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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2020 32.2019.194

August 3, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,358 words·~1h 12min·3

Summary

Revisione d'ufficio.Riduzione da rendita intera a mezza,perché dalla perizia pluridiscipinare è emerso un miglioramento dello stato di salute anche alla luce dei numerosi certificati medici dei curanti,debitamente analizzati dai periti.Reddito conseguito è consono a quello del CCL:no gap salariale

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.194   TB

Lugano 3 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, 1974, ha lavorato fino al 2006 come ausiliaria di pulizie interrompendo l'attività per un adenocarcinoma della regione parafaringea a destra, che l'ha portata a chiedere il 17 settembre 2007 (doc. 2) le prestazioni all'assicurazione invalidità. Raccolti gli atti medici, l'Ufficio assicurazione invalidità le ha attribuito il 28 aprile 2009 (docc. 32 e 33) una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° settembre 2007 stante un'inabilità lavorativa totale.

                               1.2.   La revisione della rendita intrapresa nel gennaio 2010 (doc. 39) è sfociata nella comunicazione del 16 marzo 2011 (doc. 47) di una rendita di invalidità immutata.

                               1.3.   Ad inizio 2017 (doc. 56) l'amministrazione ha avviato una nuova revisione e, raccolta la documentazione medica, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno il 16 agosto 2017 (doc. 59) sottoporre l'assicurata a una perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo a fine anno e che è sfociata nel rapporto peritale del 14 maggio 2018 (doc. 73), a cui è seguito l'indomani il rapporto finale SMR (doc. 72). Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 79), con progetto di decisione del 25 luglio 2018 (doc. 81) l'Ufficio AI ha ridotto il diritto dell'assicurata a una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%).

                               1.4.   Il 12 settembre 2018 (doc. 86) l'assicurata ha contestato sia che vi sia stato un miglioramento del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa, sia il calcolo economico, precisando che si sarebbe dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico.

La nuova documentazione medica pervenuta prima (doc. 93) e dopo (doc. 104) l'intervento chirurgico del 12 marzo 2019 è stata sottoposta il 17 gennaio 2019 (doc. 96) e il 15 luglio 2019 (doc. 109) al Servizio Accertamento Medico, che il 29 aprile 2019 (doc. 102) e il 16 settembre 2019 (doc. 113) ha reso le sue prese di posizione, in cui ha ribadito quanto espresso nella perizia pluridisciplinare del maggio 2018. Il 2 maggio 2019 (doc. 103) e il 19 settembre 2019 (doc. 116) il dr. med. __________ dell'SMR ha confermato quanto indicato nel suo rapporto finale del 15 maggio 2018 e, su tale base, con decisione del 3 ottobre 2019 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita stante un'inabilità lavorativa in attività adeguate del 60%.

                               1.5.   Con ricorso del 4 novembre 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di porla al beneficio di una rendita intera di invalidità e, in via subordinata, di rinviare gli atti per degli approfondimenti medici.

La ricorrente ha esposto il suo stato di salute sostenendo che sarebbe peggiorato e quindi a torto i periti del SAM hanno stabilito nel 60% la sua incapacità lavorativa in attività adatte, oltretutto se si pon mente che gli stessi esperti hanno individuato delle chiare limitazioni funzionali che compromettono la capacità lavorativa residua. A detta dei medici curanti, invece, il grado di inabilità lavorativa sarebbe totale sia in ambito somatico sia psichiatrico e non vi sarebbe dunque stato alcun miglioramento.

Di conseguenza, secondo l'insorgente, non è dato alcun valido motivo di revisione e l'art. 88a cpv. 1 OAI non può trovare applicazione, poiché anche se vi fosse stato un miglioramento non sarebbe durato almeno tre mesi e nemmeno era duraturo.

La ricorrente ha inoltre rimproverato ai periti di non avere considerato la protesi facciale/mandibolare eseguita il 12 marzo 2019, che ha modificato nuovamente la diagnosi, rendendo non più attuale la loro perizia del 2017 rispetto alla situazione reale che, quindi, non è stabilizzata. È perciò prematuro ridurre ora il grado di invalidità, oltretutto in presenza di uno stato di salute peggiore rispetto al passato. Secondo l'assicurata, l'anamnesi considerata dal Servizio Accertamento Medico si è limitata al periodo 2007-2017, trascurando gli ultimi due anni in cui però i cambiamenti sono stati notevoli. Detta perizia non ha dunque valore probante.

Nel dettaglio, dal profilo psichiatrico la capacità lavorativa è nulla, avendo apportato le affezioni psichiatriche importanti riduzioni delle funzioni cognitive con perdita della capacità di investimento delle proprie risorse, tanto che l'assicurata tuttora partecipa a sedute psicoterapiche, a riprova del fatto che la situazione non è affatto migliorata. Per l'aspetto ORL, l'anamnesi del perito non è più attuale ed è errata. Anche le conclusioni oncologiche sono state contestate, non essendovi un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, ma del 100% in attività abituali e almeno dell'80% in ambito adeguato. Criticata è pure la conclusione del reumatologo secondo cui l'assicurata sarebbe abile al 100% nel proprio ambito specialistico, viste le importanti limitazioni di cui soffre e ritenuti gli ambiti di attività confacenti per formazione ed esperienza.

Alla luce di ciò, la ricorrente ha contestato la valutazione medico-teorica del SAM che ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% in attività abituali e del 60% in attività adeguate, oltretutto non essendo comprensibile come un'incapacità lavorativa del 50%, 50% oncologica, 0% reumatologica e 20% psichiatrica dia un'incapacità del 60% in attività adeguate, non essendo possibile integrare le limitazioni di una patologia in altre.

I problemi ORL le rendono difficoltosa l'esecuzione di ordini, l'attività in ambienti rumorosi, il contatto con la clientela e i colleghi, come pure un rallentamento generalizzato del lavoro.

Le affezioni oncologiche comportano un'affaticabilità accresciuta e un rallentamento generale, la necessità di intercalare pause.

I problemi psichici compromettono la resa, la capacità di eseguire compiti complessi, di gestire situazioni stressanti.

Alla luce di ciò, l'incapacità lavorativa della ricorrente deve essere di almeno il 70% in ogni attività.

Dal profilo economico, la ricorrente ha evidenziato che nel 2006 percepiva un salario di Fr. 15,50/ora per Fr. 1'687.- al mese. Riportato su 13 mensilità al 61% di impiego si ottiene Fr. 21'931.- e al 100% Fr. 35'952,45 all'anno, mentre l'Ufficio AI ha ritenuto un reddito annuo di Fr. 41'667.sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro, che va contestato sia perché è stata commessa una violazione del diritto di essere sentita non essendo stata interpellata al riguardo, sia perché v'è un obbligo di aumenti salariali generalizzato e individuale secondo il CCL. A suo dire, il reddito dovrebbe ammontare a Fr. 40'765,54, ciò che comporta che si consideri una riduzione per gap salariale del 18,10%.

Inoltre, l'insorgente ha criticato la riduzione sociale del 5% al reddito da invalido, dovendo essa ammontare almeno al 20%.

Di conseguenza, il grado di invalidità è superiore al 70%, ciò che dà diritto a una rendita intera.

                               1.6.   Il 28 novembre 2019 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ricordando come la nuova documentazione prodotta dall'assicurata posteriormente al progetto di decisione sia stata sottoposta all'esame dei periti del Servizio Accertamento Medico, i quali hanno confermato le conclusioni peritali precedenti in assenza di nuovi elementi clinici determinanti una diversa valutazione del caso. Essi hanno espresso la propria valutazione dopo esame dell'assicurata e di tutti gli atti determinanti, stabilendo un'abilità lavorativa residua in attività adeguate del 40% e con l'indicazione di limitazioni funzionali valide da luglio 2015. Queste conclusioni, ribadite con i complementi peritali del 2019, hanno pieno valore probatorio e sono state rese dopo un iter istruttorio chiaro, approfondito e svolto da specialisti; non vi sono incongruenze. Pertanto, in assenza di elementi clinici giustificanti una modifica, l'Ufficio AI ha confermato la stabilizzazione dello stato di salute con abilità lavorativa residua del 40%. Anche il referto relativo all'intervento del 12 marzo 2019, che prevedeva un'inabilità lavorativa dall'11 al 24 marzo 2019, è stato esaminato dai periti del SAM, i quali hanno confermato l'assenza di nuovi elementi.

Quanto al calcolo economico, l'amministrazione ha evidenziato che il reddito da valido (Fr. 41'667.-) è stato determinato sulla base della dichiarazione dell'ex datore di lavoro (docc. 75-78) e va confermato. Inoltre, essa ha ricordato che non si applica una riduzione per gap salariale se l'importo è consono a quello indicato nel contratto collettivo di lavoro ed in specie l'importo ritenuto è favorevole all'assicurata essendo superiore a quello di Fr. 40'765,54 secondo CCL, perciò non può essere considerato come inferiore al salario medio del ramo professionale.

L'Ufficio AI ha infine ritenuta adeguata la riduzione del 5%.

                               1.7.   Il 10 dicembre 2019 (doc. VI) la ricorrente ha ribadito che la sua situazione valetudinaria non è affatto migliorata, perciò gli accertamenti e le conclusioni tratte dall'SMR sono errate, non fosse anche per i 22 interventi chirurgici a cui si è sottoposta dal 2007 e l'ulteriore che le si prospettava per le problematiche ORL. Le numerose affezioni di cui è affetta impediscono perciò che vi sia un'abilità lavorativa del 40% "in fantomatiche (...) attività esigibili.". L'assicurata è invece completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività, già solo dal profilo delle affezioni somatiche, comprensive delle difficoltà vestibolari, reumatologiche, ortopediche e della sindrome fibromialgica.

Secondo il medico curante dr. med. __________ (doc. B1), il perito ORL non ha eseguito l'approfondimento vestibolare, perciò la sua valutazione non sarebbe conforme ai parametri giurisprudenziali. Vi sarebbe poi una labirintopatia destra come risulta dal referto del 27 novembre 2019 (doc. B4).

Anche a livello psichiatrico la diagnosi e le valutazioni dei medici nominati dall'Ufficio AI sarebbero errate e non conformi alle linee guida non essendo correttamente stata posta la diagnosi, poiché come ha rilevato la psichiatra curante il 28 novembre 2019 (doc. B3) l'assicurata soffre ancora di un episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2) che la rende totalmente inabile in ogni attività.

In conclusione, la ricorrente è completamente impossibilitata a svolgere attività professionali che comportino una prestazione, contatto con il pubblico, gestione degli stimoli, caricabilità, motivazione, capacità relazionale, concentrazione e attenzione, attività fisica, necessità di mantenere una posizione o di mutare posizione, necessità di maneggiare attrezzi, caricabilità degli arti.

Le inabilità lavorative ritenute dai periti sono quindi errate se prese individualmente e se sommate giungono al 120%.

                               1.8.   Chieste (docc. VIII, X e XII) e ottenute tre proroghe (docc. IX, XI e XIII) per sottoporre ai periti del SAM la nuova documentazione medica prodotta dall'insorgente, il 13 marzo 2020 (doc. XIV) l'Ufficio AI ha rilevato che gli specialisti hanno confermato il 5 marzo 2020 (doc. XIV/1) le valutazioni e le conclusioni espresse nella perizia pluridisciplinare, perciò si è riaffermato nella decisione impugnata.

La presa di posizione del dr. med. __________ dell'SMR (doc. XVI/1) inviata al TCA conferma le conclusioni peritali, così pure l'Ufficio AI (doc. XVI).

                               1.9.   Chiesta (doc. XVIII) e ottenuta una proroga (doc. XIX), il 18 maggio 2020 (doc. XX) l'assicurata ha ribadito che la perizia del 2017 è troppo datata, visto che nel frattempo lo stato di salute è peggiorato, così come risulta dal referto del 16 maggio 2020 (doc. XX/1) del dr. med. __________, perciò l'Ufficio AI non ha considerato tutti gli aspetti invalidanti e le limitazioni funzionali sia a livello somatico sia psichico. A suo dire, gli aggiornamenti del SAM del marzo 2020 non sanano l'incompletezza della perizia del 2018 fondata su uno stato di salute del 2017, poiché si basano solo su accertamenti datati e senza che vi sia stata una vera rivalutazione del caso.

Qualora non si considerasse che v'è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute, la ricorrente ha chiesto al TCA di ritenere questo scritto quale nuova domanda di prestazioni.

                             1.10.   Il 28 maggio 2020 (doc. XXII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto al Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) i referti medici relativi alla nuova problematica all'arto inferiore destro, il quale ha osservato che tale disturbo era già stato ritenuto a livello peritale (doc. XXII/1), perciò l'amministrazione ha confermato le conclusioni poste a livello medico funzionale.

                             1.11.   L'insorgente ha prodotto al TCA i rapporti dell'8 maggio 2020 del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, dai quali emerge una situazione somatica e psichica molto compromessa, sicuramente peggiore rispetto a quanto a suo tempo ritenuto dall'Ufficio AI. L'intera documentazione medica evidenzia l'erroneità delle valutazioni mediche considerate. I limiti funzionali relativi sia alla sfera somatica sia a quella psichiatrica non rendono più esigibile né l'attività abituale né altre attività adeguate, così come l'attività domestica, a torto non sufficientemente indagata.

Il 12 giugno 2020 (doc. XXVI) l'assicurata si è riconfermata nelle sue allegazioni e richieste.

                             1.12.   Sentito nuovamente il dr. med. __________ dell'SMR (doc. XXVIII/1), il 15 giugno 2020 (doc. XXVIII) l'Ufficio AI ha ribadito di respingere il ricorso non essendovi nuovi elementi clinici determinanti una diversa valutazione del caso limitatamente al momento dell'emanazione della decisione impugnata.

                             1.13.   L'assicurata non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXIX).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

                               2.3.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 cons. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

                               2.4.   In concreto l'insorgente, nata nel 1974, nel 2009 (doc. 32 e 33) ha ricevuto una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2007, essendo totalmente inabile nella sua professione di ausiliaria di pulizie e in qualsiasi attività adeguata.

Il 16 marzo 2011 (doc. 47) l'Ufficio AI, non constatando alcun cambiamento, ha confermato il diritto dell'assicurata di beneficiare della medesima rendita (grado AI 100%).

La (seconda) revisione avviata d'ufficio nel febbraio 2017 (doc. 55) ha portato l'Ufficio AI a richiamare dai medici curanti la documentazione determinante e, unitamente ai referti prodotti dall'interessata, l'ha shottoposta al Servizio Medico Regionale (dr. med. __________), il quale il 16 agosto 2017 (doc. 59) ha ritenuto necessaria una perizia pluridisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.

Nel suo referto peritale del 14 maggio 2018 (doc. 73) il SAM, presso cui l'assicurata è stata a disposizione il 14, 20, 21, 22 e 28 novembre come pure il 6 dicembre 2017 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, ha riassunto gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2006 al novembre 2017, l'anamnesi (familiare, personale-sociale-professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e la descrizione della giornata. Nelle constatazioni obiettive ha descritto lo status e gli esami ORL eseguiti il 28 novembre 2017 dal perito.

Sono poi stati esposti i pareri specialistici, come segue.

Il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha visitato per primo l'assicurata il 20 novembre 2017, esponendo nel suo rapporto del 19 marzo 2018 l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi e quelli oggettivi, con l'analisi del sistema locomotore (colonna vertebrale, articolazioni periferiche) e il sistema nervoso cursorio.

Il perito ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale cronica prevalentemente cervicospondilogena a destra, in nota deformazione vertebrale a cuneo di D7, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra.

Nella sua valutazione il reumatologo ha osservato che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali fatti valere e presentati durante l'esame peritale si spiegavano in parte con le alterazioni strutturali finora dimostrate, dolori che tuttavia richiedevano l'assunzione di farmaci analgesici in modo incostante. Egli ha proposto che l'assicurata fosse messa a beneficio di un approccio infiltrativo sottoacromiale della spalla destra, di un riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura a lungo termine per stabilizzare il rachide lombare algico, visto che la fisioterapia in atto non era in grado di raggiungere questi scopi. Queste misure erano in grado di migliorare la qualità di vita dell'assicurata, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua, a lungo termine.

Il perito ha giudicato come lavoro adatto un'attività che tenesse conto pienamente dei limiti funzionali e di carico seguenti: molto spesso l'assicurata poteva sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5 e 10 kg, di rado tra 10 e 15 kg, sollevare talvolta pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado con pesi superiori a 5 kg. L'assicurata poteva molto spesso maneggiare attrezzi molto pesanti, la rotazione manuale era normale, di rado poteva effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.

V'erano perciò delle risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute e che teneva pienamente conto dei limiti funzionali e di carico indicato, lo specialista ha giudicato l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% da luglio 2015, quando è subentrata la problematica alla spalla.

Nell'ultima attività di addetta alle pulizie di uffici e scuole, è stata ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata intera da luglio 2015, ma con una diminuzione del rendimento del 20%. Come cameriera ai piani, era abile al 100%, ma con riduzione del rendimento del 30%, sempre da luglio 2015. Come casalinga, la diminuzione del rendimento era invece del 10%.

Il 21 novembre 2017 il dr. med. __________, FMH in medicina interna e oncologia, ha visitato l'assicurata durante 1 ora 15 minuti e nella sua perizia medica del 28 marzo 2018 ha diagnosticato un adenocarcinoma polimorfo di basso grado di ghiandole salivari minori, epifaringe destra con invasione della tromba di Eustachio (Ki-67 1-2%); tumorectomia parafaringea, ricostruzione con lembo temporale (R1); radioterapia adiuvante; lembo cutaneo avambraccio sinistro per radionecrosi temporale a destra, assenza di malignità; asportazione PEG; esito di lipofilling temporale a destra; esito di lipofilling parafaringeo destra; stato dopo timpanotomia destra laser CO2.

L'oncologo ha ritenuto indicata l'inabilità lavorativa al 100% dal 22 maggio 2007 (data del prelievo diagnostico) al 31 dicembre 2008 (un lembo cutaneo è stato confezionato in aprile 2008 e la PEG asportata). Dal maggio 2015 la capacità lavorativa era ridotta al 50% per gli effetti collaterali della chirurgia e della radioterapia somministrati. L'attività avrebbe dovuto rispettare la xerostomia e l'ipoacusia, quindi senza importanti contatti e/o comunicazioni orali, evitare movimenti che avrebbero potuto favorire la sintomatologia vertiginosa (per esempio, lavoro di ufficio). L'attività di casalinga era stimata ad almeno il 50%. La situazione era a quel momento stabile, ma dal punto di vista prognostico l'assicurata presentava un rischio persistente di recidiva oncologica.

Il dr. med. __________, specialista FMH otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, ha eseguito il 28 novembre 2017 la visita dell'interessata. Nel referto peritale del 25 gennaio 2018 egli ha posto le diagnosi di adenocarcinoma parafaringeo a destra con coinvolgimento di base cranica e tuba d'Eustachio, stato dopo resezione per via infratemporale e radioterapia; stato dopo intervento di risanamento di difetto durale post trattamento della neoplasia avvenuto nel 2008; ipoacusia percettiva grave a destra con ipofunzione vestibolare a destra (conseguenze della patologia e dei trattamenti avuti); insufficienza del velo palatino di destra con estesi esiti cicatriziali associata a difficoltà di deglutizione (post trattamento); iposensibilità trigeminale post trattamento a destra.

Dall'esame clinico è risultata un'otoscopia normale a sinistra, mentre a destra si è riconosciuta una membrana timpanica in parte cicatrizzata con perforazione centrale attualmente senza irritazione. Il cavo orale era abbastanza tranquillo, mentre a livello di orofaringe si riconoscevano estese cicatrici del palato molle e minimo passaggio verso l'epifaringe. La laringoscopia era nella norma.

A livello del viso v'era un'assenza di sensibilità all'emiviso di destra dovuta a danno del trigemino quale conseguenza dei trattamenti avuti.

L'esperto ha evidenziato che le diagnosi in ambito ORL costituivano la problematica principale dell'assicurata che avevano un influsso sulla capacità lavorativa, sommandosi alle ulteriori problematiche in altri ambiti specialistici. L'interessata era inabile al 100% nell'attività svolta in precedenza dal 2007, costituendo la problematica ORL una limitazione significativa con ipoacusia importante a destra e ipofunzione vestibolare sempre a destra. V'erano inoltre disturbi della respirazione e della deglutizione per gli esiti cicatriziali. Insieme alle conseguenze del trattamento oncologico, l'assicurata soffriva di una depressione reattiva e di disturbi di tipo reumatologico alla spalla destra, alla colonna vertebrale e alle ginocchia. Le patologie erano stazionarie, ma non ci si poteva attendere un miglioramento spontaneo in decorso; fino a quel momento non v'era una ripresa della malattia tumorale. Non è stato possibile compensare la rilevante perdita uditiva su un lato con l'apparecchio acustico e da quella parte v'era una ipofunzione vestibolare con insicurezza nel caso di movimenti di rotazione rapidi e lieve instabilità; essa presentava inoltre una marcata sensibilità delle mucose a livello di naso, epifaringe e bocca con necessità di evitare l'esposizione ad aria secca o ambienti polverosi. V'erano difficoltà nel parlare a lungo e nel deglutire sia cibi sia la saliva, così come dolori episodici all'apertura della bocca e alla testa. Anche la capacità di respirazione nasale era ridotta. Pertanto, l'impiego come donna delle pulizie era notevolmente limitato, oltre alle difficoltà in ambito psichiatrico e reumatologico. Non v'erano proposte terapeutiche volte a migliorare la capacità lavorativa e una ipotetica reintroduzione professionale sembrava esclusa.

Da maggio 2015 (dopo l'ultimo intervento) l'assicurata era in grado di svolgere al 50% alcune attività casalinghe prendendosi il tempo necessario, percentuale che probabilmente poteva essere considerata anche per un'altra attività lavorativa adatta, sempre che fosse possibile identificarne una (attività piuttosto da seduta, in ambiente non troppo secco e senza sbalzi di temperatura, senza necessità di parlare a lungo e con movimenti contenuti senza rotazioni o necessità di alzarsi e abbassarsi velocemente).

Infine, il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui (il 22 novembre 2017 e il 6 dicembre 2017) con l'assicurata e il 7 dicembre 2017 ha reso il suo parere.

Esposti l'anamnesi e gli esiti dell'esame psichico, nelle conclusioni lo psichiatra ha evidenziato che i problemi dell'assicurata andavano ricondotti essenzialmente alle difficoltà di adattamento alla propria condizione di salute legata alle sequele dell'affezione tumorale maligna potenzialmente mortale che l'ha colpita alcuni anni fa. L'assicurata faceva molta fatica a convivere con una situazione dalla quale era fortunatamente scampata, ma alla quale le è stato comunque molto difficile adattarsi. I disturbi della deglutizione non le consentivano di alimentarsi come voleva né di trarre alcun piacere dal mangiare. Il perito ha rilevato che l'interessata aveva una tendenza a lamentarsi della propria condizione, a ristagnare in una sorta di auto frustrazione centrata sul fatto che non era quella che avrebbe potuto essere e non riconoscere quindi assolutamente la fortuna di essere scampata alla malattia. Si lasciava trascinare dentro una spirale depressiva dalla quale sembrava sollevarsi temporaneamente e solo quando si recava dalla psichiatra che l'aiutava a superarla o a non soccombervi.

Lo psichiatra ha quindi diagnosticato un episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1), che era l'espressione di una turba psichica permanente e di rilevanza tale da comportare una incapacità lavorativa psichiatrica del 40% dal gennaio 2015.

Secondo il perito, la prognosi propendeva per una tendenza alla cronicizzazione dei disturbi psichici accusati dall'assicurata.

Le limitazioni constatate consistevano in una riduzione delle funzioni cognitive, in una perdita della capacità di investimento sulle proprie risorse legate a un'immagine di sé percepita come vulnerabile e pesantemente depotenziata e nella riduzione della resistenza e della tenuta dell'assicurata. Era perciò opportuno continuare con la presa a carico psichiatrica, poiché preveniva la tendenza dell'assicurata ad avvitarsi sulla sua sofferenza.

L'interessata era in grado nella misura del 60% di svolgere altre attività, mentre all'80% l'attività di casalinga.

Lo specialista ha rilevato che lo stato psichico dell'assicurata è risultato sostanzialmente invariato, ma ha segnalato che la presa a carico psichiatrica era stata ottimale e dunque efficace nell'evitare un aggravamento del quadro psicopatologico.

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione plenaria che è avvenuta il 7 maggio 2018 alle ore 16 tramite teleconferenza fra i medici del Servizio Accertamento Medico e i dr. med. __________, __________, __________ e __________.

Le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa sono quelle esposte dai singoli specialisti intervenuti.

Dal punto di vista medico-teorico globale, l'assicurata è stata giudicata abile al lavoro allo 0% per l'attività svolta, mentre in attività adeguata al 40%.

Per quanto concerne le ripercussioni funzionali, nell'attività abituale dal luglio 2007 l'assicurata era abile al lavoro in misura dello 0% a causa della patologia ORL, che creava limitazioni significative dovute a un'ipoacusia a destra con ipofunzione vestibolare sullo stesso lato. V'erano inoltre disturbi della respirazione e della deglutizione, una mancata sensibilità delle mucose, difficoltà nel parlare a lungo, nel deglutire sia cibi sia la saliva e nella capacità di respirare. La patologia ORL, valutata dal profilo oncologico, creava nell'assicurata una riduzione della capacità lavorativa al 50% per l'attività da ultimo svolta. Dal lato reumatologico, la problematica alla spalla destra e alla colonna vertebrale hanno portato a determinati limiti funzionali. Per gli aspetti psicoaffettivi, la patologia psichiatrica ha creato nell'assicurata una riduzione delle funzioni cognitive.

Per le attività adeguate, l'assicurata è stata complessivamente giudicata abile al lavoro nella misura del 40%. Dal profilo reumatologico, le diagnosi riscontrate non hanno avuto alcun influsso su un'attività adatta, mentre dal lato ORL la patologia di natura oncologica giustificava una riduzione del rendimento lavorativo del 50%, così come dal lato oncologico. Quanto all'aspetto psichiatrico, la patologia depressiva rendeva l'assicurata abile al lavoro anche in attività adatta al 60%. In sostanza, l'interessata è stata giudicata complessivamente abile al lavoro al 40%, da intendere come riduzione del rendimento lavorativo, dal luglio 2015. Tale percentuale era dovuta alla somma parziale delle varie incapacità lavorative, certificate dal punto di vista somatico e psicoaffettivo.

Provvedimenti professionali volti alla reintegrazione/riformazione professionale potevano essere ritenuti sostenibili dal profilo medico sin da subito, tenendo presenti le varie patologie somatiche e psicoaffettive, con i rispettivi limiti funzionali e di carico, come pure il fatto che dal 2006 l'assicurata era assente dal mondo del lavoro.

Nel complesso, le varie proposte terapeutiche degli specialisti potevano possibilmente migliorarne la qualità di vita, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua, a lungo termine. I disturbi presentati avevano un carattere stazionario, senza che si potesse sperare in un miglioramento spontaneo e senza che fosse possibile da un punto di vista medico proporre un trattamento efficace atto a migliorarne in particolare la capacità lavorativa.

Nel rapporto SMR del 15 maggio 2018 (doc. 72) il dr. med. __________ ha indicato che l'esito della revisione ha evidenziato uno stato di salute migliorato, poiché "dal luglio 2015 non ha più necessitato di sottoporsi a revisioni chirurgiche; non vi sono segni di ripresa della malattia; stabilizzazione della sfera psicoaffettiva.".

Egli ha riproposto le diagnosi poste dai periti del SAM e ha stabilito la capacità lavorativa nell'attività abituale (0% dal 13 settembre 2006), in attività adeguate (0% dal 13 settembre 2006 al 30 giugno 2015 e 40% dal luglio 2015) e come casalinga (45,5% dal 13 settembre 2006). Il medico SMR ha ricordato che il carico massimo era di 10 kg, che l'alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari erano già incluse nella capacità medica, specificando che di rado poteva svolgere delle mansioni con le braccia sopra la testa, di rado accovacciata, senza rotazioni, senza doversi abbassare e alzarsi velocemente; mansioni da svolgere prevalentemente da seduta, in ambiente di lavoro temperato, non rumoroso, non doveva parlare molto. Da tenere presente la spirale depressiva.

Delle terapie non avrebbero migliorato la capacità lavorativa.

Il progetto del 25 luglio 2018 (doc. 81) ha ridotto a mezza rendita il diritto dell'assicurata (grado AI 50%) sulla base di un'incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate.

Con le osservazioni al progetto di riduzione (doc. 93) l'assicurata ha prodotto dei certificati medici relativi alla problematica ORL, quali la degenza di due giorni nel maggio 2018 presso il Servizio ORL e chirurgia del __________ di __________ per la lipoaspirazione a livello addominale con lipoiniezione a livello della rinofaringe retrovelare e riempimento con materiale grasso nella regione temporale destra, gli esiti della TAC nativa ai seni paranasali del 28 agosto 2018 e della risonanza magnetica del neurocranio del 10 luglio 2018, oltre all'appuntamento per il 16 novembre 2018 presso il medesimo servizio di chirurgia maxillo-facciale.

Il 17 gennaio 2019 (docc. 96 e 97) il medico del Servizio Medico Regionale ha trasmesso questi referti al SAM per una presa di posizione e ha chiesto se "Sino al giorno dell'intervento chirurgico previsto, mutano le conclusioni alle quali la perizia multidisciplinare è giunta?".

Nel complemento peritale del 29 aprile 2019 (doc. 102) il Servizio Accertamento Medico ha esposto le determinazioni dei singoli specialisti che si sono pronunciati sui nuovi atti.

Per il dr. med. __________, le nuove informazioni non risultavano tali da modificare in modo sostanziale lo stato di salute e la capacità lavorativa teorica.

Anche secondo l'oncologo dr. med. __________ non v'erano cambiamenti significativi dell'inabilità lavorativa. Il lipofilling eseguito è stato ripetuto ogni due anni circa e non comportava conseguenze per l'inabilità lavorativa dell'assicurata.

Il reumatologo dr. med. __________, che ha riportato gli esiti della RMI neurocranica, ha osservato che detto documento non conteneva elementi atti a modificare la capacità funzionale e di carico residua nota a conclusione della valutazione peritale reumatologica; ciò non implicava dunque un cambiamento della sua valutazione della capacità lavorativa dell'assicurata.

Sulla scorta delle citate considerazioni specialistiche, il SAM ha concluso che quanto stabilito nella perizia pluridisciplinare del maggio 2018 era nuovamente confermato senza ulteriori modifiche sullo stato valetudinario dell'assicurata.

A sua volta, il dr. med. __________ ha confermato il 2 maggio 2019 (doc. 103) che le conclusioni peritali del maggio 2018 sino al giorno dell'ultimo intervento chirurgico non erano mutate e quindi si è riaffermato in quanto indicato nel suo rapporto finale.

Il 27 marzo 2019 (doc. 104) il Servizio di chirurgia orale e chirurgia maxillo-facciale del __________ di __________ ha riferito della degenza dell'assicurata dall'11 al 13 marzo 2019 per un intervento di chirurgia di protesi dell'articolazione temporo-mandibolare destra per anchilosi. L'operazione consisteva nella posa di una protesi ATM destra su misura e nell'allontanamento di materiale di osteosintesi (AMO) nell'arcata zigomatica stante una apertura buccale di 23 mm, deviata a destra così come la propulsione, mentre le laterotrusioni non erano funzionali.

Gli specialisti hanno attestano un'inabilità lavorativa totale dall'11 al 24 marzo 2019, specificando che dal 25 marzo 2019 la ripresa dell'attività lavorativa era del 100%.

Il 6 maggio 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato direttamente il __________, sollecitandolo il 1° luglio 2019 (doc. 105). Dal questionario medico ricevuto (doc. 107) risulta in particolare l'impianto di protesi ATM a destra in presenza di un'apertura orale di 23 mm e sulla capacità lavorativa dell'assicurata lo specialista ha indicato che era da valutare dal medico curante.

A richiesta del dr. med. __________ dell'SMR (doc. 109), il 16 settembre 2019 (doc. 113) il Servizio Accertamento Medico ha reso il suo (secondo) complemento peritale, esponendo per esteso i pareri dei periti intervenuti in precedenza.

D'avviso dell'oncologo dr. __________, queste nuove informazioni non modificavano l'inabilità lavorativa dell'assicurata.

Di medesimo parere era il dr. med. __________, secondo cui questa documentazione medica non comportava elementi oggettivi nuovi dal profilo reumatologico in grado di modificare la capacità funzionale e di carico residua dell'assicurata e quindi la sua capacità lavorativa.

L'otorinolaringoiatra dr. med. __________ ha osservato che "A parte un'evidente necessità di un periodo per l'esecuzione dell'intervento e la riconvalescenza con incapacità lavorativa al 100%, non mi sembra che questo intervento possa modificare in breve tempo la capacità lavorativa globale della paziente come valutata al momento della perizia, che risultava influenzata piuttosto da altri aspetti, si spera però che possa contribuire a migliorare la sua qualità di vita e a fornire qualche speranza per ridurre una parte dei disturbi. Non sono allegate informazioni dettagliate su come si sia sviluppato il decorso che spero possa essere stato favorevole. In base alla documentazione visionata non posso dire molto di più.".

Sulla scorta delle esposte valutazioni specialistiche, il SAM ha ribadito quanto espresso nella perizia pluridisciplinare del maggio 2018 e nell'ulteriore presa di posizione del 29 aprile 2019.

Il dr. __________ ha a sua volta riaffermato il 19 settembre 2019 (doc. 116) quanto indicato nel suo rapporto finale del 15 maggio 2018, che si è basato sulla perizia SAM e le cui conclusioni sono state riconfermate il 29 aprile 2019.

A ciò ha fatto quindi seguito la decisione del 3 ottobre 2019, che conferma la capacità lavorativa residua del 40% in attività adatte.

I nuovi referti medici prodotti al TCA dalla ricorrente pendente causa sono stati trasmessi al Servizio Accertamento Medico.

Il dr. med. __________, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, il 23 novembre 2019 (doc. B5) ha riferito della visita dell'assicurata avvenuta il giorno precedente.

Dopo la protesi dell'articolazione temporo-mandibolare, la ricorrente ha notato ptosi sopraccigliare e fastidio periorbitale.

Lo specialista ha posto la diagnosi di paresi del ramo frontale del VII nervo cranico destro in stato dopo intervento di protesi dell'ATM (marzo 2019), paresi del nervo trigemino destro in stato dopo tumorectomia e radioterapia locale di un adenocarcinoma parafaringeo destro (2007) e astigmatismo miopico bilaterale.

Esposto lo status di entrambi gli occhi, l'oftalmologo ha concluso che l'assicurata non presentava una cheratopatia neutrofica nel contesto di un'ipoestesia corneale già conosciuta dopo il primo intervento del 2007. Per la ptosi sopraccigliare, si auspicava un recupero del ramo frontale del VII nervo cranico e, a tal proposito, egli ha consigliato di contattare il servizio di neurologia per valutare la possibilità di una stimolazione elettrica transcutanea. Nel frattempo, per mantenere una buona lubrificazione del segmento anteriore, l'interessata doveva instillare collirio più volte al giorno e una pomata. La correzione degli occhiali doveva inoltre essere rivista.

Il dr. med. __________, FMH in otorinolaringoiatria, ha visitato l'assicurata il 26 novembre 2019 e l'indomani (doc. B4) ha diagnosticato una labirintopatia cronica verosimilmente di origine iatrogena in esiti di chirurgia e radioterapia per carcinoma tuba di Eustachio destra: attualmente sintomatologia vertiginosa soggettiva cronica in progressione; audiometria: ipoacusia di tipo percettivo con componente transmissiva destra; strumentale: disfunzione vestibolare destra per alterazione dei potenziali evocati con esame clinico compensato/sincronizzato. DD: neurodegenerativo, idrope endolinfatico, disfunzione propriocettiva con conflitto neurosensoriale.

Per lo specialista l'esame otoneurovestibolare ha mostrato un quadro di labirintopatia destra; si trattava di una disfunzione ad andamento progressivo verosimilmente in contesto degenerativo. Inoltre, si era confrontati con una sintomatologia vertiginosa soggettiva ormai da più di 15 anni, perciò l'obiettivo della presa a carico terapeutica era di ottimizzare le strategie posturali ottimizzando la dinamica posturale mediante una presa a carico fisioterapica vestibolare mista, con successivi controlli fino all'ottenimento di un miglioramento del quadro equilibrio/ posturale consono alle aspettative della paziente.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha in cura l'assicurata dal 13 gennaio 2015, ha reso un referto il 28 novembre 2019 (doc. B3).

La psichiatra ha presentato l'anamnesi e quale diagnosi ha posto un episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2).

Nel descrivere il decorso, la specialista ha ricordato che dal 2007 l'assicurata era stata sottoposta a 22 interventi chirurgici, che hanno contribuito progressivamente a ridurre ulteriormente la sua forza dell'Io; essa non ha mai accettato la malattia e non è mai riuscita a convivere con gli esiti degli interventi. Lo stato di demoralizzazione e di delusione, con vissuti di vergogna, di inadeguatezza si ripercuoteva nelle varie aree della personalità, invalidando il funzionamento psico-sociale. Soprattutto i disturbi che essa avvertiva durante l'assunzione di cibo le causavano vergogna anche nei confronti del marito e la portavano ad evitare i contatti sociali. L'accumulo di muco nel retrofaringe le causava difficoltà a parlare con conseguente tendenza ad isolarsi. Persisteva una visione negativa del presente e del futuro dovuta all'incapacità di adattarsi ai cambiamenti dopo i numerosi interventi. L'umore era deflesso per la maggior parte del tempo con pensieri automatici negativi, apatia, anedonia. Erano presenti momenti di disforia e di disregolazione emotiva; il sonno era disturbato da incubi notturni. Nonostante il sostegno del marito e delle figlie, la paziente non riusciva a decentrarsi dalle problematiche fisiche. Persisteva ancora angoscia, timore e apprensione per il suo stato di salute fisica, con timore di un ulteriore aggravamento.

Quali limiti funzionali dal lato psichiatrico sono stati indicati ridotta caricabilità, ridotta persistenza (labilità emotiva con incostanza motivazionale), ridotta capacità relazionale con momenti di disregolazione emotiva che faceva fatica a gestire, riduzione della attenzione sostenuta nel tempo.

Pertanto, la prognosi per il reinserimento in un'attività lavorativa era negativa e persisteva a tempo indeterminato un'inabilità lavorativa al 100% in attività abituale, così come in un'attività adatta, non essendo esigibile un'attività a scopo lucrativo. Come casalinga l'assicurata risultava inabile al 50%.

La ricorrente ha prodotto il referto del 5 dicembre 2019 (doc. B2) del suo fisioterapista, che è intervenuto per una sindrome vertebro-cervicale cronica recidivante sintomatica e scoliosi D-L con dorsalgia. Le sedute avvenivano una volta alla settimana, durante le quali l'assicurata veniva trattata sia manualmente sia mediante terapie antalgiche/antinfiammatorie. Essa è stata pure istruita ad effettuare esercizi specifici della muscolatura oro-facciale. La fisioterapia le ha portato beneficio, permettendole di gestire le acuzie, di ridurre le tensioni/contratture muscolari, incidendo positivamente sulla qualità di vita percepita.

Infine, il 7 dicembre 2019 (doc. B1) il dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia, ha riferito di avere in cura l'assicurata dal 2007, che dal settembre 2006 è inabile al 100%. Egli ha segnalato che nelle settimane seguenti era previsto un nuovo intervento per tentare di alleviare i persistenti disturbi in ambito ORL.

Esposte le numerose diagnosi, il medico curante ha ricordato che l'assicurata ha subito 22 interventi chirurgici dal luglio 2007, che l'hanno prostrata e hanno compromesso il suo stato valetudinario e anche le funzioni di masticazione e fonazione, portandola anche a un isolamento sociale. Negli anni si sono aggiunte altre patologie, alcune in relazione all'affezione tumorale ORL, con la comparsa di una sindrome vertiginosa ora cronicizzata e in progressione, in trattamento con una presa a carico fisioterapica vestibolare mista. I disturbi a carico della colonna cervico-dorsale presenti dal 2006 erano in trattamento periodico e in quel contesto l'assicurata effettuava anche esercizi specifici della muscolatura oro-facciale. Inoltre, egli ha rilevato che la paziente era psichicamente provata dalla malattia tumorale e dai numerosi interventi, in parte demolitivi, che l'hanno portata a uno stato depressivo cronico come indicato dalla dr.ssa med. __________.

Quali limiti funzionali, il dr. med. __________ ha individuato difficoltà della funzione fonatoria e respiratoria delle alte vie respiratorie, con scialorrea, accumulo di catarro nelle cavità nasali e insufficienza parziale del velo palatino, per il quale era previsto un altro intervento di lipofilling dell'epifaringe. V'erano limitazioni nell'inserimento in attività lavorativa che prevedevano contatti con il pubblico. Caduta della palpebra destra per recente paresi del ramo frontale del nervo facciale destro secondario all'intervento di protesi dell'ATM del marzo 2019. Difficoltà della funzione vestibolare con limitazioni dell'equilibrio e in determinate posizioni della testa che scatenano vertigini. Limitazioni nel salire su scale a pioli. Limitazioni della caricabilità della colonna vertebrale e riduzione nel tenere a lungo le posizioni. Ridotta caricabilità degli arti superiori e inferiori per sindrome fibromialgica con soglia dolorosa bassa.

Indicata la terapia farmacologica in corso, la prognosi per l'inserimento in un'attività lavorativa era sfavorevole.

La capacità lavorativa in attività abituale era nulla dal settembre 2006 e, viste le patologie e le limitazioni dell'apparato locomotore e della funzione ORL, a tempo indeterminato non era esigibile alcuna attività lavorativa, mentre come casalinga l'incapacità era di almeno il 50%, previa indagine domestica.

Infine, il medico curante si è espresso sulla perizia SAM e sui suoi complementi peritali, osservando che "la perizia ORL manca dell'approfondimento vestibolare non effettuata dal perito. Manca pure l'indagine domestica da parte dell'assistente sociale per accertare le limitazioni nello svolgimento delle attività di casalinga.".

Il 3 gennaio 2020 (doc. VIII/1) il dr. med. __________ ha inviato questi quattro nuovi referti al Servizio Accertamento Medico, il quale si è determinato il 5 marzo 2020 (doc. XIV/1) riproponendo i pareri dei singoli specialisti che si sono pronunciati al riguardo.

Dapprima il dr. med. __________, ricordata la sua valutazione peritale, ha riassunto i nuovi certificati medici messi a sua disposizione e, tenendo conto delle patologie di stretta competenza reumatologica, il 24 gennaio 2020 (doc. XIV/2) ha affermato che questi documenti non contenevano patologie strutturali nuove non già note al momento della precedente valutazione peritale reumatologica del 20 novembre 2017. È stata descritta una fibromialgia, una possibile fatigue diagnosticata dallo specialista dr. med. __________ il 21 novembre 2019, diagnosi, dal lato medico assicurativo, sovrapponibili a una sindrome del dolore cronico somatoforme, di conseguenza non strutturalmente spiegabili, di pertinenza psichiatrica. A suo dire, le osservazioni dei medici curanti formulate dopo la sua prima valutazione del 2017 non portavano per questo motivo a un apprezzamento reumatologico differente per quanto concerne la capacità funzionale e di carico residua rispetto al 20 novembre 2017. Di conseguenza, il perito ha riconfermato integralmente la sua valutazione sulla capacità lavorativa in attività abituale, adeguata e come casalinga.

Poi il 20 febbraio 2020 (doc. XIV/3) il dr. med. __________ si è pronunciato sui referti dell'otorinolaringoiatria e della psichiatra, concludendo che questa documentazione specialistica non comportava elementi nuovi nel suo campo di specialità e quindi non modificava la capacità lavorativa dal punto di vista oncologico.

Da parte sua il dr. med. __________ ha precisato il 21 febbraio 2020 (doc. XIV/5) che nella valutazione ORL che ha eseguito era giustificata un'incapacità lavorativa completa del 100% dal luglio 2007, che la prognosi era stazionaria e che non ci si poteva attendere un miglioramento in decorso delle problematiche ORL. Egli aveva osservato che per un'ipotetica attività adattata e specialmente in ambito casalingo, da un punto di vista medico teorico la capacità lavorativa era da valutarsi al 50%, percentuale che sembrerebbe confermata anche nel rapporto del 28 novembre 2019 della dr.ssa __________, che ha definito al 50% la capacità come casalinga.

Per ciò che riguarda la perdita di funzione vestibolare, il perito ha precisato che non sono state eseguite ulteriori misure strumentali, perché sia l'ipofunzione vestibolare a destra sia l'ipoacusia percettiva grave a destra sono riconosciute e riportate nelle diagnosi della perizia e non sono contestate (evidenti conseguenze della patologia e dei trattamenti resisi necessari).

L'esperto ha rilevato che le precedenti valutazioni eseguite da altri colleghi a questo riguardo sono tra loro coerenti e ben corrispondono alla patologia dell'assicurata e alle conseguenze riportate dai trattamenti; le diagnosi vengono quindi confermate.

Egli non vedeva come un'ulteriore valutazione vestibolare strumentale potesse risultare utile; infatti, dal punto di vista ORL, l'interessata è stata valutata al 100% inabile in normali attività lavorative.

In merito alla sua valutazione di residua capacità lavorativa del 50% in attività casalinghe e in ipotetiche attività lavorative adatte, lo specialista ha rinviato a quanto ha riportato al punto 8 della sua perizia, che riteneva sempre ancora piuttosto corrispondente alla situazione dell'assicurata.

Da ultimo, il dr. med. __________ si è pronunciato il 24 febbraio 2020 (doc. XIV/4) in particolare sul parere della collega dr.ssa __________, evidenziando che nella sua relazione non sono emersi a suo avviso elementi psicopatologici di novità rispetto a quelli messi in esame nella sua valutazione psichiatrica del 2017. Per quanto riguarda l'asserita gravità del quadro clinico, appariva perlomeno poco congruente il fatto che la psichiatra curante non fosse intervenuta proponendo ulteriori trattamenti. In particolare, il perito ha fatto notare che essa non ha proceduto a un ricovero stazionario dell'assicurata. Tenuto conto di ciò, lo psichiatra ha confermato nella sostanza quanto ha riportato nella valutazione specialistica effettuata nell'ambito della perizia SAM.

Alla luce di quanto precede, il nuovo complemento peritale del 5 marzo 2020 ha ribadito, dal punto di vista reumatologico, oncologico, ORL e psichiatrico, quanto valutato con la perizia pluridisciplinare del 14 maggio 2018. Tuttavia, in presenza della nuova documentazione medica riguardante la problematica oftalmologica e neurologica, il Servizio Accertamento Medico ha ritenuto eventualmente indicato rivalutare il quadro clinico dell'assicurata a livello di questi due ambiti specialistici.

In conseguenza di ciò, il 13 marzo 2020 (doc. XVI/1) il dr. med. __________ dell'SMR ha concluso che a livello reumatologico, oncologico, ORL e psichiatrico i periti hanno confermato le loro precedenti valutazioni e conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare e riassunte nel suo rapporto finale del 15 maggio 2018.

Nelle sue osservazioni la ricorrente ha prodotto ulteriori referti medici, quali lo scritto del 16 maggio 2020 (doc. XX/1) del dr. med. __________, con allegati il rapporto dell'8 maggio 2020 (doc. XX/2) del dr. med. __________, FMH reumatologia, e i certificati del dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia, del 23 marzo 2018 (doc. XX/3) e del 18 aprile 2018 (doc. XX/4).

Secondo il medico curante, questi rapporti documentavano nuovi aspetti dello stato di salute della ricorrente, in particolare la presenza di una sindrome femoro-patellare bilaterale maggiore al ginocchio destro evidenziata nel rapporto del 18 aprile 2018, in cui è stata posta allora la diagnosi di condropatia superficie faccetta patellare mediale. Inoltre, dal consulto ortopedico con il dr. med. __________, la gonalgia destra è stata confermata da una sindrome femoro-patellare bilaterale, maggiore a destra.

Il dr. __________ ha evidenziato che tale patologia non è stata rilevata dal dr. __________ nella perizia del 20 novembre 2017 né nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2020 e quindi non ne ha tenuto conto nella valutazione della capacità lavorativa in attività adatte, come in quella di cameriera, addetta alle pulizie di uffici e scuole, come pure quale casalinga. Inoltre, questa sindrome determinava dal lato funzionale una ridotta funzionalità degli arti inferiori, in particolare dell'uso delle ginocchia con limitazioni della ripetitività di determinati movimenti, ad esempio salire e soprattutto scendere le scale, salire su scale a pioli, camminare a lungo, flettere le ginocchia ripetutamente e inginocchiarsi, assumere la posizione con ginocchia flesse mantenendo la posizione.

Tenendo conto di queste limitazioni, che il perito reumatologo non ha considerato, la valutazione dell'incapacità lavorativa in attività principale e in attività adatte come quelle prospettate nella perizia non sarebbe più valida. A suo avviso, invece, le percentuali di inabilità lavorativa sarebbero maggiori di almeno un buon 20-30% e in particolare quale casalinga l'incapacità sarebbe almeno del 60%.

A quest'ultimo proposito, il medico curante ha rimproverato all'Ufficio AI di non avere indagato, per il tramite di un'assistente sociale, le limitazioni nello svolgere le attività consuete come casalinga, ribadendo perciò tale richiesta.

Inoltre, il dottor __________ ha criticato l'abilità lavorativa del 90% che il perito reumatologo ha stabilito come casalinga, trattandosi di dovere fare fronte ad attività pesanti e impegnative tenuto conto delle condizioni di salute dell'assicurata, non da ultimo delle limitazioni a carico delle ginocchia.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale è intervenuto il 27 maggio 2020 (doc. XXII/1) prendendo posizione sui referti dei dr. __________, __________ e __________ e rilevando che già in occasione della perizia SAM era stato riscontrato uno sfregamento femoro-patellare bilaterale accentuato a destra. Nei limiti funzionali esposti dal perito reumatologo veniva già riconosciuta una caricabilità ridotta pure a livello degli arti inferiori: solo talvolta posizione accovacciata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata con possibilità di alternare le posizioni, solo di rado salire su scale a pioli.

In conclusione, il medico SMR ha precisato che l'assicurata è stata debitamente valutata a livello reumatologico in occasione della perizia SAM. Una sindrome femoro-patellare può avere un decorso altalenante come probabilmente risultava essere in questo caso. Egli ha fatto notare che in questi anni, a comprova di una sintomatologia probabilmente limitata, l'assicurata non ha necessitato di particolari interventi tipo infiltrazioni o altro. La ridotta capacità lavorativa residua con i relativi limiti funzionali risultava in ogni caso essere compatibile con una sindrome femoro-patellare come descritta nel caso dell'interessata.

Il 2 giugno 2020 (doc. XXIV) la ricorrente ha riprodotto al TCA il certificato dell'8 maggio 2020 (doc. XXIV/2) del reumatologo dr. med. __________, accompagnato dal nuovo referto del 29 maggio 2020 (doc. XXIV/1) della dr.ssa __________, la quale ha confermato la diagnosi di episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2).

Indicata la terapia farmacologica, la psichiatra ha evidenziato che, rispetto al 2017, il quadro psicopatologico era ulteriormente peggiorato, non riuscendo l'assicurata ad accettare i sintomi residui dopo gli interventi chirurgici e avendo un'immagine di sé vulnerabile. Inoltre, essa aveva potenziato il trattamento psicofarmacologico con l'introduzione della Lamotrigina (Lamictal 100 mg 1-0-1) e aveva più volte proposto alla paziente il ricovero in ambito stazionario, che però non l'ha mai accettato.

Per la specialista, gli importanti limiti funzionali (ridotta caricabilità di grado moderato-grave, ridotta persistenza di grado moderato-grave, ridotta capacità relazionale di grado moderato) non rendevano esigibile l'attività abituale né un'attività adeguata per un tempo indeterminato.

Infine, per l'attività di casalinga l'assicurata veniva aiutata dai familiari, impegnando più tempo del dovuto, con pause. Un accertamento a domicilio avrebbe valutato l'effettivo impatto della patologia psichiatrica sullo svolgimento delle mansioni.

Su questi pareri il 9 giugno 2020 (doc. XXVIII/1) il dr. med. __________ ha evidenziato che il referto del dr. med. __________ era già stato presentato in precedenza e vi si era già determinato il 27 maggio 2020. Sul breve certificato della dr.ssa __________, che conferma la sua diagnosi di episodio depressivo grave, il medico SMR ha osservato che non contiene nuovi elementi medico-clinici rispetto alle precedenti documentazioni. Non v'erano così nuovi elementi.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                               2.7.   La scrivente Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 15 maggio 2018, ribadite nelle annotazioni del 2 maggio 2019 e del 19 settembre 2019 anche dopo che il SAM ha reso i suoi complementi peritali dopo aver attentamente analizzato i nuovi certificati medici prodotti con le osservazioni al progetto di decisione, come pure il 13 marzo 2020, il 27 maggio 2020 e il 9 giugno 2020 a seguito dell'analisi dei nuovi referti medici addotti con il ricorso dapprima nuovamente da parte del Servizio Accertamento Medico, poi dell'SMR stesso, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute della ricorrente.

Tutti gli specialisti del SAM che sono intervenuti hanno infatti ben motivato in più occasioni le ragioni per le quali i referti del 2018, del 2019 e del 2020 prodotti dall'assicurata sia con le osservazioni al progetto di decisione sia con la procedura ricorsuale davanti al TCA, non sono in grado di modificare le conclusioni a cui sono giunti gli stessi periti il 14 maggio 2018 nell'ambito della valutazione pluridisciplinare.

Tanto il dr. med. __________ quanto il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale si sono allineati alle conclusioni che gli esperti hanno tratto dopo un attento esame clinico, personale e documentale, dell'interessata.

Se è vero, come lamenta la ricorrente, che la perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico risale a fine 2017, ed è stata allestita nel maggio 2018, non si può però negare che ogni singolo referto medico che l'assicurata ha prodotto all'Ufficio AI posteriormente alla visita peritale è stato debitamente e correttamente sottoposto al vaglio degli esperti, i quali hanno pertanto potuto aggiornare la situazione clinica.

In effetti, tutte le volte che è stato presentato un nuovo certificato medico il dr. med. __________ l'ha trasmesso agli specialisti del SAM.

Di conseguenza, non è tutelabile la critica ricorsuale di essere in presenza di un rapporto peritale datato e non più attuale, visto che l'ultima presa di posizione del SAM è del 5 marzo 2020 e quella del Servizio Medico Regionale del 9 giugno 2020.

In merito alle critiche avanzate dal dr. med. __________ nei confronti delle valutazioni peritali, in particolare in ambito ORL e reumatologico, il Tribunale evidenzia che il medico curante della ricorrente non è specialista in materia (otorinolaringoiatria e reumatologia), essendo specialista FMH in medicina interna e cardiologia, e quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

Al di là di ciò, il TCA evidenzia che il dr. med. __________ ha preso posizione sulla lamentela dell'assenza di un approfondimento vestibolare, affermando che "Non si vede come una ulteriore valutazione vestibolare strumentale possa risultare utile. Dal punto di vista ORL infatti la paziente è stata valutata al 100% inabile in normali attività lavorative. Per ciò che concerne la mia valutazione di residua capacità lavorativa del 50% in attività casalinghe e in ipotetiche attività lavorative adattate si consideri quanto avevo riportato al punto 8 della mia valutazione, che ritengo sempre ancora piuttosto corrispondente alla situazione della paziente." (doc. XIV/5).

Da parte sua, il dr. med. __________ ha indicato che le patologie reumatologiche diagnosticate dal dottor __________ erano già note al momento della sua valutazione peritale del 20 novembre 2017 e che la fibromialgia diagnosticata a fine 2019 era sovrapponibile ad una sindrome del dolore cronico somatoforme di pertinenza psichiatrica. Queste patologie, insieme alle limitazioni della caricabilità della colonna vertebrale e degli arti, come pure alla riduzione nel tenere a lungo le posizioni evocate dal medico curante, non portavano a un apprezzamento differente in relazione alla capacità funzionale e di carico residua rispetto a quanto stabilito la prima volta.

In merito all'apparizione della sindrome femoro-patellare bilaterale rilevata nel maggio 2020 dal dr. med. __________ ed evocata dal dr. med. __________, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha osservato che già la perizia del dottor __________ aveva riscontrato uno sfregamento femoro-patellare bilaterale accentuato a destra e che perciò aveva riconosciuto una caricabilità ridotta pure agli arti inferiori, tanto che solo talvolta poteva assumere la posizione accovacciata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata con possibilità di alternare le posizioni e solo di rado poteva salire su scale a pioli.

Il medico SMR ha inoltre rilevato che l'assicurata non ha comunque necessitato di particolari interventi (infiltrazioni o altro), perciò tale sintomatologia era probabilmente limitata. Ad ogni modo, la ridotta capacità lavorativa residua con i relativi limiti funzionali risultava compatibile con questa sindrome.

Infine, sulla contestazione dell'assenza di un'indagine domestica da parte dell'assistente sociale per accertare le limitazioni nello svolgimento delle attività di casalinga, la scrivente Corte rileva che la ricorrente è stata considerata salariata al 100% già nel 2009 in occasione della prima domanda di prestazioni (doc. 29).

Di conseguenza, non v'era qui alcun motivo per procedere a una inchiesta domiciliare - come si è effettuato il 6 maggio 2008 (doc. 22), avendo inizialmente, ed erroneamente, considerato l'assicurata sia salariata sia casalinga (doc. 18) -, essendo in specie sufficiente la valutazione medico teorica resa dai periti del Servizio Accertamento Medico.

Ad ogni modo, va ricordato all'assicurata che, determinante ai fini di stabilire il diritto alla rendita di invalidità, è il grado della perdita di guadagno che viene definito sulla base della capacità lavorativa medico teorica residua in attività adeguate e non in mansioni consuete, trattandosi di una lavoratrice a tempo pieno.

Per quanto concerne più specificatamente lo stato di salute della ricorrente, l'oncologo dr. med. __________ ha rilevato che l'assicurata era in remissione completa e che, tenuto conto di alcune limitazioni, dal maggio 2015 la sua capacità lavorativa era ridotta al 50% per gli effetti collaterali della chirurgia e della radioterapia.

Per l'otorinolaringoiatra, la situazione risultava stazionaria e se nell'attività precedentemente svolta l'assicurata era inabile al lavoro al 100% sin dal luglio 2007, in altre attività adatte, come nelle attività casalinghe, dal maggio 2015 era inabile al 50% fermo restando determinati limiti funzionali.

Il dr. __________ ha evidenziato che lo stato psichico dell'assicurata era risultato sostanzialmente invariato in senso stretto, fissando nel 60% la capacità in attività adeguate da gennaio 2015.

In ambito reumatologico, da luglio 2015 il dottor __________ ha valutato la ricorrente come pienamente abile al lavoro sull'arco di una giornata tenendo conto di tutti i limiti funzionali e di carico.

Nella valutazione medico-teorica globale i periti del SAM, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno ben spiegato come sono giunti a stabilire la capacità di lavoro in una attività adeguata: "In attività adatta, si giudica complessivamente l'A. abile al lavoro nella misura del 40%: tale riduzione della capacità lavorativa è dovuta alla somma parziale delle varie incapacità lavorative, certificate dal punto di vista somatico e psicoaffettivo." (doc. 73 pag. 34).

Inserendosi tale valutazione peritale in una nuova revisione d'ufficio - la prima ha confermato nel 2011 il diritto alla rendita intera gli esperti hanno precisato che la patologia ORL di natura neoplastica, con le varie complicanze insorte a seguito di trattamenti radioterapici e chirurgici, giustificava la persistenza per attività svolta sia di cameriera sia di addetta alle pulizie dello 0% da l

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