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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2020 32.2019.103

May 8, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,610 words·~33 min·5

Summary

Rendita temporanea. Conferma della perizia reumatologica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile successivo al miglioramento della situazione valetudinaria. Conferma dell'inizio del diritto alla rendita temporanea

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.103   BS

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1967, attivo quale montatore idraulico, nel dicembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dell’infortunio del 17 maggio 2010 (frattura del corpo vertebrale L1), quest’ultimo preso a carico della __________ (doc. 1 inc. AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ datata 23 settembre 2013 (doc. 101 inc. AI) ed il relativo complemento peritale del 30 ottobre 2013 (inc. 106 inc. AI), con decisione 23 luglio 2014, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012, ritenuto come successivamente egli presentava un grado d’invalidità del 36%. Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della prestazione è stato fissato dal 1° giugno 2011, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di prestazioni (doc. 122 inc. AI; cfr. le motivazioni in doc. 114).

                                         Tramite il Servizio di collocamento, l’assicurato ha beneficiato di un assegno ex art. 18 a LAI per l’attività svolta a titolo di prova presso la ditta individuale __________ di __________ (dal 1° settembre 2014 al 28 febbraio 2015; cfr. comunicazione 8 ottobre 2014 in doc. 129) e per il periodo d’introduzione lavorativo presso la __________ di __________ (dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015; cfr. comunicazione 8 luglio 2015 in doc. 145 inc. AI), entrambe attive nel settore d’impianti sanitari e riscaldamenti.        

                                         Per quel che concerne l’aspetto infortunistico, con decisione del 25 febbraio 2013 la __________ ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2013, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 93 inc. LAINF). In data 5 luglio 2013 l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurato e respinto quella inoltrata dalla cassa malati (doc. 117 inc. LAINF).

                               1.2.   Con scritto 15 dicembre 2015 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto all’Ufficio AI “formalmente la riapertura della pratica “a seguito di un peggioramento subentrato a fine agosto 2015 sia per i postumi dell’infortunio del 2008 al ginocchio sinistro sia per quello al corpo vertebrale L1 occorsogli nel 2010, chiedendo il richiamo della documentazione infortunistica ed una “revisione del diritto a prestazioni spettante all’assicurato in applicazione dalla LAI” (doc. 157 inc. AI).

                                         Aggiornata la documentazione infortunistica (cfr. doc. 161 inc. AI), dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. med. __________ (doc. 189 inc. AI).

                                         Tenuto conto del relativo rapporto peritale del 12 dicembre 2017 (doc. 188 inc. AI) e del successivo complemento datato 24 settembre 2018 (doc. 217 inc. AI), del rapporto finale 14 dicembre 2017 del SMR (doc. 187 inc. AI), nonché dei rapporti 26 giugno 2018 e 13 novembre 2018 della Consulente in integrazione professionale (in seguito: Consulente IP; doc. 204 e 220 inc. AI), con decisione 9 aprile 2019, preceduta dal preavviso del 27 giugno 2018 (doc. 201 inc. AI) e dalle osservazioni 27 agosto 2018 dell’assicurato (doc. 212 inc. AI), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato il diritto ad una rendita intera temporanea dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2018 (doc. 230 inc. AI).

                                         Annunciata il 14 settembre 2015 una ricaduta, la __________, dopo aver ripristinato le prestazioni di breve durata, con decisione 18 giugno 2018 ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 49% dal 1° gennaio 2018 e ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 15% (doc. 278 inc. LAINF). In data 27 agosto 2018 l’assicuratore contro gli infortuni ha respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. 281 inc. LAINF), cresciuta in giudicato.

                               1.3.   Contro la decisione 9 aprile 2019 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso. In via principale chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché “compia un’indagine approfondita sia sotto il profilo economico sia sotto quello del danno alla salute complessivo ed emani una nuova decisione che tenga conto anche delle valutazioni e delle conclusioni cui è giunta la __________ per quanto di competenza dell’assicuratore LAINF”. In via subordinata chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita fondata su un’incapacità al guadagno del 65% e in via ancora più subordinata una rendita determinata su un’incapacità al guadagno del 52%, entrambe dal 1° dicembre 2015.

                                         In sintesi, rileva discrepanze tra la valutazione medico-teorica dell’Ufficio AI e quella della __________, seppur quest’ultima si riferisca unicamente ai postumi infortunistici, come pure per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera temporanea dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2018.

                                2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.4.   Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                         Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                         In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

                               2.5.   Ritornando al caso in esame, nell’ambito degli accertamenti medici relativi alla prima domanda di prestazioni l’assicurato è stato peritato dal __________, i cui periti hanno proceduto anche ad una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica esterna. Con rapporto 23 settembre 2013 i periti, tenuto conto dei consulti specialistici, hanno riscontrato quale unica patologia invalidante quella accertata dal perito reumatologico (dr. med. __________), dovuta ai postumi dell’infortunio del 17 maggio 2010 (stato dopo frattura pluriframmentaria stabile di L1 il 17.5.2010 con sospetta pseudoartrosi, senza deficit neurologici associati) (pag. 237 inc. AI). L’assicurato è stato ritenuto abile all’80% (da intendersi quale rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in una attività leggera che rispetti le regole di ergonomia alla schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi col tronco e posizioni inergonomiche (pag. 242 inc. AI), con effetto dal 21 maggio 2012 corrispondente alla visita di chiusura della __________ (cfr. complemento peritale 30 ottobre 2013 in doc. pag. 269 inc. AI).

                                         A seguito della nuova domanda di prestazioni (su questo punto cfr. consid. 2.7), l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di procedere ad una perizia reumatologica.

                                         Con rapporto 12 dicembre 2017, valutate tutte le affezioni (sia infortunistiche che non), poste le diagnosi principali di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, lombare a destra e di probabile gonartrosi a sinistra, elencate e descritte le limitazioni fisiche di carico, di postura, nonché di deambulazione, ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività adeguate con una riduzione di rendimento dell’20%, allineandosi sostanzialmente alla valutazione reumatologica del dr. med. __________ resa nella perizia del __________ del 2013 (doc. 188 inc. AI). La perizia reumatologica è stata avvallata dal SMR con rapporto finale del 14 dicembre 2017 (doc. 187 inc. AI).

                                         Alla perizia del dr. __________ va attribuito valore probatorio pieno, essendo dettagliata e convincente (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Né del resto è stata prodotta documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione peritale, tra l’altro confermata dallo stesso perito con complemento del 24 settembre 2018 (doc. 217 inc. AI).

                                         L’assicurato, tuttavia, evidenzia una discrepanza tra la valutazione della capacità lavorativa del perito AI dr. med. __________ (“abilità al lavoro sull’arco dell’intera giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento dell’80%”) e quella della __________ che aveva valutando unicamente le sequele degli infortuni del 2008 e del 2010 (ricorso punto no. 4). Rileva a tal riguardo che nel rapporto 18 aprile 2016 la dr.ssa __________, medico di __________ della __________, aveva concluso che “se non sarà previsto nessun ulteriore intervento chirurgico da parte del PD dott. med. __________, vale tale esigibilità lavorativa: nel frattempo attività lavorativa in lavori leggeri a medi esigibili al 50%” (doc. 415 inc. LAINF), esigibilità lavorativa confermata, dopo accertamento della stabilizzazione a livello del ginocchio sinistro e del rachide lombare, dal rapporto finale 7 luglio 2017 da un altro medico __________ della __________ (pag. 507 inc. LAINF). Ciononostante, lo stesso ricorrente ammette come l’assicuratore LAINF si sia “adeguato” alla percentuale di riduzione di rendimento fissato dal perito AI, “adeguamento” che del resto egli non ha contestato. Non va poi dimenticato che l’originaria valutazione della __________ si riferiva a “lavori leggeri e medi”, quella dell’AI unicamente ad attività leggere. Questo il motivo per cui la percentuale d’incapacità lavorativa fissata dall’assicuratore LAINF era maggiore di quella valutata dall’amministrazione.

                                         Il ricorrente evidenzia come il perito abbia “ricopiate pari pari” le medesime limitazioni fisiche valutate dalla __________ – poi riprese dal SMR nel rapporto finale del 14 dicembre 2017 (doc. 187 inc. AI) – che si riferivano solamente alle affezioni infortunistiche.

                                         Va qui rilevato che il perito dr. med. __________ ha accertato anche le affezioni extra infortunistiche (lievi discopatie plurisegmentali D12-S1 con protusione discale L5/S1, paramediana-recessale a destra, spondilartrosi bilaterali da L3 a S1, disturbi statici del rachide, tendenza fibromialgica, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità, esiti da meniscectomia artroscopica parziale laterale sinistra, cisti parameniscale), oggetto di un’accurata valutazione (pagg. 471 – 474 inc. AI), che non è stata del resto smentita da alcuna documentazione medica.

                                         In queste circostanze non vi è pertanto motivo per non aderire al rapporto finale 14 dicembre 2017 del SMR, fondato sulla perizia reumatologica. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid.3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è abile all’80% in attività adeguate dal dicembre 2017. Per il periodo precedente fa stato l’inabilità lavorativa al 100% dal 27 agosto 2015 attestata dall’assicuratore LAINF.

                               2.6.   Occorre ora determinare il grado d’invalidità.

                                         Il ricorrente rileva che con la decisione del 23 luglio 2014 il grado d’invalidità è stato fissato al 36%, con progetto di decisione 27 giugno 2018 al 16% e con la decisione contestata al 20%, tutte fondate sulla medesima capacità lavorativa in attività adeguate. Rileva altresì che con decisione 18 giugno 2018, confermata con decisione su opposizione del 27 agosto 2018, la __________ ha determinato un grado d’incapacità al guadagno del 49% per le sole affezioni infortunistiche.

                            2.6.1.   Per quanto concerne la determinazione del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Nel caso in esame, come risulta dal progetto di decisione 27 giugno 2018, il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe percepito senza il danno alla salute è stato definito in fr. 70'500.-, corrispondente alla media degli importi salariali dichiarati dall’ex datore di lavoro __________ (pag. 481 inc. AI); nella decisione contestata invece il reddito da valido è stato fissato in fr. 74'034.-- sulla base dei dati salariali statistici (categoria 41-43 costruzione, conoscenze specializzate, uomo; cfr. rapporto 13 novembre 2018 della Consulente IP, in doc. 220 inc. AI). Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha spiegato di aver optato per quest’ultimo importo essendo maggiore di quello indicato dall’ex datore di lavoro.

                                         Il reddito da valido preso in considerazione nella decisione 23 luglio 2014 era quello che effettivamente avrebbe conseguito da sano presso la __________, adeguato statisticamente (cfr. pag. 280 inc. AI).

                                         Non può invece essere preso in considerazione il reddito da valido determinato dall’assicuratore contro gli infortuni. Con la decisione 18 giugno 2018 la __________ ha fissato il salario da valido in fr. 85'345.-- indicato dalla ditta __________, importo rivalutato al 2018 secondo il relativo CCL (pag. 589 inc. LAINF).

                                         A tal riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rettamente ricordato che l’assicurato, tramite il Servizio di collocamento, dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 (il giorno seguente è subentrata un’inabilità lavorativa totale) ha lavorato quale supervisore dell’idraulica presso la ditta __________, attività leggera e confacente al suo stato di salute. Pertanto quest’ultima attività non corrisponde a quella di aiuto montatore idraulico, da considerare come pesante, che l’assicurato avrebbe continuato a svolgere alla __________ se non fosse subentrato il danno alla salute nel mese di maggio 2010.

                            2.6.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         In concreto, in merito alla reintegrabilità in attività adeguate, con rapporto 26 giugno 2018 la Consulente IP, esclusa una riqualifica professionale, ritiene che l’assicurato potrebbe svolgere attività di tipo semplice, leggere e rispettose delle limitazioni funzionali indicate in sede medica. Viste le competenze maturate ritiene che egli potrebbe svolgere attività nel settore idraulico che prevedono mansioni di supervisione, controllo, piccoli interventi di riparazione ecc..

                                         Partendo dai dati salariali statistici nel settore delle costruzioni, essa ha poi proceduto alla definizione del reddito ipotetico. Tenuto conto della riduzione di rendimento del 20%, la Consulente ha quantificato in fr. 59'227.-- il reddito da invalido.

                                         Viste le limitazioni fisiche dell’assicurato, essa ha poi stilato una lista (non esaustiva) di attività ritenute adeguate, quali operaio nel settore industriale (es. addetto al controllo della qualità, addetto all’assemblaggio, etc.) oppure come aiuto magazziniere, addetto alla consegna (in entrambi i casi per merce leggera, attività svolta per alcuni anni dell’assicurato in passato (doc. 204 inc. AI).

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, queste attività sono compatibili con le limitazioni fisiche accertate in perizia, ove fra l’altro l’assicurato può in sostanza portare e sollevare pesi leggeri (5 kg) fino all’altezza dei fianchi, deve avere la possibilità di alternare la posizione da eretta a seduta e può molto spesso camminare oltre 50 metri.

                                         Va poi ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Come visto poc’anzi, per quel che concerne la fissazione del reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in considerazione i redditi statistici RSS (categoria 41- 43, costruzione, conoscenze professionali e specializzate, uomo), aggiornati al 2016 e riportati alla media lavorativa di 41,5 ore alla settimana. Considerata una riduzione di rendimento del 20%, il salario da invalido è stato fissato in fr. 59'227.-- (cfr. pag. 504 inc. AI, come pure il rapporto 13 novembre 2018 della Consulente IP in doc. 220).

                                         Prendendo in considerazione il reddito da valido più favorevole all’assicurato (fr. 74'034.--) e raffrontato con quello da invalido (fr. 59'227.--), così come esposto nella decisione contestata, risulta un grado d’invalidità del 20%.

                                         Benché, come si vedrà, l’assicurato ha lavorato effettivamente 5 anni quale aiuto idraulico, questo TCA ritiene non corretto utilizzare i succitati dati statistici, categoria 41- 43 (costruzioni), relativi a lavoratori specializzati. L’assicurato non ha infatti conseguito il relativo attestato federale di capacità. In queste circostanze è più corretto prendere i dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive, come d’altronde sostenuto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa, anche se a titolo di ipotesi di lavoro, e come la stessa amministrazione aveva fatto in occasione della decisione 23 luglio 2014 (cfr. pag. 286 inc. AI) e come risulta anche dalla decisione 18 giugno 2018 della __________ (pag. 564 inc. LAINF). Tuttavia, come si vedrà in seguito, tale circostanza non cambia l’esito della vertenza.

                                         Quindi, prendendo in considerazione i dati statistici relativi attività semplici e ripetitive (tabella TA 2016 skill level-uomini- livello 1 di competenze – valore centrale; riportato il su 41.7 ore di durata media lavorativa), il reddito statistico ammonta a fr. 66'803,40 (cfr. a tal riguardo, ad esempio, STCA 32.2018.197 del 2 settembre 2019 consid. 2.9).

                                         Tenuto conto della riduzione di rendimento del 20%, nonché della riduzione sociale del 10% (cfr. rapporto 1° marzo 2018 del Consulente IP; pagg. 484 e 485 inc. AI), il reddito da invalido ammonta a fr. 48'098.--. Dal raffronto dei redditi (74'034 - 48'098 x 100 : 74'034) risulta un’incapacità al guadagno del 35%.

                                         L’assicurato postula invece una riduzione sociale del 20/25%.

                                         Va qui ricordato che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28a n. 100 e segg.).

                                         A tal riguardo va fatto presente che la __________ ha riconosciuto una deduzione sociale del 20% (cfr. decisione 18 giugno 2018), respingendo la richiesta di considerare la massima riduzione consentita dalla giurisprudenza del 25% (cfr. decisione su opposizione 27 agosto 2018).

                                         Ora, va costatato che dagli atti LAINF non risulta una valutazione dettagliata riguardo alla quantificazione della riduzione in parola (cfr. “valutazione della rendita d’invalidità” del 16 aprile 2018 in doc. 273 inc. LAINF), ciò che risulta invece dall’incarto AI. Infatti, con rapporto 1° marzo 2018 il Consulente IP ha analizzato ogni possibile fattore di riduzione riconoscendo una riduzione per “attività leggere” (pagg. 484 e 485 inc. AI), come del resto riconosciuto nella precedente decisione del 23 luglio 2014 ancorché a quell’epoca la percentuale era stata fissata all’8%.

                                         In particolare, essendo stata riconosciuta una riduzione di rendimento, non può essere applicata al reddito da invalido un’ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).

                                         Va poi rilevato che le limitazioni funzionali sono state debitamente tenute in considerazione come riduzione di rendimento fissato nella misura del 20%. A proposito va ricordato che secondo giurisprudenza (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014), allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione (cfr. anche STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

                                         Per quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal rapporto 26 giugno 2018 del Consulente IP (doc. 204 inc. AI) l’assicurato, in Svizzera dal 1988, è al beneficio del permesso C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese d’origine, dal 1988 al 1993 lavora in Ticino in ambito edilizio, dal 1995 al 2003 quale aiuto autista magazziniere, dal 2004 quale aiuto idraulico (con breve esperienza come magazziniere in proprio dal 2005 -2006) sino all’infortunio del 2010 e, infine, tramite il servizio di collocamento egli ha lavorato per pochi mesi nel settore impianti sanitari e riscaldamento. Per questi motivi non si giustifica alcuna riduzione.

                                         Va inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

                                         Infine, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.

                                         Nella fattispecie concreta, l’assicurato al momento della decisione contestata aveva 54 anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa.

                                         Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Visto quanto sopra, ritenuto che successivamente al dicembre 2017 l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile, correttamente l’Ufficio AI ha versato la rendita intera sino al mese di marzo 2018, tre mesi dopo il miglioramento come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI.

                               2.7.   Per quel che concerne l’inizio della rendita, va in primis ricordato che l’art. 29bis OAI dispone che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.

                                         A seguito del risorgere dell’invalidità entro tre anni dalla soppressione della rendita, in applicazione dell’art. 2 bis OAI, l’Ufficio AI ha posto l’inizio della prestazione al 1° agosto 2015, con versamento della stessa dal 1° giugno 2016 ossia dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni del 15 dicembre 2015. In quell’occasione il legale dell’assicurato, una volta ricevuti gli atti AI e notificato il peggioramento infortunistico, aveva chiesto “formalmente la riapertura della pratica” e “la revisione del diritto a prestazioni spettante all’assicurato in applicazione dalla LAI”; doc. 157 inc. AI).

                                         L’assicurato contesta l’inizio del versamento della rendita intera, poiché:

" … già il 19 agosto 2015 il sottoscritto chiedeva all’Ufficio AI l’invio dell’incarto completo, producendo la procura dell’assicurato e ci sono voluti due solleciti del 21 settembre e del 6 ottobre per vedersi rispondere il 14 ottobre – con un intollerabile eccesso di formalismo – che fino a quel momento l’assicurato era rappresentato dal __________ di __________.

Finalmente il 24 novembre 2015 il sottoscritto poteva ricevere l’intero incarto e confermare all’Ufficio AI per raccomandata che la pratica doveva essere riaperta: tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la decisione qui impugnata, la lettera inviata il 15 dicembre 2015 non può essere considerata una domanda di riesame, poiché a dipendenza dell’intervento in vista della reintegrazione professionale con assunzione del pagamento dell’assegno d’introduzione al lavoro a carico dell’AI, la pratica era comunque già stata riaperta con quella decisione e a fine agosto si è soltanto verificato un peggioramento delle affezioni assicurate che hanno definitivamente dimostrato come questo genere di attività non fosse esigibile dal ricorrente.

A questa situazione trova pertanto applicazione l’art. 88a OAI che prevede un periodo di attesa di tre mesi dall’intervenuto peggioramento di cui si constatano a posteriori la continuità e l’irreversibilità: il diritto alla rendita deve quindi partire dal 1.12.2015 e non dal 1.6.2016”.

                                         Occorre ricordare che con decisione 23 luglio 2014 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012, poiché successivamente a tale momento non presentava un grado d’invalidità pensionabile.

                                         ll peggioramento dello stato valetudinario con conseguente ripristino della rendita (temporanea) AI è stato fatto risalire dal SMR al 27 agosto 2015 (cfr. rapporto finale 14 dicembre 2017 pag. 464) che corrisponde ad una ricaduta della dorso-lombosciatalgia dovuta all’infortunio del maggio 2010 (cfr. “riassunto dei dati derminanti per la fissazione della rendita “pag. 574 inc. LAINF). Tale peggioramento è subentrato successivamente alla cessazione del diritto alla rendita e non nell’ambito di una revisione della rendita, motivo per cui l’88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.3) non è applicabile. Certo, con comunicazione 8 luglio 2015 l’assicurato ha beneficiato di provvedimenti integrativi (cfr. consid. 1.1), ma ciò non significa che “la pratica era stata già aperta”, tant’è che, come visto, il peggioramento è intervenuto solo dopo. La pratica andava riaperta unicamente tramite una nuova domanda di prestazioni, ciò che è avvenuto il 15 dicembre 2015, erroneamente definita nella decisione contestata quale domanda di riesame.

                                         Per il resto non può essere considerata quale nuova domanda di prestazioni il certificato 28 agosto 2015 del dr. med. __________, che si è limitato ad attestare due settimane d’incapacità lavorativa a causa di una dorso-lombosciatalgia (pag. 356 inc. AI).

                                         Premesso quanto sopra, per l’inizio della rendita va fatto riferimento al marg. no 4004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), tenendo conto della DTF 142 V 547, prevede che: “Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI” (sul significato e la portata delle direttive cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3).  

                                         Questo è stato fatto dall’Ufficio AI. Partendo dalla nuova domanda di prestazioni del 15 dicembre 2015, l’amministrazione ha rettamente versato la rendita temporanea a partire dal 1° giugno 2016.

                               2.8.   In conclusione, non essendovi alcun motivo per rinviare gli atti all’amministrazione, ritenuto come vi siano le ragioni per discostarsi dalla decisione dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.4), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.103 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2020 32.2019.103 — Swissrulings