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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2019 32.2019.179

November 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,028 words·~5 min·6

Summary

Ricorso irricevibile perché tardivo

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.179   rg/sc

Lugano 27 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 21 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 21 agosto 2019 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’aprile 2017, presentando l’assicurato un tasso d’invalidità inferiore al 40% e non essendo date le premesse per l’adozione di provvedimenti d’integrazione professionale;

                                     -   con ricorso datato 3 ottobre 2019 e consegnato alla Posta il giorno successivo insorge dinanzi al TCA l’assicurato personalmente, contestando il diniego di prestazioni e producendo refertazione medica;

                                     -   su richiesta del Tribunale l’Ufficio AI ha trasmesso copia dell’estratto Track & Trace da cui risulta la data esatta di ricezione della decisione impugnata da parte dell’assicurato (cfr. IV-1); 

                                     -   richiesto a voler formulare le proprie osservazioni in merito alla non tempestività del ricorso, l’insorgente, cui è stata al proposito trasmessa copia del suddetto estratto, è rimasto silente;  

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

                                     -   quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

                                     -   nella fattispecie in esame, dal tracciamento degli invii sub doc. IV-1 risulta che la decisione impugnata del 21 agosto 2019 è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo, che l’assicurato (destinatario dell’invio) è stato avvisato per il ritiro giovedì 22 agosto 2019 e che lunedì 26 agosto 2019 l’invio raccomandato è stato recapitato allo sportello. Il termine di ricorso di 30 giorni ha quindi iniziato a decorrere martedì 27 agosto 2019 ed è venuto a scadenza il giorno di mercoledì 25 settembre 2019. Consegnato all’ufficio postale il 4 ottobre 2019 (cfr. busta d’impostazione agli atti) il ricorso risulta tardivo;

                                     -   nulla ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso;

                                     -   stante quanto sopra, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     -   visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno accollate all’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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