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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2020 32.2019.116

February 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,171 words·~11 min·3

Summary

Conferma soppressione della rendita con effetto retroattivo non avendo l'assicurata comunicato un rilevante reddito da attività lucrativa

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.116   BS/sc

Lugano 7 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 29 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1962, dal 1° maggio 2002 beneficia di un quarto di rendita (cfr. decisioni del 13 luglio e 13 settembre 2005 [in doc. 4 e 5 inc. AI], confermate nel 2008 e nel 2013 [cfr. comunicazioni del 29 agosto 2008 e 9 ottobre 2013 in doc. 15 e 35 inc. AI]).

                               1.2.   Nell’ambito della revisione della rendita, avviata nel dicembre 2018, sulla base dei dati forniti dalla assicurata stessa (doc. 37 inc. AI) e dal suo datore di lavoro (doc. 39 inc. AI), tenuto conto dell’estratto del suo conto individuale AVS (doc. 2 sezione “Documenti economici”), l’Ufficio AI ha potuto accertare che l’interessata lavora quale cameriera (con alcune mansioni amministrative) presso l’Osteria __________ di __________.

                                         Ritenuto come l’assicurata, contravvenendo al suo obbligo d’informazione, non abbia segnalato il reddito conseguito, con decisione del 29 maggio 2019, debitamente preavvisata, l’amministrazione, determinato un grado d’invalidità del 37% (2016) rispettivamente del 26% (2017), ha di conseguenza soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata. Ammettendo il suo errore di non aver informato chi di dovere, rileva tuttavia di essersi fidata del suo contabile il quale avrebbe dovuto segnalare il suo salario. Rileva altresì che, in caso di conferma della soppressione della rendita, non ha i mezzi per restituire i soldi.

                               1.4.   Con la risposta di causa datata 21 giugno 2019 l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso, informando di aver emesso in data 11 giugno 2019 una decisione di restituzione rimasta, per intanto, incontestata.

                               1.5.   Con osservazioni pervenute al TCA il 1° luglio 2019 la ricorrente ribadisce la sua buona fede nell’aver percepito le rendite versate in eccesso, come pure l’impossibilità di restituirle (VI).

                               1.6.   Con scritto 5 giugno 2019 la ricorrente ha inviato al TCA copia della decisione 28 giugno 2019 di rifiuto della sua domanda di condono inoltrata il 17 giugno 2019 relativa alla decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (X).

                               1.7.   Con osservazioni 6 agosto 2019 l’amministrazione ha confermato la propria risposta di causa, rilevando che le questioni relative alla buona fede ed alle difficoltà finanziarie riguardano la domanda di condono ed esulano dalla presente vertenza (XI).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, la rendita all’assicurata.

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI (sottolineatura del redattore).

                                         L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

                                         La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

                                         Il marg. 5024 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità, prevede:

"  L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012).”

                               2.4.   Nel caso in esame dal 1° maggio 2005 l’assicurata beneficia di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 40%, determinato su un reddito da valido di fr. 45'500.-- ed un reddito da invalida di fr. 27'300.-- (cfr. decisione 13 settembre 2005, pag. 11 inc. AI).

                                         Nell’ambito della revisione della rendita, il 20 dicembre 2018 l’assicurata ha dichiarato di lavorare sempre al 60% presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. formulario in doc. 36 inc. AI), circostanza confermata dal datore di lavoro nel relativo questionario compilato il 16 gennaio 2019 in cui, oltre a confermare l’inizio dell’attività lucrativa dal 1° febbraio 2016, ha indicato i redditi dal 2016 al 2018 (doc. 39 inc. AI).

                                         Sulla base dei redditi percepiti presso l’Osteria __________ evinti dal suo conto individuale AVS (in doc. 2 sezione “Documenti economici”), l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo della capacità di guadagno residua, così come riportato nella decisione impugnata:

"  (…)

Salario da valido

Per determinare il salario in questione, in qualità di estetista, facciamo riferimento al reddito stabilito con decisione del 13.07.2005 pari a CHF 45'500.-- per l’anno 2004 che aggiornato al 2016 secondo l’indice nominale nazionale dei salari risulta essere pari a CHF 51'816.-- e 52'024.-- per l’anno 2017.

Salario da invalido

Nella sua attuale attività di cameriera e segretaria svolta al 60% ha percepito uno stipendio lordo annuo per il 2016 di CHF 32'500.-- mente per il 2017 pari a CHF 38'248.--.

Grado d’invalidità 2016

51'816 – 32'500 x 100 = 37%

       51’816

Grado d’invalidità 2017

52'024 – 38'248 x 100 = 26%

         52'024

Sulla scorta di quanto indicato, presentando un grado d’invalidità inferiore al 40% dal 1.01.2016, non giustifica più il diritto ad una rendita AI.” (pag. 135 inc. AI)

                                         Ritenuto come l’assicurata non abbia informato l’Ufficio AI di tali redditi, in violazione dell’obbligo d’informare, la rendita è stata soppressa con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.

                                         Dal punto di vista medico la situazione è rimasta invariata. In particolare con rapporto 9 gennaio 2019 il medico curante ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% dal 2005 (doc. 38 inc. AI).

                                         Esaminati gli atti questo TCA non può che confermare l’operato dell’amministrazione.

                                         Si rileva in particolare come l’obbligo d’informare dei cambiamenti delle entrate è riportato nella decisione di rendita del 2005, in occasione delle revisioni del 2008 e 2012, come pure nelle comunicazioni di conferma della rendita datate 29 agosto 2008 e 9 ottobre 2013. L’assicurata avrebbe dovuto tempestivamente informare l’Ufficio AI, successivamente all’ultima revisione ove in data 28 febbraio 2013 aveva dichiarato di lavorare presso un bar di __________ per un salario mensile lordo di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 24 e 27 inc. AI), del cambiamento del datore di lavoro rispettivamente dell’incremento del salario. Nel ricorso essa non sostiene di non aver saputo di tale obbligo d’informare, ammettendo del resto di essersi resa conto di non aver provveduto a segnalare quanto dovuto. Sostiene altresì di aver ricevuto in buona fede le prestazioni erogate, fidandosi che il mutamento salariale fosse stato comunicato dal suo contabile, circostanza che non è effettivamente avvenuta. Rileva inoltre di non essere finanziariamente in grado di restituire quanto versato in eccesso.

                                         Come rettamente evidenziato in sede di risposta, la buona fede e le difficoltà finanziare sono questioni che concernono un’eventuale richiesta di condono e non la presente fattispecie.

                                         Al riguardo va fatto presente che con scritto 5 giugno 2019 l’assicurata ha inoltrato la decisione 28 giugno 2019 dell’Ufficio AI concernente il rifiuto della domanda di condono (datata 17 giugno 2019) relativa alla decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (resa prima della crescita in giudicato della pronunzia qui impugnata) dell’importo di fr. 19'869.-- (X). Non risulta che l’assicurata, viste le spiegazioni fornite dal TCA (cfr. nota telefonica dell’8 luglio 2019), abbia contestato la succitata decisione di rifiuto della domanda di condono.

                                         In simili circostanze, ritenuto come i nuovi redditi da invalida non permettono di riconoscere un grado d’invalidità pensionabile, vista la violazione dell’obbligo d’informare, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016 in applicazione degli art. 17 cpv. 1 LPGA e 88bis cpv. 2 lett. a OAVS.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

                               2.5.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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