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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2020 32.2019.195

January 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,188 words·~6 min·3

Summary

Revisione della rendita. Aumento negato. Ricorso accolto con rinvio per acccertamenti medici pluridisciplinari. Non si pone in conreto il problema di un'eventuale reformatio in peius in sede di rinvio

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.195   rg/sc

Lugano 16 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

considerato                   in diritto

che                              -   per decisione 3 ottobre 2019, in esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, l’Ufficio AI, sulla base in partico-lare del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una modifica della situazione invalidante (doc. AI 123 e doc. AI 110), ha confermato il diritto di RI 1 alla mezza rendita (grado AI del 50%) di cui beneficia da gennaio 2014;

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Contestando la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, l’insorgente postula il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede anch’esso la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 11 novembre 2019 del medico SMR il quale ha dichiarato che “Analizzato l’incarto, è opportu-no procedere mediante una perizia pluridisciplinare al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa della Signora RI 1 dal mese di dicembre 2017 in poi. Visto che l’assicurata soffre di più patologie indipendenti fra loro, la questione ri-guardante l’eventuale cumulabilità delle IL accertate dovrà pu-re essere oggetto di una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati” (cfr. IV-1);

                                     -   con scritto 3 dicembre 2019 il rappresentante dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha espresso la sua adesione alla proposta formulata dall’amministrazione con protesta di congrue ripetibili;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   se la capacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);

                                     -   nel caso concreto, dagli atti all’inserto emerge effettivamente la necessità, come richiesto con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa sulla base della sopra citata pertinente valutazione SMR, di procedere ad ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali;

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in qua-li può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                     -   nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda come dianzi indicato. Effettuati i nuovi accertamenti peritali, ed ogni altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria, dovrà esse-re emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, fer-mo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inser-to (cfr. in specie doc. AI 107, 109, 110, 120) e non essendo del resto stato messo in discussione – dell’assicurata ad almeno una mezza rendita.

                                         Va al proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto ad almeno una rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penulti-mo paragrafo) su questo specifico punto non vi può essere spazio per un’eventuale reformatio in pejus (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015);

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     -   patrocinata in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 3 ottobre 2019 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto di RI 1 alla rendita, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una mezza rendita.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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