Raccomandata
Incarto n. 32.2019.19 cs
Lugano 16 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 6 dicembre 2018 RI 1, nato nel 1959, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, comprese due rendite per figli, con effetto dal 1° marzo 2017. Il pagamento retroattivo di fr. 71'553, relativo al periodo dal 1° marzo 2017 al 30 novembre 2018 è stato in parte compensato con le indennità giornaliere per malattia di fr. 40'359 versate da __________ nel medesimo periodo per un importo a suo favore di fr. 31'194 (doc. A).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale di non effettuare alcuna compensazione, in via subordinata di ricalcolare la compensazione ed in via ancora più subordinata di rinviare l’incarto alla Cassa per verificare il calcolo della compensazione (doc. I).
Il ricorrente evidenzia di non aver mai ricevuto alcun documento dal quale poter accertare a quanto ammonta la compensazione, né a quale periodo si riferisce, né se vi è congruenza materiale e temporale tra le prestazioni. Neppure nell’incarto AI, trasmesso al proprio legale, risulta alcunché al riguardo.
Egli rileva poi che prima di ottenere la rendita, lavorava al 50% quale falegname con un salario di fr. 2'500 al mese. Secondo il ricorrente “__________, o chi per essa, non può pretendere di porre in compensazione al proprio esborso per una perdita di guadagno a tempo abbondantemente parziale, l’intera rendita AI percetta da RI 1, che è stata calcolata su di un’attività lavorativa a tempo pieno.” La compensazione “dev’essere effettuata in rapporto all’onere percentuale dell’attività lavorativa svolta e per il quale era effettivamente assicurato e non su tutta la rendita AI, che indennizza pure quella parte di incapacità al lavoro per la quale non era attivo, peraltro senza colpa propria. Il rapporto del datore di lavoro è peraltro oltremodo chiaro riguardo il fatto che RI 1 abbia svolto un’attività lavorativa non superiore al 50% per motivi attinenti la propria salute quantunque non sia stato posto a beneficio di una rendita AI prima di quella oggetto della presente decisione”.
1.3. Con risposta del 4 febbraio 2019, cui ha allegato la presa di posizione della Cassa di compensazione e l’intero incarto, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.4. Tramite osservazioni del 6 febbraio 2019 l’insorgente ha ribadito le sue censure, affermando che:
" (…) RI 1 al momento della domanda AI in parola lavorava con una resa inferiore al 50% presso la __________, __________. Il questionario del datore di lavoro del 31.3/15.4.2017 all’AI dispone espressamente che RI 1 lavorava in misura ridotta o meglio con resa ridotta, conseguendo un reddito di fr. 32'500.- annui in luogo di quello di fr. 74'285.70 che avrebbe percepito senza incapacità al lavoro. L’__________ ha assicurato il salario percetto effettivamente presso la __________ in misura ridotta, ossia di fr. 32'500.-. (…)
Pertanto __________ ha assicurato un salario inferiore al 50% della capacità complessiva al lavoro di RI 1. Ma la rendita intera a RI 1 è stata riconosciuta per un’attività intera e non ridotta.
Ne consegue che vi è congruenza tra la rendita AI e il versamento delle IG di __________ soltanto per la parte del salario assicurato, ossia del 44% (fr. 32'500.- / fr. 74'285.70).
Pertanto la compensazione può essere effettuata sul 44% della rendita AI, non oltre.
2. Dai conteggi acclusi di __________ risulta che le IG hanno iniziato ad essere corrisposte in misura del 50% dal 27.3.2017 e lo sono state in misura del 50% sino al 30.4.2017, poi in misura del 100% sino al 31.10.2018.
Pertanto la compensazione, per essere temporalmente e materialmente congruente, con la rendita AI riconosciuta dev’essere effettuata in misura:
- del 22% dal 27.3.2017 al 30.4.2017
- del 44% dal 1.5.2017 al 31.10.2018
In soldi, si tratta del conteggio che segue:
dal 27.3.207 al 30.4.2018 = 22% x fr. 3'519.-/mese x (1 e 5/31) mesi = fr. 899.05
dal 1.5.2017 al 31.8.2018=44% x fr. 3'519.-/mese x 16 mesi= fr. 24'773.75
dal 1.9.2918 al 31.10.2018=44% x fr. 2'737.-/mese x 2 mesi = fr. 2'408.55
Pertanto al più la compensazione può essere effettuata sull’importo complessivo di fr. 28'081.35.
3. Vi è ancora da osservare che non disponiamo delle CGA di __________ che prevederebbero del diritto alla compensazione. Il lavoratore, essendo un terzo beneficiario, non dispone né della polizza né delle CGA. Pertanto RI 1 non ha mai accettato la compensazione, né avrebbe potuto poiché il rapporto contrattuale di __________ è con il datore di lavoro e non con il lavoratore. Pertanto non vi sarebbe base contrattuale di sorta per operare la compensazione.
A prescindere da tale aspetto va altresì detto che le CGA, che fonderebbero il diritto alla compensazione, devono essere richiamate all’incarto per verificare l’estensione del diritto di __________.” (doc. VI)
1.5. Il 19 febbraio 2019 l’UAI ha prodotto un’ulteriore presa di posizione della Cassa che chiede nuovamente la reiezione del ricorso (doc. VIII/1). Quest’ultima, con riferimento all’art. __________ delle CGA, sostiene che la compensazione sia corretta, ritenuto come “__________ ha allestito il proprio calcolo di sovraindennizzo comprovandone le cifre con tutte le pezze giustificative ed in particolare allegando, in fase di richiesta di rimborso nei confronti dell’AI, tutti i conteggi di indennità di malattia rientranti nel periodo interessato. Per quanto attiene alle condizioni contrattuali, le stesse risultano essere presenti nell’incarto della Cassa sia nella versione in lingua tedesca che in quella italiana” (doc. VIII/1).
1.6. Il 5 marzo 2019 l’insorgente ha ribadito di non essere mai stato posto a conoscenza delle CGA di __________ (doc. X).
1.7. Con scritto del 6 dicembre 2019 il TCA ha trasmesso all’insorgente le condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera malattia di __________, edizione 2008, in lingua italiana e tedesca contenute nell’incarto della Cassa di compensazione visionabile presso il TCA e gli ha assegnato un termine scadente il 17 dicembre 2019 per prendere posizione in merito (doc. XII).
1.8. Con scritto del 17 dicembre 2019 l’insorgente ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni (doc. XIII), concessagli con scritto del 18 dicembre 2019 (doc. XIV).
Il 18 dicembre 2019 il ricorrente ha visionato gli atti ed ha prodotto un ulteriore scritto, rilevando in sostanza che “quand’anche volessimo ammettere che l’intero importo delle IG corrisposte dall’__________ possa essere reintegrato con le rendite dell’AI corrispondenti (ossia qualora volessimo applicare l’art. __________ delle CGA dell’__________, sulla cui chiarezza ci permettiamo avanzare qualche riserva) e non nella misura del sovrindennizzo (ossia nella misura in cui le due prestazioni eccedano la perdita di guadagno) al più può essere riconosciuto l’importo di fr. 32'883.- e non quanto richiesto in ordine di fr. 40'359.-” (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In sede di ricorso l’insorgente sostiene che non gli è mai stato consegnato qualsivoglia documento dal quale poter accertare a quanto ammonta la compensazione, né a quale periodo si riferisce, né se vi è congruenza materiale e temporale (tra le prestazioni). Neppure nell’incarto dell’AI risulterebbe alcunché al riguardo (doc. I).
Con le osservazioni del 6 febbraio 2019 il ricorrente ha prodotto uno scritto del 4 dicembre 2018 trasmessogli da __________, dove viene spiegata la compensazione e a cui sono allegati i calcoli del sovraindennizzo (doc. VI/1). L’assicurato evidenzia tuttavia di non aver mai visto le condizioni d’assicurazione di __________ che dovrebbero prevedere il diritto alla compensazione.
Il ricorrente fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto il 4 dicembre 2018 ____________________ ha trasmesso al ricorrente il calcolo del sovraindennizzo (doc. VI/1) e nella decisione impugnata del 6 dicembre 2018 la Cassa di compensazione ha esposto il calcolo della compensazione (doc. A, pag. 2).
Per quanto concerne l’ammontare della compensazione, il periodo di riferimento e la valutazione della congruenza materiale e temporale, la convenuta non ha violato il diritto di essere sentito dell’assicurato.
Relativamente alle Condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera malattia di __________, va evidenziato che l’amministrazione in sede di risposta ha citato l’articolo __________ che ritiene applicabile in concreto (doc. IV/1).
Inoltre questo Tribunale, nelle more processuali, ha trasmesso al ricorrente, per una presa di posizione, le condizioni complementari in lingua italiana e tedesca, ricordandogli che l’incarto della Cassa di compensazione è visionabile presso il TCA (doc. XII).
L’insorgente ha visionato l’incarto in data 18 dicembre 2019 e si è espresso tramite scritto del medesimo giorno (doc. XV).
Egli ha pertanto ampiamente potuto prendere posizione anche sulle condizioni d’assicurazione applicabili e sull’intera documentazione.
Rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), l’eventuale carenza di motivazione relativamente all’indicazione delle condizioni complementari applicabili è comunque stata sanata in questa sede.
L’interessato ha infatti potuto ampiamente esprimersi nelle more processuali sull’intera fattispecie.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le cifre marginali 10065 e seguenti delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, prevedono quanto segue.
Secondo la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
10066 DR – le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067 DR - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
La nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
Per la nota marginale 10068.1 DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
Secondo la marginale 10068.2 DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).
Ai sensi della marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.
Per il marg. 10070 DR il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Secondo il marg. 10071 DR si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.
Ai sensi del marg. 10072 DR non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
Il marg. 10073 DR prevede che le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.
2.3. Nel caso in esame è incontestato che l’insorgente, il quale con decisione del 6 dicembre 2018 è stato posto al beneficio di una rendita AI intera con effetto dal 1° marzo 2017, in attesa della decisione dell’UAI, ha ricevuto, dal 27 marzo 2017 al 31 ottobre 2018 (cessazione del versamento delle indennità giornaliere), da parte di __________, indennità per malattia derivanti dall’assicurazione collettiva del proprio datore di lavoro ai sensi della LCA per complessivi fr. 40'359 (cfr. “calcolo sovraindennizzo”, allegato doc. VI/1).
Nel formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI” del 4 dicembre 2018 (doc. 80 della Cassa) figura che nel medesimo periodo l’insorgente avrebbe diritto ad un importo complessivo di fr. 68’816.--, corrispondente alla rendita AI, compresa quella per i figli, riconosciuta retroattivamente.
Relativamente al diritto di __________ al rimborso delle prestazioni nei confronti dell’AI, l’art. __________ delle Condizioni complementari (CC) per l’assicurazione indennità giornaliera di malattia, edizione 2008 (doc. 83 della Cassa), prevede che “se le prestazioni delle assicurazioni sociali oppure di altre assicurazioni aziendali vengono concesse retroattivamente per un periodo di tempo in cui la Società ha già versato integralmente le indennità giornaliere assicurate, questa ha diritto a richiedere il rimborso.” Per l’art. __________ CC “sono considerate da parte della Società come prestazioni anticipate, le prestazioni delle indennità giornaliere che insieme a prestazioni delle assicurazioni sociali oppure ad altre assicurazioni aziendali o di terzi responsabili, superino l’entità dell’indennità giornaliera assicurata. Fino all’ammontare di queste prestazioni anticipate la Società può richiedere in modo retroattivo, per prestazioni accordate per lo stesso periodo, il versamento diretto delle prestazioni pagate dalle altre assicurazioni”.
Secondo l’art. __________ CC “la Società ha in particolare il diritto di esigere direttamente dall’assicuratore sociale competente la compensazione delle prestazioni da essa anticipate dei versamenti arretrati dell’AI oppure dei versamenti arretrati dell’assicurazione maternità a norma della LIPG e far valere il diritto di richiedere direttamente i versamenti arretrati senza dover avere un assenso scritto della persona assicurata” (cfr. doc. 84 della Cassa).
Accertata la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di indennità giornaliere versate in eccesso, la compensazione va confermata.
Infatti, in applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato al rimborso non è necessario se può essere dedotto da una norma legale o contrattuale (cfr. anche 10068 DR), in concreto l’art. __________ CC (cfr. per due casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019; per un caso in cui, invece, le CGA non hanno permesso all’assicuratore infortuni di esigere dall’AI il versamento delle rendite arretrate in compensazione del suo credito: sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 5).
Il ricorrente contesta tuttavia l’importo posto in compensazione, sostenendo che vi sarebbe congruenza unicamente per la parte del salario assicurato, ossia, secondo i suoi calcoli, il 44% (fr. 32'500.- : fr. 74'285.70). La compensazione sarebbe possibile, al massimo, sull’importo complessivo di fr. 28'081.35 (cfr. doc. VI), rispettivamente fr. 32'883 (cfr. doc. XV) e non fr. 40’359.
Al riguardo questo Tribunale rileva che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione, non possono essere oggetto della presente vertenza (cfr. per due casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).
Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; sentenza 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2). Su tale aspetto il ricorso è irricevibile (sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014, consid. 2.3).
In queste circostanze il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. __________ CC) è dato e di conseguenza la compensazione tramite il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma (cfr. STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).
Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti