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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2019 32.2019.169

October 15, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,761 words·~9 min·3

Summary

Domanda di rendita respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per nuovi accertamenti medici come richiesto dall'assicurato ed avallato dall'amministrazione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.169   BS/sc

Lugano 15 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1979, di professione metalcostruttore, nel novembre 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 15 inc. AI).

                               1.2.   Raccolta la necessaria documentazione medica, tra cui la perizia reumatologica 18 settembre 2018 eseguita dal dr. med. __________ per conto di __________ (agente quale assicuratore indennità perdita di guadagno in caso di malattia), con decisione del 12 luglio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018 non presentando successivamente un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta la valutazione medico-teorica e postula il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a tempo indeterminato, o per lo meno sino al 31 marzo 2019. Contesta inoltre la compensazione delle rendite AI arretrate con fr. 3'547,55 d’indennità perdita di guadagno in caso di malattia.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici

                               1.5.   Interpellato dal TCA, con scritto 26 settembre 2019 l’insorgente ha aderito alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione, ritenendo che si “possa procedere con l’emanazione della decisione di accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti”, con assegnazione di congrue ripetibili.

ritenuto                           in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera limitata nel tempo, ossia dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno;  

                               2.5.   Nel caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.2), a fondamento della decisione contestata è stata posta la perizia reumatologica del 18 settembre 2018 del dr. med. __________, il quale ha valutato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività dal 17 agosto 2017, ma abile in attività adeguate dal 18 settembre 2019 (doc. 15 inc. Cassa Malati). La perizia è stata avallata dal SMR con annotazioni dell’8 ottobre 2018 (doc. 57 inc. AI).

                                         A seguito della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, in sede di risposta il giurista dell’amministrazione ha pertinentemente rilevato:

"  (…) Ora, a mente dello scrivente Ufficio, la decisione 12.07.2019 emessa dall’amministrazione risulta prematura e la procedura istruttoria – dal lato medico – va completata per i seguenti motivi.

Come menzionato in precedenza, il rapporto finale SMR dell’8 ottobre 2018 si è fondato esclusivamente sulla perizia reumatologica realizzata dal Dr. med. __________ un anno fa.

Posteriormente al rapporto finale di cui sopra, il Servizio medico regionale dell’AI non è (più) stato interpellato al fine di prendere posizione sulla nuova documentazione medica giunta nel frattempo all’amministrazione (cfr. in tal senso lo scritto 20.12.2018 della Dr.ssa med. __________ agli atti).

Oltre a ciò, l’amministrazione non ha più aggiornato l’incarto Cassa Malati presso __________. A tal proposito, il giurista __________ di __________ – in data odierna – ha confermato telefonicamente al sottoscritto che la pratica RI 1 vs __________ è tuttora pendente presso il TCA e che – dal lato medico – sono stati nel frattempo eseguiti dei nuovi accertamenti di natura reumatologica e neurologica (cfr. anche in tal senso il gravame al punto 4 dal quale emerge che la ripresa di un’attività sostitutiva in misura completa risulterebbe possibile, al più presto, tre mesi dopo rispetto a quanto statuito dal MR dell’AI all’interno del proprio rapporto finale). (…)” (doc. IV/1)

                                         In effetti, nell’ambito della vertenza che oppone l’assicurato alla __________, tuttora pendente, questo Tribunale ha ordinato una perizia reumatologica e neurologica (inc. 36.2019.15).

                                         Essendo quindi necessario un aggiornamento della situazione medico-teorica, questo TCA non può che ritornare gli atti all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della vertenza giudiziaria di cui sopra, si determini sulla capacità lavorativa dell’assicurato in altre attività adeguate al suo stato di salute, definendo gli eventuali ulteriori limiti funzionali. In seguito, dopo aver proceduto alla valutazione economica, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato, rispettivamente sull’importo con le eventuali compensazioni da effettuare.

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                               2.7.   Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 12 luglio 2019 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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