Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2020 32.2019.189

July 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,245 words·~1h 6min·4

Summary

Lavoratrice indipendente. Metodo straordinario

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.189   PC/sc

Lugano 6 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 2 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1975, di formazione impiegata di commercio (AFC conseguito in data 10 luglio 1996), attiva quale impiegata-commessa di cartoleria al 100% dal 1998 presso la __________ di __________, in qualità anche di gerente ed amministratrice unica dal 1° dicembre 2014, in malattia al 50% dall’11 gennaio 2017 (al 100% dal 21 luglio 2017 e al 50% dal 5 agosto 2017), in data 22 giugno 2017 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “Ernia del disco L5-S1 - degenerazione disco L5-S1 inizio degenerazione disco L4-L5” dal “febbraio 2016” (doc. 4, 9, 15, 17 e 21 incarto AI e doc. 19 e 20 incarto LAMAL).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAMAL (inclusa la valutazione fiduciaria del 31 gennaio 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale: doc. 19 incarto LAMAL), il rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto AI) e l’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, il rapporto del 16 aprile 2019 dell’inchiesta per attività professionale indipendente del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI) ed il relativo complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 72 incarto AI; preavvisata il 18 aprile 2019: doc. 53 incarto AI), ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità del 12%, non pensionabile (doc. 72 incarto AI).

Sulla base di quanto indicato dall’ispettore del servizio d’inchiesta, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario, osservando quanto segue:

" Nella fattispecie, al fine di calcolare il grado d'invalidità è stato applicato il metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dal suo impegno ridotto sia dal fatto che allo stato attuale vi sono solo i dati dichiarati (in passato l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a riprese fiscali).” (doc. 72, pag. 2 incarto AI)

                                         Sulla base di quanto indicato dal medico SMR, l’UAI ha ritenuto medicalmente oggettivate le seguenti incapacità lavorative: 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21 luglio al 4 agosto 2017 e 50% dal 5 agosto 2017 e continua nell’attività abituale di “impiegata e commessa di un negozio di cartoleria” rispettivamente 50% dall’11 gennaio al 20 luglio 2017, 100% dal 21 luglio al 4 agosto 2017 e 0% dal 5 agosto 2017 e continua in attività adeguate. L’UAI ha pure puntualizzato quanto segue:

" È esigibile che la Signora RI 1 possa lavorare nella propria attività in quanto con alcuni accorgimenti, da lei stessa già attuati, la capacità lavorativa raggiunta è quella massima possibile. In negozio ella ha già tra l'altro delegato le incombenze più pesanti come l'apertura e il riordino della merce. Per quanto riguarda la consegna della merce è altresì esigibile che possa istruire il personale per poter svolgere le relative mansioni. Inoltre, dopo il subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto ulteriore personale per sopperire le sue assenze e nel 2018 una dipendente si è assentata per un periodo molto prolungato.

Medicalmente l'attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata al danno alla salute con una capacità piena. Provvedimenti reintegrativi Al non risultano pertanto attuabili.” (doc. 72, pag. 3 incarto AI)

                                         L’amministrazione ha, quindi, considerato un reddito annuo “da valida” di fr. 66'288.- e "da invalida" di fr. 58'529.- (doc. 72, pag. 2 incarto AI).

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato personal-mente un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l'annulla-mento e sollecitando l’attribuzione di mezza rendita di invalidità rispettivamente di almeno un quarto di rendita di invalidità (doc. I, pag. 2).

La ricorrente censura l’operato dell’UAI per non avere indicato in modo dettagliato in quali attività adeguate sarebbe completa-mente abile dal 5 agosto 2017 (ciò che lei peraltro contesta) rispettivamente per averla ritenuta abile al 100% nella propria attività abituale, ove invece, a detta dei propri medici curanti come pure del medico fiduciario dell’__________ (assicuratore LAMal), presenta una capacità lavorativa definitiva massima del 50% nella propria attività lavorativa, ove può meglio mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua. Già solo per questo motivo avrebbe diritto ad una rendita del 50%.

Dal profilo economico, l’insorgente osserva che è:

" (…) assurdo se non anche sbagliato perché contrario a quanto hanno stabilito i medici ritenere che come direttrice posso lavorare al 100%. Questa attività non esiste infatti senza le altre e nella stessa pure presento dei limiti ed in particolare non potendo restare seduta per molto tempo, rimanendo la necessità di dovermi assentare per le cure mediche e non da ultimo essendo l'attività da direttrice anche da intendere quale responsabile del negozio con impegni di inventario ecc. con necessità di sollevare pesi o altro che in concreto non posso fare. Il puro lavoro di segretariato, nel quale pure presento comunque dei limiti, certamente non è da intendere all'80% bensì semmai al massimo al 30/40%. Per il restante 40/50% i miei compiti consistono nel riordinare, pulire, sistemare ecc.; attività che sostanzialmente mi richiedono analoghi sforzi come per le spedizioni (20%). In tale ambito le mie limitazioni così come anche indicato dall'Ufficio Al possono essere valutate al 60% ed in particolare se consideriamo che nel segretariato applichiamo una limitazione dello 0%. A queste condizioni, differentemente da quanto ha stabilito l'Ufficio Al, anche in questo caso la mia invalidità superando il 40% mi darebbe diritto ad una rendita di invalidità.

Reddito da valida                                                        Fr. 66'288.00 Reddito da invalida                                                     Fr. 40'434.90 + Direttrice    35%   23'200.00   al 10%   fr. 23'200.00                        + Altri lavori   65%   43'087.20   al 40%   fr. 17'234.90 Grado di invalidità (100%/66'288.-*40'434.90=60%) 40%

Se anche continuassi a lavorare nel mio negozio il mio grado d'invalidità risulterebbe comunque tale da giustificare l'intervento dell'Ufficio Al per aiutarmi e ciò senza nemmeno considerare che se sino ad oggi sono riuscita a sopravvivere con la mia attività ciò è solo dovuto al fatto che sino ad oggi ho percepito delle indennità giornaliere che come tali andavano a compensare la mia perdita di guadagno e non da ultimo pure considerato che i miei genitori pure mi hanno sempre aiutato e ciò senza pretendere alcun pagamento di salario. Se tolgo le indennità giornaliere e se assegno ai miei genitori uno stipendio, la mia attività dovrà definitivamente chiudere. Ciò si legge chiaramente esaminando anche la mia più recente contabilità (9).” (doc. I, pag. 2)

                               1.4.   Nella risposta del 14 novembre 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI concernente l’assicurata, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione dell’8 novembre 2019 dell’ispettore del servizio d’inchiesta (doc. IV-1).

                               1.5.   Con osservazioni del 25 novembre 2019 (doc. VI) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato, per quanto concerne l’aspetto medico, quanto segue: “Non ho presentato contestazioni alla Cassa malati perché era raggiunto il numero massimo delle indennità giornaliere ed una contestazione sarebbe servita a nulla. Oltretutto, la stessa Cassa malati concorda comunque con una mia capacità lavorativa al 50%. (…) In cosa consiste pertanto il miglioramento del mio stato di salute? lo ed i miei medici neghiamo un miglioramento mentre l'Ufficio Al non lo ha mai debitamente spiegato” rispettivamente, per quanto concerne l’aspetto economico, quanto segue: “lo svolgo effettivamente un lavoro al 50% e ciò per il momento grazie all'aiuto dei miei genitori che mi aiutano gratuitamente e che sempre per il momento mi permettono anche di mantenere economicamente in vita l'attività. Il 50% che non riesco a svolgere è compensato dall'aiuto dei miei genitori. (…). Come confermato dai medici, dispongo di una limitata capacità di lavoro anche perché necessito di potermi regolarmente assentare dall'attività per svolgere le mie cure.” (doc. VI, pag. 1 e 2).

                               1.6.   Con osservazioni del 2 dicembre 2019 (doc. VIII), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 2 ottobre 2019, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.7.   Con osservazioni del 9 dicembre 2019 (doc. X) la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’insorgente ha puntualizzato quanto segue:

" Il mio programma di allenamento in palestra è rivolto al rinforzo muscolare e al miglioramento della postura. Se le mie condizioni fisiche mi permettessero di svolgere questo allenamento la sera, dopo un'intera giornata di lavoro, ovviamente non avrei richiesto nessuna rendita d'invalidità. Vorrei inoltre precisare che mia mamma lavora in __________, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni alla settimana. L'aiuto gratuito dei miei genitori avrebbe dovuto essere provvisorio ma ormai dura da 3 anni.”

                               1.8.   Con osservazioni del 18 dicembre 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII), puntualizzando, in particolare, quanto segue: “Per quel che attiene all'allenamento svolto in palestra, la scrivente osserva che l'esercizio chiuso anche tra le 12.00 e le 13.30”. A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 17 dicembre 2019 dell’ispettore del servizio d’inchiesta (doc. XII-1).

                               1.9.   I doc. XII e XII-1 sono stati trasmesso per conoscenza alla ricorrente (doc. XIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.7).

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5).

                               2.6.   Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione __________, nell’ambito dell’assicura-zione di indennità giornaliera in caso di malattia per aziende, ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, di eseguire una perizia.

                                         Il perito ha esaminato l’assicurata il 25 gennaio 2018 e nel relativo rapporto del 31 gennaio 2018 (doc. 19 incarto LAMAL) - dopo avere riportato il riassunto degli atti (incluso il certificato medico del 24 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata, giusta il quale la sua paziente aveva presentato/presentava le seguenti incapacità lavorative: 50% dall’11 gennaio 2017, 100% dal 21 luglio 2017 e 50% dal 5 agosto 2017: doc. 19, pag. 2 incarto LAMAL), l’anamnesi, le dichiarazioni della paziente e l’esame clinico e avere indicato che il “decorso non è favorevole” - ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:

" Sindrome lombovertebrale cronica con/su:

•   lieve scoliosi lombare dx

•   osteocondrosi L5-S1

•   anterolistesi L5 su Si grado I

•   insufficienza della muscolatura paravertebrale

•   tendinosi dei muscoli glutei medi sx>dx

•   stato dopo infiltrazione delle faccette articolari L5-S1 bilaterali 21.07.2017”

                                         e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di:

" Tabagismo 3/4 sigarette/dì (6py)

Stato dopo asportazione di ciste della fossa poplitea sinistra 1979, operazione al setto nasale 2003, asportazione di cisti ovarica a sinistra LS 2015.” (doc. 19, pag. 4 incarto LAMAL)

                                         In merito alla capacità lavorativa il perito assicurativo ha osservato quanto segue:

" La paziente presenta una sindrome lombovertebrale cronica sulla base soprattutto di un processo degenerativo a livello L5-S1 con discopatia ed osteocondrosi che si manifesta alle minime sollecitazioni.

Pertanto attualmente non è in grado di svolgere in misura totale la sua professione originaria in quanto la capacità di rimanere in posizione seduta ed eretta, di muoversi e sollevare e trasportare pesi è ridotta e realizzabile solo in misura parziale.

Quali limitazioni la paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più di 1 ora, eretta per più di 30 minuti e deambulare per più di 30 minuti. Inoltre non può sollevare e trasportare pesi superiori a 5 kg, mantenere posizioni inergonomiche per la schiena, in modo particolare l'anteflessione e/o la rotazione del tronco, per periodi prolungati e deve evitare sollecitazioni assiali.

(…).

Per il momento la paziente è da considerare ulteriormente inabile al lavoro al 50% nella sua attività originaria da 05.08.2017.

(…).

Considerando la patologia di base che è di tipo degenerativo e che pertanto tenderà lentamente a peggiorare, si deve prevedere che la capacità lavorativa rimarrà ridotta al 50% in maniera definitiva. Nel caso in cui la paziente venisse sottoposta a terapia chirurgica in teoria la capacità lavorativa potrebbe aumentare in una misura da stabilire successivamente.

(…).

L’attività lavorativa attualmente svolta è di per sé ideale dato che la paziente, quale proprietaria, può gestire i suoi impegni e le sue attività svolgendo un lavoro di tipo leggero.

(…).

La paziente deve proseguire con misura attive volte soprattutto al rinforzo muscolare.

Puntualmente potrebbero essere eseguite delle sedute di fisioterapia, attualmente per lavorare soprattutto sulla tendomiosi dei muscoli glutei medi.

Chiaramente rimane aperta l’eventualità di un intervento chirurgico come suindicato. Se si arrivasse a quest’opzione sarà poi ancora da valutare un eventuale aumento della capacità lavorativa in base all’evoluzione.” (doc. 19, pag. 5 e 6 incarto LAMAL)

Dalle tavole processuali emerge pure che il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata, in data 10 aprile 2018 ha comunicato all’__________, quanto segue:

" Ho rivisto la signora RI 1 in data 22.02.2018 e in data odierna 10.04.2018 ponendo la questione dell’intervento chirurgico alla paziente, la quale mi precisa i seguenti punti:

-   la paziente ha concordato con lo stesso dr. __________ la continuazione dell’attività lavorativa al 50% salvaguardando le mansioni lavorative da sforzi fisici e posizioni statiche prolungate in abbinamento a rinforzo muscolare seguito da istruttore in palestra e da fisioterapia che la paziente esegue tuttora.

-   Nelle consultazioni eseguite alla __________ riferisce che hanno consigliato di riservare l’opzione chirurgica come ultima eventualità terapeutica, visto anche la giovane età e vito che l’operazione poteva portare addirittura a possibile peggioramento clinico.

-   In conclusione la paziente, come concordato col dr. __________, non vede a tuttora l’urgenza dell’intervento chirurgico.” (doc. 20 incarto LAMal)

Nel rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha ripreso le diagnosi “con” e “senza” ripercussione sulla capacità lavorativa poste, nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia per aziende, dal perito, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale.

Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza):

-   50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017;

-   50% dal 5 agosto 2017 e continua.

Il medico SMR ha indicato in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito assicurativo dell’Helsana) le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza):

-   50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017;

-     0% dal 5 agosto 2017 e continua.

Il medico SMR ha indicato in ambito casalingo le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento):

-   50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017;

- 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017;

-     0% dal 5 agosto 2017 e continua.

                                         Il medico SMR ha puntualizzato, oltre ai limiti funzionali

determinati dal perito assicurativo dell’Helsana, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della postura al bisogno (non inclusa), la necessità di pause supplementari (non inclusa) e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Da ultimo, ha posto una prognosi incerta (doc. 40 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato, sub “Osservazioni conclusive”, quanto segue:

" L’attività lavorativa abituale può essere considerata come adeguata, questo in funzione della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro di tipo leggero.” (doc. 40, pag. 2 incarto AI)

In data 29 agosto 2019 l’allora patrocinatore dell’assicurata, avv. __________, ha prodotto svariata documentazione medica (doc. 65 e 67 incarto AI).

In particolare, ha versato agli atti il referto medico del 27 agosto 2019 (relativo alla consultazione del 19 agosto 2019; doc. 65 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, della __________ di __________, giusta il quale:

" (…) La paziente presenta un’instabilità lombo-sacrale per la quale era già valutata e che riusciva a gestire lavorando al 50% ed eseguendo regolarmente attività di rinforzo. Scaduto il periodo di indennizzo per la perdita di guadagno dovrebbe sostenere nella misura del 100% l’attività del negozio. Una prima valutazione AI ha confermato un’invalidità del 12% che la paziente vorrebbe rivedere. Penso che la situazione ortopedica non sia migliorata spontaneamente ed una ripresa al 100% risulterebbe poco probabile sia con trattamento conservativo che chirurgico. (…)”

Il patrocinatore ha versato pure agli atti la valutazione neurologica ambulatoriale del 15 luglio 2019 (doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurologia, del __________ di __________, giusta la quale:

" (…) la paziente presenta effettivamente una sindrome lombo-vertebrale cronica di origine multifattoriale in un contesto in parte di osteocondrosi L5-S1, discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa presente dal 2015.

La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella gestione del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un rinforzo muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in modo autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e seguendo un’attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è infatti in grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per quanto concerne la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e tutti i movimenti precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo in misura parziale. Ritengo che l’attività lavorativa attualmente svolta sia sicuramente indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria della cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo “più ideale” di questo per poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali limitazioni evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto sicuramente la paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più di un’ora, eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti, chiaramente questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa presente. Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei qualsiasi postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per un periodo prolungato.

Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una incapacità lavorativa al 50% in maniera definitiva. (…)”

L’allora patrocinatore ha versato agli atti anche il certificato medico del 28 maggio 2019 (doc. 67 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata, giusta il quale, tra l’altro:

" (…) Riguardo la specificità delle limitazioni funzionali di dette patologie sulla capacità lavorativa condivido le conclusioni del perito assicurativo dr. __________ (vedi suo rapporto), ossia della necessità per la signora RI 1 di svolgere mansioni con posizioni seduta di massimo una ora ed eretta di 30’, deambulare massimo per 30’, non sollevare pesi superiori a 5 kg, evitare flessioni e rotazioni del tronco brusche o ripetute. (…). Riguardo la prognosi, personalmente credo che questa possa essere considerata cronica nel suo decorso ed invalidante a lungo termine al 50%.

Riguardo un mio parere sul rapporto SMR credo che la questione verta sulle osservazioni conclusive di detto rapporto ove si stabilisce che l’attività lavorativa abituale può essere considerata come adeguata in funzione della possibilità di gestire gli impegni e le attività svolgendo un lavoro leggero.

Personalmente ho dubbi che una gerente che svolge al 50% la sua attività possa osservare tali accorgimenti e concluso su una inabilità lavorativa del 50% a lungo termine come gerente. (…)”

L’amministrazione ha sottoposto la precitata documentazione al medico del SMR, dr. med. __________, che, nell’annotazione del 5 settembre 2019, ha osservato quanto segue:

" Valutazione neurologica ambulatoriale del 15.07.2019 - Dr.ssa __________

Esame neurologico completo:

Paziente 43enne, vigile e collaborante, orientata nei tre domini. Eloquio fluente, ben comprensibile. Nessuna afasia. Assenza di rigidità nucale, nessun dolore alla mobilizzazione del rachide cervicale, test di Spurling negativo, Lhermitte negativo. Nervi cranici: Rime palpebrali simmetriche. Bulbi oculari in asse. Pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla fotostimolazione diretta ed indiretta. Fundoscopia senza particolarità. Campi visivi indenni alle prove manuali per confronto. Movimenti oculari senza paresi, convergenza intatta. Assenza di nistagmo patologico. M. masseter e temporale ben palpabili e forti. Sensibilità tatto-algica al volto riferita come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Nessuna paresi facciale. M. sternocleidomastoideus bilateralmente forte. Lingua normoprotrusa. Coordinazione: stazione eretta ben mantenuta, Romberg stabile, percorso rettilineo senza lateralizzazione, marcia In tandem pure. Prova indice-indice ed indice-naso nonché tallone ginocchio senza atassia. Riflessi: tono e trofismo simmetrico e nella norma ai quattro arti. Riflessi osteotendinei: sia agli arti superiori che inferiori normovivi e simmetrici, RCP in flessione bilaterale. Motricità: alle prove di posizione degli arti superiori né pronazione né sottoslivellamento. Agli arti inferiori pure nessun sottoslivellamento. All'esame dettagliato nessun deficit di tipo stenico. Lasègue negativo. Deambulazione: postura ben eretta, marcia con oscillazione simmetrica degli arti superiori. Marcia sulle punte e talloni ben eseguita, stazionamento monopodalico ben eseguito, saltellio monopodalico non eseguito per timore, accovacciamento possibile in modo autonomo. Sensiblilità: tatto-algica ai quattro arti riferita come simmetrica, nessun Neglect di tipo tattile. Batiestesica all’articolazione metatarsofalangeale bilateralmente intatta. Pallestesia malleolare 8/8 bilateralmente.

**** Esame obiettivo neurologico per la colonna lombare e gli arti inferiori senza particolarità.

Valutazione:

Caro __________, la paziente presenta effettivamente una sindrome lombo-vertebrale cronica di origine multifattoriale in un contesto in parte di osteocondrosi L5-51, discopatia L4-L5 ed L5-S1, sintomatologia dolorosa presente dal 2015. La paziente ha trovato un relativo buon compenso nella gestione del dolore seguendo una presa a carico multidisciplinare con un rinforzo muscolare in palestra ed esercizi che la paziente effettua anche in modo autonomo 3 volte alla settimana, fisioterapia 1 volta alla settimana e seguendo un'attività lavorativa al 50% di tipo leggero. La paziente non è infatti in grado di svolgere al 100% la sua professione in quanto sia per quanto concerne la posizione seduta, eretta, sollevare e trasportare pesi e tutti i movimenti precedentemente eseguiti risultano attualmente possibili solo in misura parziale. Ritengo che l'attività lavorativa attualmente svolta sia sicuramente indicata soprattutto tenuto conto che la paziente è proprietaria della cartoleria in cui lavora per cui non vi è luogo "più ideale" di questo per poter gestire in modo autonomo la sua giornata lavorativa. Quali limitazioni evoco esattamente quanto già riferito in precedenza in quanto sicuramente la paziente deve evitare di mantenere la posizione seduta per più di un'ora, eretta non oltre i 30 minuti e non deambulare per più di 30 minuti, chiaramente questo risulta indicativo e dipende dalla sintomatologia dolorosa presente. Sicuramente eviterei di sollevare pesi superiori a 5 kg ed eviterei qualsiasi postura che necessiti una anti-flessione o rotazione del tronco per un periodo prolungato. Ritengo quanto sopracitato da ritenersi come una incapacità lavorativa al 50% in maniera definitiva.

****

Limiti funzionali compatibili con l'attività abituale

_____________________________________________________

Valutazione Dr __________ del 27.08.2019

Esame clinico

160 cm 59 kg. Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale normale. Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore compressivo. Bending laterale simmetrico. Inclinazione/reclinazione con limitazioni e dolore maggiore verso anteriore. Non segno di Trendelenbourg. Forza arti inferiori M5. Lasègue negativo bilat. Lasègue inverso neg. Slump test negativo. ROT simmetrici e normovivi. Esame delle anche senza particolarità.

**** Un esame obiettivo neurologico con Bacino simmetrico. Inclinazione sagittale normale. Non dolore alla palpazione dell'articolazione iliosacrale, non dolore compressivo. Bending laterale simmetrico. Non segno di Trendelenbourg. Forza arti inferiori M5. Lasègue negativo bilateralmente, Lasègue inverso negativo Slump test negativo. ROT simmetrici e normovivi, esame delle anche senza particolarità non giustifica una IL maggiore del 50% in un'attività pesante o medio-pesante. IL 50% giustificata per la limitazione funzionale della colonna e le algie riferite nel contesto di una discopatia degenerativa.

____________________________________________________

Esame radiologico RM lombare: Data esame: 21.07.2017. Allineamento: mantenuto. Discopatia: L4-5 grado II, L5-S1.

**** Discopatia: termine che indica genericamente un problema al disco intervertebrale, le cause possono essere individuate in una debolezza congenita dei dischi, in sovraccarichi ripetuti alla colonna, ad una insufficienza muscolare, il trattamento e principalmente fisioterapico e sicuramente conservativo nonché di prevenzione. Una discopatia non è limitante come può essere un'ernia discale, una stenosi del canale spinale con secondaria claudicatio, una radicolopatia, ecc. _____________________________________________________

Terapia in corso:

sedute regolari di fisioterapia ed attività regolare in palestra

Tilur Retard al bisogno

**** Terapia farmacologica che giustifica una sintomatologia algica occasionalmente presente, in nessun rapporto medico viene indicato un trattamento farmacologico maggiore e/o continuativo nel tempo.

                                         _____________________________________________________

Certificato medico Dr __________ del 28.05.219

Al paragrafo B il Dr __________ scrive:

Riguardo alla prognosi, personalmente credo che questa possa essere considerata cronica nel suo

decorso ed invalidante a lungo termine al 50%.

**** Nella stessa certificazione il Dr __________ concorda con i limiti stabiliti dal Dr __________ e da una prognosi invalidante a lungo termine al 50%.

Si confermano le conclusioni espresse nel RAF del 22.01.2019, in un'attività pesante o medio-pesante dove non possono essere rispettati i limiti funzionali descritti la capacità lavorativa dell'Assicurata è giustificata al 50%, in un'attività adeguata dove è possibile il rispetto dei limiti funzionali la capacità lavorativa è completa così come anche nelle funzioni domestiche. L'attività abituale svolta dall'assicurata con i dovuti accorgimenti (suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle pause, ecc.) rispetta i limiti previsti è pertanto può essere giudicata quale adeguata.”

(doc. 69 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature ed il grassetto non sono della redattrice)

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in casu, il 2 ottobre 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 22 gennaio 2019 (doc. 40 incarto AI) e dall’annotazione del 5 settembre 2019 (doc. 69 incarto AI) del dr. med. __________ per quanto concerne la capacità lavorativa residua nell’attività abituale dell’assicurata (impiegata-commessa di cartoleria nonché gerente ed amministratrice unica della __________ di __________, nella modalità in cui è stata svolta sino all’insorgere del danno alla salute), in attività adeguate (rispettosa dei limiti indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) e in ambito casalingo.  La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5.

                                         Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessata valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale eseguita per conto dell’assicurazione __________ dal dr. med. __________.

                                         Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

                                         Giova qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Del resto, l’assicurata non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR. Il TCA non ignora la documentazione medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore dell’assicurata, avv. __________ (doc. 65 e 67 incarto AI). Tali certificati medici non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico, come pure dell'esigibilità posta da tale medico che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Del resto, le certificazioni dei medici curanti dell’assicurato non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico dell’amministrazione. I precitati medici (incluso il perito dell’__________) - parimenti al medico SMR - attestano un’incapacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) dell’assicurata nell’attività abituale (nella modalità in cui è stata esercitata sino all’insorgere del danno alla salute) del 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017, del 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e del 50% dal 5 agosto 2017 e continua. Per contro, non si esprimono in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non attestano alcuna inabilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate. Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         È peraltro utile aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

                                         Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

                                         In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.

                                         Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno, fino al 2 ottobre 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vanno riconosciute nell’attività abituale (impiegata-commessa di cartoleria nonché gerente ed amministratrice unica della __________ di __________, nella modalità in cui è stata svolta sino all’insorgere del danno alla salute) le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 50% dal 5 agosto 2017 e continua. In attività adeguate (ovvero rispettose dei limiti indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli stabiliti dal perito assicurativo dell’__________) le vanno riconosciute le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di presenza): 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0% dal 5 agosto 2017 e continua. Da ultimo, in ambito domestico le seguenti incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento): 50% dall’11 gennaio 2017 al 20 luglio 2017; 100% dal 21 luglio 2017 al 4 agosto 2017 e 0% dal 5 agosto 2017 e continua.

Il TCA condivide pure la conclusione a cui è giunto il medico SMR, giusta la quale l'attività abituale dell’assicurata, nella misura in cui viene svolta con i dovuti accorgimenti (suddivisione dei carichi, possibilità di gestione delle pause, ecc.), in funzione pure della possibilità di gestire gli impegni e delegare la attività più pesanti ad altri dipendenti limitandosi ad un lavoro di tipo leggero (e, quindi, rispettoso dei limiti indicati nel rapporto finale del 22 gennaio 2019, inclusi quindi quelli stabiliti dal perito assicurativo dell’__________), può essere giudicata quale adeguata e, pertanto, esercitata a tempo pieno con pieno rendimento dall’insorgente (doc. 40, pag. 2 e 69 incarto AI). Non consente di giungere ad una conclusione diversa la documentazione medica prodotta il 29 agosto 2019 dall’allora patrocinatore dell’assicurata (doc. 65 e 67 incarto AI), in particolare, la valutazione neurologica ambulatoriale del 15 luglio 2019 (doc. 65 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurologia, del __________ di __________, di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.6, poiché, come meglio si vedrà appresso al consid. 2.8, non tiene conto della possibilità per l’assicurata di delegare i lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti, mediante una riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal suo personale, a cui è tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno (cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010).

Giova pure qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per quanto concerne l’argomentazione della ricorrente, giusta la quale non potrebbe lavorare più dell’attuale 50%, in quanto deve recarsi 3 mattine alla settimana in palestra (lunedì, giovedì e sabato mattina) per svolgere del rinforzo muscolare e che non può svolgere l’allenamento alla sera, dopo un’intera giornata di lavoro, perché le sue condizioni fisiche non glielo consentirebbero e che si dovrebbe inoltre recare dal medico, il TCA osserva quanto segue. In assenza di una qualsivoglia certificazione medica al riguardo, quand’anche si volesse ammettere in questa sede, per mera ipotesi di lavoro, che l’assicurata non sia in grado di svolgere l’allenamento in palestra al termine della giornata lavorativa, ella non ne trarrebbe alcun giovamento. Infatti, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. osservazioni del 18 dicembre 2019: doc. XII), potrebbe comunque svolgere, se del caso, l’allenamento in palestra durante la sua pausa pranzo, durante la chiusura del negozio tra le 12.00 e le 13.30 (cfr. doc. 52, pag. 188 e 189 incarto AI). Non consente di addivenire ad una diversa conclusione neppure la visita dal proprio medico curante, dal quale si reca ogni 2 mesi (cfr. doc. 52, pag. 188 incarto AI). 

                               2.8.   In applicazione del metodo straordinario (sulla quale non vi è contestazione tra le parti: cfr. doc. I; sui motivi che hanno indotto l'amministrazione ad utilizzare tale metodo di calcolo: cfr. doc. 72, in particolare pag. 239 incarto AI), l'UAI ha ordinato all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per indipendenti eseguita il 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto AI).

                                         Nel relativo rapporto, datato 16 aprile 2019, l'ispettore incaricato (__________), riguardo all'attività svolta dall'assicurata prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

" 2  INDICAZIONI DELL'ASSICURATO/A

ln sede d'inchiesta l'assicurata dichiara di lavorare 5 giorni a settimana e la presenza in negozio sempre di 2 persone. Ci spiega come la struttura preveda uno spazio adibito a cartoleria ed uno adibito a __________ con vendita di __________. L'attività dispone di 2 casse.

Sempre riguardo l'attività lavorativa ci spiega come ormai da al meno il 2011 si occupa lei stessa del negozio e che solo nel 2014 vi è stata la cessione formale a livello di registro di commercio. Normalmente l'assicurata lavorava 5 giorni settimanali con i seguenti orari: 8-12 e 13.30-18. ll sabato l'attività è aperta dalle ore 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. La Sig.ra RI 1 dispone di dipendenti come da punto 5. Prima del subentrare del danno alla salute si occupava di lavori di contabilità, fatturazione, stipendi, cassa, banca, debitori, creditori, vari lavori d'ufficio, offerte, telefonate, ordinazioni, fornitura a domicilio della merce negli uffici dei clienti, apertura di scatole contenenti la merce da prezzare e riporre negli scaffali, servire i clienti, pulizia negozio e la suddivisione oraria variava in base alle esigenze del negozio. L'assicurata prosegue indicando come per le forniture negli uffici poteva averne anche un paio dei giorni ed in altri nessuna di conseguenza era molto variabile; inoltre fa presente come negli anni abbia sempre vinto il concorso per fornire le __________ di __________ e l'anno scorso spiega come abbia avuto anche l'incarico per quelle di __________. L'impegno normalmente era di un paio di settimane ad agosto per smistare tutta la merce e consegnarla. Con l'attribuzione anche di __________ ci precisa come abbia dovuto assumersi maggiori oneri affittando un locale a __________ per portare la merce e consegnarla oltre ad assumere una persona che l'aiutasse nello spostamento della merce. Oggi, continua l'assicurata, non svolge più consegne e dichiara di farle svolgere al padre 74enne che l'aiuta senza remunerazione. Inoltre non svolge più la presenza della -giornata intera in negozio a parte il mercoledì quando le dipendenti il pomeriggio restano maggiormente libere perché hanno figli. Per quanto riguarda l'attività vera e propria la parte di prezzatura e smistamento in negozio della merce è stato delegato alle dipendenti. Per le consegne esterne ci dice che si appoggia al padre. Per il suo stato fisico dichiara di recarsi 3 volte a settimana in palestra per svolgere del rinforzo muscolare, il lunedì mattina, il giovedì mattina e il sabato mattina. L'assicurata lamenta dolori nello spostare pesi, nel chinarsi e nello fare sforzi di qualsiasi genere, spiega sempre la sig.ra RI 1. Il medico lo vede una volta ogni 2 mesi e predilige lavorare il pomeriggio di solito. (…).

4.4. Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute? (cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche. L'assicurata dichiara di non svolgere più mansioni di consegna, spostamento pesi e sistemazione merce. Questa mansioni sono delegate alle dipendenti e dichiara al padre 74enne (relativo alle consegne).

5       SITUAZIONE DEL PERSONALE

5.1.   Manodopera con/senza remunerazione

         (situazione attuale)

Collaboratori 2018

Funzione

Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS)

Persona (e) assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

36'750.-

__________a

22'185.-

__________

Malattia e in seguito maternità

__________

31'031.-

__________

22’165.-

Collaboratori 2017

Funzione

Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS)

Persona (e) assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

43’166.-

__________

22'100.-

__________

34'194.-

__________

22’100.-

__________

13’559.-

Collaboratori 2016

Funzione

Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS)

Persona (e) assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

67’316.-

__________

50%

22'100.-

__________

44’330.-

__________

50%

22’100.-

__________

30%

12’776.-

Collaboratori 2015

Funzione

Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS)

Persona (e) assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

72’800.-

__________

22'100.-

__________

44’330.-

__________

12’891.-

__________

  8’866.-

__________

01-08

  9'499.-

Collaboratori 2014

Funzione

Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS)

Persona (e) assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

67’400.-

__________

22'100.-

__________

44’330.-

__________

01-06

17’834.-

__________

  8’866.-

5.1.   Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Nessuno, non è stato assunto del personale, anzi come si evince dalla tabella al punto 5.1 nel 2018 è venuto meno l'apporto di una dipendente dovuto a maternità.

6       CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1

L'assicurata è attiva come commessa e gestore dell'attività con lavori di ogni genere, dalla contabilità, lavori d'ufficio, commessa, sistemazione merce e consegne.

L'attività in negozio viene quantificata nell'80% del lavoro e il 20% in attività di consegna merce ai clienti.

Dopo il danno alla salute l'assicurata ha ridotto il proprio impegno nell'attività tuttavia senza assumere ulteriore personale in sua sostituzione, inoltre ha delegato i lavori pesanti come lo smistamento della merce alle colleghe. Per quanto riguarda la consegna della merce l'assicurata dichiara di essersi appoggiata al papà 74enne senza remunerazione, tuttavia in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del danno alla salute da parte dell'assicurata ed in virtù del fatto che ha delle dipendenti è esigibile che tale mansione fosse delegata anch'essa alle dipendenti. Infatti quando lei si assentava per consegnare la merce in negozio restava una persona sola. È quindi medicalmente esigibile che lei stessa svolgesse le mansioni in negozio delegando alla dipendente di turno la consegna della merce.

7       EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL’IMPRESA – vedi allegato 2

Anno

CI

Salario AVS

dichiarato SA

fiscale SA

riprese fiscali

2012

62400

          -19202

       -7202

            12000

2013

62400

            -2963

        9037

            12000

2014

67400

             5389

      17389

            12000

2015

72800

               749

      12749

            12000

2016

67316

         67316

               546

      14546

            14000

2017

         43166

             3509

      17509

            14000

2018

         36750

             5617

8       PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Non riteniamo siano applicabili provvedimenti in quanto l'assicurata risulta integrata al meglio nella propria attività per la quale si ritengono limitazioni molto contenute nonché un'esigibilità elevata in mansioni leggere che possono essere svolte proprio nel proprio negozio.

8.1    Ritiene necessaria una perizia?

         No

9       VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Abbiamo analizzato i dati economici in nostro possesso ed in virtù del fatto che l'assicurata ha ridotto il proprio impegno in seno all’attività, che non sia stata sostituita, come ben visibile dal numero di persone assunte nel 2018 ed in virtù del fatto che sia esigibile lo svolgimento pieno di un'attività adeguata (quale la sua posizione medicalmente viene considerata), riteniamo corretto procedere con l'applicazione del metodo straordinario. I dati contabili sono inficiati sia dall'impegno ridotto dell'assicurata sia dal fatto che allo stato attuale siano unicamente dichiarati, in passato l'attività ha subito incrementi notevoli dovuti a riprese fiscali. A causa quindi di tali problematiche procediamo, come indicato, con l'applicazione del metodo straordinario.

Definiamo comunque il reddito senza invalidità dell'assicurata in caso di successive valutazioni con dati attendibili e raffrontabili:

Ci appoggiamo alla media dei dati relativi al Cl dal 2012 al 2016 e aggiungiamo anche la media dei risultati aziendali fiscalmente riconosciuti per gli stessi anni.

Il dato che ne scaturisce è paria franchi 75767. - lordi. Il dato essendo frutto di una media su più anni riteniamo non vada aggiornato in seguito.

Per la posizione di gestore negozio di cartoleria e chiosco ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1 skill Ivl 2016 (ultima disponibile) posizione 47 commercio al dettaglio, donne,

livello di competenza 4 con un salario su 40h lavorative di franchi 5'291. - mensili.

         Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono considerate 41.8.

Quindi aggiornando il salario mensile arriviamo a 5291/40*41.8= 5'529. - mensile

         66'348. - annuali per il 2016

         Aggiornamento: 2017 (0.4%) 66'613. - /// 2018 (0.5%) 66'964. -

Per la posizione di consegna della merce ci appoggiamo alla tabella svizzera dei salari TA1 skill Ivl 2016 (ultima disponibile) posizione 53 attività di corriere, donne, livello di competenza 1 con un salario su 40h lavorative di franchi 5'074. - mensili.

         Le ore statistiche in tale ambito nel 2016 sono considerate 42.1.

Quindi aggiornando il salario mensile arriviamo a 5074/40*42.1= 5'340. - mensile

         64'080. - annuali per il 2016

         Aggiornamento: 2017 (0.4%) 64'336. - /// 2018 (0.5%) 64'658. –

Metodo straordinario di valutazione

                                                           Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell’attività professio- nale dovu- ta al danno

Direzione

               80%

      0%

1) SFr.      5 558

SFr.   53 357

SFr. 0

Consegna merce

               20%

    60%

2) SFr.        5’388

SFr.  12 931

SFr. 7 759

3)

SFr.   0

SFr.        0

4)

SFr.   0

SFr.        0

5)

SFr.   0

SFr.        0

6)

SFr.   0

SFr.        0

Totale

             100%

    12%

SFr. 66 288

SFr.         7 759

Secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 aggiornato 2018

1) TA 01, pos. 47, livello di qualificazione 4 donne

2) TA 01, pas. 53, livello di qualificazione 1 donne

3) CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

4) CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

5) CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

6) CA XX, pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini

  Reddito ipotetico senza invalidità

  SFr. 66 288

Reddito da invalido

SFr. 58 529

  Diminuzione del reddito dell’attività prof. imputabile al danno

    SFr.   7 759

Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale

              12%

10     VALUTAZIONE E PROPOSTA

Dall'applicazione del metodo straordinario non risulta un discapito tale da concedere prestazioni. L'assicurata è esigibile possa lavorare nella propria attività in quanto con alcuni accorgimenti già attuati dalla stessa Sig.ra RI 1 possa essere abile nella misura massima possibile. Come indicato in negozio ha già delegato le incombenze più pesanti come l'apertura e il riordino della merce. Per quanto riguarda la consegna della merce è altresì esigibile che possa istruire il personale per poterle svolgere. Inoltre dopo il subentrare del danno alla salute l'attività non ha assunto ulteriore personale per sopperire le assenze dell'assicurata e nel 2018 una dipendente si è assentata per un periodo molto prolungato causa maternità.

Ribadiamo quindi come medicalmente sia ritenuta l'attuale attività adeguata al danno alla salute riscontrato con capacità piena, e ribadiamo anche il fatto che l'assicurata ha l'obbligo di ridurre al minimo l'impatto del danno alla salute e la situazione lavorativa con i dipendenti a disposizione lo permette garantendo un discapito minimo come esposto al punto 9.

Allegato 1.  Confronto tra campi di attività per la professionale di gestore cartoleria e chiosco

42.5 ore/settimanali orario medio senza danno

Campi di attività senza danno alla salute

Pondera- zione e senza danno

Grado d’inca-pacità

Incapacità al lavoro ponderata

Direzione Gestione/organizzazione/ acquisti/perso- nale/offerta/co- mande/contabili- tà senza docu- mentazione/rela- zioni pubbliche

        80%

     0%

           0%

per tale mansione l’assicu- rata può delegare alle di- pendenti le incombenze più pesanti come quelle di smi-stamento e riordino della merce, peraltro cosa che l’assicurata ha già messo in atto e ha dichiarato di fare

  Consegna merce

          20%

     60%

           12%

Per la parte di consegna merce l’assicurata ha sì del- le limitazioni dovute al danno alla salute, tuttavia è esi- gibile, disponendo di perso- nale, che tale mansione venga delegata, esigibile possa essere istruito per ta- le mansione inoltre in virtù dell’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre al minimo l’impatto del danno alla salute

           0%

           0%    

Totale

     100%

         12%

(…)” (incarto AI pag. 189-194)

Nel complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), l’ispettore incaricato ha puntualizzato quanto segue:

" (…). Dal lato economico prendiamo atto del fatto che i famigliari aiutino senza remunerazione nell’attività dell’assicurata, tuttavia in virtù dell’obbligo di ridurre il danno nella misura massima possibile, tenendo conto dei limiti funzionali e soprattutto dell’esigibilità, l’assicurata può delegare i lavori più onerosi dal lato fisico ai dipendenti di cui dispone.

Inoltre l’assicurata già lei stessa ha indicato in sede di inchiesta come abbia delegato i lavori pesanti e che le arrecano difficoltà dal lato fisico ai dipendenti. Altri accorgimenti, come la suddivisione dei carichi possono essere delle misura da intraprendere per massimizzare la propria capacità residua al guadagno. In conformità alle indicazioni mediche non possiamo che condividere il fatto che nell’attività fin qui gestita l’assicurata è sicuramente nella possibilità di adattare il proprio modo di lavorare e gestire al meglio le proprie limitazioni fisiche, trasformandola di fatto in un’attività adeguata. Tenendo conto di tutte le informazioni e le indicazioni del dossier confermiamo la decisione e valutazione presa in sede di inchiesta. Ribadiamo come l’obbligo da parte dell’assicurata di ridurre il danno, l’attività lavorativa svolta e l’esigibilità medicalmente riconosciuta confermino le risultanze dell’inchiesta per indipendenti a dossier del 16.04.2019.”

                                         Nell’annotazione dell’8 novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Confronto tra campi di attività:

La suddivisione dei campi di attività, per una maggiore semplificazione, è stata suddivisa in direzione 80% e consegne 20%.

Nell'ambito del campo della "direzione", come da punto 6 dell'inchiesta per indipendenti, sono state raggruppate tutte le seguenti mansioni:

lavori amministrativi, contabilità, fatturazione, gestione del personale, lavori d'ufficio generali, lavori di commessa nel negozio, sistemazione merce, piccole pulizie.

L'assicurata suddivide tali campi in circa 40% prettamente lavori d'ufficio e circa 40% tutti gli altri lavori inerenti il negozio. Riteniamo che anche suddividendoli sia il valore economico definito in sede d'inchiesta sia i limiti medicalmente riconosciuti non porterebbero ad alcun cambiamento nella valutazione; questo in virtù dell'esigibilità espressa medicalmente.

Nello specifico viene indicato innanzitutto che l'assicurato può delegare qui lavori più onerosi dal lato fisico ai dipendenti e facendosi ella carico di quelli più leggeri. Inoltre se da parte sua si lamenta il fatto che non possa più spostare carichi di peso medio, visto anche il genere dell'attività svolta, si può ragionevolmente esigere che i pacchi dai pesi maggiori vengano aperti e i contenuti spostati singolarmente con più viaggi per non incidere sulla salute dell'assicurata. Ciò è sia esigibile medicalmente che esigibile in virtù dell'obbligo di ridurre l'impatto del danno alla salute sull'attività lavorativa da parte dell'assicurata.

Riguardo l'impegno di terze persone come il padre senza remunerazione non può essere considerato e nemmeno quantificato monetariamente dal codesto ufficio in quanto l'assicurata può beneficiare dell'aiuto di altri collaboratori (almeno 3) già stipendiati e quindi delegare tale mansione senza ulteriori spese da sobbarcare all'attività.

Infine riguardo il conto economico pervenutoci inerente l'anno 2019 è evidente che non può essere considerato allo stato attuale della valutazione in quanto parziale essendo l'anno ancora in corso e non terminato. Confermiamo di conseguenza il metodo straordinario applicato.

Ribadiamo quindi la valutazione espressa in sede d'inchiesta per indipendenti e ribadiamo inoltre il fatto che in un'attività adeguata viene riconosciuta una capacità totale al lavoro.”.

                                         Nell’annotazione del 17 dicembre 2019 (doc. XII-1 incarto AI), l’ispettore incaricato ha precisato quanto segue:

" In risposta alle osservazioni poste dall'assicurata il 9 dicembre facciamo presente che in sede d'inchiesta a precisi quesiti posti dal sottoscritto riguardo eventuali sostituzioni nell'attività lavorativa dell'assicurata, la Sig.ra RI 1 ha sempre dichiarato ed unicamente evidenziato l'aiuto del Padre.

Eventuali aiuti della madre pensionata (2-2.5 giorni a settimana) non sono mai stati menzionati.”

                               2.9.   La ricorrente ha contestato nel merito le risultanze dell’inchiesta economica, criticando la ripartizione delle mansioni (80% attività direzione - 20% consegna merce) e le incapacità lavorative dello 0% nell’attività di direzione e del 60% ritenuta nella consegna delle merci. A mente dell’insorgente la ripartizione corretta delle mansioni sarebbe 35% nell’attività direzione e 65% negli “altri lavori” rispettivamente le incapacità lavorative sarebbero del 10% nell’attività di direzione e del 40% negli “altri lavori”. Fa presente di essere stata aiutata dai suoi genitori a titolo gratuito (suo padre si occupa delle consegne) e che se dovesse assegnare a loro una remunerazione e non percependo più le indennità giornaliere di malattia, dovrebbe chiudere la sua attività, senza che tali aspetti siano stati presi in considerazione dall’ispettore incaricato. Secondo l’insorgente la perdita di guadagno dovuta al suo stato di salute, che era prima compensata dall’assicuratore malattia, dovrebbe ora essere compensata dall’AI. In sede di inchiesta del 15 aprile 2019 la ricorrente ha indicato che suo padre la sostituisce per le consegne della merce (doc. 42, pag. 188 incarto AI) mentre in data 9 dicembre 2019 ha informato il TCA che sua mamma l’aiuta, lavorando, nel settore chiosco, 2/2.5 giorni alla settimana e che l’aiuto gratuito dei suoi genitori, che doveva essere provvisorio, dura ormai da 3 anni.     

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che, come risulta da quanto esposto al consid. 2.8, il termine di attività di “direzione” è stato utilizzato dall'ispettore incaricato in senso lato, ovvero per indicare le mansioni svolte dall'assicurata in ambito di gestione, organizzazione, acquisti, personale, offerta, comande, fatturazione, contabilità senza documentazione e relazioni pubbliche, rispettose dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Questa impostazione può essere condivisa dal TCA, ritenuto come l'attività di "direzione" presenta meno impedimenti rispetto a quella di "consegna della merce" e ove l'assicurata presenta maggiori difficoltà riconducibili al danno alla salute.

                                         Prima del danno alla salute l'assicurata ha dichiarato che il tempo consacrato all’attività di consegna era molto variabile perché poteva avere forniture negli uffici anche un paio dei giorni ed in altri nessuna, oltre ad un paio di settimane ad agosto per fornire la __________ di __________, a cui è andata ad aggiungersi quella di __________. In siffatte circostanze il TCA può condividere anche la ripartizione operata dall’ispettore che ha ritenuto una percentuale dell’80% per l’attività di “direzione” e del 20% per quella di “consegna della merce”.

                                         A proposito del grado di impedimento nello svolgimento dell’attività di “direzione”, ritenuto nullo dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata di delegare le attività più pesanti ai propri dipendenti ed avocando a sè quelle maggiormente leggere e, quindi, adattando la propria attività lavorativa abituale al fine di renderla adeguata dal profilo medico, così come peraltro stabilito pure dal medico SMR, in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA condivide tale conclusione.

                                         A proposito del grado di impedimento nello svolgimento dell’attività di “consegna della merce”, ritenuto del 60% dall’ispettore incaricato, considerata la possibilità dell’assicurata di delegare tale attività ai propri dipendenti, in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno; cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA può condividere tale conclusione.

                                         In simili circostanze, stante quanto precede (in particolare, considerata la possibilità per l’assicurata di delegare i lavori che non può più svolgere ad altri dipendenti, mediante una riorganizzazione interna delle attività svolte da lei stessa e dal suo personale, senza dover necessariamente fare capo all’aiuto familiare, in modo tale che l’attività abituale, svolta con i dovuti accorgimenti, sia adeguata e, pertanto esercitabile a tempo pieno e con pieno rendimento; ciò a è peraltro tenuta in virtù dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno ,cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010), il TCA condivide l’operato dell’ispettore incaricato, in particolare le puntuali, motivate e convincenti considerazioni risultati dall’inchiesta del 15 aprile 2019 (doc. 52 incarto), dal complemento del 24 settembre 2019 (doc. 71 incarto AI), dalle annotazioni dell’8 novembre 2019 (doc. IV-1 incarto AI) e del 17 dicembre 2019 (doc. XII-1 incarto AI).

                                         Le censure della ricorrente all’operato dell’ispettore incaricato devono pertanto essere respinte.

                             2.10.   Per quanto concerne il calcolo economico il TCA può fare proprie le basi salariali di fr. 5'558 (TA 01, 2016, pos. 47 "commercio al dettaglio", donne, livello di competenza 4, attualizzata al 2018) e fr. 5'388 (TA 01, 2016, pos. 53 "attività di corriere", donne, livello di competenza 1, attualizzata al 2018) peraltro rimaste incontestate in questa sede dalla ricorrente - stabilite dall'ispettore incaricato. La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è infatti conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza 32.2013.219 del 24 settembre 2014; STCA 32.2016.142 del 19 giugno 2017, consid. 2.13).

Pertanto, possono essere qui confermati sia il reddito “da valida” di fr. 66'288.- sia il reddito “da invalida” di fr. 58'529.-, come da calcolo effettuato dall’ispettore incaricato nella tabella al punto 9 del rapporto di inchiesta del 16 aprile 2019 (cfr.: doc. 52, pag. 193 incarto AI), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.    

Confrontando ora il reddito “da invalida” di fr. 58'529.- con il relativo reddito “da valida” di fr. 66'288 si ottiene un grado d’invalidità del 11.70% ([66'288 - 58'529] x 100 : 66'288) arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che non è pensionabile.

                                         A giusta ragione l’UAI ha quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità. Parimenti correttamente l’UAI le ha negato provvedimenti reintegrativi, considerato che “medicalmente l’attuale attività svolta, adattata, risulta adeguata al danno alla salute con una capacità piena” (cfr. doc. 72, pag. 240 incarto AI). La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.                                       

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.189 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2020 32.2019.189 — Swissrulings