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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2019 32.2018.207

October 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,863 words·~24 min·3

Summary

Assicurata a beneficio di 1/4 di rendita AI fa valere un peggioramento dello stato di salute, confermato dalla perizia amministrativa. Divergenza circa il grado di incapacità lavorativa. Diritto a 1/2 rendita AI come proposto dall'UAI con la risposta di causa

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.207   cs

Lugano 2 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di

RI 1    

contro  

la decisione del 22 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1965, di professione operaia, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti nel corso del mese di ottobre 2006, in seguito alla quale l’UAI l’ha posta al beneficio di ¼ di rendita AI (grado d’invalidità del 45%) dal 1° marzo 2008 (pag. 262 e seguenti incarto AI).

                               1.2.   Con comunicazione del 4 settembre 2012 l’UAI ha confermato il diritto ad ¼ di rendita (pag. 304 incarto AI).

                               1.3.   Nel corso del mese di giugno 2017 l’assicurata ha inoltrato una domanda di revisione della prestazione a causa di un peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 359 incarto AI). Dopo aver eseguito gli accertamenti economici e medici ritenuti necessari, tra i quali l’allestimento della perizia pluridisciplinare del __________ del 17 maggio 2018, l’UAI, con decisione del 22 ottobre 2018, preavvisata dal progetto del 12 settembre 2018 (pag. 522 incarto AI), ha respinto la richiesta, essendo il grado d’invalidità pari al 49% (pag. 527 incarto AI).

                               1.4.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di trasmettere gli atti all’UAI per l’emanazione di una nuova decisione (doc. I). L’interessata, che allega un’attestazione del 14 novembre 2018 della propria curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna (doc. A2), sostiene che vi sia stato un netto peggioramento del suo stato di salute che la rende completamente inabile al lavoro.

                               1.5.   Con risposta del 7 dicembre 2018, cui allega una presa di posizione del 3 dicembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IV/1), l’UAI propone il parziale accoglimento del ricorso, nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto a mezza rendita AI (grado d’invalidità del 52%) dal 1° luglio 2017 (doc. IV).

                               1.6.   Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito (doc. V) l’insorgente, dopo essere stata sollecitata (doc. VI), ha ribadito di essere totalmente inabile al lavoro ed ha chiesto di rinviare gli atti all’UAI affinché tenga conto del certificato della curante (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.3.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                        Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                               2.4.   In concreto, in seguito alla domanda di revisione, l’UAI ha fatto allestire una perizia medica pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________; endocrinologica: dr. med. __________; psichiatrica: dr. med. __________) ad opera del __________ (cfr. pag. 426 e seguenti incarto AI).

                                         Nel referto del 17 maggio 2018 i periti, dopo aver elencato gli atti a disposizione ed aver descritto approfonditamente l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di avanzata gonartrosi tricompartimentale a sinistra a predominanza mediale (rottura del menisco mediale degenerativa; versamento articolare; mobilità molto ridotta), incipiente gonartrosi a destra a predominanza mediale, sindrome cervicospondilogena cronica (discopatia C5-C6 con piccola ernia nel 2005, parzialmente regredita nel 2007; distorsione cervicale anamnestica nel 2005), fibromialgia, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Tra le patologie senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno diagnosticato la tiroidite autoimmunitaria e l’obesità permagna (pag. 445 incarto AI).

                                         Sulla base delle valutazioni mediche, i periti hanno concluso che l’interessata presenta una capacità lavorativa globale del 50% come operaia non qualificata con svolgimento del lavoro in posizione seduta e del 30% come operaia non qualificata con svolgimento del lavoro in posizione in piedi (pag. 450 incarto AI). Essi hanno inoltre stabilito che in un’attività confacente al suo stato di salute l’insorgente presenta una capacità lavorativa globale del 50%, intesa come riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (in ambito reumatologico ha una riduzione del rendimento del 20%, in ambito psichiatrico è incapace al lavoro al 50% ed in ambito endocrinologico è abile al 100%; cfr. pag. 454 incarto AI) dal mese di aprile 2017 (pag. 455 incarto AI).

                                         Esaminata attentamente la documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento peritale del __________ del 17 maggio 2018.

                                         Le valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         Gli accertamenti peritali svolti dagli specialisti del __________ sono stati scrupolosi, hanno tenuto conto di tutte le patologie lamentate dall’assicurata e hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e accurato, concludendo per una inabilità lavorativa del 50% in attività adatta al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte.

                                         L’insorgente contesta genericamente la perizia del __________, rinviando al certificato medico del 14 novembre 2018 della propria curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, la quale, posta la diagnosi di depressione recidivante (attualmente episodio medio-grave), gonalgia su gonartroso bilaterale, adipositas permagna e ipotireidosi latente, ha rilevato di seguire l’interessata dal 2007 come medico curante ed ha affermato che la ricorrente non è in grado di eseguire i lavori domestici, “ha una tendenza di regressione importante, si ritira socialmente soffre di mancanza di autostima. Nonostante una psicoterapia lege artis ed una farmacoterapia non è mai stato possibile cambiare lo stato d’animo della paziente. Tutte le misure, attualmente servono per stabilizzare la paziente. Negli ultimi anni lo stato di salute della paziente è peggiorato per una gonartrosi. Attualmente l’ortopedico non procede con una protesi totale, a causa del sovrappeso marcato. La paziente si impegna a perdere peso ma purtroppo fa molta fatica. La situazione globale è tale che non è più in grado di eseguire un lavoro lucrativo” (doc. A2).

                                         Il certificato della curante non è atto a sovvertire le convincenti ed approfondite valutazioni dei periti del __________.

Quest’ultima si limita infatti a ribadire le sue, generiche e non specifiche, valutazioni per quanto concerne le patologie di cui è affetta la ricorrente ed il grado dell’incapacità lavorativa, in parte già figuranti nel certificato medico del 28 novembre 2017 (cfr. pag. 400-401 incarto AI) e che avevano portato l’UAI a decidere di allestire una perizia pluridisciplinare che ha preso in considerazione le considerazioni della curante (cfr. pag. 433 incarto AI).

La dr.ssa med. __________, generalista e dunque, a differenza dei consulenti del __________, non specialista negli ambiti medici qui in discussione, non apporta elementi di novità tali da mettere in dubbio la convincente, approfondita e motivata perizia amministrativa, non si confronta con il contenuto del referto del 17 maggio 2018 e non spiega i motivi per i quali non andrebbe condivisa. Il certificato si esaurisce in sostanza in una descrizione delle già note patologie della ricorrente, accuratamente approfondite in sede peritale sia dal dr. med. __________ (pag. 483-489 incarto AI), per quanto concerne l’aspetto reumatologico, sia dal dr. med. __________ (pag. 490-502 incarto AI) circa l’aspetto psichiatrico, sia dal dr. med. __________ (pag. 477-482) relativamente alle patologie endocrinologiche e diabetologiche.

L’attestato del 14 novembre 2018 (doc. A2), succinto e poco motivato, pur giungendo a conclusioni diverse rispetto a quelle dei periti del __________, non è atto a mettere in dubbio il contenuto e le conclusioni della perizia amministrativa.

A questo proposito va rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

                                    Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

                                         Del resto anche il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le valutazioni peritali sia in sede amministrativa (cfr. pag. 507 incarto AI), sia in sede ricorsuale (doc. IV/1).

                                     A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre va rilevato che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% in attività adatte al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte dal mese di aprile 2017.

                               2.5.   La ricorrente con le osservazioni del 28 gennaio 2019 (cfr. doc. VIII) non ha contestato il nuovo raffronto dei redditi proposto con la risposta di causa (doc. IV/2), sostenendo, come visto (consid. 2.4) a torto, di essere completamente inabile al lavoro.

                                         Il calcolo, per i motivi che seguono, va confermato.

                                         Circa il reddito da valida, l’ex datore di lavoro dell’interessata, interpellato dall’UAI, ha affermato che senza il danno alla salute il salario dell’insorgente dal 2016 al 2018 sarebbe stato di fr. 35'100 (cfr. pag. 511 incarto AI).

                                         Va qui rammentato che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                         In concreto l’amministrazione, accertato che l’insorgente da ultimo ha svolto l’attività di operaia nella produzione e montaggio di rulli per stampanti e dunque, secondo i dati evinti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 Rami economici (NOGA08), categoria 31-33, avrebbe potuto conseguire, nel 2016 (dati aggiornati dall’amministrazione sulla base della tabella TA1 2014), un reddito annuo di fr. 54'422, ha calcolato un gap salariale del 35.5%, di cui il 30.5% preso in considerazione nella riduzione del reddito da invalida, come stabilito a suo tempo nel rapporto del 23 ottobre 2008.

                                         Questo Tribunale rileva che i dati evinti dalla tabella TA1 2016 Rami economici (NOGA08), categoria 31-33, danno un reddito di fr. 54'643.05 (4'389 X 12 : 40 X 41.5). Aggiornato al 2017 (anno del peggioramento dello stato di salute; durata normale del lavoro di 41.6 ore e aumento salariale dello 0.5%), il reddito ammonta a fr. 55'048.59, ossia un gap del 36.23%, di cui il 31.23% va ritenuto per la riduzione del reddito da invalida.

A questo proposito, utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

                                         Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale nel 2017 e aggiornandolo secondo l’indice dei salari nominali, il dato statistico corrisponde a fr. 54'789.05 per un impiego a tempo pieno (52'356 : 40 X 41.7 : 105 X 105.4).

                                         Inoltre va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto, l’Ufficio AI, in sede di risposta (doc. IV), ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione, che l’interessata non ha, rettamente, contestato.

                                         Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI con la risposta di causa. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

                                         Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalida di fr. 54'789.05, va diminuito del 50% (riduzione del rendimento) a fr. 27'394.52, poi del 10% (per attività leggera e altri fattori di riduzione) a fr. 24'655.07 ed infine del 31.23% (gap salariale) a fr. 16'955.29.

                                         Raffrontando tale reddito con quello da valida di fr. 35'100 si ottiene un grado del 51.69% arrotondato secondo la giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 52%, che dà diritto a ½ rendita AI come proposto dall’amministrazione in sede di risposta, con effetto dal 1° luglio 2017 (tre mesi dopo il peggioramento del mese di aprile 2017; art. 88a cpv. 2 OAI e 88bis cpv. 1 lett. a OAI).

                                         In tal senso la decisione impugnata va riformata ed il ricorso va parzialmente accolto. L’importo della rendita sarà calcolato dalla competente Cassa di compensazione, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta.

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che la ricorrente ha diritto a ½ rendita AI dal 1° luglio 2017.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente nella misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.--.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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