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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2019 32.2018.199

October 14, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,449 words·~32 min·8

Summary

Reiezione di una domanda di prestazioni AI. Conferma della perizia pluridisciplinare come della valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.199   BS/sc

Lugano 14 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1972 e da ultimo attivo quale pizzaiolo, nel giugno 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).

                                         Sulla base degli accertamenti medici eseguiti (perizia pluridisciplinare del __________ (__________) del 2 settembre 2016 e successivo complemento peritale del 30 agosto 2017, nonché rapporto finale SMR del 23 settembre 2016), con decisione 9 novembre 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 67 inc. AI).

                                         Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.

                                         In accoglimento del ricorso, con sentenza 32.2017.218 del 12 marzo 2018 il TCA ha annullato la decisione 9 novembre 2017 e rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia di decorso.

                               1.2.   Ritornati gli atti, eseguita una perizia bidisciplinare __________ di decorso (cfr. rapporto 26 giugno 2018 in doc. 101 inc. AI), confermata dal SMR con rapporto finale 28 agosto 2018 (doc. 103 inc. AI), con decisione del 12 ottobre 2018, preavvisata il 29 agosto 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.3.   L’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso contro la succitata decisione, postulando l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità. Contesta in particolare la perizia psichiatrica della dr.ssa med. __________ eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare, sostenendo la presenza di una piena inabilità lavorativa. A motivazione della sua tesi ricorsuale, egli ha allegato il rapporto 16 novembre 2018 della sua psichiatra curante, dr.ssa med. __________.

                               1.4.   Con la risposta di causa del 15 giugno 2018 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. Dopo aver sottoposto il succitato scritto della psichiatra curante all’esame del __________ (in particolare alla dr.ssa med. __________), che ha confermato la propria perizia del 26 giugno 2018, l’amministrazione ha altresì confermato la validità della valutazione medica, come pure, di conseguenza, la decisione impugnata (VI).

                               1.5.   Con osservazioni del 25 gennaio 2019 l’assicurato, ritenendo come in risposta di causa l’amministrazione non abbia confutato la valutazione 16 novembre 2018 della psichiatra curante, ha confermato il ricorso (X).

                               1.6.   Con presa di posizione del 31 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha ribadito la validità della decisione contestata (XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Nel caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni del giugno 2015 l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 2 settembre 2016 (doc. 40 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e pneumologica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.      DIAGNOSI

5.1    Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

DSM-V 301.83 disturbo borderline di personalità / ICD-10.GM F60,3 disturbo di personalità emotivamente instabile.

DSM-V 296.32 disturbo depressivo maggiore, moderato, con ansia / ICD-10-GM F.F33.1 disturbo depressivo ricorrente episodio di media gravità in atto.

DSM-V 300.82 disturbo da sintomi somatici con dolore predominante, moderato / iCD-10 F45.41 disturbo somatoforme da dolore con fattori somatici e psichici.

5.2    Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cervicalgie e toracalgie con/su:

         -    pregressa toracotomia ds. Lobectomia del lobo medio e drenaggio, 10.4.2013,

         -    pregressa retoracotomia, emostasi, lavaggio e drenaggio a causa di sanguinamento,

         -    a causa di bronchiectasie con emottisi recidivanti.

Sindrome lombovertebrale con/su:

         -    iniziali alterazioni di tipo degenerativo in particolar modo discopatie L5-S1,

         -    sacrum acutum.

Gonalgia a sin. Con/su:

         -    prevalentemente dolori alla mobilizzazione retropatellare,

         -    tendenza a genua vara bilateralmente.

Dolori all’articolazione metacarpofalangea del III dito della mano ds. Di tipo capsulare e senza sinoviti.

Asma bronchiale lieve anamnestica.

Tabagismo.

Dislipidemia. (…)” (pag. 184 inc. AI)

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale i periti hanno valutato un’inabilità lavorativa del 70% (intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) sia nell’abituale attività di pizzaiolo che in attività adeguate sostanzialmente per motivi psichiatrici (cfr. perizia punti no. 8.1, 8.1.2 e 9.1,9.1.2).

                                         Quanto alla valutazione retrospettiva sia nell’ambito dell’esigibilità nell’abituale professione che in attività adeguate, i periti hanno riscontrato da febbraio 2013 dei periodi di totale incapacità lavorativa dovuti ad interventi operatori e ricoveri ospedalieri (cfr. perizia punti no. 8.1.3 e 9.1.3).

                                         A seguito della documentazione medica prodotta nell’ambito del ricorso contro la decisione 9 novembre 2017 di reiezione della domanda di prestazioni (cfr. rapporto 27 gennaio 2017 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ e rapporto 13 febbraio 2017 della dr.ssa med. __________, internista), con sentenza 12 marzo 2018, come accennato, questo TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una valutazione medica di decorso, in particolare d’ordine psichiatrico (cfr. consid. 2.4 e 2.6 della STCA 32.2017.218).

                                         Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di esperire una perizia bidisciplinare. Dal rapporto 26 giugno 2018 (doc. 101 inc. AI) si evince che l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, specialista in medicina interna, e nuovamente dalla dr.ssa. med. __________. Dal consulto bidisciplinare è emerso come rispetto alla precedente perizia la situazione somatica sia rimasta invariata, e che vi è stato invece un lieve peggioramento della patologia psichiatrica causante globalmente un’inabilità lavorativa del 40% sia nell’attività di pizzaiolo che in altre attività da gennaio 2017 (inizio presa a carico dalla dr.ssa med. __________), interrotta da un’incapacità lavorativa al 100% dal 9.2 al 28.2.2017 dovuta al ricovero presso la Clinica __________ di __________. Per il periodo precedente i periti hanno confermato l’inabilità lavorativa definita nella precedente perizia __________ (punto no. G della perizia, pag. 453 inc. AI).

                                         I periti, sulla scorta della valutazione della dr.ssa med. __________ hanno consigliato per l’assicurato un’attività in ambiente tollerante, svolto da solo o con pochi colleghi di lavoro, senza eccessiva responsabilità, in un’attività rutinaria con possibilità di pause (cfr. punto no. H della perizia, pag. 453 inc. AI).

                                         Il ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità lavorativa. A tal riguarda fa riferimento al rapporto 16 novembre 2018 della psichiatra curante.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare del 24 agosto 2018, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

                                         In effetti, nella stessa, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

                            2.6.1.   In particolare, nella perizia psichiatrica di decorso del 24 luglio 2018 la dr.ssa med. __________ ha posto le medesime diagnosi di cui alla perizia 2 settembre 2016.

                                         Oltre ai due colloqui avuti con l’assicurato, la perita si è avvalsa di test psicologici (test di Rorschach, MMPI 2 e SIMS) ed ha proceduto all’eterovalutazione delle limitazioni dell’attività e delle restrizioni della partecipazione nei disturbi psichici e mentali (valutazione Mini-ICF-APP).

                                         Dopo discussione dei referti, delle costatazioni soggettive ed obbiettive, la perita ha proceduto alla seguente valutazione:

" (…)

7.1    Sintesi della storia personale, professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione della sua situazione psichica, sociale e medica attuale

L’A. immigrato dalla __________ nel 1990, non ha avuto problemi psichiatrici sino al 2013, dove eventi di vita socio-relazionali e di salute hanno contribuito a evidenziare la personalità disturbata dell’A., quali un disturbo di personalità borderline, con presenza di nuclei psicotici, ce spiega la parziale inefficacia sia dei ricoveri che delle prescrizioni farmacologiche. Inefficacia che non ha favorito la compliance dell’A, che tra l’altro è una caratteristica dei disturbi di personalità, vista la diffidenza, la non fiducia degli altri e gli spunti persecutori dell’A. Inoltre manca dal 2013 un contesto relazionale/affettivo, che possa aiutare l’A. nelle sue difficoltà e nel suo bisogno di dipendenza, così come la socialità che si limita alla cerchia ristretta del centro __________, con difficoltà di relazione.

Dal punto di vista medico la presa in carico a mio parere non è sufficiente sia dal punto di vista farmacologico che di sostegno socio-relazionale, come già avevo scritto nel mio consulto del 2016.

7.2    Valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione

Come sopra esposto, sino al 2013 non si erano presentati problemi psichici, ma la somma di eventi disfunzionali, fonte di stress quali: le difficoltà lavorative ed economiche, la situazione relazionale con la moglie, tradimento e poi separazione, la condizione fisica con l’intervento al polmone, ha determinato il crollo psichico, con l’emergere del disturbo di personalità borderline, la sua immaturità relazionale ed il nucleo psicotico, con lo scollamento della realtà con la risultante della deflessione del tono dell’umore, ed una incapacità a trovare strategie di soluzione ai suoi problemi. Ecco la necessità dei ricoveri, vissuti come un momento di “pausa” delle sue difficoltà, più che come un vero e proprio aiuto terapeutico. Il primo ricovero presso la Clinica __________ dal 14.11.2013 al 4.12.2013, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014, terzo dal 15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 ed infine l’ultimo dallo 09.02.2017 al 28.02.2017.

Da specificare che la dr.ssa __________ è l’ultima psichiatra che ha in carico il sig. RI 1, a partire dal gennaio 2017, precedentemente aveva come psichiatra la dr.ssa __________, del Centro __________, a detta del paziente, da gennaio/febbraio 2016, mentre la dr.ssa __________ lo ha avuto in cura dal 12.12.2013.

Questo turnover di psichiatri, depongono per il classico comportamento delle personalità borderline, in quanto per questi paziente nel momento in cui gli altri, compresi i curanti, non soddisfano le loro richieste, si innesca un rifiuto ed una reattività nei loro confronti. Da aggiungere che in quest’A. vi è l’aggravante del pensiero “psicotico” che impedisce un buon esame di realtà con conseguenze negative per lui stesso, con negazione e vissuti persecutori e ridotto problem solving, per mancato riconoscimento dei propri bisogni e susseguente incapacità a farne fronte.

Questi aspetti di personalità, associato ad un grave distacco dalla realtà, inoltre, non permettono di auspicare un miglioramento delle condizioni psichiche, che avevo auspicato nel 2016, nell’ambito di un sostegno socio-relazionale, che per altro non è stato effettuato.

A mio parere è possibile un progetto terapeutico per evitare l’aggravamento verso una china francamente psicotica.

7.3    Valutazione della coerenza e della plausibilità

Nonostante la positività alla SIMS, che ha evidenziato, a mio parere più che una simulazione una certa accentuazione dei sintomi, ma che rientra nelle caratteristiche di personalità dell’A. ritengo che vi sia coerenza e plausibilità tra l’anamnesi, i colloqui clinici e i test psicologici.

7.4    Valutazione di capacità, risorse e problemi

Le capacità psichiatriche dell’A. sono in relazione allo stress relazionale e quando gli stimoli sono ovvi e strutturati, sono apparentemente normali, mentre quando è alle prese con eventi particolarmente complessi, il rischio di disorganizzazione emotiva è molto alto, come è già avvenuto nel passato, quindi ritengo l’A. a rischio di aggravamento psichico.

Poche a questo punto le risorse personologiche, mentre è elevata l’incapacità a risolvere i suoi problemi, vista la possibilità di accedere in modo adeguato ai compiti di sviluppo, per via della presenza di una personalità immatura e dipendente. Da solo ha poche risorse. (…)” (pag. 468-469 inc. AI)

                                         In merito alla capacità lavorativa, la dr.ssa med. __________ ha risposto:

" (…)

Capacità lavorativa nell'attività svolta fino a quel momento

·         Quante ore di presenza può garantire l'assicurato nell'attività svolta in precedenza?

L'A: può a mio parere garantire un massimo di 8 - 8 1/2 ore nell'attività di pizzaiolo.

·         Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?

Durante queste ore di presenza si manifesta una limitazione del rendimento non più del 40%, connessa alla esauribilità delle energie che influenzano negativamente la performance e richiedono più pause perla presenza dei disturbi da dolore con fattori somatici e psichici.

·         Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

La capacità lavorativa psichiatrica nell'attività da ultimo svolta è del 60%.

·         Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Per quanto riguarda lo sviluppo nel tempo della capacità lavorativa, mi rifaccio a ciò che avevo già evidenziato nel 2016 quale: riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista psichiatrico, inizia dal 2013 in concomitanza con il fallimento della pizzeria, del matrimonio e primo ricovero dal 14.11.2013 al 4.12.2013 alla Clinica __________ di __________, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014, terzo dal 15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 con una incapacità del 100% sino al 20.08 2015. Da quest'ultimo ricovero vi è stato un miglioramento della condizione depressiva e della stabilizzazione degli impulsi, determinato dal disturbo di personalità. Da quella data la capacità lavorativa 6 del 70% a mio parere sino alla presa in carico psichiatrica della dr.ssa __________ nel gennaio 2017, che descrive un netto peggioramento, che ha poi richiesto il ricovero presso la Clinica __________ dal 09.02.2017 al 28.02.2017. All'uscita dalla Clinica a mio parere la capacità lavorativa psichiatrica si attesta al 60%, visti anche i risultati dei test psicologici.

8.2 Capacità lavorativa in un'attività adeguata

·         Quali requisiti dovrebbe soddisfare un'attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?

Un'attività adeguata di un orario di lavoro di 8 - 8 ½ ore, dal punto di vista psichiatrico, sarebbe quella in un ambiente tollerante della quota di ansia e facile irritabilità7reattività, quindi l'ideale sarebbe da solo o con pochi colleghi di lavoro, senza eccessive responsabilità e un'attività routinaria, con la possibilità di fare pause per evitare la facile esauribilità psico-fisica e dal disturbo di personalità.

·         Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo l'assicurato in un'attività di questo tipo?

      In un'attività adeguata un orario di lavoro di 6 ore.

·         Durante questo periodo di presenza si assiste a una limitazione della capacità di rendimento anche in un'attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché?

Durante queste ore di presenza si manifesta una limitazione del rendimento non più del 40% connessa alla esauribilità delle energie che influenzano negativamente la performance e richiedono più pause, per la presenza del disturbo da dolore con fattori somatici e psichici, e dal disturbo di personalità

·         Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un'attività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

      La capacità lavorativa psichiatrica in un'attività adeguata è del 60%.

·         Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Lo sviluppo nel tempo della capacità lavorativa in attività adatta ä la stessa dell'attività di pizzaiolo. (…)” (pag. 469-470 inc. AI

                                         Con presa di posizione 16 novembre 2018 la dr.ssa med. __________, prendendo in considerazione le valutazioni testistiche, contesta la perizia amministrativa. Essa ritiene, contrariamene a quanto sostenuto dalla perita, che nell’assicurato non si tratti di un disturbo borderline ma piuttosto di un disturbo di tipo di personalità misto con marcati tratti di tipo ansioso/evitante (pagina 2, penultimo capoverso). Contesta altresì la valutazione operata dalla perita in merito all’aspetto depressivo (pag. 3 primo capoverso); evidenzia inoltre, a suo dire, incongruenze circa la valutazione medico teorica della capacità lavorativa nell’abituale attività di pizzaiolo e in altre attività (pag. 3 secondo capoverso) ed, infine, ritiene come la perita abbia valutato l’incapacità lavorativa solo sotto l’aspetto del disturbo della personalità, tralasciando la patologia depressiva ricorrente (pag. 3 penultimo capoverso). Per tutti questi motivi la psichiatra curante considera non esaustiva e coerente la perizia della dr.ssa med. __________ e ribadisce di riscontrare nell’assicurato “una completa incapacità lavorativa per qualsiasivoglia attività lucrativa nel mercato libero del lavoro, in considerazione anche delle scarse risorse personologiche che lo stesso perito valuta”.

                                         L’Ufficio AI, tramite il __________, ha sottoposto il succitato scritto al vaglio della dr.ssa med. __________, quest’ultima con scritto 3 dicembre 2018 ha fra l’altro evidenziato:

" (…) Leggendo le valutazioni della dr.ssa __________, non posso che constatare, come abbia utilizzato le valutazioni testistiche, per portare avanti la sua confutazione circa le mie conclusioni, in merito alla valutazione del grado di incapacità lavorativa, da me riportata, ritenendole non esaustive e coerenti.

Deve però essere chiaro come, riportato nella letteratura psicologica e psichiatrica, che acquisito che i reattivi mentali (tests psicologici) e Mini-ICE-App non hanno alcuna autonomia diagnostica e che possono fornire, al massimo, un valido ausilio a condizione che siano inseriti opportunamente e di volta in volta all'interno dello specifico approfondimento Clinico-diagnostico. Infatti generalmente, mi avvalgo di questi sussidi di approfondimento, per poter meglio valutare la psicopatologia dell'A. che mi si viene a chiedere di valutare, in particolare la personalità.

Fondamentale però è il colloquio clinico, che peraltro, nel caso del sig. RI 1 avevo già potuto vedere nel mio consulto precedente del 1 giugno 2016, oltre alla messe di informazioni data

dagli atti.

Infatti si intende con diagnosi psichiatrica il giudizio clinico, consistente nel riconoscimento o nell'esclusione di una condizione morbosa dell'apparato psichico, tendente a un inquadramento nosologico della patologia riscontrata, secondo i criteri stabiliti dalle classificazioni internazionali. (ICD-10 -GM-2016 e/o DSM V) Tale diagnosi è effettuata attraverso il colloquio clinico, l'osservazione e con la somministrazione di test per approfondire la personalità dell'A.

Personalità che pur avendo ritrovato nei vari cluster delle difficoltà di pensiero e di comportamento, non è così disorganizzato da poter esprimere altro rispetto a quello da me già descritto.

A questo proposito riporto le conclusioni dei dott. __________, lo psicologo che ha eseguito i tests:

Conclusioni integrate

Il signor RI 1, è sicuramente una persona sofferente e presenta indubbiamente tratti di disturbi di personalità di cui a malapena si rende conto a causa della presenza di meccanismi di negazione e probabilmente per una concettualizzazione ego-sintonica della sintomatologia. Tuttavia come evidenziato nel cluster del processamento è in grado di analizzare un compito come la maggior parte delle persone salvo poi distorcerne - significato a causa dell'irruenza emozionale. Quindi a maggior ragione la sfera più compromessa è quelle della relazione interpersonale. Gli altri ambiti risultano più funzionali a patto che il livello di stress rimanga ad un livello accettabile. Fatte queste premesse è anche probabile comunque che il soggetto abbia cercato di presentarsi in una luce peggiorativa funzionale alla valutazione in essere (SIMS). Rimane comunque confermato un quadro di fragilità personalistica ed una incapacità di confrontarsi con situazioni complesse ed eccessivamente sollecitanti.

Ribadisco che non vi sono aspetti psicotici, ma di mancato controllo emotivo, tipico dei disturbi di personalità borderline ribadisco i criteri diagnostici da me trovati, che già avevo ben descritto nel mio primo consulto del 2016, senza aver fatto un test di Rorschach, che poi ha confermato nei 2018: (pag. 8) criteri diagnostici: vi è una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze (vedi i propositi di vendetta, in cui non sono riuscita a smontare). L'umore imprevedibile. Vi è una tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Come da lui dichiarato è spesso in conflitto con gli altri. Vi è instabilità emotiva, in comorbilità con un disturbo depressivo in cui prevalgono i sintomi di ansia quali il sentirsi nervoso, teso, inquieto, con difficoltà alla concentrazione e memorizzazione (vedi il non ricordare i testi delle sue amate canzoni) e facile stancabilità psicomotoria.” (doc. VI/2)

                                         La perita ha poi precisato che “a dispetto delle “finezze” diagnostiche, tra disturbo di personalità borderline o di tipo misto, la ricaduta sulla capacità lavorativa è a mio parere la stessa in questo caso”. A tal proposito, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

                                         Quanto alla valutazione della capacità lavorativa, nelle succitate osservazioni 16 novembre 2018 la dr.ssa __________ rileva:

" (…) Emergono a mio avviso delle evidenti incongruenze rispetto alla valutazione medico teorica della capacità lavorativa: la Dr.ssa __________ nella sua valutazione della capacità lavorativa (capitolo 8 perizia psichiatrica) valuta che nella sua attività abituale di pizzaiolo vi possa essere una presenza di 8-8 ½ ore con una riduzione del rendimento del 40%; invece in una attività adeguata di 8-8 ½ ore valuta una presenza di 6 ore con un ulteriore riduzione del rendimento del 40% a partire dalla mia presa a carico. Le limitazioni (facile esauribilità e disturbo di personalità) a sostegno di tali percentuali di presenza diversa, risultano le medesime, ma nell’attività adeguata producono una maggiore disabilità. Inoltre l’attività confacente dovrebbe avere come caratteristiche ideali la possibilità di lavorare da solo o con pochi colleghi, senza eccessive responsabilità e in una attività routinaria con la possibilità di fare pause per evitare la facile esauribilità e dal disturbo di personalità. L’attività di pizzaiolo necessita di una presenza costante e continua, la relazione continua con colleghi e clienti e ciononostante ha una minore disabilità rispetto l’incapacità lavorativa descritta nella attività confacente. Le conclusioni finali della perizia __________ valutano un’incapacità lavorativa uguale tra attività abituale e confacente, e non hanno tenuto in considerazione quanto invece stabilito dal perito psichiatra e tantomeno spiegato il motivo per il quale se ne sono distanziati. (…)” (doc. G)

                                         Ora, vero che la perita alla domanda di quantificare le ore che al massimo l’assicurato può presenziare al giorno in attività adeguate ha risposto con 6 ore aggiungendo un 40% di riduzione di rendimento, ciò che rappresenta una disabilità maggiore rispetto all’abituale attività di pizzaiolo – attività con ritmi a volte frenetici (“… all’ultima sua pizzeria dove a volte sfornava sino a 200/300 pizze a sera”; cfr. perizia psichiatrica pag. 464 inc. AI) – per la quale aveva indicato in 8 – 81/2 l’orario di lavoro con una riduzione di rendimento di altrettanto 40% (cfr. punto no. 8.2 della perizia). Trattasi di un evidente errore di riporto orario di presenza nell’attività adeguata, motivo per cui la relativa incapacità lavorativa va intensa al 60%, come del resto correttamente rilevato dal __________ (punto H della perizia, pag. 453).

                                         Inoltre, anche volendo per ipotesi di lavoro, sostenere un’incapacità lavorativa maggiore nell’abituale attività, va considerato che, come si vedrà al consid. 2.7.2, per il calcolo del grado d’invalidità l’amministrazione ha correttamente preso in considerazione, in applicazione del principio della riduzione del danno, quale reddito da invalido quello relativo ad attività sostitutive.

                            2.6.2.   Per quel che concerne l’aspetto somatico, come si evince dalla perizia pluridisciplinare del 2 settembre 2016, dalla valutazione reumatologica e quella pneumologica non si riscontrano inabilità lavorative (cfr. pagg. 197 - 199 inc. AI). Dal punto di vista internistico l’assicurato è stato ritenuto totalmente abile al lavoro, così come valutato nella perizia bidisciplinare del 24 agosto 2018 (cfr. pag. 451 inc. AI).

                                         Né del resto l’assicurato ha prodotto, sia nell’attuale procedura giudiziaria che in quella precedente, nuovi elementi medici atti a rendere verosimile un peggioramento della situazione somatica.

                            2.6.3.   Dal punto di vista globale, ritenuto come l’unica patologia invalidante è quella psichiatrica, viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata perizia bidisciplinare sia della precedente valutazione pluridisciplinare del 2 settembre 2016, entrambe confermate dal SMR (cfr. doc. 41 e 103 inc. AI), alle quali vanno conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), come il ricorrente sia inabile al 70% da febbraio 2013 ed al 60% da gennaio 2017 in attività adeguate, eccezion fatta per i precedenti diversi (brevi) periodi d’inabilità lavorativa dovuti agli interventi e ricoveri ospedalieri.

                               2.7.   Occorre ora procedere alla determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario, il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato riportato nella decisione contestata. Tale calcolo merita di essere avallato.

                                         Per quanto riguarda il salario da valido, tenuto conto dell’attività svolta dall’assicurato (pizzaiolo), l’amministrazione ha correttamente stabilito il reddito da valido prendendo in considerazione i dati statistici (tabelle RSS), edizione 2014 (anno dell’eventuale diritto alla rendita), relativi alle categorie 55-56, (servizio di alloggi e ristorazioni), la durata lavorativa media, giungendo ad un salario statistico di fr. 51'324.-- per il 2014, che aggiornato al 2016 ammonta a fr. 51'861.--, così come si evince dal rapporto 29 agosto 2018 del consulente in integrazione professionale (doc. 105 inc. AI).

                                         Quanto al reddito da invalido, correttamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali (tabella RSS 2014) relativi al salario lordo percepito dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale e tenuto conto di una media lavorativa di 41.7 ore alla settimana, determinando i redditi ipotetici, tenuto conto di un’inabilità lavorativa del 30% (dal 2013) rispettivamente del 40% (da gennaio 2017), in fr. 46'517.-- e fr. fr. 39'872.--.

                                         Dal raffronto tra i succitati redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità non pensionabile (del 9% rispettivamente del 23%), sempre come risulta dal summenzionato rapporto 29 agosto 2018 del consulente IP, il cui calcolo, come detto, è stato riportato nella decisione contestata.

                                         Vista l’importante differenza per raggiungere il grado minimo d’invalidità pensionabile, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati statistici al 2018, anno della decisione contestata.

                                         In queste circostanze a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo l’assicurato il grado d’invalidità del 40%.

                                         La decisione contestata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso respinto.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.199 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2019 32.2018.199 — Swissrulings