Raccomandata
Incarto n. 32.2019.175 rg/sc
Lugano 25 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 22 gennaio 2019 l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica ed economica, valutati gli aspetti inte-grativi tramite il consulente AI e dopo valutazione del medico SMR – ha respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel settembre 2018 in assenza di una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 24).
1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI di un rapporto dello psichiatra dr. __________ datato 1. febbraio 2019 e contenente la richiesta di “inserimento professionale in ambito strutturato/protetto” e di “una prima formazione o approfondimento delle reali capacità e limiti”, confermando per il tramite di __________ di non voler impugnare il suddetto provvedimento l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere una “concreta minaccia di invalidità” con conseguente richiesta di adozione di provvedimenti giusta gli artt. 7d e segg. LAI (doc. AI 26, 30, 34).
1.3 Per decisione 19 agosto 2019, preavvisata con progetto di decisione 14 maggio 2019 – seguito dalle osservazioni presenta-te dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1 con cui era stato chiesto un complemento istruttorio onde approfondire la questione medica – l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni evidenziando come il rapporto trasmesso dal dr. __________ e posto al vaglio del SMR non abbia apportato alcuna modifica rispetto a quanto stabilito dal SMR nell’ambito della procedura sfociata nella precedente decisione del 22 gennaio 2019.
1.4 Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato sempre patrocinato dall’avv. RA 1, postulando l’annullamento del provvedimento e il consecutivo rinvio degli atti al-l’amministrazione per ulteriori accertamenti medici. Rimprove-ra in particolare all’Ufficio AI di non aver approfondito il caso dal profilo medico contestando la valutazione resa dal medico SMR – giudicata sommaria non completa e non sufficientemente motivata – a fronte, invece, di un “preciso e sostanziato” rapporto del dr. __________. In particolare al punto 8 del gravame l’insorgente sostiene che “(…) l'autorità pubblica avrebbe dovuto eseguire degli approfondimenti o quanto meno contestare la pertinenza del rapporto medico del medico di fiducia con argomentazioni di maggiore consistenza. Non lo sono certamente le affermazioni del Dr. Med. __________, che sono invece assolutamente contestate nonché diffamatorie, visto che non si comprende su quale base il SMR (che – in quanto Servizio medico pagato dal contribuente – dovrebbe operare con serietà ed esprimersi con una certa sobrietà) sia potuto arrivare a queste assurde conclusioni. In tale rapporto il SMR non si china sui punti litigiosi più importanti come neppure sulle palesi censure al rapporto iniziale del SMR che emergono dal rapporto del medico di fiducia del ricorrente. Alla luce del responso medico del Dr. Med. __________ l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere ed esigere un complemento del rapporto SMR più dettagliato, vuoi anche soltanto – a titolo d'esempio – eseguendo una visita medica di controllo (cosa mai avvenuta) o chiedendo una perizia dettagliata per accertare la situazione del Signor RI 1. In sostanza si ritiene che la valutazione peritale del SMR non sia completa e sufficientemente motivata. Vi sono piuttosto indizi concreti che permettono di ritenerla eccessivamente superficiale e quindi inaffidabile; di conseguen-za alla stessa non va accordato valore probatorio alcuno”.
1.5 Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata non senza evidenziare come:
" (…)
4.2 Con nuova domanda di prestazioni dell'Al controparte ha prodotto il rapporto del dr. med. __________ del 1° febbraio 2019, rapporto richiesto dall'assicurato e "(...) dal signor __________ del Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE), il quale, viste le difficoltà manifestate dal ragazzo nel portare avanti una formazione, lo richiede per un inquadramento diagnostico della sua personalità e del suo funzionamento cognitivo" (cfr. rapporto citato, introduzione a pag. 1, inc. Al, doc. 26, pag. 1/10).
Esaminato il contenuto di tale rapporto il SMR non ha rinvenuto diagnosi invalidanti causate da un danno alla salute, bensì elementi di condizione sociale extra-mediche non tutelate dall'Al (cfr. annotazione del SMR del 27 febbraio 2019, inc. Al, doc. 29).
Nello specifico, si sottolinea che il dr. med. __________ ha espresso ipotesi diagnostiche indicative con un percorso psicoterapico che "sembrerebbe essere indicato" (cfr. rapporto citato pag. 10/10) oltre a presa a carico medica, indicando che un aiuto nell'orientamento professionale del giovane possa contribuire a portare avanti un suo percorso evolutivo positivo" (cfr. rapporto citato, pag. 10/10).
Riesaminato il caso ed il rapporto citato ancora in fase di audizione il SMR ha ribadito le considerazioni già poste e rilevato quanto segue (cfr. annotazione dell'8 luglio 2019):
" Ho preso visione delle osservazioni del rappresentante legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di affermazioni personali non suffragate da dati medici.
Ho rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta il 04.02.2019, ne confermo i contenuti già da me riassunti lo scorso 27 febbraio.
Sono stupito che a questa valutazione non sia seguita – vista l'assenza di ulteriori certificati – alcuna presa a carico suggerita dallo stesso Dr. __________, per altro solo in ambito psicoterapico e non medico.
L'assenza di ulteriori certificati, dunque l'assenza di qualsiasi presa a carico, conferma nei fatti la mia precedente presa di posizione.
Altrimenti non si comprende perché un giovane di 19 anni non si sottoponga alle cure necessarie."
In assenza di elementi clinici rilevanti si confermano le considerazioni poste dal SMR rese dopo attento esame del caso. Ne consegue la correttezza della decisione resa da parte dell'UAl.
Si segnala da ultimo, ma non per importanza, che l'assicurato ha concluso un contratto di tirocinio approvato dalla Divisione della formazione professionale del Canton Ticino, stipulato con la ditta __________ di __________ per una formazione nella professione di "Costruttore Stradale AFC" iniziata dal 10 luglio 2019 con termine previsto al 30 giugno 2022, con formazione scolastica seguita presso la __________ di __________ (inc. Al, doc. 36).
Ritenuto che l'assicurato ha ripreso recentemente una formazione come emerge dal contratto agli atti, e in assenza di ulteriori elementi rilevanti, si ribadisce che non sono realizzate, al momento attuale, le condizioni per un intervento dell'UAl.”
(doc. IV pag. 3-4)
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3 Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche – come nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferi-menti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salu-te è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di pro-va, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4 Nel caso in esame, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione di diniego del 22 gennaio 2019 (in relazione alla domanda di prestazioni presentata nel settembre da RI 1, all’epoca seguito dal Servizio ____________), il medico curante, ponendo la diagnosi non meglio dettagliata e motivata di “immaturo e leggera depressione nervosa”, aveva indicato che l’assicurato, giudicato in “buone condizioni psico-fisiche”, presentava una capacità ad eseguire “lavori medio leggeri”, reputando inoltre opportuna, a suo parere, una riformazione professionale (doc. AI 9). Era stata in seguito avviata una valutazione per eventuali misure d’intervento tempestivo o di prima formazione professionale (doc. AI 12-16), valutazione conclusasi senza esito (cfr. rapporto fine intervento tempestivo in doc. AI 19) e ciò dopo che il SMR – accertato, tra l’altro, come il medico curante avesse in realtà indicato una piena capacità lavorativa da maggio 2018 ed esaminata la fattispecie dal profilo medico – ha osservato come “Trattasi di un 18enne, apprendista gessatore con attestate difficoltà nel mantenimento dei propri doveri denotando una immaturità e una leggera depressione nervosa (fecit. Dr.med. __________ il 08.10.2018) che interrompe in accordo con il DL l’apprendistato di gessatore” (al riguardo è bene precisare che lo scioglimento del rapporto di apprendistato è avvenuto per “inosservanza dei doveri” da parte dell’assicurato; cfr. questionario datore di lavoro in doc. AI 5) e ha concluso come segue: “Nessun periodo di IL o patologie rilevanti psico-fisiche attestate con influsso sulla CL. Si segnala che si tratta di un A.to che non ha ancora raggiunto il senso di responsabilità, la capacità di giudizio e di autocontrollo considerati propri della persona adulta: ciò con risvolti negativi nell’ambito lavorativo e delle relazioni interpersonali” (doc. AI 17). Per quanto riguarda l’esistenza di un danno alla salute, anche il Servizio psico-sociale di Bellinzona (SPS) – e per esso lo psichiatra Capo dei Servizi dr. __________ e il medico assistente dr. __________ (indicato per altro dall’assicurato nella domanda di prestazioni (doc. AI 1) quale medico cui rivolgersi per avere informazioni più dettagliate riguardo al proprio stato di salute – nel dicembre 2018 aveva attestato che “in base alla valutazione clinica effettuata (per altro difficoltosa in quanto egli non si è mostrato collaborante) di escludere al momento la presenza di una patologia maggiore di pertinenza psichiatrica” (doc. AI 22).
Con decisione 22 gennaio 2019 – sulla scorta della appena citata valutazione SMR del 22 ottobre 2018 (doc. AI 17) e della successi-va annotazione 7 gennaio 2020 in cui è stato evidenziato come “Dopo attenta valutazione della documentazione medica prodotta, non posso far altro che confermare integralmente il mio RAF-SMR del 22.11.2018 in quanto la valutazione psicometrica non è esaustiva pertanto atta ad oggettivare neanche con una verosimiglianza preponderante una patologia psichica soggiacente” (doc. 23) – l’Ufficio ha quindi respinto la richiesta di prestazioni, negando l’esistenza di una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e quindi di guadagno.
2.5
2.5.1 In relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2019 è stato prodotto, come accennato, un rapporto dello psichiatra dr. __________ (doc. AI 26; allestito su richiesta dell’assicurato e del Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo, che, viste le difficoltà manifestate da RI 1 nel portare avanti una formazione, ha richiesto un “inquadramento diagnostico della sua personalità e del suo funzionamento cognitivo”, cfr. doc. AI 26 p. 1) il quale, illustrati i dati anamnestici e lo stato psichico, esposti nell’ambito della valutazione psicologica i risultati dei test proiettivi e cognitivi, dopo aver concluso in particolare che l’assicurato presenta “una significativa fragilità, sia sul piano cognitivo che affettivo/relazionale” ed evidenti “limiti intellettivi”, ha formulato delle “ipotesi diagnostiche (…) solamente indicative di una sua tendenza ad assumere un tipo di funzionamento che potrebbe poi più strutturarsi in maniera definitiva in età adulta” (“Diagnosi secondo ICD-10: - Sindrome o disturbo emozionale dell’infanzia non specificato (F93.9) – Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) – Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (ICD-10 F92) – Perdita di una relazione affettiva nell’infanzia /Z61.0) – Eventi risultanti in perita dell’autostima (Z61.3) – Profilo di fragilità cognitiva (vedi valutazione cognitiva) (…)” (doc. AI 26 p. 9), osservando infine come “Sulla base di quanto emerso dalla valutazione e descritto, da quanto sia stato il suo vissuto, appare evidente che RI 1 presenta una ridotta capacità lavorativa; gli impedimenti psichici riscontrati limitano lo svolgimento di una normale attività professionalizzante. È pertan-to auspicabile che il ragazzo possa usufruire di un inserimento professionale in ambito strutturato/protetto o sostenendolo come una prima formazione o approfondimento delle reali capacità e limiti” (doc. AI 26 p. 10).
Con annotazione 3 febbraio 2019 il medico SMR ha osservato:
" Le diagnosi proposte dal Dr. __________ non si basano su una presa a carico clinica bensì su una batteria di test proiettivi e neuropsicologici che mostrano l’influenza di un milieu sociofamigliare che non dà alcuna importanza all’istruzione, alla cultura, al lavoro in sé, ma riconosce solo il “tutto e subito” ottenuto senza necessità di impegnarsi.
Si tratta di condizioni sociali extra-mediche, che hanno senz’altro influenzato lo sviluppo e il carattere dell’assicurato, ma non rappresentano condizioni mediche invalidanti.
Confermo pertanto il rapporto SMR del 22.11.2018.” (doc. AI 29)
Con successive annotazioni dell’8 luglio 2019 il medesimo sanitario ha evidenziato:
" Ho preso visione delle osservazioni del rappresentante legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di affermazioni personali non suffragate da dati medici.
Ho rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta il 04.02.2019, ne confermo i contenuti già da me riassunti lo scorso 27 febbraio.
Sono stupito che a questa valutazione non sia seguita – vista l’assenza di ulteriori certificati – alcuna presa a carico suggerita dallo stesso Dr. __________, per altro solo in ambito psicoterapico e non medico.
L’assenza di ulteriori certificati, dunque l’assenza di qualsiasi presa a carico, conferma nei fatti la mia precedente presa di posizione.
Altrimenti non si comprende perché un giovane di 19 anni non si sottoponga alle cure necessarie.” (doc. AI 45).
2.5.2 Orbene, nel suo citato rapporto lo psichiatra di fiducia, dopo aver come detto evidenziato le fragilità psicologiche e i limiti cognitivi dell’assicurato, non pone una diagnosi certa (trattasi di mere “ipotesi diagnostiche”, non confermate) in relazione alle patologie di cui l’assicurato è portatore con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Egli esprime inoltre un giudizio generico di “ridotta capacità lavorativa […] nello svolgimento di una normale attività professionalizzante”. L’esistenza solo ipotetica di un’affezione psichica unitamente ad una non meglio dettagliata incapacità lavorativa ridotta non permette all’evidenza di ritenere esservi stato un verosimile cambiamento delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento (cresciuto in giudicato) del 22 gennaio 2019, dove pure erano state in sostanza accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia maggiore di pertinenza psichiatrica” sia il fatto che l’assicurato presenta una marcata “fragilità nello svolgimento della vita quotidiana” (cfr. rapporto SPS sub doc. AI 22).
Appare inoltre perlomeno inverosimile che a distanza di qualche giorno dall’emanazione del precedente decisione di diniego (22 gennaio 2019) e di poco più di un mese dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporto SPS del 20 dicembre 2018 [doc. AI 22] e valutazione SMR del 7 gennaio 2019 [doc. AI 23]), la situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul diritto a prestazioni. Per invalsa giurisprudenza, infatti, più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
Occorre anche e non da ultimo considerare come l’assicurato risulti aver sottoscritto un contratto di tirocinio nella professione di costruttore stradale (da luglio 2019 a giugno 2022) approvato dalla Divisione della formazione professionale, con formazione scolastica presso la __________ di __________ (doc. AI 36), ciò che non depone di certo a favore di un peggioramento della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura. Tale circostanza (evocata ancora dall’amministrazione nella risposta di causa del 24 ottobre 2019) oltre a non essere stata contestata o messa in discussione dall’interessato nelle more del presente procedimen-to, risulta smentire il surriferito generico giudizio di incapacità lavo-rativa espresso dallo psichiatra curante, quando si consideri anche che, in aggiunta a tale circostanza, non risulta dagli atti e neppure viene addotto che l’assicurato – portatore, a mente dello psichiatra di fiducia, di affezioni causanti un’incapacità lavorativa – necessiti o sia mai stato sottoposto a cure mediche specialistiche (sul punto cfr. anche l’annotazione del medico SMR in doc. AI 45).
2.5.3 Con la nuova domanda l’assicurato ha chiesto espressamente (e nuovamente) l’adozione di provvedimenti di cui agli artt. 7d e segg. LAI, facendo valere una “concreta minaccia di invalidità”.
Il diritto a provvedimenti integrativi di cui agli artt. 8 e segg. LAI (in casu quelli d’ordine professionale giusta gli artt. 15 e segg. LAI) presuppone ex art. 8 cpv. 1 LAI l’esistenza di una invalidità – ciò che non corrisponde al caso in esame – oppure la minaccia di una invalidità, la quale è data allorquando vi è da ritenere con verosimiglianza preponderante che l’assicurato perderà la propria capacità di guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, n. 1326, p. 366; per quanto attiene alla capacità di guadagno l’art. 7 cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute, condizioni che l’attuale refertazione medica agli atti e la circostanza che l’interessato stia di fatto svolgendo un apprendistato non consentono di ritenere che potranno verosimilmente essere adempiute). Ulteriore presupposto è l’adempimento delle condizioni per il diritto ai singoli provvedimenti (art. 8 cpv. 1 lett. b LAI).
Trattandosi in concreto di una nuova domanda, come visto incombe all’assicurato rendere verosimile una rilevante modifica delle circostanze. Ora, sulla base di quanto esposto in precedenza, non vi sono elementi che permettono di ritenere che rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della procedura sfociata nella decisione amministrativa del 22 gennaio 2019, vi sia stata una modifica rilevante delle summenzionate condizioni per poter beneficiare di provvedimenti d’integrazione (professionale) quando si consideri, già solo in riferimento al requisito della minaccia d’invalidità, che nessun elemento agli atti consente di ritenere che senza provvedimenti integrativi l’assicurato con verosimiglianza preponderante perderà la propria capacità di guadagno e che sia per il resto data, laddove richiesta, l’incapacità lavorativa quale condizione specifica per il riconoscimento di provvedimenti professionali a norma degli artt. 15 e segg. LAI. Per quanto riguarda invece l’art. 7d LAI è bene ricordare che anche in presenza di un’accertata incapacità al lavoro, non sussiste in ogni caso alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo, sui quali non viene quindi emanata alcuna decisione (art. 7d cpv. 3).
Per il resto giova ricordare che la norma di cui all’art. 1a LAI – già richiamata dall’insorgente tramite il suo precedente rappresentate (doc. AI 34) e secondo la quale le prestazioni previste dalla LAI si prefiggono di “prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici ed appropriati” – non è diritto direttamente applicabile (i suenunciati principi, come pure il principio integrazione prima della rendita, sono invece applicabili nella misura in cui trovano spazio nelle singole norme che disciplinano l’AI (sul punto cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, n. 8 p. 30).
2.5.4 Stante quanto precede, non essendo stata resa verosimile dall’assicurato una modifica rilevante delle circostanze, non può essere rimproverato all’amministrazione un lacunoso accertamento della fattispecie né tantomeno una violazione del diritto di essere sentito, che essa avrebbe messo in atto istruendo – a detta dell’insorgente – in maniera incompleta il caso, ove si consideri che, come già accennato (cfr. supra consid. 2.4), in caso di nuova domanda l’onere probatorio incombe all’assicurato il quale deve rendere verosimile una rilevante modifica delle circostanze, per l’entrata in materia vigendo segnatamente il principio dispositivo e non quello inquisitorio (DTF 130 V 68 consid. 5.2.5, Müller, Das Verwaltungs-verfahren in der IV, 2010, n. 955 p. 177). La richiesta di ulteriori accertamenti avanzata con il gravame appare quindi improponibile (diverso sarebbe se l’amministrazione fosse entrata nel merito e respinto la domanda senza effettuare ulteriori necessari accerta-menti), atteso che per valutare dal profilo medico l’adempimento o meno delle condizioni poste dall’art. 87 cpv. 2 OAI nel caso concreto è stato sufficiente interpellare il SMR (l’assicurato sembra confondere la questione della ricevibilità della domanda con l’e-same nel merito del suo diritto o meno alle prestazioni richieste). Il giudizio del SMR (espresso sia in occasione della precedente procedura che nell’ambito della nuova domanda) circa la non attestata presenza di una patologia di natura invalidante (cfr. al riguardo anche la menzionata valutazione del Servizio psico-sociale quo all’esclusione di una patologia di pertinenza psichiatrica; consid. 2.5.2) e circa la riconducibilità delle difficoltà incontrate dall’assicurato ad una situazione di immaturità, di mancato senso di responsabilità e di incapacità di autocontrollo (cfr. supra consid. 2.4) appare giustificato e plausibile.
Giova qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.6 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti