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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 32.2019.21

January 20, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,543 words·~28 min·3

Summary

Ammontare rendita contestato: confermato da TCA. Compensazione rendite arretrate con quanto rivendicato da ex datore di lavoro: rinvio per accertamento congruenza temporale

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.21   PC/sc

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 28 settembre 2014 RI 1, nata il __________ 1967, di professione "barista/cassiera" al 100% presso la ditta __________di __________dal 10 ottobre 2007, in infortunio dal 31 marzo 2014, licenziata con effetto al 18 luglio 2016 a seguito di una “riorganizzazione aziendale”, in malattia dal 22 luglio 2016 al 28 febbraio 2017, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “dolori acuti alla spalla e nella zona cervicale dovuti ad una caduta accidentale sulle scale davanti alla porta di casa” occorsale in data 31 marzo 2014 verso le ore 17.00 (pag. 3-8 incarto AI, pag. 4 e 202 incarto LAINF; pag. 1-11 incarto DISO; pag. 6 incarto LAMAL).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti gli incarti LAINF, LAMAL e DISO - l’UAI, con decisione del 9 gennaio 2019, preavvisata il 29 agosto 2018 (pag. 243-252 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado: 100%) dal 1° marzo 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 luglio 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 10 aprile 2017 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 270-276 incarto AI). Dalla decisione emerge che la prestazione alla quale l’assicurata ha diritto, dal 1° marzo 2015, è pari a fr. 546.- al mese, calcolati sulla base di una scala (parziale) di rendita 15, di una durata di contribuzione della classe di età 27 e di un totale di 9 anni e 3 mesi di contribuzione (doc. A). Le rendite arretrate (complessivi fr. 15'834.-) sono state compensate per un importo di fr. 1'869.50, con quanto rivendicato dalla Cassa disoccupazione __________, e, per un importo di fr. 13'964.50, con quanto rivendicato dalla __________, ex datore di lavoro di RI 1 (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2019 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che la stessa venga modificata, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2017 sulla base di un grado AI del 100%, come segue:

" (…) viene ricalcolata la durata di contribuzione della classe d’età (che si ritiene sia superiore a 27) ed il conseguente ammontare della rendita; viene ricalcolata la scala di rendite applicabile (che si ritiene sia superiore a 15) ed il conseguente ammontare della rendita; la compensazione a favore della __________ di CHF 13'964,50 viene annullata, e di conseguenza questo importo dovrà essere versato alla qui ricorrente; in via subordinata la compensazione a favore della __________ viene riconosciuta alla __________ solo per le rendite riconosciute fino al luglio 2016 compreso, mentre le rendite dal 1° agosto 2016 vengono versate direttamente alla ricorrente” (cfr. doc. I, pag. 3).

                                         Il patrocinatore della ricorrente, dopo avere puntualizzato che non è contestata la durata del periodo di invalidità né il grado di invalidità, mette in dubbio innanzitutto la legittimazione (e quindi il diritto di subingresso legale) dell’ex datore di lavoro in favore del quale l’UAI ha compensato fr. 13'964.50. Ma in ogni caso, se anche il diritto alla compensazione fosse dato sul principio, il rappresentante della ricorrente ne contesta l’ammontare e la durata. In particolare, l’ex datore di lavoro potrebbe compensare semmai solamente le mensilità salariali che ha effettivamente pagato ed unicamente per il periodo salariale durante il quale ha pagato, ovvero nel caso concreto sino al luglio 2016, quando il contratto di lavoro è stato disdetto (congruenza temporale).

Il patrocinatore della ricorrente osserva pure di ritenere superiore, rispetto a quanto considerato dall’amministrazione, sia la durata di contribuzione della classe d’età sia la scala di rendite applicabile e, di conseguenza, l’ammontare della rendita dovuta. 

Il patrocinatore della ricorrente chiede infine che al gravame venga concesso l’effetto sospensivo (doc. I, pag. 3).

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’UAI - dopo avere richiesto una presa di posizione alla “Casse __________” (in seguito: Cassa di compensazione __________; doc. VI/1) e avere versato agli atti l’incarto della Cassa di compensazione __________ - ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata (doc. VI).

Per quanto concerne in particolare l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

" (…) l’UAI non ha tolto l’effetto sospensivo con la decisione impugnata, di conseguenza il ricorso automaticamente sospende l’esecuzione della decisione. Ora, dal preavviso della Cassa si evince che il versamento alla __________ risulta essere già stato fatto, tuttavia ciò non pregiudica l’eventuale diritto dell’assicurata al versamento della rendita in quanto, in caso di errore, la Cassa procederebbe alla richiesta di restituzione dell’importo non dovuto e lo riverserebbe all’assicurata. In ogni caso l’assicurata non riceverebbe comunque alcunché fino alla conclusione della presente procedura quindi non si intravvede alcun pregiudizio per la stessa.” (doc. VI, pag. 2)

                               1.5.   L’11 marzo 2019 il vicepresidente del TCA ha informato il patrocinatore dell’assicurata che il ricorso ha, di principio, effetto sospensivo (doc. VII).

                               1.6.   Con scritto del 12 marzo 2019 (doc. VIII) il legale dell’insorgente ha prodotto gli estratti conto __________ relativi al 2015 e al 2016 (doc. C) dai quali si evincerebbe che a partire da agosto 2016 compreso non ci sarebbero stati più versamenti effettuati dall’ex datore di lavoro, a parte l’importo di fr. 1'500.- nel mese di dicembre 2016 relativo a pretese salariali - tredicesima pro rata - precedenti l’agosto 2016. Nella medesima occasione il patrocinatore dell’assicurata ha puntualizzato che la circostanza che la sua assistita ha firmato il formulario di compensazione è dovuta solo ad una svista ed alla convinzione della sua cliente che il datore di lavoro “fosse nel giusto, senza però sapere quali erano le esigenze legali e soprattutto ignorando la problematica della congruenza temporale” (doc. VIII, pag. 2).      

                               1.7.   Nelle osservazioni del 21 marzo 2019, l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

                               1.8.   Il 26 marzo 2019 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. XII), versando agli atti un accordo transattivo stipulato tra la sua cliente e l’ex datore di lavoro in data 7 dicembre 2017 (doc. XII-1).

                               1.9.   Nelle osservazioni del 5 aprile 2019, l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame, sottolineando in particolare che l’assicurata ha firmato di proprio pugno il consenso alla compensazione per il periodo indicato dal datore di lavoro e che peraltro la stessa è stata effettuata legittimamente, puntualizzando altresì che la documentazione prodotta in questa sede dal patrocinatore dell’assicurata non è oggettivamente atta a modificare la presa di posizione del 27 febbraio 2019 della Cassa di compensazione __________, alla quale quindi l’amministrazione ha rinviato integralmente (doc. XIV).

                             1.10.   Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’insorgente (doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere sono unicamente l’ammontare della rendita di fr. 546.- corrisposta mensilmente all’insorgente dal 1° marzo 2015 e la compensazione delle rendite arretrate (periodo 1° marzo 2015 - 31 luglio 2017) spettanti alla ricorrente (per un importo complessivo di fr. 13'964.50) con quanto rivendicato dalla __________, suo ex datore di lavoro.

                               2.2.   Per quanto concerne l’esattezza o meno dell’ammontare della prestazione stessa corrisposta all’insorgente dal 1° marzo 2015 il TCA osserva quanto segue.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         -  una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         -  il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         -  possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                        Esso si compone:

                                         -  dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         -  degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         -  degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         -  entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         -  una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         -  il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         -  tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         -  in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.4.   Giova ancora qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.).

                                         Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova (STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 2.10).

                               2.5.   Nella decisione impugnata l’UAI ha indicato che la prestazione (una rendita intera) alla quale ha diritto l’assicurata dal 1° marzo 2015 corrisponde a fr. 546.- al mese, calcolati sulla base di una scala (parziale) di rendita 15, di una durata di contribuzione della classe di età 27 e di un totale di 9 anni e 3 mesi di contribuzione (doc. A).

Il patrocinatore dell’insorgente ha osservato di ritenere superiore, rispetto a quanto considerato dall’amministrazione, sia la durata di contribuzione della classe d’età sia la scala di rendite applicabile e, di conseguenza, l’ammontare della rendita dovuta (doc. I).

                                         Unitamente alla risposta di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 27 febbraio 2019 (doc. VI/1), con la quale la Cassa di compensazione __________, su richiesta dell’UAI, ha spiegato nel dettaglio le modalità di determinazione degli anni di contribuzione e della scala di rendita, confermandone la correttezza.

In particolare, la Cassa competente ha rilevato quanto segue:

" (…) La rendita Al della signora RI 1 è stata calcolata correttamente. Ha contribuito per un periodo di 9 anni e 3 mesi. Nel foglio di calcolo (allegato 13 __________) a pagina 3, possiamo vedere che ha iniziato a contribuire nel 2006 fino al 2014. A pagina 5 del foglio di calcolo, possiamo vedere che l'anno di contribuzione 2006 è stato coperto dai contributi di suo marito dato che si è sposata nel febbraio 2006 (piccola m). I tre mesi di contribuzione del 2015 che hanno preceduto l'evento assicurato sono stati imputati nel 2005 (piccola d).

Alleghiamo qui un estratto della tavola delle rendite (valido dal 2015 al 2018). Per un caso d'invalidità verificatosi nel 2015, una donna nata nel 1967 ha un periodo di contribuzione completo se ha contribuito per 27 anni (pagina 8). Se ha solo 9 anni di contributi, è la scala 15 che si applica a lei (pagina 10). Con un RAM di CHF 33’840.-, la Signora RI 1 ha diritto ad una rendita di CHF 546.- al mese (pagina 76). (…)” (doc. VI/1, pag. 4)

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto indicato in modo puntuale e motivato - il 27 febbraio 2019 dalla Cassa di compensazione __________ per quanto concerne quest’aspetto. Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da quanto ivi specificato, peraltro suffragato dai relativi allegati. Su questo punto la decisione impugnata merita quindi di essere confermata ed il gravame respinto.

                                2.6   Per quanto concerne l’esattezza o meno della compensazione delle rendite arretrate (periodo 1° marzo 2015 - 31 luglio 2017) spettanti alla ricorrente (per un importo complessivo di fr. 13'964.50) con quanto rivendicato dalla __________, suo ex datore di lavoro, il TCA osserva quanto segue.

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

                                         Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

                                         L'art. 85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

    a.  liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

    b.  versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).

                                         La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.2).

                                         Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

" (…)

10065     Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066  - le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067  - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

10068     Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

10068.1  Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2  Se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069     L’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

10070     Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazio-ne della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…)."

(STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019, consid. 2.9)

                               2.7.   Nella decisione impugnata l’UAI ha compensato le rendite arretrate, per un importo complessivo di fr. 13'964.50, con quanto rivendicato dalla __________, ex datore di lavoro di RI 1, per il periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017 (doc. A).

Il patrocinatore della ricorrente mette in dubbio innanzitutto la legittimazione (e quindi il diritto di subingresso legale) dell’ex datore di lavoro come pure l’ammontare e la durata della compensazione. La __________ potrebbe compensare semmai solamente le mensilità salariali che ha effettivamente pagato ed unicamente per il periodo salariale durante il quale avrebbe pagato, ovvero nel caso concreto sino al luglio 2016 (congruenza temporale; doc. I).

Unitamente alla risposta di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 27 febbraio 2019 (doc. VI/1), con la quale la Cassa di compensazione __________, su richiesta dell’UAI, ha rilevato quanto segue in merito alla compensazione delle rendite arretrate con quanto rivendicato dall’ex datore di lavoro nel periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017:

" (…) La nostra cassa ha inviato un modulo di richiesta di risarcimento a __________, ex datore di lavoro della Signora RI 1, cosi come a diverse assicurazioni alla fine di ottobre 2018. __________ ci ha inviato il modulo solo dopo due solleciti, prima firmato solo da __________ il 28 novembre 2018 e poi con la firma della Signora RI 1 il 3 dicembre 2018 (allegato 7 __________). La Signora RI 1 ha quindi avuto conoscenza dell'importo e della data di inizio e fine del pagamento della rendita Al. Tuttavia, non abbiamo ricevuto una ripartizione dettagliata delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro. Fatta eccezione per l'ex datore di lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione ha chiesto prestazioni retroattive per il periodo dal 1 ° marzo 2017 al 31 luglio 2017, per un importo di CHF 1’869,50 (allegato 9 __________).

Dal 10 gennaio 2019, l'avvocato RA 1, rappresentante dell'assicurata, ha chiesto a l'Ufficio Al, rispettivamente, alla nostra cassa di comunicare le prove riguardanti la somma di CHF 13’964.50 versata in compenso dello stipendio pagato tra il 1 ° marzo 2015 e il 31 luglio 2017 da __________. Abbiamo scritto alla società in tal senso il 18 gennaio 2019 (allegato 1 __________).

(…).

Per quanto riguarda il pagamento a __________, la nostra cassa ha giustamente inviato un modulo a quest'ultima. I datori di lavoro che hanno effettuato anticipi possono chiedere il rimborso per gli importi pagati con i retroattivi Al. La nostra cassa, tuttavia, non ha ricevuto un conteggio delle retribuzioni pagate dal datore di lavoro prima di rendere la decisione. La società non ha ancora risposto alla nostra lettera del 18 gennaio 2019. Troverete in allegato un estratto del conto individuale della signora RI 1. Il datore di lavoro ha dichiarato stipendi bassi dal 2015 al 2017.

Tuttavia, egli può aver pagato le indennità ricevute dalla sua assicurazione malattia direttamente all'assicurata, indennità che non sono soggette a contributi di sicurezza sociale.

Allo stato attuale, riteniamo di aver correttamente versato l'importo di CHF 13’964.- a __________, dato che la signora RI 1 ha firmato il modulo relativo alla richiesta di compensazione Al da parte di __________.” (doc. VI/1, pag. 2 e 4)

Il TCA rileva innanzitutto che la legittimazione dell’ex datore di lavoro è, di principio, data (cfr. combinato disposto degli art. 22 cpv. 2 LPGA e art. 85bis OAI; formulario “compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” della __________, firmato il 3 dicembre 2018 dalla ricorrente di cui al doc. 7 dell’incarto della Cassa di compensazione __________).

Per quanto concerne invece la congruenza temporale, questa Corte osserva che dalle tavole processuali emerge che l’assicurata di professione "barista/cassiera" al 100% presso la ditta __________ di __________ dal 10 ottobre 2007, in infortunio dal 31 marzo 2014, è stata licenziata con effetto al 18 luglio 2016 a seguito di una “riorganizzazione aziendale” ed è stata in malattia dal 22 luglio 2016 al 28 febbraio 2017 (pag. 1-11 incarto DISO e pag. 6 incarto LAMAL) e che le rendite arretrate, per un importo complessivo di fr. 1'869.50, sono state compensate con quanto rivendicato dalla Cassa disoccupazione __________ per prestazioni anticipate ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 1 ° marzo 2017 al 31 luglio 2017, compensazione che - val qui la pena rilevare - è rimasta incontestata dall’assicurata.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3).

                                         Orbene, stante quanto precede, emerge la necessità di acclarare meglio la questione a sapere dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2017 (con particolare attenzione al periodo dal mese di luglio 2016 al mese di luglio 2017, inclusi) la __________ abbia o meno effettivamente proceduto ad una prestazione anticipata in favore dell’assicurata.

                                         Tale accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle rendite direttamente all’ex datore di lavoro. In concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso (segnatamente in merito alla corrispondenza temporale o meno tra gli arretrati di rendita per il periodo 1° marzo 2015 - 31 luglio 2017 ed il periodo in cui l’ex datore di lavoro ha provveduto a prestazioni anticipate in favore dell’assicurata), si giustifica l’annullamento della decisione contestata limitatamente a questo aspetto e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda in tal senso. Sulla scorta delle risultanze di tale accertamento, l’amministrazione emetterà una nuova decisione limitatamente all’aspetto della compensazione in favore dell’ex datore di lavoro.

                                         Di conseguenza, il gravame della ricorrente deve essere accolto ai sensi del presente considerando e la decisione del 9 gennaio 2019 annullata limitatamente alla compensazione delle rendite arretrate per un importo complessivo di fr. 13'964.50 a favore della __________, ex datore di lavoro dell’assicurata, per il periodo dal 1 ° marzo 2015 al 31 luglio 2017 (doc. A). Ne consegue, limitatamente a questo aspetto, l’accoglimento ricorso. Per il resto, la decisione impugnata è confermata.

Per motivi di economia processuale, il TCA rileva sin d’ora che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettiva-mente il calcolo della sovrassicurazione, non possono essere oggetto di una vertenza davanti a questa Corte (cfr. per tre casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015, STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019 e STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020). Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.3). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; sentenza 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.3).

                               2.8.   L’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I) è irricevibile, in quanto nella decisione avversata l’amministrazione - come peraltro confermato dalla stessa anche in sede di risposta (doc. VI, pag. 2) - non ha tolto l'effetto sospensivo al ricorso in disamina (cfr. doc. A).

                               2.9.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, consid. 2.7), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.11), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1’800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                      §    La decisione del 9 gennaio 2019 è annullata limitatamente alla compensazione delle rendite arretrate per un importo complessivo di fr. 13'964.50 a favore della __________, ex datore di lavoro dell’assicurata, per il periodo dal 1 ° marzo 2015 al 31 luglio 2017. Per il resto, la decisione impugnata è confermata.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando n. 2.7.

2.    L’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è irricevibile.

3.    Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr. 1'800.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 32.2019.21 — Swissrulings