Raccomandata
Incarto n. 32.2019.165 FC
Lugano 28 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione del 20 settembre 2006 (confermata dal TCA mediante pronuncia del 24 maggio 2007, 32.2006.155) l’Ufficio AI aveva respinto una prima domanda di prestazioni presentata da RI 1, nata nel 1964, avendo stabilito, dopo i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti anche una perizia multidisciplinare del __________, una capacità lavorativa del 70% nell’attività usuale di ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet e in attività adeguate, e un conseguente grado di invalidità del 28%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 57, 69);
in evasione di una nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata il 7 novembre 2011 per gli esiti di un infortunio patito il 31 luglio 2009 e ricaduta del 3 giugno 2011, con decisione 12 agosto 2019 (preceduta da un progetto del 19 novembre 2018) l’Ufficio AI, sulla scorta della documentazione medica richiamata dall’assicuratore infortuni (la __________) e dell’annotazione del 17 ottobre 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 212), ammessa la persistenza di un’inabilità lavorativa (per motivi psichici) del 30% in qualsiasi attività lavorativa, e, per quanto riguardava i postumi infortunistici, un’inabilità completa dal 3 giugno 2011 al 30 giugno 2013, ha accolto la domanda di prestazioni riconoscendo all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità con grado di invalidità del 41% dal 1. luglio 2011 (media retrospettiva) e una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2011 (tre mesi dal peggioramento) al 30 giugno 2013; essendo la domanda tardiva, la rendita veniva in ogni modo versata solo dal 1. maggio 2012;
- contro suddetta decisione, tramite il sindacato RA 1, l’assicurata s’aggrava al TCA. Rimproverando segnatamente all’amministrazione un accertamento medico lacunoso – non avendo in particolare proceduto ad una valutazione globale delle affezioni lamentate, segnatamente anche di quelle extra infortunistiche – e producendo le valutazioni 7 dicembre 2018 e 30 agosto 2019 del dr. __________ (doc. B, C), postula l’annullamento della decisione impugnata e in via principale la concessione di una mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 2013, in via subordinata la concessione di un quarto di rendita dal 1. luglio 2013 e i via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione;
- con la risposta di causa del 7 ottobre 2019 – sulla base dell’annotazione 18 settembre 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha osservato che “alla luce dell'intera documentazione medica componente l'inserto, è opportuno procedere - previo aggiornamento dell'incarto LAINF - con una nuova perizia pluridisciplinare al fine di definire con precisione l'incapacità lavorativa dell'assicurata nel corso del tempo nella sua abituale professione di ausiliaria di pulizia/cuoca rispettivamente in altre attività adeguate al suo stato di salute, con i relativi limiti funzionali” (IV/1) – l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che “(…) ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa (…)” (IV);
- con scritto 17 ottobre 2019, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) aderiamo alla proposta dell’Ufficio AI e, meglio, di retrocedere gli atti al fine di predisporre una nuova perizia pluridisciplinare (…)” (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 (con versamento dal 1 maggio 2012) e ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2011 fino al 30 giugno 2013;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 120 e 164; 125 V 143). Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che nel caso sia l’assicurato a chiedere la revisione, l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre che se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;
nel caso concreto, nell’ambito dell’evasione della seconda domanda di prestazioni dell’assicurata, per quanto riferito ai postumi infortunistici della lesione al ginocchio sinistro patita nel 2009 (con ricaduta il 3 giugno 2011), l’Ufficio AI si è basato su quanto concluso dall’assicuratore infortuni, il quale, sulla base di una perizia del dr. __________, ortopedico, dell’11 maggio 2018, ha ammesso un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2010 sino alla fine di giugno 2013, confermando quindi un pieno recupero della capacità lavorativa in attività adeguate dal 1. luglio 2013 (decisione 25 giugno 2018 della __________, doc. AI 198). La procedura in materia LAINF è tuttavia tuttora pendente, stante l’opposizione presentata dall’assicurata alla decisione della __________ del 25 giugno 2018. Per quanto riguardava eventuali patologie extrainfortunistiche, dagli atti dell’inserto risulta che l’amministrazione non ha fatto eseguire alcuna specifica valutazione finalizzata alla definizione della capacità lavorativa medico teorica, ma ha ritenuto di potersi riferire a quanto accertato in occasione della decisione del 20 settembre 2006, ovvero ammettendo un’incapacità lavorativa del 30% in ogni attività per motivi psichiatrici. Con Annotazione 3 ottobre 2012 il medico SMR, ammessa l’esistenza, antecedente all’infortunio del 2009, di fibromialgia e sindrome da disadattamento, come accertato in occasione della perizia del 29 marzo 2005 del __________ (che aveva concluso per un’inabilità lavorativa del 30% a motivo della “sindrome da disadattamento” e sulla cui base era stata resa la decisione di rifiuto del 20 settembre 2006, doc. AI 30), ha nondimeno concluso che tali patologie extrainfortunistiche non avevano causato alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 113). Con Annotazione del 17 ottobre 2018 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto che “in assenza di valutazioni specialistiche agli atti che argomentino un sostanziale mutamento del quadro clinico a suo tempo definito con ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal lato medico si conferma che le affezioni di natura psicologica a suo tempo definite, continuano a giustificare un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività” (doc. AI 212). Di conseguenza l’amministrazione ha ammesso la sussistenza di un’inabilità lavorativa completa dal giugno 2011 (ricaduta dell’infortunio del 2009) sino alla fine di giugno 2013, come stabilito dall’assicuratore infortuni (ritenuti altri periodi di inabilità non rilevanti ai fini del diritto alla rendita in quanto inferiori ai tre mesi). Ha quindi concluso che dal 1. luglio 2013 era ripristinata la situazione precedente e meglio la limitazione della capacità lavorativa del 30% a causa dell’affezione psicologica definita dalla perizia __________ del 29 marzo 2005 e alla base della decisione di diniego del 20 settembre 2006;
- ora, alla luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto e degli atti medici prodotti in questa sede – in particolare il rapporto medico del 7 dicembre 2018 nel quale il dr. __________, internista curante dell’assicurata dal giugno 2013 (poste le diagnosi di trombofilia forte su fattore V Leiden e mutazione trombofiliaca del gene del fattore II allo stato eterozigote, ipertensione arteriosa trattata, obesità moderata e dolori importanti all'apparato locomotorio con una sindrome del dolore cronico su una sindrome lombospondilogena e cervico-brachiale croniche e spondilartrite verosimilmente di tipo Bechterew), sottolineato come l’assicurata lamentasse da anni “dolori importanti, non molto migliorati né dalla terapia di base, né dalle multiple terapie sintomatiche che sta attuando”, ha concluso affermando di pensare che senz’altro “la paziente non possa essere attiva al 100% come cameriera ai piani, ma penso che un' inabilità lavorativa almeno del 50% sia da giudicare presente fin da quando la conosco” (doc. B), e lo scritto del 30 agosto 2019 nel quale il medesimo curante ha attestato che “(…) facendo riferimento al mio certificato del 07.12.19 confermo che anche nel corso di questi ulteriori 8 mesi, la paziente ha continuato a presentare, nonostante le multiple terapie intraprese, con attualmente ripresa di una terapia di fondo per la spondilartrite di tipo Bechterew HLA B27 negativa, degli importanti dolori a livello sia della schiena che degli arti, presenti in ogni consultazione, che avvengono a scadenza mensile, e che la rendono, a mio modo di vedere, ancora e sempre inabile al lavoro al 50% nel corso di questi 8 mesi anche in un' attività lavorativa più leggera di quella di cameriera ai piani” (doc. C) – questo giudice concorda con l’Ufficio AI e il SMR sulla necessità di svolgere ulteriori accertamenti medici, segnatamente pluridisciplinari, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, anche e soprattutto per il periodo successivo alla fine di giugno 2013 e, quindi, potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni. In effetti, dalla documentazione agli atti e da quella prodotta, se appare pacifica l’inabilità lavorativa completa in ogni attività, già per i soli postumi infortunistici, sino al 30 giugno 2013 (con conseguente concessione di una rendita intera dal 1. ottobre 2011, versata dal 1. maggio 2012, sino al 30 giugno 2013), per quanto riguarda la situazione successiva alla fine di giugno 2013 gli accertamenti medici sono stati effettuati in maniera insufficiente, senza prestare adeguata attenzione alle varie patologie di cui soffre la ricorrente, menzionate dal dr. __________, e le relative ripercussioni sull’abilità lavorativa. Le conclusioni dell’Ufficio AI appaiono del resto particolarmente affrettate e incomplete se si considera anche che esse si sono basate su una decisione dell’assicuratore infortuni non ancora cresciuta in giudicato. La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria, segnatamente mediante l’esecuzione di una nuova valutazione pluridisciplinare, condivisa dalla ricorrente (cfr. VI), appare dunque giustificata;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono incompleti, in accoglimento del ricorso, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato. Effettuati quindi i necessari accertamenti medici pluridisciplinari, l’amministrazione dovrà stabilire in modo chiaro e attendibile l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurata, in particolare per il periodo successivo al 30 giugno 2013, tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività adeguata, e, quindi, effettuata una completa valutazione economica, determinarsi nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto della ricorrente a prestazioni anche successivamente al 30 giugno 2013;
- di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurata, fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento a far tempo dal 1 maggio 2012);
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Fermo restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento dal 1. maggio 2012), la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti