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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2019 32.2018.197

October 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,084 words·~35 min·3

Summary

Decisione con la quale l'UAI, in sede di revisione, ha soppresso il diritto alla rendita dell'assicurato risulta corretta, alla luce di un grado di invalidità nullo

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.197   cr

Lugano 2 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 17 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, in possesso del diploma di lattoniere ma, da ultimo, attivo dapprima come collaboratore della squadra __________ presso l’__________ e, poi, quale aiutante tuttofare presso un albergo, nel febbraio 2016 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, giustificata dall’esistenza di “ernia lombare parte sx e ernia cervicale parte sx” (doc. 20).

Sulla base del rapporto finale SMR del 15 febbraio 2017 (doc. 67), con progetto di decisione del 23 febbraio 2017 (doc. 69), poi confermato con decisione del 23 maggio 2017 (doc. 75), l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° agosto 2016, prevedendo una revisione dopo sei mesi.

                               1.2.   Nel mese di agosto 2017 l’Ufficio AI ha intrapreso una revisione d’ufficio (doc. 77).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al __________, con progetto di decisione del 21 agosto 2018 (doc. 97), poi confermato con decisione del 17 ottobre 2018 (doc. 110), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che l’assicurato non patisca più alcun tipo di pregiudizio economico.

                                         Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                            1.3.                                           Contro il succitato provvedimento e la soppressione della rendita è insorto, con tempestivo ricorso del 14 novembre 2018, l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata e la messa in atto di una nuova perizia medica “atta a stabilire l’esatta situazione clinica dell’assicurato”.

                                         Il rappresentante dell’interessato ha, inoltre, sottolineato che alla luce delle limitazioni funzionali che presenta e della sua età, non è assolutamente facile per l’interessato trovare un’occupazione adeguata, ritenendo quelle indicate dall’amministrazione “non reali” (doc. I).

                               1.4.   Con risposta di causa del 7 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, compresa la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).

                               1.5.   Con decreto del 10 dicembre 2018, il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo presentata dall’assicurato (doc. VIII).

                               1.6.   In data 12 febbraio 2019, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, preannunciando che l’interessato “dovrà probabilmente sottoporsi ad un intervento della cervicale, sempre tramite il dr. __________ (doc. XI + 1-2).

                               1.7.   Con osservazioni del 20 febbraio 2019 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XIII).

                                         Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente, o meno, soppresso la rendita intera di invalidità di cui beneficiava il ricorrente.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante

                               2.4.   Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni del febbraio 2016, l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze contenute nel rapporto finale SMR del 15 febbraio 2017 stilato dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna generale (doc. 67), ha concluso che l’assicurato andava considerato completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 3 agosto 2015, egli ha attribuito una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2016.

                                         Nel progetto di decisione del 23 febbraio 2017, l’Ufficio AI aveva previsto una revisione del diritto alla rendita dopo sei mesi.

                                         Nel mese di agosto 2017 l’amministrazione ha quindi avviato una revisione della prestazione.

                                         In tale ambito, dopo avere raccolto la documentazione medica necessaria da parte dei curanti, l’Ufficio AI ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

                                         Dal referto datato 7 maggio 2018 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni specialistiche di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di cinque giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative soprattutto di tipo spondilartrosico ai segmenti C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra disco-osteofitaria a livello C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del canale foraminale a sin.; sindrome lombo-vertebrale e stato dopo irritazione radicolare S1 a sin. su ernia discale L5-S1 a sin. e intervento chirurgico di decompressione microscopica L5-S1 a sin. il 10.6.2016”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Piede piatto e addotto bilaterale e stato dopo frattura del calcagno ds nel 1998; minima sindrome del tunnel carpale a sin. su verosimile recidiva in paziente già operato 15 anni fa per questa patologia; tabagismo cronico” (doc. 90).

                                         Quanto alla capacità lavorativa gli specialisti del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada considerato totalmente inabile al lavoro nelle professioni svolte in passato di lattoniere di carrozzeria, manovale forestale e aiuto montatore di impianti sanitari; abile al lavoro al 50% nell’ultima attività esercitata di aiuto-giardiniere e addetto alla manutenzione presso un albergo e, infine, abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Gli specialisti del __________ hanno precisato che tale valutazione vale “da metà del mese di settembre 2016, vale a dire a più di tre mesi dall’intervento chirurgico alla colonna vertebrale eseguito il 10 giugno 2016. Prima di allora valgono le valutazioni precedenti” (cfr. doc. 90).

                                         Le conclusioni del __________ sono state avallate e fatte proprie nel rapporto finale del 9 maggio 2018 dalla dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. 93).

                                         A fronte delle critiche presentate dal patrocinatore dell’assicurato contro il progetto di soppressione del diritto alla rendita di invalidità, supportate da documentazione medica attestante una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. 100), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR per una presa di posizione (doc. 102).

                                         Con annotazione del 3 ottobre 2018, la dr.ssa Loretan Cortesi del SMR ha ritenuto che i referti prodotti “non portano nuovi elementi che non fossero già noti al momento della perizia pluridisciplinare __________ con data 7.5.2018”, confermandone interamente le conclusioni (doc. 104).

                                         In data 9 ottobre 2018, il patrocinatore dell’assicurato ha poi trasmesso all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica (doc. 106).

                                         Al riguardo, con annotazioni del 16 ottobre 2018, la dr.ssa __________ ha ribadito la propria posizione rilevando quanto segue:

" Lettera dell’avv. RA 1 all’Ufficio AI con data 09.10.2018

Infiltrazione faccettaria C4-C5 e C5-C6 a sinistra sotto TAC dr. __________ del 17.04.2018

Rapporto Dr. __________ con data 6.9.2018

-       Consultazione in data 4.9.2018

Appuntamento autonomo, il paziente riferisce dolori persistenti e difficoltà nelle attività quotidiane. Il paziente intende procedere con ricorso. L’ortopedico non prevede un controllo.

-       consultazione in data 15.06.2018

controllo dopo infiltrazione del 17.04.2018: decorso con miglioramento

-       consultazione in data 11.04.2018

dolore paracervicale a sinistra irradiante nella spalla e nel braccio non specifico per dermatoma. Già in precedenza era stato discusso un trattamento infiltrativo sempre posticipato fino ad oggi. Si pianifica un’infiltrazione selettiva alla __________ di __________, controllo previsto dopo 6 settimane.

Consultazioni dr. __________ dal 15.03.2016 al 18.07.2017

Risonanza magnetica colonna lombare in data 15.04.2016

Rx colonna lombo-sacrale del 09.06.2016

TAC della colonna cervicale del 24.10.2016

Risonanza magnetica della colonna cervicale del 2.3.2017

TAC colonna cervicale del 17.03.2017

Valutazione:

la lettera dell’avv. RA 1 e gli allegati non portano nuovi elementi clinici che non fossero già noti al momento della perizia pluridisciplinare __________ del 7.5.208.” (Doc. 108)

                               2.5.   Con il ricorso, l’assicurato ha contestato gli aspetti medici, rilevando come il dr. __________ e il dr. __________ abbiano attestato una completa inabilità lavorativa a causa dei dolori sia a livello cervicale che lombare che impediscono all’assicurato ogni attività che contempli sforzi fisici (doc. I).

                                         In corso di causa, ad ulteriore conferma delle proprie obiezioni riguardo alla decisione di soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava, l’assicurato ha trasmesso al TCA altri due referti medici e meglio:

-       certificato medico del 12 febbraio 2019 con il quale il dr. __________, dopo avere indicato che vi è stata una consultazione in data 12 febbraio 2019, ha posto le seguenti osservazioni: “previsti controlli per problematica cervicale” (doc. XI/1);

-       certificato medico del 29 gennaio 2019 di incapacità al lavoro, con il quale il dr. __________ ha attestato un’incapacità al lavoro al 100% dal 29 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, aggiungendo quali osservazioni, che “paziente in attesa di esame di risonanza magnetica” (Doc. XI/2).

L’Ufficio AI, con osservazioni del 20 febbraio 2019, ha reputato che tali referti “non propongono elementi clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione espressa a livello medico” (doc. XIII).

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia correttamente ritenuto che, successivamente alla decisione del 23 maggio 2017 con la quale all’interessato è stata attribuita una rendita intera di invalidità per tenere conto dei suoi disturbi di natura somatica interessanti in particolar modo la colonna cervicale e lombare, sia subentrato un miglioramento delle condizioni dell’assicurato e che, sino al momento decisivo dell’emanazione della decisione qui impugnata, egli, malgrado le diagnosi evidenziate dal __________, era in grado di esercitare nella misura dell’80% una professione leggera adatta, con un conseguente grado di invalidità che non gli conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dai periti del __________ e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.

                                         Più precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale nel referto peritale del24 gennaio 2018 ha confermato la presenza di una “sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative soprattutto di tipo spondilartrosico ai segmenti C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra disco-osteofitaria a livello C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del canale foraminale a sinistra; sindrome lombo-vertebrale e stato dopo irritazione radicolare S1 a sinistra su ernia discale L5-S1 a sinistra e intervento chirurgico di decompressione microscopica L5-S1 a sinistra il 10 giugno 2016” (vedi pag. 7 consulto peritale reumatologico).

                                         Il dr. __________, dopo avere ricordato che l’assicurato aveva dovuto lasciare l’attività lavorativa il 3 agosto 2015 per il subentrare di dolori alla colonna lombare e soprattutto una sciatalgia a sinistra, ha evidenziato che dopo l’intervento chirurgico del 10 giugno 2016 effettuato dal dr. __________ (di decompressione microscopica L5-S1 a sinistra per una sindrome radicolare S1 a sinistra non deficitaria) ha avuto un decorso favorevole per quanto concerne la problematica lombare con la scomparsa della sintomatologia iscialgiforme ma la persistenza di dolori lombari soprattutto ai movimenti.

                                         Quanto ai disturbi in sede cervicale, il dr. __________ ha rilevato l’esistenza di una situazione stazionaria, sottolineando come già allora (al momento dell’operazione) l’assicurato soffriva di disturbi alla colonna cervicale con una certa predominanza a sinistra e irradianti verso la zona toracale, senza che sia mai stata evidenziata una compressione radicolare lungo il braccio sinistro, per i quali è stato sottoposto ad un’infiltrazione delle faccette articolari. Non ha mai subito operazioni a livello cervicale.

                                         Il perito ha segnalato che dal punto di vista clinico “si ha piuttosto l’impressione di una certa aggravazione della sintomatologia”, concludendo che “tutto sommato attualmente si riscontrano dei reperti clinici e radiologici da considerare piuttosto blandi con una certa discrepanza con la sintomatologia particolarmente invalidante accusata dall’assicurato che ha portato alla determinazione di un’incapacità lavorativa al 100% e a una rendita d’invalidità completa”.

                                         Passando alla valutazione della capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro per l’attività appresa con diploma di lattoniere di carrozzeria, quale manovale __________ per il __________ e quale aiuto-montatore di impianti sanitari, mentre conserva una capacità lavorativa del 50% per l’attività di ausiliario presso l’__________ con manutenzione dei __________ e come tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________.

                                         Il dr. __________ ha invece considerato l’assicurato abile al lavoro all’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (limitato nelle attività non ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che lombare; nell’alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente; nel doversi piegare ripetutamente con la colonna vertebrale e nel rialzarsi dalla posizione flessa; per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale nella rotazione brusca o nella rotazione brusca laterale; nel mantenere posizioni statiche sia seduto che in piedi, la posizione seduta può essere mantenuta per almeno 45 min., quella in piedi per un’ora / un’ora e mezza cambiando appoggio).  

                                         Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.

                                         A livello neurologico il perito dr. __________, ha concluso che non si rilevano reperti significativi a livello degli arti inferiori, come pure per quanto concerne gli arti superiori.

                                         Il perito ha posto unicamente quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome lombo-vertebrale cronica con stato da intervento per piccola ernia discale L5/S1 a sinistra, attualmente senza deficit neurologici di tipo radicolare associati; sindrome cervicale cronica senza deficit radicolari associati; minima sindrome del tunnel carpale a sinistra su verosimile recidiva in paziente già operato 15 anni fa per questa patologia”.

                                         Complessivamente, il dr. __________ ha concluso che “i reperti neurologici sono di entità molto lieve e non comportano limitazioni funzionali”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro al 100% dal punto di vista neurologico.

                                         Anche queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie dal TCA.

                                         Infine, per quanto riguarda gli aspetti psichici, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale nel referto del 31 gennaio 2018 non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica, ritenendo l’interessato completamente abile al lavoro.

                                         Il TCA non ha motivo per rimettere in discussione tali conclusioni specialistiche.

                                         Pertanto, alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben valutato le varie problematiche esistenti, il __________ ha in maniera motivata, approfondita e pertinente concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% come ausiliario presso l’__________ con manutenzione dei __________ e in qualità di tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________ (ultime attività svolte), mentre è da considerare abile al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                         Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da tali conclusioni peritali, le quali sono poi state condivise e fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale del 9 maggio 2018, doc. 93).

                                         Tale soluzione appare tanto più valida, considerato che la valutazione peritale del __________ non è stata smentita tramite la presentazione di altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni oppure una diversa valenza (maggiormente invalidante) delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data di emanazione della decisione qui contestata, ribadito come, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         L’assicurato ha, infatti, prodotto, in sede di audizione, della documentazione medica attestante l’esistenza delle note patologie a livello cervicale e lombare già adeguatamente prese in considerazione e valutate nel referto peritale del __________, senza addurre nuovi elementi in grado di rimetterne in discussione le conclusioni, come del resto giustamente evidenziato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 16 ottobre 2018 (doc. 108).

                                         Analogo discorso vale anche con riferimento agli – stringati e non motivati – referti del dr. __________ del 29 gennaio 2019 (doc. XI/2) e del 12 febbraio 2019 (doc. XI/1), prodotti in corso di causa, attestanti in maniera apodittica una piena incapacità lavorativa dell’interessato, senza ulteriori precisazioni (se non la previsione di una nuova risonanza magnetica e di controlli per la problematica cervicale).  

                                         Il TCA ritiene che tali referti, privi di elementi oggettivi diagnostici o clinici che possano giustificare una piena incapacità lavorativa (senza nemmeno precisare in quali attività), non apportino nuovi elementi in grado di rimettere in discussione le conclusioni della perizia del __________.

                                         Quanto alla circostanza, invocata dal patrocinatore dell’interessato nello scritto del 12 febbraio 2019, che l’assicurato “dovrà probabilmente sottoporsi ad un intervento della cervicale, sempre tramite in dottor __________” (cfr. doc. XI), il TCA ricorda che un eventuale futuro e duraturo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, in quanto successivo al momento di emanazione della decisione qui impugnata - del 17 ottobre 2018, data che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - sarà se del caso da far valere nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni.

                                         Visto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene, pertanto, che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato perlomeno sino all'emanazione della decisione qui impugnata, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

                                         Ne discende che la richiesta del ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti peritali va respinta.

                               2.8.   Secondo il parere del consulente IP incaricato, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare all’ 80% (cfr. rapporto del 18 luglio 2018, pag. 294 segg. inc. AI).

                                         Con il ricorso, il rappresentante del ricorrente ha rilevato che, tenuto conto della sua età, “non è assolutamente facile trovare un’occupazione in base ai suoi limiti funzionali”, motivo per il quale le attività indicate dall’amministrazione “non sono pertanto reali” (doc. I).

                                         Tali contestazioni, peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise da questo Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia pluridisciplinare del __________ è giunta alla conclusione che l’interessato è sì inabile al lavoro al 50% nella attività da ultimo esercitate di ausiliario presso un ente turistico e tuttofare/giardiniere presso un albergo, ma conserva un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                         Il TCA evidenzia, inoltre, a proposito della valutazione delle attività compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato, che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA 32.2018.90 del 20 maggio 2019, consid. 2.7.).

                                         Il TCA non ha motivo, quindi, per discostarsi da quanto valutato dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

A prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo dal consulente IP quali attività adatte (cfr. pag. 295 inc. AI), resta il fatto che, sul mercato generale del lavoro, esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e che non richiedono una preparazione professionale specifica, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare all’80%.

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                                         Infine, il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

                                         Anche l’età dell’assicurato (nato nel 1964) non costituisce un motivo pertinente atto ad influire sulla messa in valore della capacità lavorativa residua dell’80% in attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro, come già più volte ribadito dalla giurisprudenza federale (cfr., tra le tante, 8C_82/2017 del 6 dicembre 2017 concernente un assicurato 56enne; 9C_481/2017 del 1 dicembre 2017 riguardante un assicurato 55enne al momento della decisione; 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 concernente un assicurato 62enne).

                               2.9.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il grado di invalidità dell’interessato è nullo.

                                         Il TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido, sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.

                                         Il reddito da valido, non contestato, ammonta a fr. 48’100 (cfr. doc. A1).

                                         Anche il reddito da invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella RSS 2016 TA1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc. A1).

                                         Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

                                         Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

                                         Questo importo di partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure la deduzione del 20% per considerare l’esigibilità stabilita dal profilo medico e la riduzione sociale del 5%, peraltro incontestata, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3). 

                                         Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 20% per ragioni mediche e di un ulteriore 5% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 50'770.60.

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'770.60 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48’100.-- - risulta essere nullo.

                                         L’Ufficio AI ha, di conseguenza, rettamente soppresso la rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’assicurato, negandogli un ulteriore diritto a prestazioni.

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di RI 1.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.197 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2019 32.2018.197 — Swissrulings