Incarto n. 32.2019.111 cs
Lugano 27 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L’8/12 aprile 2013 RI 1, nato nel 1964, titolare/gerente e cameriere del __________ a __________ (doc. 10 incarto AI) fino al 2012 quando è stato vittima di un infortunio (caduta dalle scale [pag. 127 incarto AI]), ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 7 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra i quali il richiamo dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni, l’allestimento di una perizia ad opera del __________ il 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI) e di una perizia di decorso il 3 febbraio 2017 (doc. 108 incarto AI), nonché di una perizia del __________ in data 30 maggio 2018 (doc. 154 incarto AI), effettuata un’inchiesta per l’attività professionale indipendente il 17 ottobre 2017 (doc. 129 incarto AI), con decisione del 15 aprile 2019 (doc. B), preavvisata dal progetto del 22 ottobre 2018 (doc. 162 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad ¼ di rendita (grado del 41%) dal 1° ottobre 2014, aumentata a ½ rendita dal 1° luglio 2015 (grado del 56%), e ad intera dal 1° maggio 2016 al 30 novembre 2016. Dal 1° dicembre 2016 l’interessato è nuovamente stato messo al beneficio di mezza rendita (grado del 56%).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale la concessione di una rendita d’invalidità intera ed in via subordinata ¾ di rendita. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
Il ricorrente, segnatamente con riferimento ai referti del proprio curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non potrebbe più essere reintegrato nel mondo del lavoro, contesta le conclusioni cui è giunto l’UAI. Non prendendo in considerazione il reale stato psichico, aggravato dall’abuso di medicamenti, conseguente all’infortunio da lui subito, cui hanno fatto seguito numerosi ricoveri, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del reale stato valetudinario dell’insorgente. Egli non comprende come possa mantenere una capacità lavorativa residua del 60%. Il dr. med. __________, essendo dipendente del __________, secondo l’insorgente non può presentare l’equidistanza necessaria per determinare l’incapacità lavorativa in attività adatta, come invece sarebbe stato il caso se l’UAI avesse fatto capo ad un professionista indipendente.
Il ricorrente contesta pure il calcolo del tasso d’invalidità e segnatamente la riduzione sociale del 15%, chiedendo che venga applicata la riduzione massima del 25%. Oltre alle limitazioni legate alla sua mobilità e alla capacità di sollevare pesi, egli presenta difficoltà economiche (è al beneficio dell’assistenza) e fattori socio culturali. Ad essi vanno poi aggiunte le difficoltà di concentrazione e relazionali, nonché i problemi da dipendenza dei farmaci. Ciò darebbe un grado d’invalidità del 61.63%. Egli sostiene che comunque il grado d’invalidità raggiunge almeno il 70% ed avrebbe così diritto ad una rendita intera.
1.4. Con risposta del 21 giugno 2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In concreto, in seguito alla domanda di prestazioni dell’8 aprile 2013 (doc. 7 incarto AI), l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare del __________ (reumatologica: dr. med. __________; psichiatrica: dr.ssa med. __________; neurologica: dr. med. __________), redatta il 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI = pag. 116 e seguenti incarto AI).
Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, di sindrome cervicospondilogena cronica, sindrome lombospondilogena cronica, sindrome femoropatellare al ginocchio destro, pariartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra, sindrome mista ansiodepressiva (ICD-10 F41.2), insonnia non organica (ICD-10 F 51.0), probabile uso improprio di alcolici (ICD-10 F10.1), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di neuropatia sensitiva e in misura minore motoria del nervo ulnare sinistro da localizzare al gomito (pag. 44 perizia, pag. 159 incarto AI).
I periti hanno concluso affermando che nell’attività abituale di gerente di ristorante, per quanto riguarda i compiti amministrativi ed il contatto con i clienti è abile all’80%, mentre per i lavori manuali, in particolare il servizio ai tavoli o al bancone come cameriere, è abile al lavoro nella misura del 70%, inteso come lavoro a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto (pag. 161 incarto AI). In attività adatte è abile al lavoro all’80% dal dicembre 2013 (pag. 161 incarto AI).
Il 3 febbraio 2017 è stata allestita una perizia pluridisciplinare del __________ (internistica: dr.ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________; psichiatrica: dr.ssa med. __________) di decorso (doc. 108 incarto AI).
Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, di periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra, sindrome cervicospondilogena cronica con cefalee, gonartrosi a destra, sindrome depressiva non altrimenti specificata (ICD-10 F 39), insonnia non organica (ICD-10 F 51.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 54.4), compromissione cognitiva di grado lieve e numerose diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (pag. 19 perizia = pag. 375 incarto AI).
I periti hanno stabilito che l’insorgente complessivamente risulta abile al lavoro nella misura del 50% per quel che riguarda lavori riguardanti il servizio di ristorazione e compiti più pesanti nell’ambito di tale attività lavorativa, per quel che riguarda compiti amministrativi in attività di gerenza la sua capacità lavorativa è del 60%. In attività adatta con impieghi leggeri, la capacità lavorativa risulta essere del 60% (pag. 25 perizia = pag. 381 incarto AI), intesa come riduzione del rendimento (cfr. pag. 29 perizia = pag. 385 incarto AI).
In seguito ad un ricovero dapprima presso la Clinica __________ di __________ (dopo essersi recato presso la nipote ad __________) dal 28 settembre 2017 all’11 novembre 2017 (pag. 523 incarto AI) ed in seguito presso la Clinica __________ dall’11 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 (pag. 523 incarto AI), l’UAI ha interpellato il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 143 incarto AI = pag. 522 e seguenti incarto AI) ed ha deciso di far allestire una perizia psichiatrica dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, presso il __________.
Lo specialista, nel referto datato 30 maggio 2018, rileva di aver effettuato due colloqui in data 15 e 30 maggio 2018 per un totale di 110 minuti. Descritti gli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica, l’anamnesi (familiare, socio-relazionale, somatica, lavorativa, psicopatologica pregressa), i sintomi soggettivi e il reperto, ha effettuato la discussione diagnostica ed ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbi psichici comportamentali dovuti all’uso di sedativi o ipnotici, sindrome da dipendenza (F13.2) e sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2). Eseguita la valutazione psichiatrica e medico-assicurativa, lo specialista ha stabilito che “seppur con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla dr.ssa med. __________ e che emerge dall’ultima valutazione __________ del febbraio 2017, l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività. Dal momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico in cui ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario, la datazione della suddetta IL è la stessa della perizia __________ del febbraio 2017” (pag. 25 della perizia = pag. 577 incarto AI).
Il 1° ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato che “un’attenta lettura della perizia psichiatrica del Dr. __________ del 30 maggio u.s. permette di evidenziare uno stato di salute invariato rispetto alla precedente valutazione peritale del __________ del febbraio 2017. Nonostante il Dr. __________ proponga una diagnosi differente e un apprezzamento valetudinario lievemente diverso, lo status descritto dalla Dr.ssa __________ per il __________ il 23.05.2016 non presenta variazioni significative rispetto allo status descritto dal Dr. __________, ad esempio il Dr. __________ descrive un umore sub-deflesso mentre la dr.ssa __________ scrive di deflessione dell’umore di grado medio in trattamento. Si tratta molto verosimilmente di uno stato dell’umore invariato interpretato come di grado medio ma responsivo al trattamento nel 2016 e come una condizione stabilizzata nel 2018, ma altrettanto verosimilmente è descritto lo stesso grado di deflessione dell’umore. In conclusione, si tratta di un diverso apprezzamento dello stesso status clinico, pertanto il rapporto SMR finale del 07.02.2017 è tuttora valevole“ (doc. 159 incarto AI, pag. 593 incarto AI).
Dal citato rapporto finale SMR del 7 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc. 110), emergono le seguenti incapacità lavorative nella precedente attività (pag. 452 incarto AI):
- 100% dal 20.10.2012;
- 30% dal 21.11.2012;
- 100% dal 22.4.2013;
- 30% dal 22.7.2013;
- 30% dal 1.12.2013;
- 100% dal 3.4.2015 (protesi);
- 50% dal 3.10.2015;
- 100% dal 29.2.2016;
- 50% dal 30.8.2016 (6 mesi dopo intervento spalla).
In attività adeguate sono state accertate le seguenti incapacità lavorative (pag. 452 incarto AI):
- 100% dal 20.10.2012;
- 0% dal 21.11.2012;
- 100% dal 22.4.2013;
- 0% dal 22.7.2013;
- 20% dal 1.12.2013;
- 100% dal 3.4.2015 (protesi);
- 40% dal 3.7.2015;
- 100% dal 29.2.2016;
- 40% dal 30.8.2016.
Il medico SMR ha inoltre precisato che l’incapacità lavorativa va intesa come riduzione del rendimento, che vi è una limitazione a 5 kg per quanto concerne il carico massimo, che l’alternanza della postura al bisogno è inclusa nella riduzione e che altre limitazioni funzionali sono: non lavori prolungati sopra l’altezza del capo, non ripetuta rotazione e flessioni del rachide, non posizione accovacciata / inginocchiata ripetuta, non spostamenti prolungati, non spostamenti su terreni accidentati, non salire su scale a pioli (pag. 453 incarto AI).
2.6. Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalle perizie del SAM del 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI) e del 3 febbraio 2017 (doc. 108 incarto AI).
I referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.
Ai referti va attribuita piena forza probante.
Gli specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
Del resto l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica con il ricorso o nelle more processuali.
2.7. Nello specifico va evidenziato che la differente valutazione della capacità lavorativa in ambito psichiatrico tra la dr.ssa med. __________, consulente del __________, nella valutazione del 23 maggio 2016 (abile al 60% in qualsiasi attività; pag. 407 incarto AI) ed il dr. med. __________ nella perizia del __________ del 30 maggio 2018 (abile al 40% in qualsiasi attività, pag. 577 incarto AI), come rileva il medico SMR, dr. med. __________, è una diversa valutazione dello stesso stato di fatto.
Il medesimo dr. med. __________ nel suo referto evidenzia che “a mio avviso, seppur con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla Dr.ssa __________ e che emerge dall’ultima valutazione del __________ del febbraio 2017, l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività. Dal momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di cui ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario, la datazione dell’inizio della suddetta IL è la stessa della perizia __________ del febbraio 2017 (pag. 577 incarto AI, sottolineature del redattore). Lo specialista evidenzia che “il quadro ha ormai un decorso stabile dalla metà del 2016 (valutazione della Dr.ssa __________) ed anche i successivi ricoveri stazionari del 2017 dipendevano da un tentativo di trattamento più intensivo, ma purtroppo fallimentare della problematica della dipendenza. (…) Il decorso longitudinale, a partire almeno dal 2015, appare sostanzialmente invariato e anche dopo l’abbandono dell’alcool e della cocaina, non si è assistito ad una modificazione in senso migliorativo, ma nemmeno peggiorativo, del quadro clinico valetudinario che appare quindi stabile ormai almeno dalla metà del 2015” (pag. 575 incarto AI).
Dalle tavole processuali emerge che lo stato di salute del ricorrente, a parte i periodi dei ricoveri ospedalieri, per i quali l’UAI ha giustamente tenuto conto di una completa incapacità lavorativa, è rimasto invariato tra la valutazione della dr.ssa med. __________ e quella del dr. med. __________ (cfr. anche presa di posizione del 1° ottobre 2018 del dr. med. __________, pag. 593 incarto AI).
Lo status psichico è infatti sovrapponibile.
La dr.ssa med. __________ (pag. 405-406 incarto AI) rileva che si presenta adeguato nella persona, i modi appaiono adeguati, poco estroverso, appare lucido, orientato nei tre domini, formalmente disponibile, l’eloquio è spontaneo, congruo, poco-affatto articolato, tendente a risposte chiuse e nessun accesso al simbolico. Il pensiero non mostra anomalie di forma e/o contenuto ma appare semplice e concreto, assenti dispercezioni. L’umore deflesso di grado medio (in trattamento) pare peggiorato con la crisi di coppia che riferisce essere stata precipitata dal suo malessere. Presenta ansia libera, ruminazioni riferite alla perdita di senso, di ruolo, di desiderio, di speranza per il futuro. Afferma di registrare episodi di somatizzazione dell’ansia soprattutto a livello cardiocircolatorio e del respiro. Sonno disturbato con insonnia iniziale e risvegli precoci. Il cognitivo si mostra nel complesso indenne.
Da parte sua il dr. med. __________ rileva che l’assicurato è lucido ed orientato temporospazialmente così come rispetto alla situazione peritale. Non emergono idee ipocondriache né sintomi ossessivo-compulsivi, l’assicurato non riferisce di un rimuginio costante ma semplicemente di avere spesso l’idea di suicidarsi, anche se non l’avrebbe mai messa in atto. L’umore appare sub deflesso. Non riferisce particolari rimuginii di colpa rispetto al proprio passato, al fallimento dell’attività lavorativa o del matrimonio anche se afferma di sentirsi sicuramente incapace di lavorare. Non vi è una revisione negativa di tutta la sua vita in termini depressivi. Non sa bene riferire quali siano i contenuti dei rimuginii che ha nella testa, ma ha comunque la necessità di muoversi per gestire l’ansia e ridurre i pensieri. Non vi è progettualità del tutto negativa visto che ha intenzione di ritornare in Ticino. L’assicurato non lamenta particolare astenia ma vi è una tendenziale apatia. Anche rispetto all’igiene quotidiana riferisce che deve fare uno sforzo per lavarsi, il che corrisponde a minimi segnali di trascuratezza. Il numero totale di ore di sonno è mantenuto anche se persiste un risveglio precoce mattutino caratterizzato da angoscia. Non emergono disturbi della sensopercezione, il fenomeno di vedere una persona a fianco del letto al risveglio potrebbe essere una forma di allucinazione ipnopompica, in stato di impregnazione etilica o più verosimilmente di astinenza, avrebbe avuto qualche micro zoospia, ma non sembrano mai essere avvenuti episodi di franco delirium. L’assicurato riferisce una diminuzione dell’appetito e disinteresse per la vita sessuale. Riferisce algie alla spalla, alla schiena, al collo e al ginocchio di destra; nonostante questo camminerebbe per molti km al giorno (almeno 4 ore/die). Non riferisce altre cenestopatie a livello gastrointestinale o cardiovascolare al di fuori delle algie. Presenta un lievissimo tremore alle mani, anche la gestica appare lievemente ridotta (pag. 571 incarto AI).
In presenza di uno stato di salute che lo stesso perito dr. med. __________ del __________ definisce stabile (anche lo stesso assicurato nel corso della visita presso il dr. med. __________ ha confermato tale valutazione; cfr. pag. 570 incarto AI: “[…] Continua a lamentare difficoltà nell’ascoltare gli altri, ne viene infastidito, spesso non riesce neanche a comprendere i loro ragionamenti. Riferisce difficoltà di memoria, incapacità di mantenere la concentrazione, e non riuscirebbe a seguire un film né a leggere. Tale problematica perdurerebbe da tempo ed egli stesso riferisce che il quadro è abbastanza stabile ormai da diversi anni senza particolari fluttuazioni ma senza neppure miglioramenti […]”), la sua valutazione di una incapacità lavorativa superiore rispetto a quella accertata dalla dr.ssa med. __________ si esaurisce pertanto in una inammissibile second opinion (cfr. DTF 138 V 275). Il perito infatti non si è limitato a valutare il decorso dello stato di salute del ricorrente in seguito ai ricoveri ospedalieri in ambito psichiatrico (cfr. perizia __________ pag. 1 = pag. 553 incarto AI: “[…] nel frattempo l’assicurato dalla fine di settembre alla fine di dicembre 2017 è stato ricoverato in ambiente psichiatrico per cui è stata richiesta una nuova valutazione peritale” ), ma, sulla base dello stesso stato di fatto, ha modificato la valutazione dei periti del __________ (cfr. pag. 575 incarto AI: “la valutazione del __________ del febbraio 2017 non si è ancora tradotta in una decisione AI ma, a mio avviso, seppure il quadro sia rimasto costante sul piano clinico, la stima delle risorse residue appariva ottimistica” e pag. 578 incarto AI: “rispetto alla situazione documentata agli atti e, in particolare all’ultima valutazione peritale __________, non si è verificato sul piano psichiatrico un cambiamento significativo dello stato di salute. Nonostante questo sono dell’avviso, in base al decorso, all’esame clinico ed all’esame delle giornate e dal mini ICF, che la CL massima esigibile dell’assicurato non superi attualmente il 40%”), andando oltre il compito affidatogli.
Ne segue che rettamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in presenza di uno stato di salute valetudinario stabile ha confermato l’esito della perizia pluridisciplinare del __________ del 3 febbraio 2017 (doc. 108 incarto AI) e si è scostato, per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa, ma non per quanto concerne l’esame del decorso della patologia, dalla perizia del dr. med. __________.
Va qui rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Quanto alla circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto l’insorgente non più reintegrabile nel mondo del lavoro e ancora nel referto del 17 gennaio 2018 ha attestato una completa incapacità lavorativa dal 1° settembre 2013, va rilevato che i periti hanno tenuto conto delle sue valutazioni, non condividendole (cfr. pag. 4 della perizia del __________ = pag. 360 incarto AI, dove i periti citano i referti del 6 novembre 2015 e del 15 dicembre 2015 del curante; cfr. consulto della dr.ssa med. __________ che prende in considerazione il referto del dicembre 2015 del dr. med. __________ [pag. 405 incarto AI] e pag. 12-13 della perizia del dr. med. __________ dove viene citato il referto del 15 gennaio 2018 del curante [pag. 564-565 incarto AI]).
Va poi qui rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Il TCA evidenzia inoltre che le degenze presso la Clinica __________ di __________ e presso la Clinica __________ sono state prese in considerazione nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa del ricorrente e nei periodi in cui è stato ricoverato l’UAI ha riconosciuto una totale incapacità lavorativa (cfr. anche perizia __________, doc. 154 e pag. 577 incarto AI: “[…] Dal momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di cui ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario, […]”).
Quanto alla circostanza che il dr. med__________ non sarebbe abbastanza indipendente poiché è attivo presso il __________, a prescindere dal fatto che la sua valutazione della capacità lavorativa non è presa in considerazione (cfr. supra), va comunque rilevato come l’insorgente, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del perito, presso il quale si è recato in due occasioni, e la necessità di una perizia psichiatrica (doc. 150, pag. 540 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 540 e seguenti incarto AI). Ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva (cfr. sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle incapacità lavorative confermate dal medico SMR dr. med. __________ il 1° ottobre 2018 (doc. 159 incarto AI, pag. 593) e contenute nel rapporto SMR del dr. med. __________ del 7 febbraio 2017 (doc. 110 incarto AI, pag. 451 e seguenti incarto AI).
2.8. L’insorgente censura infine il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che la riduzione sociale del 15% dal reddito da invalido è insufficiente e, tenuto conto delle difficoltà economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori socio-culturali, delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi da dipendenza, occorre prendere in considerazione una riduzione del 25% (doc. I).
Egli contesta il calcolo per quanto concerne il periodo dal 3 luglio 2015 al 29 febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 (pag. 5, doc. I):
" (…) Sul calcolo effettuato per la determinazione del grado di invalidità occorre pertanto effettuare una riduzione totale del 25% e non già unicamente del 15% come indicato nella decisione impugnata.
Il reddito da invalido, dal 3 luglio 2015 al 28 febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 in avanti, così calcolato sarebbe pari a CHF 29'338.80.
Grado di invalidità: (76'468.00 – 29'338.80) : 76'468.00 X 100 = 61.63%
4. Sulla scorta delle suindicate considerazioni il signor RI 1 postula l’accoglimento del ricorso con conseguente diritto ad una rendita almeno di ¾ essendo il grado d’invalidità del 61.63%. Il reddito da invalido, sulla base della concreta capacità lavorativa residua, non del 60% ma molto ridotta a causa degli importanti problemi psichici, derivanti tra l’altro anche dall’abuso di farmaci, dovrebbe essere ulteriormente ridotto, per cui il grado di invalidità appare ragionevole credere possa raggiungere il 70%. Per cui il ricorrente chiede che il calcolo del grado d’invalidità sia effettuato in base all’effettivo reddito, applicando le corrette deduzioni, potendo così beneficiare di una rendita d’invalidità intera.”
2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In concreto, il ricorrente non contesta la decisione dell’UAI di prendere in considerazione un reddito da valido invariato negli anni di fr. 76'468, sulla base della media dei dati fiscali 2007-2011, cui sono stati aggiunti gli utili fiscalmente riconosciuti per l’attività svolta e, per il 2011, le riprese dell’ufficio tassazione pari a fr. 10'000 (cfr. pag. 247, [inchiesta economica per indipendenti del 30.3.2015], pag. 488 [rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 17.10.2017]; cfr. anche pag. 600 incarto AI).
2.8.2. Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato al 2015, si ottiene un salario di fr. 66'646.30 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10, Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per attività leggere e altri fattori di riduzione.
Il ricorrente chiede una riduzione del 25%, tenuto conto delle difficoltà economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori socio-culturali, delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi da dipendenza.
Questo Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Quest’ultimo, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al 60%. Poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione del rendimento, non può essere presa in considerazione un’ulteriore riduzione per questo fattore.
Infatti, a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
" Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Neppure un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto conto. Tra i limiti funzionali in ambito psichiatrico i periti hanno già precisato che le risorse personali dell’assicurato “risultano affaticate e ridotte causa patologia psichiatrica. Inoltre un’attività adatta dal punto di vista psichiatrico deve rientrare nelle competenze pratiche, culturali e di caricabilità fisiche presenti” nell’assicurato (pag. 385 incarto AI).
Quanto al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).
Alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità (__________) o del permesso di domicilio (C). Il ricorrente che già a fine anni ’80 inizio anni ’90 ha lavorato in Svizzera (pag. 365 incarto AI) e vi è tornato nel 2005, sposando una cittadina ticinese ed aprendo nel 2008 un bar (cfr. pag. 128 incarto AI), non ha avuto penalizzazioni reddituali.
Infine, l’attuale situazione economica dell’insorgente, e meglio il percepimento di prestazioni dell’assistenza, non costituiscono un fattore di riduzione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie, per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata dall’UAI.
Per il periodo dal 3 luglio 2015, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468 con il reddito da invalido di fr. 66'646.30, ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 39'987.78 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 33'989.61, si ottiene un grado d’invalidità del 55.55%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 56%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.
Per il periodo dal 30 agosto 2016, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468 con il reddito da invalido di fr. 66'803.40, ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 40'082.04 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 34'069.73 si ottiene un grado d’invalidità del 55.44%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 55%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.
L’insorgente chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. __________
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che il ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico per sovvertire le risultanze peritali e mettere in dubbio le dettagliate e complete valutazioni effettuate dai consulenti del __________ e non ha portato argomenti convincenti per distanziarsi dalla riduzione sociale del 15% decisa dall’UAI per il calcolo del grado d’invalidità, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti