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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2019 32.2018.80

November 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,446 words·~22 min·5

Summary

Assicurato minorenne che chiede il rimborso dei costi legati alle ortesi OSSA dei piedi. Confermato il diniego di prestazioni non essendo le ortesi un complemento a provvedimenti sanitari ex art. 12 e 13 LAI e nemmeno può essere considerato un mezzo ausiliario

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.80   BS/sc

Lugano 28 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2018 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 18 aprile 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   A favore di RI 1, nato nel 2011, nell’ottobre 2017 i suoi genitori hanno inoltrato una richiesta di riconoscimento di mezzi ausiliari, di ortesi dei piedi a conchiglia, tipo OSSA (doc. 4 inc. AI).

                                         Esaminata la fattispecie (cfr. annotazioni 26 novembre 2017 del SMR in doc. 11 inc. AI), con preavviso del 6 febbraio 2018 l’Ufficio AI ha negato il rilascio di una garanzia per l’assunzione di provvedimenti sanitari e per la consegna della chiesta ortesi non trattandosi di piede valgo congenito ai sensi della cifra 193 OIC. Fondandosi sulla CPSI (Circolare su provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità edita dall’UFAS), l’amministrazione ha ricordato che i costi delle ortesi OSSA sono assunti solo se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario già assunto, ciò che in casu non è dato (doc. 22 inc. AI).

                                         Esaminato lo scritto 20 febbraio 2018 del pediatra curante del bambino, dr. med. __________ (doc. 15 inc. AI), nonché i referti radiologici eseguiti (cfr. doc. 19 inc. AI), con annotazioni 17 aprile 2018 la dr.ssa __________, pediatra presso il SMR, ha confermato che non risultano assolte le condizioni per riconoscere un’infermità congenita della cifra 193 OIC (doc. 21 inc. AI).

                                         Di conseguenza, con decisione 18 aprile 2018 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 22 inc. AI).

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa i genitori di RI 1, in nome e per conto di loro figlio, hanno interposto un tempestivo ricorso al TCA chiedendo che l’Ufficio AI rilasci la garanzia di assunzione dei costi delle chieste ortesi. Essi rilevano come il proprio figlio necessiti di tali ortesi che permettono un allineamento naturale della posizione dei piedi e delle ginocchia a beneficio di un suo sviluppo di crescita, evitando future problematiche. In allegato i signori RA 1 hanno prodotto un nuovo certificato del pediatra curante, nonché le foto dei piedi del bambino.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso, ribadendo che nel caso concreto non sono dati, conformemente alla (CPSI), i presupposti per riconoscere la problematica al piede quale infermità congenita 193 OIC, e che non vi sono i presupposti per riconoscere eventuali provvedimenti sanitari, motivo per cui le chieste ortesi non possono essere prese a carico.

                               1.4.   In data 5 aprile 2019 il TCA ha chiesto delle delucidazioni al pediatra curante, il quale con scritto del 18 aprile 2019 (inviato erroneamente all’Ufficio AI e richiesto dal TCA all’amministrazione) ha fornito i necessari chiarimenti (VIII).

                                         Invitate le parti in causa ad inoltrare una loro presa di posizione al succitato accertamento medico (X), con scritto 14 giugno 2019 l’Ufficio AI, allegando le annotazioni del proprio servizio medico, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (XI). I genitori del bambino sono rimasti silenti.

                               1.5.   Ritenuto necessario un altro accertamento, il 12 luglio 2019 questa Corte ha chiesto al pediatra curante se il piede piatto del bambino sia effettivamente d’origine congenita e se non si tratti di un’affezione successiva alla nascita (XIII).

                                         Con lettera 17 settembre 2019 il dr. med. __________ ha in particolare risposto che il prof. __________ dell’Ospedale universitario di __________ ha previsto un intervento chirurgico fra qualche anno, confermando che non si tratta di un piede piatto congenito ma di un piede piatto valgo (XVII).

                               1.6.   Su richiesta del TCA, con scritto 16 ottobre 2019 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni al succitato accertamento medico e - trattandosi in casu di un assicurato minore di 20 anni - la presa di posizione della pediatra SMR relativa alla valutazione della fattispecie ai sensi dell’art. 12 in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI (XIX+1).

                               1.7.   Con scritto 18 ottobre 2019 questa Corte ha chiesto ai genitori dell’assicurato una loro presa di posizione in merito ai punti no. 1.5 e 1.6. (XX), non ricevendo alcuna reazione.

                               1.8.   Infine, sempre su richiesta del TCA, il 13 novembre 2019 l’Ufficio AI ha valutato la fattispecie sotto l’aspetto dell’art. 21 LAI (mezzi ausiliari) (XXII). Anche in questo caso i genitori non ha preso posizione.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Nella fattispecie concreta occorre esaminare se l’Ufficio AI correttamente ha negato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi alle ortesi dei piedi a conchiglia, tipo OSSA, non avendo riconosciuto un’infermità congenita 193 OIC ossia “piede piatto congenito, per quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato”.

                            2.1.1.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (lett. a), le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

                                         L'art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

                                         Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.

                                                      Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).

                                         Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

                            2.1.2.   Secondo la cifra 193 OIC il piede piatto viene considerato congenito “per quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato”.

                                         La CPSI, alla cifra. 193, indica per l’infermità congenita in parola quanto segue:

" Piede piatto congenito, a condizione che un’operazione o una medicazione gessata siano necessarie.

Il piede piatto congenito (talus verticalis) è una malformazione rara, generalmente unilaterale, già molto sviluppata presso i neonati. Un esame radiologico permette di distinguerla dal piede piatto-valgo (talus valgus). Di regola, il piede piatto congenito è già fissato alla nascita e richiede l’applicazione di un apparecchio gessato di raddrizzamento e in seguito un trattamento con stecche per la notte e supporti ortopedici. Spesso è indispensabile praticare interventi chirurgici sulle parti molli.

Per riconoscere un’infermità congenita N. 193 OIC sono perciò necessarie:

1. una diagnosi presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro il primo anno di vita;

2. l’evidenziazione tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della sublussazione dell’articolazione navicolare.”

                                         Va al riguardo ricordato che il TF ha giudicato non ammissibile il fatto che la diagnosi di piede piatto congenito debba essere posta entro il primo anno di vita del bambino. Piuttosto è lecito che successivamente sia provato con il grado di verosimiglianza preponderante che il piede piatto diagnosticato sia congenito e che non si tratti di un’affezione postuma (SVR 1999 IV nr. 27 [recte: nr. 10] citato in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 2014, ad art. 13 n. 33, pag. 170).

                            2.1.3.   Ritornando al caso in esame, con rapporto 2 ottobre 2017 il pediatra curante dr. med. __________ ha ritenuto necessaria un’ortesi da “portare per svariati anni” (doc. 5 inc. AI).

                                         Esaminato il preventivo relativo all’ortesi, nella perizia tecnica del 29 dicembre 2017 la FSCMA (Federazione svizzera di consulenza dei mezzi ausiliari) ha concluso:

" Proponiamo all’AI, se i presupposti per l’ottenimento di provvedimenti sanitari dovessero risultare assolti, di prendere a carico i costi delle ortesi succitate, per CHF 1432,95 IVA inclusa, e secondo CPSI 1215.” (sottolineatura del redattore; doc. 12 inc. AI)

                                         La cifra 1215 delle CPSI, stato al 1° gennaio 2018, dispone:

" 4.3 Apparecchi per la cura

Se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di provvedimenti sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi di anomalie congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e cuscini di gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es. in caso di gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre ruote), le relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e 11, 12 e 13 LAI.”

                                         A tale riguardo va fatto presente che nel concetto di provvedimenti sanitari (sia ex art. 12 sia art. 13 LAI) ai sensi dell’art. 14 LAI sono compresi anche i relativi apparecchi necessari per loro attuazione, che non siano riconosciuti come mezzi ausiliari [Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, art. 14 n. 35 con i vari riferimenti], come il caso in esame.

                                         Nella risposta di causa l’amministrazione ha fatto riferimento alle annotazioni del 17 aprile 2018 della pediatra SMR, la quale, prendendo in considerazione il referto del 30 dicembre 2014 della dr.ssa med. __________ relativo alla radiografia del piede destro e sinistro AP e laterale in carico, ha rilevato che il citato referto radiologico “descrive un’importante verticalizzazione e un orientamento mediale del talo, quale causa del piede piatto. Non viene evidenziata sublussazione dell’articolazione navicolare” ed ha concluso che “non risultano assolte tutte le condizioni per riconoscere l’IC 193” (doc. 21 inc. AI).

                                         Contestualmente il pediatra curante del bambino, nel suo rapporto 28 gennaio 2016, ha invece indicato una “sublussazione astragalo navicolare” come pure in quello del 7 gennaio 2015, ma non in quelli datati 8 novembre 2017 e 28 novembre 2014 (tutti sub doc. 20 inc. AI).

                                         Chiamato dal TCA, con scritto 5 aprile 2019, a prendere posizione in merito alle succitate divergenti conclusioni circa la sublussazione dell’astragalo navicolare, il 18 aprile 2019 il citato pediatra ha così risposto:

" (…)

2.   Il referto della radiografia del 23.12.2014, redatto della Dr.ssa __________, indicava “un’importante verticalizzazione e un orientamento mediale del talo con corrispondente di piedi piatti”. Questo orientamento mediale del talo corrisponde effettivamente ad una sublussazione del talo. Si tratta di terminologie diverse nonostante il concetto sia lo stesso. Questo orientamento e questa importante verticalizzazione del talo stesso è un referto patologico per il quale solamente delle ortesi, tipo quelle di OSSA, possono sperare di curare. Confermo quindi la sublussazione dell’astragalo-navicolare che, se può rendere meglio ai suoi occhi il concetto, si può parlare di un forte orientamento mediale del talo. (…)” (doc. IX/1)

                                         Nel medesimo scritto il TCA ha chiesto al dr. med. __________:

" Dalla succitata documentazione medica allegata, incluso anche il referto radiologico 1° febbraio 2016 (all. 3) della dr.ssa med. __________, lei evidenzia una posizione anomala dell’astragalo?”,

                                         ricevendo la seguente risposta:

" (…)

3.   La Dr.ssa __________ riconferma “la presenza di importanti piedi piatti con orientamento verticale e mediale del talo” anche qui vi è una discrepanza di terminologia nonostante voglia intendere lo stesso concetto ovvero una deviazione importante dell’osso, quindi una posizione patologica dell’articolazione stessa.”

(doc. IX/1)

                                         Con annotazioni 14 giugno 2019 la dr.ssa med. __________ del SMR, preso atto del succitato accertamento, ha ritenuto assolta la seconda condizione dell’infermità congenita seconda la cifra 193 CPSI (“evidenziazione tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della sublussazione dell’articolazione navicolare”, cfr. consid. 2.1.1).

                                         Per quel che concerne l’aspetto temporale, va ricordato che, come risulta dalla CPSI, la diagnosi di piede piatto congenito deve essere “presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro il primo anno di vita”. Ciò non corrisponde al caso in esame, ritenuto che alla domanda no. 1 nel succitato scritto 18 aprile 2019, il pediatra ha risposto che il piede piatto congenito è stato “visto la prima volta il 27.11.2014 allorché il bambino aveva 3 anni e 3 mesi”.

                                         Tenuto conto di quanto sopra, con scritto 12 luglio 2019 il TCA ha nuovamente interpellato il pediatra curante:

" Alla domanda no. 1 lei ha risposto che il piede piatto congenito è stato visto la prima volta il 27 novembre 2014, quando il bambino aveva 3 anni e 3 mesi.

Sulla base degli atti medici a sua disposizione, lei può affermare, motivando, che il piede piatto sia effettivamente d’origine congenita e che non si tratti di un’affezione successiva alla nascita del bambino” (XIII).

                                         In risposta, il 17 settembre 2019 il dr. med. __________ ha rilevato:

" … dopo essermi consultato con il Prof. __________, professore di ortopedia pediatrica presso l’Ospedale __________ di __________, che d’altronde ha preso anche lui a carico il paziente per volere dei genitori, il Prof. __________ ha previsto un intervento chirurgico da qualche anno, ma le confermo che si tratta di un piede piatto ma che il piede piatto di RI 1 non è un piede piatto congenito ma un piede piatto valgo.” (doc. XVII/1)

                                         Non trattandosi dunque di un piede piatto congenito, e quindi d’infermità congenita, ma di un piede valgo – come del resto diagnosticato nel rapporto 28 novembre 2014 del pediatra curante (pag. 51 inc. AI) – l’ortesi in parola non può essere riconosciuta quale complemento di provvedimenti d’integrazione.

                               2.2.   Occorre ora esaminare se l’ortesi in parola possa essere considerata quale complemento a provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI.

                            2.2.1.   Secondo l’art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

                                         Dal requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2). Detto diversamente, nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).

                            2.2.2.   In casu, con lo scritto 2 ottobre 2019, in cui sono stati allegati gli ultimi accertamenti eseguiti dal TCA, la scrivente Corte ha chiesto all’Ufficio AI di esaminare la fattispecie sotto l’aspetto dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI (XVIII).

                                         Con scritto 16 ottobre 2019 l’Ufficio AI ha prodotto le annotazioni 8 ottobre 2019 della dr. med. __________. Definito dal punto di vista medico il piede valgo, esposte le diverse sintomatologie associate a tale tipologia di piede, nonché i possibili trattamenti, in merito all’assicurato la succitata specialista ha concluso:

" (…)

Nel caso di RI 1

    -    nel primo rapporto medico agli atti datato 02.10.2017 e redatto dal Dr. __________, ortopedico pediatrico __________, all’anamnesi (v. GED 05.10.2017, punto 2.3) non risultano difficoltà o dolori;

    -    il rapporto medico del 28.01.2016 del Dr. __________ (GED 23.03.2018) riporta che il piede è molto piatto e c’è una forte lassità dei legamenti ma quando RI 1 si mette sulla punta dei piedi, il piede si corregge completamente e questo è un buon segno.

(…) le ortesi di Ossa potrebbero non essere sufficienti per correggere definitivamente il piede piatto e, anche se è poco probabile, un intervento chirurgico verso l’adolescenza potrebbe essere necessario. (…) Ci sono delle buone chances che le ortesi di Ossa possano funzionare sul lungo termine;

    -    il rapporto medico dell’08.11.2017 del Dr. __________ (v. GED 23.03.2018) all’esame oggettivo riporta che ogni tanto il bambino si lamenta di dolori al navicolare, con le ortesi nuove (…) il bambino, quando cammina a piedi nudi d’estate, no ha male, e questo ci lascia ben sperare che non avrà bisogno di un intervento chirurgico in adolescenza.

Il Dr. __________ nella lettera del 05.09.2019 scrive che il prof. __________ è d’accordo che i piedi hanno un forte valgismo e che all’età di 10 anni è già previsto un intervento chirurgico detto “Calcaneo stop Bilaterale”.

Allo stato attuale, nel caso di RI 1, sulla base delle informazioni agli atti, non risultano difficoltà fisiche o sintomatologia algica, e non è pianificato con certezza un intervento chirurgico breve.

Pertanto non sembrano esservi elementi per esprimerci su provvedimenti sanitari sotto l’aspetto dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI.” (doc. XIX/1)

                                         Orbene, questo TCA non può che avvallare quanto affermato dalla pediatra SMR, ossia che attualmente non sono previsti provvedimenti sanitari, motivo per cui le ortesi in parola non costituiscono un complemento degli stessi. Ciò non esclude, come ben concluso nelle citate osservazioni 16 ottobre 2019, che l’amministrazione si esprimerà in merito ad eventuali richieste future, in particolare allorquando verrà programmato il futuro intervento chirurgico (in tal senso cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 12 n. 23 pag. 520).

                               2.3.   Rimane da esaminare se le ortesi OSSA possono essere riconosciute quali mezzi ausiliari.

                            2.3.1. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

                                         In virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

                                         Secondo il cpv. 1 l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).

                                         La cifra 2 dell'allegato OMAI elenca le ortesi, tra cui le ortesi alle gambe (marg. 2.01).

                                         Al riguardo, la Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari dell’AI (CMAI), nella versione valida dal 1° gennaio 2013, al marg. 2.01 OMAI (Ortesi alle gambe) prevede:

" Un assicurato incapace di stare in piedi o di camminare ha diritto a un’ortesi unicamente se quest’ultima adempie a un obiettivo garantito dalla legge (autonomia, spostamento, contatti con l’ambiente, sentenza del TF 8C_531/2009 del 23 ottobre 2009).”

                            2.3.2.   Richiesta dal TCA a voler esaminare la fattispecie alla luce dell’art. 21 LAI, con scritto 13 novembre 2019 l’amministrazione ha ritenuto:

" (…) Nel caso specifico non risulta che RI 1 necessiti di ortesi per spostarsi/camminare.

Citiamo ad esempio, il rapporto __________, dell’8 novembre 2017, dove viene indicato che il bambino non ha male quando cammina a piedi nudi d’estate; inoltre si rinvia all’ultima pesa di posizione del Servizio medico regionale (SMR) dell’8 ottobre 2019, nella quale viene concluso che “(…) Allo stato attuale, nel caso di RI 1, sulla base delle informazioni agli atti, non risultano difficoltà fisiche o sintomatologia algica, e non è pianificato con certezza un intervento chirurgico a breve. (…)”

Dagli atti non risulta che l’assicurato possa svolgere l’atto dello spostarsi unicamente con la consegna dell’ortesi OSSA, o che la deambulazione gli sia resa possibile unicamente grazie a tale ortesi. Pertanto, nel caso di RI 1 le ortesi non sopperiscono ad un’assenza di funzionalità. Nel senso che, senza le ortesi, l’assicurato ha preservata la funzione del camminare e dello spostarsi. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. XXII)

                                         Orbene, non si misconoscere l’utilità delle ortesi in parola, che - secondo il pediatra curante l’assicurato deve portare per svariati anni (pag. 14 inc. AI) o per più di un anno (rapporto del 20 febbraio 2018 in pag. 38 inc. AI). Ciononostante, questo Tribunale concorda con la valutazione conclusiva del SMR, ossia che il bambino non necessita esclusivamente delle ortesi per deambulare e quindi per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.

                                         Del resto, secondo prassi e giurisprudenza, con mezzo ausiliario s’intende un oggetto il cui utilizzo sostituisce alcune parti o funzioni del corpo umano (DTF 131 V 9 consid. 3.3 con riferimento), ciò che, come visto, non è il caso.

                               2.4.   Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI non ha rilasciato la garanzia di assunzione dei costi delle ortesi OSSA.

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata, anche se per diversi motivi da quelli ivi indicati, mentre il ricorso va respinto.

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2018.80 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2019 32.2018.80 — Swissrulings