Raccomandata
Incarto n. 32.2019.188 rg/gm
Lugano 22 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza di revisione del 23 ottobre 2019 di
RI 1
in relazione alla sentenza emessa il 15 novembre 2018 da questo Tribunale (inc. 32.2018.133) nella causa da lui promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la decisione del 9 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
che - per sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione” / ricusazione, non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la decisione del 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;
- con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federa-le, previo giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;
- con l’istanza in oggetto RI 1 personalmente chiede, tra l’altro, la “revisione art 17-53 LPGA rispetto alla decisione 32.2018.133 del 15 novembre 2018 inerente al riconoscimento della rendita di invalidità AI”;
- l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC);
- l’autorità di protezione può limitare l’esercizio dei diritti civili della persona bisognosa di aiuto in determinati affari nei quali essa de-ve quindi essere rappresentata (curatela di rappresentanza; art. 394 CC);
- con risoluzione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autori-tà civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;
- la decisione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 è una decisione cautelare giusta l’art. 445 CC e pertanto è immediatamente esecutiva (art. 37 cpv. 3 LPamm);
- giudicando in via supercautelare sull’effetto sospensivo del recla-mo presentato il 18/30 ottobre 2019 da RI 1 avverso il suddetto provvedimento cautelare, con decreto 6 novembre 2019 il presidente della Camera di Protezione del Tribunale d’appello ha revocato l’effetto sospensivo al reclamo;
- per il che a far tempo dall’emanazione della decisione cautelare del 30 settembre 2019 RI 1 non dispone più della facoltà di condurre personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario;
- l’istanza di revisione riferita alla sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 è stata presentata il 23 ottobre 2019 da RI 1 personalmente, non rappresentato dal suo curatore;
- ne consegue che l’istanza – e le ulteriori richieste formulate nel medesimo memoriale – deve essere dichiarata irricevibile per carenza di capacità processuale. Ciò a prescindere dall’adempimen-to o meno in concreto dei requisiti posti dagli artt. 61 cpv. 1 lett. i LPGA e 14 Lptca (e non dall’art. 53 PLGA) per una revisione processuale (che dev’essere per altro presentata all’ultima istanza giudiziaria che si è pronunciata sul caso; Häfelin/Haller, op. cit., n. 734, p. 258) e dalla non proponibilità dinanzi all’autorità giudiziaria di una domanda di revisione giusta l’art. 17 LPGA del diritto alla rendita, in assenza oltretutto di una decisione d’assegnazione di prestazioni);
- stante la particolare situazione dell’istante, si prescinde dal prelevare spese di procedura;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza è irricevibile per carenza di capacità processuale.
2.- Non si prelevano spese di procedura.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti