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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 32.2019.20

December 16, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,837 words·~29 min·6

Summary

UAI, prima di decidere la soppressione della rendita per miglioramento dello stato di salute, avrebbe dovuto eseguire una valutazione peritale. Atti rinviati per complemento istruttorio

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.20   cr

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 7 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1989, in precedenza attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 12 gennaio 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “dolori alla schiena e gamba destra” (doc. 2).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 28 settembre 2018 (doc. 106), poi confermato con decisione del 7 dicembre 2018, ha assegnato all’interessata una mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2015 (non versata in quanto il diritto ex art. 29 cpv. 1 LAI nasce al più presto dopo sei mesi dal deposito della domanda, avvenuto il 12 gennaio 2016, periodo in cui non vi era più diritto ad una rendita) e una rendita intera di invalidità limitata al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 marzo 2018 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato clinico), poi soppressa non presentando più la stessa un sufficiente grado di invalidità pensionabile (doc. A).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 25 gennaio 2018 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un grado di invalidità totale anche dopo il 21 dicembre 2017, con conseguente continuazione del diritto di percepire una rendita intera di invalidità illimitata.

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la valutazione medica posta a fondamento della decisione impugnata, in contrasto con l’inabilità lavorativa totale attestata dal medico curante in data 17 gennaio 2019.

In ogni caso, poi, il legale dell’assicurata ha criticato la percentuale di riduzione del 15% applicata al reddito da invalida, a suo parere troppo esigua e che non tiene conto della nazionalità dell’interessata, delle sue conoscenze linguistiche e dell’impossibilità di esercitare la professione appresa (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – riconosciuta espressamente la tempestività del ricorso dell’assicurata - ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

                               1.4.   Con scritto del 4 marzo 2019, il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente rilevato la gravità delle condizioni di salute dell’interessata, tale da rendere impossibile una ripresa lavorativa (doc. VIII + D1-5).

                               1.5.   Con osservazioni del 20 marzo 2019 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata, sottolineando come “non sia medicalmente documentato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata antecedente al 1° ottobre 2018, periodo, del resto, durante il quale (dal 16 aprile 2018 al 30 settembre 2018) l’interessata ha percepito le indennità di disoccupazione al 100%. Pertanto, visto che al momento di emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso il periodo di 3 mesi previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, l’amministrazione ha insistito nel richiedere la reiezione del ricorso (doc. X + 1).

                               1.6.   In data 4 aprile 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha rilevato che il peggioramento dello stato di salute dell’interessata è antecedente al 1° ottobre 2018, come confermato dalla psichiatra curante (doc. XII + E).

                               1.7.   Con osservazioni del 15 aprile 2019, l’Ufficio AI ha ribadito che il nuovo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata è insorto solo dopo il 1° ottobre 2018 (doc. XIV).

                               1.8.   In data 21 maggio 2019 il patrocinatore dell’interessata ha trasmesso al TCA un ulteriore referto della psichiatra curante (doc. XVI + 1).

                               1.9.   Con osservazioni del 31 maggio 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente ritenuto che il peggioramento fatto valere dalla ricorrente è successivo al mese di ottobre 2018, chiedendo ancora una volta la reiezione del ricorso (doc. XVIII).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state tramesse all’assicurata (doc. XIX), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia limitato il diritto per l’assicurata di beneficiare di una rendita intera di invalidità al 31 marzo 2018, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado pensionabile dopo tale data.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative x art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                     Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                     Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.3.   Dal profilo medico, l’Ufficio AI si è basato sul rapporto finale SMR del 9 aprile 2018 del dr. __________, nel quale, posta la diagnosi principale di “periartropatia dell’anca destra e tendinopatia del muscolo gluteo destro (8.12.2014)” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “sindrome lombo-spondilogena cronica (2012) e tendinite cronica degli adduttori del pollice bilateralmente”, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività abituale dal 21 settembre 2016 e continua, ma totalmente abile in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, dal 21 dicembre 2017 e continua (doc. 84).

                                         Tale valutazione del dr. __________ del SMR si basa, a sua volta, sugli esiti delle perizie eseguite per conto dell’assicuratore malattia dal dr. __________ e dal dr. __________.

                                         Nel referto peritale del 6 dicembre 2017 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato di non avere individuato “segni e sintomi tipici di qualunque psicopatologia sia depressiva che ansiosa o di altro tipo a giustificare dal lato psichiatrico l’attuale IL”.

                                         Quali osservazioni conclusive il dr. __________ ha indicato che l’interessata ha affermato di essere preoccupata per la sua situazione sociale, rilevando che “si tratta di informazioni che hanno un valore sociale ed economico ma prive di qualunque substrato patologico e che qui riporto per completezza di valutazione” (doc. 25 inc. cassa malati).

                                         Nel referto peritale del 21 dicembre 2017, dal canto suo, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, poste le diagnosi di “tendinite cronica degli abduttori del pollice bilaterale; Periartropatia dell’anca destra; lombalgia cronica”, ha indicato che “il quadro clinico è rimasto invariato negli ultimi sei mesi, con persistenza di dolori ai 2 polsi e al gluteo destro, nell’ambito di processi infiammatori. Nel frattempo è subentrato un disagio psicologico, che non assume carattere di malattia, come ben risulta dall’esame peritale effettuato dal dr. __________ all’inizio di dicembre 2017”.

                                         Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato che “le condizioni di salute dell’assicurata non permettono la ripresa di un lavoro che comporta sforzi fisici importanti e il sovraccarico delle articolazioni, come quello di ausiliaria di pulizie. L’assicurata è invece da subito normalmente abile al lavoro in un’attività piuttosto leggera, che non comporti un sovraccarico per le articolazioni e rispettosa dell’ergonomia per la schiena. Potrebbe per esempio trattarsi di un lavoro di tipo amministrativo, compatibile con i suoi titoli di studio, ma anche ogni altra attività leggera e variata. È sicuramente il momento che l’assicurata si annunci all’assicurazione disoccupazione e si metta alla ricerca di un’attività lavorativa adeguata” (doc. 28 inc. cassa malati).

                               2.4.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la valutazione finale del SMR posta alla base della decisione impugnata, trasmettendo, a comprova della propria inabilità lavorativa totale, un referto del 17 gennaio 2019 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale.

                                         In tale referto, il dr. __________, dopo avere indicato che l’assicurata dopo l’infortunio subito nel dicembre 2014 non ha più ripreso a lavorare, ha rilevato:

" (…)

Nel marzo 2017 ha partorito una bambina e da allora il suo stato di salute è peggiorato sia a livello psichiatrico che somatico.

Oltre ad uno stato ansioso-depressivo curato dalla dr.ssa __________ di __________, continua a lamentare disturbi somatici diffusi e invalidanti, in particolare:

-       Persistenza di periartropatia all’anca destra

-       Persistenza di lombo-radicolalgia S1 a destra

-       Nuova insorgenza di tendinopatie ai 2 arti superiori con difficoltà manuali

-       Insorgenza inoltre di dolori muscolari diffusi di tipo fibromialgico, riconosciuti dal reumatologo dr. Lucini ad un consulto dell’8.11.2018 e del 21.11.2018.

Per questi motivi ho stabilito un’inabilità al lavoro al 100% causa malattia dall’1.10.2018 per un periodo indeterminato.” (Doc. B)

Nella risposta di causa, l’Ufficio AI, senza tuttavia previamente interpellare il SMR, ha confermato la fondatezza della valutazione finale del SMR posta a fondamento della decisione impugnata, rilevando che anche tenendo conto del peggioramento attestato dal 1° ottobre 2018, al momento di emanazione della decisione impugnata (del 7 dicembre 2018) non era ancora trascorso il termine di tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI (doc. IV).

L’assicurata ha contestato tale valutazione dell’amministrazione, trasmettendo ulteriore documentazione medica e meglio:

-  un referto del 12 dicembre 2018 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel quale lo specialista, dopo avere visitato l’interessata in data 8 novembre 2018 e 21 novembre 2018, ha posto le diagnosi di “fibromialgia: criteri ACR 2012 ottemperati, sindrome ansioso-depressiva con probabile somatizzazione e sindrome da stress post traumatico; sindrome lombospondilogena cronica con sciatalgia S1 a destra: risonanza magnetica della colonna lombare e dell’anca destra del 24 settembre 2018: con discopatia L5-S1 con protrusione del profilo posteriore e leggero contatto del disco con la radice S1 a destra. Sclerosi delle sacro-iliache e iniziali fenomeni degenerativi locali” (doc. D3);

-  un referto del 1° febbraio 2019 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Ho iniziato a seguire la paziente il 20 dicembre 2017 su invio da parte del medico curante Dottor __________ a seguito dello sviluppo di uno stato ansioso generalizzato, accompagnato da una riduzione del timismo, difficoltà al riposo notturno, conseguente aumentata astenia, soggettivi disturbi di concentrazione ed attenzione. Vista la situazione avevo ritenuto indicato I'inizio di un trattamento antidepressivo con effetto ansiolitico, la signora aveva espresso il desiderio di continuare l'allattamento della figlia, dopo quindi una prima resistenza ha poi accettato l'introduzione di una farmacoterapia visto che la situazione non migliorava solo con una presa a carico psicoterapeutica. Avevo ricevuto dalla __________ la copia della

visita del loro medico fiduciario, Dr. __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia del 06 dicembre 2017 il quale non aveva evidenziato nessuna patologia psichiatrica con o senza influsso sulla CL. Confrontando il quadro clinico descritto e quello rilevato durante le consultazioni avute fino a quel momento avevo scritto alla CSS segnalando che vi era stata una riacutizzazione del quadro ansioso, con riduzione dell’umore ed astenia che a mio avviso giustificava ancora una IL del 100% fino ad aprile 2018. A febbraio 2018 ha accettato di assumere l’antidepressivo e progressivamente vi è stato un contenimento di sintomi che le hanno permesso di iscriversi

alla disoccupazione. Abbiamo interrotto le visite a fine aprile scorso avendo raggiunto un sufficiente compenso. Il 17 gennaio 2019 si è nuovamente ripresentata su indicazione dei curanti a seguito di un ulteriore peggioramento del timismo. Mi ha informato di aver

proseguito l'antidepressivo per un paio di mesi poi di averlo sospeso visto che le sembrava di stare meglio e aveva trovato un lavoro in ufficio di 2-3 ore. Nel luglio scorso ha però accusato un aumento dello stato ansioso, si sentiva stanca e sfiduciata, i dolori erano aumentati. A settembre dopo le vacanze afferma che la situazione è ulteriormente peggiorata con la comparsa di crisi di pianto anche per piccole osservazioni, si sentiva incapace, sfiduciata, aveva paure immotivate che alla figlia potesse accadere qualcosa e quindi dormiva male, è diventata più irritabile verso il compagno. Per questo motivo afferma che il datore di lavoro l'avrebbe licenziata, notando un rendimento insufficiente.

Per un peggioramento delle algie che a suo dire l'hanno portata a non accettare le proposte della disoccupazione di aumentare il carico lavorativo si è rivolta al Dr. __________ che ha diagnosticato oltre la nota sindrome lombospondilogena anche la presenza di fibromialgia e

le ha prescritto del Saroten, antidepressivo che non ha tollerato per i suoi effetti collaterali anticolinergici, oltre che le ha consigliato una nuova presa a carico psichiatrica.

Obiettivamente il tono dell'umore appare deflesso con presenza di ansia, facile esauribilità, perdita di iniziativa, ritiro sociale, deficit della concentrazione soggettivo, ma oggettivamente vi è una tendenza a perdere il filo del discorso e a confondere date da imputare a mio avviso al quadro ansioso sottostante. Sono assenti sintomi psicotici, presenti invece anedonia, abulia di grado moderato. Visti il quadro clinico e il precedente disturbo del comportamento alimentare (dall'anamnesi raccolta la paziente ha sofferto in passato di bulimia nervosa trattata con psicoterapia) che la porta ad avere il timore di un aumento di peso, abbiamo concordato di introdurre della fluoxetina oltre che del tranxilium e di proseguire i controlli ambulatoriali.

Non ho emesso un certificato d'inabilità lavorativa visto che attualmente non lavora, tuttavia le limitazioni presenti mi portano a considerare per l'aspetto psichiatrico una limitazione attuale del 50%.

L'orientamento attuale è di un episodio depressivo maggiore di grado medio con ansia (ICD10 F 32.1).” (Doc. D2)

                                         Anche a fronte di tale documentazione presentata dalla ricorrente, l’UAI, senza interpellare il SMR, ha ribadito la propria posizione, rilevando come dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2018 l’interessata abbia percepito le indennità di disoccupazione al 100% e sia stata ritenuta non più collocabile per ragioni di salute unicamente a partire dal 1° ottobre 2018. Per tali ragioni, posto che al momento di emanazione della decisione impugnata non era ancora trascorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, l’amministrazione ha chiesto ancora una volta la reiezione del ricorso (doc. X).

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha contestato tale presa di posizione dell’amministrazione, trasmettendo, a comprova del peggioramento del quadro psichico precedente al 1° ottobre 2018, un ulteriore referto del 5 febbraio 2018 della dr.ssa __________. In tale scritto - indirizzato al medico fiduciario dell’assicuratore malattia - la psichiatra curante, presa visione della perizia del dr. __________ eseguita su incarico dell’assicuratore malattia, la dr.ssa __________ ha attestato l’esistenza di una sindrome ansiosa generalizzata, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro in qualsiasi attività fino al 19 febbraio 2018 (data nella quale vi sarebbe stata una rivalutazione) (doc. E).

                                         L’Ufficio AI ha ritenuto che anche tale referto non rimetta in discussione la valutazione del SMR posta a fondamento della decisione impugnata.

                                         L’amministrazione ha osservato che la dr.ssa __________ ha attestato un’inabilità lavorativa fino alla nuova valutazione del 19 febbraio 2018, momento in cui, come emerge da quanto indicato dalla psichiatra stessa nel referto del 1° febbraio 2019, l’interessata ha iniziato ad assumere una psicofarmacoterapia (nel mese di febbraio 2018) con progressivo contenimento dei sintomi e il raggiungimento di un compenso tale da consentire all’assicurata da una parte di interrompere le visite a partire dalla fine di aprile 2018 e, dall’altra, di iscriversi in disoccupazione (doc. XIV).

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha contrapposto alle osservazioni dell’amministrazione un ulteriore referto della dr.ssa __________, datato 10 maggio 2019, indirizzato all’avv. RA 1, del seguente tenore:

" (…) Nel documento citato, l'Ufficio AI Ticino, rappresentato dalla giurista __________ e dal Capo Servizio __________, scrive che nel rapporto da me redatto il 05 febbraio 2018 certificavo una completa inabilità lavorativa fino al 19 febbraio 2018, data in cui vi sarà una nuova rivalutazione. Preciso di aver confermato nelle visite successive una completa inabilità lavorativa fino al 09 aprile 2018 per motivi psichiatrici. Avevo scritto al medico fiduciario __________ le motivazioni che mi avevano portato a proseguire la completa inabilità lavorativa nonostante la valutazione da loro fatta (Dr. med. __________ rapporto del 06 dicembre 2017) e ho dato una copia di tale scritto alla paziente che immagino le abbia consegnato.

L'orientamento diagnostico iniziale di una sindrome ansiosa generalizzata è stato modificato con l'osservazione longitudinale nei mesi successivi, dove gli aspetti depressivi si sono rivelati predominanti e dove l'ansia è apparsa come secondaria al disturbo affettivo.

L'inquadramento diagnostico quindi è quello di un episodio depressivo di grado medio con ansia (ICD 10 F 32.1); è ancora da chiarire a livello diagnostico se l'attuale episodio sia una

riacutizzazione dell'episodio precedente (in questo caso quindi sarebbe più indicata la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, F33.1) o se si tratti di una recidiva del disturbo affettivo iniziato nel 2017. Purtroppo lo stato psichico della signora, ma soprattutto le difficoltà cognitive non mi hanno ancora permesso di ricostruire in maniera precisa il decorso clinico nel periodo intercorso tra aprile e novembre 2018, dove già il Dr. med. __________, FMH Reumatologia, segnalava nel suo rapporto uno stato ansioso depressivo (visite avvenute il 8 e 21 novembre 2018). In anamnesi remota è emerso inoltre un pregresso periodo di disturbo del Comportamento alimentare (bulimia nervosa). In queste settimane la paziente si è recata dai genitori per poter essere aiutata nella gestione della quotidianità, abbiamo mantenuto dei contatti telefonici che hanno evidenziato una situazione ancora di instabilità, abbiamo fissato un nuovo colloquio al suo rientro per il 16 maggio 2019. Avevo valutato una IL ipotetica (la signora infatti è senza attività lucrativa e non è iscritta alla disoccupazione) del 50% per motivi psichiatrici.” (Doc. XVI/1)

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, non potendo ritenere, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti medici specialistici, che lo stato di salute dell’interessata sia migliorato a partire dal 21 dicembre 2017 in misura tale da sopprimere il diritto alle prestazioni, come stabilito dall’amministrazione.

                                         Nonostante la valutazione finale del medico del SMR - a sua volta basata sulle perizie eseguite per conto dell’assicuratore malattia da parte del dr. __________ e del dr. __________ - con la quale l’interessata è stata considerata totalmente abile in attività adeguate a partire dal 21 dicembre 2017, dagli atti emergono elementi medici oggettivi in grado di mettere in dubbio l’esistenza di un effettivo miglioramento dopo tale data, che avrebbero dovuto essere chiariti.

                                         Va, infatti, rilevato che la psichiatra curante, preso atto della valutazione del 6 dicembre 2017 del dr. __________ su incarico di __________ e confrontata con quanto da lei stessa constatato al momento della presa a carico a partire dal 20 dicembre 2017, ha riscontrato una riacutizzazione del quadro ansioso e ha attestato un’inabilità lavorativa totale fino al mese di aprile 2018 (cfr. doc. D2 e doc. E, corsivo della redattrice).

                                         La dr.ssa __________, grazie alla valutazione longitudinale nel corso dei mesi, ha poi potuto precisare la diagnosi, rilevando la presenza non di una sindrome ansiosa generalizzata, bensì di un episodio depressivo di grado medio con ansia (ICD10-F32.1), non essendo tuttavia (ancora) in grado di stabilire se si tratti di una riacutizzazione dell’episodio precedente) o di una recidiva del disturbo affettivo iniziato nel 2017 (doc. XVI/1).

                                         Ora, già solo a fronte di tale attestazione di totale incapacità lavorativa fino ad aprile 2018 posta dalla psichiatra curante – poi confermata anche dal fatto che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione solo a partire dal 16 aprile 2018 (data a decorrere dalla quale il dr. __________ ha attestato una piena capacità lavorativa, cfr. doc. 9 inc. disoccupazione) – il TCA ritiene che l’amministrazione non poteva concludere – come invece avvenuto – per un miglioramento delle condizioni di salute nello svolgimento di attività adatte a partire dal 21 dicembre 2017, ma avrebbe dovuto chiarire la questione medica relativa alla capacità lavorativa residua dell’interessata, prima di potersi esprimere sul diritto a prestazioni (in questo caso assegnazione di una rendita intera limitata al 31 marzo 2018 e poi soppressa tre mesi dopo il miglioramento constatato dal SMR).

La necessità di procedere ad un approfondimento peritale riguardo alle patologie dell’interessata appare tanto più imprescindibile alla luce anche del successivo peggioramento delle condizioni di salute, riconosciuto dall’amministrazione stessa come intervenuto a partire dal 1° ottobre 2018 secondo quanto attestato dal dr. __________.

Ora, al riguardo, se è vero che, come più volte indicato dall’Ufficio AI, prima di tale data, e meglio dal 16 aprile 2018, l’assicurata era iscritta in disoccupazione e nel contempo, dall’8 maggio 2018 al mese di ottobre 2018, ha svolto un’attività lavorativa di 2-3 ore al giorno quale impiegata d’ufficio nell’ambito delle disposizioni di IPT integrazione per tutti in materia di misure di reinserimento professionale (guadagno intermedio, cfr. documenti allegati al doc. X/1), ciò non basta ancora, in assenza di una valutazione medica sul tema, per escludere che un peggioramento delle condizioni di salute possa essersi verificato già prima del 1° ottobre 2018.

A tale proposito va, infatti, rilevato che, con scritto del 18 ottobre 2018, la ditta __________ ha posto termine al rapporto di stage/lavoro con IPT di due ore al giorno iniziato nel maggio 2018, indicando che “ci siamo resi conto che il suo disagio psicologico e fisico non le permetteva di eseguire le mansioni da noi richieste anche se leggere e semplici, creando così dei costi aggiuntivi all’azienda e delle perdite fortunatamente controllate. Nello stato attuale (peggiorato negli ultimi mesi) le consigliamo vivamente di non intraprendere nessun tipo di attività fino a guarigione” (doc. D5, corsivo della redattrice).

La psichiatra curante, dal canto suo, nel referto del 1° febbraio 2019, ha indicato un aumento dello stato ansioso già a partire dal mese di luglio 2018, con un ulteriore peggioramento a settembre 2018 (doc. D2, corsivo della redattrice).

Inoltre, nella presa di posizione del 10 maggio 2019, la dr.ssa Uslenghi ha spiegato che “l’orientamento diagnostico iniziale di una sindrome ansiosa generalizzata è stato modificato con l’osservazione longitudinale nei mesi successivi, dove gli aspetti depressivi si sono rivelati predominanti e dove l’ansia è apparsa come secondaria al disturbo affettivo”, ponendo quindi la diagnosi di “un episodio depressivo di grado medio con ansia (ICD 10 F 32.1)” e precisando che “è ancora da chiarire a livello diagnostico se l'attuale episodio sia una riacutizzazione dell'episodio precedente (in questo caso quindi sarebbe più indicata la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, F33.1) o se si tratti di una recidiva del disturbo affettivo iniziato nel 2017. Purtroppo lo stato psichico della signora, ma soprattutto le difficoltà cognitive non mi hanno ancora permesso di ricostruire in maniera precisa il decorso clinico nel periodo intercorso tra aprile e novembre 2018” (doc. XVI/1, corsivo della redattrice).

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA ritiene che una valutazione peritale fosse doverosa al fine di verificare se le problematiche di salute dell’assicurata fossero davvero migliorate a partire dal mese di dicembre 2017, oppure no.

Non avendola fatta, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché ponga rimedio a tale mancanza, mettendo in atto gli approfondimenti medici del caso in ambito psichiatrico e somatico alla luce di quanto attestato dalla dr.ssa __________, da una parte, e dal dr. __________ e dr. __________, dall’altro.

Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessata.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.6..                                        

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.    

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 32.2019.20 — Swissrulings