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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2020 32.2019.201

July 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,154 words·~51 min·4

Summary

Rifiuto prestazioni viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM con complemento e il grado d'invalidità del 7% ottenuto mediante il normale confronto dei redditi. Assistenza giudiziaria

Full text

Incarto n. 32.2019.201   FS

Lugano 6 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 16 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1979, ha presentato nell’ottobre 2010 una domanda di prestazioni AI per adulti per le conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 3 ottobre 2009 (doc. AI 1/1-8).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici, con decisione del 17 settembre 2012, confermata da questo Tribunale con la STCA 32.2012.258 del 25 luglio 2013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 132/389-408) – sulla base della perizia pluridisciplinare del 4 gennaio con complemento del 13 agosto 2012 del SAM (doc. AI 58/183-227 e 91/274-283), confermati dai medici SMR dr. __________ e dr. __________ nel rapporto finale del 30 gennaio 2012 e nell’annotazione del 16 agosto 2012 (doc. AI 63/237-240 e 92/284) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurato (inabile totalmente al lavoro dall’ottobre 2009 e dal 3 novembre 2009 abile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività abituale come in un’attività adeguata) adempiuto al termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 97/294-296).

                               1.2.   Nel mese di novembre 2014 l’assicurato, dal 24 marzo 2014 attivo quale collaboratore nella posa di ponteggi presso la __________ di __________ (doc. AI 157/460-467), ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 142/424-432).

                                         Raccolta la necessaria documentazione medica, dopo aver proceduto ad una perizia reumatologica del 30 agosto 2016 a cura del dr. __________ (doc. AI 200/549-561), nonché ad un accertamento professionale presso il __________ di __________ (doc. AI 235/622-631), con decisione del 20 agosto 2018, preavvisata il 7 giugno 2018 (doc. AI 267/692-696), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 271/701-706).

                                         A seguito del ricorso 20 settembre 2018 inoltrato dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. AI 275/714-719), contro la decisione del 20 agosto 2018, con la risposta di causa l’amministrazione (vista l’annotazione 27 settembre 2018 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 276/749-750) ha chiesto di ritornare gli atti per procedere ad un nuovo accertamento peritale pluridisciplinare (doc. AI 278/752-753).

                                         Con sentenza del 21 novembre 2018 questo TCA, omologata la transazione intervenuta tra le parti, ha stralciato la causa dai ruoli e, annullata la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, previa esecuzione del complemento istruttorio, proceda all’emissione di una nuova decisione (doc. AI 287/765-769).

                               1.3.   Di conseguenza, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare di decorso (doc. AI 285/761-763 e 297/786-787).

                                         Con decisione del 16 ottobre 2019, oggetto della presente vertenza e debitamente preavvisata (doc. AI 310/955-960) – sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ del 2 luglio (doc. AI 308/806-950) con complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008) e viste le tabelle allestite il 23 luglio 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 311/961-964, 312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima pensionabile del 40% e non ravvisando la possibilità di un’apprezzabile miglioramento della residua capacità di guadagno tramite provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (doc. AI 324/1009-1014; che annulla e sostituisce la decisione del 19 settembre 2019 sub doc. AI 318/980-985).

                               1.4.   Con il presente ricorso – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando. Contestualmente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro, che “(…) l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. La documentazione medica presentata con il ricorso, ad eccezione del doc. E inerente la visita programmata per il 14.11.2019 presso il Dr. __________ - in merito alla quale il ricorrente non produce però alcun referto - è già stata trasmessa all'UAl in sede di audizione (v. doc. 322 incarto AI) ed è stata attentamente vagliata sia dal __________ (doc. 323 incarto AI) che dal SMR (doc. 326 incarto AI). Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione del __________ e del SMR, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio. (…)” (VI, pag. 2) – ha postulato la reiezione del ricorso (VI).

                               1.6.   Con scritto del 16 dicembre 2019 l’avv. RA 1 – oltre al “Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” del 9 dicembre 2019 corredato della relativa documentazione (doc. I) – ha trasmesso al TCA i rapporti del 19 novembre 2019 del dr. __________ (doc. G) e del 4 dicembre 2019 del dr. __________ (doc. H).

                               1.7.   L’ufficio AI, con “Osservazioni” dell’8 gennaio 2020 – vista l’annotazione 23 dicembre 2019 nella quale il medico SMR dr. __________, avuto riguardo ai succitati rapporti medici del dr. __________ e del dr. __________, ha concluso che “(…) dall’attuale nuova documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. (…)” (IX/1) –, si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (IX; trasmesso all’insorgente, con l’allegato IX/1, per conoscenza, X).

                               1.8.   Con scritto del 22 gennaio 2020 l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (XI, trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza, XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

                                         L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando (cfr. consid. 1.4).

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.

                                         Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.3), ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del __________ del 2 luglio 2019 (doc. AI 308/806-950), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Posta la “Situazione iniziale e aspetti formali” (doc. AI 308/806-809), elencati gli atti (doc. AI 308/810-824), descritti l’anamnesi (famigliare, personale – sociale – professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi con le affezioni attuali e la descrizione della giornata (doc. AI 308/825-838)) e le constatazioni obiettive (doc. AI 308/838-840), i periti non hanno posto diagnosi internistiche con influenza sulla capacità lavorativa e hanno esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. AI 308/842-847).

                                         Nel capitolo “Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” i periti del __________ si sono così espressi:

" (…)

Valutazione globale interdisciplinare (valutazione consensuale)

L'A. è stato visitato dalla [ndr.: dr.ssa] __________, specialista in medicina interna, membro FMH, in data 26.2.2019 con visita dalle ore 8:45 alle ore 11:00.

Inoltre l'A. è stato visitato dai seguenti specialisti:

     -  consulto neurologico del Dr. med. __________, specialista in neurologia, membro FMH, del 6.3.2019 (vedi allegato);

     -  consulto psichiatrico del Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, membro FMH, del 18.3 e dell’1.4.2019 (vedi allegato);

     -  consulto reumatologico del Dr. med. __________, specialista in reumatologia, membro FMH, 22.3.2019 (vedi allegato).

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ in data 2.7.2019 alle ore 10:45, tramite teleconferenza

A      Valutazione medica integrativa contenente:

        - breve riepilogo del decorso della malattia (nessuna anamnesi, nessuna citazione ripresa dai rapporti delle singole perizie);

        - derivazione/motivazione delle attuali diagnosi.

L'A. è un uomo 39enne di nazionalità __________, sposato con una donna connazionale e padre di tre figli. È il terzogenito di una fratria di cinque, non vengono riferite eredopatie nel gentilizio. Ha frequentato le scuole dell'obbligo in __________, nel 1994 si trasferisce in Svizzera raggiungendo il padre che da molti anni risiedeva in Ticino. Ha iniziato a lavorare due anni dopo come aiuto cucina presso il __________, mantenendo un contratto a ore per più di dieci anni. Dopo un periodo di disoccupazione nel 2006 trova impiego come operaio presso la __________ di __________, lavora poi come autista presso una fabbrica di palette sempre a Bodio e in seguito come trasportatore di bibite presso una ditta di __________. A seguito di infortunio del 2009 insorge un'incapacità lavorativa completa, si procede a perizia pluridisciplinare nel gennaio 2012, e nell'agosto dello stesso anno l'Ufficio Al del Canton Ticino decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (capacità lavorativa del 75% per attività pesanti, capacità lavorativa completa in qualità di operaio e distributore di bibite e aiuto cucina). A partire dal marzo 2014 l'A. riprende un'attività lavorativa in qualità di montatore __________ presso una ditta di __________: a distanza di una settimana è vittima di nuovo infortunio, con riconoscimento da parte della __________ di prestazioni fino al febbraio 2015. Successivamente vi è una ripresa dell'attività lavorativa di operaio montatore di ponteggi, con nuovo infortunio nel dicembre 2015. L'Ufficio Al del Canton Ticino ritiene indicato procedere a perizia reumatologica a seguito di nuova richiesta per rendita Al inoltrata nel novembre 2014: ne consegue un percorso di accertamento professionale presso il __________ di __________, come pure una nuova valutazione peritale reumatologica, sulla base di cui l'Ufficio Al del Canton Ticino in data 20.8.2018 decideva per nessun diritto a rendita d'invalidità (grado Al 0%). A seguito di ricorso inoltrato al Tribunale Cantonale, il medico SMR dell'Ufficio Al del Canton Ticino ritiene indicata una nuova rivalutazione pluridisciplinare __________, la decisione del 20.8.2018 viene pertanto annullata, chiedendo di rivalutare lo stato di salute dopo perizia reumatologica avvenuta nel 2016 in poi. A tutt'oggi si dichiara una persistente incapacità lavorativa sia per problematiche somatiche che psichiatriche, si riferisce di un'ulteriore infortunio avvenuto nel maggio 2018 con presa a carico da parte della __________ (atti peritali __________ da noi richiesti ma non a nostra disposizione).

Per quanto riguarda l'anamnesi patologica, attualmente l'A. descrive una polisintomatologia caratterizzata da insonnia, senso di rigidità all'intero apparato osteomuscolare, cefalee e sintomatologia vertiginosa, vari sintomi dolorosi riferiti in particolare alla colonna cervico-lombare come pure a livello della spalla sin. Tale corteo sintomatologico sarebbe insorto a seguito di primo infortunio avvenuto nel 2009 con peggioramento progressivo negli anni dovuto in parte anche a nuovi infortuni avvenuti nel 2014, nel 2015 e nel 2018. L'A. dal punto di vista somatico è conosciuto per una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena maggiormente a sin. su nota discopatia L5-S1, per una cefalea di natura tensiva, per una periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sin. con sintomatologia da attrito e artrosi acromio-claveare, è in trattamento per un'ipertensione arteriosa. È inoltre conosciuta un'ernia iatale in contesto da sintomatologia da reflusso in esiti di linfoma MALT gastrico nel 1999, come pure è conosciuto un colon irritabile. Le problematiche a livello della colonna vertebrale nel corso degli anni sarebbero state trattate con plurimi infiltrazioni comprensive di interventi di denervazione percutanea, il tutto senza beneficio clinico soggettivo. Si dichiara negli ultimi anni un deficit erettile di natura polifattoriale con insorgenza di incontinenza urinaria. L'A. per quanto riguarda gli aspetti psicoaffettivi a partire dal 2012 ha iniziato una presa a carico, attualmente negli ultimi due anni viene seguito dal Dr. med. __________ per un disturbo depressivo somatoforme.

Durante il soggiorno dell'A. presso il __________, abbiamo potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:

Patologia neurologica

Il Dr. med. __________, specialista in neurologia a __________, visita I'A. in data 6.3.2019: lo specialista descrive gli atti medici a disposizione, l'anamnesi e l'esame clinico. Prende atto di nuova MRI lombosacrale richiesta in ambito peritale __________ ed eseguita in data 28.2.2019. Non si riscontrano diagnosi neurologiche influenti la capacità lavorativa, senza influenza sulla stessa si descrivono una sindrome lombovertebrale e cervicale croniche senza deficit neurologici oggettivi associati, un quadro di ipoestesia soggettiva al braccio, al tronco e alla gamba sin. non spiegata da patologia neurologica organica e un quadro di cefalee tensive. Si ribadisce di non rilevare dal lato neurologico deficit riferibili a una patologia organica oggettiva, pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta e in attività adatta al 100%. Non vi sono proposte terapeutiche. Per quel che riguarda le domande specifiche in merito a sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del novembre 2018, si ribadisce che dal punto di vista neurologico non si sia verificato un peggioramento dello stato di salute dal 2016 ad oggi.

Patologia psichiatrica

L'A. viene visitato dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia a __________, con colloqui tenutisi in data 18.3 e 1.4.2019 rispettivamente della durata di 45 min. l'uno. Lo specialista riprende gli atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e lo status psichico secondo criteri AMDP System. Si avvale dei tassi farmacologici eseguiti in ambito peritale __________. Con influsso sulla capacità lavorativa pone diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Per quanto attiene agli aspetti valetudinari lo specialista giudica I'A. abile al lavoro nella misura dell'80%, per riduzione del rendimento lavorativo, a partire dal mese di marzo 2017, momento in cui si è resa necessaria una nuova presa a carico psichiatrica. Dal lato terapeutico indicato proseguire la cura psichiatrica integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente prolungato, insistendo su un miglioramento della compliance farmacologica. Per quanto attiene alle domande specifiche, dall'agosto 2016 ad oggi, si descrive un peggioramento dello stato di salute per gli aspetti psichiatrici a partire dal marzo 2017, antecedentemente dall'agosto 2016 in poi si ritiene che dal lato psichiatrico vi sia stata una capacità lavorativa piena.

Patologia reumatologica

L'A. viene visitato in data 22.3.2019 da parte del Dr. med. __________, specialista in reumatologia a __________. Lo specialista rivaluta atti medici a disposizione, descrive l'anamnesi e l'esame clinico, esegue esame sonografico-funzionale delle spalle. Con influsso sulla capacità lavorativa si riscontrano una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente associata a una sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena croniche in assenza di elementi per neurocompressione su nota discopatia L5-S1 come pure un quadro di periartropatia omero-scapolare tendinopatia cronica a sin. in assenza di rilevanti lesioni strutturali. Per quanto riguarda gli aspetti valetudinari, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello 0% per quel che riguarda l'attività svolta di montatore di ponteggi e altre attività pesanti. Tale valutazione viene ritenuta valida da ultima valutazione peritale del 2016 in ambito reumatologico. In attività adatta (qualsiasi attività lavorativa leggera a mediamente pesante che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore sin. sopra l'altezza delle spalle) l'A. viene giudicato, abile al lavoro nella misura del 100%, questo a decorrere, con situazione invariata, da valutazione peritale del 2012. Dal punto di vista terapeutico non vi sono proposte specifiche, tuttavia si sottolinea tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme di rivalutare una presa a carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non invasive, evitando il più possibile trattamenti chirurgici. Dal lato reumatologico si sottolinea un'importante amplificazione di sintomi. Per quanto riguarda le domande specifiche, dal lato reumatologico non vi è stato alcun peggioramento dello stato di salute dell'A. dopo perizia del 2012 e dopo perizia reumatologica dell'agosto 2016.

Patologia internistica

L'A. viene visitato in data 26.2.2019 da parte della Dr.ssa med. __________. Dal lato internistico non si giustificano problematiche influenti la capacità lavorativa, pertanto l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura del 100% per attività svolta di operaio di ponteggi e in attività adatta.

B      Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1   Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome cervicospondilogena cronica:

        - nessun elemento per una neurocompressione.

Sindrome lombospondilogena cronica:

        - nota discopatia L5/S1.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a sin.:

       -   assenza di rilevanti lesioni strutturali.

B.2   Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba a sin. non spiegata da patologia neurologica organica.

Cefalee tensive.

Ipertensione arteriosa trattata nota da cinque anni con attualmente mal controllo dei valori pressori.

Iperlipidemia non trattata con LDL 2,9 mmol/l e trigliceridi 2,1 mmol/l nel contesto di sindrome metabolica.

Nota ernia assiale con sintomatologia da reflusso:

       -   stato da linfoma gastrico MALT nel 1999;

       -   diarrea cronica su nota intolleranza al lattosio e possibile IBS.

Disfunzione erettile polifattoriale.

Sindrome metabolica:

       -   obesitas (BMI 34,72 kg/m2);

       -   ITA trattata;

       -   Ipercolesterolemia non trattata;

       -   statosi epatica con attuale lieve rialzo dei valori di GPT.

Lieve anemia normocromica normocitica a carattere cronico:

       -   ferritina e substrati vitaminici nella norma.

Pollinosi allergica.

C.     Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

L'A. presenta limitazioni funzionali dovute a patologia reumatologica e psichiatrica. Per quanto attiene gli aspetti reumatologici riprendiamo qui di seguito in extenso le risorse fisiche:

[…] (cfr. lo specchietto sub doc. AI 308/853-854)

Dal punto di vista psicoaffettivo il corteo sintomatologico, ascrivibile alle diagnosi di sindrome somatoforme e sindrome mista ansioso-depressiva, interferisce sulla performance lavorativa dell'A., sulla sua capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza.

Per quel che riguarda gli aspetti internistici e neurologici l'A. non presenta limitazioni funzionali.

D      Discussione di aspetti della personalità eventualmente rilevanti

Non si sono riscontrati aspetti rilevanti della personalità.

E      Discussione di fattori di stress e risorse

L'A. presenta buone risorse, tuttavia si osserva in lui una scarsa motivazione per quanto attiene a un possibile reinserimento nel mondo del lavoro.

F      Verifica della coerenza

Dal punto di vista somatico si sono potuti osservare fenomeni di incoerenza come pure aspetti di aggravazione dei sintomi. Tenuto conto anche dei tassi ematici dei farmaci eseguiti in ambito peritale, è possibile desumere una mal compliance farmacologica. Non si sono riscontrati fenomeni di simulazione di sintomi.

G      Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

In attività da ultimo svolta di operaio montatore di ponteggi, l'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dello 0% a partire dalla valutazione peritale reumatologica in poi. La capacità lavorativa dello 0% è dovuta a patologia reumatologica. Per quanto attiene gli aspetti psichiatrici, l'A. viene giudicato abile al lavoro in attività svolta nella misura dell'80% per riduzione del rendimento a partire dal marzo 2017 in poi.

H      Capacità lavorativa in un'attività adeguata

In attività adatta, che tenga conto dei limiti funzionali espressi in ambito reumatologico, I'A. viene giudicato abile al lavoro nella misura dell'80%, per ridotto rendimento, a partire dal marzo 2017in poi.

I        Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa in attività svolta è dello 0% causa patologia reumatologica. Si associa una capacità lavorativa dell'80% dal punto di vista psichiatrico. Per quanto attiene un'attività adatta la capacità lavorativa dell'80% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica.

     I1   Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

Dal punto di vista reumatologico fino a data dell'attuale perizia specialistica, I'À. Viene giudicato per attività svolta abile al lavoro nella misura del 66% per ridotto rendimento. Dalla perizia reumatologica attuale in poi, I'A. per attività svolta di montatore di ponteggi viene giudicato per gli aspetti reumatologici abile nella misura dello 0%. Per quel che riguarda la patologia psichiatrica la capacità lavorativa dell'80% in attività svolta è da ritenersi valida a partire dal marzo 2017 in poi. Dovendo rivalutare l'andamento dell'incapacità lavorativa dell'A. da dicembre 2015 in poi, riteniamo che complessivamente fino al marzo 2017 I'A. sia da giudicarsi abile al lavoro in attività svolta nella misura del 66% per ridotto rendimento unicamente causa patologia reumatologica; dal marzo 2017, tenuto conto di una nuova presa a carico psichiatrica, l'A. viene giudicato abile complessivamente al lavoro nella misura del 60%, integrando una riduzione della capacità lavorativa del 20% per patologia psicoaffettiva a quella dovuta a patologia reumatologica. A partire da ultima valutazione peritale reumatologica del 25.3.2019, l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura dello 0% per attività svolta di operaio montatore di ponteggi.

     I.2  Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

Per quel che riguarda un'attività adatta l'A. viene giudicato abile al lavoro al 100% dal dicembre 2015 fino a fine febbraio 2017. Causa necessità di nuova presa a carico psichiatrica, a partire dal marzo 2017 l'A. viene giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura dell’80% per ridotto rendimento.

L    Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Non vi sono proposte terapeutiche con ripercussione favorevole sulla capacità lavorativa dell'A. Tuttavia per quel che riguarda gli aspetti reumatologici tenuto conto del quadro fibromialgico/somatoforme, si consiglia una presa a carico multidisciplinare basata unicamente su metodiche non invasive. Per gli aspetti psichiatrici è indicato che I'A. continui una presa a carico integrata di farmacoterapia e psicoterapia per un tempo sufficientemente prolungato, per consentire di evitare ulteriori peggioramenti. È peraltro indicato insistere su un miglioramento della compliance farmacologica sia per gli aspetti psichiatrici che per gli aspetti somatici, riscontrando attualmente un mal controllo pressorio. Lasciamo inoltre al medico curante migliorare il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari come pure, secondo calcolo di rischio, rivalutare l'indicazione a un trattamento antilipemizzante. Tenuto conto di esiti di linfoma gastrico è peraltro appropriato che l'A. si sottoponga a nuovi controlli endoscopici delle vie digestive superiori.

M     Risposte a domande particolari

Disposizione giudiziaria (sentenza del TCA del 21.11.2018).

Verificare l'entità del peggioramento dello stato di salute dopo la perizia reumatologica Dr. med. __________ di agosto 2016.

Per quanto riguarda gli aspetti internistici e neurologici non vi sono elementi che indichino un peggioramento dello stato di salute.

Dal lato psichiatrico si giustifica un peggioramento dello stato di salute a partire dal marzo 2017 causa nuova presa a carico psichiatrica.

Dal lato reumatologico non vi è alcun peggioramento dello stato di salute, tuttavia vi è una diversa valutazione degli aspetti valetudinari. Si tiene conto del percorso dell'A., dei tentativi di ripresa lavorativa e degli infortuni accorsi. Allo stato attuale si sconsiglia per gli aspetti reumatologici un lavoro pesante e a rischio cadute, come possa essere l'attività svolta dell'A. di operaio montatore di ponteggi. Si ribadisce di una piena capacità lavorativa in attività leggera a mediamente pesante, almeno in parte ergonomica e senza grossi rischi di infortunio.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale è avvenuta mediante teleconferenza.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 308/848-857).

                                         Il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e, considerata quale attività abituale quella di montatore di ponteggi, ha confermato la seguente incapacità lavorativa:

" (…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)

34%    dal 12.2015

100%  dal 25.3.2019 continua

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)

0%     dal 12.2015

20%    dal 3.2017 continua

(…)" (doc. AI 309/953).

                                         La documentazione medica prodotta dall’assicurato con lo scritto del 19 settembre 2019 (doc. AI 322/990-996 che ha fatto seguito alle osservazioni dell’11 settembre 2019 sub. doc. AI 317/976-979) è stata sottoposta al __________ (doc. AI 320/987-988) che, nel complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-1008), ha precisato:

" (…)

in riferimento al sopraccitato A., volentieri prendiamo posizione su nuova documentazione medica. Nello specifico trattasi di rapporti medici dello psichiatra curante Dr. med. __________ datati 12.9 e 30.8.2019, come pure certificati medici del 16 e 17.9.2019 del medico curante Dr.ssa med. __________.

La documentazione è stata sottoposta all'attenzione dei medici periti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita il 2.7.2019.

Il Dr. med. __________, specialista in neurologia, a __________, ha valutato la nuova documentazione a disposizione, risponde come qui di seguito:

" In riferimento alla pratica di questo Assicurato, ho preso atto della documentazione più recente pervenuta.

  Ricordo di avere esaminato l'A. per una valutazione neurologica nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il 06 marzo 2019 giungendo alle diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica e sindrome cervicale cronica senza deficit neurologici oggettivi associati; ipoestesia al braccio, al tronco e alla gamba sinistra non spiegata da patologia neurologica ed anche cefalee tensive. Non vi erano invece diagnosi neurologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa.

  Abbiamo ora a disposizione un certificato medico del 17.09.2019 della Dr.ssa __________, medicina interna e oncologia di __________, che certifica che l'.A. presenta patologie alla colonna lombare, cervicale e alla spalla sinistra che determinano un'inabilità lavorativa del 100% nella sua professione abituale di montatore di ponteggi. Sottolinea anche il fatto che bisogna considerare una fibromialgia determinante dolori diffusi con conseguente necessità di terapia farmacologica. Inoltre nella lettera dell'Avv. __________ si fa riferimento principalmente agli aspetti psichiatrici.

  La documentazione più recente non porta dunque nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Posso di conseguenza confermare la mia valutazione del 07 marzo 2019.

Il Dr. med. __________, specialista in reumatologia e medicina interna, a Lugano, risponde come qui di seguito:

"Faccio riferimento alla lettera del 20. 9.2019. In questa lettera si fa riferimento a un rapporto dello psichiatra Dr. __________ del 30.8.2019. Lo psichiatra non condivide la valutazione peritale eseguita in ambito __________ e ritiene una completa incapacità lavorativa dal lato psichiatrico. Non mi esprimo riguardo alla questione della capacità lavorativa psichiatrica poiché mi sono occupato esclusivamente del lato reumatologico.

  Nel certificato del medico di famiglia Dott.ssa __________ del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata dal reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto dei dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di fibromialgia. Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia.

  Nelle localizzazioni dolorose vi sono alcune problematiche strutturali conformi all'età dell'assicurato: una discopatia L5/S1 mentre a livello della spalla sinistra vi è un'assenza di rilevanti lesioni.

  Nel complesso tutti i problemi citati dal medico di famiglia sono stati attentamente considerati e valutati per la valutazione peritale. La divergenza riguardo alla capacità lavorativa non è relativa a un peggioramento della situazione e nemmeno a nuove problematiche che non siano già state attentamente vagliate.

  La mia valutazione della capacità lavorativa reumatologica non cambia."

Da ultimo il Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, a __________, risponde come qui di seguito:

" in riferimento alla vostra richiesta del 20 settembre 2019, le confermo che la nuova documentazione fornita, non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni contenute nella perizia del 02 luglio 2019.

  In particolare per ciò che concerne le osservazioni del Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato nella mia valutazione i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia depressiva.

  Inoltre ricordo che per formulare la diagnosi occorrono che siano soddisfatti i criteri diagnostici contenuti nell'lCD 10; non essendo presenti e soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di F33, non è possibile attribuirla basandosi su aspetti psicodinamici che sono stati comunque già considerati nella valutazione globale dell'Assicurato."

Anche dal punto di vista internistico, nei nuovi atti a disposizione non sono descritti elementi che modifichino quanto attestato dal punto di vista internistico nella perizia pluridisciplinare __________.

Pertanto, confermiamo quanto attestato e discusso nella perizia pluridisciplinare del 2.7.2019. (…)" (doc. AI 323/997-998)

                                         Il dr. __________, nell’annotazione del 15 ottobre 2019, si è allineato al suesposto complemento peritale 11 ottobre 2019 del __________ e ha confermato il rapporto finale SMR del 15 luglio 2019 basato sulla valutazione peritale del __________ (doc. AI 326/1016).

                                         L’Ufficio AI – ritenute le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 23 luglio 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 311/961-964, 312/965-968, 313/969-972 e 314/973) –, con decisione del 16 ottobre 2019 ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

                               2.6.   Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

                                         Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

                                         Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia 2 luglio 2019 con complemento dell’11 ottobre 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

                                         Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

                                         Infatti va evidenziato come i doc C e D, prodotti con il ricorso – trattasi del “Certificato medico” 17 settembre 2019 della dr.ssa __________, FMH in medicina interna e oncologia, e del rapporto 30 agosto 2019 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia –, erano già stati sottoposti ai periti del __________ che si sono espressi al riguardo nel complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 323/997-999 riprodotto in esteso al consid. 2.4).

                                         Ritenuto che dal succitato complemento peritale dell’11 ottobre 2019 – avendo i periti puntualmente preso posizione sulle valutazioni dei medici curanti e debitamente motivato perché la perizia del __________ andava confermata – questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi, è dunque a ragione che, con la risposta, l’Ufficio AI ha addotto che “(…) l’assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)” (V pag. 2).

                                         Va qui inoltre sottolineato come il dr. __________, con il rapporto 30 agosto 2019 – rilevato che “(…) lo status psichico descritto dal perito [ndr.: si riferisce al dr. __________] non collima pienamente con quello da me riportato nel mio Rapporto a voi inviato, 20.01.2019, che qui di seguito riporto in quanto rimasto nel complesso invariato. (…)” (doc. D) e ritenuto come il rapporto 20 gennaio 2019 del dr. __________ è menzionato nell’elenco degli atti sub doc. AI 308/823 punto 2.1.2 ed è quindi stato considerato dai periti –, non ha fornito alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni, confermate dal complemento dell’11 ottobre 2019, a cui sono giunti i periti del __________.

                                         Va qui evidenziato che nella presa di posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. Passoni ha precisato che “(…) in particolare per ciò che concerne le osservazioni del Dr. Med. __________, ritengo di aver adeguatamente contemplato nella mia valutazione i rapporti esistenti tra gli aspetti somatoformi e la sintomatologia depressiva. Inoltre ricordo che per formulare la diagnosi occorrono che siano soddisfatti i criteri diagnostici contenuti nell'lCD 10; non essendo presenti e soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di F33, non è possibile attribuirla basandosi su aspetti psicodinamici che sono stati comunque già considerati nella valutazione globale dell'Assicurato. (…)” (doc. AI 323/1006).

                                         Quanto al “Certificato medico” 17 settembre 2019 (doc. C) – a prescindere dal fatto che la dr.ssa __________ non si è confrontata con la perizia del __________ e che nemmeno si é espressa sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata –, questo Tribunale non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalle rispettive prese di posizione del 26 e 27 settembre 2019 (doc. AI 323/1003 e 323/1004), confermate dai periti del __________ e riprodotte al consid. 2.4, nelle quali i consulenti intervenuti dr. __________ e dr. __________ si sono pronunciati in modo esauriente e convincente.

                                         Nemmeno possono di certo modificare l’esito del presente giudizio i rapporti 19 novembre 2019 del dr. __________ (doc. G), FMH in reumatologia e riabilitazione, e 4 dicembre 2019 del dr. __________ (doc. H), della __________ di __________, entrambi indirizzati alla dr.ssa __________.

                                         Al riguardo – a prescindere dal fatto che sia il dr. __________ che il dr. __________ non si sono confrontati con la valutazione del __________ e nemmeno si sono espressi in merito alla capacità lavorativa –, nell’“Annotazione per/da SMR” del 23 dicembre 2019, il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) Attuale nuova certificazione medica: - Rapporto dr. __________ del 19.11.2019: diagnosi di fibromialgia primaria ○ Esame clinico invariato - Rapporto Dr. __________ del 4.12.2019: ○Nessun beneficio del trattamento fisioterapico ○ Si prospetta ev. intervento a livello della spalla. Valutazione: - Dall’attuale nuova documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. (…)” (IX/1).

                                         Questo Tribunale, rilevato infine come l’insorgente anche con lo scritto del 22 gennaio 2020 (XI a cui qui si rinvia) ha manifestato un dissenso puramente soggettivo – oltre a ricordare che nella presa di posizione del 27 settembre 2019 il consulente dr. __________ ha, tra l’altro, precisato che “(…) nel certificato del medico di famiglia Dott.ssa __________ del 17.9.2019 si fa riferimento a una fibromialgia diagnosticata dal reumatologo Dr. __________ nel 2017. In base alla valutazione del medico di famiglia, tenendo conto di questa diagnosi e delle patologie relative alla colonna lombare, cervicale e della spalla sinistra vi è un'incapacità lavorativa del 100%. Nella nostra valutazione peritale abbiamo tenuto conto dei dolori in tutte le localizzazioni citate che configurano la diagnosi di fibromialgia. Abbiamo tenuto conto della diagnosi di fibromialgia. (…)” (doc. AI 323/1004, la sottolineatura è del redattore) –, rileva che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

                                         Visto tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta (cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità lavorativa nel tempo (nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e confermata nell’“Annotazione per/da SMR” del 15 ottobre 2019 sulla base della perizia pluridisciplinare 2 luglio con complemento 11 ottobre 2019 del __________, va confermata.

                               2.7.   In merito alla valutazione economica va rilevato quanto segue.

                                         Quanto al calcolo del grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" (…)

Grado Al dello 0% dal dicembre 2016, scadenza dell'anno d'attesa:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Nella sua attività di montatore di ponteggi, per l'anno 2016, l’assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 54'777.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall’Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità di lavoro del 100%, praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 60'124.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 54'777.-) con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 60'124), risulta una perdita di guadagno dello 0% = grado Al.

Grado Al del 7% dal marzo 2017, peggioramento dello stato di salute in attività adeguate:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 54'996.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%, praticando la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 5% per attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 50'973.-.

Grado d'invalidità

54'996 - 50'973 * 100 = 7%

       54'996

Grado Al del 7% dall'anno 2018:

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido:

Fr. 55'261.- (fonte: salario di Fr. 54'210.- indicato per l'anno 2014 nel questionario del datore di lavoro del 27.01.2015, aggiornatore cfr. 23.07.2019).

Reddito da invalido:

In attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali:

Considerando una capacità di lavoro dell'80%, praticando la riduzione del 5% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 5% per attività leggera), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 51'219.-.

Grado d'invalidità

55'261 - 51'219 * 100 = 7%

       55'261

Essendo il grado Al inferiore al minimo pensionabile del 40% non vi è diritto a prestazioni di rendita d'invalidità.

Provvedimenti professionali

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte dell'assicurato si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento. (…)" (doc. AI 324/1010-1011)

                                         L’insorgente non ha contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido ritenuti dall’Ufficio AI. Ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020 consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18 dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

                               2.8.   Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                             2.10.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, viste le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia del 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 (doc. AI 308/806-950 e 323/997-1008) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 15 luglio 2019 (doc. AI 309/951-954) e nell’annotazione del 15 ottobre 2019 (doc. AI 326/1016), secondo cui, in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, la capacità lavorativa è totale dal mese di dicembre 2015 e dell’80% da marzo 2017, all’assicurato, oltretutto patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori valutazioni espresse dall’amministrazione.

                                         Nemmeno in corso di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a validamente contestare le succitate valutazioni del medico SMR dr. __________ fondate sulla perizia 2 luglio con complemento dell’11 ottobre 2019 del SAM e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 16 ottobre 2019.

                                         Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.201 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2020 32.2019.201 — Swissrulings