo per l’assistenza, il bisogno di aiuto necessita di uno o due assistenti per più di tre mesi (art. 39d OAI). A questo scopo l’assicurato o il suo rappresentante legale deve aver stipulato uno o due contratti di lavoro (art. 42 quinquies lett. a LAI; cfr. Michel Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42 quinquies, n. 4, pag. 651).

                              Il rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni del CO relative al contratto di lavoro (Michel Valterio, op.cit., art. 42 quinquies, n. 6, pag. 651).

                              Secondo l’art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria alla legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità una forma speciale. Lo stesso può essere stipulato anche oralmente, fermo restando l’obbligo d’informazione scritto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 320b (Rehbinder, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, ad art. 320 n. 13 pag. 73, in Berner Kommentar, 2010).

                              Va qui rilevato che nell’allegato 7 alle CCC è contenuto un modello di contratto di lavoro, utilizzato dall’assicurato stesso.

                              Secondo l’art. 151 cpv. 1 CO (condizione sospensiva) “un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto”. Il cpv. 2 precisa che il contratto diventa “efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione”.

                              Trattasi di una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CO se gli effetti del contratto o parti dello stesso dipendono dall’avverarsi di circostanze incerte. Non costituisce una condizione sospensiva se le parti fanno dipendere il contratto o parti dello stesso da circostanze (note o non note alle parti) presenti al momento della conclusione del contratto (Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 1988, § 28 pag. 507; cfr. anche Pellanda, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen, art. 1- 183 OR, ad art. 151 n. 20 e 21 pag. 888, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2016).

                              Il contratto entra in vigore appena la condizione sospensiva si verifica (ipso iure), indipendentemente dal volere o dalla conoscenza delle parti (Bucher, op. cit., § 28 pag. 513; cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, ad art. 151 n. 49, pag. 110). La condizione sospensiva può avere effetto retroattivo (ex tunc) se è previsto dalla legge (ad esempio: art. 153 cpv. 2 CO, cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, ad art. 151 n. 51, pag. 1110) o secondo il diritto dispositivo ove le parti posso convenire un effetto retroattivo nel caso in cui la condizione si avveri (art. 151 cpv. 2 CO; cfr. Pichonnaz, cit., ad art. 151 n. 53, pag. 1111; cfr. anche Bucher, op. cit., § 28 pag. 513).

                              Ritornando al caso in esame, l’assicurato sostiene in sintesi di aver espresso nel luglio 2019 (momento della richiesta per il contributo per l’assistenza) verbalmente alle sorelle la volontà di assumerle con regolare contratto e retribuirle, con effetto retroattivo, a condizione che l’Ufficio AI avrebbe positivamente deciso in merito all’erogazione del contributo per l’assistenza (condizione sospensiva). Secondo l’assicurato, in caso di rifiuto l’aiuto di entrambe le sorelle avrebbe avuto valenza di volontariato, vista la sua impossibilità economica di poterle retribuire.

                              Certo, nelle annotazioni 20 novembre 2019 l’assistente sociale ha rilevato che “in occasione dell’inchiesta a domicilio i presenti (assicurato e 2 sorelle) hanno più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro” per poi proseguire: “a ulteriore verifica di ciò, in data 20.11.2019, ho contattato telefonicamente sia l’assicurato, sia la sorella (__________) ed entrambi confermano che, ad oggi, un contratto di lavoro con del personale, non è ancora stato stipulato” (doc. 133).

                              Con quanto sopra riportato è verosimile che l’assicurato e le sorelle intendessero riferire dell’assenza di un contratto di lavoro con assistenti terzi, al di fuori della cerchia familiare.

                              Questo non esclude tuttavia l’effettiva esistenza di una pattuizione, ancorché verbale, di un contratto di lavoro con effetto retroattivo, condizionato appunto al riconoscimento del contributo per l’assistenza.

                              Tale questione, determinante per la fattispecie in esame, necessita un accertamento che giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI.

                                         Va qui ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). In casu, trattasi della prima ipotesi.

                              L’amministrazione dovrà pertanto accertare, ad esempio sentendo singolarmente ogni sorella, se in effetti vi è stato un accordo con il fratello in merito ad un contratto di lavoro con effetto retroattivo condizionato al riconoscimento del contributo per l’assistenza. Se tale pattuizione venisse confermata, la richiesta del versamento retroattivo al luglio 2019 meriterebbe conferma.                                       

                                         Vero che dopo l’emissione della decisione impugnata e dopo aver ricevuto dall’Ufficio AI lo scritto del 21 novembre 2019 l’assicurato ha prodotto i due contratti stipulati il 10 dicembre 2019, i relativi conteggi salariali datati 12 dicembre 2019, nonché la conferma di affiliazione del 19 dicembre 2019 – con effetto retroattivo al 1° luglio 2019 – alla Cassa __________ quale datore di lavoro (cfr. consid. 1.4 e 1.5).

                                         L’Ufficio AI sostiene che tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché posteriore all’emissione della decisione contestata.

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 6 novembre 2019 –, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Se da una parte i contratti, i conteggi salariali, come pure la dichiarazione di affiliazione recano le date successive alla decisione impugnata, tali documenti – a dipendenza degli esisti degli accertamenti ancora da eseguire – fanno tuttavia riferimento ad una situazione giuridica (contratto di lavoro) anteriore al 6 novembre 2019. Per questi motivi, tale documentazione è suscettibile di essere presa in considerazione.

                                         In queste circostanze, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le incombenze di cui sopra.

                               2.5.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione 6 novembre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le sue incombenze conformemente al consid. 2.2.

                                   2.   Le spese fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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