Raccomandata
Incarto n. 32.2018.208 BS/sc
Lugano 16 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, docente di __________ al __________, nel mese di febbraio 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichiatrici (doc. 8).
1.2. Sulla base della documentazione medica, con rapporto 9 aprile 2018 il medico del SMR ha accertato una capacità lavorativa del 75% dall’anno scolastico 2007/2008, dello 0% dal 26 settembre 2017 e del 43 % dal 16 ottobre 2017.
Ritenuto come dal 16 ottobre 2017 l’assicurato eserciti la sua attività per 12.75 ore, pari al 53% del tempo pieno d’insegnamento di 24 ore settimanali [art. 79 cpv. 2 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), RL173.100, in relazione all’art. 5 cpv. 1 del Regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti; RL 406.150] e che l’incapacità lavorativa del 43% coincide con un’incapacità al guadagno di pari percentuale, con decisione del 25 ottobre 2018 (preavvisata il 7 giugno 2018) l’Ufficio AI gli ha di riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, con decorrenza (in applicazione del calcolo della media retrospettiva) dal 1° aprile 2018, ma con versamento della rendita dal 1° agosto 2018, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° aprile 2018.
Evidenzia che durante l’anno scolastico 2017/2018 gli sono state attribuite 12.75 ore di lezione (pari al 53% del pensum lavorativo pieno), al posto di 12 ore (pari al 50%), per motivi scolastici. Sostiene come il maggior carico lavorativo di 0.75 ore alla settimana non sia stato per lui esigibile, allegando a tal riguardo il rapporto dello psichiatra attestante un’inabilità lavorativa del 50%.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ribadisce come l’assicurato presenti un’incapacità lavorativa, rispettivamente al guadagno, del 47%, avendo nell’anno scolastico 2017/2018 dimostrato di sopportare un pensum lavorativo di 12.75 ore di lezioni settimanali (pari al 53%), effettuando solo un giorno di malattia. Contesta che per motivi scolastici l’assicurato abbia dovuto accettare un pensum lavorativo maggiore di 12 ore d’insegnamento alla settimana.
1.5. Con osservazioni 14 gennaio 2019 l’insorgente ribadisce di aver assunto un orario scolastico superiore alla sua capacità lavorativa, allegando al proposito il rapporto 9 gennaio 2019 del suo psichiatra curante (VI).
1.6. Il 30 gennaio 2019 l’amministrazione ha ribadito la reiezione del ricorso (VIII).
1.7. Il 7 febbraio 2019 l’assicurato rileva in particolare come da settembre 2018 il datore di lavoro ha formalmente adeguato l’orario di lavoro al 50%, allegando la risoluzione 2 gennaio 2019 delle Sezione amministrativa della Divisione della scuola (X).
1.8. Con osservazioni del 15 marzo 2019 l’Ufficio AI evidenzia come la modifica dell’orario lavorativo, con effetto dal 1° dicembre 2018, sia stata effettuata dopo la decisione contestata (XII).
1.9. In data 4 novembre 2019 questo TCA ha richiamato dall’__________ e dal __________ gli atti relativi l’assicurato (XVII). Al riguardo, con scritto 29 novembre 2019 l’Ufficio AI ha inviato delle osservazioni (XXII), mentre il ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita, come da decisione contestata, o a mezza rendita secondo la richiesta ricorsuale.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Secondo la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).
2.4. Nel caso in esame, dagli atti risulta che l’assicurato dal 2005 presentava un’incapacità lavorativa del 50% e dall’anno scolastico 2006/2007 del 25% (cfr. rapporto 12 gennaio 2018 del __________ e certificati medici in doc. 4 inc. AI), con riduzione del grado d’occupazione dal 100% al 75% a partire dal 1° settembre 2012 (cfr. scritto 27 marzo 2012 della Sezione amministrativa del DECS e risoluzione 4 giugno 2012 del Consiglio di Stato in doc. 4 inc. AI).
Per l’anno scolastico 2017/2018 all’assicurato sono state assegnate 19.75 ore settimanali d’insegnamento. A seguito di una recrudescenza della patologia, egli ha presentato una totale inabilità al lavoro dal 26 settembre 2017 al 13 ottobre 2017 (cfr. certificati dello psichiatra curante in sub doc. 5 inc. AI). Avendo lo psichiatra curante, dr. med. __________, attestato un’inabilità lavorativa di 7 ore settimanali di lezione dal 14 ottobre 2017 (cfr. sub doc. 5), l’assicurato ha continuato ad insegnare unicamente per 12.75 (19.75 – 7) ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale lavorativa del 53,125% (sempre su 24 ore settimanali), così come si evince dalla risoluzione 23 febbraio 2018 della Sezione amministrativa e della Divisione della Scuola (doc. 10).
A seguito della domanda di prestazioni del febbraio 2018 l’assicurato, in sede di osservazioni al progetto di decisione 7 giugno 2018 che gli riconosceva un quarto di rendita, ha allegato il certificato 5 settembre 2018 dello psichiatra curante in cui è stata attestata un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018 (sub doc. 40 inc. AI).
Egli ha parimenti prodotto lo scritto 6 luglio 2018 del suo psichiatra curante in cui segnatamente rileva:
" (…) Dall’osservazione di gennaio 2018, dalla quale ho certificato l’incapacità lavorativa per l’AI, andava intesa del 50% al massimo; risulta infatti impossibile splittare delle ore di insegnamento.
Nel frattempo gli aspetti involutivi legati alla sua patologia, sono ancora più evidenti.
Quindi, ritengo che l’incapacità lavorativa attuale può essere valutata al massimo al 50%.
Capisco che per esigenze lavorative, il calcolo in ore può essere fuorviante, per ovvie ragioni.
In conclusione, le confermo che, per ragioni mediche, l’incapacità lavorativa massima è del 50%.” (sottolineature del redattore, doc. 27 inc. AI)
Con annotazioni 24 agosto 2018 il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR, avallando le annotazioni 16 agosto 2018 della sua collega dr. ssa med. __________, ritiene che “in considerazione del fatto che l’assicurato ha oggettivamente lavorato per 12.75 ore settimanali durante l’anno scolastico 2017-2018, dal punto di vista psichiatrico è esigibile che l’assicurato lavori 12.75 ore settimanali come docente “(doc. 35 inc. AI).
Ritenendo di conseguenza che l’assicurato possa ancora esercitare la propria attività di docente nella misura del 53% (12.75 su 24 ore settimanali) e presentando pertanto (secondo il cosiddetto metodo di raffronto percentuale, cfr. consid. 2.3) un’incapacità al guadagno del 43%, con la decisione contestata l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita.
2.5. Con il presente ricorso l’assicurato sostiene che il carico lavorativo di 12.75 ore settimanali non è esigibile, ritenuto come il suo psichiatra curante abbia valutato un’inabilità lavorativa del 50% che corrisponde a 12 ore d’insegnamento settimanali.
Ora, per quanto riguarda il carico lavorativo relativo all’anno scolastico 2017/2018 questo TCA non può che fare riferimento a quanto ripreso dal __________, dr.ssa med. __________ nel rapporto non datato (doc. 43 inc. AI che corrisponde al doc. 41 dell’inc. del __________ dove risulta la data del 19 ottobre 2018):
" (…) In occasione della visita del 12.01.2018 viene rilevato che il carico lavorativo di 12.75 ore attribuito, è adeguato allo stato di salute, ritenendo che tale riduzione debba proseguire a lungo termine in modo da mantenere stabilizzato lo stato di salute; viene coinvolta l’assicurazione AI.
Questa valutazione della capacità lavorativa residua rispecchia quanto certificato dal medico curante specialista (necessità di riduzione di 7 ore di insegnamento per l’anno scolastico 2017-2018) e non è stato contestato nè dal medico curante, nè dal docente, il quale ha portato avanti questo carico lavorativo sino alla fine dell’anno scolastico 2017-2018 senza interruzioni. (…)” (doc. 43)
Quanto al succitato certificato 5 settembre 2018 dello psichiatra curante (cfr. consid. 2.4) – dove attestava un’incapacità lavorativa del 50% con effetto retroattivo dal 1° giugno 2018 – nel medesimo rapporto il __________ ha concluso:
" (…) Da rilevare che l’aumento dell’inabilità lavorativa dal 47% al 50% viene attestato in modo retroattivo a decorrere dal 01/06/2018 quando, di fatto, il docente lavorava ancora 12.75 (=IL 47%) per cui contrasta con l’effettiva capacità lavorativa riscontrata.
Dalla certificazione medica non emerge inoltre in che cosa consista il peggioramento dello stato di salute che non permette più al docente di continuare l’attività lavorativa nella misura di 12.75 ore/24 a solo di 12 ore/24. (…)”;
per poi concludere:
" (…) Dal momento che il progetto di decisione AI non è ancora cresciuto in giudicato considerate le osservazioni in corso (ipotizzando una capacità lavorativa residua non più del 53% ma ora solo del 50%) ritengo opportuno riconoscere per ora una capacità lavorativa residua di solo 12 ore/24 a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, in attesa della decisione AI definitiva cresciuta in giudicato, la quale sarà poi vincolante nel determinare l’effettiva capacità lavorativa residua e con ciò il grado di occupazione residuo da attribuire” (sottolineature del redattore).
Quanto all’effettivo orario lavorativo, in sede di risposta l’Ufficio AI, con riferimento al riepilogo delle assenze (doc. 17 inc. AI), ha evidenziato che durante l’anno scolastico 2017/2018 l’assicurato ha fatto solo un giorno di assenza, vale a dire il 22 gennaio 2018, percependo la relativa piena retribuzione e dando quindi prova di aver “sopportato” l’intero carico lavorativo.
L’assicurato sostiene di aver dovuto accettare un carico lavorativo di 12.75 ore di lezioni per motivi legati ad esigenze d’insegnamento, poiché con un pensum lavorativo del 50% avrebbe dovuto “spezzare” una classe. A tal riguardo, sempre in sede di risposta, l’amministrazione ha evidenziato che all’assicurato sono state attribuite 11.25 ore alla settimana d’insegnamento di __________ e 1.5 ore settimanali di __________ e che quindi rinunciando alle ore di __________ avrebbe avuto la possibilità di svolgere il suo ruolo di docente al 50%.
Ora, se da una parte nel succitato rapporto 19 ottobre 2018 il __________ ha fra l’altro evidenziato che “in occasione della visita del 12.01.2018 viene rilevato che il carico lavorativo di 12.75 ore attribuito, è adeguato allo stato di salute, ritenendo che tale riduzione debba proseguire a lungo termine in modo da mantenere stabilizzato lo stato di salute”, dall’altra il peggioramento dell’incapacità lavorativa è stato fatto risalire dallo psichiatra curante al giugno 2018, quindi a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018. Non va dimenticato che il ricorrente, come da lui credibilmente sostenuto, ha accettato un orario d’insegnamento settimanale di 12.25 ore per evitare di rinunciare alle ore di __________ non potendole “splittare” da quelle di __________, sua materia d’insegnamento principale. Tuttavia è molto verosimile che dal profilo del suo stato di salute egli ha subito le conseguenze di questo sovraccarico d’orario, ancorché di “solo” 0.25 ore settimanali oltre alle 12.00 ore corrispondenti ad una capacità lavorativa del 50%. Infatti, nel citato scritto 6 luglio 2018 lo psichiatra curante ha motivato un peggioramento della componente extra-somatica (“nel frattempo gli aspetti involutivi legati alla sua patologia, sono ancora evidenti”), attestando un’inabilità al 50% (doc. 27 inc. AI).
Nondimeno occorre far presente che per l’anno scolastico 2018/2019 con risoluzione 11 settembre 2018 (doc. 36 inc. __________) la Sezione __________ e la __________ ha ridotto per motivi di salute l’orario settimanale dell’assicurato dal 75% (18/24 ore settimanali) al 52,0333% (12.5/24 ore settimanali) corrispondenti ad un’incapacità lavorativa (e quindi d’invalidità) del 43%.
Sulla scorta di quanto scritto nel succitato rapporto 19 ottobre 2018 del __________, con risoluzione 2 gennaio 2019 (doc. L, allegato alle osservazioni 7 febbraio 2019 = doc. 43 inc. __________) la stessa autorità scolastica, annullando e sostituendo la precedente risoluzione dell’11 settembre 2018, ha ridotto (sempre per motivi di salute) l’orario settimanale da inizio anno scolastico 2018/2019 (quindi dal 1° settembre 2018) al 30 novembre 2018 dal 75% al 50% (12/24 ore settimanali) e dal 30 novembre 2018 fino alla fine dell’anno scolastico 2018/2019 dal 60% al 50% (12/24 ore settimanali).
Rettamente nelle osservazioni 7 febbraio 2019 l’insorgente ha evidenziato che la sua capacità lavorativa del 50% (12 ore settimanali) è stata riconosciuta con effetto retroattivo al 1° settembre 2018 e non dal 1° dicembre 2018 come sostenuto dall’Ufficio AI nelle osservazioni 15 marzo 2019 (dal 1° dicembre 2018 decorre invece la riduzione della percentuale di nomina da 75% a 60%), circostanza, questa, rilevante ai fini del giudizio.
Infatti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 ottobre 2018 –, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), ciò che, come visto, è il caso in esame avendo la preposta autorità scolastica fatto risalire (retroattivamente) la modifica del pensum lavorativo, legato alle condizioni di salute dell’assicurato, al 1° settembre 2018 (inizio anno scolastico 2018/2019).
Ritenuto che nel citato rapporto 6 luglio 2018 lo psichiatra curante ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. consid. 2.4), i tre mesi del peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI subentrati prima della decisione impugnata sono dati.
Visto quanto sopra, l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018, per il resto la decisione contestata va confermata. Trattandosi di una domanda di rendita tardiva, la prestazione va versata dal 1° agosto 2018, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.- sono accollate alle parti in causa nella misura del 50% ciascuno. All’assicurato, parzialmente vittorioso, vanno assegnati fr. 1’000.- di ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ la decisione del 25 ottobre 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° aprile 2018 e ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018, con versamento della prestazione dal 1° agosto 2018.
2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti