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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2019 32.2018.201

October 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,051 words·~35 min·3

Summary

Decisione con la quale UAI,in sede di revisione,ha confermato diritto a mezza rendita,ritenendo lo stato di salute dell'interessato immutato,non può essere confermata.Necessità di una valutazione peritale che valuti l'insieme della patologie

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.201   cr

Lugano 2 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 22 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1963, metalcostruttore indipendente, in data 20 marzo 2013 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, “protesi anca/spalle/schiena/cuore” (doc. 2).

                                         Con progetto di decisione del 2 febbraio 2016 (doc. 79), poi confermato con decisione del 26 aprile 2016 (doc. 89), l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2012 (versata effettivamente solo a partire dal 1° ottobre 2013 a causa della tardività della domanda), poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 54%) a decorrere dal 1° maggio 2014.

                                         Tale decisione era cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Nel luglio 2017 l’amministrazione ha ricevuto della documentazione medica attestante una modifica dello stato di salute.

                                         Con formulario ufficiale, in data 2 marzo 2018, l’assicurato ha fatto valere un peggioramento delle sue condizioni di salute, a seguito dell’intervento subito nel giugno 2017.

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia a cura del SMR (doc. 134), con progetto di decisione del 13 settembre 2018 (doc. A4), poi confermato con decisione del 22 ottobre 2018 (doc. A1), l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato, a fronte di uno stato di salute immodificato, continua ad avere diritto ad una mezza rendita di invalidità come in precedenza.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 novembre 2018 l’assicurato ha contestato la decisione impugnata, chiedendo che la stessa venga annullata e che l’amministrazione sia tenuta ad attribuirgli una rendita intera di invalidità a partire retroattivamente dal 5 marzo 2015 o, in via subordinata, che la rendita intera di invalidità decorra dal 10 luglio 2017 (doc. I).

                                         A comprova delle proprie pretese, l’assicurato ha trasmesso documentazione medica – già inoltrata in sede di audizione – attestante la sua completa inabilità lavorativa, la quale non sarebbe tuttavia stata presa in considerazione dal dr. __________ del SMR (doc. I).

                               1.4.   Con complemento al ricorso del 27 novembre 2018, l’assicurato ha informato il TCA di avere ottenuto dal Servizio prestazioni complementari, dopo parere del medico fiduciario, il riconoscimento del rimborso delle spese di aiuto domestico.

                                         Ciò dimostrerebbe, a suo modo di vedere, che il suo bisogno di assistenza è aumentato e contraddice il parere dell’Ufficio AI riguardo ad una presunta situazione clinica immutata (doc. IV).

                               1.5.   Con risposta di causa del 20 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. VI).

                               1.6.   Con scritto del 28 dicembre 2018, l’assicurato - precisato che la richiesta ricorsuale è da intendere nel senso che l’amministrazione sia tenuta a concedergli “un grado di incapacità lavorativa del 100% a partire retroattivamente dal 5 marzo 2015, con conseguente aumento retroattivo dell’attuale rendita AI del 54%” - ha ribadito che il proprio stato di salute è durevolmente peggiorato a partire dal mese di marzo 2015, come attestato nei certificati medici già prodotti unitamente al ricorso.

Egli ha rilevato che, a causa delle sue condizioni economiche modeste, non è in grado di sottoporsi ad una controperizia in grado di sconfessare le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del SMR, né di potere usufruire dell’assistenza di un legale, affidandosi pertanto sulla base della documentazione prodotta “alle conclusioni e al giudizio di questo lodevole Tribunale” (doc. VIII).

                               1.7.   Con osservazioni del 14 gennaio 2019, alle quali è stata allegata una presa di posizione del dr. __________ del SMR (doc. X/1), l’Ufficio AI ha nuovamente postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. X).

                               1.8.   In data 24 gennaio 2019, l’assicurato ha rilevato di avere sottoposto la valutazione del dr. __________ del SMR al dr. __________, il quale ha reputato opportuno procedere “alla valutazione medica da parte di specialisti ortopedici e neurologi per evidenziare o meno i nuovi limiti funzionali rispetto ai controlli precedenti scaturiti dal peggioramento clinico”.

                                         Il dr. __________ ha attestato la prosecuzione dell’inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato anche per i mesi da novembre 2018 a gennaio 2019 compresi (doc. XII + 1-6).

                               1.9.   Con osservazioni dell’11 febbraio 2019 l’Ufficio AI - preso atto del rapporto del dr. __________ concernente i nuovi accertamenti specialistici che quest’ultimo si riserva di produrre - ha ancora una volta confermato la correttezza della decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XIV).

                             1.10.   In data 20 marzo 2019 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA uno scritto dell’assicurato, inviato per errore all’amministrazione, corredato da ulteriore documentazione medica (doc. XVI + 1).

                             1.11.   In data 1° aprile 2019 l’assicurato ha trasmesso al TCA altra documentazione medica a conferma del costante peggioramento delle proprie condizioni di salute dal mese di marzo 2015 in poi (doc. XVIII + D1-8).                                  

                             1.12.   Con osservazioni del 3 aprile 2019 l’Ufficio AI - dopo avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR (doc. XX/1) - ha confermato che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, non vi è alcun elemento che possa rimettere in discussione la valutazione del dr. __________ del SMR posta a fondamento della decisione con la quale è stato confermato il diritto ad una mezza rendita di invalidità. Quanto alla nuova patologia emersa nel mese di marzo 2019, posteriore alla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha ritenuto che la stessa dovrà essere oggetto di disamina nell’ambito di una nuova domanda di revisione (doc. XX).

                             1.13.   Con osservazioni dell’8 aprile 2019 l’amministrazione ha ribadito che, come valutato dal SMR, la nuova problematica di salute insorta nel marzo 2019 - periodo successivo alla decisione impugnata - può giustificare una revisione del caso, ma non influisce “su quanto definito fino al 22 ottobre 2018, momento dell’emanazione del provvedimento che va integralmente confermato” (doc. XXII + 1).

                             1.14.   In data 22 aprile 2019 l’assicurato ha ancora una volta evidenziato la precarietà del proprio stato di salute, tale da renderlo totalmente inabile al lavoro (doc. XXIV + E1-15).

                             1.15.   Con osservazioni del 6 maggio 2019, l’Ufficio AI, sulla base di una nuova presa di posizione da parte del dr. __________ del SMR, ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, mettendo in evidenza “l’assenza di elementi clinici di tipo retrospettivo riferiti alla malattia oncologica e alle potenziali ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del signor RI 1” (doc. XXVI + 1).

                             1.16.   In data 21 maggio 2019 l’assicurato ha contestato quanto sostenuto dall’Ufficio AI, ribadendo le proprie richieste ricorsuali (doc. XXVIII + 1-5).

                             1.17.   Con scritto del 25 maggio 2019, inoltre, l’assicurato ha preso posizione riguardo alle osservazioni del 30 aprile 2019 del dr. __________ del SMR, sottolineando come gli specialisti curanti abbiano attestato una completa inabilità lavorativa (doc. XXIX + 1-16).

                             1.18.   Con osservazioni del 13 giugno 2019 l’Ufficio AI, rinviando alle numerose prese di posizione con le quali il dr. __________ del SMR ha confermato la correttezza della propria valutazione medica del 6 settembre 2018, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXXI).

                             1.19.   In data 26 giugno 2019, RI 1 ha evidenziato di non capire “come il medico del SMR possa continuare a ignorare o rifiutare i miei certificati medici” (doc. XXXIII + F1-F9).

                             1.20.   Con osservazioni dell’11 luglio 2019 l’Ufficio AI ha riconfermato le proprie precedenti prese di posizione (doc. XXXV).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. XXXVI), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione, in sede di revisione, ha correttamente confermato il diritto dell’assicurato alla mezza rendita di invalidità fin lì percepita o se invece, come da lui preteso, egli abbia diritto ad una rendita di invalidità superiore.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.4.   Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                         In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                        Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI, al fine di verificare se effettivamente, come da egli preteso, lo stato di salute dell’assicurato sia peggiorato, ha affidato al SMR il compito di eseguire una visita medica.

                                         Nel rapporto di visita medica SMR del 6 settembre 2018, il dr. __________ del SMR, medico generico FMH, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

" 1. Persistenza di sintomatologia algica e limitazioni funzionali a carico della spalla e dell’arto superiore destro su/con: decorso clinico regolare con progressivo incremento della funzionalità della spalla operata alla visita del 16.1.2014 (Prof. dr. med. __________); esiti di infortunio del 30.5.1993 con lussazione acromioclavicolare della spalla destra dominante tipo Tossy 3; esiti di ricostruzione del legamento acromioclavicolare e acromiocoracoideo della spalla destra il 7.6.1995 (dr. med. __________); esiti di resezione della parte laterale della clavicola destra il 4.6.2007 (dr. med. __________); esiti di ricostruzione artroscopica e decompressione sottoacromiale per lesione del tendine sovraspinato il 26.5.2011 (dr. med. __________); esiti di nuovo intervento chirurgico della spalla destra per recidiva rottura tendini sovra e infraspinato, ricostruzione funzionale infraspinato e posa palloncino riassorbibile il 14.6.2012 (dr. __________); esiti di intervento chirurgico per recidiva lesione sovra e infraspinato spalla destra, ricostruzione funzionale dei due tendini il 5.9.2013 (Prof. dr. med. __________); 2. Persistenza di sintomatologia algica a carico dell’anca e dell’arto inferiore sinistro su/con: esiti di frattura multiframmentaria muro posteriore acetabolo destro con lussazione dell’anca secondo Letournel; esiti di riposizione dell’anca destra, asportazione di frammenti articolari e osteosintesi su accesso posteriore il 27.12.2006; esiti di AMO parziale anca destra, posa protesi totale non cementata il 24.12.2008 (dr. med. __________); esiti di quattro lussazioni dell’anca dalla data dell’intervento; 3. Persistenza di sintomatologia algica e limitazioni funzionali a carico del segmento lombare con/su: esiti di decompressione retroarticolare L5 a destra e vasta foraminotomia retroarticolare, fissazione L4-S1 il 2.12.2011; grave discopatia L3/L4, L4/L5 e L5-S1; sublussazione delle faccette articolari L4/L5 e soprattutto L5-S1 con importante stenosi degenerativa del forame L5 a destra; 4. Sindrome lombare, esiti di laminectomia L5 parziale e parziale S1 sinistra, sequestrectomia L5-S1 e foraminotomia sinistra il 19.6.2017.”

                                         Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa il medico SMR ha enumerato:

" esiti di PTCA/stent nel 2009 con/su: pregresso NSTEMI a sede inferiore nel 2008, ipertensione arteriosa; esiti di ferite da taglio nella regione parasternale basso torace con lacerazione epatica e lesione sierosa gastrica, in urgenza il 22.3.2006 laparotomia esplorativa con sutura della lesione sierosa gastrica; esiti di frattura multiframmentaria muro posteriore acetabolo destro con lussazione anca, secondo Letournel; esiti di riposizione anca destra, asportazione frammenti articolari e osteosintesi su accesso posteriore il 27.12.2006 (dr. med. __________); esiti di interventi chirurgici per incisione ascesso locale dopo intervento summenzionato all’anca destra il 12.1-14.1.2007; esiti di AMO parziale anca destra, posa protesi totale non cementata il 24.12.2008 (dr. med. __________); esiti di quattro lussazioni dell’anca destra dalla data dell’intervento; sindrome lombare radicolare (dr. med. __________); BPCO su/con: tabagismo attivo (30-40 sigarette/die).” (Doc.133)

                                         Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessato, il dr. __________ del SMR ha considerato che, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 6 giugno 2017 al 26 luglio 2017, l’assicurato ha ritrovato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività così come già riscontrato in precedenza (doc. 133).

                                         Egli ha giustificato il proprio apprezzamento indicando che “in considerazione di una obiettività clinica immodificata, pur con moderate quanto prevedibili variazioni dovute al momento, malgrado dei nuovi interventi chirurgici cui l’assicurato si è sottoposto nell’intervallo di tempo che procede dalla visita SMR del 2.9.2015 ad oggi, considerata anche la terapia farmacologica, soprattutto quella antalgica, gli aspetti valetudinari dell’assicurato risultano invariati rispetto al settembre 2015. Si riconoscono tuttavia i periodi di IL dovuti ai ricoveri ospedalieri. Prognosi stazionaria” (doc. 133).

                                         In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il medico del SMR, facendo valere di essere totalmente inabile al lavoro, come attestato sia dal suo curante, dr. __________, sia dal suo neurochirurgo, dr. __________ (cfr. documentazione medica allegata al doc. I).

                                         Con annotazioni mediche del 17 dicembre 2018, allegate alle osservazioni presentate al TCA dall’UAI in data 14 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR ha esposto le ragioni per le quali, a suo parere, nel caso dell’assicurato non è subentrato un peggioramento dello stato di salute tale da giustificare una sua completa inabilità lavorativa (cfr. doc. X/1).                                               

                                         In particolare, il dr. __________ ha rilevato che la cardiopatia dell’interessato non riveste alcuna influenza sulla sua capacità lavorativa, visto che gli stessi specialisti del Cardiocentro nel referto del 26 settembre 2016 hanno documentato una funzionalità cardiaca assolutamente nella norma.

                                         Quanto ai referti del dr. __________ e del dr. __________, il dr. __________ ha osservato:

" (…)

Il rapporto del dr. __________ del 8.06.2017 non apporta novità diagnostiche o elementi clinici che non siano già stati debitamente valutati nel corso della trattazione del caso da parte del SMR. Il collega __________, per concludere, fa riferimento ad un intervento di piccola soluzione quale una laminectomia in L5/S1 con decompressione delle radici L5 nel suo foramen e S1 intracanalare. Nel caso in cui detto intervento non avesse funzionato, il collega informava che l’alternativa sarebbe stata un intervento più indaginoso. Per il momento il collega __________ si accordava con l’assicurato per eseguire un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi che erano stati impiantati dal dr. med. __________.

In data 19.06.2017 l’assicurato viene sottoposto ad intervento di laminectomia L5 e parziale S1 sinistra, sequestrectomia L5/S1 sinistra, foraminotomia S1 sinistra per un quadro di radicolopatia mista L5 e S1 con decorso favorevole ma solo per breve tempo. In effetti l’assicurato presto lamenta dolori che si accentuano a livello della giunzione lombo-sacrale e paravertebrale bilaterale, più spiccatamente a sinistra. I dolori vengono indicati in proprio in corrispondenza dei mezzi di osteosintesi. Il collega attesta una IL completa in ogni attività dal 19.06.2017 al 26.07.2017 e poi dal 26.07.2017 al 27.08.2017.

In data 9.10.2017 l’assicurato viene sottoposto ad intervento di rimozione di materiale di osteosintesi, con attestazione di IL completa in ogni attività.

Il collega __________, nel suo rapporto di dimissione scrive: “il decorso post-operatorio è stato regolare, senza deficit aggiunti e con pronta mobilizzazione in prima giornata mediante assistenza fisioterapica”.

(…).

Pertanto, nella mia annotazione SMR del 6.11.2017 scrivevo:

“L’assicurato è stato sottoposto a laminectomia L5 e parziale S1 sinistra, sequestrectomia L5/S1 sinistra e foraminotomia sinistra il 19.06.2017 (dr. med. __________) con decorso regolare e paziente che immediatamente riferiva un miglioramento della sintomatologia algica radicolare quindi mobilizzazione post-operatoria maggiore senza ripercussioni algiche in sede lombare. Questo, dal punto di vista teorico, significa che l’assicurato può essere addirittura migliorato rispetto alla valutazione effettuata prima dell’intervento e che il peggioramento clinico sia stato solo transitorio, dalla valutazione del dr. __________ del 8.6.2017 alla dimissione dalla Clinica. Pertanto, dal momento che la documentazione pervenuta agli atti risale al mese di giugno 2017, è necessario sottoporre il nostro formulario al curante e anche al dr. __________ in modo che si esprimano sullo stato clinico attuale e sulla capacità lavorativa.”

Dato il decorso favorevole e la “mobilizzazione senza ripercussioni algiche in sede lombare”, il collega prescrive delle passeggiate per massimo un’ora al mattino e un’ora al pomeriggio.

Il collega, infine, attesta una IL dal 9.10.2017 al 9.11.2017, e poi dal 10.11.2017 al 17.12.2017, poi ancora dal 17.12.2017 al 11.01.2018 e così via dal 11.01.2018 al 11.02.2018, poi dal 12.02.2018 al 28.02.2018 (in quest’ultima attestazione il certificatore è il dr. Nardone che non spiega i motivi dell’IL completa in ogni attività). In tutte queste attestazioni di incapacità lavorativa completa non è evidente, né resa tale, la ragione medica che le sostiene e le giustifica. In effetti, alla luce di un buon decorso post-operatorio con mobilizzazione in prima giornata, senza deficit aggiuntivi e senza ripercussioni algiche in sede lombare, di una terapia antalgica blanda con Mephadolor cpr 500 mg 1-0-1-0 per soli 10 gg, poi solo in riserva, e addirittura di una prescrizione di passeggiate per due ore al giorno, non si spiega e non si giustifica una IL completa in ogni attività.

Nel formulario AI del dr. __________ del 13.04.2018 il collega descrive un aumento dei dolori per una non meglio precisata – e nemmeno supportata da elementi semeiologici clinici oggettivati da un esame obiettivo – “instabilità della stabilizzazione lombare”. In seguito il collega cita un’asportazione chirurgica della stabilizzazione delle vertebre lombari con sintomatologia e funzione non migliorate. Tuttavia, al punto 2.4, il collega __________ scrive: “vedi rapporti precedenti con situazione invariata”, riferendosi alla BPCO, all’IMA, alla protesi bilaterale delle spalle, alla protesi dell’anca destra, all’artrodesi del polso destro e sinistro e ai legamenti del piede sinistro.

Per quanto riguarda il tratto lombare, il collega descrive un peggioramento nonostante AMO (rimozione dei mezzi di sintesi). Tuttavia, il collega __________ non esegue alcun esame obiettivo che definisca correttamente i nuovi limiti funzionali scaturiti dal sostenuto peggioramento clinico.

Il collega __________, poi, pone tra le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10: “deficit funzionale con algie alle spalle, ai polsi, alla colonna lombare”, mentre le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10: “esiti di PTA; BPCO grave (gold?); “rene monocistico” non meglio definito nosologicamente; esiti di resezione intestinale per lesioni d’arma da taglio” tra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Al punto 3.4 del medesimo formulario, alla richiesta di quali siano i limiti funzionali dell’assicurato, il collega __________ segna la casella “non è possibile rispondere”.

Stesso dicasi al punto 3.5: il collega non sa rispondere se l’assicurato dispone di risorse che potrebbero aiutare l’integrazione.

Per contro, al punto 3.6, il collega afferma di non avere dubbi sull’idoneità alla guida dell’assicurato.

Se ne conclude che dal punto di vista medico SMR la trattazione del caso è stata svolta in modo compiuto e obiettivo, sia sotto l’aspetto teorico, attraverso la disamina degli atti medici disponibili, sia dal punto di vista semeiologico mediante l’esame fisico condotto direttamente sull’assicurato, tenendo conto di tutti i fattori intercorrenti a partire dal novembre 2013 ad oggi.” (Doc. X/1)

L’assicurato ha contestato tali considerazioni del medico del SMR, trasmettendo ulteriore documentazione medica del dr. __________ attestante un’inabilità lavorativa del 100% anche per i mesi da dicembre 2018 a gennaio 2019 compresi (doc. XII/2-4).

Inoltre, l’interessato ha trasmesso un referto del 22 gennaio 2019 con il quale il dr. __________ ha preannunciato di procedere ad una valutazione medica da parte di specialisti ortopedici e neurologi “per evidenziare o meno i nuovi limiti funzionali rispetto ai controlli precedenti scaturiti dal peggioramento clinico” (doc. XII/1).

In seguito, l’assicurato ha pure trasmesso al TCA il referto radiografico del 12 marzo 2019 “emicostato dx ap e obl, torace pa e lat”, dal quale è emersa una “alterazione morfostrutturale focale all’arco dell’VIII costa possibile esito”; il referto del 14 marzo 2019 “CT toraco-addominale con MDC”, dal quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore sn senza evidenti secondarismi toraco-addominali; di natura probabilmente patologica della VI costa dx” (allegati al doc. XVI/1).

                                         L’assicurato ha pure prodotto il certificato di dimissione pronto soccorso della Clinica __________ di __________ del 12 marzo 2019, nel quale, dopo avere riportato in anamnesi “BPCO in terapia inalatoria in fumatore di 1.5 pack/die da molti anni; pregressa PTA dx; pregresso IMA sottoposto ad angioplastica + stent; riferite note cisti renali multiple; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma addominale (per colluttazione?)”, è stata indicata la diagnosi di “BPCO riacutizzata. Opacità nodulare polmonare sinistra in accertamento” (doc. XVIII/D2).

Con annotazioni del 2 aprile 2019, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" La nuova documentazione medica pervenuta agli atti, con particolare riferimento all’esame TC toraco-addominale con m.d.c. del 14.03.2019, documenta la presenza di un espanso spiculato nodulariforme in sede subpleurica anteriore a carico del lobo superiore del polmone sinistro, il cui significato è quello di una lesione neoformativa.

Si precisa che siffatto reperto non è mai stato documentato prima del 14.03.2019 e che non ha mai dato luogo ad alcuna manifestazione clinica.

Per ciò che concerne eventuali ulteriori osservazioni ai contenuti della valutazione clinico-funzionale SMR del 6.09.2018 e alle successive prese di posizione SMR del 12.10.2018 e del 08.01.2019, la succitata documentazione non apporta alcun elemento di novità in grado di sovvertirne le conclusioni che, in questa occasione, confermo integralmente.

La patologia oncologica polmonare emersa con l’esame di diagnostica per immagini del 14.03.2019 sarà pertanto rivalutata nel contesto di una prossima revisione del caso.” (Doc. XX/1)

L’assicurato ha, infine, prodotto ulteriore documentazione medica, tra cui, in particolare, oltre ai referti attinenti alle cure oncologiche in corso, i seguenti referti:

-       “RM rachide cervicale nativo e con MDC” del 15 aprile 2014, da cui è emersa una “estesa lesione osteolitica di C7 con interessamento dell’emisoma sinistro, peduncolo – processo trasverso – lamina posteriore omolaterale, invasione extra-foraminale C6-C7 e C7-D1 sn inglobando le radici nervose” (doc. XXIV/E10);

-       referto del 9 aprile 2019 del dr. __________, FMH oncologia medica, nel quale, oltre alle diagnosi oncologiche (lesione tumorale polmonare lobare inferiore sinistra con localizzazioni metastatiche in ambito linfonodale, surrenalico e osteo-scheletrico), sono state riportate quali diagnosi collaterali quelle di “broncopatia cronica ostruttiva su tabagismo cronico 1.5 pack/die dall’età di 15 anni; ipertensione arteriosa trattata; pregressa PTA destra; pregresso infarto miocardico acuto (angioplastica + stent 2008); note cisti renali ed epatiche; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma addominale; pregresso intervento alla schiena (Clinica __________, __________) per ernie discali con placca sulle ultime tre vertebre lombari” (doc. XXIV/E9);

-       referti del dr. __________ attestanti la prosecuzione di una totale inabilità lavorativa per i mesi di aprile 2019 (doc. XXIX/16), maggio 2019 (doc. XXXIII/F6) e giugno 2019 (doc. XXX/F7).

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali, condividere la valutazione espressa dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 6 settembre 2018, posto a fondamento della decisione impugnata.

                                         Alla luce delle molteplici affezioni presentate dall’assicurato, che coinvolgono, oltre all’apparato osteo-articolare oggetto di numerosi interventi, anche gli ambiti cardiologico e polmonare, questo Tribunale ritiene indispensabile una valutazione peritale d’insieme al fine di verificare se effettivamente, come sostenuto dall’assicurato e comprovato dai sui curanti (dr. __________ e dr. __________), lo stato valetudinario dello stesso sia peggiorato rispetto al passato, comportando ora una totale incapacità lavorativa o se, al contrario, come invece ritenuto dal dr. Abate del SMR, lo stesso sia rimasto immodificato (per lo meno fino al momento della decisione impugnata).

                                         In particolare - senza i necessari ulteriori accertamenti peritali che si impongono a mente del TCA questo Tribunale non condivide l’opinione espressa dal dr. __________ del SMR secondo la quale l’insorgenza della patologia oncologica polmonare “emersa con l’esame di diagnostica per immagini del 14 marzo 2019 sarà pertanto rivalutata nel contesto di una prossima revisione del caso” (cfr. doc. XX/1), essendo successiva alla data di emanazione della decisione impugnata (del 22 ottobre 2018).

                                         A tale riguardo, il TCA rileva che non basta fare riferimento al momento in cui è stato svolto l’esame di diagnostica per immagini (indubbiamente posteriore all’emissione della decisione impugnata) per escludere automaticamente che la patologia oncologica possa essere insorta nel periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata - la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui, il 22 ottobre 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

                                         Va in questo contesto, infatti, sottolineato che l’interessato è affetto da tempo da BPCO.

                                         In mancanza di ulteriori approfondimenti non è, tuttavia, possibile stabilire fino a quando tale patologia non abbia avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa, come inizialmente indicato dal dr. __________ nel formulario AI del 19 gennaio 2018 e poi valutato dal medico del SMR, prima di riacutizzarsi (cfr. doc. XXIX/2), con l’insorgenza dell’importante affezione oncologica interessante anche (ma non solo) i polmoni.

                                         Da notare che già nel referto del 27 settembre 2016 del __________ risultava che l’interessato presentava una dispnea abituale per la quale era seguito “con recente valutazione del dr. __________” (doc. A11). Non risulta dagli atti che il dr. __________ sia stato interpellato al fine di stabilire quale fosse l’andamento della dispnea.

                                         Inoltre, dagli atti risulta una nota frattura costale 7-8 risalente all’incidente subito nel dicembre 2007 (cfr. doc. XXIX/12), ora pure messa in rilievo nel rapporto del 26 marzo 2019 della Clinica __________, nel quale è stata posta la diagnosi di “neoformazione polmonare in BPCO cronico”, su CT toraco-addome del 14 marzo 2019 dalla quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore sinistro senza evidenti secondarismi toraco-addominali, con anche frattura della VI costa destra di natura probabilmente patologica” (doc. . XXIV/E7).

                                         Inoltre, nel referto relativo all’esame PET del 3 aprile 2019, è stata rilevato “incremento del rate metabolico si rileva a carico di lesioni a prevalente componente osteolitica a livello dell’emisoma di sinistra C7, del tratto posteriore della VII costa dove si apprezza anche frattura patologica” (doc. XXIV/E8).

                                         Infine, nel referto del 9 aprile 2019, l’oncologo dr. __________ ha confermato l’insorgenza di una patologia metastatica a livello osseo (corpo di C7 a sinistra, tratto posteriore della VII costa a destra), con metastasi surrenaliche bilaterali e metastasi linfonodali ilomediastiniche (doc. XXIV/E9).

                                         Alla luce delle complesse affezioni dell’assicurato, interessanti diversi ambiti specialistici (cfr. lista delle numerose diagnosi collaterali rispetto alla diagnosi oncologica posta dal dr. __________, doc. XXIV/E9), il TCA, conformemente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA ritiene di non potere fondare il proprio giudizio unicamente sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza è stata messa in dubbio tramite la presentazione di documentazione medica attestante una completa inabilità lavorativa.

                                         Pertanto, posto che secondo la giurisprudenza non ci si può fondare sulle risultanze degli accertamenti medici interni all’amministrazione – di cui fanno parte pure i rapporti del SMR – se sussistono anche solo lievi dubbi circa la loro affidabilità e concludenza (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4; vedi anche DTF 135 V 465 consid. 4.7; STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.1 e riferimenti), alla luce della documentazione medica prodotta dall’assicurato, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio unicamente sull’apprezzamento medico del SMR, ma ritiene imprescindibile la messa in atto di un approfondimento peritale che valuti l’insieme delle patologie dell’interessato e le ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa, stabilendo con esattezza se sia effettivamente subentrato il peggioramento da lui fatto valere con la domanda di revisione del mese di luglio 2017, oppure no.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sull’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato.

                           2.8.    Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                     In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §  La decisione impugnata del 22 ottobre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.201 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2019 32.2018.201 — Swissrulings