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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 32.2019.145

June 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,753 words·~1h 9min·3

Summary

Metodo misto. Rendita limitata. Problematica somatica e psichiatrica. Rinvio per accertamenti dal profilo somatico

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.145   PC/sc

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 17 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1967, da ultimo attiva parzialmente (90%) quale addetta alle pulizie presso svariati datori di lavoro e per il restante tempo (10%) quale casalinga, sposata e madre di due figli (nati nel 1990 e nel 1997), in malattia dal 15 ottobre 2015, in data 23 febbraio/29 marzo 2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “malattia tumorale” da “ottobre 2015” (doc. 21, 32, 39, 44 e 46 incarto AI).

                                         L’assicurata è stata ricoverata il 30 novembre 2015 presso l’Ospedale universitario di __________, ove è stata sottoposta il 2 dicembre 2015 ad una resezione oncologica retroperitoneale sinistro, con nefroureterectomia, resezione del muscolo ileopsoas sinistro e del nervo femorale prossimale sinistro, omentectomia e anessiectomia sinistra, a causa di un liposarcoma mixoide di tipo 3, con tralsocazione t (12;16) score FNCLCC5, grado istologico G2, diametro massimo 27 cm, con resezione non radicale (R1) verso il nervo foramen L4-L5 a sinistra su un’area di 12x10 cm marcata con dei clip, diagno-sticato in data 28 ottobre 2015 presso la Clinica __________ di __________. Dopo la dimissione, avvenuta il 15 dicembre 2015, l’assicurata è stata trasferita per la riabilitazione presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è rimasta degente sino al 14 gennaio 2016. È stata sottoposta ad una radioterapia a livello addominale dal 26 gennaio al 14 marzo 2016 e ad una chemioterapia adiuvante per un totale di 3 cicli dal 20 aprile al 26 maggio 2016. In seguito l’assicurata si è sottoposta a controlli periodici di sorveglianza oncologica.

                                     Nel post-operatorio l’assicurata ha sviluppato una problematica all’arto inferiore sinistro con conseguenti problemi deambulatori, che sono persistiti col passare del tempo (doc. 45, 69, 70, 84, 99 e 144 incarto AI), a causa dei quali l’UAI le ha riconosciuto il rimborso dei costi per ortesi al ginocchio in data 22 febbraio 2016 (doc. 14 incarto AI), la garanzia per un deambulatore in data in data 22 febbraio 2016 (doc. 15 incarto AI), le garanzie per modifiche architettoniche nel locale bagno/doccia al suo domicilio per complessivi fr. 7'115.- in data 23 marzo 2016 (doc. 41 incarto AI) e la garanzia per una sedia rialzabile per casalinga in data 27 settembre 2017 (doc. 108 incarto AI).

                                     In data 31 marzo 2016 l’UAI ha pure riconosciuto all’assicurata l’assunzione dei costi per l’acquisto di parrucche o altri mezzi di sostituzione dei capelli, incluse le riparazioni e la manutenzione, per un importo massimo annuo di fr. 1'500 dal 9 marzo 2016 al 31 dicembre 2017 (doc. 54 incarto AI).

                                     In concomitanza con l’insorgenza/ l’evolversi della malattia oncologica, l’assicurata ha inoltre sviluppato dei disturbi psichiatrici (doc. 135 e 163 incarto AI).

                            1.2.   L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare ha acquisito agli atti l’incarto LAMAL, la perizia medica del 30 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia e ematologia (doc. 99 incarto AI), la perizia psichiatrica del 31 dicembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 163 incarto AI) e i rapporti finali del 16 gennaio 2019 (doc. 164 incarto AI) e del 1° febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) dei medici SMR, dr. med. __________ e dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Con decisione del 17 giugno 2019  (doc. 187 e 192 incarto AI; preavvisata il 5 febbraio 2019: doc. 173 incarto AI), l’amministra-zione ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° ottobre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita (grado di invalidità: 43%) dal 1° settembre 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° giugno 2017 ex art. 88a cpv. 1 OAI), aumentata ad una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 90%) dal 1° giugno 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute a partire dal 14 marzo 2018 ex art. 88a cpv. 2 OAI) e ridotta a tre quarti di rendita dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 13 dicembre 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di  invalidità del 62% (doc. 187 incarto AI).

                            1.3.   Con tempestivo ricorso del 14 agosto 2019 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera a far tempo dal 1° ottobre 2016 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti (cfr. doc. I, pag. 13).

Il patrocinatore della ricorrente ha contestato, in particolare, la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenuta insufficiente e lacunosa, in assenza di una perizia ortopedico-funzionale, considerato che l’intervento chirurgico a cui si era sottoposta la sua assistita nel 2015, ha comportato la successiva paresi (ed insensibilità) dell’arto inferiore sinistro con importanti difficoltà di deambulazione. Tale perizia è stata richiesta a più riprese all’UAI, ma senza successo. L’amministrazione ha, difatti, provveduto a richiedere unicamente una perizia oncologica, in prima battuta, e, solo successivamente, una perizia medico psichiatrica. Per l’aspetto medico, il rappresentante dell’insorgente conclude, quindi, il gravame come segue:

" Vista la lacunosità degli accertamenti operati dall'Ufficio Al la ricorrente torna a postulare, anche in questa sede, che la capacità lavorativa dell'assicurata venga riconsiderata dall'Ufficio, prevendendo in suo favore una rendita piena prevedendo, se ritenuta necessaria, una nuova perizia multidisciplinare sullo stato di salute della stessa e sulla residua capacità lavorativa, che ad oggi, secondo i diversi pareri medici sopracitati, risulta nulla.

In specie, particolare attenzione dovrà essere prestata all'aspetto ortopedico - funzionale, visto che nessuna valutazione in questo senso è stata ad oggi eseguita dall'Ufficio Al, sebbene la necessità di effettuarla è stata richiesta a gran voce da più parti.” (doc. I, pag. 8 e 9; ndr.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

A suffragio delle proprie argomentazioni produce, in particolare, i rapporti medici del 18 febbraio e del 17 dicembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, del Centro __________ di __________ (doc. F), il rapporto medico del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, della __________ di __________ (doc. G) e il rapporto medico del 14 marzo 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del Centro __________ di __________ (doc. H).

Il rappresentante dell’insorgente chiede pure l’esperimento di una perizia giudiziaria “atta a determinare l’incapacità lavorativa della ricorrente con particolare attenzione al profilo ortopedico-funzionale” (doc. I, pag. 14).    

                            1.4.   Nella risposta del 10 settembre 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurata, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 23 agosto 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IV-1).

                            1.5.   Il 16 ottobre 2019 il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII), in particolare ribadendo la richiesta di una perizia ortopedica.   A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 16 ottobre 2019 del dr. med. __________ __________ di __________ (doc. M).

                            1.6.   Il 30 ottobre 2019 l’UAI ha nuovamente postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).  

                            1.7.   Il 27 gennaio 2020 il rappresentante della ricorrente ha informato il TCA che la sua cliente presentava una recidiva della malattia tumorale (doc. XIII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha presentato svariata documentazione medica (doc. N1-3).

                            1.8.   L’11 febbraio 2020 (doc. XV) l’UAI ha nuovamente postulato la reiezione del ricorso, osservando, in particolare, quanto segue:

" Dagli accertamenti svolti nel corso di novembre 2019 emerge una ricaduta della nota malattia (si rinvia, nello specifico, al referto PET/CT WHOLE BODY (CE) del 15 gennaio 2020, precedente TAC del 4 novembre 2019 e rapporto dell'__________ del 22 novembre 2019), che necessiterà di presa a carico specialistica con procedere da stabilire.

Come indicato dal Servizio medico regionale (SMR) con annotazione annessa, siccome le ripercussioni su prognosi e capacità funzionale dipendono dal procedere specialistico che verrà adottato, la situazione medica dovrà essere aggiornata fra tre mesi.

Trattasi, pertanto, di nuovi dati clinici emersi posteriormente alla decisione resa, che giustificano la revisione della rendita Al in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LPGA e che dovranno essere oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo dopo gli accertamenti del caso.

Si confermano, quindi, le prestazioni Al stabilite con il provvedimento impugnato del 17 giugno 2019, momento che delimita il potere cognitivo del Giudice.” (doc. XV; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

                                         A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 5 febbraio 2020 del medico SMR, dr. med. Giovanni Abate (doc. XV-1).

                            1.9.   Il 17 febbraio 2020 il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII), puntualizzando, in particolare, quanto segue:

" Nel rapporto medico di data 13/14 febbraio 2020 (qui prodotto integralmente) l'oncologo sopracitato ha infatti accertato a chiare lettere che "la malattia non è più guaribile ed il trattamento sarà indirizzato a ridurre le sue dimensioni e cercare di mantenerla ferma il più' possibile, onde evitare la comparsa di sintomi e prolungare la sopravvivenza della paziente". Particolarmente indicativa sullo stato di salute della ricorrente risulta poi la terapia specialista proposta dal Dr. Wannesson (chemioterapia a scopo palliativo).” (doc. XVII, pag. 2)

                                         A suffragio delle proprie argomentazioni ha presentato svariata documentazione medica (doc. O).

                            1.10. Il 3 marzo 2020 (doc. XIX) l’UAI ha nuovamente postulato la reiezione del ricorso, ribadendo, in particolare, che il peggioramento dello stato di salute è avvenuto posteriormente al provvedimento impugnato. L’amministrazione ha versato agli atti anche l’annotazione del 20 febbraio 2020 del medico SMR, dr. med. __________, giusta il quale:

" In considerazione del procedere specialistico (chemioterapia trisettimanale con Trabectedina) stabilito in sede di Sarcomaboard svoltosi presso l'ospedale Universitario di __________ il 11.02.2020, si conferma l'incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 13.02.2020.” (doc. XIX-1)

                            1.11. I doc. XIX e XIX-1 sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (doc. XX).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente riconosciuto all’assicurata il diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2018 rispettivamente a ¾ di rendita dal 1° aprile 2019, anziché una rendita intera, come postulato con il ricorso.

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

                                         In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

                                         Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                                         Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                         Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. LEUENBERGER - G. MAURO, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg. (45-46)).

                                         Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

                                         Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

                                         Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

                                         Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

                                         È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

                                         Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

                                         Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

                                         Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

                                         Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

                                         Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

                                         La Corte europea ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

                                         Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

                                         Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

                                         L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

                                         In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

                                         Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

                                         La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

                                         L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (U. KIESER, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. MENGIS, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

                                         Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

                                         Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

                                         Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

                                         (STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.1-2.3, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1-2.3 e STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.2-2.4).

                               2.5.   Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 4 OAI, per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al cpv. 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

(STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.4).

                               2.6.   La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

                                         Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

                                         In concreto la richiesta di prestazioni è del 23 febbraio/29 marzo 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

                                         Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018; STCA 32.2018.163 del 30 aprile 2019, consid. 2.3; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.20; STCA 32.2018.189 e 209 del 14 ottobre 2019).

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

                                         Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

                                         Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

                                         A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; MEYER, op. cit., pag. 288; BLANC, op. cit., pag. 190-191).

(STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata salariata al 90% e casalinga per il restante 10%.

Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale ripartizione, rimasta, del resto, incontestata in sede ricorsuale.

                               2.9.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                         Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25 maggio 2020, consid. 2.5).

                             2.10.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                         Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50

                                         (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3.

                             2.11.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                                         Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

                                         Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                                         (STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4).

                             2.12.   Ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

                                    Tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5).

                             2.13.   Nella presente fattispecie per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia ed ematologia, di eseguire una perizia.

                                         Il perito ha esaminato l’assicurata il 13 giugno 2017 e nel rapporto del 30 giugno (doc. 99 incarto AI) - dopo avere riportato l’anamnesi, l’anamnesi socio-professionale, gli antecedenti personali, l’anamnesi familiare, l’anamnesi sistemica, le abitudini, le allergie, l’anamnesi oncologica, i sintomi attuali, la terapia medica, la descrizione della giornata, lo status e lo status dell’arto inferiore sinistro) - ha la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" 1. Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione

retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi 13.10.2015;

    - biopsia diagnostica pre-operatoria in data 28.10.2015;

    - resezione tumorale retroperitoneale sx con nefro-ureterectomia, resezione del muscolo ileopsoas a sx, del nervo femorale prossimale sx, omentectomia e anessiectomia sx in data 02.12.2015;

    - resezione microscopicamente non radicale (R1) verso il nervo al foramen L4-L5 a sx, su un’area di 12x10 cm, marcata con dei clip;

    - radioterapia post-operatoria a livello addominale (regione R1 base d’attaccamento di liposarcoma) con tecnica IMRT (RapidArc) 46 Gy dal 26.01 al 26.02.2016 e boost su R1 di 22 Gy dal 29.02 al 14.03.2016;

    - chemioterapia adiuvante con lo schema Ifosfamide/Duxorubicina per un totale di 3 cicli dal 20.04 al 26.05.2016;

    - assenza di evidenza di recidiva neoplastica a tutt’oggi;

    - deficit di forza e di sensibilità dell’arto inferiore sx quale sequela della terapia chirurgica e radioterapica, di grave entità” (doc. 99, pag. 6 incarto AI)

                                         Il perito non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata ed ha osservato quanto segue:

" Le sequele della terapia chirurgica e radioterapica determinano una incapacità lavorativa del 100% nella professione da ultimo esercitata da ausiliaria di pulizia. Una incapacità lavorativa di lunga durata è esistita dal momento della diagnosi a tutt’oggi nella misura del 100%. La capacità lavorativa nell’attività ausiliaria di pulizia è dello 0%. In una attività adeguata allo stato di salute, quale un’attività sedentaria, la paziente potrebbe presentare una capacità lavorativa superiore, che dipenderebbe in modo sostanziale dal mansionario e dalle caratteristiche del posto di lavoro, date le difficoltà di deambulazione.

La prognosi della capacità lavorativa nell’attività abituale di ausiliaria di pulizia è sfavorevole e caratterizzata da una incapacità lavorativa del 100% a lungo termine. Per quanto un’attività adeguata allo stato di salute dell’assicurata, la prognosi è migliore ma dipende in modo essenziale dal mansionario e dalle caratteristiche del posto di lavoro (vedi sopra).” (doc. 99, pag. 6 incarto AI)

                                         Il perito ha, infine, rilevato quanto segue:

" La situazione familiare della paziente è favorevole nella misura in cui il marito della paziente è attivo quale custode dello stabile dove è situato il loro appartamento e può occuparsi personalmente delle mansioni domestiche e aiutare l’assicurata qualora necessario. L’assicurata appare ben sostenuta da parte della rete sociale esistente e presenta buone capacità comunicative e motivazione. La terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte e la terapia oncologica è terminata. L’assicurata ha beneficiato di un periodo di riabilitazione presso la Clinica di __________ e beneficia tuttora di una fisioterapia lungo termine.” (doc. 99, pag. 7 incarto AI)

Il 16 agosto 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha scritto al perito quanto segue:

" (…) Le chiedo cortesemente di indicare in percentuale la capacità lavorativa dell’assicurata in attività adatta al suo stato di salute indipendentemente da un mansionario, vale a dire tenendo esclusivamente conto dei limiti funzionali presentati da essa e se la riduzione della capacità lavorativa è da intendersi come riduzione di rendimento o della presenza. Inoltre, mi permetto di chiederle la data di inizio (mese e anno) della capacità lavorativa in attività adatta.”

(doc. 102 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

                                         Il 28 agosto 2017 il perito ha risposto come segue:

" (…) In una attività di tipo sedentario la paziente potrebbe avere una capacità lavorativa del 50% da intendersi come riduzione della presenza. Tale capacità lavorativa teorica si può considerare a partire da un anno dal termine della chemioterapia vale a dire a partire dal mese di giugno 2017.” (doc. 103 incarto AI)

Nel rapporto finale del 16 agosto 2017 (doc. 105 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha posto la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il 13.10.2015 e successiva resezione tumorale retroperitoneale sinistra con nefroureterectomia e anessiectomia sinistra in data 02.10.2015.” (recte: 02.12.2015)

                                         Il medico SMR non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale (addetta alle pulizie) un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 ottobre 2015 e continua mentre in un'attività adeguata ha indicato un’incapacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) del 100% dal 13 ottobre 2015 e del 50% dal giugno 2017 e continua.

Il medico SMR ha puntualizzato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno, nessuna necessità di pause supplementari e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Da ultimo, ha posto una prognosi incerta (doc. 105, pag. 3 incarto AI).

Avendo nel frattempo l’assicurata sviluppato pure dei disturbi psichiatrici (doc. 135 incarto AI), l’UAI ha incaricato la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia del Centro __________ (__________) di __________, di eseguire una perizia.

                                         La perita psichiatra ha esaminato l’assicurata il 13 dicembre 2018 dalle ore 8.40 alle ore 10.45 e il 19 dicembre 2018 dalle ore 11.10 alle ore 12.05 e nel rapporto del 31 dicembre seguente (doc. 163 incarto AI) ha riportato l’anamnesi (familiare, fisiologica, patologica-remota, sociolavorativa e psicopatologica), la descrizione della giornata e delle attività e delle abitudini, i dati soggettivi e quelli oggettivi (descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP; esame psichico secondo AMDP-System). La specialista ha evidenziato quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “Episodio depressivo reattivo di grado medio ICD10:F32.1” mentre non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro (doc. 163, pag. 14 incarto AI).  

La perita psichiatra, con riferimento all’attività abituale (addetta alle pulizie), ha indicato quanto segue: “(…) Riassumendo per i soli aspetti psichiatrici: IL 50% dal 14.03.2018 al 12.12.2018; IL 20% dal 13.12.2018. Riduzione rendimento e orario. L'assicurata per motivi fisici è stata considerata completamente inabile nella sua abituale professione secondo la perizia del Dr. __________”. (doc. 163, pag. 17 incarto AI).  

La perita psichiatra, con riferimento alla capacità lavorativa in un’attività adeguata, ha indicato quanto segue:

" (…) Anche in un'attività lavorativa adeguata che sia semplice, in un ambiente tranquillo si considera una inabilità lavorativa analoga a quella per attività abituale, ossia IL 50% dal 14.03.2018 al 12.12.2018, IL 20% dal 13.12.2018-Riduzione rendimento e orario. La valutazione psichiatrica esula dal peso dei fattori psicosociali presenti oltre che dei fattori fisici.

Il Dr. __________ descriveva una IL del 50% per una attività sedentaria date le difficoltà di deambulazione, non vengono descritti altri limiti, il rapporto SMR (16.07.2017) cita come limitazioni solo quella di carico (5 Kg), non vi sono limitazioni rispetto alla necessità di pause supplementari e difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Ritengo in base alle limitazioni somatiche riportate che le limitazioni psichiche descritte nel Mini ICF vadano ad esse sommate, in quanto i deficit psichici dipendono da una maggiore esauribilità, dalla necessità di pause, dalla ridotta persistenza e flessibilità. (…)” (doc. 163, pag. 17 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

                                         La perita psichiatra ha puntualizzato che non c’era d’aspettarsi un cambiamento a livello psichiatrico in senso migliorativo “per i prossimi 2 anni” e che la prognosi rimaneva comunque “incerta proprio perché la sintomatologia depressiva è reattiva alla problematica fisica che potrebbe anche peggiorare o aver recidive. Pertanto non è possibile esprimersi in che misura la CL potrebbe migliorare in tale arco di tempo”. (doc. 163, pag. 17 incarto AI).

                                         La perita psichiatra, con riferimento all’attività di casalinga, ha indicato quanto segue:

" 8. Economia domestica /attività lucrativa a tempo parziale.

A. Casi senza accertamento nell'economia domestica.

Dal punto di vista psichiatrico non vi sono dei deficit e limitazioni tali da compromettere in maniera significativa la capacità lavorativa in ambito casalingo.

L'assicurata mi ha però descritto una serie di limitazioni nello svolgimento dell'attività di casalinga quale ad esempio nella preparazione dei pasti, nella pulizia dell'alloggio, nelle spese e nel bucato legate alla difficoltà di muoversi (deve infatti utilizzare il deambulatore) come si può leggere nella descrizione della sua giornata. Anche nella cura di sé mi ha descritto delle limitazioni legate all'aspetto motorio (ad esempio non riesce ad asciugare la parte inferiore del corpo, tagliare le unghie dei piedi non riuscendo ad abbassarsi per rischio di perdere l'equilibrio e cadere e quindi necessita dell'aiuto di un familiare) mentre nel rapporto SMR tali limitazioni non vengono considerate e viene considerata una piena capacità lavorativa. Prego quindi l'SMR di valutare se le limitazioni fornite dall'assicurata durante la mia perizia sono plausibili rispetto al danno motorio avuto al nervo femorale, eventualmente anche con una valutazione a domicilio da parte degli assistenti sociali.” (doc. 163, pag. 18 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Nel rapporto finale del 16 gennaio 2019 (doc. 164 incarto AI) i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno posto le diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Episodio depressivo reattivo di grado medio ICD 10: F 32.1

Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il 13.10.2015 e successiva resezione tumorale retroperitoneale sinistra con nefroureterectomia e anessiectomia sinistra in data 02.10.2015 (recte: 02.12.2015).”

I medici SMR non hanno posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

I medici SMR hanno indicato nell’attività abituale (addetta alle pulizie) una capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e continua (con prognosi stazionaria) mentre in un'attività adeguata hanno fissato una capacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza; combinato) nulla dal 13 ottobre 2015, del 50% dal giugno 2017, del 50% dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e dell’80% dal 13 dicembre 2018 e continua (con prognosi stazionaria) mentre, come casalinga, hanno determinato una capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e completa dal giugno 2017 e continua (con prognosi stazionaria; doc. 164 pag. 2, incarto AI).

I medici SMR hanno puntualizzato che l’assicurata non può svolgere attività pesanti ma solamente le “attività rispettose dei limiti di peso sotto indicati con pause supplementari” (doc. 164, pag. 3 incarto AI).      

I medici SMR hanno precisato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari (inclusa) e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione (doc. 164, pag. 4 incarto AI). Non è stata prevista alcuna revisione (doc. 164, pag. 4 incarto AI).

Quali “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" I limiti psichici di facile esauribilità, ridotta persistenza e flessibilità sono stati giudicati inclusi nei limiti somatici giacché la sintomatologia psichica è una diretta conseguenza dello stato somatico, cioè, in assenza della problematica psichica, non si sarebbe verosimilmente sviluppata una problematica psichica.” (doc. 164, pag. 4 incarto AI; ndr.: le sottolineature sono della redattrice)

Quali “Osservazioni conclusive”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" La maggiore esauribilità, la necessità di pause, la ridotta persistenza e non flessibilità sono diretta conseguenza del danno alla salute somatico e non esclusivamente di origine psichica. Sotto il profilo somatico non vi sono elementi clinici che giustifichino ulteriori limiti funzionali in ambito domestico. Ogni possibile limitazione è stata compresa nella valutazione peritale oncologica del 05.07.2017.” (doc. 164, pag. 4 incarto AI)

Nel rapporto finale del 1° febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno posto le diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Episodio depressivo reattivo di grado medio ICD 10: F 32.1

Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il 13.10.2015 e successiva resezione tumorale retroperitoneale sinistra con nefroureterectomia e anessiectomia sinistra in data 02.10.2015 (recte: 02.12.2015).”

I medici SMR non hanno posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

I medici SMR hanno indicato nell’attività abituale (addetta alle pulizie) una capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e continua (con prognosi stazionaria) mentre in un'attività adeguata hanno fissato una capacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) nulla dal 13 ottobre 2015, del 50% dal giugno 2017, nulla dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e del 30% dal 13 dicembre 2018 e continua (con prognosi stazionaria) mentre, come casalinga, hanno determinato una capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e completa dal giugno 2017 e continua (con prognosi stazionaria; doc. 167 pag. 2, incarto AI).

I medici SMR hanno puntualizzato che l’assicurata non può svolgere attività pesanti ma solamente le “attività rispettose dei limiti di peso sotto indicati con pause supplementari” (doc. 167, pag. 3 incarto AI).     

I medici SMR hanno precisato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari (inclusa) e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI). Non è stata prevista alcuna revisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI).

Quali “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" I limiti psichici di facile esauribilità, ridotta persistenza e flessibilità sono stati giudicati inclusi nei limiti somatici giacché la sintomatologia psichica è una diretta conseguenza dello stato somatico, cioè, in assenza della problematica psichica, non si sarebbe verosimilmente sviluppata una problematica psichica.” (doc. 167, pag. 4 incarto AI)     

Quali “Osservazioni conclusive”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" La maggiore esauribilità, la necessità di pause, la ridotta persistenza e non flessibilità sono diretta conseguenza del danno alla salute somatico e non esclusivamente di origine psichica. Sotto il profilo somatico non vi sono elementi clinici che giustifichino ulteriori limiti funzionali in ambito domestico. Ogni possibile limitazione è stata compresa nella valutazione peritale oncologica del 05.07.2017.”

(doc. 167, pag. 4 incarto AI)

I medici SMR hanno precisato che “Questo rapporto corregge un errore formale del precedente rapporto SMR del 21.01.2019” (recte: 16 gennaio 2019; doc. 167, pag. 4 incarto AI).

  Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti svariata documentazione medica (cfr. doc. F-H, già agli atti) e, in particolare, il rapporto medico del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, della __________ di __________ (doc. G), giusta il quale:

" (…). Sicuramente l’arto inferiore sinistro è fortemente menomato dal post-operatorio con estrema difficoltà nel carico e nella corretta deambulazione e questo porta ad un sovraccarico dell'arto inferiore destro dove si è evidenziato alla risonanza magnetica un'importante condropatia femoro-rotulea dill-Ill grado in assenza comunque di ulteriori problematiche a carico del ginocchio stesso. Considerando che la rotula è un organo puleggia, sicuramente il salire e scendere le scale sono fortemente compromessi dal grado di condropatia.

(…).

Ritengo che la paziente non possa più effettuare delle attività che riguardano il deambulare per lunghi tragitti, lo stare per più di mezz'ora in ortostatismo e non più di un'ora in posizione seduta, vista l'importante compromissione della regione gluteale e del tronco sinistro. Non tengo neanche in considerazione attività che riguardano il salire e scendere le scale.

Sicuramente la compromissione dell'articolazione femoro-rotulea del ginocchio destro porta la paziente ad avere un'importante handicap in quanto arto che sostiene la maggior parte dell'ortostatismo della paziente stessa. (…)”

Il rappresentante dell’insorgente ha pure prodotto il rapporto medico del 17 dicembre 2018 (che sostanzialmente riprende i contenuti il precedente rapporto del 18 febbraio 2018) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, del Centro __________ di __________ (doc. F), giusta il quale: 

" (…) Conosco la signora RI 1 dal 2016, immediatamente dopo l'intervento di rimozione del liposarcoma retroperitoneale a sinistra. In quell'occasione era stato eseguito un grosso intervento con nefro-ureterectomia sinistra, resezione del muscolo ileopsoas sinistro, del nervo femorale sinistro che le comporta una zoppia legata ad un deficit sensitivo motorio della gamba sinistre, ornenectomia e annessectomia sinistra.

Il tutto è stato seguito da chemioterapia e radioterapia con notevoli disagi quali periodi di neutropenie febbrili necessitanti ricoveri in ospedale e terapie antibiotiche ripetute.

La paziente deambula con ausilio di stampella per brevi tragitti e deambulatore al domicilio. Si stanca facilmente anche perché l'utilizzo di ausili le provocano non pochi dolori muscoloscheletrici: dolori alla colonna vertebrale, dolore all'arto superiore destro che viene sollecitato dall'utilizzo della stampella per esempio.

Nel luglio 2017 infatti abbiamo effettuato una RMN della gabbia toracica a causa di una tumefazione dolorosa a livello ascellare destro rivelatosi poi essere legata ad una ipertrofia della muscolatura ascellare sollecitata.

All’ultimo controllo radiologico effettuato dai colleghi dell'oncologia è emersa la presenza di una borsite pertrocanterica a sinistre necessitante anch’essa di fisioterapia.

A causa del grosso intervento la paziente ha subito due ulteriori interventi a causa di una ernia ombelicale, l'ultimo nel gennaio 2018.

La paziente a causa del grosso intervento demolitore ha grossi problemi anche minzionali, dovuto al fatto che la motilità e decisamente ridotta quindi non fa tempo ad arrivare alla toilette con perdita di urine di cui la paziente spesso non si accorge a causa dell’anestesia della parte inferiore del corpo a sinistra.

La paziente necessita di fisioterapia almeno 3 volte a settimana comprendenti anche linfodrenaggio all’arto inferiore di sinistra; è stata ricoverata a __________ per una fisioterapia intensiva, ma permangono delle disabilità evidenti e notevoli.

Dal mio punto di vista la signora RI 1 e inabile al 100% per qualsiasi attività, che sia quella di ausiliaria di pulizie che per altre attività sedentarie.

La paziente non può certo stare seduta a lungo a causa dei dolori muscoloscheletrici e il muoversi, l'alzarsi diventa un’attività difficoltosa che le richiede tempo e sostegno da parte di una persona. Tra l'altro è fondamentale che la paziente effettui la sua fisioterapia almeno tre volte a settimana e questo non può certo conciliarsi con un impegno lavorativo fisso, senza contare le possibili complicanze medico chirurgiche che potrebbero ancora verificarsi. (…)”

Nell’annotazione del 23 agosto 2019 (doc. IV-1) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Le contestazioni avanzate dal rappresentante legale dell'assicurata non costituiscono argomentazione di carattere scientifico. Per alcune delle affermazioni del rappresentante legale circa la gravita del danno alla salute subito dall'assicurata, non esistono nemmeno i presupposti anatomici e la sintomatologia da lui enfatizzata non trova alcuna giustificazione patofisiologica, come verrà elucidato più avanti.

Una valutazione somatica globale esige un approccio di tipo internistico, in quanto l'internista è, per definizione, un profondo conoscitore di tutta la patologia organica oggettivabile. Ora, l'Oncologia è una branca afferente alla Medicina Interna ed il perito incaricato dal nostro Ufficio, Dr. med. __________, possiede il titolo di specialista svizzero FMH in Medicina Interna, in Oncoematologia e in Oncologia Medica, oltre a far parte del __________. Si riafferma, dunque, che non vi era e non vi è nessuna indicazione ad una perizia ortopedica o di qualunque altra specialità. (…). la perizia "ortopedico-funzionale", come tale, non esiste e che una valutazione clinico-funzionale prescinde dalla specialità ortopedia, ancor più per il fatto che nel caso specifico non vi è alcuna indicazione verso una perizia anche ortopedica. (…).

l'assicurata non presenta un deficit assoluto della sensibilità dell'arto inferiore sinistro. Inoltre, la paresi completa descritta dal perito incaricato dal nostro Ufficio, Dr. med. __________, riguarda solo la flessione della coscia e l'estensione della gamba, mentre per quanto riguarda l'estensione del piede la paresi è parziale. Ergo, l'arto inferiore sinistro manifesta ancora un movimento volontario e, come vedremo più avanti, non è completamente insensibile. (…). Non vi è, infatti, alcuna ragione medica plausibile verso una perizia ortopedica. ln realtà, l'intervento cui l’assicurata è stata sottoposta non è stato un intervento di ortopedia classica, con modificazione di superfici articolari, tomia di segmenti ossei, impianto di mezzi di fissazione/sintesi metallici, etc trasposizione di tendini. Piuttosto, si è trattato di un intervento complesso di chirurgia oncologica che ha coinvolto tre specialisti diversi dell'Ospedale Universitario di __________ (Prof_ Dr. med. __________, chirurgo, specialista nei tumori ossei; Prof Dr. med. __________, chirurgo del tratto gastro-intestinale e chirurgo endocrino; Dr. med. __________, chirurgo urologo), nel quale la resezione del muscolo ileopsoas e la resezione del nervo femorale prossimale di sinistra si sono rese necessarie per conseguire il principio di radicalità chirurgica - fermo restando che detto muscolo origina dalle arcate fibrose che congiungono le facce laterali dei somi delle prime quattro vertebre lombari e che decorre in posizione extraperitoneale -, ma non sono state le uniche resezioni effettuate, essendo state associate ad una nefroureterectomiae ad una anniessectomia omolaterali, nonché ad una omentectomia. (…). Si sottolinea che questa neoplasia origina dai tessuti molli del retroperitoneo, non da una testa femorale o da un'articolazione.

Per amore di chiarezza, si ricorda qui che il sarcoma retroperitoneale fa parte della categoria dei sarcomi dei tessuti molli. (…). Dr. med. __________, non solo ha evidenziato la paresi ma ha valutato ogni altro aspetto dell'arto inferiore sinistro dell'assicurata, e lo ha fatto in modo debito e corretto, ragione per cui viene a cadere completamente l'idea secondo la quale le conseguenze dell'intervento chirurgico non siano mai state prese in considerazione in ambito SMR e peritale.

Si osserva ancora che il perito incaricato dall'UAI non ha affatto confermato che l'arto inferiore sinistro dell'assicurata sia "completamente insensibile". Infatti, egli non ha parlato di una condizione di anestesia, cioè di assenza della sensibilità, bensì di ipoestesia, cioè di diminuzione della sensibilità, e per di più di ipoestesia subtotale, cioè di un'ipoestesia che non interessa interamente la cute dell'arto inferiore sinistro dell'assicurata. Per altri versi, il Dr. med. __________ non ha nemmeno descritto un arto plegico, ossia del tutto privo di movimento volontario in ogni suo segmento, ma paretico, cioè con una perdita parziale della motilità volontaria. Pertanto, si ribadisce che l'arto inferiore sinistro dell'assicurata non è completamente insensibile e non è plegico, anche perché, come abbiamo visto, il perito incaricato dal nostro Ufficio descrive un deficit parziale a carico dell'estensione del piede sinistro sulla gamba. (…). 8) All'affermazione di pag.6, capoverso 4, per la quale:

"Anche le perizie versate agli atti dalla ricorrente, ed in particolare:

rapporto medico Dr. med. __________, Centro __________, 17.12.2018 e 18.02.2018, doc. F;

- rapporto medico Dr. med. __________, __________ 25.04.2018, doc. G;

- rapporto medico Dr. med. __________, Centro __________ __________ 14.03.2018, doc. H,

concordano nel ritenere la ricorrente totalmente inabile al lavoro a causa dei gravi e invalidanti problemi di deambulazione e motilità della stessa. Dei suddetti rapporti l'Ufficio Al non ha tenuto minimamente conto, ritenuto come nessun accertamento medico specialistico stato ordinato in tale senso",

si risponde come segue:

a) Nessuno dei rapporti medici suelencati e portati a credito dal rappresentante legale dell'assicurata per dimostrare le sostenute inadempienze del SMR dell'UAI è una perizia, in quanto non soddisfa alcun criterio peritale; b) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante legale dell'assicurata ha mai eseguito un esame obiettivo lege artis in grado di oggettivare uno status clinico-funzionale più compromesso di quello documentato dal perito incaricato dal nostro Ufficio, Dr. med. __________;

c) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante legale dell'assicurata ha mai apportato elementi diagnostico-strumentali nuovi, tali da imporre una rivalutazione del caso;

d) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante legale dell'assicurata ha inteso sconfessare, in occasione del presente ricorso al TCA, l'operato del perito incaricato dal nostro Ufficio;

e) li SMR, contrariamente a quanto sostiene il rappresentante legale dell'assicurata, ha tenuto in scrupolosa considerazione ogni rapporto medico pervenuto agli atti, ma non poteva avallare attestazioni di incapacità lavorativa o richieste di ulteriori perizie che non fossero pienamente oggettivate le prime e giustificate le seconde.

Circa il rapporto medico del Dr. med. __________ del 25.04.2018, annoverato tra gli altri dal rappresentante legale dell'assicurata, si riporta quanto posto in luce nella presa di posizione SMR del 24.07.2018 (0001 - GED):

Per quanto poi concerne ii breve rapporto medico di parte (di natura non peritale), commissionato dal rappresentante legale dell'assicurata al Dr. med. __________, del 25.04.2018, occorre in primo luogo constatare come lo specialista rimandi la questione della valutazione della capacità lavorativa residua al chirurgo operatore, autore della resezione del liposarcoma, del. muscolo ileopsoas e del nervo femorale prossimale Sinistri, ignorando, evidentemente, la partecipazione degli altri specialisti, quindi la resezione di alte strutture viscerali, come più sopra riportato.

In secondo luogo, il collega ortopedico descrive la correlazione tra l'intervento- e le difficoltà nel carico e -nella deambulazione riscontrate nel post-operatorio (come, peraltro, già noto e stabilito dal perito oncologo), -senza, tuttavia, oggettivare una situazione clinica nuova e senza porre diagnosi specialistiche o comunque nuove diagnosi, ma offrendo solo una diversa valutazione rispetto ad un medesimo stato clinico.

Notiamo, anche che il collega ortopedico non si esprime né in termini. di forza e resistenza muscolare residue, né in termini di movimento, né in termini di carico, né in termini percentuali di capacità lavorativa.

Circa i rapporti medici della Dr.ssa med. __________ del 18.02.2018 e del 17.12.2018, si osserva che essi non apportano alcuna novità sul piano diagnostico e clinico che non sia stata già correttamente valutata in ambito SMR e peritale. Inoltre, la collega, come del resto tutti gli altri, non riporta le rilevazioni oggettive di alcun esame fisico da lei condotto sull'assicurata volto a documentare uno status clinico-funzionale diverso e/o più compromesso rispetto a quello evidenziato dal perito incaricato dal nostro Ufficio.

In sostanza, la collega __________ non fornisce alcun elemento clinico misurabile che sconfessi la valutazione peritale. La sua attestazione di IL del 100% in ogni attività non è quindi giustificata sul piano medico.

(…) rimandando alla presa di posizione SMR del 03.04.2019 (0001 — GED), della quale si riporta qui solo la parte relativa a quanto descriveva la Dr.ssa med. __________, al di fuori del suo mandato e della sua competenza, sulle limitazioni somatiche dell'assicurata: (…). “(…). A questo proposito, la Dr.ssa med. __________ riporta che l'assicurata descrive una serie di limitazioni nello svolgimento dell'attività di casalinga come, ad esempio, nella preparazione dei pasti, nella pulizia dell'alloggio, nella spesa e nel bucato legate alla difficoltà di muoversi. Anche nella cura di sé l'assicurata, in occasione della visita peritale, avrebbe riferito di importanti limitazioni.

Ora, rispetto all'affermazione del perito psichiatra per cui l'SMR non avrebbe considerato tali limitazioni raccontate dall'assicurata, rispondo che quanto esternato non è accettabile per le seguenti ragioni:

- Osservo innanzitutto che la Dr.ssa __________ non ha alcun riferimento clinico-strumentale oggettivo per chiedere al SMR dell'UAI di effettuare una valutazione di qualsivoglia genere, ma esclusivamente II racconto dell'assicurata;

- Non risulta agli atti alcuna diagnosi stabilita in ambito specialistico e codificata secondo ICD-10 che indichi o che giustifichi in qualche modo un'indagine funzionale o un'inchiesta a domicilio;

Non esiste agli atti alcuna traccia di un esame clinico obiettivo condotto lege artis secondo i canoni della semeiotica classica, né la Dr.ssa med. __________ ha eseguito essa stessa un esame obiettivo comprendente almeno un neurostatus, estendendo poi l'esame agli altri organi, apparati e sistemi avvalendosi delle manovre classiche della semeiotica fisica (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione) nonché effettuando una valutazione dell'articolarità generale e distrettuale che evidenziasse elementi clinici eventualmente sfuggiti al SMR, oppure del tutto nuovi, presentandosi, questi, solo al momento della visita peritale psichiatrica;

Il mandato peritale della Dr.ssa __________ è unicamente relativo alla sua specialità, mentre non riguarda per definizione altre discipline;

Considerazioni ed indicazioni sugli aspetti somatici, specie in assenza di qualsivoglia substrato anatomico, diagnostico strumentale e clinico oggettivato che le sostenga, non hanno alcuna valenza scientifica e medico-assicurativa". (…). (…). (…) le limitazioni funzionali dell'assicurata scaturiscono unicamente dalla paresi a carico dell'arto inferiore sinistro. (…). Ora, su questa premessa di ordine semeiologico, si può affermare che l'assicurata non presenta alcuna limitazione nelle diverse attività di casalinga che ella ha sempre svolto soltanto nella misura del 10%. (…). ciò che scrive la Dr.ssa __________ circa gli aspetti somatici dell'assicurata:

Non è fondato su alcun elemento clinico da lei direttamente oggettivato secondo le regole dell'arte medica nel corso della visita peritale;

- Non dimostra in alcun modo un quadro clinico somatico peggiore o diverso rispetto a quello evidenziato dal Dr. med. __________;

- Non rispetta alcun criterio della semeiotica fisica;

Rimane totalmente al di fuori del proprio mandato e della propria competenza;

- Si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dell'assicurata.

(…). Come abbiamo più volte ribadito, non esiste alcun aspetto "ortopedico-funzionale" da valutare.

Per concludere, le certificazioni dei medici curanti cui fa riferimento il rappresentante legale dell'assicurata non sono oggettivanti per le innumerevoli ragioni che abbiamo esaminato nel corso della presente trattazione, e non hanno quindi alcun valore probante. (…)” (doc. IV-1; ndr.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

Il 16 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti il rapporto medico del 3 ottobre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, della __________ di __________ (doc. M), giusta il quale:

" (…). Incontro la signora RI 1 a circa un anno e mezzo dalla precedente visita. La paziente ricordo è stata operata per un tumore all'emisoma sinistro, con asportazione anche del muscolo ileopsoas, con importante deficit all' emisoma sinistro. La paziente si presenta con una zoppia di fuga aiutata da un bastone e deambula con l'aiuto di un deambulatore a domicilio.

E' evidente la zoppia a carico dell'emisoma sinistro e mi riferisce un incremento della sintomatologia dolorosa a carico di entrambe le ginocchia, ove un anno e mezzo fa si era evidenziato un quadro di condropatia fem

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