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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 32.2019.182

June 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,486 words·~1h 12min·3

Summary

Assicurato salariato al 76% e per il 24% del tempo non si dedica alle mansioni consuete,ma al suo tempo libero,che però non è assicurato ex OAI 27.Pertanto,metodo di raffronto proporzionale dei redditi e non metodo misto.I disturbi psichici non possono essere considerati perché tempo d'attesa 1 anno

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.182   TB

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1     

contro  

la decisione del 10 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Il 24 ottobre 2018 (doc. 3) RI 1, 1966, ha fatto richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità essendo inabile al lavoro al 100% dal 4 giugno 2018 per problemi alla schiena.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica necessaria presso l'assicuratore malattia perdita di guadagno e il medico curante (docc. 30 e 34) e ha effettuato gli accertamenti economici.

                               1.2.   Preso atto del rapporto finale del 15 marzo 2019 (doc. 42) del Servizio Medico Regionale e del parere del consulente in integrazione professionale (doc. 56), con progetto di decisione del 26 gennaio 2019 (doc. 57) l'Ufficio AI ha rifiutato l'attribuzione di una rendita di invalidità e di altri provvedimenti professionali, stante un grado di invalidità globale del 16,50% calcolato con il metodo misto (75% salariato e 25% casalingo).

                               1.3.   Sulle osservazioni del 21 agosto 2019 (doc. 64) dell'assicurato, che ha sostenuto che non erano state considerate tutte le problematiche di salute che comportavano un'inabilità lavorativa totale così come attestato dal dr. med. __________ (doc. 65), ha preso posizione il 5 settembre 2019 (doc. 67) il dr. med. __________ dell'SMR e, su tale base, con decisione del 10 settembre 2019 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato che l'assicurato non aveva nessun diritto a una rendita di invalidità (grado AI 16,50%) e a ulteriori provvedimenti professionali.

                               1.4.   Il 10 ottobre 2019 (doc. I) RI 1, patrocinato da RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di accertare il suo diritto a una rendita intera AI dal 2 settembre 2019 e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'Ufficio AI per i necessari accertamenti medici per mezzo di una perizia pluridisciplinare ed economici.

Il ricorrente ha rimproverato all'amministrazione di avere evaso la sua richiesta senza avere approfondito l'aspetto medico e senza averlo sottoposto a una perizia esterna. La patologia alla schiena era infatti ancora in corso e non definita, tanto che egli sta effettuando fisioterapia e prossimamente dovrà valutare se sottoporsi a un intervento chirurgico. È perciò contestata che vi sia un'inabilità lavorativa del 20% in attività adeguate.

Inoltre, l'insorgente ha fatto presente che se l'Ufficio AI avesse indagato ulteriormente le sue patologie presso il medico curante, avrebbe appreso che era in cura da uno psichiatra, il quale ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD-10; F33.2), che gli causava un'inabilità totale almeno dal 2 settembre 2019, sebbene tale patologia si fosse sviluppata già da oltre un anno, dopo l'avvenuto licenziamento (docc. C, D ed E).

L'assicurato va quindi sottoposto a una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico, ortopedico e psichiatrico.

Per quanto concerne l'aspetto economico, il ricorrente ha rilevato che il tempo lavorativo del 76% era stato pattuito con il datore di lavoro in ragione della lontananza del posto di lavoro (__________) dal suo domicilio, per cui necessitava di maggior riposo.

Pertanto, secondo il ricorrente andrebbe verificato il metodo di calcolo, adottando quello ordinario piuttosto che il metodo misto.

                               1.5.   Nella risposta del 22 ottobre 2019 (doc. IV) l'Ufficio AI, viste le prese di posizione dello psichiatra attivo presso l'SMR, dr. __________, sui referti dello specialista dr. med. __________ (doc. IV/1), e del consulente in integrazione professionale (doc. IV/2) che ha aggiornato i dati e ricalcolato il grado AI utilizzando sia il metodo misto (21,66%) sia il metodo ordinario considerando l'assicurato salariato a tempo pieno (26%), ha chiesto al TCA di riconoscere pieno valore probante ai rapporti del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale e di confermare l'aspetto economico. Il ricorso andava quindi respinto.

                               1.6.   Il 28 ottobre 2019 (doc. VI) l'insorgente, contraddicendo l'analisi del dr. __________, ha osservato di essere stato peritato il 10 ottobre 2019 da uno specialista per conto dell'assicuratore malattia, il quale ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente con episodio di tipo grave (ICD-10; F33.2) e ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% fino al 29 gennaio 2020 (doc. F). Su tale base, il dr. med. __________ ha allestito un altro certificato medico (doc. G) e ha improntato un nuovo piano terapeutico (doc. H).

Dal profilo somatico, poi, la situazione non si era ancora stabilizzata, dovendo egli sottoporsi a un intervento alla schiena.

In merito all'aspetto economico, il ricorrente ha ricordato che il tempo lavorativo del 76% era stato concordato sin dall'inizio dell'attività lucrativa nel 2011 stante la necessità di riposo visto il lavoro notturno e a turni.

                               1.7.   L'Ufficio AI ha osservato il 7 novembre 2019 (doc. VIII) che gli atti medici specialistici non offrivano nuovi spunti valutativi rispetto a quanto già esposto dal dr. med. __________, il quale aveva tenuto conto che l'assicurato era stato visitato da uno psichiatra a inizio settembre 2019. Ad ogni modo, tale patologia sarebbe insorta dopo l'avvenuto licenziamento e dopo la ricezione del progetto di decisione; inoltre, le difficoltà reattive a una decisione negativa dell'Ufficio AI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno.

                               1.8.   Il 21 novembre 2019 (doc. X) il ricorrente ha rimproverato all'SMR di non avere considerato che egli sia stato peritato dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno, il quale ha stabilito una totale incapacità lavorativa. Sia questo sia il parere del dr. med. __________ divergono dall'opinione del dr. med. __________, perciò sarebbe opportuno sottoporlo a una perizia specialistica.

L'assicurato ha poi rilevato che il licenziamento è avvenuto prima dell'inizio delle cure psichiatriche, perciò ha contestato che la patologia psichica sia sorta dopo la ricezione del progetto di decisione, ritenuto che tanto il medico curante quanto il perito assicurativo attestano che l'incapacità debba essere ricondotta al periodo del licenziamento.

                               1.9.   L'Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Con DTF 131 V 51, ai considerandi 5.1 e 5.2 l'Alta Corte ha stabilito che la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell'invalidità. In questi casi è applicabile il metodo ordinario e non il metodo misto, previsto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono un'economia domestica o svolgono mansioni consuete ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI in vigore sino al 31 dicembre 2002) e dell'art. 28a cpv. 3 LAI.

Nella DTF 142 V 290, il 4 maggio 2016 il Tribunale federale ha precisato la sua precedente giurisprudenza su come determinare il grado d'invalidità nel caso di persone assicurate parzialmente attive che non svolgono mansioni consuete (DTF 131 V 51). La nostra Massima Istanza ha stabilito che quando un assicurato lavora volontariamente a tempo parziale, senza dovere anche dedicarsi alle mansioni consuete ai sensi dell'art. 28a cpv. 2 LAI, si deve dapprima valutare la sua invalidità applicando il metodo ordinario, ossia comparando i suoi redditi prima e dopo il danno alla salute, poi ridurre il grado di invalidità così determinato in funzione della percentuale di attività salariata esercitata prima del danno alla salute.

In questa fattispecie l'Alta Corte si è occupata di un'assicurata che ha cresciuto i suoi figli e che lavorava, per sua scelta, al 60% e quindi che consacrava il 40% del tempo restante ai propri hobby. Inizialmente, applicando il metodo misto di calcolo, l'Ufficio AI le ha attribuito nel 2004 una mezza rendita di invalidità ([79,88% di incapacità di guadagno x 60% del tempo lavorativo come salariata] + [8% di incapacità di guadagno x 40% del tempo per svolgere le mansioni consuete] = grado AI complessivo del 51,13%). Nell'ambito di una revisione nel 2008 il grado di invalidità complessivo è stato fissato nel 63%, con conseguente diritto a tre quarti di rendita, confermato nel 2012 in occasione di un'altra revisione avviata nel 2011.

La richiesta dell'assicurata del 2012 di percepire una rendita intera è stata respinta dall'amministrazione, mentre il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale di Lucerna è stato accolto dopo che alle parti è stata data la possibilità di esprimersi sulla DTF 131 V 51. L'Ufficio AI si è quindi rivolto al Tribunale federale contro la concessione di una rendita intera all'assicurata.

Sia la prima sia la seconda istanza concordano sull'applicazione di questa giurisprudenza e quindi sulla determinazione del grado di invalidità per mezzo del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Lo stesso vale per il Tribunale federale (cfr. consid. 3.2).

Tuttavia, malgrado per entrambe le precedenti autorità l'incapacità lavorativa fosse totale, che ipoteticamente la parte salariata fosse del 60% e che si applicasse il metodo ordinario del raffronto dei redditi in virtù dell'art. 16 LPGA, i risultati a cui esse sono giunte sono diversi: per il Tribunale cantonale il grado di invalidità era del 100%, mentre per l'Ufficio AI era del 60% (cfr. consid. 3.3).

Il Tribunale federale ha quindi elencato le tre situazioni possibili alla luce dell'art. 28a LAI e i rispettivi metodi di valutazione del grado di invalidità (il metodo ordinario del raffronto dei redditi per i salariati giusta l'art. 16 LPGA, il metodo specifico per le persone non esercitanti un'attività lucrativa e il metodo misto per le persone salariate che contemporaneamente svolgono le mansioni consuete) (cfr. consid. 4).

La nostra Massima istanza ha poi ricordato la giurisprudenza sviluppata nella DTF 131 V 51 per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa senza compiti domestici, per le quali si applica il metodo ordinario del confronto dei redditi. Essa ha precisato che per il reddito da valido determinante è quanto la persona assicurata, da sana, avrebbe effettivamente potuto conseguire e non quanto avrebbe potuto guadagnare nel migliore dei casi. Se l'assicurato può essere professionalmente attivo a tempo pieno, ma riduce il suo tempo lavorativo per avere più tempo libero, il Tribunale federale ha ritenuto che non spetta all'assicurazione invalidità risponderne. Il reddito da invalido si determina in funzione di quanto l'assicurato, una volta sopraggiunta l'incapacità lavorativa, potrebbe conseguire in una attività ragionevole in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 5).

In applicazione di questo principio, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurata, attiva professionalmente al 60% ma inabile totalmente al lavoro, con il metodo ordinario raggiungeva un grado di invalidità del 100% e quindi il diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 6.1).

L'Alta Corte ha riconosciuto che il calcolo effettuato dall'autorità giudiziaria cantonale era conforme alla citata giurisprudenza. Tuttavia, il risultato che ne deriva è urtante essendo paradossale che quando v'è una soppressione delle mansioni consuete e si passa ad una diminuzione dell'ambito assicurato dal 100% (parte salariata e mansioni consuete) al 60% (solo salariato), ciò porta a un aumento del grado di invalidità (dal 63% al 100%) quando nient'altro è cambiato, visto che si tratta sempre di una persona con attività lucrativa al 60%. In altre parole, secondo l'Ufficio AI ricorrente, il solo fatto di rimpiazzare le mansioni consuete con del tempo libero, che non è coperto dall'art. 27 OAI, si ripercuote sull'aumento della rendita (cfr. consid. 6.2).

Anche la dottrina ha rilevato che questo modo di determinare l'invalidità porta stranamente ad un grado di invalidità maggiore.

Il TF ha riportato un esempio illustrato da Kieser, simile al caso in esame (cfr. consid. 6.3).

Secondo l'Alta Corte, la fattispecie in esame e l'esempio di calcolo esposto da Kieser indicano che la prassi in vigore non porta ad un'uguaglianza di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) tra le persone parzialmente attive senza compiti domestici e le persone parzialmente attive che si occupano anche delle mansioni consuete. Si viene ugualmente a creare una differenza di trattamento anche nei confronti delle persone salariate a tempo pieno. In altre parole, le persone che sono interamente attive professionalmente raggiungono un grado di invalidità del 100% solo quando sia nella quota parte del 60% - dalla quale può derivare un grado massimo di invalidità del 60% ({[60'000 – 0] x 100 : 60'000} x 60%) - sia nella quota parte del 40% - dalla quale può risultare al massimo un grado di invalidità del 40% - sono totalmente impedite (cfr. consid. 6.4).

Ciò porta la prassi, conformemente alla DTF 131 V 51, a riconoscere anche a un salariato parziale che non ha compiti domestici da assolvere un grado di invalidità del 100% stante un tempo libero (del 40%) che non è assicurato giusta l'art. 28a LAI in connessione con l'art. 27 OAI. L'Ufficio AI ricorrente ha criticato questa soluzione e ha fatto valere che in tali casi il grado massimo di invalidità non deve superare la quota parte del 60% dell'attività salariata. Esso ha pertanto richiesto di precisare la giurisprudenza, nel senso che anche nel caso di salariati a tempo parziale senza compiti domestici il grado di invalidità che risulta dal confronto dei redditi sia ritenuto in modo proporzionale (in specie con il fattore 0,6 corrispondente alla quota parte salariata del 60%) (cfr. consid. 6.5).

Dal profilo dell'uguaglianza di trattamento, la perdita della capacità lavorativa di una persona parzialmente attiva (qui al 60%) deve portare ad un grado di invalidità simile se essa non svolge le mansioni consuete per più del 60%, quindi per il 40% ipoteticamente restante (cfr. consid. 7.2).

Stante quanto precede, il Tribunale federale ha concluso che la giurisprudenza sviluppata nella DTF 131 V 51 deve essere precisata, nel senso che per gli assicurati parzialmente salariati che non svolgono anche le mansioni consuete, il grado di invalidità deve essere calcolato con il metodo ordinario del confronto dei redditi (art. 16 LPGA) e deve essere presa in considerazione, nell'ambito dell'ipotetica attività lavorativa a tempo parziale, solo la limitazione proporzionale nell'attività salariata. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione proporzionale all'attività salariata esercitata e non può superare la percentuale di questo ambito assicurato, che è definito con l'ipotetico carico di lavoro a tempo parziale (cfr. consid. 7.3).

Considerato quindi che l'assicurata era totalmente inabile al lavoro e che la sua quota di salariata era del 60%, tenendo conto proporzionalmente del risultato del raffronto dei redditi si ha un grado di invalidità del 60% (60% x 100%) (cfr. consid. 8.1).

Pertanto, il Tribunale federale ha attribuito all'assicurata tre quarti di rendita e ha annullato la sentenza cantonale che le ha attribuito una rendita intera (cfr. consid. 8.2).

Più specificatamente, il Tribunale federale si è così pronunciato:

" 7.

7.1. Entsprechend der Zielsetzung der Invalidenversicherung, die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität zu mildern (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, BBl 1958 II 1137 ff., insbes. 1161 f.; vgl. auch BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345), ist das versicherte Risiko in der Invalidenversicherung die Erwerbsinvalidität, die von der effektiven, gesundheitlich bedingten Erwerbseinbusse abhängt. Eine versicherte Person, welche im Gesundheitsfall ihr wirtschaftliches Potential nicht voll ausnützt, indem sie zwar in der Lage wäre, voll erwerbstätig zu sein, sich aber für eine Teilzeitstelle entscheidet, um mehr Freizeit zu haben, begnügt sich mit einem Teilzeitlohn und verzichtet damit freiwillig auf einen Teil des Lohnes, den sie erzielen könnte, wenn sie vollerwerbstätig wäre. Dass ihr Erwerbseinkommen vermindert ist, stellt die Folge ihrer Wahl dar. Der nicht verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist damit nicht versichert (BGE 135 V 58 E. 3.4.1 S. 61; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; Urteil 9C_112/2012 vom 19. November 2012 E. 4.6) und ein Ausgleich durch die Invalidenversicherung demzufolge nicht statthaft (BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345 f.; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53). Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine teilerwerbstätige versicherte Person ohne Aufgabenbereich eine gesundheitlich bedingte Erwerbseinbusse lediglich im Rahmen des versicherten Bereiches, welcher dem (hypothetischen) Beschäftigungsgrad entspricht, erleidet und deshalb auch nur in diesem Umfang ein Ausgleich stattfinden kann. Es verhält sich nicht anders als bei den Vollerwerbstätigen, bei welchen wegen des auf 100 % Bezug nehmenden Einkommens-vergleichs (Art. 28a Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 16 ATSG) ebenfalls maximal ein dem versicherten Bereich (100 %) entsprechender Invaliditätsgrad (mithin maximal 100 %) resultieren kann.

7.2. Für diese Betrachtungsweise spricht auch das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) bzw. eine verfassungskonforme Auslegung (vgl. dazu BGE 140 I 77 E. 5.3 S. 81 mit Hinweisen) der Bestimmung des Art. 28a Abs. 3 Satz 1 IVG. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung muss die Einbusse, die eine versicherte Person in einem bestimmten (hypothetischen) erwerblichen Teilpensum (hier: 60 %) erleidet, in diesem Bereich zum selben Invaliditätsgrad führen, unabhängig davon, ob sie daneben (d.h. in den hypothetisch verbleibenden 40 %) keinen Aufgabenbereich hat (wie die Beschwerdegegnerin im hier zu beurteilenden Zeitraum), in einem Aufgabenbereich tätig ist (wie dies bei der Beschwerdegegnerin früher der Fall war [Verfügung vom 11. März 2004; Mitteilung vom 11. Juni 2012]), oder ein weiteres erwerbliches Teilpensum hat und damit als vollerwerbstätig gilt. Eine Gleichbehandlung rechtfertigt sich deshalb, weil die drei genannten Versichertenkategorien bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit im erwerblichen Teilpensum von 60 % denselben Einkommensverlust - nämlich einen solchen von 60 % - erleiden. Es sind keine Gründe ersichtlich, bei den teilerwerbstätigen Versicherten ohne Aufgabenbereich eine sich lediglich im Teilzeitpensum auswirkende Arbeitsunfähigkeit über dessen Umfang hinaus (hier mit 100 statt 60 %) zu berücksichtigen.

7.3. Nach dem Gesagten ist die Rechtsprechung gemäss BGE 131 V 51 dahingehend zu präzisieren, dass bei teilerwerbstätigen Versicherten ohne Aufgabenbereich die anhand der Einkommensvergleichsmethode (Art. 16 ATSG) zu ermittelnde Einschränkung im allein versicherten erwerblichen Bereich proportional - im Umfang der hypothetischen Teilerwerbstätigkeit - zu berücksichtigen ist. Der Invaliditätsgrad entspricht der proportionalen Einschränkung im erwerblichen Bereich und kann damit den versicherten Bereich, welcher durch das hypothetische Teilzeitpensum definiert wird, nicht übersteigen. Denn andernfalls könnte ein das hypothetische erwerbliche Pensum übersteigender Invaliditätsgrad resultieren, womit indirekt unzulässigerweise eine Einschränkung in den weder Erwerbs- noch Aufgabenbereich darstellenden, nicht versicherten Freizeitaktivitäten mitabgegolten würde.“.

La successiva STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016 ha confermato il principio secondo cui nel caso in cui un assicurato svolga a tempo parziale un'attività lucrativa per potere avere più tempo libero, il grado di invalidità corrisponde alla limitazione proporzionale nell'attività salariata e quindi non può essere superiore a questo ambito assicurato.

Il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che dal 2001 lavorava a tempo pieno come informatico e che dal 2005 ha ridotto la sua percentuale lavorativa all'80%. A causa di problemi di salute, nel 2012 l'Ufficio AI gli ha riconosciuto dal mese di ottobre 2010 una rendita intera, dal 1° giugno 2011 tre quarti di rendita e dal 1° settembre al 31 dicembre 2011 un quarto di rendita. I gradi di invalidità sono stati determinati in virtù del metodo misto di calcolo con una quota parte di salariato dell'80% e di svolgimento delle mansioni consuete del 20%.

Con il peggioramento del suo stato di salute, l'assicurato ha ridotto il suo carico di lavoro al 60% e poi al 50%.

Facendo sempre capo al metodo misto di calcolo, l'Ufficio AI ha stabilito nel 37% il grado AI dell'assicurato, mentre il Tribunale amministrativo del Canton Berna, in accoglimento del ricorso, gli ha concesso un quarto di rendita, cosicché l'amministrazione si è rivolta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale.

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato, prima della realizzazione del danno alla salute, abbia ridotto la sua percentuale lavorativa all'80% non per svolgere le mansioni consuete e prendersi cura della casa, perciò non era possibile concludere per un 20% utilizzato a tale scopo. Per determinare il grado di invalidità la Corte cantonale ha dunque utilizzato il metodo di confronto dei redditi, considerando quale reddito da invalido il reddito conseguito a quel momento al 50% nella sua professione abituale, leggermente modificata nei compiti dal datore di lavoro per venire incontro ai problemi di salute del suo dipendente. Ciò gli dava diritto ad un quarto di rendita (grado AI 40%) (cfr. consid. 4.1).

Per l'amministrazione, invece, andava applicato il metodo misto di calcolo, perché ciò che non è attività lavorativa ricade nella categoria delle mansioni consuete e della cura della casa, giacché attività lucrativa e usuali lavori gratuiti sono in linea di principio complementari nell'ambito del metodo misto di valutazione dell'invalidità. La quota del lavoro domestico non deve essere fissata in funzione dell'ampiezza dei compiti che rientrano nel campo delle mansioni consuete (DTF 141 V 15) (cfr. consid. 4.2).

Dal canto suo, l'assicurato ha affermato che vive da solo in un appartamento, che si occupa di persona in misura minima della cura della casa e che fa solo ciò che ogni persona deve fare lo stesso (la spesa, preparare i pasti, pulire l'appartamento e fare il bucato). L'interessato era concorde con l'autorità di prima istanza, che ha ritenuto che la riduzione del tempo di lavoro non significava automaticamente che in qualità di salariato parziale il resto del tempo fosse occupato dallo svolgere le mansioni consuete. L'applicazione del metodo ordinario per determinare il suo diritto alla rendita era per lui corretto (cfr. consid. 4.3).

Sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, l'Alta Corte ha ritenuto che l'informatico, celibe e senza figli, viveva da solo in un appartamento di 3½ locali senza obblighi di mantenimento e che ha ridotto il tempo lavorativo all'80% prima dell'insorgenza del danno alla salute perché guadagnava bene e quindi lavorare all'80% era sufficiente. Non v'era dunque alcun elemento per potere ritenere che l'assicurato avesse ridotto il suo tempo lavorativo per occuparsi della casa. Anzi, l'assicurato si occupava in minima parte della casa e per la maggior parte del tempo mangiava fuori. Effettuava la pulizia della casa una volta alla settimana, a volte una volta ogni due settimane al sabato, mentre per stirare e cucire si affidava al bisogno alla mamma. La cura della casa era quantitativamente e qualitativamente di secondaria importanza, cosicché non avrebbe potuto essere posta sullo stesso piano di un'attività lavorativa (cfr. consid. 5.1).

Il TF ha quindi esposto la giurisprudenza sviluppata nella DTF 141 V 15 citata dall'Ufficio AI, affermando che quest'ultimo non ha realizzato che se l'attività svolta è a tempo parziale per avere più tempo libero e non per occuparsi della casa, non sussiste una competenza dell'assicurazione invalidità, giacché il tempo libero, ai sensi dell'art. 27 OAI, non è assicurato. Ne discende che il metodo misto non può tornare applicabile (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha presentato i principi giurisprudenziali sviluppati dalla DTF 131 V 51 (cfr. consid. 6.1).

Ha poi ricordato che lo scopo dell'assicurazione invalidità è di ridurre le conseguenze economiche dell'invalidità e quindi il rischio assicurato è l'invalidità lavorativa. Una persona assicurata, sana, che non sfrutta pienamente il suo potenziale economico anche se sarebbe in grado di essere attiva a tempo pieno, ma preferisce lavorare a tempo parziale per avere più tempo libero, si accontenta di un reddito ridotto e rinuncia quindi volontariamente a una parte del reddito che potrebbe conseguire se lavorasse a tempo pieno. Il fatto che il suo reddito da attività lucrativa diminuisce configura la conseguenza della sua scelta.

La parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi assicurata. Pertanto, una persona assicurata attiva parzialmente che non deve svolgere mansioni consuete subisce una perdita di guadagno nell'ambito assicurato, che corrisponde al grado di occupazione ipotetico e perciò può avere luogo una compensazione solo in questo ambito (cfr. consid. 6.2).

Poiché la summenzionata DTF 131 V 51 portava a una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, nella DTF 142 V 290 (STF 9C_178/2015) la nostra Massima Istanza ha precisato che, d'ora in poi, nel caso di assicurati che lavorano a tempo parziale senza svolgere mansioni consuete, la limitazione stabilita con il metodo del raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA deve essere considerata proporzionalmente alla percentuale di attività salariata esercitata prima del danno alla salute. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione proporzionale nell'ambito lavorativo e non può superarlo (cfr. consid. 6.3).

L'Alta Corte ha dunque concluso che il Tribunale cantonale ha a giusta ragione stabilito il grado di invalidità applicando il metodo del raffronto dei redditi, fissandolo nel 40%. Tuttavia, in virtù della precisazione di giurisprudenza esposta, occorre ancora riportare questo dato al tempo lavorativo dell'80%, perciò il grado di invalidità globale è del 32% (0,8 x 40%), con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (cfr. consid. 7).

Va ancora segnalato che la precisazione di giurisprudenza della DTF 142 V 290 è stata ribadita pure nella STF 9C_17/2016 del 14 giugno 2016 (cfr. consid. 2.2: “Das Bundesgericht befasste sich im (zur amtlichen Publikation vorgesehenen) Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 eingehend mit der Problematik, dass sich nach der bisherigen Praxis (BGE 131 V 51) allein der Ersatz des versicherten Aufgabenbereichs (Haushaltführung) durch Freizeit, die nach Art. 27 IVV (SR 831.201) nicht versichert ist, rentenerhöhend auswirkt (Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 6.2). Dabei präzisierte es die Rechtsprechung gemäss BGE 131 V 51 dahingehend, dass bei Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich der aus dem Einkommensvergleich resultierende Invaliditätsgrad proportional - im Umfang des hypothetisch-erwerblichen Teilzeitpensums - zu berücksichtigen ist (Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 7).“), in cui un'assicurata, beneficiaria di un quarto di rendita, ha preteso di ricevere una mezza rendita contestando di svolgere della mansioni consuete nel senso giuridico del termine.

Il Tribunale federale ha però lasciato aperto la questione a sapere se si debba computare alla ricorrente una parte dedicata allo svolgimento delle mansioni consuete, visto che applicando il metodo del raffronto dei redditi, e quindi senza tenere conto della necessità di svolgere delle mansioni consuete, il grado di invalidità risulta essere del 40,21% (50,26% x 80%) e quindi la ricorrente continua ad avere diritto ad un quarto di rendita di invalidità, ritenendo quindi il ricorso infondato (cfr. consid. 2.3).

                               2.3.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell'assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell'11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

                               2.4.   Nel caso di specie, l'amministrazione ha considerato l'assicurato salariato al 75% ed esercitante mansioni consuete al 25% e ha quindi applicato il metodo misto di calcolo.

In un primo momento, l'8 aprile 2019 (doc. 45) l'Ufficio AI ha chiesto all'assicurato "di indicarci il genere e la misura delle attività svolte prima del danno, descrivendole brevemente e indicando il tempo che dedicava loro sull'arco della giornata e/o della settimana" e gli ha trasmesso, a tale scopo, un formulario sotto forma di tabella con le colonne "genere mansioni", "tempo giornaliero" e "tempo settimanale".

Il 18 aprile 2019 (doc. 50) l'amministrazione gli ha ritornato "il formulario da compilare in quanto lei è considerato salariato in misura del 75% e "casalingo" per il restante 25%. Nel formulario deve indicare quali erano le mansioni che lei svolgeva riferito alla percentuale del 25% (parte non salariata)".

Su un foglio (doc. 51), l'assicurato ha spiegato il tipo di lavoro che svolgeva come collaboratore di sicurezza, precisando il monte ore giornaliero (da 8,5 a 11,5 ore) e annuale (1700 ore).

Su un altro formulario (doc. 52), egli ha indicato quanto segue:

" 1. A causa degli problemi schienale, del lavoro a turni e del lavoro

    notturno, ho lavorato solo 76% del tempo.

2. L'altro 24% avevo bisogno per rilassare la schiena e riprendermi da orari di lavoro irregolari e notti insonni.

3. Avevo bisogno anche di questo tempo per riprendermi dallo stress psichico.

4. Rilassare la schiena                                          sempre

5. Riposo del lavoro a turni e lavoro notturno       2-3 ore per 2-3 giorni

6. Recupero dalle notti insonni

7. Recupero dallo stress psicologico.".

Il 6 maggio 2019 (doc. 53) l'Ufficio AI ha ulteriormente scritto all'assicurato quanto segue:

" a complemento del suo scritto del 03.05.2019 la invitiamo a volerci indicare quali mansioni casalinghe svolgeva per la percentuale del 25% in cui non lavorava quale salariato.

Se non svolgeva lei le mansioni casalinghe la invitiamo a volerci indicare chi le faceva.".

Questo complemento è stato sollecitato il 3 giugno 2019 (doc. 55) e con e-mail del 19 giugno 2019 (doc. 55) l'assistente sociale del Comune di domicilio dell'assicurato ha così risposto:

" Il sig. RI 1 ha ricevuto da parte sua il richiamo allegato. Si è rivolto al servizio sociale in quanto a causa di difficoltà linguistiche, non comprende quali ulteriori informazioni in più deve inoltrarvi (ultime da lui spedite in data 03.05.2019).

Il Sig. RI 1 mi indica che vive solo e si occupa lui stesso del mantenimento dell'economia domestica (pulizia, cucinare, bucato, etc.).

Come servizio sociale mi è difficile comprendere il motivo della richiesta inerente le mansioni casalinghe in quanto non ho portato avanti io la sua pratica dall'inizio. Mi chiedo pertanto se per caso il Sig. RI 1, quando aveva mandato la richiesta AI, non abbia compilato erroneamente il formulario.

Il Sig. RI 1 mi ha indicato che la sua percentuale lavorativa era definita al 76% perché così da contratto (non perché necessitava del 24% per occuparsi quale casalingo).".

L'amministrazione, come detto, ha considerato l'assicurato salariato al 75% e casalingo per il restante 25%.

Tale soluzione è stata ribadita dal consulente in integrazione professionale pendente causa, dopo che il ricorrente ha chiesto di applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi in luogo del metodo misto applicato.

A sostegno della sua posizione, il 16 ottobre 2019 (doc. IV/2) il consulente ha ricordato di avere chiesto tre volte all'assicurato di indicare le mansioni svolte nel 25% del tempo e che l'assistente sociale ha risposto che "Il Sig. RI 1 mi indica che vive solo e si occupa lui stesso del mantenimento dell'economia domestica (pulizia, cucinare, bucato, etc.).".

Il TCA non può approvare l’operato dell'amministrazione.

Infatti, la risposta che il ricorrente ha fornito il 3 maggio 2019 ritornando i due formulari compilati, è molto chiara e dettagliata: nel tempo libero, l'assicurato si riposava psichicamente e fisicamente, riprendendosi dalle fatiche dovute al tipo di lavoro svolto, che richiedeva di lavorare di notte e a turni.

L'Ufficio AI ha nuovamente interpellato l'assicurato, che ha chiesto aiuto a un'assistente sociale la quale, anch'essa, non capiva quali altre informazioni necessitasse l'amministrazione. Anche in quell'occasione è stato ribadito che il tempo di lavoro del 76% era stato concordato con il datore di lavoro sin dall'inizio e che il restante 24% non gli serviva per occuparsi dell'economia domestica, che conduceva da solo occupandosi delle pulizie, del bucato, di cucinare, ecc.

Dagli atti emerge chiaramente che il ricorrente lavorava a tempo parziale al 76% sin dal 2011 e che il resto del tempo si riposava, visto il tipo di lavoro impegnativo svolto e le necessarie trasferte dal suo domicilio (Cantone Ticino) al luogo di lavoro (Canton __________), seppure a __________ locasse una camera.

Per quanto concerne la conduzione dell'economia domestica, va qui rilevato che durante il 1° colloquio di intervento tempestivo del 21 novembre 2018 (doc. 18), l'assicurato aveva dichiarato di condividere un appartamento con un amico.

Alcuni mesi dopo (doc. 55), l'assistente sociale ha indicato che il ricorrente viveva da solo e che si occupava personalmente dell'economia domestica.

Indipendentemente da quale fosse la situazione abitativa del ricorrente al momento dell'emanazione della decisione, il TCA evidenzia che la presente fattispecie è simile a quella giudicata dal Tribunale federale nella citata STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016, in cui ha ritenuto che l'informatico, celibe e senza figli, viveva da solo in un appartamento di 3½ locali senza obblighi di mantenimento e che aveva ridotto il tempo lavorativo all'80% prima dell'insorgenza del danno alla salute perché guadagnava bene e quindi lavorare all'80% era sufficiente. Non v'era dunque alcun elemento per potere ritenere che l'assicurato avesse ridotto il suo tempo lavorativo per occuparsi della casa.

Nell'evenienza concreta, l'assicurato è divorziato dal 2006 e non ha obblighi di mantenimento. Pertanto, per la percentuale del 76%, così concordata nel 2011 fra il ricorrente e il suo datore di lavoro, egli deve essere considerato salariato, mentre per il restante 24% del tempo, si deve concludere che l'assicurato non si dedicava affatto all'esercizio delle mansioni consuete e quindi alla conduzione dell'economia domestica, ma al suo tempo libero che, però, non è assicurato secondo l'art. 27 OAI. Occorre di conseguenza applicare il metodo di raffronto proporzionale dei redditi e non il metodo misto utilizzato dall'Ufficio AI.

Per questi motivi, l'amministrazione nemmeno può essere seguita quando, per ipotesi, pendente causa ha ritenuto il ricorrente salariato al 100% e ha calcolato il grado d'invalidità con il metodo ordinario di raffronto dei redditi.

                               2.5.   Per quanto concerne l'aspetto medico, l'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno gli atti medici ritenuti determinanti.

Da questa documentazione risulta che il 5 giugno 2018 (doc. 6 dell'incarto Cassa malati) il dr. med. __________, medicina generale FMH, ha visitato l'assicurato e sull'apposito formulario dell'assicuratore malattia ha posto la diagnosi di "akute Lumbago mit Facettensyndrom", attestando l'inizio dell'inabilità lavorativa al 4 giugno 2018.

A questo primo referto hanno fatto seguito diversi certificati medici (doc. 1-5, 7, 9-10, 12-13, 15) in cui il medico curante del ricorrente ha sempre attestato una piena inabilità lavorativa dopo consulto medico, e meglio dal 6 giugno al 12 aprile 2019.

Rispondendo il 5 settembre 2018 (doc. 8) alle domande postegli dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno (l'elenco, non agli atti, è tuttavia lo stesso di quello sottoposto allo psichiatra curante, doc. C), il dr. med. __________ ha precisato di avere iniziato le cure il 5 giugno 2018 (risposta n. 1), nell'anamnesi ha indicato una lombalgia sotto sforzo (risposta n. 2), i cui sintomi si sono manifestati con multiple discopatie scompensate (risposta n. 3). La diagnosi era di discopatia toraco-lombare multipla ribelle alla terapia (risposta n. 4), che rendeva l'assicurato inabile al lavoro (risposta n. 5), mentre era ancora presto per decidere la capacità in altre attività adeguate (risposta n. 6) e non era convinto che l'assicurato potesse riprendere la sua attività lavorativa (risposta n. 7). Erano in corso fisioterapia, varie terapie di tipo Feldenkrais e nuoto (risposta n. 8) allo scopo di stabilizzare la schiena e combattere il dolore (risposta n. 9), mentre quali trattamenti previsti il curante ha precisato che poiché la terapia in atto non aveva portato alcun miglioramento, aveva richiesto un consulto specialistico al Centro del dolore a __________ (risposta n. 10), perciò era ancora presto per sapere se avrebbero permesso di aumentare la capacità lavorativa.

Il 7 gennaio 2019 (doc. 14 incarto Cassa malati) il dr. med. __________ ha evaso altre domande dell'assicuratore malattia e dalle risposte date si evince che la diagnosi era di sindrome del dolore cronico ribelle alla terapia; osteocondrosi corrosiva L2-L3; infiltrazione periradicolare L5 senza effetto positivo (risposta n. 2), precisando che i primi sintomi sono apparsi il 4 giugno 2018 e che la prima consultazione è avvenuta l'indomani (lettera a). L'inabilità lavorativa era del 100% dal 4 giugno 2018 (risposta n. 4) e, dopo avere già effettuato fisioterapia e infiltrazioni (lettera d), erano previste altre infiltrazioni a seguito del nuovo consulto alla Clinica __________ (risposta n. 7).

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso posizione l'11 gennaio 2019 (doc. 30) come segue:

" Agli atti non risulta esservi alcuna documentazione medica dalla quale si possa almeno evincere una diagnosi codificata che giustifichi le attestazioni di IL completa in attività abituale di agente di sicurezza privata. E ciò perché la

-     "Lombalgia sotto sforzo" non corrisponde ad alcuna diagnosi medica né codificata: anche un soggetto completamente sano può andare incontro a dolore lombare in seguito ad un carico che comporti sforzo fisico.

-     "Multiple discopatie scompensate" non corrisponde ad alcuna diagnosi medica né codificata: almeno il 70% della popolazione mondiale dopo i 40 anni presenta delle alterazioni degenerative a carico dei dischi intervertebrali, sintomatiche o meno.

-     "Discopatia toraco-vertebrale multipla ribelle alla terapia" non fornisce alcun elemento clinico né strumentale che permetta di chiarire il livello e l'entità della condizione, né chiarisce la natura delle terapie, farmacologiche o fisiche o altro, messe in atto per il suo trattamento.

Inoltre, si fa presente che non risulta alcuna presa a carico specialistica, neurochirurgica o altro. Infine, il Dr. med. __________, nella sua lista "diagnosi" del 05.06.2018, parla di un accesso al Centro di Terapia del Dolore di __________ di cui manca tutta la documentazione relativa.

Chiedo quindi cortesemente di acquisire la documentazione medica presso il medico curante e la CM.".

Nel rapporto medico che l'amministrazione gli ha chiesto di compilare, il 19 febbraio 2019 (doc. 34) il dr. med. __________ ha indicato che ha in cura l'assicurato dal 12 luglio 2015 e già a quel tempo presentava occasionalmente problemi di lombalgia acuta con bloccaggi e impossibilità di muovere la colonna lombare, ma senza dolori irradianti. Con la fisioterapia e la ginnastica adeguata, oltre alla terapia medicamentosa, era riuscito a tenere i dolori sotto controllo, ma dall'estate 2018 la situazione è diventata più difficile, perché nessuna misura terapeutica era in grado di aiutarlo, nemmeno le infiltrazioni. Il curante gli ha prescritto antidolorifici e fisioterapia al bisogno. L'inabilità lavorativa era del 100% dal 4 giugno 2018.

La diagnosi posta era di osteocondrosi erosiva L2/L3 e stato dopo infiltrazione periradicolare L5 senza una risposta terapeutica, perciò la prognosi non era favorevole, tanto che era in previsione nelle settimane/mesi seguenti un intervento di stabilizzazione e svuotamento dei forami chirurgicamente. Secondo il medico, l'assicurato non era in grado di svolgere una qualsiasi attività lucrativa in modo costante; se fosse stato operato, sarebbe stato in grado di svolgere solo lavori leggeri senza caricare la colonna vertebrale. Quali limitazioni, egli ha indicato il portare i pesi e lo stare seduto troppo a lungo; in futuro sarebbero stati possibili movimenti leggeri/misti. La guida era possibile. Una possibile reintegrazione dell'assicurato dipendeva dall'intervento chirurgico, oltre ai problemi linguistici.

Al suo referto il medico ha allegato tre rapporto medici.

Il primo, datato 20 giugno 2018, concerne la MRI lombare di pari data, effettuata stante l'indicazione di discopatia lombare traumatizzata con sospetta sindrome faccettaria. Dall'esame è risultata un'evidente discopatia D11-D12 con sofferenza osteocondrosica edemigena delle limitanti somatiche affrontate; una discopatia L2-L3 con importante sofferenza osteocondrosica edemigena delle limitanti somatiche affrontate, sovrapposta ad ernia intra-spongiosa di Schmorl; delle discopatie L1-L2 e L5-S1; delle protrusioni discali plurime senza evidenti focalità erniarie, in particolar modo evidente in sede intra-foraminale destra a L5-S1 con minimo contatto con la radice L5 omo-laterale; una diffusa artropatia faccettaria, lieve nel tratto prossimale e un poco più marcata a livello L5-S1 destro.

Il secondo rapporto del 25 ottobre 2018 si riferisce all'infiltrazione periradicolare L5 destra che è stata eseguita il 25 settembre 2018 presso il Centro per la terapia del dolore a __________.

Il terzo referto (13 dicembre 2018) concerne la visita specialistica che l'assicurato ha avuto il giorno precedente presso l'ambulatorio di ortopedia __________, in cui è stata posta la diagnosi di sindrome dolorosa lombare refrattaria alle terapie, osteocondrosi erosiva L2-L3 e stato dopo infiltrazione periradicolare L5 senza beneficio terapeutico. Secondo gli ortopedici, dovevano essere assolutamente esaurite tutte le possibilità conservative. Eventualmente, se si fosse riacerbato in modo acuto, si poteva ancora una volta effettuare un'infiltrazione del segmento L2/L3 indirizzandola alle faccette e intervenire con distribuzione epidurale localmente dove era il problema. Nel caso in cui l'assicurato avesse continuato a soffrire, avrebbero proposto un X-LIF con ingresso laterale. Gli specialisti hanno certificato l'inabilità lavorativa del 100% fino al 14 gennaio 2019.

Analizzati tutti i certificati medici raccolti, nel suo rapporto finale del 15 marzo 2019 (doc. 42) il dr. med. __________ ha precisato la diagnosi ponendo una "Persistente sintomatologia algica lombare senza neurologia con/su" e ha ripreso le diagnosi evidenziate dalla RMI e dai medici ortopedici dell'ambulatorio di __________.

Su tale base, ha ritenuto che se nell'attività abituale l'assicurato era inabile al 100% dal 4 giugno 2018, da quel giorno egli era però inabile al 20% in attività adeguate, da intendere sia come riduzione del rendimento sia della presenza durante il giorno.

Quali limitazioni il medico SMR ha indicato che il carico massimo trasportabile era di 5kg e che sia la necessità di alternare la posizione sia di effettuare pause supplementari erano incluse.

Inoltre, un'attività di tipo sedentario in ambito amministrativo, che fosse pienamente rispettosa dei limiti indicati, era da considerare adeguata.

Sentito il consulente in integrazione professionale che il 25 giugno 2019 (doc. 56) ha valutato il caso dal profilo economico, con progetto di decisione del 26 giugno 2019 (doc. 57) l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di prestazioni (rendita di invalidità e ulteriori provvedimenti professionali) stante un grado di invalidità complessivo del 16,50% (14% per la parte salariata + 2,50% per la parte casalinga).

Alle sue osservazioni l'assicurato ha allegato il certificato medico del 29 agosto 2019 (doc. 65) del dr. med. __________, il quale, dopo avere visionato l'intero incarto dell'amministrazione, "A grande sorpresa ho trovato solo alla pagina 73 delle annotazioni di un medico dell'AI Dr. med. __________ il quale sottolinea che manca la documentazione medica; questo non è corretto perché la pagina 88 e 89 riporta il rapporto del Centro del dolore __________. Dopodiché ha menzionato tre diagnosi a suo parere non codificate.".

Il medico curante ha poi affermato che dal profilo internistico il suo paziente andava ritenuto "assolutamente inabile nella misura completa malgrado varie terapie fin adesso intraprese. Consiglio vivamente di inoltrare il ricorso contro la decisione dell'AI basandomi sul certificato del Centro del dolore nonché sul rapporto del Dr. __________.".

In conclusione, egli "Non riesco a capire perché non è stata richiesta alcuna valutazione neurologica/reumatologica o neurortopedica? Prima di rifiutare il caso bisogna essere sicuri al 100% e senza nessuna perizia è impossibile. (…)".

Nelle annotazioni del 5 settembre 2019 (doc. 67) il dr. med. __________ ha riesaminato interamente la situazione dell'assicurato riassumendo i certificati medici del 5 settembre (e non giugno) 2018 e del 7 gennaio 2019 del dr. med. __________, ricordando poi le sue osservazioni dell'11 gennaio 2019 con cui aveva chiesto all'amministrazione di raccogliere ulteriore documentazione medica.

Nell'analizzare il questionario medico compilato il 19 febbraio 2019 dal medico curante, il dr. med. __________ ha criticato l'assenza di un esame fisico obiettivo che attestasse le importanti limitazioni funzionali all'origine dell'incapacità lavorativa totale dell'assicurato. Inoltre, ha rilevato che alla domanda sulla terapia medica in atto, il curante ha risposto in modo generico che, al bisogno, l'interessato assumeva antidolorifici e fisioterapia.

Non essendo poi stato menzionato il tipo di farmacoterapia e la posologia, a dire del medico SMR non v'era una terapia farmacologica articolata, fissa, che rendesse l'idea di una sintomatologia algica tanto importante come sostenuto.

Anche per quanto concerne l'accenno a un intervento di stabilizzazione non emergeva, dagli atti, un'indicazione specialistica imperativa. Pertanto, secondo il Servizio Medico Regionale, quando l'intervento sarà effettuato la situazione dell'assicurato sarà valutata di nuovo.

Il dr. __________ ha infine osservato che l'inabilità lavorativa certificata era totale, però l'assicurato era idoneo alla guida.

L'SMR ha poi analizzato il referto del Centro di terapia del dolore del 25 ottobre 2018, rilevando come non vi sia traccia della visita di controllo dopo un mese che la curante aveva predisposto e che nemmeno si è a conoscenza dell'esito dell'infiltrazione.

Esposte le conclusioni del referto del 29 giugno 2018 relativo alla risonanza magnetica, il medico SMR ha osservato come le alterazioni descritte siano molto comuni nella gran parte della popolazione di sesso maschile nella fascia di età dell'assicurato.

Inoltre, egli non presentava alcuna focalità erniaria, ma solo protrusioni discali, una soltanto con minimo contatto con la radice L5 omolaterale. Pertanto, il medico ha affermato che "pur considerando che l'assicurato in oggetto non è affetto da ernia discale, occorre ricordare che la sua origine si correla più all'assenza di pratica sportiva, alla sedentarietà, alla guida di veicoli per più di cinque ore al giorno, alla bronchite cronica, al sollevamento di pesi associato a torsione del tronco, che allo stress meccanico, reiterato, da carichi importanti. In effetti, i carichi sono maggiormente responsabili di osteofitosi vertebrale." (pag. 3).

Al riguardo, il dr. med. __________ ha citato della letteratura scientifica sulle patologie discali, secondo cui tali disfunzioni sono diffuse anche nella popolazione sana e la maggior parte dei pazienti migliorerà indipendentemente dal tipo di trattamento. Inoltre, il riposo a letto non porta particolari vantaggi rispetto al continuare ad esercitare le attività quotidiane.

Ricordata la sua presa di posizione del 15 marzo 2019 sulla incapacità lavorativa dell'interessato del 20% rispettosa di taluni limiti, egli ha concluso che "Rispetto a quanto attestato dal medico curante, in assenza di un esame obiettivo specifico in grado di dimostrare limitazioni funzionali più importanti di quelle valutate in ambito SMR, in assenza di complicanze neurologiche, in assenza di chirurgia, in assenza di procedure antalgiche invasive come la pompa intratecale di Ziconotide o l'impianto di un elettrostimolatore spinale, considerando che l'assicurato è abile alla guida, i limiti sopra riportati sono ampiamente rispettosi del suo stato di salute." (pag. 5).

Il 10 settembre 2019 (doc. A) l'Ufficio AI ha emesso la decisione impugnata, con cui ha confermato il rifiuto a una rendita AI.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto sia i quesiti che il 2 settembre 2019 (doc. C) l'assicuratore malattia per perdita di guadagno ha sottoposto al suo psichiatra sia le risposte che il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha fornito il 10 settembre 2019 (doc. D).

Lo specialista ha indicato di avere in cura il ricorrente dal 2 settembre 2019 (risposta n. 1) e nell'esporre l'anamnesi ha ricordato che nel 2016 l'assicurato è caduto mentre passeggiava in montagna e da allora ha avuto forti dolori alla schiena, ma ha continuato a lavorare anche se stava male e doveva assumere antidolorifici, finché nel giugno 2018 è stata certificata l'inabilità lavorativa totale dal medico curante e ha interrotto il lavoro. Da un anno l'umore era deflesso, l'interessato non riusciva a fare sport, solo un po' di nuoto, era molto ritirato in casa, aveva pochi contatti sociali, guardava la televisione, ogni tanto leggeva. Egli lamentava anedonia, faceva un bilancio fallimentare della sua vita, che era priva di senso, lamentava importanti disturbi del sonno con incubi. La quota d'ansia era da modica a elevata, ogni tanto si sentiva irritabile. Ha segnalato dolori al rachide fluttuanti, non assumeva antidolorifici in modo regolare (Sirdalud lo aiutava a rilassare i muscoli e a dormire meglio). I farmaci prescritti dal curante non avevano benefici né sull'umore né sul sonno (risposta n. 2). Nell'indicare come si manifestavano i sintomi, lo psichiatra ha in particolare descritto uno sguardo triste, trasparivano lievi deficit di attenzione e concentrazione, non erano emersi disturbi del corso del pensiero, il discorso era coerente. L'assicurato ha descritto degli episodi depressivi presenti dall'età di 30 anni mai trattati e un episodio grave da diversi mesi, anche a causa della lunga inabilità lavorativa del 100%. L'umore era chiaramente deflesso, l'affettività appiattita, erano presenti sporadici pensieri di morte, ma ha negato con convinzione franchi pensieri suicidali.

La consapevolezza della malattia era sufficiente, l'esame della realtà fragile per via del grave stato depressivo (risposta n. 3). La diagnosi posta era di disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD-10; F33.2) (risposta n. 4), perciò il dr. med. __________ ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 2 settembre 2019 in qualsiasi attività (risposte n. 5 e n. 6). Per lo specialista, era difficile a quel momento prevedere quale sarebbe stata la risposta alla terapia antidepressiva che era in fase di titolazione. A medio-lungo termine prevedeva un aumento della capacità lavorativa, visto che in passato l'assicurato ha avuto fasi di remissioni (risposta n. 7). I trattamenti in corso contemplavano colloqui di sostegno e farmacoterapia con Trittico 50mg/die e Duloxetin 60mg/die (risposta n. 8). Queste terapie erano appena iniziate, perciò non avevano ancora dato dei risultati (risposta n. 9), ritenendo egli opportuno proseguire con le cure del caso (risposta n. 10) e rilevando che se vi fosse stata una risposta alla terapia antidepressiva era possibile aumentare la capacità lavorativa (risposta n. 11).

Il 21 ottobre 2019 (doc. IV/1) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attivo in seno al Servizio Medico Regionale, si è espresso come segue:

" Ho preso visione di un certificato del Dr. __________ del 10.09.2019 rispettivamente di due schemi terapeutici dello stesso specialista con data 10.09.2019 e 01.10.2019. Si tratta del primo certificato specialistico psichiatrico in un assicurato noto per problematica somatica.

Appare verosimile che il certificato si basi su due visite il 2 rispettivamente il 10 settembre ed enuncia affermazioni soggettive dell'assicurato sulla preesistenza di episodi depressivi in passato di cui non esiste alcun riferimento né oggettivo né di transenna nei precedenti certificati medici pervenuti all'UAI.

Anche il trattamento prescritto con medicamenti ai dosaggi minimi efficaci - unica differenza, l'assenza del Circadin (melatonina) nello schema più recente - non permette di oggettivare di per sé un episodio depressivo grave nell'ambito di una depressione ricorrente, condizione, ripeto, di cui non si ha traccia in alcun modo nell'insieme della documentazione pregressa in dossier.

In conclusione, la certificazione del Dr. __________ non oggettiva una psicopatologia maggiore di lunga durata né da essa emergono limitazioni aggiuntive di origine psichica in qualunque attività lavorativa rispetto a quanto in precedenza accertato in sede SMR.

Le precedenti prese di posizione SMR sono dunque confermate.

In assenza di ulteriore documentazione somatica, la presa di posizione psichiatrica è conclusiva.".

Pendente causa l'insorgente ha prodotto il rapporto medico allestito il 10 ottobre 2019 (doc. F) dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che quel giorno ha avuto un colloquio con l'assicurato su mandato dell'assicuratore malattia per perdita di guadagno.

Dopo avere precisato che lo psichiatra curante non aveva posto una diagnosi, lo specialista ha risposto ai quesiti che gli sono stati sottoposti indicando i disturbi soggettivi lamentati (pensieri sull'inutilità della vita, l'assicurato si deve sforzare per alzarsi alla mattina, mangia poco, perdita del piacere, il sonno migliorava) e le constatazioni oggettive (capacità di gioia quasi assente, circuiti di pensieri, diminuzione dell'iniziativa, diminuzione dell'appetito, marcati disturbi del sonno, umore depresso, passivi pensieri suicidali, ma chiaramente distanti dalla loro attuazione e in grado di essere evitati).

Quale diagnosi che giustificava una totale inabilità lavorativa il dr. __________ ha indicato un disturbo depressivo recidivante, attuale episodio grave, senza sintomi psicotici (ICD-10; F33.2).

Nel rispondere alla domanda n. 4 sull'incapacità lavorativa nella precedente attività dell'assicurato, lo psichiatra l'ha fissata nel 100% dal 10 ottobre 2019 fino al 29 gennaio 2020, ritenendo che dal 30 gennaio 2020 la capacità lavorativa sarebbe stata piena. L'assicurato ha dichiarato che con il trattamento antidepressivo assunto da 3-4 settimane (Trittico Retard e Duloxetin) aveva già sperimentato un effetto leggermente migliorante. Il medico fiduciario dell'assicuratore malattia ha spiegato che per gruppi di persone comparabili per quanto riguarda sesso, età e disturbo, il periodo specificato corrisponde al decorso statisticamente medio fino alla remissione. Si applica a condizione che non sia necessario alcun cambiamento dopo che il trattamento psicofarmacologico stabilito è pienamente efficace. Questa valutazione è possibile solo dopo 4-6 settimane di utilizzo degli antidepressivi, quindi è necessario attendere altre 1-2 settimane. Se si deve aumentare il dosaggio, o un antidepressivo deve essere modificato a causa dell'effetto complessivo insufficiente, il tempo necessario per la remissione si prolunga di conseguenza. Al termine dei 4 mesi sarà possibile ritornare a lavorare a tempo parziale. A quale percentuale e a partire da quando non è possibile prevederlo nel caso concreto a causa della grave sintomatologia.

Alla domanda n. 5 a sapere se l'assicurato potrà lavorare in un'attività adatta, l'esperto ha risposto negativamente, precisando che i disturbi attuali e il loro decorso erano indipendenti da qualsiasi attività lavorativa.

La domanda n. 7 chiedeva se con un trattamento medico era possibile ridurre l'incapacità lavorativa rispettivamente raggiungere una piena abilità lavorativa e lo psichiatra ha risposto di no. A suo avviso, il trattamento psichiatrico attuale non poteva essere ottimizzato, nel senso che il trattamento ottimale era già stato instaurato.

L'indomani, il dr. med. __________ ha certificato l'inabilità totale del ricorrente dal 13 ottobre al 30 novembre 2019 (doc.G) e il 23 ottobre 2019 (doc. H) il dr. med. __________ ha modificato lo schema terapeutico aggiungendo un antipsicotico.

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.7.   Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve poi esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                               2.8.   Nel caso di specie, nell'ottobre 2018 l'assicurato ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità di beneficiare di prestazioni a causa dei disturbi alla schiena che dal 4 giugno 2018 avevano reso impossibile continuare a svolgere un'attività lucrativa.

Raccolta la documentazione medica presso l'assicuratore malattia per perdita di guadagno, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto che non v'era alcuna presa a carico specialistica, neurochirurgica o altro, perciò è stato interpellato il medico curante, dr. med. __________, il quale ha prodotto tre referti medici che secondo l'SMR portavano ad una incapacità lavorativa somatica del 20% in attività adeguate di tipo sedentario, in ambiente amministrativo e rispettose dei limiti funzionali indicati (peso massimo di 5kg, alternanza della postura e pause supplementari), mentre nella sua precedente attività lucrativa l'assicurato non era più abile a causa della persistente sintomatologia algica lombare senza neurologia.

Con le osservazioni al progetto di decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato una rendita di invalidità, il medico curante ha ribadito che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro malgrado le varie terapie intraprese. A suo dire, tanto il certificato del Centro per la terapia del dolore quanto quello allestito dall'ambulatorio di ortopedia __________ dovevano essere sufficienti per corroborare la sua posizione.

Per quanto concerne l'aspetto somatico, il dr. med. __________ ha esaminato nel dettaglio questi referti, concludendo il 5 settembre 2019 che non v'era un esame obiettivo specifico in grado di dimostrare delle limitazioni funzionali più importanti di quelle che egli aveva riscontrato sei mesi prima. Infatti, questi certificati non attestavano complicanze neurologiche, né interventi chirurgici e nemmeno procedure antalgiche invasive, considerando che il medico curante ne aveva attestato l'idoneità alla guida.

La scrivente Corte concorda con il Servizio Medico Regionale nell'evidenziare che non è noto l'esito dell'infiltrazione che è stata eseguita il 25 settembre 2018, malgrado la stessa dr.ssa med. __________ del Centro per la terapia del dolore abbia indicato il 25 ottobre 2018, quando ha redatto il referto, che avrebbe rivisto il paziente dopo un mese per la valutazione del risultato.

Inoltre, è proprio il dr. med. __________ nominato dal dr. med. __________ che, nel rapporto del 13 dicembre 2018, ha indicato che "Wir denken hier, dass absolut alle konservativen Möglichkeiten auszuschöpfen sind." (doc. 34) e che, eventualmente, se si fosse ripresentata una acuta esacerbazione, "könnte auch noch einmal auf dem Segment L2/L3 infiltriert werden, hier würden wir vorschlagen die Facettengelenke zu adressieren und so mit epiduraler Verteilung lokal, dort wo auch das Problem ist, zu therapieren.". È solo se "Sollte der Patient weiter leiden und der Leidensdruck ausreichend gross sein, so könnten wir uns ebenso ein X-LIF als stand-alone vom laterale Zugang vorstellen. In diesem Fall würde sich der Patient nochmals telefonisch mit uns in Verbindung setzen." (doc. 34).

Nemmeno il dr. med. __________ ha quindi descritto un quadro clinico catastrofico.

Alla luce di queste considerazioni, e in assenza di un certificato medico che affermi il contrario, fino all'emanazione della decisione impugnata l'assicurato non è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena. Pertanto, sulla base dei soli atti a disposizione, non è possibile sostenere che il suo stato di salute fosse peggiore di quello valutato dal Servizio Medico Regionale. Il dr. med. __________ ha infatti ben spiegato il 5 settembre 2019 che le discopatie riscontrate dalla risonanza magnetica sono molto comuni nella maggior parte della popolazione maschile dell'età del ricorrente. Inoltre, benché egli non fosse affetto da ernia discale, il medico ha evidenziato che è una patologia che è diffusa anche nella popolazione sana. L'SMR ha rilevato che anche per quanto concerne la terapia farmacologica indicata dal dr. med. __________, la stessa, a base di antidolorifici al bisogno - e di fisioterapia al bisogno -, non configurava dunque una terapia farmacologica articolata e neppure fissa, che avrebbe invece denotato la presenza di una sintomatologia algica particolarmente importante come sostenuto dal curante.

Questa analisi non è stata contraddetta dal ricorrente sulla base di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo. Infatti, altri certificati medici a comprova di un'inabilità lavorativa del 100% dal profilo somatico in qualsiasi attività lucrativa non ve ne sono.

Tuttavia, un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica del dr. med. __________ non è sufficiente per contrastare le conclusioni che dal 4 giugno 2018 egli risulta inabile al 100% nella sua attività di agente di sicurezza, ma abile all'80% in altre attività adeguate fermo restando determinati limiti funzionali che l'SMR ha indicato nel suo rapporto finale.

Occorre infatti evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, perciò quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020; STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Da quanto precede discende che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 15 marzo 2019, ribadite nelle annotazioni del 5 settembre 2019, sono convincenti e vanno perciò fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è limitato ad osservare come il suo stato fisico gli impedisca di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di salute dell'assicurato dal profilo somatico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami radiologici e dalla documentazione medica raccolta e si è ben confrontato con i pareri dei medici curanti agli atti anche alla luce della letteratura scientifica.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurato di carattere multidisciplinare (reumatologico, neurologico, ortopedico), così come da esso richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti, come l'allestimento di una perizia pluridisciplinare.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità lavorativa determinati dal Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività abituale di agente di sicurezza (100%) quanto in attività adeguate (20%) con i limiti funzionali stabiliti.

Non è data un'incapacità lavorativa maggiore.

Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente.

                               2.9.   Quanto all'ambito psichiatrico, e quindi ai pareri del 10 settembre 2019 e dell'11 ottobre 2019 dello psichiatra curante dr. __________, alla presa di posizione del dr. med. __________ dell'SMR e al rapporto del 10 ottobre 2019 del dr. med. __________ interpellato dall'assicuratore malattia perdita di guadagno, la scrivente Corte formula le considerazioni seguenti.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi al 10 settembre 2019.

L'inizio della presa a carico psichiatrica dell'interessato da parte del dr. med. __________ è avvenuta il 2 settembre 2019 e quindi in un periodo antecedente, seppure di pochi giorni, il momento in cui il TCA si deve porre per valutare lo stato di salute del ricorrente. Come tale, pertanto, tale documento, così come i successivi, ma soltanto se riferiscono di una situazione antecedente alla decisione contro cui l'assicurato ha ricorso, dovrebbe, di principio, essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio, che valuta lo stato di salute del ricorrente dall'insorgenza del danno alla salute (4 giugno 2018) fino all'emanazione della decisione impugnata (10 settembre 2019).

Tuttavia, un'eventuale inabilità lavorativa per motivi psichici non può invece essere presa in considerazione per l'evasione del caso ora in esame.

Essa andrebbe fatta risalire, secondo la dichiarazione dello psichiatra curante, al 2 settembre 2019 visto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sembrerebbero esserci dei riscontri clinici di una precedente insorgenza dovuta al licenziamento dell'assicurato (notificatogli il 18 dicembre 2018 con effetto al 28 febbraio 2019), argomento e causa di cui nemmeno, peraltro, il dr. med. __________ ha mai parlato.

Ad ogni modo, non occorre comunque esaminare ulteriormente questa circostanza in questa sede.

In effetti, come recita il citato art. 28 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità se è stato inabile al lavoro in ragione di almeno il 40% ininterrottamente per almeno un anno.

Pertanto, quand'anche si riconoscesse l'esistenza di un'inabilità lavorativa del ricorrente dovuta a disturbi psichici, un eventuale nuovo diritto alla rendita AI potrebbe nascere soltanto, semmai, dopo un anno di attesa dall'insorgenza del danno e quindi, verosimilmente, dal 1° settembre 2020.

Questo aspetto potrà comunque essere valutato dall'Ufficio AI soltanto nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni che il ricorrente, se lo riterrà opportuno, avvierà nelle opportune sedi facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute.

                             2.10.   Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute, l'insorgente non ha contestato, come tali, gli importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di reddito da invalido. Egli non si è detto unicamente d'accordo con il metodo misto adottato dall'amministrazione.

In applicazione del metodo di raffronto proporzionale dei redditi di cui già si è detto al considerando 2.4 -, si deve ritenere che il grado di invalidità, basandosi sui dati esposti dal consulente in integrazione professionale nel suo complemento del 16 ottobre 2019 (doc. IV/2) prodotto pendente causa, sia dello 0,55% (0,73% [grado AI stabilito raffrontando il reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2018 al 76% senza il danno alla salute (Fr. 3'551 x 13 mesi = Fr. 46'163) con il reddito da invalido ridotto del 20% per motivi medici e del 15% per motivi personali (Fr. 45'827,80)] x 76% [quota parte salariata]), che va arrotondato all'1% (DTF 130 V 121), ciò che esclude l’attribuzione di una rendita d’invalidità (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

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